B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6217/2010
S e n t e n z a d e l 2 5 o t t o b r e 2 0 1 2 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Prisca Crivelli Masella, Studio legale e notarile Grandini Scolari Medici, Via Motta 24, CP 5708, 6901 Lugano, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-6217/2010 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino serbo, nato il ..., è entrato in Svizzera il 15 marzo 1991 nel quadro di un ricongiungimento familiare ed è stato posto a bene- ficio di un permesso di domicilio dal 20 ottobre 1995, regolarmente rinno- vato. Il 1° marzo 1999 l'interessato ha subito un primo ammonimento da parte della Sezione dei permessi e dell'immigrazione (oggi Sezione della popo- lazione in seguito SP), a seguito di ripetuti furti commessi in negozi, con l'avvertenza che in caso di recidiva o comportamento scorretto si sarebbe proceduto all'espulsione dal territorio svizzero. Il 31 luglio 2001 l'interessato si è quindi sposato nel proprio paese d'origi- ne con la connazionale B., mentre il ... 2002 dalla loro unione è nata la figlia C.. B. Con sentenza del 7 novembre 2002, cresciuta in giudicato, l'interessato, congiuntamente a 4 altre persone, è stato condannato dalla Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, per ripetuto furto, consu- mato e tentato in parte aggravato, ripetuto danneggiamento e abuso di targhe, alla pena di 10 mesi sospesa condizionalmente per 2 anni, aven- do agito in stato di giovane età. Conseguentemente, il 15 gennaio 2003, A. era oggetto di un se- condo ammonimento da parte della SP con la precisazione che in caso di recidiva si sarebbe esaminato "la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di espulsione o di rimpatrio". A._______ ha interessato un'altra volta la Corte delle assise correzionali di Lugano la quale, con sentenza del 17 gennaio 2007 del suo Presiden- te, lo ha riconosciuto colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) e condannato alla pena detentiva di 13 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di 4 anni. Contestualmen- te, il 7 marzo 2007 la SP ammoniva nuovamente l'interessato che in caso di recidiva o ulteriore comportamento scorretto si sarebbe esaminato la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di espulsione o di rimpatrio.
C-6217/2010 Pagina 3 Infine, con sentenza del 21 novembre 2008 il Presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha riconosciuto nuovamente colpevole l'interessato (congiuntamente ad altre 4 persone) di furto aggravato con- sumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domici- lio, ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati, tentata truffa, sviamento della giustizia, ripetuta guida malgrado la revoca della licenza di condurre e contravvenzione alla LStup. L'autorità lo ha quindi condan- nato alla pena detentiva di 26 mesi da espiare, revocando inoltre la so- spensione condizionale della pena detentiva di 13 mesi emanata con sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano il 17 gennaio 2007. C. Richiamata codesta sentenza, cresciuta in giudicato, il 28 aprile 2009 la SP ha revocato il permesso di domicilio all'interessato decretando l'espul- sione dalla Svizzera una volta terminato di scontare la pena. Con ricorso del 13 maggio 2009 A._______ ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata al Consiglio di Stato (in seguito: CdS), il quale, con decisione del 16 settembre 2009, sottolineando la violazione dell'ordinamento giuri- dico svizzero in modo ripetuto e in maniera sempre più grave (pena com- plessiva 49 mesi), come pure la necessità di proteggere la società dal ca- rattere irriducibile e l'intensità criminale del ricorrente, ha confermato la decisione dell'autorità di prime cure. Allo stesso modo si è espresso il Tri- bunale amministrativo cantonale (in seguito: TRAM), respingendo con sentenza del 26 novembre successivo il ricorso dell'interessato contro la decisione del CdS. D. Con decisioni del 4 agosto rispettivamente del 22 dicembre 2009 la Se- zione dell'esecuzione delle pene e delle misure dal Cantone Ticino ha ac- colto le richieste di A._______ di essere posto a beneficio del lavoro e- sterno dal 24 agosto 2009 e dell'alloggio esterno a far tempo dal 30 di- cembre 2009. Il 2 marzo 2010, il Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Tici- no, statuendo sulla richiesta di concessione di liberazione condizionale e rilevando in particolare che A._______ avrebbe dovuto lasciare la Svizze- ra una volta terminata la pena detentiva, avendo le autorità cantonali re- vocato il suo permesso di domicilio, ha accolto la domanda nella misura in cui erano stati scontati i 2/3 della pena inflittagli. Egli è stato quindi libe- rato condizionalmente a far tempo dal 4 marzo 2010 con un periodo di prova di un anno e un mese.
