B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6059/2012
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 1 4 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michela Bürki Moreni e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentato dall'UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 22 ottobre 2012).
C-6059/2012 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino italiano, nato il (...), ha lavorato alle dipendenze di una ditta, in qualità di operatore addetto alla produzione su macchine, dal dicembre del 1989 al settembre del 2008 (doc. A 17-1 e 18-4), sol- vendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. A 7-3). Ha interrotto il lavoro il 29 settembre 2008 per mo- tivi di salute (doc. B 1-1) ed è stato licenziato con effetto all'11 giugno 2010 (doc. A 61-1). Il 20 marzo 2009, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 8-1). A.b Il 6 dicembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 77-1). È stato stabilito, in virtù della perizia pluridisciplinare dell'agosto 2010 del Servizio accer- tamento medico dell'assicurazione invalidità (SAM; doc. A 62-1) che l'inte- ressato era affetto segnatamente da periartropatia omeroscapolare bilate- rale, gonalgie croniche, sindrome lombospondilogena cronica, sindrome del tunnel carpale bilaterale, sindrome mista ansiosodepressiva (F 42.1 secondo l'ICD 10), insonnia non organica (F 51.1 secondo l'ICD 10), cefa- lee tensive, disturbo di personalità misto (F 61.0 secondo l'ICD 10) ed obesità e che lo stesso presentava, fermo restando una completa incapa- cità al lavoro da giugno a settembre del 2009, una capacità lavorativa del 50% nella precedente attività e del 70% in un'attività confacente allo stato di salute a decorrere dal 29 settembre 2008, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 32% (doc. A 66-1). A.c Il 22 novembre 2011, il Tribunale amministrativo federale ha parzial- mente accolto il ricorso del 13 gennaio 2011, annullato la decisione del 6 dicembre 2010 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse al completamento della valutazione peritale psichiatrica [la specialista non avendo preso posizione in merito alle constatazioni e conclusioni degli psichiatri che avevano esaminato o curato l'interessa- to]), effettuasse, se del caso, un confronto dei redditi determinanti e pro- nunciasse una nuova decisione (doc. A 81-2). B. B.a Il 15 marzo 2012, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B. (Ufficio AI) ha ripreso l'istruttoria della domanda di rendita,
C-6059/2012 Pagina 3 conferendo l'incarico al SAM a C._______ di sottoporre l'interessato ad una perizia psichiatrica (doc. A 85-1; v. anche rapporto del 14 marzo 2012 del dott. D., medico del Servizio medico regionale dell'AI [SMR; doc. A 84-1]). B.b Nella perizia del 20 giugno 2012 del SAM (consecutiva ad esami del 2 e 25 maggio 2012), i periti hanno posto la diagnosi segnatamente di sindrome mista ansioso-depressiva (F 41.2 secondo l'ICD 10), insonnia non organica (F 51.0 secondo l'ICD 10), disturbo di personalità a note mi- ste (F 61.0 secondo l'ICD 10), periartropatia omero-scapolare bilaterale, gonalgie croniche bilaterali, sindrome lombospondilogena cronica, sin- drome del tunnel carpale bilaterale, cefalee miste ed obesità. I medici hanno concluso che l'interessato presenta, fermo restando una completa incapacità al lavoro da giugno a settembre del 2009, una capacità lavora- tiva del 50% nella precedente attività e del 70% in un'attività confacente allo stato di salute a far tempo dal 29 settembre 2008 (doc. A 89-1). B.c Nel rapporto del 25 giugno 2012, il dott. E., medico SMR, ha ritenuto che la menzionata perizia descrive un quadro clinico sovrapponi- bile a quello esistente al momento della presa di posizione dell'agosto 2010 del dott. D._______ (doc. A 90-1). B.d Con progetto di decisione del 25 giugno 2012, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha comunicato all'interessato che, in virtù della perizia del giugno 2012 del SAM, la richiesta di prestazioni è (recte sarebbe stata) respinta, ritenuto in particolare che, fermo restando una completa inabilità al lavoro da giugno a settembre del 2009, l'esercizio di un'attività sostitu- tiva confacente allo stato di salute è da considerare esigibile, dal 29 set- tembre 2008, in misura tale da escludere il diritto ad una rendita. L'Ufficio AI ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc. A 91-1). B.e Con scritto (ricevuto dall'Ufficio AI il 26 luglio 2012; doc. A 95-1), l'inte- ressato ha chiesto il riesame della sua pratica, dal momento che, secon- do i documenti medici allegati in copia (doc. A 95-2 a 95-4), presenta del- le limitazioni funzionali significative anche nell'esercizio di un'attività sosti- tutiva leggera. B.f Nel rapporto del 5 ottobre 2012, i medici del SAM hanno ritenuto che la valutazione clinica-lavorativa dell'interessato di cui alla perizia del giu- gno 2012 merita conferma (doc. A 101-1).
C-6059/2012 Pagina 4 B.g Nel rapporto del 9 ottobre 2012, il dott. E._______ ha rilevato che non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione del 25 giugno 2012 (doc. A 102-1). C. Il 22 ottobre 2012, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assi- curazione svizzera per l'invalidità (doc. A 106-1). Ha rilevato, in virtù della perizia del giugno 2012 del SAM, che l'assicurato presenta un'inabilità al lavoro del 50% dal 29 settembre 2008, del 100% da giugno 2009 e del 50% da settembre 2009 nella precedente attività di operaio, ma un'abilità al lavoro del 70% dal 29 settembre 2008, dello 0% da giugno 2009 e del 70% da settembre 2009 in un'attività confacente allo stato di salute, ciò che conduce, nell'ambito di un'attività sostitutiva adeguata, ad un grado d'invalidità del 32%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendi- ta dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 106-1). D. Il 22 novembre 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 22 ottobre 2012 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Si è doluto di un'errata valutazione delle sue condizioni di sa- lute. Chiede peraltro di essere sottoposto ad una perizia medica (doc. TAF 1). Il 14 gennaio 2013, ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2, 3 e 5) nonché esibito un rapporto psichiatrico del 7 gennaio 2013 della dott.ssa F._______ (doc. TAF 4). E. Con risposta del 21 febbraio 2013, l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ dell'8 febbraio 2013, secondo la quale, in virtù della perizia del giugno 2012 del SAM e del re- lativo complemento dell'ottobre 2012 – perizie che peraltro sono conformi ai criteri di una perizia neutrale specialistica – il quadro clinico è sovrap- ponibile a quello esistente al momento della perizia dell'agosto 2010 del SAM, nel senso che l'assicurato presenta una capacità al lavoro del 70% in attività confacenti allo stato di salute dal 29 settembre 2008. Detto Uffi- cio ha poi rilevato, in virtù del rapporto del 29 gennaio 2013 dei dott. D._______ e G._______, medici SMR (doc. TAF 7), che la nuova docu- mentazione psichiatrica prodotta, che fa stato di un quadro clinico di gra- vità maggiore e pone la (nuova) diagnosi di episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F 32.2 secondo l'ICD 10) e sindrome ansiosa ge- neralizzata (F 41.1 secondo l'ICD 10), si riferisce ad un'epoca successiva
C-6059/2012 Pagina 5 alla data di emissione della decisione impugnata e non è dunque suscet- tibile di modificare la valutazione clinica-lavorativa del ricorrente. Infine, l'Ufficio AI ha ribadito la correttezza del confronto dei redditi effettuato, che comporta un grado d'invalidità del 32% (doc. TAF 7). F. Nella replica del 25 marzo 2013, il ricorrente si è riconfermato nelle ar- gomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 22 novembre 2012 (doc. TAF 10), atto di replica che è poi stato trasmesso da questo Tribu- nale con provvedimento del 9 aprile 2013 all'autorità inferiore per cono- scenza (doc. TAF 11). G. Con scritto del 4 marzo 2014, l'insorgente ha prodotto una relazione me- dica dell'11 novembre 2013 del dott. H._______ (doc. TAF 13), scritto che è poi stato trasmesso da questo Tribunale con provvedimento del 17 lu- glio 2014 all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 14). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
C-6059/2012 Pagina 6 dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio- ne 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurez- za sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, com- prese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch.
C-6059/2012 Pagina 7 dita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 20 marzo 2009, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni del- la 5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (cfr. sentenza del TF 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v. anche la sentenza del TAF C- 1553/2012 del 25 marzo 2014). Al caso di specie, non sono per contro applicabili le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603). 3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di ren- dita il 20 marzo 2009. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere co- gnitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impu- gnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprez- zamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata re- sa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 non- ché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati- vamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e del- la LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI) ed aver pagato i contribu- ti all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p.
C-6059/2012 Pagina 8 4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), du- rante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un perio- do contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in com- binazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 18 anni (doc. A 17-1 e doc. B 1-1) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol- mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu- to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an- no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 6. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA,
C-6059/2012 Pagina 9 applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invali- dità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecu- zione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi- ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse- guente incapacità lavorativa. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica- zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione- volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c). 7. 7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as- sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi- sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica- re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza- mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del TF K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozial- versicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PC (RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove neces- sarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene
C-6059/2012 Pagina 10 che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procede- re lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'ammini- strazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non vio- la né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad ef- fettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de- cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres- sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori- gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 9. 9.1 Questo Tribunale rileva che secondo una costante giurisprudenza, al- lorquando l'autorità di ricorso pronuncia, come nella fattispecie il Tribuna- le amministrativo federale il 22 novembre 2011, una decisione di cassa- zione con rinvio degli atti di causa per completamento dell'istruzione e nuova decisione, l'autorità a cui è stata rinviata la causa, come pure quel- la che ha reso la decisione di cassazione, deve conformarsi alle istruzioni della sentenza di rinvio. L'autorità inferiore deve, dunque, fondare la sua nuova decisione sui considerandi di diritto contenuti nel giudizio di rinvio. Tale principio, sancito in materia civile nell'abrogato art. 66 cpv. 1 OG, è applicabile anche in assenza di una specifica disposizione e vale, conse- guentemente, nelle procedure amministrative in generale (sentenze del TF 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2, 8C_775/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.1 e 9C_522/2007 del 17 giugno 2008 consid. 3.1; DTF 117 V 237 consid. 2a). La latitudine di giudizio dell'autorità inferiore è
C-6059/2012 Pagina 11 dunque limitata dai motivi della decisione di rinvio, nel senso che tale au- torità è vincolata da ciò che è stato già definitivamente deciso dall'autorità di ricorso (DTF 131 III 91 consid. 5.2 e 120 V 233 consid. 1a), come lo è pure l'autorità di ricorso nell'esame del susseguente gravame (sentenze del TF 9C_457/2013 consid. 6.2, 8C_775/2010 consid. 4.1.1 e 9C_522/2007 consid. 3.1), fermo restando che l'autorità inferiore ha la fa- coltà di eccezionalmente derogare alle istruzioni di per sé vincolanti della sentenza di rinvio qualora dall'istruzione complementare, esperita a se- guito del rinvio degli atti di causa, dovesse risultare che una misura d'i- struttoria supplementare ordinata dall'autorità di ricorso è divenuta ormai superflua sulla base di altre misure istruttorie complementari già eseguite (sentenze del TF 9C_12/2013 del 19 novembre 2013 consid. 3.3.1 e 9C_522/2007 consid. 3.3.1). 9.2 Con sentenza del 22 novembre 2011, il Tribunale amministrativo fede- rale ha ordinato all'autorità inferiore di completare l'accertamento dei fatti determinanti sullo stato di salute del ricorrente nel senso di un comple- mento della valutazione psichiatrica del giugno 2010 della dott.ssa I._______ (doc. A 62-29). In particolare, lo specialista psichiatra, dopo aver visitato personalmente l'insorgente ed analizzato i rapporti medici degli psichiatri che hanno visitato, esaminato o curato il ricorrente nel pe- riodo dal 2008 al dicembre 2010 (segnatamente il dott. J., la dott.ssa K. ed il dott. L.), avrebbe dovuto confermare, o meno, la diagnosi e la valutazione sulla residua capacità lavorativa poste nella menzionata valutazione psichiatrica (v. sentenza del TAF C- 458/2011 consid. 10.2). 9.3 9.3.1 Questo Tribunale osserva che le diagnosi poste nei differenti rap- porti psichiatri fino alla data della decisione impugnata, appaiono nella sostanza sovrapponibili, il ricorrente soffrendo segnatamente, almeno fino a maggio-luglio 2012, di una sindrome ansioso-depressiva (F 41.2 se- condo l'ICD 10). Tuttavia, i menzionati rapporti divergono in merito alle condizioni cliniche ed alla residua capacità lavorativa del medesimo. Da questo profilo, l'unica specialista che si è pronunciata in favore di una re- sidua capacità lavorativa del 70% in un'attività sostitutiva adeguata è sta- ta la psichiatra dott.ssa I.. Gli altri psichiatri interpellati in corso di procedura, e non solo gli psichiatri curanti dell'insorgente, hanno ritenuto piuttosto un'incapacità lavorativa di almeno il 50% anche in un'attività so- stitutiva adeguata. La dott.ssa K., medico-psichiatra incaricato dall'assicurazione M., nei rapporti del novembre 2008 e del feb-
C-6059/2012 Pagina 12 braio 2009 (doc. A 14-13 e 14-15), ha concluso ad un'abilità lavorativa del 50% dal 1° dicembre 2008 e il dott. L., medico-psichiatra incari- cato dall'assicurazione N., nel rapporto del marzo 2010 (doc. A 54-2), ha segnatamente indicato che l'assicurato ha un aspetto poco cu- rato, atteggiamento superficialmente collaborante, tono dell'umore flesso verso il polo depressivo, tratti di personalità evitanti-dipendenti, labilità emotiva, ansia libera, spinta vitale ridotta, anedonia e ritiro sociale e con- cluso che il quadro psicopatologico giustifica un'inabilità lavorativa alme- no nella misura del 50%. Nel rapporto dell'ottobre 2010 (doc. A 72-2), il dott. J., medico-psichiatra curante dell'insorgente, ha segnalato in particolare che l'interessato (in cura da gennaio 2008 con regolari visite mensili) presenta marcata quota d'ansia, deflessione timica, labilità emo- tiva e facile irritabilità, precisa che negli anni è stata modificata la terapia farmacologica, senza aver ottenuto un miglioramento della condizione psicopatologica, ha ritenuto una totale compromissione delle abilità socia- li e lavorative e concluso che le limitazioni nei confronti della propria attivi- tà lavorativa sembrano estendibili a qualsiasi attività occupazionale (nel senso di una totale compromissione delle abilità sociali e lavorative). 