C-6260/2009

Co r t e II I C-62 6 0 /20 0 9 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 3 1 m a r z o 2 0 1 0 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentato dal Patronato ACLI, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 20 agosto 2009). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-62 6 0 /20 0 9 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 20 agosto 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interessato tre quarti di rendita d'invalidità di un importo mensile di fr. 661.-- a far tempo dal 1° settembre 2009. 2. Il 30 settembre 2009, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) uno scritto mediante il quale ha comunicato di introdurre un ricorso contro la decisione resa dall'UAIE il 20 agosto 2009. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5. 5.1Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 13 ottobre 2010 (spedita e notificata, per una svista, unicamente al ricorrente medesimo il 19 ottobre 2009; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato l'insorgente a regolarizzare il ricorso del 30 settembre 2009, nel senso Pagi na 2

C-62 6 0 /20 0 9 dell'indicazione dei motivi (art. 52 cpv. 2 PA), nel termine di 14 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della menzionata decisione incidentale, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a pronunciarsi, sempre entro il termine di 14 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della citata decisione incidentale del 13 ottobre 2009, in merito alla tempestività dell'inoltro del ricorso il 30 settembre 2009. 5.2Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 25 novembre 2009 (spedita al rappresentante del ricorrente), ha nuovamente invitato l'insorgente, nel termine di grazia di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, a presentare un atto ricorsuale nel senso indicato nella decisione incidentale del 13 ottobre 2009 di questo Tribunale (con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine) nonché a pronunciarsi in merito alla tempestività dell'inoltro del ricorso il 30 settembre 2009. 5.3 5.3.1A prescindere dalla questione di sapere se, infine, la decisione incidentale del 25 novembre 2009, spedita al rappresentante del ricorrente, sia effettivamente entrata nella sfera del destinatario (cfr. risultanze processuali e in particolare delle ricerche postali effettuate [doc. TAF 6 a 8 e 10]), va comunque rilevato che la decisione incidentale del 13 ottobre 2009 di questo Tribunale è stata notificata in modo indubitabile al ricorrente personalmente il 19 ottobre 2009 (cfr. doc. TAF 3). Giova peraltro osservare che l'esattezza delle indicazioni contenute in un avviso di ricevimento è presunta (1P.254/2006 del 4 agosto 2006 consid. 2.2 e relativo riferimento) e che nel caso concreto non sussistono ragioni per dubitare della data di ricevimento della decisione incidentale del 13 ottobre 2009 apposta dall'Ufficio postale italiano (doc. TAF 3). 5.3.2Occorre inoltre rilevare che se una notificazione irregolare non può cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 38 PA), la decisione viziata non è necessariamente nulla; il principio legale ha piuttosto per scopo una protezione che si realizza già allorquando una notificazione obiettivamente irregolare ha raggiunto il suo scopo malgrado l'irregolarità. Pertanto, bisogna esaminare, in virtù delle circostanze del caso di specie, se la parte interessata è stata indotta in errore Pagi na 3

C-62 6 0 /20 0 9 dall'irregolarità della notificazione e ha, per questa ragione, subito un pregiudizio. In questo ambito, è opportuno fare riferimento in particolare al principio della buona fede che impone un limite all'invocazione di un vizio di forma (DTF 111 V 150 nonché sentenza del Tribunale federale I 587/06 del 7 settembre 2006 consid. 5.1 e relativi riferimenti). In altri termini, se una notificazione irregolare non deve comportare dei pregiudizi per le parti, ciò non significa, tuttavia, che una decisione destinata ad esplicare effetti giuridici possa essere rimessa in discussione in qualsiasi momento, l'interessato dovendo attivarsi secondo le regole della buona fede per tutelare i suoi diritti (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_167/2009 del 29 giugno 2009 consid. 2.1 e I 935/2006 del 21 febbraio 2008 consid. 3.3). 6. Peraltro, e con scritto del 3 marzo 2010, l'autorità inferiore ha, di sua iniziativa, comunicato a questo Tribunale che la decisione impugnata del 20 agosto 2009 era stata notificata al rappresentante del ricorrente il 27 agosto 2009 (cfr. l'attestazione postale del 23 novembre 2009, di cui è presunta l'esattezza, e relativi allegati [doc. TAF 9]). 7. 7.1Pertanto, considerato che – giusta l'art. 60 LPGA in combinazione con l'art. 38 cpv. 1 e cpv. 3 nonché l'art. 39 LPGA – il termine di 30 giorni per l'inoltro del ricorso contro la decisione del 20 agosto 2009 dell'UAIE ha iniziato a decorrere il 28 agosto 2009 ed è scaduto il 28 settembre 2009, e che il ricorrente non ha presentato osservazioni con riferimento alla tempestività del ricorso, il gravame del 30 settembre 2009, inoltrato tardivamente, è inammissibile. 7.2Peraltro – e quand'anche, per denegata ipotesi, il ricorso fosse stato presentato tempestivamente – il termine assegnato al ricorrente per presentare un atto ricorsuale motivato nel senso indicato nella decisione incidentale del 13 ottobre 2009 (ma poi anche in quella del 25 novembre 2009, che, sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale, non è mai stata ritornata a questo Tribunale) è, nel frattempo, ampiamente scaduto. Anche per questo motivo il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 7.3Va altresì rilevato che il ricorrente non poteva in buona fede attendere dei mesi dopo il ricevimento della decisione incidentale del 13 ottobre 2009, stante il suo contenuto, qualora avesse ancora inteso Pagi na 4

C-62 6 0 /20 0 9 ottenere una decisione di merito da questo Tribunale nella causa di cui trattasi da lui promossa. 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagi na 5

C-62 6 0 /20 0 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: -rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia dello scritto del 3 marzo 2010 dell'UAIE e degli annessi documenti) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagi na 6

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