B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-616/2014

S e n t e n z a d e l 2 1 a p r i l e 2 0 1 6 Composizione

Giudice: Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unico, Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A.________, rappresentato dal Patronato ENAS, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, diritto alla ren- dita di vecchiaia (decisione del 10 gennaio 2014).

C-616/2014 Pagina 2

Fatti: A. A., cittadino italiano, residente in Italia, nato il , ha lavorato in Svizzera perlomeno (per quanto risulta dagli atti: conto individuale doc. 16) nel 1965 e 1967 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 1 incarto CSC). B. B.a In data 10 marzo 2011, per il tramite della sede INPS di Potenza, l'assicu- rato ha formulato alla Cassa svizzera di compensazione (in seguito CSC) una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione sviz- zera per la vecchiaia (doc. 6, 7, 10 incarto CSC). B.b In base ai conti individuali richiamati e pervenuti (doc. 16) la CSC ha proceduto al calcolo della prestazione (doc. 17 incarto CSC) da cui è risul- tato che l'assicurato può vantare solo 9 mesi contributivi in tutto (1 mese nel 1965 e 8 mesi nel 1967). Mediante decisione del 16 giugno 2011, la CSC ha pertanto comunicato al Patronato ENAS di z.__________, rappresentante di A., che la richiesta di una rendita AVS veniva respinta per carenza della condizione di durata minima di contribuzione di un anno (doc. 21 incarto CSC). B.c Con opposizione del 4 luglio 2011, A.________ ha contestato la deci- sione di cui sopra facendo valere di aver lavorato in Svizzera anche nel 1962 e 1963, come lavoratore agricolo nel Cantone di Berna con certo "Sciuppfen" e nel 1966 con la "Becchera edilizia autostrade" di Zurigo per complessivi due anni e due mesi (doc. 24, pag. 3 incarto CSC). B.d Con scritto raccomandato del 13 ottobre 2011, la CSC ha invitato l'op- ponente a voler meglio precisare luoghi di lavoro, datori e lavoro e Comune di residenza e produrre copie dei certificati di lavoro, delle distinte salariali ed ogni altro documento utile per svolgere un'inchiesta, precisando che allo scadere del termine avrebbe emanato una decisione su opposizione in base agli atti dell'incarto (doc. 28 incarto CSC).

C-616/2014 Pagina 3 Non avendo ricevuto risposta alcuna, la CSC, con diffida del 17 novembre 2011 ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, ha invitato l'assicurato a voler adem- piere alle richieste di cui alla lettera precedente (doc. 32 incarto CSC). An- che questo scritto è rimasto inevaso. B.e Nel frattempo la Cassa, essendo insufficienti i dati in suo possesso non ha potuto accertare se la ditta Becker nel 1966, era affiliata presso l'Istituto delle assicurazioni sociali di Zurigo (doc. 29, 34 incarto CSC). C. La procedura non è stata ripresa fino al 10 gennaio 2014, data in cui, me- diante decisione su opposizione, la CSC ha respinto l'istanza dell'oppo- nente indicando, fra l'altro, che non erano stati ritrovati ulteriori contributi in favore dell'interessato e che, comunque, non potevano sussistere contri- buti precedenti il 1964 (anno successivo il compimento del 17esimo anno di età), in quanto non astretto a contribuzione AVS (doc. 36 incarto CSC). D. D.a Con ricorso depositato il 3 febbraio 2014 (doc. TAF 1), A., rappresentato dal Patronato ENAS di W., chiede, sostanzial- mente, il riconoscimento dei contributi mancanti (non specifica i periodi) relativi all'attività svolta in Svizzera. Egli precisa che la ditta "BEC" avrebbe sede a Biel/Bienne, nel Canton Berna o a Losanna e non a Zurigo e l'altra azienda per cui ha lavorato è la "Cellere SC (o & C) " con sede in "Ansglei- chshasse" Baumeister Posfach 8035 a Zurigo. Produce il certificato d'assi- curazione AVS e copia della patente di guida (doc. TAF 1). D.b Nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 maggio 2014 (doc. TAF 6) la CSC propone la reiezione dell'impugnativa. Pendente causa l'amministra- zione ha effettuato ricerche presso l'agenzia comunale delle assicurazioni sociali di Losanna (Cassa di compensazione 22), la Cassa di compensa- zione della federazione impresari vodesi (Cassa 66.1), la Cassa cantonale vodese e la Cassa di compensazione del Cantone di Berna (doc. 2-7, 11 incarto complementare CSC). Da questa ricerca è scaturito (doc. 12,16 in- carto complementare CSC) unicamente che un certo B._________ di Lo- sanna era affiliato alla Cassa della federazione vodese degli impresari (66.1, doc. 20) da dicembre 1955 a ottobre 1956 ed alla Cassa 22 (Canto- nale vodese) da gennaio 1969 ad aprile 1971, mentre non sussistono affi- liazioni per il 1966 (doc. 26 incarto complementare CSC).

C-616/2014 Pagina 4 E. Con ordinanza del 5 giugno 2014 (doc. TAF 7), il TAF ha invitato il ricorrente a presentare la replica alla risposta della CSC. L'assicurato non vi ha tut- tavia fatto fronte. F. In data 24 febbraio 2016 sono stati trasmessi al ricorrente i documenti da 1 a 28 di cui all'incarto complementare della Cassa per presa di posizione. L'interessato non si è tuttavia espresso (doc. TAF 9).

Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini- strativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce- dura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de- roga. 2.2 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc- cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA).

C-616/2014 Pagina 5 2.3 L'interessato è toccato ed ha un interesse degno di protezione all'an- nullamento della decisione impugnata. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. Oggetto del contendere è il rifiuto da parte dell'amministrazione di conce- dere prestazioni di vecchiaia a A.________, in quanto non avrebbe contri- buito all'AVS durante almeno un anno. La CSC ha trovato contributi per un totale di 9 mesi versati nel 1965 e 1967, mentre l'interessato sostiene di aver lavorato anche nel 1962-63 e nel 1966 per differenti datori di lavoro. 4. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti veri- ficatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accer- tamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 5. 5.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si de- termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo- ris; DTF 130 V 445). 5.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia sarebbe sorto il 1° luglio 2011. Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valu- tato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il com- pimento del 65esimo anno di età da parte del ricorrente, intervenuto il 20 giugno 2011 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni transitorie.

C-616/2014 Pagina 6 6. 6.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor- rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre- visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia- scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

C-616/2014 Pagina 7 6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 7. 7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. 7.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicu- rata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se pre- senta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS (art. 50 OAVS). 7.3 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 di- cembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. 7.4 In base all'art. 3 cpv. 1 e 2 lett. a LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa, ma non sono tenuti a detto pagamento gli adolescenti che esercitano attività lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni.

C-616/2014 Pagina 8

8.1 In base all'art. 30 ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indica- zioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. 8.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione. 8.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata re- spinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può es- sere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Se- condo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i con- tributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – me- diante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). 8.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in mi- sura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni al momento in cui si verifica l'evento assicurato necessita la

C-616/2014 Pagina 9 prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisi- torio, di modo che questa deve essere fornita secondo le disposizioni usuali sull'assunzione e l'onere della prova valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accre- sciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tri- bunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. Va però precisato che nell'ambito delle assicurazioni sociali non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 con- sid. 5a). 8.5 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un per- messo C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la du- rata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) fa stato quanto iscritto sul conto individuale. Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002 il Tribunale federale ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istrutto- ria. L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza ritenuto che sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002. 8.6 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi fra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta di attività, occorre servirsi unicamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono a periodi anteriori al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.

C-616/2014 Pagina 10 9. 9.1 In concreto va in primo luogo rilevato che non possono sussistere con- tributi per il 1962, né per il 1963, come sembra sostenere il ricorrente (nell'atto di opposizione, doc. 23 incarto CSC), dal momento che, in quei due anni, l'interessato era 16enne e 17enne (egli ha infatti compiuto dicias- sette anni nel 1963), quindi non era astretto ad obbligo contributivo AVS (cfr. consid. 7.4). E' del tutto inutile quindi in tale ipotesi procedere a degli accertamenti supplementari, dal momento che non possono esistere con- tributi in favore del ricorrente e ciò anche nell'ipotesi, di principio non con- testata, che egli sia venuto in Svizzera a lavorare. In altre parole, il lavoro retribuito era consentito per 16enni e 17enni, ma non soggetto ad obbligo contributivo AVS. La censura del ricorrente si rivela pertanto infondata. 9.2 Per quanto riguarda invece gli anni successivi, nel caso in esame il ricorrente non ha mai prodotto documenti che dimostrino un'attività lucra- tiva nel nostro Paese più estesa di quella ritenuta dalla Cassa. Al riguardo va rilevato che, conformemente a quanto previsto dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA) egli è stato invitato ben due volte dalla CSC a meglio precisare l'attività svolta in Svizzera dal 1964 in poi, in particolare nel 1966. Dapprima con lettera raccomandata (A/R) del 13 agosto 2011 (doc. 28, 30 incarto CSC) ove lo si invitava ad indicare meglio datori di lavoro, periodi, luoghi di residenza. Tale lettera è rimasta inevasa. Poi, con diffida (racco- mandata A/R) del 17 novembre 2011 (doc. 32 incarto CSC), ove lo si invi- tava a produrre quanto richiesto con la prima lettera entro 20 giorni. Anche questo scritto non ha ottenuto risposta. Al riguardo va rilevato a titolo abbondanziale che a questo punto l'ammini- strazione sarebbe stata autorizzata a evadere la vertenza in base agli atti o a non entrare nel merito in seguito alla violazione dell'obbligo di collabo- rare di cui all'art. 43 cpv. 3 LPGA. Infine l'insorgente non ha preso posizione nemmeno dopo aver ricevuto per conoscenza la presa di posizione ricorsuale dell'autorità inferiore del 25 maggio 2014 (doc. TAF 6 e 7). 9.3 Neppure l'indagine approfondita svolta dalla CSC dopo la presenta- zione del ricorso non ha dato esito alcuno. Troppo vaghe ed inconsistenti sono le poche e blande indicazioni del ricorrente, ove cita una ditta BEC o Becchera domiciliata a Bienne/Biel (BE) o Losanna o addirittura presso una Ausgleichskasse (cfr. testo confuso del ricorso). Peraltro, l'autorità ammi- nistrativa è riuscita a risalire ad una ditta di un certo B._______ di Losanna,

C-616/2014 Pagina 11 comunque non affiliata né alla Cassa della federazione degli impresari vo- desi (66.1), né a quella cantonale (22) negli anni eventualmente determi- nanti (in particolare il 1966; cfr. doc. 20-26 incarto complementare CSC). L'esistenza di contributi versati in questo periodo tramite attività lucrativa non ha quindi potuto essere accertata. 9.4 In simili condizioni la durata contributiva, ricontrollata in sede giudizia- ria, risulta esatta. Essa è stata calcolata in base alle suddette tavole per la determinazione della durata contributiva fra il 1948 ed il 1968. Nel caso in esame è stata applicata la tabella 37 (edilizia, uomini), il che fa apparire, in base a quanto iscritto nel conto individuale, 1 mese di contribuzione del 1965 e 8 mesi di contribuzione nel 1967, per un totale di 9 mesi contributivi, periodo insufficiente per aver diritto ad una rendita dell'assicurazione sviz- zera per l'invalidità. 10. 10.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85 bis cpv. 3 LAVS. 10.2 Non sono prelevate spese processuali, essendo la procedura gratuita (art. 85 bis cpv. 2 LAVS)

(dispositivo alla pagina seguente)

C-616/2014 Pagina 12

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-616/2014
Entscheidungsdatum
21.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026