B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6079/2025
S e n t e n z a d e l 1 6 s e t t e m b r e 2 0 2 5 Composizione
Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Italia), ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decorrenza della rendita (decisione del 26 maggio 2025).
C-6079/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 26 maggio 2025, notificata tramite raccomandata, l’Uffi- cio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (in seguito UAIE) ha riconosciuto l’aggravamento dello stato di salute addotto da A._______ (di seguito: assicurata o interessata) ed una totale incapacità lavorativa a partire dal 1° maggio 2020. L’amministrazione ha pertanto so- stituito la rendita d’invalidità di tre quarti fino ad allora percepita dall’assi- curata con una rendita intera dal 1° agosto 2020 fino al 31 agosto 2023 (allegato a doc. TAF 1). 2. Con messaggio di posta elettronica del 29 luglio 2025 indirizzato all’UAIE, l’interessata ha confermato di aver ricevuto la lettera orientativa dell’auto- rità inferiore del 30 giugno 2025 e di aver preso atto che le è stata ricono- sciuta un’invalidità del 100% a partire dal 1° agosto 2020. Tuttavia, ha di- chiarato di non avere ancora compreso per quale motivo l’invalidità non sia stata riconosciuta già a partire dal 2019. Il suo stato di salute era infatti già peggiorato all’epoca e, a suo dire, ciò era stato confermato integralmente dai medici curanti in Svizzera prima del suo trasferimento in Italia. Conclu- dendo, ha precisato di voler capire il motivo per cui l’UAIE non ha chiarito tale aspetto e se non siano opportuni ulteriori accertamenti in merito (doc. TAF 1). 3. Il 6 agosto 2025 l’UAIE ha trasmesso il menzionato messaggio di posta elettronica per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 2). 4. Su richiesta del Tribunale adito, con scritto del 4 settembre 2025, l’UAIE ha comunicato che la decisione del 26 maggio 2025 era stata notificata all’in- teressata il 4 giugno 2025 (doc. TAF 4). 5. 5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e con l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, pronunciate dall’UAIE.
C-6079/2025 Pagina 3 5.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura- zione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6. 6.1. 6.1.1. Giusta l'art. 60 LPGA, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in combinazione con l'art. 37 LTAF). Secondo l'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del ter- mine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA [v. anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA]). 6.1.2. L'art. 39 cpv. 1 LPGA (anche art. 21 cpv. 1 PA) precisa che le richie- ste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 6.2. Nel caso concreto, dal tracciamento degli invii della posta svizzera pro- dotto dell’autorità inferiore, risulta che la decisione dell’UAIE del 26 maggio 2025 è stata notificata all’interessata, tramite invio raccomandato, il 4 giu- gno 2025 (doc. TAF 4). Il termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere il 5 giugno 2025 (art. 38 LPGA e 22a PA [cfr. DTF 131 V 305, 122 V 60]) ed è scaduto venerdì 4 luglio 2025. In simili condizioni, nella misura in cui va considerato un ricorso (consid. 8), il messaggio di posta elettronica tra- smesso il 29 luglio 2025, ossia oltre 20 giorni dopo la scadenza del termine ricorsuale, è tardivo (doc. TAF 1) e va pertanto dichiarato inammissibile. 7. 7.1. Secondo l’art. 24 cpv. 1 prima frase PA se il richiedente o il suo rap- presentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’im- pedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso.
C-6079/2025 Pagina 4 7.2. Nel caso in esame la ricorrente non ha presentato istanza motivata di restituzione dei termini. Non è pertanto necessario effettuare ulteriori ac- certamenti d’ufficio in merito alla possibilità di restituire il termine ricorsuale. 8. Il TAF rileva infine che l’interessata ha indirizzato il messaggio di posta elettronica del 29 luglio 2025 all’autorità inferiore e che dallo stesso non risulta tanto una volontà di impugnare la decisione del 26 maggio 2025 presso il Tribunale adito, bensì una richiesta di ulteriori spiegazioni all’au- torità inferiore riguardo al momento a partire dal quale essa debba essere riconosciuta totalmente inabile al lavoro rispettivamente invalida, ritenuto che tale quesito non è stato a sua mente chiarito con la comunicazione del 30 giugno 2025. In simili condizioni l’incarto viene trasmesso per compe- tenza all’UAIE (art. 8 PA) affinché dia al messaggio di posta elettronica in parola il seguito che ritiene opportuno. 9. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA non- ché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giu- stifica l’attribuzione di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6079/2025 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Non si entra nel merito dello scritto del 29 luglio 2025. 2. Gli atti di causa sono trasmessi per competenza all’UAIE ai sensi dei con- siderandi. 3. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata all’interessata, all'autorità inferiore e all’UFAS.
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-6079/2025 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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