B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6663/2012
S e n t e n z a d e l 2 2 o t t o b r e 2 0 1 3 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Marie-Chantal May Canellas, Blaise Vuille, cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______, patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
C-6663/2012 Pagina 2
Fatti: A. A._______ (in seguito A.), cittadino bulgaro, nato l'..., è entrato in Svizzera il 28 dicembre 2006, depositando il medesimo giorno una domanda d'asilo. Con decisione del 22 febbraio 2007 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM), ha rifiutato la richiesta ed ha pronun- ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera entro il 19 aprile se- guente. Contestualmente, il 7 marzo 2007 A. beneficiava di un permesso N per richiedenti l'asilo. Il 27 marzo seguente A._______ inol- trava un ricorso contro la decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), il quale con decisione in- cidentale del 4 aprile 2007, autorizzava il ricorrente a soggiornare in Sviz- zera fino a conclusione della procedura. B. A._______ otteneva quindi il permesso per l'esercizio di attività lucrativa ed entrava alle dipendenze dell'Albergo I._______ (I.__), in qualità di lavapiatti, il 28 giugno 2007. La collaborazione lavorativa terminava pe- rò il 31 dicembre 2008, a causa di "una bassa occupazione dell'albergo" (cfr. scritto dell' I., del 28 novembre 2008). C. Il 19 agosto 2009 A. stipulava un contratto di lavoro su chiamata con B._______ (in seguito B.), integrata nell'organizzazione u- manitaria no profit C. (in seguito C.), quale interprete comunitario e promotore consulente (cfr. contratto di lavoro del 19 agosto 2009). Nell'ottobre del 2009 l'interessato entrava alle dipendenze della D., quale consulente per grafica e stampa a tempo parziale (cfr. contratto di lavoro del 7 ottobre 2009), ed in seguito dall'aprile del 2010 a tempo pieno (cfr. contratto di lavoro del 24 marzo 2010). D. Con sentenza del 2 giugno 2010 il TAF ha respinto il ricorso in materia di asilo. Conseguentemente, il 7 giugno successivo, l'UFM ha comunicato di aver fissato al 5 luglio 2010 il nuovo termine di partenza dal territorio svizzero.
C-6663/2012 Pagina 3 E. Dando seguito alla richiesta formulata dal patrocinatore dell'interessato, la Sezione della popolazione (in seguito SP), con scritto del 13 luglio 2010, ha però autorizzato A._______ a continuare il soggiorno e l'attività lucrati- va in Ticino, e contestualmente ha sospeso il termine di partenza. F. Il 22 agosto 2012 l'autorità cantonale competente ha preavvisato favore- volmente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 della Legge federale sull'asilo del 26 giu- gno 1998 (LAsi, RS 142.31), trasmettendo l'incarto all'UFM per approva- zione. G. Con scritto del 19 settembre 2012, l'UFM ha informato l'interessato circa l'intenzione di negare il rilascio del permesso in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e, ossequiando al diritto di essere sentito, gli ha accordato la possi- bilità di prendere posizione in merito. Circostanza peraltro avvenuta con scritto del 18 ottobre seguente, in cui A._______ ha fatto valere segnata- mente un soggiorno in Svizzera superiore ai 5 anni, un'evoluzione a livel- lo professionale particolarmente notevole, l'aver sempre rispettato i prin- cipi dello Stato di diritto e il non aver avuto "comportamenti rilevanti sul piano penale o lesivi dell'ordine pubblico e della sicurezza". H. Ciononostante con decisione del 22 novembre 2012, l'UFM ha respinto l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, poiché le condizioni per il riconoscimento di un ca- so di rigore grave non erano adempiute. L'autorità di prime cure ha sottolineato che A._______ non può avvalersi di una situazione professionale importante o particolarmente specifica. Con riferimento all'integrazione sociale l'UFM ha sottolineato che l'inte- ressato non ha alcun legame personale o familiare stretto in Svizzera, ed anzi tre figli e la sorella come pure la moglie da cui afferma di essere di- vorziato risiederebbero in Bulgaria. A dire dell'autorità di prime cure l'e- sprimersi correttamente in italiano, lavorare su chiamata quale interprete e aver mantenuto un comportamento corretto durante la permanenza in Svizzera non è rappresentativo di una forte integrazione ma corrisponde alla norma. Inoltre la durata del soggiorno in Svizzera non può essere ri- tenuta considerevole se paragonata al periodo trascorso in patria dove il ricorrente ha vissuto sino all'età di 35 anni, trascorrendovi quindi la pro-
C-6663/2012 Pagina 4 pria gioventù e parte della vita adulta. L'UFM ha infine ribadito che il ritor- no in patria è stato oggetto di un esame approfondito e ritenuto possibile, ammissibile ed esigibile, nel quadro della richiesta di asilo e la relativa procedura giudiziaria. I. Con ricorso del 21 dicembre 2012, A._______ ha chiesto al Tribunale amministrativo federale di annullare la decisione impugnata e al contem- po di approvare il rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Il ricorrente ha sottolineato di risiedere da circa 6 anni in territorio svizzero, soggiornando in luoghi sempre conosciuti alle autorità. Con rife- rimento all'integrazione professionale il ricorrente ha sottolineato di poter vantare un'evoluzione professionale di "un certo rilievo", poiché "da aiuto cucina/lavapiatti, egli è diventato un apprezzato e indispensabile grafico - impiegato presso la ditta D._______ - che riscontra successo e apprez- zamenti da clienti che operano anche al di fuori del Cantone Ticino" (cfr. ricorso pag. 5). Con riferimento all'integrazione sociale A._______ ha al- legato la frequenza di diversi corsi di lingua italiana, nonché di essere at- tivo quale interprete comunitario e promotore – consulente "nell'ambito della sensibilizzazione sui temi dell'interculturalità e dell'integrazione co- me pure nell'ambito delle problematiche migratorie, per conto dell'Agen- zia di mediazione interculturale "B." (cfr. ricorso, pag. 5); a suo dire tale attività accessoria richiede una buona conoscenza della realtà locale e della politica d'integrazione e di ammissione praticate dalla Con- federazione, nonché buone conoscenza di italiano. Infine il ricorrente ha evidenziato di aver sempre rispettato l'ordinamento giuridico svizzero. J. Con osservazioni del 5 marzo 2013, l'UFM ha ribadito le proprie allega- zioni di fatto e di diritto rilevando in particolare che A., persona di giovane età e in buona salute, non dovrebbe far fronte ad "ostacoli insor- montabili" al suo ritorno in patria, tanto più che la Bulgaria fa parte dei paesi dell'Unione Europea. K. Con scritto del 29 aprile 2013 A._______ si è anch'egli riconfermato nelle allegazioni e nelle conclusioni già avanzate in sede di ricorso, rilevando nuovamente "come il suo percorso professionale in Svizzera abbia subito interessanti e notevoli miglioramenti dal punto di vista del riconoscimento delle sue qualità professionali, giungendo a rappresentare un collaborato- re indispensabile per il datore di lavoro, date le sue particolari qualifiche" (cfr. osservazioni del 29 aprile 2013, pag. 1).
C-6663/2012 Pagina 5 L. Con scritto del 15 maggio seguente l'autorità di prime pure ha rilevato che la replica del 29 aprile precedente non contiene alcun elemento o mezzo di prova suscettibile atto a modificare la propria valutazione del caso in esame (cfr. osservazioni del 15 maggio, pag. 1).
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos- sono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie sta- tuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]; cfr. anche sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3). 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davan- ti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac- certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'ina- deguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
C-6663/2012 Pagina 6 3. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il bene- stare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati. a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presenta- zione della domanda; b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi preve- devano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti mi- gliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibili- tà, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.2 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). In altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di rico- noscere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il beneficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del Tribuna- le federale 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 del 14 maggio 2010 consid. 2.2 e 2C_853/2008 del 28 gennaio 2009 consid. 3.1, con i relativi riferimenti; cfr. inoltre la DTAF 2009/40 consid. 3.4, con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la procedura di approvazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una na- tura speciale rispetto alle procedure di approvazione ex LStr (cfr. sulla na- tura di questa procedura DTF 137 I 128 consid. 3.1.2, e giurisprudenza ivi citata). Ciò detto, né il TAF, né l'UFM sono legati dalla preavviso favorevo-
C-6663/2012 Pagina 7 le delle autorità cantonali e possono rifiutare la sua approvazione o limi- tarne la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza sull'ammis- sione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, 142.201] in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20; cfr. anche sentenze TAF C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e C-5251/2009 del 16 aprile 2020 consid. 5.2). 4. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RS 142.311) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorre- re dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di ac- quisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perse- guito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giuri- sprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente
C-6663/2012 Pagina 8 (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; cfr. BLAISE VUILLE/ CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in L'inté- gration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, pag. 105 e segg). 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato con- sid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di ri- gore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr co- me anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richieden- te delle gravi conseguenze. 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di que- sta disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3; cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pag. 105 e segg.). 5. 5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale sottolinea che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a co- loro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). In proposi- to A._______, dopo la decisione del TAF del 2 giugno 2010, che ha re- spinto il proprio ricorso contro il rifiuto della domanda di asilo, ha ottenuto
C-6663/2012 Pagina 9 l'autorizzazione a continuare l'attività lavorativa e il soggiorno in Ticino (cfr. scritto della SP del 13 luglio 2011). Conseguentemente il ricorrente ha beneficiato ripetutamente di autorizzazioni di corta durata per l'eserci- zio dell'attività lucrativa quale consulente per grafica e stampa presso la D._______ di Agno (cfr. incarto cantonale). 5.2 5.2.1 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente, durante la permanenza nel Comune di Paradiso dove risiede dal 23 febbraio 2007, ha sempre mantenuto un buon comportamento (cfr. certificato di buona condotta del Comune di Paradiso del 21 dicembre 2011). Il ricorrente ha perdipiù otte- nuto l'indipendenza finanziaria dal mese di giugno del 2007 (cfr. preavviso positivo ex art. 14 cpv. 2 LAsi da parte della SP del 22 agosto 2012). Il Tribunale rileva altresì che all'8 giugno 2012 non risultavano procedure esecutive pendenti e/o degli atti di carenza beni nei confronti dell'interes- sato (cfr. dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano dell'8 giugno 2012). 5.2.2 Con riferimento alla condizione di presenza di un "caso particolar- mente grave", dagli atti di causa emerge che l'integrazione sociale del ri- corrente non é particolarmente forte. Infatti, sebbene A., abbia conseguito 4 attestati di apprendimento della lingua italiana (cfr. attestato Croce Rossa svizzera – sezione Lugano del 27 giugno 2007, attestati del Comune di Paradiso del giugno 2007, 2008 e 2009), agli atti istruttori non risultano testimonianze comprovanti un'integrazione dell'interessato nella società civile rispettivamente nella comunità ticinese, in particolare si de- ve costatare l'assenza di lettere di conoscenti o amici in proposito. Nem- meno sono sostanziate attività o partecipazioni alla vita comunitaria quali l'appartenenza a società o associazioni. Infine l'attività quale interprete comunitario e promotore consulente al servizio dell'agenzia di mediazione interculturale B., benché sia un elemento che comprovi una certa conoscenza della realtà culturale svizzera e ticinese, non è sufficiente per attestare un'integrazione sociale accresciuta. 5.2.3 Per quanto attiene l'integrazione professionale del ricorrente, il Tri- bunale rileva che - trascorso quasi 1 anno e 6 mesi alle dipendenze del Parco Paradiso Lugano in qualità di lavapiatti/aiuto cucina - l'interessato ha iniziato l'attività di grafico, presso la D._______, suo attuale datore di lavoro, dove "ha contribuito positivamente all'acquisizione di nuovi clienti che [...] hanno rivolto apprezzamenti e complimenti per l'eccezionale la- voro svolto con professionalità, precisione, disponibilità, educazione, affi-
C-6663/2012 Pagina 10 dabilità e rispetto" (cfr. lettera della D., dell'8 ottobre 2012). In proposito, sebbene gli attestati versati agli atti descrivano A. per- sona educata, affabile, su cui riporre la massima fiducia e stima, nonché professionista capace nel proprio lavoro (cfr. lettere di E._______ del 2 ottobre 2012, della ditta F._______ del 5 ottobre 2012 e di G._______ del 9 ottobre 2012), il Tribunale non condivide le allegazioni del ricorrente se- condo cui si deve costatare un'"evoluzione professionale [...] di un certo rilievo" (cfr. ricorso pag. 5): in particolare come già evidenziato dall'autori- tà di prima istanza il ricorrente, nel proprio Paese d'origine, ha svolto la professione di "informatico della tecnologia" ed è pure stato direttore di una ditta attiva nel ramo (cfr. verbale di audizione Centro di registrazione e di procedura di Chiasso del 23 gennaio 2007). Orbene, in queste condi- zioni non può legittimamente essere riconosciuto che lo stesso, attual- mente grafico e webmaster (cfr. curriculum vitae del ricorrente, pag, 2 e 3), abbia conseguito un'evoluzione professionale importante, particolar- mente specifica o un percorso professionale di particolare rilievo in Sviz- zera, apprendendo conoscenze o qualifiche professionali tali che non possono essere usate nel proprio Paese d'origine, rilevato che già prima di lasciare la Bulgaria svolgeva la professione di informatico con ditta propria. 5.2.4 Infine occorre osservare che A._______ non ha alcun legame fami- gliari in Svizzera, ed i suoi parenti più stretti segnatamente la moglie (da cui sembrerebbe essere divorziato) come pure i tre figli, risiedono in Bul- garia (cfr. verbale di interrogatorio presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso del 23 gennaio 2007). Con riferimento allo stato di salute del ricorrente, dalla risultanze istruttorie emerge che egli "attualmente gode di buona salute" e "non è af- fetto da malattie infettive o trasmissibili" (cfr. certificato medico del 21 di- cembre 2011 del H._______). 5.2.5 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il Tribunale rileva che in Bulgaria, il ricorrente può fare capo ad una piccola rete famigliare, oltre alla moglie (da cui come detto sembra essere divor- ziato) vivono in patria i figli ed una sorella (cfr. verbale di interrogatorio presso il Centro di registrazione e di audizione di Chiasso del 23 gennaio 2007). Va altresì sottolineato che l'interessato ha vissuto in patria sino al trentacinquesimo anno di età, ovvero l'intera gioventù e adolescenza, ap- prendendo dunque perfettamente gli usi e i costumi locali. Va infine evi- denziato che questo Tribunale ha già considerato ragionevolmente esigi- bile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Bulgaria: in
C-6663/2012 Pagina 11 particolare il TAF ha ritenuto che in Bulgaria "non vige attualmente una si- tuazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale" (cfr. sen- tenza del TAF D-2115/2007 del 2 giugno 2010, pag. 10). 5.3 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggior- no di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettiva- mente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Bulgaria. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle con- dizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una si- tuazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da que- sta Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in conside- razione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la perso- na interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua si- tuazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. 6. A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di ri- gore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiuta- to a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. 7. Ne discende che l'UFM con la decisione del 22 novembre 2012 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'au- torità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 8. Di transenna il Tribunale rileva che la Svizzera ha siglato con l'Unione eu- ropea il Protocollo relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circola- zione delle persone concernente i Paesi di Bulgaria e Romania ed entrato in vigore il 1° giugno 2009. La Svizzera ha tuttavia mantenuto delle restri-
C-6663/2012 Pagina 12 zioni inerenti il mercato del lavoro, segnatamente con l'erezione di conti- genti, validi al massimo sino al 31 maggio 2016. Conseguentemente, e nella misura in cui la LStr si applica ai cittadini degli Stati membri della CE, solamente se prevede disposizioni più favorevoli, il ricorrente ha la facoltà di postulare presso le competenti autorità un permesso di sog- giorno con attività lucrativa in Svizzera, giusta le disposizioni transitorie del Protocollo menzionato. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Es- se sono fissate a 1000.- franchi e vengono compensate con l'anticipo versato il 1° febbraio 2013.
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e vengono com- pensate con l'anticipo spese versato da quest'ultimo il 1° febbraio 2013. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. Simic ... ; incarti di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
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