B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6043/2022
S e n t e n z a d e l 2 4 a g o s t o 2 0 2 3 Composizione
Giudice Caroline Bissegger, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, (Italia), ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione vecchiaia, ammontare della rendita (decisione su opposizione del 14 novembre 2022)
C-6043/2022 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, residente a B. (IT), nato il (...) 1956, coniugato, ha lavorato in Svizzera per tredici mesi tra il 1974 e il 1976 sol- vendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia i super- stiti e l’invalidità (doc. 2, 3, 12-19 dell’incarto della Cassa svizzera di com- pensazione, in seguito CSC). B. B.a Il 4 aprile 2022 A._______ ha presentato domanda di prestazioni di vecchiaia a carico dello Stato estero presso il competente INPS (Filiale metropolitana di B._______). La richiesta è stata trasmessa da quest’ul- timo il 24 agosto 2022, unitamente ai moduli E202 ed E210, per l’accerta- mento dei diritti pensionistici dell’assicurato in Svizzera ed è stata ricevuta dalla CSC il 19 settembre 2022 (doc. 24, 25). B.b Con decisione del 5 ottobre 2022 la CSC ha quindi assegnato all’in- sorgente una rendita ordinaria dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 29.- mensili a decorrere dal 1° agosto 2021 (doc. 31), sulla base di una scala delle rendite di grado 1 e un reddito annuo medio determinante di fr. 18'642.- (doc. 28). B.c Con scritto del 28 ottobre 2022 l’assicurato si è opposto a tale provve- dimento chiedendo che il calcolo della rendita venisse eseguito con la for- mula del “pro-rata”, onde riunire tutte le pensioni provenienti dall’estero alla sola pensione italiana (doc. 33). B.d Con decisione su opposizione del 14 novembre 2022 la CSC ha quindi respinto l’opposizione e confermato la correttezza del calcolo contenuto nella decisione del 5 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 52 comma 1 let. a del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di si- curezza sociale. All’interessato è stato inoltre comunicato che, ai sensi del suddetto Regolamento “(...) l’organizzazione della procedura, come pure l’esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero per ciò che riguarda i contributi AVS maturati sul territorio elvetico e dal diritto italiano per i contributi ma- turati in Italia” (doc. 34).
C-6043/2022 Pagina 3 C. C.a Con ricorso del 22 dicembre 2022, A._______ ha contestato la deci- sione su opposizione ribadendo la richiesta di eseguire il calcolo della ren- dita di vecchiaia svizzera secondo la tecnica del “pro-rata” applicata dagli enti previdenziali italiani. Ciò in ragione del fatto che, al momento della pre- sentazione della domanda di pensione di vecchiaia in Italia, egli avrebbe fatto richiesta di totalizzazione dei periodi di lavoro all’estero. Domanda per altro approvata dal competente istituto previdenziale italiano, come attesta la documentazione allegata al memoriale di ricorso. Sulla base del calcolo proposto, il ricorrente ritiene di aver diritto a decorrere dal 1° settembre 2019 ad una rendita annua corrispondente a EUR 731.58 (doc. TAF 1). C.b Con risposta del 9 marzo 2022 l’autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni, esponendo nuovamente le modalità di calcolo della rendita secondo le disposizioni del diritto svizzero, rammentando che quest’ultimo – anche in un caso transfrontaliero – è esclusivamente appli- cabile per stabilire il diritto e l’ammontare della rendita d’invalidità. La CSC ha inoltre segnalato che “il calcolo della prestazione di vecchiaia elvetica non è soggetto alle particolarità sollecitate dal ricorrente in applicazione del Regolamento (CE) n. 1606/98, che, come noto, non è vincolante per la Confederazione elvetica, poiché non riportato nell’allegato II dell’ALC” (doc. TAF 4). C.c Nei memoriali di replica del 31 marzo 2022 (doc. TAF 6) e di duplica dell’11 maggio 2022 (doc. TAF 9) le parti si sono sostanzialmente ricon- fermate nelle proprie antitetiche posizioni.
Diritto: 1. Riservate le eccezioni, non adempiute in concreto, di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità men- zionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
C-6043/2022 Pagina 4 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espres- samente una deroga alla LPGA. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempiute nella specie. 2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 3. Oggetto del contendere è la liceità della decisione su opposizione del 14 novembre 2022, con cui l’autorità inferiore ha stabilito l’ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia spettante ad A._______. 3.1 Il ricorrente, che non contesta la durata contributiva in Svizzera, conte- sta il calcolo eseguito dalla CSC per determinare l’ammontare della sua rendita di vecchiaia. Riferendosi alla richiesta di totalizzazione dei periodi esteri in Italia, accettata dall’ente previdenziale italiano preposto, egli ri- tiene unicamente che il calcolo dell’importo della rendita di vecchiaia sviz- zera vada fatto secondo il sistema “pro-rata”, così come eseguito in Italia. 3.2 Dal canto suo la CSC si attiene alle modalità di calcolo della rendita previste dal diritto svizzero, non ritenendo applicabili in concreto altri si- stemi. 4. 4.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Se interviene un cambiamento
C-6043/2022 Pagina 5 delle disposizioni legali durante il periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie norme per il pe- riodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vi- gore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). Trattandosi di una rendita di vecchiaia, l’evento che produce conseguenze giuridiche è di norma il compimento del 65 esimo anno di età, intervenuto il 30 luglio 2021 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS, la LPGA, nonché le norme di diritto europeo nel tenore in vigore al pensionamento ed eventuali modifiche intervenute prima della decisione impugnata. 4.2 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de- cisione su opposizione impugnata, in concreto il 14 novembre 2022. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impu- gnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 5. 5.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, risiede in Italia e ha svolto attività lavorativa in Svizzera. Essendo dato l’ele- mento trasfrontaliero è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e il relativo Allegato II che disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 5.2 L'Allegato II ALC è stato modificato il 1° aprile 2012 (decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). La nuova versione prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso Allegato, comprese eventuali loro modifi- che o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 cap. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 cap. 2). 5.2.1 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'Allegato II ALC sono, in particolare, il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
C-6043/2022 Pagina 6 Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il Rego- lamento d’applicazione (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11; di seguito: Rego- lamento n. 987/2009), che hanno sostituito a partire dal 1° aprile 2012 il Regolamento (CEE) n. 1408/71 e il Regolamento d’applicazione (CEE) n. 574/72 ai quali occorre comunque riferirsi quando ne viene fatta menzione nel Regolamento (CE) n. 883/2004 o nel Regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato (LOCHER/GÄCHTER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a ed. 2014, pag. 183). 5.2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 5.2.3 Secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di- versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le- gislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 5.3 5.3.1 Per garantire alle persone che si spostano il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso d’acquisizione, la coordinazione europea prevede la “totalizzazione” dei periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali ai fini dell’apertura e del mantenimento del diritto alle prestazioni e per il calcolo di queste, nonché mediante l’erogazione delle prestazioni alle diverse categorie di persone coperte dal Regolamento (CE) n. 883/2004 (preambolo, consid. 13 e 14). 5.3.2 Il Regolamento (CE) n. 883/2004 ha condensato agli articoli 5 e 6, pur non apportando modifiche sostanziali, le regole relative al principio della totalizzazione che il Regolamento (CEE) n. 1408/71 specificava per ogni categoria di prestazione. Concretamente gli istituti nazionali di sicu- rezza sociale sono tenuti ad esaminare le condizioni di accesso a un re- gime o al conferimento di prestazioni in funzione del diritto nazionale. La totalizzazione interviene soltanto a titolo complementare, laddove una la- cuna nel periodo richiesto, comporta un ostacolo al mantenimento dei diritti acquisiti. Occorre tuttavia tenere presente che ogni Stato membro resta
C-6043/2022 Pagina 7 libero di definire la cerchia delle persone assoggettate a un regime di sicu- rezza sociale, rispettivamente le condizioni per l’ottenimento di prestazioni esigendo ad esempio l’adempimento di un periodo assicurativo (BETTINA KAHIL-WOLFF; La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale – généralités, in : Securité sociale, 3a edizione, ed. Ulrich Meyer , N68, pp. 219-220). 5.3.3 Giusta l'art. 52 comma 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004, riguar- dante la "liquidazione delle prestazioni", l’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto: a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni ri- chieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusi- vamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma); b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione pro rata), secondo le seguenti modalità: i) l’importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l’in- teressato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l’importo teorico, ii) l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione pro rata applicando all’importo teorico il rap- porto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati. 5.4 5.4.1 Ora, sebbene l’interessato avrebbe di principio diritto a percepire dall’istituzione competente di ciascuno Stato membro l’importo più elevato fra la prestazione autonoma e la prestazione calcolata pro rata (art. 52 comma 3), nell’evenienza concreta svizzera tale regola non trova applica- zione. L’art. 52 comma 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004, rimandando al suo Allegato VIII parte 1, prevede infatti che in caso di domanda di ren- dita di vecchiaia svizzera, non si procede al calcolo pro rata. Dal punto di vista del diritto svizzero, come già era il caso sotto l’egida del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (BVR/JAB 12/2003, consid. 4.1 pp. 551-552), il principio
C-6043/2022 Pagina 8 della totalizzazione non è applicabile alle domande di rendita AVS svizzere (BETTINA KAHIL-WOLFF; Op. cit., N69, p. 220). 5.4.2 Secondo la giurisprudenza nella misura in cui l'ALC, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della pro- cedura, come pure l'esame delle condizioni per l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono disciplinate dal diritto in- terno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). Ciò vale anche nel caso in cui la persona interessata era assicurata in più Stati (DTF 131 V 371 consid. 5 e 6). Le disposizioni comunitarie implicano infatti un sistema di rendite par- ziali erogate dalla Svizzera, da un lato, e da uno Stato dell'Unione europea, dall'altro (DTF 130 V 247 consid. 4.2; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assu- rance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, 2011, N 903, pag. 263). Nel calcolo della rendita svizzera non vanno pertanto computati i pe- riodi di assicurazione compiuti in un altro Stato contraente, vi è tuttavia il diritto ad una rendita estera parziale (DTF 130 V 51 consid. 4 e 5; MU- RER/STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche- rungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2012, ad art. 29, N 2, pag. 249). Il calcolo autonomo della rendita ha in particolare potuto essere mantenuto, in quanto la Svizzera non viola il principio di diritto europeo secondo cui un contributo calcolato secondo le disposizioni nazionali non può essere infe- riore al contributo che si ricava dalla somma dei periodi assicurativi e dal metodo pro rata (cfr. DTF 133 V 329 consid. 4.4; 130 V 51 consid. 5.4). Ne consegue che, come già era il caso sotto il regime instaurato dal Rego- lamento (CEE) n. 1408/71, anche in virtù del Regolamento (CE) n. 883/2004 la Svizzera ha rinunciato ad applicare il metodo di calcolo pro rata ed è autorizzata a calcolare le rendite AVS svizzere unicamente se- condo il metodo della prestazione autonoma (DTF 133 V 329 consid. 4.4; 131 V 371; 131 V 390). 6. 6.1 Alla luce di quanto precede, la richiesta del ricorrente tendente al rico- noscimento di una rendita di vecchiaia svizzera calcolata secondo la tec- nica del pro rata, o secondo i sistemi di calcolo vigenti in Italia, non può essere accolta.
C-6043/2022 Pagina 9 6.2 È infatti a giusto titolo che la CSC ha calcolato l'ammontare della ren- dita di vecchiaia dell'insorgente in base alle disposizioni del diritto svizzero, tenendo conto quindi dei soli periodi assicurativi svizzeri. Questo Tribunale rileva per altro che il ricorrente non ha contestato gli ele- menti (periodo contributivo, reddito annuo medio determinante, scala delle rendite) considerati dall'autorità inferiore ai fini del calcolo della rendita di vecchiaia, motivo per cui questa Corte non ha motivo, sulla base delle ri- sultanze processuali, di scostarvisi d'ufficio. 7. Da quanto sopra esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infon- dato, non merita tutela e la decisione su opposizione impugnata va confer- mata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi ma- nifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C- 1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4). Ne segue che la presente sentenza può essere pronunciata a giudice unico. 8. 8.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese procedu- rali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'in- dennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6043/2022 Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Caroline Bissegger Luca Rossi
C-6043/2022 Pagina 11 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: