B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-6597/2013

S e n t e n z a d e l 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 6 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Daniel Stufetti e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentata dall'avv. Anne Schweikert, ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), Fluhmattstrasse 1, casella postale 4358, 6002 Lucerna, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni; sicurezza sul lavoro e tu- tela della salute; avvertimento (decisione su opposizione del 17 ottobre 2013).

C-6597/2013 Pagina 2 Fatti: A. A._______ è una società anonima, iscritta al registro di commercio del Cantone B._______ il 27 dicembre 2004, avente quale scopo la costru- zione, l'esecuzione di lavori di sopra e sottostruttura, la locazione e l'ammi- nistrazione, l'acquisto e la vendita di immobili, l'assunzione di appalti di im- presa generale in Svizzera e all'estero, la partecipazione ad altre società aventi scopo analogo (estratto online del registro di commercio del Can- tone B._______ della menzionata società, consultato l’11 novembre 2016). B. Il 17 gennaio 2013, presso un cantiere in opera a C., un capo can- tiere dell'impresa A. è stato vittima di un infortunio mortale. Lavo- rando all'interno di uno scavo, è stato travolto e sotterrato dal materiale franato a seguito del cedimento di una parete dello scavo (doc. 65). C. Con scritto del 21 gennaio 2013, la SUVA, a seguito del controllo effettuato sul cantiere il 17 gennaio 2013, ha confermato all'impresa le misure che dovevano essere attuate per eseguire i rimanenti lavori di costruzione all'in- terno dello scavo e per impedire che un tale infortunio potesse verificarsi di nuovo (è fatto riferimento agli art. 56 OLCostr [RS 832.311.141] e 6 OPI [RS 832.30]; doc. 53). Il 22 gennaio 2013, A._______ ha confermato che avrebbe provveduto ad attuare le misure (doc. 54). D. Con lettera del 23 maggio 2013, la SUVA ha pronunciato un avvertimento (di grado 3) nei confronti dell'impresa A.. Detta autorità ha consta- tato, con riferimento al controllo del 17 gennaio 2013, che sul menzionato cantiere non erano state attuate le misure necessarie ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute. Ha quindi invitato l'impresa ad adottare tempestivamente le necessarie misure di sicurezza. Infine, ha segnalato che, avendo rilevato più volte delle infrazioni alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, in caso di nuova infrazione a tali prescrizioni, l'im- presa sarebbe stata attribuita entro un anno dall'ultima infrazione, senza alcuna comunicazione, ad un grado superiore della tariffa dei premi (è fatto riferimento agli art. 82 e 92 cpv. 3 LAINF [RS 832.20]; doc. 60). E. Con scritto del 13 giugno 2013, A. ha contestato il mancato ri- spetto sul cantiere delle misure inerenti la sicurezza sul lavoro (doc. 63).

C-6597/2013 Pagina 3 F. Con decisione del 7 agosto 2013, la SUVA ha confermato l'avvertimento del 23 maggio 2013. Detta autorità ha rilevato, in occasione del sopralluogo del 17 gennaio 2013 presso l'indicato cantiere, che la parete di uno scavo era ceduta sotterrando completamente un dipendente di A.. I di- pendenti dell'impresa stavano lavorando in una situazione di pericolo che non rispettava le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro (è fatto rife- rimento agli art. 55 e 56 OLCostr; doc. 70). G. Con scritto di opposizione del 30 agosto 2013, A. ha contestato di aver violato le norme sulla sicurezza sul lavoro e che i propri dipendenti abbiano lavorato in una situazione che non rispettava queste norme. Sul cantiere, l'impresa non si è occupata della direzione dei lavori e neppure ha eseguito lo scavo. Tale attività è stata appaltata ad altra ditta, ditta che doveva garantire la sicurezza dello scavo. Peraltro, un'inchiesta penale avrebbe stabilito la dinamica dell'infortunio, inchiesta in cui A._______ non era coinvolta (doc. 71). H. Con decisione su opposizione del 17 ottobre 2013, la SUVA ha respinto l'opposizione del 30 agosto 2013 e confermato il proprio avvertimento del 23 maggio 2013. Detta autorità ha rilevato, con riferimento al controllo ef- fettuato il 17 gennaio 2013 presso il suddetto cantiere, che i dipendenti dell'impresa stavano lavorando in una situazione di pericolo che non rispet- tava le prescrizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute nei lavori di costruzione. In particolare, per lo scavo in questione non era stata allestita alcuna prova di sicurezza da parte di un geologo o di un geotec- nico, le pareti dello scavo non erano state puntellate e lo smottamento delle pareti ha messo in pericolo le persone che si trovavano all'interno dello scavo (è fatto riferimento all'art. 55 cpv. 1 e 2 e all'art. 56 cpv. 4 lett. a OLCostr). Anche se l'esecuzione dello scavo è stata appaltata ad altra ditta, A._______ era tenuta a concordare ed adottare con tale ditta ogni provvedimento necessario ai fini della sicurezza sul lavoro prima di far ope- rare i propri dipendenti nello scavo (è fatto riferimento agli art. 82 cpv. 1 LAINF e 3 cpv. 1 OPI in relazione all'art. 9 cpv. 1 OPI). A prescindere dal fatto che la procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro è indipen- dente dall'esito della procedura penale, la SUVA ha constatato che sul can- tiere sono state violate le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. Per conseguenza, a giusta ragione è stato pronunciato un avvertimento (doc. 75).

C-6597/2013 Pagina 4 I. Il 22 novembre 2013, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della SUVA del 17 ottobre 2013 mediante il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Si è doluta di un'insufficiente motivazione della decisione – in ordine alle mancanze che sono state constatate sul cantiere ed alle norme di sicurezza che sono state violate – che non le ha consentito di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa. L'impresa ha poi segnalato che sul cantiere era stata incaricata di eseguire le opere da capomastro. Un'altra impresa si è occupata della direzione dei lavori ed una terza impresa ha realizzato lo scavo. Essa ha validamente delegato i propri compiti in mate- ria di sicurezza sul lavoro, scegliendo, istruendo e sorvegliando con la ne- cessaria cura il proprio dipendente, ed accordandosi con le altre imprese in merito ai provvedimenti necessari ai fini della sicurezza sul lavoro (è fatto riferimento agli art. 7 e 9 OPI). Non può quindi esserle attribuita, quale da- trice di lavoro, alcuna responsabilità per la mancata messa in sicurezza dello scavo (doc. TAF 1). Il 17 dicembre 2013, A._______ ha versato l'an- ticipo sulle presumibili spese processuali richiesto (doc. TAF 2 a 4). J. Nella risposta al ricorso del 5 marzo 2014, la SUVA ha proposto la reiezione del ricorso. Quanto al rimprovero della ricorrente alla SUVA di non aver menzionato nell’avvertimento del 23 maggio 2013 né le irregolarità accer- tate né le corrispondenti disposizioni legali, l’autorità inferiore ha fatto no- tare che, sia nell’ambito del chiarimento dell’infortunio del 17 gennaio 2013 sia in occasione della conversazione del 16 maggio 2013, tutti i presenti, compresi i rappresentanti della ricorrente, erano consapevoli di quali norme di sicurezza fossero state violate. Queste sono pure state esplicitamente menzionate nel verbale d’infortunio del 24 giugno 2013. Al più tardi nello scritto della SUVA del 7 agosto 2013 e ancora più dettagliatamente nella decisione su opposizione sono stati menzionati ulteriormente per iscritto sia gli accertamenti determinanti (irregolarità) sia le rilevanti norme di sicu- rezza (art. 56 cpv. 4 lett. a ed art. 55 cpv. 2 OLCostr). Quanto al merito, l’autorità inferiore ha sottolineato che, anche se A._______ non è stata in- caricata di realizzare lo scavo ed ha correttamente istruito i propri lavora- tori, essa è responsabile, quale datrice di lavoro, per la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti (è fatto riferimento all'art. 82 cpv. 1 LAINF in relazione con gli art. 81 cpv. 1 LAINF, 6 cpv. 3, 7 cpv. 2 e 9 cpv. 1 OPI e 3 cpv. 5 OLCostr). Per conseguenza, il mancato rispetto sul cantiere delle prescri- zioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute nei lavori di co- struzione può essere imputato a A._______. Pertanto, a giusta ragione sa- rebbe stato ha pronunciato un avvertimento (doc. TAF 14).

C-6597/2013 Pagina 5 K. Nella replica del 30 maggio 2014, A._______ ha segnalato che poteva con- fidare che l'impresa terza realizzasse lo scavo nel rispetto delle norme di sicurezza. Il proprio dipendente era tenuto a sorvegliare lo svolgimento dei lavori sul cantiere e, se del caso, a chiedere il rispetto delle norme concer- nenti i lavori negli scavi. In tali circostanze, è contestato che A._______ ha violato le norme di sicurezza e che ha messo in pericolo i propri dipendenti (doc. TAF 18). L. Nella duplica dell'8 settembre 2014, la SUVA ha sottolineato che la respon- sabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza sul lavoro compete al da- tore di lavoro. A._______ è dunque responsabile, quale datrice di lavoro, del fatto che il proprio dipendente ha iniziato a lavorare all'interno dello scavo, malgrado tale scavo non fosse stato messo in sicurezza. L’autorità inferiore ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 22). M. In una presa di posizione del 23 ottobre 2014, A._______ si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 22 novembre 2013 (doc. TAF 25), presa di posizione che è poi stata trasmessa alla SUVA per conoscenza con provvedimento del 27 ottobre 2014 (doc. TAF 26). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. e LTAF e con l'art. 109 lett. c LAINF (RS 832.20), i ricorsi contro le decisioni su opposizione, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla SUVA in materia di disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professio- nali. 1.3 In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti. Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS

C-6597/2013 Pagina 6 830.1). Giusta l'art. 2 LPGA, le disposizioni della LPGA sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Ora, l'art. 1 LAINF stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicu- razione contro gli infortuni, sempre che la LAINF non deroghi alla LPGA. 1.4 1.4.1 L'avvertimento è un atto mediante il quale il datore di lavoro è invitato ad ovviare per il futuro alla violazione delle prescrizioni in materia di sicu- rezza sul lavoro. L'avvertimento è impugnabile mediante ricorso. L'inte- resse a ricorrere sussiste anche se le misure richieste sono state eseguite o se il cantiere è terminato (sentenze del TAF C-629/2013 del 1° giugno 2015 consid. 3.2 e C-7967/2010 del 3 dicembre 2012 consid. 1.4 e relativi riferimenti; DTAF 2010/37 consid. 2.4.3 e 2.4.4). 1.4.2 La ricorrente ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata dal momento che, quale datrice di lavoro, è particolarmente toccata dalla menzionata decisione mediante la quale è stata avvertita che, in caso di rinnovata infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, l'impresa sarebbe stata attribuita entro un anno dall'ultima infrazione, senza alcuna comunicazione, ad un grado superiore della tariffa dei premi (v. l'avvertimento del 23 maggio 2013, av- vertimento che è stato confermato mediante decisione su opposizione del 17 ottobre 2013; doc. 60 e 75). Per conseguenza, l’insorgente ha diritto di ricorrere nel caso in esame (art. 59 LPGA). 1.5 Il ricorso è stato interposto tempestivamente e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro i termini accordati. Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale – che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il diritto pubblico internazionale –, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'i- nadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). Il Tribunale am- ministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ri- corso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione

C-6597/2013 Pagina 7 impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento). 3. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se A._______ abbia, o meno, violato le disposizioni in materia di sicurezza e protezione della salute nei lavori di costruzione e se l'avvertimento pronunciato nei confronti dell'impresa da parte della SUVA fosse, o meno, giustificato. 4. Nel gravame, la ricorrente rimprovera alla SUVA di non avere sufficiente- mente motivato la decisione impugnata. Nel caso di specie, la censura sol- levata deve ritenersi siccome del tutto priva di fondamento, dal momento che nella decisione impugnata l’autorità inferiore ha indicato con la neces- saria precisione le ragioni del provvedimento preso. Basti rilevare che nella decisione su opposizione qui impugnata, è stato fatto esplicitamente riferi- mento alle carenze nelle misure a tutela dei lavoratori che sono state con- statate sul cantiere – assenza di una perizia geologica sulla stabilità del terreno e mancanza di opere di puntellamento dello scavo – ed alle norme concernenti i lavori negli scavi – norme applicabili al caso di specie. Peral- tro, e per quanto attiene alla copiosa documentazione agli atti, trasmessa da questo Tribunale alla rappresentante della ricorrente il 18 marzo 2014 (doc. TAF 10), ben si poteva riconoscere che l'impugnata decisione è fon- data segnatamente sullo scritto di conferma del 21 gennaio 2013, sull'av- vertimento del 23 maggio 2013, sull'opposizione del 13 giugno 2013, sul verbale d'infortunio del 24 giugno 2013, sulla decisione del 7 agosto 2013 e sull'opposizione del 30 agosto 2013 (doc. 53, 60, 63, 65, 70 e 71). Ciò premesso, la ricorrente, rappresentata da mandataria professionale, era perfettamente in grado, anteriormente all'inoltro del gravame di compren- dere i motivi che hanno indotto la SUVA a pronunciare un avvertimento e quindi di ricorrere con criteri adeguati. 5. I controlli relativi alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, in esecuzione degli art. 81-88 LAINF, sono retti dagli art. 60 segg. dell'ordi- nanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle ma- lattie professionali (OPI; RS 832.30). A norma dell'art. 62 OPI, l'organo d'e- secuzione competente, se, durante un'ispezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di la- voro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere

C-6597/2013 Pagina 8 confermato per scritto al datore di lavoro (cpv. 1). In caso d'urgenza, l'or- gano d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende una decisione se- condo l'art. 64 OPI. Se sono necessari provvedimenti provvisionali, dev'es- sere informata l'autorità cantonale incaricata dell'assistenza giudiziaria (cpv. 2). Giusta l'art. 64 OPI, se non è dato seguito a un avvertimento, l'or- gano d'esecuzione competente, dopo aver consultato il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interessati, ordina i provvedimenti necessari me- diante decisione e fissa al datore di lavoro un congruo termine per eseguirli (cpv. 1). Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda sulle disposizioni degli organi d'esecuzione (cpv. 2). Secondo l'art. 65 OPI, il datore di lavoro deve dare pronta conferma dell'esecuzione dei provvedimenti. In virtù dell'art. 66 cpv. 1 OPI, se il datore di lavoro non dà seguito a una decisione esecutiva o se viola in altro modo le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la sua azienda può venir attribuita a un grado superiore della tariffa dei premi (aumento di premio). L'aumento di premio, la cui applicazione può essere anche retroattiva (art. 92 cpv. 3 LAINF), in tale contesto ha una valenza sostanzialmente sanzionatoria verso l'azienda che non rispetta le prescrizioni di sicurezza e di preven- zione degli infortuni (DTF 116 V 255 consid. 2c pag. 260). L'aumento di premio non è subordinato alla gravità dell'inosservanza di tali normative. In altre parole è sufficiente che l'azienda violi le prescrizioni perché di principio si faccia luogo a un aumento di premio di regola di almeno il 20% (art. 113 cpv. 2 OAINF [RS 832.202] e 66 cpv. 2 OPI; DTF 116 V 255 consid. 4b pag. 263 seg.). 5.1 Giusta l'art. 55 OLCostr, gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione de- vono essere configurati in modo tale che nessuno venga messo in pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale (cpv. 1). Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione con oltre 1.50 metri di profondità non puntellati devono essere inclinati a scarpata conformemente all’art. 56 o assicurati da ulteriori provvedimenti adeguati (cpv. 2). Scavi e pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce misurata sul fondo consenta di lavorare sicuri. Per la posa delle condutture, la luce dello scavo, se accessibile, deve misurare almeno 40 centimetri più del diametro esterno della conduttura (misura no- minale più lo spessore delle pareti) e almeno 60 centimetri a partire da una profondità di scavo di 1 metro (cpv. 3 lett. a e b). La larghezza del posto di lavoro negli scavi di fondazione deve essere pari ad almeno 60 centimetri in ogni fase della costruzione (cpv. 4). In presenza di una puntellatura, i bordi degli scavi devono essere lasciati liberi orizzontalmente su una lar- ghezza di almeno 0.50 metri, mentre in presenza di una scarpata la lar- ghezza deve essere almeno di 1 metro (cpv. 5). I depositi di materiale da

C-6597/2013 Pagina 9 costruzione e di sterro devono essere realizzati in modo tale da non costi- tuire un pericolo per nessuno (cpv. 6). Le scale a pioli e a gradini installate nei pozzi e negli scavi di fondazione devono essere interrotte da pianerot- toli intermedi distanti al massimo 5 metri in linea verticale. Le scale a pioli devono essere disposte in modo da non continuare mai lungo lo stesso corso (cpv. 7). Per evitare di oltrepassare il ciglio di scavi, fosse, pozzi o scarpate, in prossimità delle vie di circolazione e dei punti di scarico dei materiali occorre adottare le misure necessarie, in particolare limitare la velocità e regolare la circolazione in modo adeguato con cartelli, sbarra- menti, delimitatori della corsia dei veicoli (cpv. 8). 5.2 Secondo l'art. 56 cpv. 1 OLCostr, le pendenze delle scarpate devono essere adeguate alla stabilità del terreno (cpv. 1). Se la stabilità del terreno dovesse essere compromessa da influssi atmosferici quali intense precipi- tazioni o disgelo si devono prendere provvedimenti adeguati (cpv. 2). Tanto nella roccia che richiede l'uso di esplosivo quanto nella roccia omogenea che può essere abbattuta con mezzi meccanici (come l'arenaria o la marna) le pareti possono essere strutturate in verticale (cpv. 3). Si deve fornire una prova di sicurezza (cpv. 4) qualora non si possa osservare un rapporto tra verticale e orizzontale di al massimo 3:1 nei terreni resistenti, al massimo 2:1 nei terreni mediamente resistenti ma ancora stabili e al massimo 1:1 nei terreni franosi (lett. a), la scarpata sia più alta di 4 metri (lett. b), la scarpata debba molto probabilmente essere sollecitata da cari- chi supplementari quali veicoli, macchine edili o depositi di materiale (lett. c), vi siano infiltrazioni d'acqua pensile oppure se il piede delle scarpate si trova in corrispondenza dell'acqua freatica (lett. d). 5.3 In virtù dell'art. 62 cpv. 1 OPI, la SUVA se, durante un'ispezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne av- verte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviare. L'avver- timento deve essere confermato per iscritto al datore di lavoro. Dal tenore dell'art. 62 OPI emerge che requisito per la pronuncia di un avvertimento è l'esistenza di un'infrazione alle prescrizioni in materia di sicurezza sul la- voro. Determinanti sono in particolare le norme atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali (sentenza del TAF C-629/2013 consid. 6.4; DTF 116 V 255 consid. 4). 5.4 In virtù dell'art. 3 cpv. 1 OLCostr, la pianificazione di lavori di costru- zione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione degli attrezzi di

C-6597/2013 Pagina 10 lavoro. Il datore di lavoro che nell'ambito di un contratto d'appalto si impe- gna come imprenditore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori. Le misure proprie al cantiere non ancora adottate devono essere integrate nel con- tratto d'appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri oggetti. Il contratto di appalto deve menzionare anche le misure già adottate (art. 3 cpv. 2 OLCostr). Sono considerate misure proprie al cantiere le misure di protezione utilizzabili da più imprese come ponteggi, reti di sicurezza, pas- serelle, misure di sicurezza negli scavi e negli scavi di fondazione nonché le misure per assicurare le cavità nei lavori in sotterraneo (art. 3 cpv. 3 OLCostr). Se il datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto d'appalto a un altro datore di lavoro deve assicurarsi che esso metta in atto le misure di sicurezza e di protezione della salute previste nel contratto (art. 3 cpv. 4 OLCostr). Il datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provve- dere affinché siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente ma- teriali, impianti e apparecchi adeguati per l'esecuzione dei lavori; devono trovarsi in perfetto stato di funzionamento e soddisfare le esigenze della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (art. 3 cpv. 5 OLCostr). 5.5 Secondo il Manuale CFSL della procedura d'esecuzione per la sicu- rezza sul lavoro, l'organo d’esecuzione competente pronuncia di regola dapprima quattro avvertimenti e poi sanziona il datore di lavoro con un au- mento dei premi (art. 92 al. 3 LAINF). In caso d’urgenza, l’organo d’esecu- zione competente rinuncia all’avvertimento e prende una decisione (art. 62 cpv. 2 OPI). Giusta l’art. 92 cpv. 3 LAINF, ogni infrazione alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro – a prescindere dalla gravità dell'infrazione e indipendentemente dal fatto che un incidente si sia, o meno, verificato – può essere sanzionata con un aumento del premio se tale provvedimento è conforme ai principi generali del diritto, quali in particolare il principio della proporzionalità. Ora, per procedere alla ponderazione dei diversi interessi coinvolti, l'autorità deve prendere in considerazione tutte le infrazioni com- messe dal datore di lavoro, indipendentemente dalla procedura nell'ambito della quale le infrazioni sono state constatate (sentenze del TAF C- 7967/2010 consid. 2.2.5 e C-640/2008 del 18 agosto 2009 consid. 4.2.4; DTAF 37/2010 consid. 2.4.2.2 e 2.4.2.3). 6. 6.1 Per quanto attiene al caso in esame, il 17 gennaio 2013, un ispettore della SUVA ha effettuato, in presenza dei signori D._______ e E._______

C-6597/2013 Pagina 11 (rispettivamente addetto alla direzione cantieri ed assistente della ricor- rente; doc. 27), un sopralluogo presso un cantiere in opera a C._______ a seguito di un infortunio mortale accorso ad un dipendente dell’insorgente. Nello scritto del 21 gennaio 2013, la SUVA ha rilevato, nella sostanza, che per permettere agli enti di pronto intervento di liberare l’infortunato, la zona in prossimità dello stesso è stata messa convenientemente in sicurezza (art. 56 OLCostr [misura già attuata]). Inoltre, per proseguire lo scavo ed i lavori di costruzione all’interno dello stesso, la pendenza delle scarpate an- dava adeguata alla stabilità del terreno in modo tale da non mettere in pe- ricolo il personale che vi lavora (è nuovamente stato fatto riferimento all’art. 56 OLCostr). Infine, la SUVA ha indicato la necessità di sensibilizzare i quadri in merito al rispetto delle “Otto regole vitali per chi lavora nell’edilizia” (doc. 53). Il 22 gennaio 2013, la ricorrente ha confermato che entro il 25 gennaio 2013 sarebbero state prese tutte le misure elencate nello scritto della SUVA del 21 gennaio 2013, il cui scopo è di migliorare la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute (doc. 54). Il 16 maggio 2013, vi è poi stato un incontro con i rappresentanti della ricorrente (doc. 60). Il 23 maggio 2013, la SUVA ha pronunciato, come preannunciato nel colloquio del 16 maggio 2013, un terzo avvertimento nei confronti della ricorrente – avver- timento indipendente dal decorso giudiziario in corso e dalle eventuali re- sponsabilità attribuibili a terzi o al capo cantiere in altri ambiti – invitando l'impresa a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nei lavori di costruzione e precisando che, avendo rilevato in passato anche altre infrazioni alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro (è fatto riferimento segnatamente agli scritti della SUVA del 24 ottobre 2011 e del 25 luglio 2011), in caso di nuova infrazione a tali prescrizioni, l'impresa sarebbe stata attribuita entro un anno dall'ultima infrazione, senza alcuna comunicazione, ad un grado superiore della tariffa dei premi (doc. 60). L'av- vertimento è stato confermato dapprima con decisione del 7 agosto 2013 (doc. 70) e poi con decisione su opposizione del 17 ottobre 2013 (doc. 75), anche in seguito alle osservazioni della ricorrente del 13 giugno 2013 (doc. 63) rispettivamente all’opposizione della medesima del 30 agosto 2013 (doc. 71). 6.2 Appare incontestato che il 17 gennaio 2013, sull'indicato cantiere, un dipendente della ricorrente è stato vittima di un infortunio mortale (doc. 75 pag. 2 e doc. TAF 1 pag. 2). A prescindere dalla rappresentazione grafica della situazione in cui l'operaio stava lavorando (doc. 75 pag. 2), dal ver- bale d'infortunio del 24 giugno 2013 risulta che il dipendente è rimasto sot- terrato all'interno di una fossa di scavo dal materiale franato a seguito del cedimento di una parete dello scavo (doc. 65). Nonostante la ricorrente ritenga che solo l'inchiesta penale aperta a seguito dell'incidente avrebbe

C-6597/2013 Pagina 12 stabilito (tramite una perizia) la dinamica dell'infortunio, l’insorgente mede- sima concorda con il fatto che la causa dell'infortunio è da ricondurre al franamento dello scavo (doc. TAF 18 pag. 5). 6.3 Quanto alle disposizioni dell'ordinanza sui lavori di costruzione concer- nenti i lavori negli scavi, si rinvia ai considerandi 5.1 e 5.2 del presente giudizio. Anche l'opuscolo della SUVA "Otto regole vitali per chi lavora nell'edilizia" specifica, fra l’altro, a titolo di regola fondamentale di sicu- rezza, che gli scavi a partire da una profondità di 1.50 metri devono essere messi in sicurezza o eseguiti a scarpata (regola no. 8; doc. K). Pure la scheda "Scavi sicuri" dell'Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro indica che a partire da una profondità di scavo di 1.50 metri, bisogna in qualsiasi caso provvedere a realizzare delle scarpate adeguatamente in- clinate (rispetto alla stabilità del terreno) o assicurare lo scavo con ulteriori provvedimenti adeguati (scheda UCSL-INFO 43; doc. K). 6.4 Il fatto che sul cantiere la parete di uno scavo è ceduta, sotterrando completamente un dipendente della ricorrente, permette di ritenere che lo scavo in questione è stato eseguito senza che siano state attuate le neces- sarie misure di sicurezza volte ad evitare o quantomeno a limitare i rischi di franamento dello scavo nel corso dei lavori di costruzione. In particolare, la SUVA ha accertato che non è stata allestita alcuna perizia geologica, malgrado la pendenza dello scavo superasse il rapporto (tra verticale ed orizzontale) minimo di 3:1, che le pareti dello scavo non sono state puntel- late, nonostante la profondità dello scavo fosse superiore a 1.50 metri, e che lo smottamento della parete ha messo in pericolo le persone che si trovavano all'interno dello scavo (doc. 65, 70 e 75). Ora, agli atti di causa non figura alcuna perizia geologica. La ricorrente fa valere che non le in- combeva l'obbligo di far allestire una perizia dato che l'impresa non era incaricata di eseguire lo scavo (doc. TAF 18 pag. 4). Segnala peraltro che lo scavo è stato modificato in corso d'opera (doc. TAF 18 pag. 9 e doc. TAF 25 pag. 3). A prescindere dal fatto che tali allegazioni dell’insorgente con- sentono di presumere che per l'indicato scavo non fosse in effetti disponi- bile alcuna perizia geologica o comunque che l’insorgente fosse informata della sua esistenza, il cedimento di una parete consente ad ogni buon conto di concludere che la pendenza dello scavo non fosse adeguata alla stabilità del terreno. In merito all'assenza di opere di puntellamento dello scavo, la ricorrente ha confermato, con scritto del 22 gennaio 2013 (doc. 53), che avrebbe provveduto a realizzare delle scarpate con adeguata pen- denza rispettivamente ad assicurare lo scavo con interventi di “sbadacchia- tura”. In sede di ricorso, riconosce poi implicitamente che lo scavo non era conforme alle norme di sicurezza sugli scavi (doc. TAF 18 pag. 12). Appare

C-6597/2013 Pagina 13 dunque incontestato che sul cantiere sono state lese le prescrizioni con- cernenti la sicurezza e la tutela della salute nei lavori di costruzione (art. 55 [opere di messa in sicurezza dello scavo] e 56 OLCostr [prova di sicu- rezza]) dato che la sicurezza non era conforme a quanto si poteva ragio- nevolmente pretendere. 6.5 La ricorrente sostiene altresì che sul cantiere è stata incaricata di ese- guire le opere da capomastro. La direzione lavori è stata affidata ad altra impresa. I lavori di esecuzione dello scavo sono stati appaltati dalla com- mittente dell'opera ad un’altra impresa ancora. Il proprio dipendente si sa- rebbe dovuto occupare della posa delle canalizzazioni all'interno dello scavo. Segnala che lo scavo è stato realizzato da quest'ultima impresa. La stessa era tenuta ad adottare le adeguate misure di sicurezza volte ad evi- tare il franamento dello scavo nel corso dei lavori di costruzione. Non po- teva presumere che l'impresa a cui è stato affidato lo scavo lo avrebbe eseguito senza rispettare le norme di sicurezza note. Poteva legittima- mente confidare che detta impresa avrebbe realizzato uno scavo nel ri- spetto delle norme concernenti i lavori negli scavi. La ricorrente fa dunque valere che non spettava a lei attuare le opere di messa in sicurezza dello scavo (doc. TAF 1 pag. 5 e doc. TAF 18 pag. 9). A torto (v. consid. 6.6 del presente giudizio). 6.6 In materia di prescrizioni contro gli infortuni non è determinante la cir- costanza che la ricorrente non abbia eseguito lo scavo in questione (doc. I e J). Non va in effetti dimenticato che il datore di lavoro è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per la tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore (art. 82 cpv. 1 LAINF). La pianificazione di lavori di costruzione deve inoltre ridurre al minimo il rischio di infortuni professio- nali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie (art. 3 cpv. 1 OLCostr). Peraltro, se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro; essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli (art. 9 cpv. 1 OPI). Secondo giurisprudenza, colui che collabora alla dire- zione o all'esecuzione di una costruzione è responsabile del rispetto delle regole dell'arte nell'ambito di sua competenza. In materia di prevenzione degli infortuni, colui che ha creato il rischio specifico d'infortunio non è tut- tavia il solo responsabile. Ogni datore di lavoro che ha constatato dei difetti che potrebbero esporre i suoi dipendenti ad un pericolo, che sarebbe pos- sibile evitare, è tenuto ad eliminarlo ed a fare in modo che le prescrizioni in

C-6597/2013 Pagina 14 materia di prevenzione degli infortuni siano rispettate. Il fatto di attirare l'at- tenzione sul pericolo, anziché predisporre misure di protezione, non è suf- ficiente (DTF 109 IV 15 consid. 2). Va rilevato che la ricorrente era presente sul cantiere al momento della visita della SUVA. La responsabilità della sicurezza sul luogo di lavoro dei propri lavoratori in un determinato mo- mento ricade su quella parte che in quel momento non rispetta le norme di sicurezza. Costituirebbe infatti un onere amministrativo troppo elevato e complicato esigere che l'assicuratore infortuni ricerchi, singolarmente, gli esecutori delle singole misure di sicurezza secondo ciascuna committenza. Ciò sarebbe segnatamente contrario al principio d'urgenza delle misure da prendersi e di celerità nell'attuazione delle misure riparatrici (sentenza del TAF C-629/2013 consid. 8.3.2). Anche se la ricorrente non ha eseguito/rea- lizzato essa stessa lo scavo in questione, essa rimane non di meno re- sponsabile per la sicurezza dei propri dipendenti. In conclusione, respon- sabile per l'adozione delle misure di sicurezza sul lavoro è il datore di la- voro, i cui dipendenti eseguono lavori edili (sentenza del TAF C-5278/2010 del 22 ottobre 2012 consid. 4.1.1). Le persone esposte al rischio di frana- mento erano gli operai che lavoravano all'interno dello scavo, dunque – e per ciò che qui interessa – operai della ricorrente. Spettava pertanto proprio a quest’ultima attuare le necessarie misure di sicurezza per evitare il cedi- mento della parete dello scavo prima di far lavorare il proprio dipendente all'interno dello scavo (v., sulla questione, sentenza del TF 6B_437/2008 consid. 3.6.3.1; DTF 109 IV 15 consid. 2a). 6.7 La ricorrente fa infine valere che il proprio dipendente, geometra di for- mazione, svolgeva la funzione di capo cantiere all'interno dell'impresa, presso cui lavorava dal 2007. Nella sua funzione, egli era tenuto a sorve- gliare, in nome e per conto della datrice di lavoro, lo svolgimento dei lavori sul cantiere. La ricorrente sostiene altresì di avere istruito più volte i dipen- denti riguardo alle norme di sicurezza sul cantiere, segnatamente in occa- sione di riunioni in ditta (il 31 gennaio, 1° marzo e 20 settembre 2012) e consegnando l'opuscolo della SUVA "Otto regole vitali per chi lavora nell'e- dilizia". Allega che i rappresentanti delle imprese che operavano sul can- tiere avevano discusso in merito alle norme concernenti i lavori negli scavi prima dell'inizio dei lavori. Il lavoro di scavo è peraltro iniziato la mattina stessa dell'infortunio. Il luogo in cui è avvenuto lo scavo permetteva di rea- lizzare uno scavo che rispettasse le pendenze necessarie. Mal si vedrebbe come essa avrebbe potuto accorgersi del mancato rispetto delle norme di sicurezza. Non poteva neppure presumere che il proprio capo cantiere non richiedesse il rispetto delle norme di sicurezza concernenti i lavori negli scavi. Il dipendente ha deciso di sua iniziativa di scendere in uno scavo che non era stato messo in sicurezza. L’insorgente conclude che contro

C-6597/2013 Pagina 15 tale modo di agire, del tutto imprevedibile, non poteva fare nulla. Essa ha infatti scelto, istruito e sorvegliato con cura il proprio dipendente a cui ha delegato il controllo della responsabilità sul cantiere. Poteva quindi contare sul fatto che il medesimo adempisse i compiti che gli erano stati affidati (doc. TAF 1 pag. 5 segg. e TAF 18 pag. 11 segg.). 6.8 Ora, il datore di lavoro deve designare su ogni cantiere una persona competente per la sicurezza sul lavoro e per la protezione della salute; questa persona può dare istruzioni in materia ai lavoratori (art. 4 cpv. 1 OLCostr). L'art. 6 cpv. 3 OPI stabilisce che il datore di lavoro deve assicu- rarsi che i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul la- voro. Se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve formarlo adeguatamente, perfezionare la sua formazione e trasmet- tergli chiare competenze ed istruzioni (art. 7 cpv. 1 OPI). L'art. 7 cpv. 2 OPI sottolinea peraltro che il trasferimento di compiti di sicurezza sul lavoro al lavoratore non svincola il datore di lavoro dai suoi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Una corretta informazione ed istruzione riguardo alle norme di sicurezza e la delega al proprio dipendente di compiti di sicurezza sul lavoro, non esonera comunque la ricorrente dalla sua responsabilità per il rispetto delle prescrizioni di sicurezza sul lavoro (art. 82 cpv. 1 LAINF e art. 7 cpv. 2 OPI; sentenza del TAF C-5278/2010 consid. 4.1.2). Respon- sabile per il rispetto delle misure di sicurezza è sempre il datore di lavoro (sentenza del TAF C-5278/2010 consid. 4.2.4.3). 7. Da quanto esposto, accertate le lacune in materia di sicurezza sul cantiere come pure la violazione delle norme concernenti la sicurezza e la tutela della salute nei lavori di costruzione, la decisione su opposizione del 17 ottobre 2013 (e il terzo avvertimento del 23 maggio 2013) va confermata in quanto giustificata. In siffatte circostanze, il ricorso deve essere respinto. 8. 8.1 Visto l'esito della causa, le spese processuali, di fr. 1'500.-, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA e art. 3 lett. b del rego- lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente stessa il 17 dicembre 2013. 8.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7

C-6597/2013 Pagina 16 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non adempite nel caso concreto (DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 1'500.-, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 1'500.-, versato il 17 dicembre 2013, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

C-6597/2013 Pagina 17 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario) – Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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