B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione confermata dal TF con sentenza del 03.09.2024 (8C_142/2024)

Corte III C-6361/2023

S e n t e n z a d e l 3 1 g e n n a i o 2 0 2 4 Composizione

Christoph Rohrer, statuente quale giudice unico, cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, c/o OCST, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità. Condizioni di ricevibilità (deci- sione del 25 ottobre 2023).

C-6361/2023 Pagina 2 Fatti: A. Con decisione del 21 gennaio 2019 (doc. 75 pag. 297-307 dell’incarto dell’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'e- stero [di seguito: UAIE]), l’autorità inferiore ha accolto la domanda di pre- stazioni presentata in data 13 giugno 2017 (doc. UAIE 7 pag. 36-44) da A._______ (di seguito: A.), rappresentato dal Patronato INAS (doc. UAIE 5 pag. 34), riconoscendogli una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2017. B. Mediante decisione del 25 ottobre 2023, constatato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato, l’UAIE ha soppresso la rendita di invalidità concessa con la succitata decisione (doc. 126 pag. 419-426). Il provvedimento, inviato per lettera raccomandata il 26 ottobre 2023, è stato notificato al rappresentante del ricorrente, Patronato INAS, il giorno successivo (cfr. tracciamento postale relativo alla notifica della decisione allegato al doc. TAF 5). C. C.a Con ricorso cautelativo del 28 novembre 2023 (cfr. data del ricorso, nonché timbro postale sulla busta d’intimazione, doc. TAF 1 e allegati) A., per il tramite del Patronato INAS, è insorto contro la suddetta decisione presso il Tribunale amministrativo federale. Alla luce delle diffi- coltà riscontrate nella notifica della decisione impugnata in ragione del cambiamento del suo recapito, egli ha in particolare postulato la restitu- zione del termine con conseguente attribuzione di un termine di 20 giorni per dettagliare il gravame. C.b Invitato in data 30 novembre 2023 da questo Tribunale a pronunciarsi in merito alla questione della richiesta di restituzione del termine e della tempestività del ricorso cautelativo del 28 novembre 2023, esprimendosi in particolare sulla notifica del progetto di decisione del 14 settembre 2023 (doc. UAIE 123 pag. 401-408) e della decisione del 25 ottobre 2023 all’in- dirizzo di notifica (doc. TAF 2), con risposta del 20 dicembre 2023, – richia- mata la presa di posizione dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Can- tone Ticino (Ufficio AI) del 12 dicembre 2023 – l’autorità inferiore ha con- cluso all’inammissibilità del ricorso in quanto intempestivo (doc. TAF 5 e allegati).

C-6361/2023 Pagina 3 C.c Mediante osservazioni del 17 gennaio 2024 l’assicurato si è, per l’es- senziale, riconfermato nelle proprie allegazioni (doc. TAF 7).

Diritto: 1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall’UAIE. 2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non de- roghi alla LPGA. 3. 3.1. Giusta l'art. 50 PA, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Si tratta di un termine di pe- renzione, quindi improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; AUER/MUELLER/SCHIND- LER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ed., 2019, N 5 ad art. 50). 3.2. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 PA, un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno fe- stivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA). 3.3. Secondo l'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

C-6361/2023 Pagina 4 4. 4.1. Nel caso concreto, sia dall’estratto Track & Trace della Posta svizzera (allegato al doc. TAF 5), che da quanto esposto dall’assicurato nel ricorso 28 novembre 2023 (doc. TAF 1 pag. 1), risulta che la decisione impugnata è stata notificata in data 27 ottobre 2023. 4.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 28 ottobre 2023 e che il mese di ottobre conta 31 giorni, esso è scaduto il 26 novembre 2023 (domenica), termine riportato al 27 novembre 2023 (primo giorno feriale seguente, art. 20 cpv. 3 PA). Il ricorso del 28 novembre 2023 (cfr. timbro apposto sulla busta di trasmis- sione [allegato a doc. TAF 1]) è pertanto tardivo e dunque inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. c bis e 2 cpv. 4 PA). 5. 5.1. A._______ ha altresì formulato una richiesta di restituzione del ter- mine, prevalendosi di difficoltà nella notifica del progetto di decisione e della decisione impugnata a seguito dell’abbandono nel settembre 2022 della sua precedente residenza a cui aveva fatto seguito un periodo senza fissa dimora. A suo dire, tale variazione era stata comunicata, sia telefoni- camente che per posta elettronica, all’UAIE, il quale è stata invitato ad ef- fettuare ogni comunicazione al suo riguardo in forma elettronica. L’autorità inferiore non avrebbe dato seguito a questa richiesta. Senza risposta sa- rebbe inoltre rimaste le emails con le quali egli ha comunicato il nuovo re- capito attivo dal settembre 2023. 5.2. Giova rilevare che secondo l'art. 41 LPGA, che corrisponde all'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. 5.2.1. Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso, sono cumulative. 5.2.2. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo. Tale è il caso quando il richiedente o il suo rappresentante sono

C-6361/2023 Pagina 5 stati impediti di agire nel termine stabilito a causa di una circostanza indi- pendente dalla loro volontà ed ai quali non è dato riconoscere un compor- tamento negligente; l'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappre- sentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. STEFAN VOGEL, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2a ed. 2016, ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg., pagg. 333-335; [tra le tante] sentenze del TAF A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2 e A-1634/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 2.3 e relativi riferimenti; cfr. parimenti MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. marg. 2.136 e segg., pagg. 84 e segg.). 5.2.3. Un'impossibilità soggettiva è data allorquando l'atto da compiere nel termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l'interessato è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lo stesso non è responsabile. L'ostacolo soggettivo deve aver messo l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospe- dale dovuto ad un infortunio o una malattia grave; che non appena sia og- gettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2; sen- tenze del TF K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 di-cembre 2006; STEFAN VOGEL, op. cit., ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg., pagg. 333- 335). 5.2.4. Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo e l'i- stante, dal canto suo, non può limitarsi a rendere verosimile, bensì deve provare che non gli è imputabile la colpa dell'inosservanza del termine (cfr. URSINA BEERLI-BONARD, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Ver- waltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pagg. 227 e segg.). 5.3. Nel caso concreto non emerge alcun impedimento oggettivo o sogget- tivo a cui il ricorrente – o il suo patrocinatore – è stato confrontato e a causa del quale il termine di ricorso non è stato osservato. Dagli atti a disposizione di questo Tribunale non risulta infatti che la procura del 13 giugno 2017 (doc. UAIE 5 pag. 34) con la quale A._______ ha con- ferito mandato al Patronato INAS di rappresentarlo in relazione alla do- manda di prestazioni presentata in data 13 giugno 2017 sia stata revocata,

C-6361/2023 Pagina 6 né dall’assicurato, né dal patrocinatore, di modo che essa esplica tutt’ora i suoi effetti. Il Patronato INAS ritenendo, erroneamente, che la procura con- feritagli non fosse più valida si è limitato a trasmettere i citati atti all’assicu- rato all’ultimo indirizzo conosciuto, senza intraprendere ulteriori passi per contattarlo. Esso non ha inoltre informato l’autorità inferiore dell’impossibi- lità di raggiungere il mandante. Per quanto attiene inoltre la corrispondenza per posta elettronica intercorsa tra l’insorgente e l’UAIE (allegato 2 al doc. TAF 1) dagli atti emerge che con email del 6 marzo 2023 – in risposta alla comunicazione del 20 settembre 2022 con cui il ricorrente ha (molto vero- similmente) comunicato l’assenza di un recapito – l’autorità di prime cure lo ha invitato a comunicarle, non appena possibile, il suo nuovo indirizzo di residenza. Ora, in dispregio al proprio obbligo di collaborazione, A._______ non ha informato l’UAIE in merito alla nuova residenza di cui egli indica disporre dal settembre 2023 (cfr. doc. TAF 1 pag. 2). Egli si è infatti rivolto all’autorità soltanto in data 28 novembre 2023, quindi al momento della no- tifica della decisione impugnata, limitandosi per di più a comunicare unica- mente un recapito telefonico, rivelatosi poi non valido (doc. 4 allegato al doc. TAF 5). Siccome la procura del 13 giugno 2017 non è stata revocata e che inoltre né l’insorgente né il patrocinatore hanno comunicato un altro indirizzo di notificazione è pertanto a giusto titolo che l’autorità inferiore ha continuato ad interagire con il patrocinatore anche posteriormente alla de- cisione del 21 gennaio 2019, notificandogli infine sia il progetto di decisione del 14 settembre 2023 che, successivamente, la decisione impugnata del 25 ottobre seguente. 5.4. In ragione del carattere cumulativo delle tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA (consid. 5.2.1), in assenza di un impedimento non colpe- vole non occorre procedere alla valutazione degli altri requisiti, ossia la presenza di una domanda motivata e il compimento dell'atto omesso. Ne consegue che una restituzione del termine non entra in linea di conto. 6. A titolo abbondanziale, si segnala che per costante giurisprudenza, gli as- sicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222), ciò che corrisponde al caso in esame.

C-6361/2023 Pagina 7 L’eventuale pregiudizio subito dall’assicurato a dipendenza dell’agire del suo rappresentante potrà quindi se del caso (nella misura in cui vi sia una violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di mandato) essere addebi- tato a quest’ultimo. 7. Visto quanto sopra, il ricorso è irricevibile. 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 frase 3 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo fe- derale [TS-TAF, RS 173.320.2]), né si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6361/2023 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Christoph Rohrer Graziano Mordasini

C-6361/2023 Pagina 9

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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