B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-61/2017
D e c i s i o n e d e l 10 a g o s t o 2 0 1 7 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato Acli, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (deci- sione dell'8 novembre 2016).
C-61/2017 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 16 aprile 2012 (doc. 83), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (...; doc. 10) – una rendita intera d’invalidità svizzera a decorrere dal 1° marzo 2012. Dal rapporto del marzo 2012 del medico SMR (doc. 75), risulta che l’interessato (affetto da grave insufficienza cardiaca con cardiopatia dilatativa) presentava un’inca- pacità al lavoro e di guadagno del 50% dal 1° luglio 2007 e del 100% dal 1° gennaio 2010 sia nell’attività di commerciante in proprio sia in un’attività sostitutiva adeguata. Ciò comportava il diritto ad una mezza rendita d’inva- lidità dal 1° luglio 2008 e ad una rendita intera dal 1° aprile 2010, la rendita potendo tuttavia essere versata giusta l’art. 29 cpv. 1 LAI solo a decorrere dal 1° marzo 2012, ossia sei mesi dopo che l’assicurato aveva presentato una richiesta di una rendita d’invalidità svizzera il 28 settembre 2011 (cfr. motivazione della surriferita decisione [doc. 78]). 2. 2.1 Nel mese di febbraio del 2016, l’autorità inferiore ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 89). 2.2 Nei rapporti del 20 maggio, 7 luglio e 26 settembre 2016 (doc. 107, 109 e 120), la dott.ssa B._______, medico SMR, ha rilevato, in virtù della do- cumentazione medica agli atti (doc. 92 a 97, 99 a 104 e 113 a 118), che, rispetto al quadro clinico esistente al momento dell’emanazione della deci- sione del 16 aprile 2012, l’interessato ha subito un intervento di trapianto di cuore. Dal rapporto cardiaco del 10 marzo 2016 emerge altresì che l’in- teressato medesimo è in buon compenso emodinamico e la sua funzione cardiaca è nella norma. Il medico ha concluso che l’interessato (affetto da stato dopo trapianto di cuore) presenta dal 10 marzo 2016 un’incapacità al lavoro del 50% sia nell’attività di commerciante in proprio sia in un’attività sostitutiva adeguata. 2.3 L’8 novembre 2016, l’UAIE ha deciso che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la rendita intera d’invalidità pagata fino ad allora è sostituita da una mezza rendita (doc. 124; v. anche doc. 127), essendo intervenuto un note- vole miglioramento ai sensi dell’art. 17 LPGA. Detta autorità ha precisato che l’interessato a causa del danno alla salute presenta un’incapacità al lavoro e di guadagno del 50% sia nell’attività abituale di commerciante in proprio sia in un’attività confacente allo stato di salute (sono state riportate le considerazioni essenziali dei rapporti del servizio medico dell’UAIE).
C-61/2017 Pagina 3 3. 3.1 Il 20 dicembre 2016, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE dell’8 novembre 2016 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità (anche dopo il 1° gennaio 2017). Ha contestato un migliora- mento del suo stato di salute dal momento che, secondo i rapporti medici allegati in copia (la maggior parte già agli atti), le patologie di cui è affetto non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività (doc. TAF 1). 3.2 Il 17 gennaio 2017, il medesimo ha esibito il ricorso del 20 dicembre 2016 munito della firma manoscritta in originale del rappresentante (doc. TAF 2 e 3). 3.3 Il 17 febbraio 2017, l’insorgente ha versato l’importo di fr. 841.36 (doc. TAF 4, 5, 7 e 8). 4. Nella risposta al ricorso del 4 maggio 2017, l’autorità inferiore ha rilevato – in virtù del rapporto del 4 aprile 2017 della dott.ssa B._______, allegato in copia – che lo stato di salute del ricorrente è da considerarsi siccome mi- gliorato dal profilo cardiaco e che il medesimo presenta un’incapacità lavo- rativa totale nell’attività di commerciante in proprio, ma, dal 10 marzo 2016, una capacità al lavoro del 50% in un’attività confacente allo stato di salute, ciò che comporta, secondo il calcolo del grado d’invalidità del 25 aprile 2017, allegato in copia, un grado d’invalidità del 60%. Pertanto, sussiste- rebbe un diritto a tre quarti di rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2017. L’au- torità inferiore ha quindi proposto l’ammissione parziale del ricorso e la ri- forma della decisione impugnata, nel senso che al ricorrente veniva rico- nosciuto il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° gen- naio 2017. L’UAIE ha peraltro precisato di avere rinunciato ad emanare una nuova decisione, giusta l’art. 53 cpv. 3 LPGA, solo perché siffatta decisione non corrisponde alle conclusioni ricorsuali dell’insorgente, il medesimo avendo chiesto il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità (doc. TAF 11). 5. Con scritto del 3 luglio 2017, il ricorrente ha segnalato di accettare la pro- posta dell’autorità inferiore di riconoscergli il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2017 (doc. TAF 13).
C-61/2017 Pagina 4 6. 6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu- rati residenti all'estero. 6.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 7. Giusta l’art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Per il capoverso 2, l'as- sicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, naturalmente solo per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG- Kommentar, 2a ed. 2009, art. 50 n. 22 pag. 639 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie "nell'ambito delle assicurazioni sociali", si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e pre- stazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1). 8. 8.1 L’autorità inferiore, nella risposta al ricorso del 4 maggio 2017 (doc. TAF 11), ha rilevato che è certo intervenuto un miglioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto al quadro clinico esistente nel 2012, ma che il medesimo presenta comunque un’incapacità lavorativa totale nella prece- dente attività di commerciante in proprio e, dal 10 marzo 2016, una residua capacità al lavoro del 50% in un’attività confacente allo stato di salute, ciò che comporta un grado d’invalidità del 60%. Pertanto, l’insorgente ha diritto
C-61/2017 Pagina 5 a tre quarti di rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2017. L’UAIE ha quindi indicato di rinunciare a rendere, giusta l’art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione di merito in sostituzione della decisione dell’8 novembre 2016, ritenuto che la proposta di riconoscere al ricorrente il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità non accondiscende integralmente alle conclusioni ricor- suali. L’autorità inferiore ha comunque invitato, perlomeno implicitamente, questo Tribunale a confermare la valutazione del proprio servizio medico del 4 aprile 2017 e, per conseguenza, ad accogliere il ricorso e riformare l’impugnata decisione dell’8 novembre 2016, nel senso che all’insorgente è riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il ricorrente ha peraltro poi allegato, nella presa di posizione del 3 luglio 2017 (doc. TAF 13), di accettare la proposta dell’autorità infe- riore di riconoscergli il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2017. 8.2 Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale interviene, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale medesimo oppure mediante la sottoscri- zione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (v., sulla questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010, 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C- 5278/2011 del 20 marzo 2012), nulla si oppone al fatto che nel caso con- creto – in considerazione delle circostanze particolari della fattispecie (se- gnatamente: procedura AI per persone residenti all’estero; UAIE che allega di avere rinunciato all’emanazione di una nuova decisione, nel senso della concessione al ricorrente di tre quarti di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2017, solo perché siffatta decisione non avrebbe corrisposto integralmente alle conclusioni ricorsuali; TAF che invita il ricorrente ad esprimersi sulla proposta soluzione dell’UAIE di accordargli tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2017; insorgente che nell’atto del 3 luglio 2017 ac- cetta la proposta di soluzione del caso sottoposta dall’UAIE nella presa di posizione del 4 maggio 2017) – si possa senz'altro ritenere che pendente causa è intervenuta tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale, una transazione (v., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giu- gno 2003 consid. 2; cfr. pure sentenze del TAF C-6479/2013 del 29 gen- naio 2015 consid. 8.2 e C-2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3). 8.3 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tri-
C-61/2017 Pagina 6 bunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transa- zioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della tran- sazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quanto- meno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; v. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 consid. 3.2). 8.4 8.4.1 Nel caso in esame, la dott.ssa B., medico SMR, nel rapporto del 4 aprile 2017 (doc. TAF 11), ha ritenuto di poter ravvisare, in virtù della documentazione medica assunta agli atti, un notevole miglioramento dello stato di salute dell’interessato dal profilo cardiaco. In particolare, ha rilevato che, rispetto al quadro clinico esistente nel 2012, dal rapporto cardiaco del 10 marzo 2016 e dalla perizia medica E 213 del 24 marzo 2016 (doc. 92 e 99) emerge che il ricorrente ha subito un intervento di trapianto del cuore, che la funzione sistolica è nella norma e che il medesimo è in buon com- penso emodinamico e soffre di un’ipertensione polmonare di grado medio in trattamento farmacologico, senza che sia peraltro fatto stato di una dis- pnea. Il medico ha poi constatato che i rapporti ortopedici del 12 febbraio e 3 maggio 2016, il referto di risonanza magnetica del 15 aprile 2016 ed il rapporto neurochirurgico del 10 giugno 2016 (doc. 115 e 117 e doc. TAF 1) riferiscono della presenza di una lombosciatalgia sinistra con spondiloli- stesi di L5 e note di artrosi, ma senza conflitto radicolare e senza deforma- zione del canale vertebrale, e di alluce valgo destro, patologie quest’ultime che, in presenza di uno stato neurologico e di un’andatura nella norma se- condo la perizia medica E 213, comportano delle limitazioni funzionali so- vrapponibili a quelle ritenute dal profilo cardiaco. La dott.ssa B. ha reputato che il ricorrente presentava pertanto un’incapacità lavorativa nella precedente attività di commerciante in proprio (attività definita siccome pe- sante), ma una capacità al lavoro del 50% dal 10 marzo 2016 in un’attività sostitutiva leggera confacente allo stato di salute. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi, nella sostanza, dalla valutazione della dott.ssa B._______ sullo stato di salute dell’insorgente, non figurando altresì agli
C-61/2017 Pagina 7 atti di causa alcun documento medico, corroborato da riscontri medici og- gettivi, in favore di una valutazione diversa rispetto a quella ritenuta nella presa di posizione del 4 aprile 2017 del medico SMR. Basti rilevare che il certificato del dipartimento di salute mentale del 6 agosto 2016 (doc. 113) si limita all’indicazione di una deflessione del tono dell’umore con ansia e deficit della memoria, ma senza alcun riferimento ad una classificazione secondo un metodo scientifico riconosciuto internazionalmente e ad infor- mazioni sullo stato psichico e sulla terapia. Detto certificato fa pure un ge- nerico riferimento ad un grave disturbo del sonno resistente alla terapia farmacologica, ma senza che tale problematica appaia essere stata appro- fondita rispettivamente corroborata da riscontri scientifici oggettivi, fermo restando altresì che i referti di esami di polisonnografia del 29 e 30 gennaio 2013 (doc. 95) riferiscono di dati diagnostici di apnee ostruttive in sonno di grado lieve e dell’assenza di eventi motorio-comportamentali di rilievo cli- nico. 8.4.2 Quanto al calcolo effettuato dall’autorità inferiore per la determina- zione del tasso d’invalidità, secondo le basi di calcolo di cui alla valutazione dell’invalidità del 27 aprile 2017 (doc. TAF 11), questo Tribunale osserva che occorrerebbe fare riferimento piuttosto ai dati del (giugno) 2016 (mo- mento in cui il miglioramento significativo dello stato di salute del ricorrente perdurava da tre mesi, giusta l’art. 88a cpv. OAI), che a quelli del 2012, fermo restando che nulla cambia nella sostanza all’esito della causa. Si sarebbe pertanto dovuto tenere conto di un salario mensile senza invalidità di fr. 5'047.30 conseguibile come commerciante nel 2016 (salario medio mensile nel 2012 nel settore “commercio al dettaglio” di fr. 4'697.-, indiciz- zato al 2016 e per un orario medio usuale di 41.8 ore settimanali [cfr. stati- stiche pubblicate dell’Ufficio federale di statistica]) e di un salario medio mensile con invalidità nel 2016 di fr. 2'037.10 (tenuto conto di un salario medio mensile nel 2012 di fr. 4'760.- nel settore “servizi”, di un’indicizza- zione al 2016 nonché di un orario medio usuale di 41.7 ore settimanali [cfr. statistiche pubblicate dall’Ufficio federale di statistica] e della presa in con- siderazione di una riduzione giurisprudenziale del 20% per fattori personali e professionali, la quale appare ammissibile conto tenuto delle particolarità personali e professionali del caso, nonché di una riduzione del 50% per la capacità lavorativa poiché l’insorgente può svolgere un’attività sostitutiva solo nella misura del 50%). Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 5'047.30 e quello da invalido di fr. 2'037.10 consegue la determinazione di un grado d’invalidità del 60% ([{5'047.30 – 2'037.10} x 100] : 5'047.30 = 59.64%; v., sulle regole d’arrotondamento, DTF 130 V 121 consid. 3.3), che determina il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità svizzera.
C-61/2017 Pagina 8 8.4.3 Da quanto esposto, consegue che il versamento dei tre quarti di ren- dita al ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 2017 è in concreto conforme allo stato di fatto e di diritto fino alla data della decisione impugnata. 8.5 Preso quindi atto della proposta dell’autorità inferiore di riconoscere al ricorrente il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità a far tempo dal 1° gen- naio 2017 (v. la risposta al ricorso del 4 maggio 2017; doc. TAF 11) nonché della dichiarazione del ricorrente di accettare il riconoscimento di tre quarti di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2017, come proposto dall’autorità inferiore (v. la presa di posizione del 3 luglio 2017; doc. TAF 13), questo Tribunale constata che le parti sono giunte ad un accordo tran- sattivo durante la procedura ricorsuale, consistente nel riconoscimento all’insorgente del diritto a tre quarti di rendita d’invalidità a far tempo dal 1° gennaio 2017, transazione che può essere confermata in questa sede. 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 10. 10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo spese di fr. 841.36, versato il 17 febbraio 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente decisione sarà cresciuta in giudicato. 10.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti- bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata e in considerazione dell'esito della lite (il ricorrente è nella sostanza da considerarsi parte vincente, avendo doman- dato nel gravame il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità ed avendo ottenuto il riconoscimento di tre quarti di rendita d’invalidità), è fis- sata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (senza IVA; v. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]; cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 13.2), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-61/2017 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-61/2017 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti, consistente nel riconoscimento al ricorrente del diritto a tre quarti di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2017. 2. Gli atti di causa sono ritornati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle prestazioni. 3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 841.36, corrisposto il 17 febbraio 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente decisione sarà cresciuta in giudicato. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF) Data di spedizione: