B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6542/2019
S e n t e n z a d e l 1 3 g e n n a i o 2 0 2 0 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Vito Valenti, Viktoria Helfenstein, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, rappresentata da Consulenza giuridica andicap, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Rinvio per statuire nuovamente sulle ripetibili di prima istanza (sentenza del Tribunale federale del 2 dicembre 2019).
C-6542/2019 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: con decisione del 3 gennaio 2018 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha confermato, nell’ambito della procedura di revisione avviata d’ufficio nel giugno 2013, il diritto ad un quarto di rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità in favore di A., cittadina italiana, nata nel 1967 (sentenza del TF 9C_338/2019 del 2 dicembre 2019, consid. A.a, A.b), con sentenza del 6 maggio 2019 il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella causa C-785/2018, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A. e riformato la decisione del 3 gennaio riconoscendo all'interes- sata il diritto a una mezza rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2015, l'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale fede- rale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF del 6 maggio 2019 e la conferma della propria decisione del 3 gennaio 2018 (sentenza del TF citata, consid. C.), con sentenza 9C_338/2019 del 2 dicembre 2019 il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato il giudizio del TAF, confermato la decisione dell'UAIE e rinviato la causa a questo Tribunale per l'emanazione di una nuova decisione sulle spese ripetibili nella procedura precedente (pt. 3 del dispositivo della sentenza del TF citata), in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 2 dicembre 2019, A._______ risulta integralmente soccombente nella causa C-785/2018 di- nanzi al TAF, nelle cause dinanzi a questo Tribunale al ricorrente che soccombe non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario), pertanto nessuna indennità per spese ripetibili è riconosciuta all’insorgente nella causa innanzi al TAF C-785/2018, peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205),
C-6542/2019 Pagina 3 infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS- TAF),
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella causa C-785/2018 non si assegnano indennità per spese ripetibili. 2. Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si as- segnano indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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