Co r t e II I C-70 0 9 /20 0 7 {T 0 /2 } Sentenza del 20 ottobre 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Blaise Vuille, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Divieto d'entrata in Svizzera. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-70 0 9 /20 0 7 Fatti: A. Entrato illegalmente in Svizzera il 29 luglio 2004, A., cittadino nigeriano nato il..., vi ha presentato il giorno stesso una domanda d'asilo. Con decisione del 24 gennaio 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. In data 28 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha dichiarato inammissibile, in ragione del mancato versamento delle spese processuali, il ricorso interposto il 26 febbraio 2007 dall'interessato per il tramite del suo patrocinatore avverso la suddetta decisione. Il 10 luglio seguente, l'UFM gli ha fissato un termine al 16 luglio 2007 per lasciare la Svizzera. B. Tra l'aprile e l'agosto 2007, A. è stato interrogato a più riprese in merito al suo coinvolgimento in un traffico di stupefacenti e reso attento sull'eventuale adozione da parte delle competenti autorità di un provvedimento amministrativo nei suoi confronti. C. Con decisione del 7 settembre 2007, notificata il 18 settembre successivo, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata e motivato come segue: "Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (violenza contro funzionari sub. impedimento atti d'autorità; ripetuta infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; ripetuto furto d'uso) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici." L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. D. Con sentenza del 19 settembre 2007, la presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha dichiarato A._______ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanza psicotrope (LStup, RS 812.21) e di furto d'uso, condannandolo ad una pena detentiva di sedici mesi, Pagi na 2

C-70 0 9 /20 0 7 nonché al pagamento di una multa di Fr. 180.- e delle spese processuali. E. In data 15 ottobre 2007, l'interessato, agendo per il tramite del suo patrocinatore, è insorto avverso la decisione di divieto d'entrata pronunciata nei suoi confronti postulandone l'annullamento. A sostegno del proprio gravame egli ha in particolar modo rilevato di intrattenere dal febbraio 2006 una relazione sentimentale con B., cittadina dominicana domiciliata in Ticino, relazione dalla quale in data... è venuto alla luce il figlio C., prevalendosi pertanto del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). A._______ ha poi sottolineato di aver intrapreso i passi necessari al riconoscimento del figlio e di avere intenzione di contrarre matrimonio con la fidanzata, affermando che la decisione impugnata si fonda su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti, è carente di motivazione e viola il principio della proporzionalità. F. Con decisione incidentale del 27 novembre 2007, il Tribunale ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'interessato il 19 novembre precedente. G. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 18 dicembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prima cure ha in particolare rilevato che A._______ si è reso colpevole di reati nell'ambito della circolazione di sostanze stupefacenti che toccano un fondamentale interesse pubblico, di modo che le autorità devono intervenire con misure di controllo adeguate. Il suddetto Ufficio ha inoltre precisato come il fatto che l'interessato intrattenga una relazione sentimentale con una cittadina dominicana domiciliata in Ticino non è tale da consentire di minimizzare la gravità delle infrazioni da esso commesse. H. Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 4 febbraio 2008, il ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 15 ottobre 2007, precisando che l'adozione nei suoi confronti di un divieto d'entrata è Pagi na 3

C-70 0 9 /20 0 7 tale da impedirgli non solo di poter vivere con la compagna ed il figlio, ma pure di rendere loro visita per un tempo indeterminato, con conseguente violazione dei suoi diritti fondamentali. I. In data 9 luglio 2008, A._______ ha presentato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) una domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora in suo favore, al fine di permettergli di vivere con la compagna B.. Il 24 luglio successivo, il ricorrente ha infine proceduto al riconoscimento del figlio C. davanti alle competenti autorità ticinesi. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) nonché dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il Pagi na 4

C-70 0 9 /20 0 7 soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. ATAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. Nel suo ricorso del 15 ottobre 2007, il ricorrente ha affermato che la decisione impugnata è carente di motivazione in quanto l'UFM non spiega per quale motivo, nonostante fosse a conoscenza della futura nascita di suo figlio che egli intende riconoscere e della sua intenzione di contrarre matrimonio con la fidanzata e madre del figlio (verbale di interrogatorio del 22 agosto 2007), si giustifica l'emanazione di un divieto d'entrata nei suoi confronti. 4.1Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101) comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato Pagi na 5