9.3.2 Nella valutazione psichiatrica del 26 maggio 2012 (doc. A 89-23; va- lutazione poi ripresa nel rapporto della perizia bidisciplinare del 20 giugno 2012 [doc. A 89-1]), la perita, dott.ssa I., ha rilevato che il quadro misto ansioso-depressivo appare migliorato rispetto al 2010. Appaiono migliorati i sintomi depressivi, mentre si mantiene-peggiora lievemente l'ansia. L'interessato appare meno sofferente che nel 2010. Per sua stes- sa ammissione, è migliorato grazie all'intervento dei curanti e della sua "forza di volontà. La perita indica che il dott. J._______ ha motivato un grado d'incapacità lavorativa del 100% a partire da una diagnosi di sin- drome mista ansioso depressiva che a suo avviso non giustifica la per- centuale riconosciuta vista anche l'assenza di altre patologie psichiatriche di rilievo. Essa condivide invece la diagnosi di sindrome mista posta dalla dott.ssa K., ma non le conclusioni rispetto all'incapacità lavorati- va del 50% e conferma la sua impressione che una diagnosi dell'area ne- vrotica quale il quadro misto non può sostenere una percentuale di inca- pacità lavorativa superiore al 30%, soprattutto se non in comorbilità con più articolati elementi psichici. Il disturbo di personalità dell'interessato non agisce a suo avviso con effetto sinergico peggiorando la capacità la- vorativa. Rispetto alla relazione medica del dott. L., la perita non ha rilevato differenze di impostazione diagnostica, ma non le pare si pos- sa giungere per un quadro misto ad una percentuale di incapacità lavora- tiva del 50%. A suo avviso, un quadro misto è per definizione un quadro in cui l'espressività sia dei sintomi ansiosi che depressivi è contenuta,
C-6059/2012 Pagina 13 motivo per cui consente di associarli insieme. Ha quindi confermato le sue impressioni cliniche-diagnostiche (diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva [F 41.2 secondo l'ICD 10], insonnia non organica [F 51.0 se- condo l'ICD 10] e disturbo di personalità a note miste [F 61.0 secondo l'ICD 10]) e segnalato che seppure alcuni casi di sindromi miste possano produrre una sofferenza soggettiva anche importante, in assenza di altre patologie e comorbidità non le sembra plausibile indicare una percentuale di incapacità lavorativa superiore al 30-40%. In tal senso, essa sarebbe più vicina come conclusione a quella della dott. O._______ del settembre 2009 (doc. A 35-1 a 35-11 [formulario E 213]) che ha ritenuto un'incapaci- tà lavorativa del 40% (in un'attività sostitutiva adeguata). La perita osser- va poi, con riferimento alla domanda di questo Tribunale di precisazione del quadro clinico dal 2008 al dicembre 2010, che nel complesso il qua- dro misto è stato poco modulato dalla terapia fino alla metà del 2010. Successivamente, il quadro risulta lievemente migliorato soprattutto per gli aspetti depressivi con persistenza del quadro ansioso. Nel complesso la perita conferma le sue impressioni cliniche-diagnostiche (del giugno 2010) così come la percentuale di incapacità lavorativa del 30% (dal 2008) in un'attività sostitutiva adeguata a suo avviso plausibile per tale quadro. 9.3.3 Tuttavia, tale apprezzamento della perita con riferimento al periodo intercorrente dal 2008 a dicembre 2010 non convince. Da un lato, esso non è sufficientemente motivato, vuoi si appalesa generico, sulle ragioni della diversità del suo apprezzamento in relazione a quello degli altri spe- cialisti che pure hanno visitato personalmente il ricorrente nel periodo in questione, anzi per quanto attiene al periodo intercorrente dal 2008 al giugno 2010 sono gli unici che hanno visitato personalmente l'insorgente. In siffatta evenienza, una valutazione divergente rispetto a quella (anche) di specialisti neutri va motivata in dettaglio pure dal profilo scientifico (ciò che nel caso di specie è stato fatto in modo alquanto generico ed impre- ciso), poiché altrimenti si esaurisce in un'impressione che non soddisfa neppure il presupposto della verosimiglianza preponderante di cui al dirit- to in materia di AI. Giova ancora rilevare, sul periodo in questione, che la perita stessa indica che a suo giudizio vi è stato un miglioramento, seppu- re lieve, della patologia psichica del ricorrente a partire da giugno 2010. A prescindere dal fatto che anche la motivazione posta a fondamento dell'evocato miglioramento, seppur qualificato di lieve, appare poco con- sistente e non è confermato da alcun altro specialista che abbia visitato personalmente l'insorgente, detta motivazione appare in qualche modo pure contraddittoria in relazione ad una incapacità lavorativa che sarebbe rimasta costantemente (dal 2008) del 30% in attività sostitutiva adeguata,
