B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-718/2011
S e n t e n z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 1 3 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Stefan Mesmer, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, patrocinato dall'avvocato José Nogueira Esmorís, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 17 dicembre 2010).
C-718/2011 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 24 agosto 1993, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cit- tadino italiano residente in Spagna, nato il (...), coniugato, con due figli (doc. 2) – una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° agosto 1992 al 31 marzo 1993 ed una rendita intera a decorrere dal 1° aprile 1993, unitamente alle rendite completive in favore dei fami- liari (doc. 27 e 28). È stato stabilito, in particolare in virtù dei rapporti dell'ottobre 1991 dell'C., del novembre 1991 dell'D., dell'agosto 1992 della E._______ e dell'aprile 1993 del dott. F._______ (doc. 15, 17, 20 e 22), che l'interessato era affetto segnatamente da lom- balgia cronica con discopatia L5-S1 ed ernia discale. L'assicurato è stato considerato invalido per qualsiasi attività nella misura del 50% dal 20 a- gosto 1992 e del 100% dal 1° aprile 1993 (doc. 26). A.b Nell'agosto del 1995, l'Ufficio AI ha avviato la prevista procedura di revisione della rendita ed ha ritenuta indicata una valutazione psichiatrica (v. il rapporto del giugno 1994 dell'D._______ da cui risulta che il paziente soffre di una sindrome dolorosa cronica generalizzata e segnalato che sussiste una discrepanza tra i referti oggettivabili ed i dolori lamentati [doc. 33]; perizia psichiatrica a cui l'Ufficio AI ha poi rinunciato a seguito del trasferimento all'estero dell'assicurato [doc. 47 e 49]). A.c Il 19 ottobre 1995, l'Ufficio AI ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'as- sicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 53). Con comunicazione del 31 ottobre 1995, l'UAIE, dopo avere indicato che "in seguito alla partenza per l'estero, la Cassa svizzera di compensa- zione (era) competente per la prosecuzione del pagamento della rendita", ha aggiornato l'importo della rendita (doc. 54). B. B.a Nel mese di maggio del 2005, l'autorità inferiore ha avviato la proce- dura di revisione della rendita (doc. 59). B.b Nella perizia del 10 settembre 2007 (doc. 113), il dott. G._______, specialista in ortopedia, ha posto la diagnosi segnatamente di sindrome lombo-vertebrale con alterazioni degenerative senza componente radico- lare, sindrome cervico-vertebrale con alterazioni degenerative C5-C6, pe- riartropatia tendinotica spalla destra e disturbi condropatici. Il medico ha
C-718/2011 Pagina 3 ritenuto che la precedente attività di operaio presso una fabbrica non era più esigibile, ma che un lavoro leggero (confacente allo stato di salute) nella misura di una giornata completa era esigibile (v. il referto di valuta- zione della capacità funzionale; doc. 112 pag. 4 e 5). B.c Nel rapporto del 10 gennaio 2008, la dott.ssa H., medico dell'UAIE, ha ritenuto che vi è stato un miglioramento significativo dello stato di salute dell'interessato da maggio del 1995. Ha concluso ad un'in- capacità lavorativa del 100% nella precedente attività dal 1° aprile 1993, ma ad una capacità al lavoro dell'80% in un'attività confacente allo stato di salute a decorrere dal 18 maggio 1995 (doc. 126; v. anche il rapporto del 31 ottobre 2007 della dott.ssa I. [rapporto in cui è stata rite- nuta una capacità lavorativa del 100% in un'attività sostitutiva confacente a far tempo dal 12 luglio 2007; doc. 122] ed il rapporto del 27 marzo 2008 della dott.ssa H._______ [doc. 140]). B.d Il 22 gennaio 2008, l'autorità inferiore ha determinato nel 37% il grado d'invalidità dell'assicurato in applicazione del metodo generale del raffron- to dei redditi (doc. 127; v. anche il calcolo del grado d'invalidità del 6 di- cembre 2007 [doc. 123]). B.e Con decisione del 7 maggio 2008 (doc. 142; v. anche doc. 141), l'UAIE ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° luglio 2008, la rendita in- tera d'invalidità pagata fino ad allora. L'autorità inferiore ha osservato che dai nuovi documenti ricevuti risultava che l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo stato di salute era esigibile dal 18 maggio 1995 ed avreb- be permesso di realizzare più del 60% del guadagno che avrebbe potuto essere ottenuto senza invalidità (v. anche il progetto di decisione del 1° febbraio 2008 [doc. 128]). C. Il 16 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso del 18 giugno 2008, annullato la decisione del 7 maggio 2008 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse al completamento dell'istruttoria relativamente alla residua capacità lavo- rativa dell'interessato (è fatto riferimento alle valutazioni divergenti dei medici del servizio medico dell'autorità inferiore [v. doc. 122 e 126]), effet- tuasse un adeguato confronto dei redditi determinanti (è fatto riferimento ad una riduzione apportata al reddito da invalido dapprima del 15% e poi del 5% nei calcoli del 6 dicembre 2007 e del 22 gennaio 2008 [doc. 123 e 127]), e pronunciasse una nuova decisione (doc. 146).
