B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6484/2024
S e n t e n z a d e l 9 g e n n a i o 2 0 2 5 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), rappresentato dal Patronato ENASC, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 9 settembre 2024).
C-6484/2024 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 9 settembre 2024, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l’opposizione del 25 giugno 2024 e confermato la propria decisione del 27 maggio 2024, mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell’interessato una rendita di vecchiaia svizzera a decorrere dal 1° settembre 2021. 2. L’8 ottobre 2024, il rappresentante dell’interessato ha inoltrato, per posta elettronica, un ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 9 settembre 2024, mediante il quale ha segnalato che “è stata proposta opposizione alla decorrenza della pensione svizzera che deve essere 01.09.2023 e non al compimento del 65° anno di età”, precisato che “il nostro assistito fino al 31.08.2023 è stato percettore di APE sociale in Italia e quindi non può percepire altre pensioni” nonché chiesto di “rielaborare il provvedimento, calcolare l’importo che dovrà restituire fino al 31.08.2023”, ricorso che è poi stato trasmesso (unitamente agli allegati documenti e alla copia della menzionata decisione su opposizione della CSC) il 14 ottobre 2024 per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF). 3. Questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 5. 5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 30 ottobre 2024 (doc. TAF 3) – spedita al rappresentante del ricorrente ed al ricorrente medesimo (a quest’ultimo è stata notificata l’11 novembre 2024; cfr., in particolare, l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 5]) – ha invitato
C-6484/2024 Pagina 3 l’insorgente a regolarizzare il ricorso dell’8 ottobre 2024, mediante l’inoltro del menzionato atto munito della firma manoscritta in originale del rappresentante o della propria firma manoscritta in originale (art. 52 cpv. 2 PA), entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 5.2. Con scritto del 31 ottobre 2024, la CSC ha trasmesso al TAF lo scritto di posta elettronica del ricorrente del 24 ottobre 2024, mediante il quale ha postulato il rinvio della riscossione della rendita di vecchiaia, chiedendo “se possibile, che il pagamento della rendita sia riconosciuto al compimento dei 67 anni di età” nonché di “conoscere le modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite fino al 31.08.2023” (doc. TAF 4). 5.3. Il 30 dicembre 2024, l'invio raccomandato contenente la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 30 ottobre 2024, spedita al rappresentante del ricorrente, è stato ritornato a questo Tribunale (doc. TAF 6). Secondo l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera, un primo tentativo di consegna infruttuoso dell’invio in questione è avvenuto l’11 novembre 2024, “(il) destinatario (essendo) assente”. 6. 6.1. In virtù dell’art. 20 cpv. 2 bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. 6.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intima- zione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta fin- zione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 8C_953/2015 del 18 marzo 2016, 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). Ne discende che se il ricorrente, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per (almeno) un certo lasso di tempo dal luogo di cui ha comunicato l’indirizzo alle autorità,
C-6484/2024 Pagina 4 omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d’informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo noto all’autorità al momento del tenta- tivo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da consi- derare ugualmente come validamente notificata. Inoltre, comunicando un indirizzo a un'autorità, l'amministrato manifesta in questo modo la volontà che tutti gli atti vengano trasmessi a tale recapito. In tale evenienza, l'auto- rità deve poter contare sul fatto che l'interessato prenda tutte le misure adeguate perché ne venga a conoscenza (sentenza del TF H 321/01 del 30 aprile 2002 consid. 2). Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d’influenza del destinatario. Non è per contro ne- cessario che quest’ultimo la prenda anche effettivamente in consegna op- pure ne prenda altrimenti conoscenza (sentenza del TF H 60/06 del 3 mag- gio 2007 consid. 3 con rinvii). 6.3. L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'auto- rità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avve- nuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio racco- mandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto. Al riguardo va poi precisato che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (sentenza del TF 2C_1014/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 4.2 con rinvii). 6.4. 6.4.1. Il rappresentante del ricorrente avendo inviato, per posta elettronica, un ricorso alla CSC doveva aspettarsi di ricevere delle comunicazioni in proposito da detta autorità, eventualmente dal Tribunale amministrativo fe- derale (la decisione su opposizione della CSC del 9 settembre 2024 indi- cando che “la presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale”) rispettivamente doveva organizzarsi per la tutela degli interessi del ricorrente (ricorrente medesimo – a cui è pure stata no- tificata la decisione incidentale del 30 ottobre 2024 – che avrebbe peraltro potuto e dovuto prendere contatto con il proprio rappresentante rispettiva- mente trasmettere a questo Tribunale il ricorso munito della propria firma
C-6484/2024 Pagina 5 manoscritta in originale). Ciò premesso, il plico raccomandato contenente la decisione incidentale di questo Tribunale del 30 ottobre 2024, spedito al rappresentante dell’insorgente, deve considerarsi siccome regolarmente notificato al più tardi il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infrut- tuoso dell’11 novembre 2024, ossia il 18 novembre 2024. 6.4.2. Da quanto esposto, discende che il termine assegnato al ricorrente – con decisione incidentale del 30 ottobre 2024 di questo Tribunale, notifi- cata al suo rappresentante al più tardi il 18 novembre 2024 – per inoltrare il ricorso dell’8 ottobre 2024 munito della firma manoscritta in originale del rappresentante o della propria firma manoscritta in originale è, nel frat- tempo (25 novembre 2024), scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ri- corso è inammissibile (art. 23 PA). 7. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). Peraltro, lo scritto di posta elettronica del ricorrente del 24 ottobre 2024, unitamente agli allegati documenti, va restituito alla CSC per competenza. 8. Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS) e, visto l’esito della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2018 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6484/2024 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Lo scritto di posta elettronica del ricorrente del 24 ottobre 2024, unitamente agli allegati documenti, è ritrasmesso alla CSC per competenza. 3. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al rappresentante del ricorrente, al ricor- rente (per conoscenza), all’autorità inferiore e all’UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-6484/2024 Pagina 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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