Co r t e II I C-64 6 7 /20 0 7 {T 0 /2 } Sentenza del 7 gennaio 2009 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Ruth Beutler, cancelliere Graziano Mordasini. A., c/o B., ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Domanda di riesame di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-64 6 7 /20 0 7 Fatti: A. Entrato illegalmente in Svizzera il 29 aprile 1998, A., cittadino nigeriano nato il..., vi ha presentato il giorno successivo una domanda d'asilo. A seguito del ritiro il 17 settembre 1999 della suddetta domanda da parte dell'interessato, in data 10 febbraio 2000 l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM) ha stralciato dai ruoli la procedura d'asilo. B. Con sentenza del 17 febbraio 2000, confermata su ricorso dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) con sentenza del 27 luglio 2000, la Corte delle Assise criminali di Bellinzona ha riconosciuto A. autore colpevole di infrazione semplice (unicamente relativamente alla vendita) e infrazione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) e denuncia mendace, condannandolo alla pena di due anni e nove mesi di reclusione, nonché all'espulsione dal territorio svizzero per sette anni. C. Con decisione del 20 dicembre 2000, notificata il 29 dicembre seguente, l'Ufficio federale degli stranieri (UFS, attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata motivato come segue: "Straniero il cui comportamento ha dato adito a lagnanze (Infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti e denuncia mendace). Straniero indesiderabile." L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. D. In data 31 gennaio 2001, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione dinanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), postulandone l'annullamento. Con decisione del 26 agosto 2002, il DFGP ha respinto il suddetto ricorso. Pagi na 2
C-64 6 7 /20 0 7 Nel frattempo, liberato condizionalmente il 4 maggio 2001, il ricorrente ha lasciato la Svizzera tre giorni più tardi. E. A seguito del tentativo operato da A._______ di entrare sul territorio della Confederazione in violazione del decreto di espulsione e del divieto d'entrata pronunciati nei suoi confronti (cfr. rapporto sul controllo alla frontiera del 9 aprile 2004), con decreto d'accusa del 24 maggio successivo, non impugnato e quindi cresciuto in giudicato il 28 giugno successivo, il Sostituto Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone del Ticino ha riconosciuto l'interessato colpevole di tentata violazione del bando, condannandolo alla pena di cinque giorni di detenzione. F. In data 24 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato presso l'UFM un'istanza di riesame della decisione di divieto d'entrata pronunciata nei suoi confronti, al fine di rendere visita ai suoi cari ed amici. Egli ha affermato di vivere in Italia dal maggio 2002 a beneficio di un regolare permesso di soggiorno, producendo nel contempo un estratto immacolato del suo casellario giudiziale italiano. G. Con decisione del 15 agosto 2007, l'UFM ha respinto la suddetta domanda di riesame del divieto d'entrata. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato come A._______ avesse subito una pena molto pesante per infrazione alla LStup e denuncia mendace, di modo che la sua presenza sul territorio della Confederazione costituisce tuttora una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere sull'ordine e la sicurezza pubblici elvetici. Essa ha poi sottolineato che i motivi addotti dall'interessato a sostegno della sua istanza, in particolare la possibilità di visitare i suoi cari e amici in Svizzera, non consentono di dare esito positivo all'istanza, precisando infine che, in virtù del principio della separazione dei poteri, l'autorità amministrativa può decidere indipendentemente dalle considerazioni del giudice penale. H. In data 25 settembre 2007, A._______ è insorto avverso la suddetta decisione. A sostegno del proprio gravame egli ha affermato di intrattenere da otto anni una relazione sentimentale con la cittadina svizzera B._______, la quale, unitamente ai suoi quattro figli, gli rende regolarmente visita presso il suo domicilio italiano. Il ricorrente ha Pagi na 3
