B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-7111/2016

S e n t e n z a d e l 1 7 f e b b r a i o 2 0 1 7 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michela Bürki Moreni, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A., rappresentato da B., ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l’invalidità, revisione, soppressione della rendita d’invalidità (decisione del 1° novembre 2016).

C-7111/2016 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisioni del 16 novembre 2009, l’Ufficio dell’assicurazione per l’inva- lidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE), ha riconosciuto a A._______ – cittadino italiano, nato il (...) – il diritto di percepire una rendita intera dal 1° settembre 2000 al 31 luglio 2001, una mezza rendita dal 1° agosto 2001 al 31 gennaio 2006 e una rendita intera dal 1° febbraio 2006 (doc. 144 pag. 275 [motivazione della decisione] e 150-152 pagg. 285 e segg. dell’incarto dell’UAIE, doc. A 144 pag. 275 [motivazione della deci- sione] e 150-152 pagg. 285 e segg.). 2. Una procedura di revisione è stata promossa nel gennaio del 2012 (doc. A 166 pag. 308 e pag. 2 p.to 3 del preavviso del 18 gennaio 2017 allegato alla risposta al ricorso [allegato al doc. TAF 12]). 3. Il 1° novembre 2016, l'UAIE ha soppresso, a far tempo dal 1° gennaio 2017, la rendita intera versata fino ad allora all’interessato (doc. A 218 pag. 429; cfr. anche doc. A 205 pag. 395 [progetto di decisione], 202 pag. 388 e 203 pag. 390 [foglio di calcolo], 206 pag. 398, 209 pag. 406 e 212 pag. 418 con relativi allegati [osservazioni al progetto] e 214 pag. 422 [annotazione del SMR del 21 ottobre 2016]). 4. Il 17 novembre 2016 (cfr. timbro postale), l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'UAIE del 1° novembre 2016. Il ricorrente ha fatto valere un accerta- mento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, la valutazione sulla re- sidua capacità lavorativa fondandosi su accertamenti medici non più attuali ed eseguita da medici senza la necessaria specializzazione. Ha chiesto di ordinare all’UAIE di effettuare una perizia pluridisciplinare affinché sia ac- certato in modo completo, comprensivo dunque delle affezioni extra-infor- tunistiche, il suo attuale stato di salute. L’insorgente ha altresì domandato la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso e formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (doc. TAF 1). 5. Il 17 dicembre 2016, l’interessato ha trasmesso il formulario “Domanda di gratuito patrocinio” debitamente compilato e correlato dei relativi mezzi di prova (doc. TAF 4).

C-7111/2016 Pagina 3 6. Con presa di posizione del 27 dicembre 2016, l’UAIE ha proposto la reie- zione dell’istanza di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso (doc. TAF 6). Il 12 gennaio 2017, il ricorrente ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla menzionata presa di posizione dell’UAIE (doc. TAF 10). 7. Sulla base del preavviso del 18 gennaio 2017 dell’Ufficio AI del Cantone C._______ – competente per l’istruzione della domanda di revisione di cui trattasi (art. 40 cpv. 2 OAI [RS 831.201]) – che a sua volta si fonda sull’an- notazione SMR del dott. D._______ del 16 gennaio 2017, l'UAIE ha propo- sto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché sia proceduto al ne- cessario accertamento pluridisciplinare comprendente le valutazioni spe- cialistiche in reumatologia, neurologia e psichiatria (doc. TAF 12). 8. 8.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 8.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 9. 9.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari ac- certamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e

C-7111/2016 Pagina 4 la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rap- porti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi. 9.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 10. 10.1 La proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell’istruttoria, nel senso indicato nell’annotazione del SMR del 16 gennaio 2017, ed emani una nuova decisione impugnabile è condi- visibile. 10.2 Nel caso concreto, come rettamente rilevato dall’autorità inferiore in sede di risposta di causa, si rende necessario l’esperimento di una perizia pluridisciplinare attuale, segnatamente in ambito reumatologico, neurolo- gico e psichiatrico. È sufficiente a tal proposito rilevare che nell’ambito della procedura di revisione della rendita AI in esame, le ultime visite specialisti- che cui è stato sottoposto il ricorrente – su richiesta dell’assicuratore contro gli infortuni – sono quelle del 24 settembre 2012 del dott. E., neu- rologo, e del 29 maggio 2013 del dott. F., esperto in medicina in- fortunistica (doc. 53 pag. 249 e seg. e 56 pagg. 253 e segg. dell’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni, doc. B 53 pag. 249 e seg. e 56 pagg. 253 e segg.). Siccome dette visite specialistiche sono anteriori di oltre tre anni all’emanazione della decisione impugnata e ritenuto altresì che i rap- porti dei menzionati medici si riferiscono unicamente all’incidenza sulla ca- pacità lavorativa delle affezioni infortunistiche, occorre necessariamente sottoporre il ricorrente alle debite visite specialistiche – reumatologica, neu- rologica e psichiatrica – in relazione anche alle affezioni extra-infortunisti- che di cui soffre. Le valutazioni dei medici SMR, che si basano essenzial- mente sui citati rapporti medici del dott. E._______ e soprattutto del dott. F._______, non sono suscettibili di sopperire alle surriferite lacune, non avendo in particolare analizzato/approfondito l’incidenza sulla capacità la- vorativa dell’insieme delle affezioni di cui soffre il ricorrente, segnatamente di quelle extra-infortunistiche (cfr. doc. A 191 pag. 370 [annotazione del SMR del 14 aprile 2015], 201 pag. 385 [rapporto finale del SMR del 24 giugno 2016] e 214 pag. 422 [annotazione del SMR del 21 ottobre 2016]). Senza una valutazione pluridisciplinare negli ambiti precedentemente indi- cati non è possibile determinare con il grado della verosimiglianza prepon-

C-7111/2016 Pagina 5 derante valido nelle assicurazioni sociali le patologie di cui soffre l’insor- gente e più in particolare la loro incidenza sulla capacità lavorativa del me- desimo. Trattandosi di una revisione va aggiunto anche che non è possibile determinare l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa, segnatamente se è effettivamente subentrato un cambiamento dello stato di salute rispettivamente della capacità lavorativa tale da giustificare la sop- pressione della rendita (SVR 2012 IV 18 pagg. 81 e segg. consid. 4.3). 10.3 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità infe- riore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (con perizia pluridisciplinare reumatologica, neurologica e psichiatrica), riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, ed emani una nuova decisione. 10.4 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri- sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata- mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe- riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istrutto- ria complementare, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre il ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue. 10.5 Ritenuto che nella risposta al ricorso del 18 gennaio 2017, l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione ricorsuale presentata dall'insorgente (esperire ulteriori accertamenti specialistici), proposta che è accolta in questa sede siccome conforme alla legge, non era necessario né trasmettere all’interessato copie della risposta dell’autorità inferiore del 18 gennaio 2017 e dei suoi allegati (doc. TAF 12, documentazione che è trasmessa all’insorgente in copia unitamente alla presente sentenza), né accordare al ricorrente un termine per pronunciarsi sulla proposta dell’UAIE prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 10.6 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in- sorgente, dal momento che nella decisione impugnata è stata soppressa integralmente la rendita intera fino ad allora accordata al ricorrente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4).

C-7111/2016 Pagina 6 11. Con l’evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell’effetto sospen- sivo è divenuta priva di oggetto (cfr., fra le tante, la sentenza del TF 2C_258/2014 del 18 marzo 2014 consid. 4.1). 12. 12.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto. 12.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede da man- datario professionale – ma da “un amico al corrente di tutti gli accaduti” (cfr. ricorso pag. 1) – e che non ha fatto valere, né risulta ad un esame d’ufficio, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla presente procedura di ricorso, non si giustifica l'at- tribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-7111/2016 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 1° novembre 2016 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva di og- getto. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della risposta dell’autorità inferiore del 18 gennaio 2017, del preavviso dell’Ufficio AI del 18 gennaio 2017, nonché dell’annotazione del dott. D._______ del 16 gennaio 2017) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Röthlisberger

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-7111/2016 Pagina 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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17.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026