C-6217/2010 Pagina 4 E. Con istanza del 23 marzo 2010 l'interessato ha chiesto alla SP la so- spensione della decisione di revoca del permesso di domicilio del 28 apri- le 2009, con obbligo di essere sottoposto ad un trattamento terapeutico presso il servizio "In grado", durante la propria permanenza in Svizzera, e in caso di prognosi positiva, egli ha postulato il riesame della revoca del citato permesso. Esprimendosi in merito il 26 marzo successivo, l'autorità cantonale ha rigettato l'istanza di riesame di A._______ e confermato che lo stesso avrebbe dovuto lasciare la Svizzera entro il 31 marzo successi- vo, cosa del resto avvenuta. F. Alle decisioni giudiziarie e amministrative sopra menzionate ha fatto se- guito la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM), che il 23 giugno 2010 ha pronunciato nei confronti di A._______ un divie- to d'entrata a tempo indeterminato, motivato della violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 cpv. 1 lett. a della legge fede- rale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). L'autorità di prime cure ha inoltre pubblicato tale rifiuto d'entrata nel sistema d'infor- mazione Schengen – SIS. G. Il 31 agosto successivo A._______ ha interposto ricorso contro la deci- sione dell'autorità di prime cure, chiedendo a questo Tribunale in via prin- cipale di annullare il divieto di entrata emesso dall'UFM, in via subordina- ta di limitare il citato divieto ad un anno dalla sua emanazione, e in via ancora più subordinata di sospendere detto divieto con cadenza regolare mensile e per un periodo di 5 giorni allo scopo di permettere l'esercizio del diritto di visita sulla figlia C._______. In particolare l'interessato ha e- videnziato che la decisione dell'UFM appare sproporzionata, considerato che sembrerebbero dati i presupposti per un reinserimento nel mondo la- vorativo alla luce del buon comportamento assunto, così come indicato dal Giudice dell'applicazione della pena. Inoltre il divieto d'entrata illimita- to violerebbe anche l'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), poiché renderebbe praticamente impossibile l'esercizio del diritto di visita di cui egli dispone nei confronti della figlia minorenne, conforme- mente alla sentenza del 25 marzo 2009 del Pretore del distretto di Luga- no che ha pronunciato la separazione dei coniugi. H. Con osservazioni del 2 novembre 2010, l'UFM ha chiesto di confermare
C-6217/2010 Pagina 5 la decisione impugnata, osservando che il comportamento dell'interessato "urta palesemente contro l'interesse pubblico", di modo che, sebbene si debba costatare la presenza in Svizzera della figlia minorenne, l'interesse pubblico al suo allontanamento prevale su quello privato a restarvi. L'au- torità di prime cure ha inoltre sottolineato che l'autorità amministrativa non è legata dalle considerazioni del giudice penale, poiché gli obbiettivi per- seguiti sono diversi. Infine per quanto attiene al "salvacondotto mensile" richiesto in via ancor più subordinata, l'UFM ha rilevato che la sospensio- ne è concessa in via del tutto eccezionale in casi concreti e per solo pochi giorni segnatamente per festività. I. Con replica del 6 dicembre 2010 il ricorrente si è riconfermato nelle pro- prie allegazioni di fatto e di diritto rilevando che il divieto d'entrata senza un salvacondotto mensile impedisce il diritto di visita sulla propria figlia e di conseguenza qualsiasi relazione personale con la stessa. N. Con duplica del 22 dicembre 2010 l'autorità di prime cure si è riconferma- ta nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.
Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge fe- derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2. In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammini- strazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 del- la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da- vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
C-6217/2010 Pagina 6 2. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre- sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 3. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe- derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac- certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi- cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi ine- renti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei con- trolli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'infor- mazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (e- lencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regola- mento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at- traversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia au- torizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in re- lazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen). 4.2. Il ricorrente non è cittadino di uno Stato membro dello spazio Schen- gen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel SIS
C-6217/2010 Pagina 7 (cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25 CAS prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di accordare un titolo di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di soggiorno è accordato uni- camente in presenza di seri motivi, in particolare umanitari o in ragione di obblighi internazionali (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4342/2010 del 9 maggio 2011, consid 3.2). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LStr è inoltre disciplinata la sospensione, temporanea o definitiva, del provvedimento di allontanamento. Nella presente fattispecie, la Confederazione svizzera non è stata consul- tata da nessun altro Stato membro e il ricorrente non possiede un titolo di soggiorno in alcuna Parte contraente. È dunque a giusta ragione che l'UFM ha provveduto alla segnalazione nel SIS. 5. 5.1. A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decor- rere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale discipli- na il divieto d'entrata (Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepi- mento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 208/115/Ce] RU 2010 5925 e FF 2009 7737). Conformemente al nuovo art. 67 cpv. 2 LStr, l’UFM può vietare l’entrata in Svizzera, ad uno straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Il di- vieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). La prassi previgente dell'UFM per quanto concerne la disposizione del di- vieto d'entrata è compatibile con tali principi e può quindi essere ripresa (cfr. FF 2009 7752). Infine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 5.2. La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Se il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie, verificatasi prima
C-6217/2010 Pagina 8 della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i suoi effetti, l'appli- cazione della nuova legge, riservato il principio della buona fede, è in li- nea generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 a ed. integralmente rielabora- ta, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 337 segg. e anche DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei con- fronti del ricorrente tuttora effettivo. 5.3. L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divie- to d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del di- vieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in defini- tiva non vi sono mutamenti sostanziali. 5.4. Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relati- vo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428). La si- curezza e l’ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono, tra i beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF 2002 pag 3424; cfr. anche RAINER J. SCHWEIZER / PATRICK SUTTER / NINA WIDMER, in: Rai- ner J. Schweizer [ed.], Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes, SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori riferimenti). 5.5. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti- vità lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incorag- gia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'or- dine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che
C-6217/2010 Pagina 9 i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2012, art. 67 LStr, cifra 3). 6. 6.1. Dalle risultanze istruttorie emerge che A._______ ha interessato le autorità penali del Cantone Ticino a più riprese e meglio:
