B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-6081/2012

S e n t e n z a d e l 28 m a g g i o 2 0 1 4 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 15 ottobre 2012).

C-6081/2012 Pagina 2 Fatti: A. Il 6 aprile 2009, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore di A., nato il (...) 1945, una rendita ordinaria di vecchiaia (con riduzione per anticipazione; doc. 23). Il 2 febbraio 2010, la CSC ha preso una nuova decisione, con effetto al 1° marzo 2010, me- diante la quale, oltre all'aggiornamento dell'ammontare della rendita dell'interessato, ha deciso di erogare, fra l'altro, pure una rendita ordinaria per figlio agli studi, legata alla rendita del padre e con riduzione per l'anti- cipazione, alla figlia B., cittadina italiana, nata il (...) 1988 (doc. 30). B. B.a Il 24 gennaio 2012, sulla base del certificato dell'Università degli studi di C._______ del 30 novembre 2011 (doc. 46 e 52), la CSC ha deciso di sopprimere, con effetto al 30 settembre 2011, la rendita per figlio agli stu- di in favore di B., essendo la stessa iscritta fuori corso per l'anno accademico 2011/2012 al terzo anno del corso di laurea (triennale) in Scienze del servizio sociale la cui durata normale è indicata in 3 anni. L'autorità inferiore ha constatato che B. non aveva effettuato al- cun esame del terzo anno e che molti esami dei precedenti anni non era- no ancora stati sostenuti (doc. 53). B.b Il 25 gennaio 2012, la CSC ha reso una nuova decisione, con effetto al 1° ottobre 2011, in merito all'ammontare della rendita dell'interessato e alla rendita ordinaria per figlio agli studi (legata alla rendita del padre) per D._______ (doc. 55). C. C.a Con opposizione del 16 febbraio 2012, A._______ ha fatto valere che la figlia B._______ è sì iscritta in qualità di fuori corso per l'anno accade- mico 2011/2012, ma ha sostenuto due ulteriori esami, anche del terzo anno. Alla figlia rimarrebbero da sostenere sette esami, fermo restando che gli esami sostenuti sono stati superati brillantemente con una media di valutazione di 25.8 trentesimi, risultato conseguito grazie all'assidua frequenza dei corsi e allo studio serio ed approfondito di ogni disciplina affrontata. La figlia si proporrebbe altresì di concludere gli studi entro l'anno accademico in corso (doc. 56).

C-6081/2012 Pagina 3 C.b Il 12 marzo 2012, a complemento dell'opposizione, A._______ ha comunicato che la figlia ha superato un ulteriore esame ed ha allegato il certificato dell'università aggiornato al 16 febbraio 2012 (doc. 58). C.c Il 19 luglio 2012, A._______ ha trasmesso il certificato dell'università aggiornato al 12 luglio 2012 (doc. 62). C.d Il 15 ottobre 2012, l'autorità inferiore, ha respinto l'opposizione di cui trattasi, ritenuto che B._______ è iscritta in qualità di fuori corso per una formazione la cui durata normale è di 3 anni, che dall'ultimo certificato dell'università risulta che la stessa ha impiegato 3 anni e parte dell'anno fuori corso per superare 12 esami su un totale di 18 (recte: 22) esami ne- cessari all'ottenimento del diploma e che, secondo ogni verosimiglianza, la stessa non conseguirà il diploma entro la fine dell'anno accademico (doc. 67). D. Il 20 novembre 2012, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione su opposizio- ne mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, di annullare il provve- dimento impugnato e di ripristinare la rendita per la figlia B.. La stessa avrebbe in effetti superato gran parte degli esami previsti, non a- vrebbe altresì svolto alcuna attività lucrativa, ed avrebbe potuto consegui- re tale ottimo risultato solo con impegno, un'assidua frequenza ai corsi ed uno studio serio ed approfondito di ogni disciplina studiata. Ha sostenuto che la mancata conclusione degli studi entro il termine legale di durata del corso non può essere l'unico criterio per valutare "lo zelo" dello stu- dente nell'affrontare un ciclo di studi universitari (che si pone al vertice del percorso formativo). Ciò porterebbe a premiare chi sostiene una quantità di esami, ma con un profitto minimo, a detrimento di chi, invece, cerca di affrontare ogni disciplina cercando di trarne il massimo profitto, anche se costretto a sacrificare i tempi di conclusione degli studi. A queste conside- razioni di carattere generale, si aggiungerebbero, nel caso di specie, si- tuazioni familiari che hanno impedito un percorso sereno del piano forma- tivo, con particolare riguardo ai gravi problemi di salute che affliggono la madre di B.. La documentazione esibita dimostrerebbe le gravi patologie di cui soffrirebbe la madre. I numerosi ricoveri e successivi pe- riodi di convalescenza della medesima, avrebbero richiesto in diverse oc- casioni la presenza della figlia, ciò che avrebbe di fatto compromesso la possibilità per B._______ di concludere il ciclo degli studi nei tempi previ- sti. Il ricorrente ha fatto valere altresì la mancata motivazione della deci-

C-6081/2012 Pagina 4 sione resa dalla CSC il 25 gennaio 2012. Per questo motivo tale provve- dimento sarebbe nullo (doc. TAF 1 e allegati). E. Nella risposta al ricorso del 4 febbraio 2012, la CSC ha rilevato che il Tri- bunale amministrativo federale ha già avuto modo di stabilire (DTAF C- 6056/2011 del 17 gennaio 2013 consid. 6) che incombe a colui che chie- de una rendita per figlio agli studi di dimostrare, qualora gli studi non sono stati conclusi nella durata regolare/abituale, di avere nondimeno dato prova della diligenza necessaria per potere comunque beneficiare della rendita. Ora, nel caso di specie non è contestato il ritardo negli studi. La spiegazione secondo la quale B._______ ha impiegato un tempo superio- re per trarre il massimo profitto possibile in ogni disciplina è contrario al principio della sistematica e consentirebbe allo studente di protrarre a piacimento gli studi a carico dell'assicurazione sociale. Peraltro, in sede di ricorso, il ricorrente ha pure fatto valere, in contrasto con quanto prece- dentemente sostenuto, che il ritardo negli studi è ascrivibile alla malattia della madre, la cui assistenza avrebbe richiesto ad B._______ del tempo non indifferente che non avrebbe potuto dedicare agli studi. Anche tale motivazione non potrebbe essere ritenuta (andrebbe anche oltre lo scopo perseguito dalla legge [doc. TAF 3]). F. Con provvedimento del 12 febbraio 2013 (doc. TAF 4, notificato alla parte il 18 febbraio 2013 [cfr. avviso di ricevimento {doc. TAF 5}]), questo Tribu- nale ha invitato il ricorrente a presentare la replica entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione dello stesso. Il termine è scaduto in- fruttuoso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).

C-6081/2012 Pagina 5 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è am- missibile. 2. 2.1 A._______, ricorrente, è cittadino di uno Stato membro della Comuni- tà europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio- ne 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurez- za sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, com- prese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch.

  1. ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'U- nione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settem- bre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regola- mento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi appli- cabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi

C-6081/2012 Pagina 6 si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di- verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor- rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di- versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a de- correre dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurez- za sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazio- ne della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se sono ancora adempite le condizioni per l'otteni- mento di una rendita ordinaria per figli agli studi per la figlia B._______. 4. 4.1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfano (art. 22 ter cpv. 1 prima frase LAVS). Giusta l'art. 25 LAVS, hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre (cpv. 1 prima frase); il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l'orfano compie 18 anni o muore (cpv. 4); per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (cpv. 5 prima frase). 4.2 Giusta l'art. 49 bis OAVS (RS 831.101), un figlio è ritenuto in formazio- ne se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente

C-6081/2012 Pagina 7 o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazio- ne generale che funge da base per diverse professioni (cpv. 1); sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i sog- giorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamen- to scolastico (cpv. 2); un figlio non è considerato in formazione se conse- gue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS (cpv. 3). Giusta l'art. 49 ter OAVS, la formazione si conclude con un diploma profes- sionale o scolastico (cpv. 1); la formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita invalidità (cpv. 2); non sono considerati interruzioni ai sensi del cpv. 2 i seguenti pe- riodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente do- po (cpv. 3): usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massi- ma di 4 mesi (lett. a); il servizio militare o civile per una durata massima di 5 mesi (lett. b); le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi (lett. c). 4.3 Secondo giurisprudenza, costituisce una "formazione" ogni attività che ha per scopo di preparare in maniera sistematica a una futura attività lucrativa. Non è pertanto sufficiente seguire formalmente una formazione, ma deve essere dato prova della diligenza necessaria all'ottenimento del diploma/della laurea (cfr. sentenza del TF 9C_674/2008 del 18 giugno 2009 consid. 2.2 con rinvii). Di per sé, il solo fatto che un ciclo di studi non sia stato concluso nella durata regolare o che vi siano stati degli in- successi agli esami ancora non permette di ritenere che l'interessato non si sia sufficientemente dedicato alla formazione. Possono però costituire degli indizi di un insufficiente impegno, che vanno però valutati unitamen- te all'insieme delle circostanze decisive del caso concreto (DTF 104 V 64 consid. 3). 5. 5.1 Dagli atti emerge chiaramente che B._______ segue una formazione. Occorre quindi determinare se abbia anche dato prova della diligenza ne- cessaria all'ottenimento del diploma/della laurea, come stabilito dalla suc- citata giurisprudenza. 5.1.1 Dalla documentazione agli atti si evince che la durata normale per conseguire la laurea in Scienze del servizio sociale è di 3 anni (cfr. doc.

C-6081/2012 Pagina 8 46, 52, 58 e 62). Durante questi 3 anni è necessario conseguire 180 cre- diti formativi (CFU), i quali, nello specifico degli studi intrapresi dalla figlia del ricorrente, sono raggiunti con il superamento di 22 esami, tra cui due tirocini, due discipline a scelta dello studente (corrispondenti a 6 CFU cia- scuna) ed una prova finale al 3° anno (cfr. sito internet dell'Università de- gli studi di C.: Guida dello studente per l'anno accademico 2008- 2009, pag. 3 e pag. 14-17 ‹http://www.(...)›, consultato il 22.05.2014). 5.1.2 B. si è iscritta regolarmente agli anni accademici 2008/2009 (1° anno), 2009/2010 (2° anno), 2010/2011 (3° anno; cfr. doc. 26, 27 pag. 1, 35 e 36). Durante la durata regolare degli studi, di 3 anni, B._______ ha superato 9 esami su 22, ossia il 40.90%. Durante l'anno accademico 2011/2012, nel quale si è iscritta in qualità di fuori corso (doc. 45 e 46), ha sostenuto altri 5 esami, per un totale di 14 esami su 22 ne- cessari, ossia il 63.64%, tuttavia senza avere completato gli esami di al- meno uno dei 3 anni di studio (cfr. doc. 62). Si constata quindi un notevo- le e palese ritardo nell'espletamento del ciclo di studi da parte di B., ritardo che rettamente neppure è contestato. 5.2 Il ricorrente ha fatto valere, in sede di opposizione, che il ritardo nel ciclo di studi intrapreso è dovuto alla volontà da parte della figlia B. di effettuare uno studio serio ed approfondito di ogni discipli- na. I brillanti risultati conseguiti agli esami testimonierebbero del suo im- pegno e dell'assidua frequenza dei corsi. In sede ricorsuale, l'insorgente ha poi indicato, al di là delle considerazioni di carattere generale sulla du- rata degli studi (non sarebbe corretto premiare chi conclude il ciclo di stu- di nella durata regolare, ma con profitto minimo), che la malattia della madre di B._______, che avrebbe richiesto in diverse occasioni la pre- senza della figlia, ha impedito alla figlia medesima di concludere il ciclo di studi nei 3 anni della durata regolare. 5.3 L'evocata assidua frequenza dei corsi ed uno studio approfondito di ogni singola disciplina prima dell'effettuazione di un esame non possono manifestamente, e di per sé, giustificare un obbligo a carico dell'assicura- zione sociale di versamento di una rendita per figlio agli studi fino al mo- mento del conseguimento del diploma o della laurea, indipendentemente dal fatto se tale diploma o laurea siano stati conseguiti nei tempi regola- ri/usuali. La citata giurisprudenza che ha stabilito che il solo prolungarsi dello studio non è di per sé un elemento sufficiente per sopprimere la rendita, ma che la diligenza deve essere valutata nel suo insieme, non consente un'altra conclusione. In altri termini, e come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso, lo studente non può proro-