C-718/2011 Pagina 4 D. D.a Il 17 giugno 2010, l'autorità inferiore ha ripreso l'istruttoria della do- manda di revisione, sottoponendo l'incarto al proprio servizio medico (v. la richiesta di valutazione medica di cui al doc. 151). D.b Nel rapporto dell'8 luglio 2010, il dott. J., medico dell'UAIE, ha esposto, in virtù della perizia ortopedica del settembre 2007, la dia- gnosi di sindrome lombovertebrale e cervicovertebrale, periartropatia alla spalla destra e disturbi condropatici al ginocchio. Detto medico ha ritenuto che vi è stato un miglioramento dello stato di salute dell'interessato. Ha concluso ad un'incapacità lavorativa del 100% per l'interessato nella pre- cedente attività dal 1° aprile 1993, ma ad una capacità al lavoro del 100%, a far tempo dal 12 luglio 2007 (data del referto di valutazione della capacità funzionale), in un'attività confacente allo stato di salute. D.c Il 19 luglio 2010 (doc. 158), l'interessato ha prodotto documenti medi- ci di data intercorrente da novembre 2009 a luglio 2010 (doc. 153 a 157). D.d Il 12 agosto 2010, l'UAIE ha determinato nel 30% il grado d'invalidità dell'assicurato in applicazione del metodo generale del raffronto dei reddi- ti (doc. 159). D.e Nel rapporto del 25 agosto 2010, il dott. J. ha rilevato che non vi erano motivi per modificare la sua presa di posizione (doc. 161). E. E.a Il 7 settembre 2010, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisio- ne, dopo aver constatato che, in virtù dei nuovi documenti ricevuti e della documentazione medica agli atti, l'esercizio di un'attività lucrativa confa- cente allo stato di salute – quale ad esempio operaio non qualificato presso una fabbrica, magazziniere, venditore, riparatore di piccoli elettro- domestici, cassiere, bigliettaio, addetto alla distribuzione della posta in- terna – sarebbe esigibile dal 12 luglio 2007 e permetterebbe di realizzare più del 60% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità, ha comunicato all'interessato che a ragione la rendita d'invalidità è stata soppressa dal 1° luglio 2008, essendo intervenuto un notevole migliora- mento (dello stato di salute) ai sensi dell'art. 17 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), miglioramento già rilevato nel luglio del 2007, al mo- mento dell'effettuazione della perizia ortopedica. L'autorità inferiore ha al-
C-718/2011 Pagina 5 tresì concesso all'interessato la facoltà di formulare nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione delle obiezioni per iscritto (doc. 162). E.b Il 27 settembre 2010 (doc. 163), l'interessato ha postulato il ricono- scimento di una prestazione d'invalidità svizzera (anche successivamente al 1° luglio 2008) in quanto le patologie di cui è affetto comportano una completa incapacità al guadagno in un mercato equilibrato del lavoro. Ha contestato un miglioramento delle sue condizioni di salute. Ha prodotto un referto medico del 12 novembre 2010 (doc. 166). E.c Nel rapporto del 2 dicembre 2010, il dott. J._______ ha rilevato che non vi erano motivi per modificare le sue precedenti prese di posizione (doc. 168). F. Il 17 dicembre 2010, l'UAIE ha deciso che l'interessato non ha più alcun diritto ad una rendita d'invalidità (dal 1° luglio 2008). Detta autorità ha os- servato che il medesimo sarebbe di nuovo in grado di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute e l'esercizio di questa attività gli permet- terebbe di realizzare più del 60% del guadagno che potrebbe ottenere senza invalidità (doc. 170; v. anche doc. 169). G. G.a Il 24 gennaio 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 17 di- cembre 2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconosci- mento di una rendita intera d'invalidità subordinatamente tre quarti, una mezza rendita o perlomeno un quarto di rendita (anche successivamente al 1° luglio 2008) dal momento che, secondo la documentazione medica agli atti, le patologie di cui è affetto giustificano una completa incapacità al lavoro e non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa in un mercato equilibrato del lavoro. Ha segnalato che le sue condizioni di salute sono peggiorate (doc. TAF 1). G.b Il 14 febbraio 2011, il medesimo ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2 a 4). H. Nella risposta al ricorso del 6 giugno 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. In virtù
C-718/2011 Pagina 6 dei rapporti dell'8 luglio e 2 dicembre 2010 del proprio servizio medico, che, a sua volta, si è basato sulla documentazione medica agli atti, il ri- corrente presenta una capacità lavorativa del 100% in un'attività sostituti- va confacente al suo stato di salute a far tempo dal 12 luglio 2007, ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 30% che esclude il riconosci- mento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'autorità inferiore ha pure precisato che il proprio servizio medico non ha ritenuta necessaria l'effettuazione di ulteriori accertamenti medici. Per conseguenza, detta autorità a ragione ha soppresso, con effetto al 1° lu- glio 2008, la rendita intera d'invalidità (pagata fino ad allora; è fatto riferi- mento alle DTF 129 V 370 e 106 V 18). Infine, l'autorità inferiore ha rileva- to che l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito nuova documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso ap- prezzamento (doc. TAF 6). I. Nella replica del 9 luglio 2011, il ricorrente si è riconfermato nelle argo- mentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 24 gennaio 2011. In par- ticolare, in due scritti allegati all'atto di replica, ha segnalato che le sue condizioni di salute fisiche e psichiche non sono buone (doc. TAF 9). J. Nella duplica del 2 settembre 2011, l'autorità inferiore ha osservato che l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento. Detta autorità ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 11). K. In una presa di posizione del 10 ottobre 2011, l'interessato ha segnalato che, secondo il rapporto medico del 19 settembre 2011 del dott. K._______, allegato in copia, le patologie di cui è affetto lo rendono inabi- le nell'esercizio dell'attività abituale (doc. 14), scritto di osservazioni e do- cumento medico che sono poi stati trasmessi da questo Tribunale con provvedimento del 17 novembre 2011 all'autorità inferiore per conoscen- za (doc. TAF 15). L. L.a Con presa di posizione del 16 marzo 2012, l'interessato ha esibito un referto di esame radiologico del 24 gennaio 2012 ed un certificato medico del 7 marzo 2012 (doc. TAF 16).
C-718/2011 Pagina 7 L.b Nelle osservazioni del 19 aprile 2012, l'UAIE ha ritenuto, in virtù del rapporto del 3 aprile 2012 del proprio servizio medico (doc. 173), che la documentazione medica prodotta non apporta nuovi elementi clinico og- gettivi tali da modificare la valutazione clinica-lavorativa dell'interessato. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 18). M. M.a Con prese di posizione del 4 giugno e 6 settembre 2012 e del 19 febbraio e 16 settembre 2013, l'interessato si è riconfermato nelle argo- mentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 24 gennaio 2011. Ha prodotto i referti di esami radiologici del 24 gennaio e 7 marzo 2012 ed i rapporti medici del 27 agosto 2012 e del 9 settembre 2013 del dott. K._______ (doc. TAF 21, 23, 27 e 28). M.b Con provvedimenti del 15 giugno e 24 settembre 2012 e del 3 otto- bre 2013, questo Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore per cono- scenza gli scritti di osservazioni del ricorrente, unitamente ai menzionati documenti (doc. TAF 22, 24 e 29). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti- vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede- rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
C-718/2011 Pagina 8 della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio- ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir- colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la- voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo- stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi- vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola- mento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu- nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi- ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del
C-718/2011 Pagina 9 Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non appaiono altresì applicabili al caso concreto. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit- to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli- cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne di- scende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto con- cerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e per l'esame dell'(eventuale) riduzione o soppressione della rendita d'invalidità finora accordata, l'applicazione delle nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gen- naio 2008 al 17 dicembre 2010 (data della decisione impugnata) non a- vrebbe alcuna incidenza sull'esito delle questioni sottoposte nel caso concreto all'esame di questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale fede- rale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-571/2009 del 25 maggio 2011 consid. 3.2). Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007, fermo restando che l'art. 17 LPGA e gli art. 87, 88a e 88 bis OAI concernenti la revisione di una rendita