C-6059/2012 Pagina 14 senza che la dott. I._______ si sia posta il quesito se il miglioramento cui essa fa riferimento nella relazione peritale del maggio del 2012 non fosse del tutto passeggero. Infine, può ancora essere rilevato che la perita non ha comunque ed in particolare preso posizione in modo preciso sulla de- scrizione degli stati psichici, sugli evocati peggioramenti dello stato di sa- lute dell'insorgente (segnatamente in marzo, luglio, ottobre e novembre 2009 e maggio 2010 [doc. A 14-4, 62-49 e 72-2 e doc. B 7-1 e 10-1]) e sulle modifiche della terapia farmacologica (segnatamente in ottobre e novembre 2008 e febbraio e novembre 2009 [doc. A 14-12, 14-18 e 62- 49]) di cui ai rapporti degli psichiatri che hanno visitato, esaminato o cura- to l'insorgente. 9.4 9.4.1 Ma vi è di più. La dott.ssa P., nuova medico-psichiatra cu- rante del ricorrente, nei rapporti di maggio e luglio 2012 (doc. A 89-22 e 95-2), ha evidenziato che l'esordio psicopatologico risale al 2008 con sin- tomatologia ansioso-depressiva, aggravatasi a causa delle condizioni or- ganiche progressivamente invalidanti. Nel corso degli anni sono state ten- tate diverse terapie farmacologiche, ma il decorso è stato caratterizzato da periodiche riacutizzazioni. Secondo la specialista, il quadro clinico è caratterizzato da apatia, anedonia, ritiro sociale, scarsa progettualità e stati d'ansia acuti. La condizione psicopatologica del paziente ha deter- minato una progressiva ma importante riduzione del funzionamento glo- bale e perdita del ruolo sociale. La cronicizzazione della sintomatologia descritta ha determinato una compromissione delle competenze cogniti- ve, con ridotta capacità nel problem solving, rigidità nei processi del pen- siero, ruminazioni a carattere depressivo e scarsa capacità di concentra- zione nonché di attenzione. L'interessato non apparirebbe pertanto in grado di riprendere l'attività lavorativa dato il precario equilibrio timico e le scarse risorse "personologiche". Nel rapporto del luglio del 2012, la spe- cialista ha poi indicato di avere effettuato un esame in relazione alla scala di valutazione Global Assessment of Functioning (GAF), l'insorgente rag- giungendo in tale scala un punteggio di 45. Ora, l'opinione della dott.ssa P. appare piuttosto indicare un peggioramento nel tempo degli effetti delle affezioni psichiche di cui soffre il ricorrente sulla sua capacità lavorativa, peggioramento che sembra altresì corroborato, perlomeno dal mese di luglio 2012, anche da un punteggio GAF di 45. 9.4.2 Chiamata nuovamente ad esprimersi sul caso, la perita dott.ssa I._______, ha certo indicato nella sua presa di posizione del 15 settembre 2012 (doc. A 105-1) come una GAF di 45 sia poco compatibile con una
C-6059/2012 Pagina 15 diagnosi nel complesso non così grave come un quadro misto e poi con- cluso che "la diagnosi va re-inquadrata (nel senso di un peggioramento dello stato psichico con nuova diagnosi) o il funzionamento complessivo deve essere maggiore (in altri termini il GAF deve essere maggiore ri- spetto a quello indicato dalla nuova psichiatra del ricorrente). 9.4.3 Anche tale valutazione della perita non è convincente poiché impre- cisa e generica. Da un lato, essa formula due possibili varianti, tra di loro incompatibili, sul motivo per cui sia stato indicato un punteggio GAF di 45 dalla psichiatra curante (o andrebbe re-inquadrata la diagnosi [nel senso di un peggioramento del quadro clinico] o il punteggio GAF dovrebbe es- sere maggiore [quindi minore l'incidenza sul funzionamento globale dell'affezione finora diagnosticata sul ricorrente]), senza peraltro pronun- ciarsi esplicitamente per l'una o l'altra variante. Dall'altro lato, essa non ha fornito alcun elemento, tanto meno di natura scientifica, atto a giustificare la valutazione secondo la quale il punteggio GAF ritenuto dalla psichiatra curante dell'insorgente sarebbe errato. Ritenuto che la GAF costituisce notoriamente l'asse V del DSM-IV (sistema scientifico internazionalmente riconosciuto) e permette di valutare complessivamente il funzionamento lavorativo e sociale in un scala da 1 a 100, nella misura in cui la perita nu- triva dei dubbi sul punteggio GAF rispettivamente ipotizzava che un siffat- to punteggio potesse giustificarsi solo con un intervenuto cambiamen- to/peggioramento della diagnosi psichiatrica e/o dei suoi effetti sulla ca- pacità lavorativa, avrebbe dovuto chiedere all'UAIE di effettuare un com- plemento istruttorio – che l'UAIE avrebbe comunque dovuto ordinare d'uf- ficio in una siffatta costellazione – atto a dissipare i dubbi al riguardo piut- tosto che concludere la sua presa di posizione del 15 settembre 2012 con la sibillina frase " Per il resto confermo quanto detto nella precedente pe- rizia", senza che abbia potuto convincentemente dissipare i dubbi sul punteggio GAF di cui trattasi. In sostanza, la valutazione peritale della dott.ssa I._______ non convince neppure per il periodo intercorrente tra dicembre 2010 e la data della decisione impugnata (22 ottobre 2012). A titolo meramente abbondanziale, può ancora essere rilevato che nel rap- porto psichiatrico del gennaio 2013 della dott.ssa F._______ (doc. TAF 4), è posta una nuova diagnosi – di episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F 32.2 secondo l'ICD 10) e sindrome ansioso generalizzata (F 41.1 secondo l'ICD 10) – che sembra corroborare l'ipotesi di un intervenu- to peggioramento del quadro clinico del ricorrente. Certo, trattasi di do- cumento di data posteriore alla decisione impugnata, che non si pronun- cia altresì sul momento dell'intervenuto peggioramento e di cui di principio non può essere tenuto conto nel caso concreto; tuttavia, esso fornisce a posteriori un elemento supplementare a favore di un peggioramento del
C-6059/2012 Pagina 16 quadro clinico del ricorrente, peggioramento che è già stato accennato, pur genericamente e con una certa imprecisione, nel rapporto della psi- chiatra curante del ricorrente del luglio 2012. 9.5 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il dirit- to federale ed incorre nell'annullamento, ritenuto che non è (ancora) pos- sibile determinarsi con cognizione di causa, ossia con il grado della vero- simiglianza preponderante, sulle condizioni cliniche e la capacità lavorati- va del ricorrente a decorrere dal 2008. 10. 10.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri- to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2471/2012 del 21 maggio 2014 consid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli at- ti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del di- ritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 10.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti, segnatamente con un complemento della perizia psichiatrica (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) – complemento di perizia che l'UAIE provvede- rà a far eseguire da un altro psichiatra, le valutazioni psichiatriche del giugno 2010 e del maggio nonché settembre 2012 della dott.ssa I._______ non adempiendo i requisiti necessari/richiesti per poter costitui- re un mezzo probatorio idoneo a fondare un giudizio definitivo dal profilo psichiatrico con il grado della verosimiglianza preponderante – e con ogni ulteriore esame (segnatamente quello neurologico e quello reumatologi- co) che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ancora rendere necessario, nonché a pronunciare una nuova decisione. Per il resto, e a seconda del risultato di tale esame, l'UAIE dovrà pronun- ciarsi pure sulla sfruttabilità di un'(eventuale) residua capacità lavorativa medico-teorica nonché, a seconda del risultato di tale esame, effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività so- stitutive adeguate ritenute.
C-6059/2012 Pagina 17 10.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento del ricorrente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 22 ottobre 2012 l'autorità in- feriore ha considerato che l'insorgente non ha subito un'incapacità lavora- tiva di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impu- gnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribu- nale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 11. 11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 14 gennaio 2013, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe- tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappre- sentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6059/2012 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 22 ottobre 2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 14 gennaio 2013, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sen- tenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: