C-6488/2016

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-6488/2016

D e c i s i o n e d e l 2 1 f e b b r a i o 2 0 1 7 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentato dall'avv. Yves Flückiger, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 14 settembre 2016).

C-6488/2016 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 14 settembre 2016, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la seconda domanda di rendita d’invalidità svizzera presentata il 5 marzo 2015 da A., cittadino italiano, nato il (...; doc. 30). Detta autorità ha in particolare rilevato che secondo i rapporti del 14 agosto 2015 e del 22 agosto 2016 del medico SMR (doc. 60 e 96), l’interessato – affetto da retinopatia pigmentosa degenerativa – presenta un’incapacità al lavoro del 100% nell’attività di imbianchino dal 7 novembre 2014, ma una capacità al lavoro del 100% in un’attività confacente allo stato di salute dal 12 gennaio 2015, ciò che conduce ad un grado d’invalidità dell’8% (doc. 97), insufficiente per giustificare il diritto ad una rendita d’invalidità svizzera. 2. Il 20 ottobre 2016, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 14 settembre 2016 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità dal 12 gennaio 2015. Si è doluto di un’errata valutazione delle sue condizioni di salute e della sua capacità lavorativa; in particolare, secondo i rapporti medici agli atti, le patologie di cui soffre non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1). 3. Nella risposta al ricorso del 6 febbraio 2017 (doc. TAF 5), l’autorità inferiore ha comunicato a questo Tribunale d’avere reso, il 3 febbraio 2017, giusta l’art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione (allegata in copia), mediante la quale ha deciso di erogare in favore del ricorrente una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 1° novembre 2015 (decorso il termine di attesa legale di un anno, giusta l’art. 28 LAI). Nella motivazione della menzionata decisione è stato, da un lato, segnalato che l’insorgente presenta, fermo restando una completa incapacità al lavoro dal 7 novembre 2014 all’11 gennaio 2015, una capacità al lavoro del 100% in un’attività sostitutiva adeguata dal 12 gennaio 2015 e, dall’altro, precisato che il medesimo, viste le limitazioni funzionali, il percorso formativo professionale e l’età, non è più in grado di reinserirsi nel libero mercato del lavoro e pertanto viene considerato non reintegrabile (v. anche la presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone B. del 29 novembre 2016 ed il rapporto del Servizio integrazione professionale del 28 novembre 2016 [doc. TAF 5]).

C-6488/2016 Pagina 3 4. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 5. Con scritto del 15 febbraio 2017, il ricorrente ha segnalato che “ha accettato la decisione 3 febbraio 2017 dell’Ufficio AI per i residenti all’estero UAIE, che gli attesta un’invalidità del 100% e gli riconosce dunque una rendita AI intera di fr. 2'049.- mensili a contare dal novembre 2015. La decisione 6 febbraio 2017 dell’Ufficio AI, da esso ora prodotto in giudizio, costituisce una acquiescenza di parte convenuta che può condurre allo stralcio della vertenza” (è altresì fatto riferimento ad uno scritto dell’insorgente del 9 febbraio 2017; doc. TAF 7). 6. Questo Tribunale rileva che l’insorgente, nel menzionato scritto del 15 febbraio 2017, ha manifestato il suo disinteresse a che questo Tribunale statuisca sul suo gravame del 20 ottobre 2016. Per conseguenza, lo scritto del 15 febbraio 2017 può essere considerato quale ritiro del ricorso. 7. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata. 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 9. A norma dell'art. 5 TS-TAF se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Tale normativa tende innanzitutto a ricercare materialmente se possa essere imputata a una parte la circostanza che la controversia sia divenuta priva d'oggetto; solamente se non può essere imputata ad alcuno diventano de-

C-6488/2016 Pagina 4 cisive le probabilità di successo del ricorso (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEU- SCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgeri- cht, 2. ed., 2013, n. 4.71 e segg.). Giova altresì rammentare che il giudice valuta sommariamente tali circostanze (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, n. 4.73). La norma è aperta e il giudice dispone di un ampio margine di ap- prezzamento (cfr. sentenza del TF 8C_191/2015 del 2 luglio 2015 consid. 3.1 e riferimenti). 9.1. Il motivo per cui la causa in esame dinanzi a questo Tribunale diventa priva di oggetto è essenzialmente imputabile all’autorità inferiore. Quest’ultima ha indicato che, prima di pronunciare la decisione impugnata, la pratica non era stata trasmessa al Servizio integrazione professionale (SIP). Ciò è stato fatto solo dopo l’inoltro del ricorso. Con rapporto finale SIP del 28 novembre 2016, la consulente incaricata ha indicato che il ricorrente – viste le limitazioni funzionali, il percorso formativo e l’età – non è più in grado di reinserirsi nel libero mercato del lavoro e va considerato siccome non reintegrabile, con la conseguenza che ha diritto ad una rendita intera d’invalidità (grado AI pari al 100%) dal 1° novembre 2015, alla scadenza dell’anno di attesa. In leggerissima parte – laddove il ricorrente rinuncia ad una decisione materiale di questo Tribunale sulla conclusione ricorsuale tendente al riconoscimento di una rendita intera AI a decorrere da gennaio 2015 – lo stralcio dai ruoli gli è imputabile. 9.2. Da quanto esposto, discende che non si percepiscono spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a TS-TAF [RS 173.320.2]). 9.3. Visto l’esito della procedura e considerata una leggerissima soccombenza del ricorrente, egli ha diritto a delle ripetibili che, in assenza di una nota d’onorario, sono fissate d’ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal patrocinatore, in fr. 2'000.-. Peraltro, le ripetibili non comprendono un supplemento IVA ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, ritenuto che l’IVA non è dovuta allorquando il ricorrente, con domicilio all’estero, si lascia patrocinare volontariamente (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-726/2013 del 14 settembre 2016 consid. 9.2).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6488/2016 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-6488/2016 è stralciata dai ruoli ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie dello scritto del ricorrente del 15 febbraio 2017 e dell’annesso documento) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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21.02.2017
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25.03.2026