C-64 6 7 /20 0 7 rilevato l'impossibilità per la compagna di vivere con lui in Italia in quanto i figli necessitano la sua presenza costante in Svizzera, richiedendo di poter recarsi di tanto in tanto il fine settimana sul territorio della Confederazione. L'interessato ha infine dichiarato di essere stato vittima di un complotto ordito nei suoi confronti dall'ex compagno di B._______ e che egli, innocente era stato condannato ingiustamente, producendo nel contempo una dichiarazione di sostegno della sua compagna. I. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 27 novembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato come le considerazioni del ricorrente in merito al procedimento penale esperito nei suoi confronti, nonché alle sue relazioni sentimentali ed affettive non sono pertinenti. J. Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 3 gennaio 2008, il ricorrente ha affermato di aver intrapreso i passi necessari per convolare a nozze con B._______ ma che aveva dovuto desistere a causa della mancanza di un documento ufficiale, producendo nel contempo agli atti una dichiarazione sottoscritta da lui e dall'ex compagno di B._______ relativa al procedimento penale di cui erano stati oggetto. K. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 29 gennaio 2008 l'UFM ha riconfermato le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata e nel suo preavviso del 27 novembre 2007. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera Pagi na 4
C-64 6 7 /20 0 7 rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato) e delle ordinanze d'esecuzione di cui all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. Nel corso della presente procedura, il ricorrente ha affermato di essere stato oggetto di un complotto e quindi condannato ingiustamente, formulando nel contempo alcune osservazioni e critiche in merito all'operato delle competenti autorità di polizia e giudiziarie nel quadro del procedimento penale istruito nei suoi confronti. Pagi na 5
C-64 6 7 /20 0 7 4.1Preliminarmente giova rammentare che il TAF può esaminare unicamente i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa competente si è pronunciata con una decisione, la quale determina l'oggetto della contestazione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 e Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 69.6 ; cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 148ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, p. 44ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914 et 933 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berna 1991, p. 438, 444 et 446s.). In casu, l'oggetto della presente procedura è limitato alla domanda di riesame della fondatezza della decisione di divieto d'entrata pronunciata il 20 dicembre 2000. Pertanto le argomentazioni del ricorrente in merito alle decisioni penali pronunciate nei suoi confronti non possono essere esaminate, in quanto esulano dall'oggetto del ricorso. 4.2Di transenna, a norma di una consolidata giurisprudenza, giova ricordare che l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 4.3.3, 129 II 215 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). 5. La domanda di riesame, richiesta non sottoposta ad esigenze formali o di termine, presentata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione di una decisione emanata da quest'ultima e che ha acquisito forza di cosa giudicata, non è espressamente contemplata Pagi na 6
C-64 6 7 /20 0 7 dalla PA (cfr. DTF 109 Ib 246 consid. 4a; GAAC 63.45 consid. 3a e riferimenti ivi citati; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), ma è stata tuttavia dedotta dall'art. 66 PA, dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), nonché dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Codesta procedura, la quale costituisce un rimedio giuridico straordinario, non deve comunque essere il mezzo per aggirare i termini di ricorso o continuare a rimettere in discussione una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF 127 I 133 consid. 6, 120 Ib 42 consid. 2b; GAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine; sentenza del Tribunale federale 2A.20/2004 del 7 aprile 2004; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 948). Essa non dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un errore di diritto (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1; GAAC 55.2), di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al momento della procedura ordinaria (cfr. DTF 98 Ia 568 consid. 5b; GAAC 53.4 consid. 4 e 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea e Francoforte sul Meno, 1991, p. 276). Nella misura in cui la domanda di riesame costituisce un rimedio giuridico straordinario, l'autorità amministrativa è tenuta ad occuparsene unicamente a certe condizioni. In presenza di una decisione su ricorso sul merito inerente la decisione di cui è chiesto il riesame, se il richiedente si prevale di elementi di fatto o di diritto già esistenti al momento della procedura di ricorso diretta contro la decisione di cui è chiesto il riesame, la domanda dell'interessato deve essere esaminata nel contesto di una revisione (cfr. art. 66-68 PA, rispettivamente art. 121- 128 LTF) la cui cognizione appartiene alla competenza esclusiva dell'autorità di ricorso che si è pronunciata in ultima analisi sul merito della fattispecie (cfr. GAAC 60.37 consid. 1c ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurigo 1985, p. 59ss; FRITZ GYGI, op. cit., p. 234). In questa stessa situazione, se il richiedente si prevale di una modifica delle circostanze intervenuta posteriormente alla decisione su ricorso nel merito, la sua richiesta costituisce una domanda di riesame, la cui competenza appartiene all'autorità di prima istanza (cfr. ibidem). Pagi na 7
C-64 6 7 /20 0 7 La domanda di riesame presuppone che i motivi fatti valere a suo sostegno siano importanti, vale a dire tali da influenzare - a seguito di un apprezzamento giuridico corretto - l'esito della contestazione e, quindi, di comportare una modifica a favore dell'interessato della decisione di cui ha chiesto il riesame. In altre parole, è necessario che i nuovi fatti o la modifica delle circostanze siano decisivi e che i mezzi di prova offerti siano propri ad accertarli (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2 ; sentenza del Tribunale federale 2A.304/2002 del 16 agosto 2002 consid. 4.3 ; GAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 et 55.40 ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ; BLAISE KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, op. cit., p. 262 segg.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, p. 18 ch. 5.3, p. 27 cap. 2.2.2 et p. 32 cap. 2.3.2). 6. Nella sua istanza del 24 giugno 2007, nonché nel quadro della procedura ricorsuale oggetto della presente vertenza, A._______ ha affermato di vivere dal maggio 2002 a beneficio di un regolare permesso di soggiorno in Italia, paese in cui svolge un'attività lucrativa e dove non ha mai interessato le autorità penali (cfr. estratto del casellario giudiziale italiano del 30 maggio 2007), ciò che sta a dimostrare la sua totale assenza di pericolosità sociale. Il ricorrente ha inoltre affermato che il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della possibilità di mantenere dei legami regolari con la compagna B._______ ed i quattro figli di quest'ultima. Nella misura in cui questi elementi sono almeno in parte posteriori alla decisione su ricorso emanata dal DFGP il 26 agosto 2002, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha ritenuto la richiesta del 24 giugno 2007 come una domanda di riesame della sua precedente decisione di divieto d'entrata in Svizzera ed è entrata in materia sulla stessa (per quanto attiene la delimitazione tra la competenza dell'autorità di prima istanza in materia di riesame e quella dell'autorità di ricorso in materia di revisione: cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n° 21 consid. 1/b-c p. 202 segg e riferimenti ivi citati). 7. L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia Pagi na 8
C-64 6 7 /20 0 7 degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1 a e 2 a frase LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3 a frase LDDS). Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero, la cui presenza in Svizzera è stata ritenuta indesiderata, vi ritorni all'insaputa dell'autorità. Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento (cfr. a questo titolo DTAF 2008/24 consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata). 8. Con sentenza del 17 febbraio 2000, le autorità giudiziarie ticinesi hanno dichiarato A._______ autore colpevole di infrazione semplice (unicamente relativamente alla vendita) e infrazione alla LStup e denuncia mendace, condannandolo alla pena di due anni e nove mesi di reclusione, nonché all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di sette anni. In particolare gli è stato contestato di avere, tra dicembre 1998 e febbraio 1999 in due occasioni, in correità con altre due persone proceduto, allo scopo di preparare la messa in commercio, a tagliare in ciascuna volta un sasso di 500 grammi di cocaina per almeno complessivi 2 kg della stessa sostanza, venduta poi per una quantità indeterminata al dettaglio in palline ad un prezzo di circa Fr. 100-150.- l'una e di avere preso in consegna nell'aprile 1999 circa 20 grammi di cocaina. 8.1Per quanto attiene la pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che modifica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2). Pagi na 9
C-64 6 7 /20 0 7 8.2Il ricorrente si è reso colpevole di reati in un campo - quello del traffico di sostanze stupefacenti - particolarmente delicato dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). Il comportamento di A._______ sopra descritto costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza della società e la salute pubblica. È infatti incontestabile che i reati legati al traffico di droghe giustificano l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative e le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legali alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali misure sono inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti il commercio illegale di queste sostanze costituisce un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 febbraio 1998, causa Dalia, PcourEDH 1998 I pag.76, in partic. N. 54; sentenze del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e 2A.549/2002 del 12 febbraio 2003, GAAC 61.93; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 308 e sentenza citata alla nota 143). In altre parole, la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1 e 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.4). Al momento dell'adozione del divieto d'entrata in oggetto, nonché della decisione su ricorso del 26 agosto 2002, l'autorità di prime cure, rispettivamente il DFGP, hanno ritenuto che questo provvedimento era giustificato per dei motivi di ordine e di sicurezza pubblici. 8.3La decisione su riesame deve riferirsi a delle circostanze modificatesi successivamente alla suddetta decisione su ricorso emanata dal DFGP. Nella sua istanza del 24 giugno 2007, nonché nel quadro della procedura ricorsuale oggetto della presente vertenza, A._______ ha affermato di vivere dal maggio 2002 a beneficio di un regolare permesso di soggiorno in Italia, paese in cui svolge un'attività lucrativa e dove non ha mai interessato le autorità penali (cfr. estratto Pag ina 10
C-64 6 7 /20 0 7 del casellario giudiziale italiano del 30 maggio 2007). Pur riconoscendo i progressi compiuti dall'interessato, tenuto altresì conto della gravità e della pericolosità delle infrazioni da esso commesse sul territorio della Confederazione (cfr. supra 8.2), il Tribunale ritiene che al momento la situazione personale dell'interessato non si è stabilizzata in modo tale da consentire l'annullamento o la riduzione della durata del provvedimento in oggetto. Giova poi rammentare che in data 9 aprile 2004 A._______ ha cercato di entrare sul territorio della Confederazione, contravvenendo così al decreto di espulsione ed al divieto d'entrata pronunciati nei suoi confronti, comportamento per il quale il 24 maggio successivo è stato poi condannato a cinque giorni di detenzione. 9. Nel corso della procedura, il ricorrente ha inoltre affermato che il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della possibilità di mantenere dei legami regolari con la compagna B._______ ed i quattro figli di quest'ultima, prevalendosi quindi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). 9.1Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinchè possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento od al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere di principio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 della Cst, il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2). Pag ina 11
C-64 6 7 /20 0 7 9.2Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c; 120 Ib 257 consid. 1d). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). 9.3Per quanto attiene la relazione di A._______ con B., secondo la giurisprudenza, il fidanzamento o la vita in concubinato con una persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera non permettono in principio di invocare il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, salvo circostanze particolari. Tale è il caso allorquando la coppia intrattiene da parecchio tempo delle relazioni strette ed effettivamente vissute e qualora esistano degli indizi concreti in merito ad un matrimonio preso seriamente in considerazione ed imminente (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_90/2007 del 27 agosto 2007 consid. 4.1 e 2A.305/2006 del 2 agosto 2006 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). Nella fattispecie dagli atti di causa risulta che A. intrattiene una relazione sentimentale con B._______ dal 1999 (cfr. scritto dell'interessato del 12 novembre 2004 all'intenzione dell'UFM e ricorso del 25 settembre 2007) e che nel periodo fine 2001 – inizio 2002 essi hanno intrapreso i passi necessari per convolare a nozze, proposito che non è comunque andato a buon fine. Giova rilevare che A._______ è stato incarcerato in Ticino dal 17 febbraio 2000 al 4 maggio 2001, ha poi lasciato la Svizzera e vive in Italia dal maggio 2002, intrattenendo dei rapporti settimanali / bisettimanali nei weekend con la compagna, di modo che non si può certo considerare che gli interessati abbiano intrattenuto un rapporto stretto e sufficientemente vissuto nel senso suindicato. Ad ogni modo, tenuto conto del tempo necessario e delle difficoltà (cfr. replica del ricorrente del 3 gennaio 2008) per quest'ultimi di procurarsi i documenti indispensabili alla celebrazione del matrimonio, il Tribunale constata che un'unione non potrà realizzarsi a breve - medio termine. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha tutt'oggi Pag ina 12
C-64 6 7 /20 0 7 intrapreso dei passi sufficientemente concreti in vista di un matrimonio con la compagna, di modo che una loro unione non appare allo stato attuale delle cose imminente ai sensi di quanto previsto dalla succitata giurisprudenza. Nel caso in esame si rileva inoltre come A._______ non soffra né di una malattia fisica o psichica, né di una malattia grave necessitanti una presa a carico permanente. Ne discende che egli non può prevalersi neanche a questo titolo dell'art. 8 CEDU a tutela e garanzia della sua relazione con la compagna B.. 9.4Quo ai rapporti tra il ricorrente ed i quattro figli della compagna, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c; 120 Ib 257 consid. 1d, supra 9.2.). Nella fattispecie, A. non è padre di alcuno dei figli della compagna, non gode di nessun diritto di visita su quest'ultimi, i quali non vivono in comunione domestica con lui, di modo che le suddette condizioni inerenti l'applicazione dell'art. 8 CEDU non sono manifestamente adempiute. A titolo abbondanziale, si sottolinea come dagli atti di causa non si evince che vi siano delle particolari difficoltà ed impedimenti per B._______ ed i suoi figli a trasferirsi presso il domicilio italiano del ricorrente in un contesto economico, sociale e culturale molto simile a quello in cui vivono attualmente. 9.5Ad ogni modo, il diritto al rispetto della privata e familiare garantito dall'art. 8 cpv. 1 CEDU non è assoluto. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando l'ingerenza è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.536/2002 del 20 dicembre 2002, 2A.276/2001 del 17 settembre 2001). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (DTF 125 II 633 Pag ina 13
C-64 6 7 /20 0 7 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid. 4a; decisione del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006 consid. 4.2.1). Affinchè l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione passi in secondo piano è necessaria l'esistenza di legami familiari particolarmente forti nella sfera affettiva ed economica (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). Come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con il suo comportamento delittuoso A._______ ha violato l'ordine pubblico elvetico e fatto correre, in quanto persona dedita al traffico di droga, dei seri pericoli alla collettività, di cui le autorità amministrative sono appunto chiamate a garantire la protezione. Pertanto l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente, in ragione della natura e della gravità delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole in Svizzera, sul suo interesse privato a fare ritorno sul territorio della Confederazione. Alla luce di quanto esposto, risulta chiaramente che A._______ non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con B._______ ed i quattro figli di quest'ultima risultante dalla misura di allontanamento pronunciata nei suoi confronti in data 20 dicembre 2000. 10. Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza conduce a considerare che, come in precedenza, l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ultimo a poter recarsi in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene che nella fattispecie il ricorrente non ha invocato dei fatti nuovi tali da giustificare un riesame della decisione di divieto d'entrata pronunciata nei suoi confronti il 20 dicembre 2000. Si osserva infine che, malgrado non sia stata fissato alcun limite temporale, il divieto d'entrata non esplica i suoi effetti per una durata illimitata. Questo concetto significa semplicemente che allo stato attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa. In principio, lo straniero potrà in ogni momento sollecitarne il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da dare a questa domanda sulla base dei nuovi elementi sottopostole. Pag ina 14
C-64 6 7 /20 0 7 Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole reintegrazione sociale, la quale prende avvio con il rispetto delle decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5). A questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità, qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio apprezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determinata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento. 11. Ne discende che l'UFM con decisione del 15 agosto 2007 non ha violato il diritto federale, nè abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS- TAF, RS 173.320.2]). Pag ina 15
C-64 6 7 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 700.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 26 ottobre 2007. 3. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata) -autorità inferiore (incarto 1 837 029 di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Data di spedizione: Pag ina 16