C-718/2011 Pagina 10 d'invalidità non hanno subito modifiche con l'entrata in vigore della 5a re- visione della LAI. 4. 4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol- mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra- ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizze- ro e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribuna- le federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 4.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e- conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'as- sicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigi- bile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili- brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 4.4 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
C-718/2011 Pagina 11 ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse- guente incapacità lavorativa. 4.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica- zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione- volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 5. 5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità. 5.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as- sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più pre- sto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisio- ne (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). 5.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circo- stanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul di-
C-718/2011 Pagina 12 ritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revi- sione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'in- validità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifi- ca (art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinan- te può così dare luogo a una revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). In tale eve- nienza i parametri di calcolo dell'invalidità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segnatamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono essere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo esame. Per contro, modifiche nei soli fattori statistici non sono riconducibili a un cambiamento nel contesto concreto della persona assicurata, ma configurano unicamente dei cam- biamenti esterni che non riflettono la situazione personale di quest'ultima (DTF 133 V 545 consid. 7.1). In questo senso il Tribunale federale ha precisato – in una vertenza in cui lo stato di salute era rimasto invariato – che modifiche di poco conto nei dati statistici salariali non giustificano una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste mo- difiche il valore limite viene superato per eccesso o per difetto (DTF 133 V 545 consid. 7.3). Per le stesse considerazioni, la possibilità di procede- re a una revisione va ugualmente negata se la modifica riguardante i soli valori statistici (esterni) è di un certo rilievo. Se infatti risulta che il motivo effettivo per una revisione del diritto alla rendita risiede nella modifica dei valori statistici (tabellari), simile operazione deve essere esclusa (cfr. sen- tenza del Tribunale federale 9C_696/2007 del 9 novembre 2009 consid. 5.1 ss. nonché relativi riferimenti). Irrilevante è pure una diversa valuta- zione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b). 5.5 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è sta-
C-718/2011 Pagina 13 ta oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito del- la presente vertenza è quello intercorrente tra il 24 agosto 1993, data del- la decisione dell'UAIE mediante la quale è stata accordata la rendita inte- ra d'invalidità, e il 17 dicembre 2010, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisio- ne impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. 6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres- sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori- gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 6.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fon- darsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi mo- tivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemen- te fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 6.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha pre- cisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
C-718/2011 Pagina 14 contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado es- se abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la neces- saria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro- nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega- mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife- rimenti). 6.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad- dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate- riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta- mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten- za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 7. 7.1 Questo Tribunale rileva che il 24 agosto 1993, momento in cui è stata accordata una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° aprile 1993, è stato rilevato, in particolare sulla base dei rapporti dell'ottobre 1991 dell'C._______ (doc. 15), del novembre 1991 dell'D._______ (doc. 17), dell'agosto 1992 della E._______ (doc. 20) e dell'aprile 1993 del dott. F._______ (doc. 22), che il ricorrente era affetto segnatamente da lom- balgia cronica con discopatia L5-S1 ed ernia discale. 7.2 Nel maggio del 2005, l'autorità inferiore ha avviato la procedura di re- visione della rendita (doc. 59). Secondo quanto indicato dalla perizia or- topedica del settembre 2007 (doc. 113), l'insorgente soffriva segnatamen- te di sindrome lombovertebrale con alterazioni degenerative (protrusioni discali L2-L3, L3-L4, L4-L5 e L5-S1; v. doc. 109) senza componente radi- colare (v. doc. 111 [rapporto neurologico del giugno 2007]), sindrome cer- vico-vertebrale con alterazioni degenerative (discopatia C5-C6; v. doc. 108), periartropatia tendinotica spalla destra e disturbi condropatici. Il 7 maggio 2008 (doc. 142), l'UAIE ha poi deciso, sulla base del rapporto del gennaio 2008 della dott.ssa H._______, medico SMR (doc. 126), che il ri- corrente non aveva più alcun diritto ad una rendita d'invalidità a far tempo dal 1° luglio 2008, essendo intervenuto un notevole miglioramento dello stato di salute, poiché l'insorgente sarebbe stato in grado di svolgere
C-718/2011 Pagina 15 all'80% un'attività confacente al suo stato di salute dal 18 maggio 1995, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 37% (doc. 127; agli atti di causa figuravano pure una presa di posizione dell'ottobre 2007 della dott.ssa I., medico SRM, in cui era stata ritenuta una capacità la- vorativa del 100% in un'attività sostitutiva confacente da luglio del 2007 [doc. 122], ed un raffronto dei redditi del dicembre 2007, da cui risultava un grado d'invalidità del 26% [doc. 123]). Con sentenza del 16 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo federale ha quindi parzialmente accolto il ricorso del 18 giugno 2008, annullato la decisione del 7 maggio 2008 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse al com- pletamento dell'istruttoria relativamente alla residua capacità lavorativa dell'interessato (è fatto riferimento alle valutazioni divergenti dei medici del servizio medico dell'autorità inferiore [v. doc. 122 e 126]), effettuasse un adeguato confronto dei redditi determinanti (è fatto riferimento ad una riduzione per circostanze personali apportata al reddito da invalido dap- prima del 15% e poi del 5% nei calcoli del dicembre 2007 e del gennaio 2008 [doc. 123 e 127]) e pronunciasse una nuova decisione (doc. 146). 7.3 7.3.1 A seguito della sentenza di rinvio di questo Tribunale, nel giugno del 2010, l'autorità inferiore ha sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 151). Il dott. J., nel rapporto dell'8 luglio 2010 (doc. 152), ha ritenuto di poter ravvisare, sulla base della perizia ortopedica del set- tembre 2007 (doc. 113), un notevole miglioramento dello stato di salute del ricorrente e, conseguentemente, della sua capacità al lavoro. Detto medico ha rilevato che la diagnosi posta nella menzionata perizia non si è modificata in modo significativo nel corso degli anni. Ha segnalato di non essere però in grado di pronunciarsi sul decorso della capacità lavorativa per il periodo intercorrente tra (agosto del) 1993 (data della decisione dell'UAIE mediante la quale è stata accordata la rendita intera d'invalidità) e settembre del 2007 (data della perizia ortopedica). Il dott. J._______ ha quindi ritenuto, in virtù del referto di valutazione della capacità funzionale del luglio 2007 (doc. 112), che l'insorgente non è più in grado di svolgere la precedente attività dal 1° aprile 1993, ma ha ritenuto esigibile, dal profi- lo medico, a far tempo dal 12 luglio 2007, l'esercizio di un'attività confa- cente allo stato di salute nella misura del 100%. 7.3.2 Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di revisione, il ricorrente ha prodotto, in luglio e novembre del 2010 (doc. 158 e 166), della documen- tazione medica dalla quale emerge che il medesimo è invero affetto se- gnatamente da spondiloartrosi cervicale con ernia discale C4-C5 e C5-
C-718/2011 Pagina 16 C6, spondiloartrosi lombare con protrusioni discali L3-L4, L4-L5 e L5-S1 con impegno radicolare S1, piccolo angioma in L4 e stenosi del canale rachideo (cfr. in particolare doc. 153, 154, 156 e 166). 7.3.3 Il dott. J., nei rapporti del 25 agosto e 2 dicembre 2010 (doc. 161 e 168), ha certo constatato che i referti radiologici del luglio 2010 evidenziano in particolare un'ernia discale C5-C6, una protrusione discale L5-S1 con compressione radicolare ed una stenosi del canale vertebrale. Ha però osservato che detti documenti non si pronunciano sulle limitazioni funzionali suscettibili di avere un'incidenza sulla capacità lavorativa. Il dott. J. ha quindi ritenuto, sostanzialmente, che le risultanze dei menzionati esami non apportano nuovi elementi oggettivi rispetto alla valutazione clinica-lavorativa di cui alla perizia ortopedica del settembre 2007. 7.4 7.4.1 Quanto alle indicazioni/valutazioni del dott. J._______ sullo stato di salute del ricorrente, e per quanto emerge dalla documentazione medica agli atti, occorre rilevare che la diagnosi posta nella perizia ortopedica del settembre 2007 (doc. 113) non appare nella sostanza sovrapponibile con quella specificata nei referti radiologici del dicembre 2009 e del giugno 2010 (doc. 154 e 156), l'entità delle alterazioni degenerative alla colonna vertebrale di cui è affetto l'insorgente avendo subito un cambiamento si- gnificativo. Se nella perizia ortopedica del settembre 2007 era indicata l'assenza di una componente radicolare (doc. 113 pag. 6; v. anche il rap- porto neurologico del giugno 2007 [doc. 111 pag. 3]), la situazione appare essersi modificata a partire dal 3 dicembre 2009 al più tardi, data di un re- ferto radiologico (doc. 154), in cui è evidenziata una protrusione discale L5-S1 con impegno sulla radice S1, oltre ad un piccolo angioma in L4, compromissione radicolare poi confermata dal referto di risonanza ma- gnetica del 16 dicembre 2009 (doc. 153) e dal referto radiologico del 12 novembre 2010 (doc. 166). Inoltre, il referto radiologico del 9 giugno 2010 (doc. 156) riferisce, oltre alla nota ernia discale C5-C6 (alterazione poi segnalata anche nel referto radiologico del 12 novembre 2010; doc. 166), della presenza di un'ernia discale in C4-C5. Il medico dell'UAIE ha certo rilevato (v. doc. 161 e 168) che i referti degli esami radiologici menziona- no una protrusione discale L5-S1 con compressione della radice S1, una stenosi del canale vertebrale ed un'ernia discale C5-C6, ma non si è as- solutamente pronunciato in merito all'incidenza sulla capacità lavorativa di tali alterazioni alla colonna vertebrale. Peraltro, l'affermazione del medico dell'UAIE secondo cui vi sarebbe stato un miglioramento delle condizioni
C-718/2011 Pagina 17 di salute del ricorrente non è condivisibile, dal momento che, facendo a- strazione dei referti radiologici del dicembre 2009 e del giugno 2010 (doc. 153 e 156), in pratica dalla sentenza di rinvio di questo Tribunale del di- cembre 2009 fino alla data della decisione impugnata, il 17 dicembre 2010, non è stato assunto agli atti di causa alcun documento medico di uno specialista in ortopedia-neurologica e neppure il rapporto dettagliato E 213, senza che il medico dell'UAIE si sia pronunciato sul motivo per cui tale rapporto non fosse indispensabile. Non è altresì possibile concludere all'assenza di un'(eventuale) ripercussione delle menzionate alterazioni alla colonna vertebrale sulla capacità lavorativa dell'insorgente sulla base delle risultanze della perizia ortopedica del settembre 2007 (doc. 113), in cui non è invero specificata la presenza di una componente radicolare, ri- tenuto che trattasi di un referto anteriore di oltre 3 anni alla decisione im- pugnata, e neppure sulla base del referto radiologico del novembre 2010 (doc. 166), il documento medico più recente agli atti, in cui è indicata una generica incapacità al lavoro segnatamente per qualsiasi attività che comporta degli sforzi. 7.4.2 Per sovrabbondanza, occorre rilevare che il referto radiologico del 24 gennaio 2012 (doc. TAF 16) – benché redatto dopo che è stata resa la decisione impugnata, lo stesso può essere preso in considerazione nell'ambito della presente vertenza (v., sulla questione, il considerando 3.3 del presente giudizio), dal momento che fornisce, con probabilità pre- ponderante, degli indizi concludenti su una situazione medica esistente già al momento dell'emanazione della decisione litigiosa – riferisce, fra l'altro, di una protrusione discale L3-L4, di una protrusione discale L4-L5 nonché di un'ernia discale L5-S1 in contatto con la radice S1 sinistra, al- terazione poi confermata nel rapporto medico del 7 marzo 2012 (doc. TAF 16), che appare nuovamente indicare la necessità di più approfondite in- dagini, contrariamente a quanto genericamente sostenuto dal dott. L._______, nel rapporto del 3 aprile 2012 (doc. 175), secondo cui non sussiste alcun coinvolgimento radicolare. 7.5 Da quanto esposto, la decisione impugnata, fondata su un insufficien- te accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto federale ed incorre nell'annullamento, ritenuto che non è possibile determinarsi con cognizione di causa sull'esistenza di un miglioramento dello stato di salu- te del ricorrente suscettibile di influire sul grado d'invalidità nel periodo de- terminante e di giustificare un'(eventuale) riduzione o soppressione della rendita d'invalidità finora accordata.
