B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6883/2025
S e n t e n z a d e l 17 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Fondazione Swiss Sport Integrity, autorità inferiore.
Oggetto
Confisca e distruzione di sostanze dopanti (decisione del 29 agosto 2025).
C-6883/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 29 agosto 2025, Swiss Sport Integrity ha deciso di sequestrare e distruggere il prodotto contenuto nel pacco destinato all’interessato proveniente dalla (...) e trattenuto dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (60 capsule di MK-677 Ibutamoren 10 mg), tale prodotto costituendo una sostanza dopante vietata ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo; RS 415.0) e dell’art. 74 dell’ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (OPSpo; RS 415.01) e relativo allegato ed il suo acquisto, importazione, esportazione, transito o possesso essendo punibile ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPSpo, nonché di fissare a fr. 400.- la tassa per il sequestro e la distruzione posta a carico dell’interessato. 2. Il 5 settembre 2025, l’interessato ha inoltrato, per posta elettronica, un ricorso dinanzi a Swiss Sport Integrity contro la decisione del 29 agosto 2025, mediante il quale ha segnalato che “ho acquistato il prodotto convinto si trattasse di un semplice integratore, così come pubblicizzato dal venditore” ed indicato che “la responsabilità e i relativi costi dovrebbero ricadere sul fornitore” (doc. TAF 1), ricorso che è poi stato trasmesso (unitamente a copia degli atti dell’incarto dell’autorità inferiore e della menzionata decisione di Swiss Sport Integrity) l’8 settembre 2025 per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 2). 3. Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione. La Fondazione Swiss Sport Integrity costituisce un’organizzazione di questo tipo (art. 19 cpv. 2 e 20 LPSpo nonché art. 73 cpv. 1 e 2 OPSpo) ed il provvedimento impugnato in materia di confisca e distruzione di prodotti dopanti rappresenta una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (cfr. la sentenza del TAF C-6302/2013 del 14 settembre 2015 consid. 1.2 [considerando non pubblicato in DTAF 2015/46]; v. anche la sentenza del TAF C-4856/2023 del 19 settembre 2023). Il Tribunale amministrativo federale è pertanto competente a trattare il presente ricorso.
C-6883/2025 Pagina 3 4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 5. 5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 19 settembre 2025 (doc. TAF 3), ha invitato l’insorgente, da un lato, a regolarizzare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, il ricorso del 5 settembre 2025, mediante l’inoltro del menzionato atto munito della propria firma manoscritta in originale, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine e dall’altro, a versare, sempre nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 800.- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a suo carico) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 5.2. Il 2 ottobre 2025, l'invio raccomandato contenente la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 19 settembre 2025 è stato ritornato dalla Posta a questo Tribunale con l’indicazione “non ritirato” (doc. TAF 4). Secondo l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera (pure doc. TAF 4), il ricorrente è stato “avvisato per il ritiro” il 22 settembre 2025. 6. 6.1. Ritenuto che il termine impartito da questo Tribunale con la decisione incidentale del 19 settembre 2025 non era ancora scaduto, è stato ritenuto opportuno notificare nuovamente detta decisione incidentale, ciò che è stato fatto con spedizione per plico raccomandato (con avviso di ricevi- mento), il 6 ottobre 2025 (v. doc. TAF 5 e "Tracciamento degli invii" della Posta svizzera [doc. TAF 6]). 6.2. Il 16 ottobre 2025, il secondo invio raccomandato contenente la deci- sione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 19 settembre 2025 è stato ritornato dalla Posta a questo Tribunale con l'indicazione "non ritirato" (doc. TAF 6). Secondo l'estratto "Tracciamento degli invii" della Po- sta svizzera (pure doc. TAF 6), il ricorrente è stato “avvisato per il ritiro” il 7 ottobre 2025.
C-6883/2025 Pagina 4 7. 7.1. In virtù dell’art. 20 cpv. 2 bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. 7.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intima- zione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta fin- zione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 8C_953/2015 del 18 marzo 2016, 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurispru- denza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2b). 7.3. L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'auto- rità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avve- nuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio racco- mandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto. Al riguardo va poi precisato che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (sentenza del TF 2C_1014/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 4.2 con rinvii). 7.4. 7.4.1. Il ricorrente avendo inviato, per posta elettronica, un ricorso a Swiss Sport Integrity doveva aspettarsi di ricevere delle comunicazioni in propo- sito – sia esse inviate per posta semplice o per invio raccomandato – da detta autorità, eventualmente dal Tribunale amministrativo federale (la de- cisione di Swiss Sport Integrity del 29 agosto 2025 indicando che “la pre- sente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica. Ai sensi degli articoli 31 e 33 lettera h della legge sul Tribunale amministrativo federale [LTAF], il ricorso deve essere presentato al Tribunale amministra- tivo federale, casella postale, 9023 San Gallo”) e ciò fintanto che la proce- dura non era conclusa. Il medesimo è quindi presunto avere ricevuto la
C-6883/2025 Pagina 5 decisione incidentale di questo Tribunale del 19 settembre 2025 al più tardi il settimo giorno dopo l'avviso di ritiro del plico raccomandato nella sua buca delle lettere, o casella postale, del 22 settembre 2025, ossia il 29 settembre 2025. Per sovrabbondanza, giova rilevare che allorquando il tentativo di notificazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, per conseguenza, è recapitato un avviso di ritiro nella buca delle lettere (o nella casella postale) del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'in- timazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"). Ne discende che se il ricor- rente, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per (al- meno) un certo lasso di tempo dal luogo in cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'in- formare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata. Inoltre, comuni- cando un indirizzo a un'autorità, l'amministrato manifesta in questo modo la volontà che tutti gli atti vengano trasmessi a tale recapito. In tale eve- nienza, l'autorità deve poter contare sul fatto che l'interessato prenda tutte le misure adeguate perché ne venga a conoscenza (sentenza del TF H 321/01 del 30 aprile 2002 consid. 2). Detto altrimenti, una decisione ammi- nistrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in con- segna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (cfr. sentenza del TF H 134/04 del 22 febbraio 2005 consid. 2 e relativi riferimenti). 7.4.2. Da quanto esposto, discende che entrambi i termini assegnati al ri- corrente – con decisione incidentale del 19 settembre 2025 di questo Tri- bunale, notificata al più tardi il 29 settembre 2025 – per inoltrare, da un lato, il ricorso del 5 settembre 2025 munito della propria firma manoscritta in originale e, dall’altro, versare l’anticipo sulle presumibili spese processuali sono, nel frattempo (29 ottobre 2025), scaduti infruttuosi. Per conse- guenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
C-6883/2025 Pagina 6 8. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Stanti le circostanze del caso concreto, non si giustifica altresì l'attribuzione di ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF a contrario).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6883/2025 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all’autorità inferiore e al Di- partimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-6883/2025 Pagina 8
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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