C-70 0 9 /20 0 7 dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). 4.2La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del Pagi na 6

C-70 0 9 /20 0 7 diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). 4.3Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata risulta relativamente stringata, ciò non ha tuttavia impedito ad A._______ di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale, egli ha infatti potuto difendersi in maniera corretta. Concretamente il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b). Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentito, risulta infondata. 5. L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1 a e 2 a frase LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3 a frase LDDS). Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una Pagi na 7

C-70 0 9 /20 0 7 pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.38 consid. 13; 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento. 6. Con sentenza del 19 settembre 2007, la presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha dichiarato A._______ autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup e di furto d'uso, condannandolo ad una pena detentiva di sedici mesi, nonché al pagamento di una multa di Fr. 180.- e delle spese processuali. Come emerge dalla suddetta sentenza, il ricorrente è stato in particolare ritenuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere, senza essere autorizzato, a Bellinzona, dall'estate 2005 al 2 aprile 2007, venduto bolas di cocaina per complessivi gr. 220 – 264 circa. Da quanto precede discende che A._______ si è reso colpevole di reati in un campo - quello del traffico di sostanze stupefacenti - particolarmente delicato dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). È in effetti incontestabile che i reati per droga sono da considerarsi molto gravi e tali da ledere l'ordine pubblico e la sicurezza della società. Questi atti illeciti giustificano l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative e le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali misure sono inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti, il commercio illegale di queste sostanze costituisce un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone. La pratica severa adottata dalle autorità elvetiche nei confronti di persone coinvolte nel traffico di stupefacenti corrisponde del resto alla concezione dominante delle autorità europee (cfr. 125 II 521 consid. 4a/aa e riferimenti ivi citati, sentenze del Tribunale federale Pagi na 8

C-70 0 9 /20 0 7 2A.87/2006 del 29 maggio 2006, consid. 2; 2A.626/2004 del 6 maggio 2005, consid. 5.2.2; 2A.386/2004 del 7 aprile 2005, consid. 4.3.2). A questo titolo giova rilevare come, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione dell'ordine e della salute pubbliche, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, vedi inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1). In altre parole, la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.4 e 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1). 7. Invocando il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, A._______ ha affermato che il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della possibilità di mantenere i suoi legami con la compagna B., titolare di un permesso di domicilio (permesso C) ed il figlio C.. 7.1Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinchè possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (“ein gefestigtes Anwesenheitsrecht”), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento od al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere di principio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit Pagi na 9

C-70 0 9 /20 0 7 Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 Cst, il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2). 7.2Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c; 120 Ib 257 consid. 1d). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257, consid. 1d). 7.2.1Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che A._______ ha riconosciuto il figlio C._______ (cfr. atto di riconoscimento del 24 luglio 2008). Al contrario non risulta alcuna informazione in merito all'attribuzione dell'autorità parentale sul bambino ed alle modalità e la frequenza dell'esercizio dei diritti di padre da parte dell'interessato. Per quanto attiene in particolare l'esercizio di un diritto di visita del ricorrente sul figlio, egli non potrebbe comunque prevalersi della protezione familiare garantita dall'art. 8 cpv. 1 CEDU, in quanto, secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il figlio minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessita la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato in ragione della partenza del ricorrente all'estero (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3). 7.2.2Quo alla relazione di A._______ con B._______, secondo la giurisprudenza, il fidanzamento o la vita in concubinato con una Pag ina 10

C-70 0 9 /20 0 7 persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera non permettono in principio di invocare il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, salvo circostanze particolari. Tale è il caso allorquando la coppia intrattiene da parecchio tempo delle relazioni strette ed effettivamente vissute e qualora esistano degli indizi concreti in merito ad un matrimonio preso seriamente in considerazione ed imminente (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_90/2007 del 27 agosto 2007 consid. 4.1 e 2A.305/2006 del 2 agosto 2006 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). Nella fattispecie, l'incarto contiene pochi elementi in merito al rapporto tra A._______ e la sua compagna. Il ricorrente ha affermato di intrattenere una relazione sentimentale con B._______ dal febbraio 2006, manifestando la sua intenzione di sposarla (cfr. interrogatori dell'interessato davanti alla polizia cantonale ticinese del 27 giugno, rispettivamente 22 agosto 2007). Giova rilevare a questo titolo che A._______ ha trascorso in carcere sedici mesi dei circa due anni e mezzo da cui sostiene intrattenere la relazione in oggetto, di modo che non si può certo considerare che gli interessati abbiano intrattenuto un rapporto stretto e sufficientemente vissuto nel senso suindicato. Dagli atti di causa si evince inoltre che dalla primavera 2008 l'Ufficio centrale dello stato civile di Bellinzona ha avviato delle pratiche tendenti alla legalizzazione di alcuni documenti personali dell'interessato in vista del riconoscimento di paternità e di un'eventuale pratica matrimoniale. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale constata che A._______ non ha tutt'oggi intrapreso dei passi sufficientemente concreti in vista di un matrimonio con la compagna, di modo che una loro unione non appare allo stato attuale delle cose imminente ai sensi di quanto previsto dalla succitata giurisprudenza. 7.3Ad ogni modo, anche qualora uno straniero possa prevalersi del diritto al rispetto della sua privata e familiare, la protezione conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando l'ingerenza è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.536/2002 del 20 dicembre 2002, 2A.276/2001 del 17 settembre 2001). A questo Pag ina 11

C-70 0 9 /20 0 7 titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid. 4a; decisione del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006 consid. 4.2.1). Come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con il suo comportamento delittuoso A._______ ha violato l'ordine pubblico elvetico e fatto correre, in quanto persona dedita al traffico di droga, dei seri pericoli alla collettività, di cui le autorità amministrative sono appunto chiamate a garantire la protezione. Pertanto l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente, in ragione della natura e della gravità delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole in Svizzera, sul suo interesse privato a fare ritorno sul territorio della Confederazione. Alla luce di quanto esposto, risulta chiaramente che A._______ non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con B._______ ed il figlio C._______ risultante dalla misura di allontanamento pronunciata nei suoi confronti in data 7 settembre 2007. 8. Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la sua durata, prevista per un periodo illimitato, è adeguata alle circostanze del caso concreto. 8.1Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 Pag ina 12

C-70 0 9 /20 0 7 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). 8.2A._______ si è reso protagonista di infrazioni particolarmente pericolose per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili. Egli ha commesso i reati imputatigli dall'estate 2005 al 2 aprile 2007, quindi durante buona parte del suo soggiorno sul territorio della Confederazione. Il reiterato comportamento delittuoso tenuto dal ricorrente, comportante la vendita di una quantità non trascurabile di cocaina tale da mettere in pericolo concretamente la collettività, non può quindi essere ritenuto di lieve gravità, eccezionale e la sua condotta non può certo essere minimizzata. 8.3Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli interessi di A._______ si trova in Nigeria, paese in cui ha sempre vissuto, eccezion fatta per circa quattro anni trascorsi in Svizzera nel quadro della procedura d'asilo, sedici mesi dei quali trascorsi in carcere. Di transenna, nulla impedisce al ricorrente di contrarre matrimonio con B._______ all'estero. 8.4 Tenuto conto dell'insieme deli elementi oggettivi e soggettivi della causa, in particolare della gravità delle infrazioni commesse, la ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari controlli. Vista la pratica adottata dalle autorità amministrative in casi analoghi, il TAF ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica ricercati con questa misura. Si osserva infine che, malgrado non sia stata fissato alcun limite temporale, il divieto d'entrata non esplica i suoi effetti per una durata illimitata. Questo concetto significa semplicemente che allo stato attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa. In principio, lo straniero potrà in ogni momento sollecitarne il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da dare a questa domanda sulla base dei nuovi elementi sottopostole. Pag ina 13

C-70 0 9 /20 0 7 Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole reintegrazione sociale, la quale prende avvio con il rispetto delle decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5). A questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità, qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio apprezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determinata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento. 9. Ne discende che l'UFM con decisione del 7 settembre 2007 non ha violato il diritto federale, nè abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 10. Vista la decisione incidentale del 27 novembre 2007 con la quale il Tribunale ha accolto, giusta l'art. 65 PA, la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente, non si prelevano spese processuali. Pag ina 14

C-70 0 9 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata) -autorità inferiore (incarti N 469 616 e 2 313 366 di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Data di spedizione: Pag ina 15

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20.10.2008
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25.03.2026