C-6217/2010 Pagina 10 tentata truffa tra il 2 e 10 ottobre 2007, ai danni di un istituto assicurativo; sviamento della giustizia per avere falsamente denunciato il furto di una autovettura allo scopo di truffare detto istituto assicurativo; ripetuta guida malgrado la revoca della licenza di condurre tra il 23 novembre 2006 e il 26 gennaio 2008; contravvenzione alla LStup. Per questi atti il ricorrente è stato condannato a 26 mesi di detenzione da espiare e veniva parimenti revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 13 mesi emanata con la sentenza del 17 gennaio 2007 della Corte delle assise correzionali di Lugano (sentenza della Corte assisi correzionali di Bellin- zona, pag. 38/39 e 41). 6.2. I reati di droga sono considerati gravi e giustificano l'intervento rigo- roso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della col- lettività, di fronte allo sviluppo del traffico degli stupefacenti, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emis- sione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibi- le di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti cri- minosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi cita- ta). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dun- que attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entra- ta nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la col- lettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE), il semplice consumo di stupe- facenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustifi- care, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione na- zionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, lett. b ch. 1). 6.3. Nel caso che qui ci riguarda il ricorrente ha commesso atti gravi, in particolare reati legati al commercio e uso di stupefacenti segnatamente cocaina, oltre a reati contro il patrimonio. Ad aggravare la sua posizione si rileva il fatto che ha agito talvolta in banda e per mestiere (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Bellinzona del 21 settembre 2008
C-6217/2010 Pagina 11 e sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 7 novem- bre 2002). Inoltre il presente Tribunale deve costatare, come del resto e- videnziato anche dai magistrati inquirenti nelle procedure penali, un carat- tere di irriducibilità e indole criminale del ricorrente (sentenza della Corte delle assisi correzionali di Bellinzona, pag. 27), il quale ha iniziato a de- linquere in Svizzera sin dal 1997 ed è stato condannato, nell'insieme, per un totale di 49 mesi. Ne discende che con il suo atteggiamento il ricorrente ha violato a molte- plici riprese l'ordine e la sicurezza pubblici, e dimostrato di rappresentare una concreta minaccia, sufficientemente grave, da legittimare l'adozione di una misura dettata da motivi d'ordine pubblico. Ne discende che l'auto- rità di prime cure ha, a giusto titolo, emesso un divieto d'entrata nei con- fronti di A._______ conformemente all'art. 67 LStr (versione precedente). 7. Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, re- sta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo indeterminato, rispetta il principio di proporzionalità. 7.1. A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap- prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della propor- zionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situa- zione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridi- co minacciato o violato (cfr. HÄFELIN/ MÜLLER/ UHLMANN, op cit., cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenzia- le ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrati- va e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la re- strizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurispru- denza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di prov- vedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da con- siderarsi elevato. 7.2. Il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente gravi per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili;
C-6217/2010 Pagina 12 egli ha infatti commesso per mestiere e in banda infrazioni contro il patri- monio e ripetute infrazioni gravi e contravvenzioni alla LStup. Quanto agli interessi privati dell'interessato, segnatamente i possibili ma non allegati problemi di integrazione in Serbia - Montenegro, la difficoltà di trovare un impiego in questo Paese a causa delle non facili condizioni economiche e politiche, il fatto di aver risieduto a lungo in Svizzera, dove ha frequentato parte delle scuole dell'obbligo, imparato una lingua nazio- nale, benché non irrilevanti, non possono essere ritenuti preponderanti ri- spetto all'interesse pubblico di mantenimento dell'ordine e della sicurezza in Svizzera. 7.3. Si osserva infine che, secondo una prassi costante dell'autorità com- petente, per quanto concerne i provvedimenti amministrativi di durata in- determinata, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, ciò non significa che la decisione esplichi i suoi effetti per una durata perenne e immutabile bensì che allo stato attuale delle cose non è possibile de- terminarne la durata precisa (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). In proposito, il Tribunale ha definito le condizioni che uno straniero, contro cui un divieto di entrata di durata indeterminata sul territorio svizzero è stato pronunciato, deve ossequiare al fine di potere essere oggetto di un riesame in ragione del tempo trascorso: ciò è il caso allorquando sono trascorsi 10 anni dall'espiazione della ultima pena detentiva rispettiva- mente dai delitti perpetrati e nel frattempo alcuna infrazione è stata com- messa (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2, e decisione TAF C-8636/2010, consid. 6.3.1). Nella misura in cui gli ultimi gravi fatti e l'ultima condanna ad una pena detentiva risalgono al gennaio rispettivamente al settembre 2008 e che il ricorrente è stato liberato condizionalmente a decorrere dal 4 marzo 2010, non si può ritenere sia trascorso un lasso di tempo sufficiente per poter limitare la durata della misura disposta dall'autorità inferiore. 7.4. A fronte di quanto sopra menzionato appare giustificato il provvedi- mento amministrativo che prevede un divieto d'entrata di durata indeter- minata, in particolare alla luce degli importanti reati per droga e contro il patrimonio commessi da ricorrente. 8. A._______ ha inoltre invocato la violazione dell'art. 8 CEDU sottolineando che la decisione dell'autorità di prime cure comporterebbe l'impossibilità
C-6217/2010 Pagina 13 di proseguire il rapporto famigliare con la figlia minorenne domiciliata in Svizzera. 8.1. L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit admi- nistratif et de droit fiscal, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garan- tisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corri- sponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 129 II 215 consid. 4.2). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intratte- nere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione, sem- preché una relazione effettiva ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare com- prende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazio- ni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsan- spruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zen- tralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di pre- senza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può an- che implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Nella fattispecie occorre ancora rilevare che il diritto derivante dall'art. 8 CEDU va di principio fatto valere nel quadro di una procedura di rilascio
C-6217/2010 Pagina 14 di un permesso di soggiorno duraturo. In proposito il CdS, esprimendosi sul ricorso dell'interessato, aveva osservato che una ponderazione degli interessi in gioco permetteva di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore (revoca del permesso) anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. Nel caso in esame l'applicazione dell'art. 8 CEDU è invece limitata alla misura amministrativa del divieto d'entrata emessa dall'UFM il 23 giugno 2010. 8.1.1. In concreto, per quanto riguarda il rapporto con la figlia C., va osservato che, come del resto già rilevato dalle autorità cantonali (sen- tenza del TRAM del 26 novembre 2009), quest'ultima è stata affidata alla madre la quale ne ha assunto le cure e l'educazione, esercitando pure l'autorità parentale. Infatti con convenzione sugli effetti accessori della separazione del 15 settembre 2008, omologata dal Pretore di Lugano il 25 marzo 2009 all'interessato è stato concesso unicamente un diritto di visita. Tale convenzione ha previsto pure una clausola qualora l'interessa- to avesse dovuto lasciare la Svizzera. Essa indica precisamente che "nel caso in cui per decisione della SPI [SP] il padre dovrà abbandonare la Svizzera egli eserciterà il diritto di visita compatibilmente con le sue reali possibilità, atteso che la madre non sarà obbligata a spostarsi dove il pa- dre risiederà onde permettere al padre l'esercizio del diritto di visita". Se da una parte è vero che l'essere oggetto di un divieto d'entrata ostacola in modo importante il mantenimento delle relazioni famigliari con C., esse possono però essere mantenute con contatti telefonici e scritti, ed indubbiamente rafforzata più tardi con eventuali soggiorni della figlia, qualora fossero date le condizioni, in Serbia dove l'interessato sembrerebbe soggiornare. Parimenti possibile, giusta l'art. 67 cpv. 5 LStr, è la facoltà di postulare la sospensione del divieto d'entrata segnatamen- te per motivi gravi. 8.1.2. Occorre tuttavia ricordare che la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, conferita dall'art. 8 CEDU non è assoluta (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Infatti, conformemente all'art. 8 cifra 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2). A questo titolo, in- combe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in
C-6217/2010 Pagina 15 presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontana- mento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giuri- sprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). Ciò detto, nella misura in cui il ricorrente si possa effettivamente richiama- re al diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 cifra 1 CEDU, vi sono nella fattispecie gli estremi per una sua limitazione giu- sta l'art. 8 cifra 2 CEDU, segnatamente in ragione dei ripetuti reati com- messi dal ricorrente ed iniziati nel 1997, con conseguenti condanne a complessivi 49 mesi di detenzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 6.2 e giurisprudenza citata). 8.2. A fronte di quanto sopra, A._______ non può fondare alcun diritto de- rivante dall'art. 8 CEDU e la decisione dell'UFM appare corretta anche al- la luce di questa disposizione legale. 9. In queste circostanze e tenuto conto del fatto che la presenza in Svizzera del ricorrente non appare indispensabile, visti i motivi suesposti, il Tribu- nale constata che il divieto d'entrata pronunciato dall'UFM è fondato. Ne discende che l'autorità di prime cure, con la decisione del 23 giugno 2010, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'ap- prezzamento; inoltre l'UFM non ha accertato in modo inesatto o incomple- to i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo del 2 ottobre 2010. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. SIMIC ...; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
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