C-6081/2012 Pagina 9 gare a piacimento l'ottenimento del diploma o della laurea, e ciò a carico dell'assicurazione sociale, quand'anche il ritardo fosse motivato esclusi- vamente dalla volontà di ottenere dei risultati d'esame al di sopra della media. Peraltro, e come già accennato, il piano di studi intrapreso da B._______ prevede che la formazione sia terminata nella durata regolare di studi di 3 anni. Ciò significa che, normalmente, uno studente è in grado di terminare, con adeguato profitto, l'intera formazione entro tale termine, senza dover procrastinare gli studi. Come già indicato, nella durata rego- lare degli studi, appunto di 3 anni, B._______ ha superato 9 esami e, nell'anno seguente, già fuori corso, ne ha superati altri 5, per un totale di 14 esami su 22 esami necessari. Ha dunque strutturato un piano di studi ad hoc decisamente al di fuori della durata e del sistema previsto dalla formazione (7 esami il 1° anno, 7 esami il 2° anno e 8 esami il 3° anno; cfr. Guida dello studente per l'anno accademico 2008-2009). Non si può quindi ammettere, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. anche considerando 5.4 che segue), che B._______ abbia seguito la formazione scelta con la necessaria diligenza e sistematica. Non è in effetti riscontrabile una volontà di seguire il programma di studi regolare e di portarlo a termine nei tempi normalmente previsti o poco più lunghi (come eccezionalmente consente la giurisprudenza; cfr. DTF 104 V 64 consid. 3). 5.4 Per quanto concerne la seconda motivazione addotta – complemen- tare o sostitutiva alla precedente che essa sia (v. considerando 5.3 del presente giudizio) – presentata per la prima volta in sede ricorsuale, vale a dire i problemi di salute della madre, anch'essa non può essere ritenuta determinante nel caso concreto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che secondo il principio delle "dichiarazioni della prima ora", di regola queste sono più affidabili rispetto ad altre presentate a posteriori in seguito a considerazioni che potrebbero essere influenzate, consapevol- mente od inconsapevolmente, dalla volontà di ottenere prestazioni da parte delle assicurazioni od in altra maniera (sentenza del TF 9C_534/2013 del 13 dicembre 2013 consid. 4.1.2 con rinvii). Se davvero i problemi di salute della madre fossero stati la causa del procrastinarsi ol- tre misura del ciclo di studi intrapreso, ciò avrebbe dovuto e potuto essere indicato sin dal primo momento. Inoltre, non è comunque stato minima- mente dimostrato che B._______ abbia dovuto prendersi cura della ma- dre, e tanto meno è stata dimostrata la portata, le mansioni assunte e i periodi specifici dell'evocata assistenza prestata, come il ricorrente a- vrebbe dovuto e potuto fare di moto proprio dando prova della necessaria diligenza. A tal fine non è manifestamente sufficiente la produzione di do- cumentazione medica concernente la madre. Pertanto, e anche da que-

C-6081/2012 Pagina 10 sto profilo, non vi è agli atti di causa alcun elemento da cui dedurre che B._______ ha dato prova della diligenza necessaria ed esigibile nei suoi studi o che giustificherebbe un approfondimento dell'istruttoria d'ufficio. 6. Per quanto riguarda invece la censura d'insufficiente motivazione della decisione resa dalla CSC il 25 gennaio 2012, la stessa non è pertinente in quanto oggetto del presentato ricorso è la decisione su opposizione del 15 ottobre 2012, la quale è sufficientemente motivata. Quand'anche si dovesse rilevare un vizio di motivazione della decisione del 25 gennaio 2012 (peraltro la decisione topica sulla soppressione della rendita di B._______ è quella del 24 gennaio 2012), si rileva, da una parte, che la censura non è stata sollevata in sede d'opposizione e, dall'altra parte, che comunque il preteso vizio non ha provocato alcun pregiudizio alla parte che, una volta ricevuta la decisione su opposizione del 15 ottobre 2012 è stata posta nella condizione di comprendere perfettamente la portata del- la decisione medesima e di inoltrare un ricorso con cognizione di causa. 7. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di qualsi- voglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va con- fermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione somma- ria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, per quanto ammissibile, il gravame – in considerazione, fra l'al- tro, dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome manifesta- mente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ri- corso può essere resa a giudice unico. 8. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF {RS 173.320.2}] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

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(dispositivo alla pagina seguente)

C-6081/2012 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccoman-data) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Röthlisberger

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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