C-692/2012

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-692/2012

S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 1 2 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentata dal Patronato I.N.A.P.I., ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 4 gennaio 2012).

C-692/2012 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 4 gennaio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessata il 31 marzo 2009. 2. Il 2 febbraio 2012, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. 4.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 21 febbraio 2012 (notificata il 27 febbraio 2012; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 4.2. Il 5 marzo 2012, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 390.-- (cfr. doc. TAF 5). 5. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 16 marzo 2012 (notificata il 21 marzo 2012; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 7]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, il saldo

C-692/2012 Pagina 3 (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 10.--, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento o di versamento solo parziale del richiesto saldo dell'anticipo spese. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che le incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti dati del destinatario della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di verificare la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore stesso nonché di assicurarsi che quest'ultimo segnali se del caso alla banca corrispondente estera che le spese e le commissioni sono a carico dell'ordinante, fermo restando che era tenuta a pagare l'importo integrale di fr. 400.-- ed assicurarsi che ciò avvenisse tenuto conto anche di eventuali problemi connessi con il tasso di cambio. 6. Il termine assegnato alla ricorrente per versare il saldo dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 10.-- è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA; cfr. sulla questione anche la sentenza del Tribunale federale 9C_581/2008 del 27 gennaio 2009). 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito alla ricorrente l'importo di fr. 390.--.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-692/2012 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 390.-- è restituito alla ricorrente. 3. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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23.04.2012
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25.03.2026