B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-7021/2013
S e n t e n z a d e l 2 6 g i u g n o 2 0 14 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentata da Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 30 ottobre 2013).
C-7021/2013 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 30 ottobre 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata dall'interessata il 3 dicembre 2012. 2. Il 12 dicembre 2013, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 30 ottobre 2013 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di tre quarti di rendita d'invalidità da dicembre del 2012 (doc. TAF 1). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5. Nella risposta al ricorso del 6 febbraio 2014, l'autorità inferiore ha proposto a questo Tribunale di dichiarare inammissibile il ricorso inoltrato il 12 dicembre 2013, lo stesso essendo stato presentato tardivamente. L'impugnata decisione del 30 ottobre 2013 è stata in effetti notificata al precedente rappresentante della ricorrente l'11 novembre 2013, secondo l'attestato del 31 dicembre 2013 della posta (doc. TAF 3). 6. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 12 marzo 2014 (notificato al nuovo rappresentante dell'insorgente il 13 marzo 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 5]; v. anche il provvedimento del 24 marzo 2014 [doc. TAF 7]) ha invitato la ricorrente a dimostrare, entro il 15 aprile 2014, la tempestività dell'inoltro del ricorso il 12 dicembre 2013. Questo Tribunale
C-7021/2013 Pagina 3 ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso del 12 dicembre 2013 siccome inammissibile a causa dell'inoltro tardivo dell'impugnativa ed ha altresì trasmesso all'insorgente una copia della risposta al ricorso del 6 febbraio 2014 dell'UAIE, unitamente ad una copia del menzionato attestato del 31 dicembre 2013 della posta. 7. L'8 aprile 2014, la ricorrente ha segnalato che l'impugnata decisione del 30 ottobre 2013 le è stata notificata il 18 novembre 2013. Il ricorso del 12 dicembre 2013 è stato pertanto interposto tempestivamente. Ha prodotto segnatamente copia della dichiarazione del 3 aprile 2014 dell'Ufficio postale di B., secondo cui "la raccomandata n. (...) destinatario A. è stata consegnata nelle mani del destinatario (...) al proprio domicilio giorno 18.11.2013" 8. 8.1. Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 8.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA). 8.3. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 8.4. L'impugnata decisione del 30 ottobre 2013 dell'UAIE, spedita con plico raccomandato n. (...), è stata notificata all'allora rappresentante della ricorrente, il Patronato INCA CGIL di B._______, l'11 novembre 2013 (cfr. l'attestato della competente posta [doc. 64 pag. 1]), data di notifica che l'insorgente non ha peraltro contestato (cfr. lo scritto dell'8 aprile 2014 [doc. TAF 8]). Ritenuto che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione del 30 ottobre 2013 dell'UAIE ha iniziato a decorrere il 12 novembre 2013 ed è scaduto l'11 dicembre 2013, il ricorso
C-7021/2013 Pagina 4 inoltrato il 12 dicembre 2013 lo è stato tardivamente. Per conseguenza, il ricorso in esame è inammissibile. 8.5. 8.5.1. Nulla muta, a questa conclusione, la copia della dichiarazione del 3 aprile 2014 dell'Ufficio postale di B._______ prodotta dalla ricorrente l'8 aprile 2014 (doc. TAF 8), ritenuto che la stessa conferma unicamente che il 18 novembre 2013 è stata notificata all'insorgente una raccomandata, ma non è suscettibile di dimostrare la tempestività dell'inoltro del ricorso, detta dichiarazione non pronunciandosi, fra l'altro, sul mittente e neppure sul contenuto dell'invio raccomandato in questione, non senza dimenticare che il numero della raccomandata, ossia n. (...), non appare corrispondere al numero di una raccomandata internazionale svizzera. Pertanto, non vi è ragione di ritenere che la raccomandata menzionata dalla ricorrente contenesse la decisione impugnata. 8.5.2. Occorre altresì rilevare che quand'anche si volesse ritenere, per denegata ipotesi, che copia della decisione impugnata del 30 ottobre 2013 dell'UAIE fosse stata trasmessa anche alla ricorrente direttamente il 18 novembre 2013 (data in cui – secondo la dichiarazione dell'Ufficio postale di B._______ – la medesima avrebbe ricevuto un invio raccomandato), il ricorso inoltrato il 12 dicembre 2013 lo sarebbe stato tardivamente. In effetti, finché la revoca del mandato da parte del mandante o la rinuncia da parte del mandatario non sono manifeste (nel caso in esame, solo con procura del 12 dicembre 2013, prodotta dinanzi a questo Tribunale, l'insorgente ha conferito mandato alla Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten di C._______ di rappresentarla nell'ambito della procedura in esame, con revoca di qualsiasi precedente mandato [doc. TAF 8]), l'autorità amministrativa comunica con il rappresentante, essendo pertanto la data di notifica al mandatario a essere di principio determinante per il computo del termine di ricorso (nel caso in esame, l'11 novembre 2013 [doc. 64 pag. 1 ]; v. sentenza del TF 9C_831/2012 del 14 dicembre 2012). 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
C-7021/2013 Pagina 5 nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-7021/2013 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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