C-6293/2023

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-6293/2023

D e c i s i o n e d e l 28 m a r z o 2 0 2 4 Composizione

Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______ Sagl, Via Luigi Favre 9, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore.

Oggetto

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, affiliazione obbligatoria all'Istituto collettore (decisione del 18 ottobre 2023).

C-6293/2023 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Non essendo stato possibile accertare se la A._______ Sagl (di seguito: interessata, ricorrente o insorgente), nonostante impiegava lavoratori di- pendenti assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria, fosse af- filiata ad un istituto di previdenza professionale registrato, con decisione del 18 ottobre 2023 è stata affiliata d’ufficio alla Fondazione Istituto Collet- tore LPP con effetto retroattivo al 1° gennaio 2020 (doc. TAF 1). 2. Il 15 novembre 2023 (cfr. timbro sulla busta contenente il gravame) B._______ ha inoltrato ricorso contro la summenzionata decisione al Tri- bunale amministrativo federale (TAF), adducendo di non aver più affiliato la società (di cui è unica socia, gerente e dipendente) alla Fondazione isti- tuto collettore LPP a causa dell’assenza di guadagni provocata dalla pan- demia di Coronavirus. Ha pertanto chiesto un riesame della documenta- zione agli atti e di essere esentata dall’obbligo di affiliazione (doc. TAF 1). 3. Il 4 gennaio 2024 l'insorgente ha provveduto al versamento dell’anticipo di CHF 800.- richiesto a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 3 e 5). 4. Con scritto del 14 marzo 2024 (cfr. timbro sulla busta contenente lo scritto in questione), denominato “richiesta di ritiro causa”, la ricorrente ha comu- nicato al Tribunale amministrativo federale di aver trovato un accordo con l’Istituto collettore LPP e di voler pertanto ritirare il ricorso del 15 novembre 2023. Essa ha inoltre chiesto la restituzione dell’anticipo sulle spese pro- cessuali di CHF 800.- versato il 4 gennaio 2024 (doc. TAF 9). 5. Con scritto del 18 marzo 2024 l’autorità inferiore ha comunicato a questo Tribunale di aver appreso del ritiro del ricorso da parte dell’insorgente e di rinunciare pertanto ad inoltrare una presa di posizione (doc. TAF 10). 6. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, ri- servate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pro- nunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo

C-6293/2023 Pagina 3 federale in conformità all’art. 33 lett. h LTAF (la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). La proce- dura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). 7. Questo Tribunale constata che la ricorrente nello scritto del 14 marzo 2024 ha comunicato chiaramente di voler ritirare il ricorso e dunque di desistere, senza condizioni e senza riserve, dal proseguimento della procedura di ri- corso avviata il 15 novembre 2023. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della de- cisione impugnata del 18 ottobre 2023. 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 9. Per eccezione non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA non- ché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Secondo quest’ultima norma, l’anticipo sulle pre- sunte spese processuali di CHF 800.-, versato il 4 gennaio 2024, sarà re- stituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà passata in giu- dicato. 10. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6293/2023 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-6293/2023 è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di CHF 800.-, corrisposto il 4 gennaio 2024, sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non si attribuiscono ripetibili.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-6293/2023 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
28.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026