C-718/2011 Pagina 18 8. Giova peraltro rammentare, per sovrabbondanza, che per giurisprudenza, allorquando un assicurato ha beneficiato di una rendita intera d'invalidità durante un periodo prolungato, l'autorità che intende procedere ad una revisione del diritto alla rendita, è tenuta ad esaminare l'opportunità dell'adozione di misure di reintegrazione professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_368/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 5). Il Tribu- nale federale ha peraltro precisato che l'opportunità dell'adozione di misu- re di reintegrazione deve di principio essere esaminata se la diminuzione o la soppressione della rendita concerne una persona che ha 55 anni op- pure che beneficia di una rendita da più di 15 anni (sentenza del Tribuna- le federale 9C_228/2010 del 26 aprile 2011 consid. 3.3). Nel caso concre- to, occorre rilevare che il ricorrente aveva già compiuto 55 anni nel mese in cui (luglio 2008) l'UAIE ha previsto, nella decisione impugnata, di sop- primere la rendita intera fino ad allora accordata all'insorgente dal mese di aprile del 1993 (ossia da più di 15 anni). Non va neppure dimenticato che dal mese di agosto del 1992 al mese di marzo del 1993 il ricorrente ha comunque beneficiato di una mezza rendita (e non appare avere lavo- rato durante tale periodo). 9. 9.1 A titolo abbondanziale, giova pure ancora rilevare che secondo giuri- sprudenza allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame comples- sivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in grado, in mo- do realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del lavoro equili- brato. Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata venga conside- rato un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che es- sa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può o- stare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato. In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizza- re la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio ge- nerale, ma tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_916/2009 del 30 agosto 2009 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In sostanza, ed indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e re- lativi riferimenti), l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accer- tare, nel caso concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe dispo- sto ad assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esi- gibili da quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventu- ale adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua espe-
C-718/2011 Pagina 19 rienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del rapporto di lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005 consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26 maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4). 9.2 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente, nato il (...), di esercitare un'(eventuale) nuova attività in un mercato equilibrato del lavo- ro, giova rilevare che il Tribunale federale ha stabilito che il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l'esercizio di un'attività lucrativa (parziale) è ra- gionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457 consid. 3.3). 9.3 Se del caso, ossia se dovesse sussistere anche dopo il completa- mento dell'istruzione dal profilo medico, una residua capacità lavorativa medico-teorica ancora sfruttabile, incomberà all'UAIE pure di determinarsi su quest'ultima questione. 10. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuo- vo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C- 111/2011 del 12 settembre 2013 consid. 8). In particolare, esso si sostitui- rà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale fe- derale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fatti- specie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono per- tanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari accertamenti medici, se- gnatamente un esame sullo stato di salute generale dell'insorgente, un complemento della perizia ortopedica del 10 settembre 2007 ed un com- plemento dell'esame neurologico del 12 giugno 2007 (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4), e ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. Per il resto, e se del
C-718/2011 Pagina 20 caso, l'UAIE dovrà pronunciarsi pure sulla sfruttabilità di un'eventuale re- sidua capacità lavorativa medico-teorica (cfr. consid. 8 del presente giudi- zio) rispettivamente sull'esigibilità e sulla possibilità per l'insorgente di e- sercitare un'attività sostitutiva (nuova) in un mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid. 9 del presente giudizio). 11. Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da e- sperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 17 dicembre 2010 l'autorità inferiore ha deciso di confermare la soppressione, con effetto al 1° luglio 2008, della rendita intera d'invalidità versata fino ad allora. 12. 12.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.--, versato il 14 febbraio 2011, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re- golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'uffi- cio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'800.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-718/2011 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 17 dicembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il 14 febbraio 2011, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sen- tenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: