B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 17.01.2022 (9C_671/2020)
Corte III C-6038/2018
S e n t e n z a d e l 2 1 s e t t e m b r e 2 0 2 0 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Bissegger e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), rappresentata dal Patronato INAS, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 20 settembre 2018).
C-6038/2018 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente), cittadina ita- liana, nata il (...), coniugata (da ...) e madre di due figli (nati nel [...] e nel [...]), ha formulato in data 23 novembre 2017 una richiesta volta all’otteni- mento di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 20 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 20]). Ha esibito in partico- lare copia del certificato di assicurazione AVS/AI e del libretto per stranieri G valido dal 10 aprile al 31 ottobre 2017 (doc. 14 e 16). B. B.a Con decisione del 18 gennaio 2018 (doc. 29), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell’interessata una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 214.- al mese dal 1° febbraio 2018, ren- dita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 7 anni e 7 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 12'690.- ed una scala delle rendite 8 (v. anche doc. 26 [foglio di calcolo]). B.b Con scritto dell’8 febbraio 2018 (doc. 33), l’interessata ha postulato il ricalcolo della rendita di vecchiaia, dal momento che non sono stati “con- teggiati i contributi versati (all’assicurazione svizzera per la vecchiaia) negli anni” dal 2006 al 2009 (periodi da maggio 2006 ad ottobre 2009), in cui ha lavorato presso l’azienda B._______ a (...). Ha precisato di non possedere né contratti di lavoro né buste paga relativi all’attività svolta. Il 29 marzo 2018 (doc. 35), l’interessata ha poi esibito una dichiarazione del(l’allora) datore di lavoro (secondo cui la medesima ha lavorato alle sue dipendenze come addetta stagionale alla vendemmia negli anni dal 2006 al 2009) ed una distinta (manoscritta; periodi lavorativi da settembre 2003 ad ottobre 2017 con indicazione dei salari percepiti). B.c Nell’ambito della procedura di opposizione, la CSC ha in particolare assunto agli atti l’estratto del conto individuale dell’interessata (doc. 34; v. anche doc. 22). La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone C._______ ha altresì comunicato che l’interessata non figura sulle distinte di salario dell’allora datore di lavoro per gli anni dal 2006 al 2009 (doc. 37). L’azienda B._______ ha poi riferito di non disporre di alcun dato (che possa giustificare il versamento dei contributi AVS a favore dell’inte- ressata), ma di aver “versato alla collaboratrice quanto di sua spettanza” (doc. 42; v. anche doc. 40 [nota interna]).
C-6038/2018 Pagina 3 B.d B.d.a Con decisione su opposizione del 20 settembre 2018 (doc. 46), la CSC ha riconsiderato, giusta l’art. 53 cpv. 3 LPGA, la propria decisione del 18 gennaio 2018, ricalcolato la rendita dell’interessata e deciso di attribuire in favore di quest’ultima – a decorrere dal 1° febbraio 2018, in sostituzione della rendita precedentemente attribuita – una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 240.- al mese. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 8 anni ed 1 mese, un reddito annuo medio determinante di fr. 11'280.- ed una scala delle rendite 9 (v. anche doc. 47 [foglio di calcolo] e doc. 45]). B.d.b Con scritto del 21 settembre 2018 (doc. 51), la CSC ha poi precisato che l’accertamento dei fatti effettuato (presso la competente cassa di com- pensazione e l’allora datore di lavoro) non ha permesso di ritrovare dei contributi AVS versati all’interessata negli anni dal 2006 al 2009. Ciò pre- messo, la decisione del 18 gennaio 2018 era comunque manifestamente errata (ritenuto che l’interessata ha svolto attività lucrativa in Svizzera e versato contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia nel 2017 per 12 mesi [v. l’estratto del conto individuale; doc. 34]). C. C.a Il 22 ottobre 2018, l’interessata ha interposto un ricorso (cautelativo) dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposi- zione della CSC del 20 settembre 2018 mediante il quale ha chiesto di riformare la decisione nel senso del “riconoscimento dei periodi lavorativi mancanti dal calcolo della rendita di vecchiaia da gennaio 2008 a dicembre 2009”, anni in cui, secondo l’allegata dichiarazione del(l’allora) datore di lavoro, ha lavorato alle dipendenze dell’azienda B._______ a (...; come addetta stagionale alla vendita e percepito un salario netto di fr. 7'878.- per il 2008 e di fr. 10'041.- per il 2009, retribuzioni per le quali “sono stati rego- larmente versati i contributi di legge”; doc. TAF 1). C.b Nella risposta al ricorso del 16 novembre 2018, la CSC ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali ap- plicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha confermato la cor- rettezza dell’importo della rendita assegnata all’insorgente con la decisione su opposizione impugnata (doc. TAF 3). C.c Nella replica del 3 dicembre 2018, la ricorrente ha chiesto “il riconosci- mento dei periodi lavorativi mancanti dal calcolo della rendita di vecchiaia
C-6038/2018 Pagina 4 dal 26 aprile 2006 al 20 novembre 2009”, in virtù dell’allegata attestazione dell’Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Diparti- mento delle istituzioni del Cantone C._______ a (...; di seguito: Ufficio della migrazione) secondo cui sono stati rilasciati in favore dell’insorgente dei permessi di lavoro per frontalieri (permessi G CE/AELS per l’esercizio di un’attività lucrativa segnatamente presso l’azienda B._______ a (...) per periodi da settembre del 2003 ad ottobre del 2018 [doc. TAF 5]). C.d Con scritto del 5 febbraio 2019, la CSC ha comunicato di rinunciare ad inoltrare la duplica (doc. TAF 7), scritto che è poi stato trasmesso alla ricor- rente con provvedimento del 15 febbraio 2019 di questo Tribunale (doc. TAF 8). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l’am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione. 1.3 In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
C-6038/2018 Pagina 5 2. 2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L’allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell’Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell’allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabi- lisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l’art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l’ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l’organizzazione della proce- dura, come pure l’esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
C-6038/2018 Pagina 6 3. L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la durata contribu- tiva dell’insorgente. L’autorità inferiore l’ha determinata, sulla base delle iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale dell’insorgente (doc. 22 e 34), in 8 anni ed 1 mese (12 mesi nel 2004, 12 mesi nel 2005, 12 mesi nel 2010, 12 mesi nel 2011, 6 mesi nel 2012, 6 mesi nel 2013, 7 mesi nel 2014, 12 mesi nel 2015, 6 mesi nel 2016 e 12 mesi nel 2017). La ricorrente contesta tale constatazione dei fatti e chiede siano riconosciuti, in virtù della documentazione esibita, anche i periodi lavorativi mancanti dal 26 aprile 2006 al 20 novembre 2009. 4. 4.1 Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordina- ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al- meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi- stenziali. 4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fat- tispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell’art. 30 bis LAVS e dell’art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio. 4.3 Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS, le donne che hanno compiuto i 64 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vec- chiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS). 4.4 4.4.1 L’art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri- buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribu- zione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i
C-6038/2018 Pagina 7 quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (art. 29 ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell’art. 29 ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono compu- tati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS). 4.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L’art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell’assicurato comprende l’anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 4.4.3 Giusta l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il con- tributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29 ter
capoverso 2 lettere b e c LAVS. 4.4.4 Peraltro, ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nes- sun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettifica- zione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto in- dividuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assi- curato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debita- mente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 4.4.5 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite ver- tente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DTF 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un’attività lavorativa soggetta all’ob- bligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel con- teggio della rendita (DTF 107 V 7 consid. 2a). Secondo l’art. 30 ter cpv. 2 LAVS, i redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto in- dividuale (del lavoratore), anche se il datore di lavoro non ha versato i con- tributi alla cassa di compensazione. La stessa regola si applica anche quando il datore di lavoro e il lavoratore hanno concluso un accordo sul salario netto, ossia se il datore di lavoro si impegna a corrispondere al di- pendente un salario al netto dei contributi e ad assumersi a sue spese, oltre alla quota dei contributi AVS/AI/IPG/AD a suo carico, anche la quota
C-6038/2018 Pagina 8 dei contributi a carico del lavoratore. Queste due circostanze devono però essere perfettamente documentate. Se non è dimostrato che il datore di lavoro ha effettivamente detratto i contributi dallo stipendio del lavoratore o se non è possibile stabilire un presunto accordo sul salario netto, il reddito corrispondente non può essere iscritto sul conto individuale (DTF 117 V 261 consid. 3a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all’art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l’applicazione del principio inquisitorio, che per l’am- ministrazione – e in caso di ricorso per l’autorità giudiziaria – comporta l’obbligo di accertare d’ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DFT 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l’obbligo di collaborare della parte stessa che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell’11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell’ambito delle assicura- zioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l’amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell’assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende la durata di contri- buzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è pre- scritto ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS. 5. 5.1 Per quanto attiene alla durata contributiva, i periodi mancanti concer- nono gli anni dal 2006 al 2009. La ricorrente ha indicato di aver lavorato presso l’azienda B._______ a (...), oltre ai periodi già ritenuti nella deci- sione impugnata, anche dal 2 maggio al 13 ottobre 2006, dal 2 maggio al 24 settembre 2007, dal 12 maggio al 21 ottobre 2008 nonché dall’11 mag- gio al 20 ottobre 2009 (doc. 33 pag. 1), percependo un salario di fr. 9'196.- per il 2006, di fr. 8'842.- per il 2007, di fr. 7'878.- per il 2008 e di fr. 10'041.- per il 2009 (i periodi lavorativi ed i salari percepiti, sarebbero, a suo dire, “confermat[i] dal sig. [...], contabile dell’azienda”; doc. 35 pag. 3). L’insor- gente non possiede tuttavia né contratti di lavoro né buste paga relativi all’attività svolta dal 2006 al 2009, poiché “il salario (le) veniva dato in mano” (doc. 23 e doc. 33 pag. 1). 5.2 Riguardo ai periodi contestati di cui al consid. 5.1 del presente giudizio, l’azienda B._______ ha segnalato in un primo momento (dichiarazione del 9 marzo 2018) che la ricorrente ha lavorato alle proprie dipendenze “come addetta stagionale per la vendemmia negli anni 2006-2007-2008-2009” (doc. 35 pag. 2). L’allora datore di lavoro ha successivamente precisato
C-6038/2018 Pagina 9 (scritto del 26 luglio 2018), su richiesta dell’autorità inferiore (doc. 38), di non disporre di alcun dato che “possa giustificare il versamento dei contri- buti AVS” in favore dell’insorgente per gli anni dal 2006 al 2009, ma di aver versato alla medesima “quanto di sua spettanza” (doc. 42). L’azienda B._______ ha poi confermato (dichiarazione del 18 ottobre 2018) che la ricorrente ha lavorato alle proprie dipendenze “come addetta stagionale per la vendemmia ed ha percepito una retribuzione per l’anno 2008 di fr. 7'878.- e per l’anno 2009 di fr. 10'041.-“, retribuzioni che corrispondono a quelle indicate dall’insorgente nella sua distinta manoscritta (doc. 35 pag. 3]), per le quali “sono stati regolarmente versati i contributi di legge AVS, AD” (doc. TAF 1). 5.3 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone C._______ ha certo riferito (scritto dell’11 maggio 2018) che la ricorrente non è stata notificata (alla Cassa di compensazione) sulle distinte dei salari dell’allora datore di lavoro, B., per gli anni dal 2006 al 2009 (doc. 37). Dall’attestazione del 29 novembre 2018 dell’Ufficio della migrazione risulta, tuttavia, che detto Ufficio ha rilasciato in favore all’insorgente dei permessi di lavoro per frontalieri (permessi G) CE/AELS per l’esercizio di un’attività lucrativa presso l’azienda B. a (...) per periodi da set- tembre del 2003 ad ottobre del 2018, segnatamente dal 26 aprile al 3 otto- bre 2006, dal 3 aprile al 26 novembre 2007 e dal 2 maggio al 20 novembre 2009 (doc. TAF 5 pag. 3). 5.4 Da quanto esposto, discende che in virtù delle indicazioni fornite dalla ricorrente, dal suo allora datore di lavoro e dall’Ufficio della migrazione e conto tenuto che la regola in tema di prova enunciata dall’art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l’applicazione del principio inquisitorio – che per l’am- ministrazione comporta l’obbligo di accertare d’ufficio, di propria iniziativa, e persino indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti determi- nanti, fermo restando l’obbligo di collaborare delle parti stesse, che in que- sto ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261, segnatamente consid. 3b e 3d) – si impone di disporre il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché, previo complemento istruttorio secondo le indicazioni qui di se- guito, si determini nuovamente sulla durata contribuita nel periodo litigioso e corregga se del caso l’ammontare della rendita AVS riconosciuta alla ri- corrente (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 195/01 del 17 luglio 2002 consid. 4 con rinvio). In effetti, dagli atti dell’in- carto della CSC, sussistono concreti indizi che l’allegazione della ricorrente secondo la quale ha esercitato un’attività lavorativa presso l’azienda B._______ a (...) negli anni dal 2008 al 2009 e percepito un salario di fr. 7'878.- per il 2008 e di fr. 10'041.- per il 2009 (doc. 35 pag. 3) corrisponda
C-6038/2018 Pagina 10 al vero, come l’allora datore di lavoro ha confermato nella sua dichiarazione scritta del 18 dicembre 2018 (doc. TAF 1), anche se la già citata attesta- zione dell’Ufficio della migrazione del 29 novembre 2018 non contempla il rilascio alla ricorrente di un permesso G per frontalieri nel 2008 (circo- stanza che di per sé non sarebbe comunque decisiva in materia di assicu- razioni sociali). Le dichiarazioni scritte dell’allora datore di lavoro dell’insor- gente del 9 marzo e del 26 luglio 2018 (doc. 35 pag. 2 e 38), anche se relativamente imprecise, contengono pure indizi per un’attività lavorativa esercitata dalla ricorrente pure negli anni 2006 e 2007, anni in cui le è stato peraltro rilasciato anche un permesso di lavoro per frontalieri secondo l’Uf- ficio per la migrazione di (...; doc. TAF 1). L’autorità inferiore dovrà pertanto nuovamente contattare il datore di lavoro rispettivamente l’Ufficio della mi- grazione, sottoporre loro le rispettive dichiarazioni scritte/attestazioni, e chiedere loro di effettuare ulteriori ricerche interne rispettivamente per il datore di lavoro anche di precisare le sue dichiarazioni scritte del 9 marzo, 26 luglio e 18 ottobre 2018. Successivamente, l’autorità inferiore conce- derà ancora il diritto di essere sentita alla ricorrente e poi pronuncerà una nuova decisione ai sensi dei considerandi del presente giudizio, tenuto conto anche di quanto indicato al considerando 4.4.5 con riferimento ai presupposti legali e giurisprudenziali in materia, che possono segnata- mente comportare che sia tenuto conto di redditi da attività lavorativa e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto contributi legali anche se poi non li ha versati alla cassa di compensazione oppure in caso di pattuizione di un salario netto. 6. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto federale ed incorre nell’annullamento. 7. 7.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-174/2019 del 24 luglio 2020 consid. 9.1 con rinvio). In particolare, esso si sostituirà all'auto- rità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie dal momento che l'auto-
C-6038/2018 Pagina 11 rità inferiore dovrà completare l'istruttoria di causa alfine di potere poi sta- tuire con cognizione di causa sulla domanda di rendita di vecchiaia sviz- zera dell’insorgente, fermo restando che qualora questo Tribunale dovesse completare esso stesso l'istruttoria per quanto ancora necessario e statuire poi direttamente nel merito, esso priverebbe la parte ricorrente di un grado di giudizio dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore e della conseguente sommaria constatazione dei fatti, non vi è ragione di fare (sentenza del TF 9C_162/2007 consid. 2.3 e relativi riferimenti). Gli atti di causa sono per- tanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti nonché a pronunciare una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 7.2 7.2.1 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione della CSC a detrimento della ricorrente con riferimento all’ammontare della rendita AVS correttamente (v. di seguito) calcolata sulla base dei periodi contributi già ritenuti e incon- testati. In effetti, qualora fossero aggiunti degli ulteriori periodi contributivi con i salari indicati dalla ricorrente per uno o più anni dal 2006 al 2009, la rendita AVS svizzera da accordare alla ricorrente non potrebbe che essere superiore. 7.2.2 Quanto alla correttezza del calcolo effettuato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata con riferimento al periodo contributivo per gli anni dal 2004 al 2005 nonché dal 2010 al 2017, va rilevato quanto segue. 7.2.2.1 Secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale dell’insorgente (doc. 22 e doc. 34), non sussistendo altresì i presupposti per l’espletamento d’ulteriori indagini d’ufficio su tali periodi, la ricorrente ha pagato i contributi AVS da gennaio del 2004 a dicembre del 2005, da gennaio del 2010 a dicembre del 2011, da maggio ad ottobre del 2012, da maggio ad ottobre del 2013, da aprile ad ottobre del 2014, da gennaio a dicembre del 2015, da maggio ad ottobre del 2016 nonché da gennaio a dicembre del 2017. La CSC ha quindi correttamente ritenuto nella deci- sione impugnata che il periodo contributivo dell’insorgente è di 8 anni ed 1 mese (doc. 47 pag. 4). Quest’ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età della ricorrente (anno 1954) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 43 anni fino al 2018 (Tabelle delle rendite 2015
C-6038/2018 Pagina 12 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell’insorgente ad una rendita dell’assi- curazione svizzera per la vecchiaia. 7.2.2.2 Giusta l’art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’as- sicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo della ricorrente corrisponde ad 8 anni com- pleti. Le tabelle delle rendite 2015 prevedono che al rapporto fra 8 anni interi di contribuzione dell’insorgente e 43 anni di contribuzione degli assi- curati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 9 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 10). L’importo della rendita della ricorrente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 9 ed in fun- zione del suo reddito annuo medio. 7.2.2.3 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un’attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d’assistenza (art. 29 quater LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa è rivalutata, di regola, ogni due anni all’inizio dell’anno civile, in funzione dell’indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell’indice dei salari e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33 ter
cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un’attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 7.2.2.4 Secondo gli estratti del conto individuale dell’insorgente, i redditi derivanti da un’attività lucrativa conseguiti dalla ricorrente negli anni dal 2004 al 2017 ammontano a fr. 88’175.- (5'886 + 4'935 + 10'583 + 8'137 + 9'455 + 9'785 + 10'450 + 9'274 + 9'713 + 9’957; doc. 47 pag. 2). Tale im- porto deve essere rivalutato in funzione dell’indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all’anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 2004 (cfr., sulla que- stione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.000 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 15). L’importo del reddito è rivalutato a fr. 88’175.- (88’175 x 1.000). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 8 anni ed 1 mese, corrispondenti a 97 mesi. Il reddito annuo medio della ricorrente per il 2018 ammonta a fr. 10’908.- ([88’175 : 97] x 12), come rettamente calco- lato ed indicato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata. 7.2.2.5 Quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per
C-6038/2018 Pagina 13 gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fan- ciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio. Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). L’accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS e 30 cpv. 2 LAVS). 7.2.2.6 Il primo figlio della ricorrente essendo nato il (...; doc. 20 pag. 6), un accredito per compiti educativi può essere attribuito a partire dal 1978. L'insorgente è stata assicurata presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera da gennaio del 2004 a dicembre del 2005, da gen- naio del 2010 a dicembre del 2011, da maggio ad ottobre del 2012, da maggio ad ottobre del 2013, da aprile ad ottobre del 2014, da gennaio a dicembre del 2015, da maggio ad ottobre del 2016 nonché da gennaio a dicembre del 2017, periodo in cui non possono essere contabilizzati accre- diti per compiti educativi, i due figli della ricorrente (nati nel [...] e nel [...]; doc. 20 pag. 6), avendo compiuto più di 16 anni. Da quanto esposto, di- scende che non è possibile riconoscere all’insorgente accrediti per compiti educativi 7.2.2.7 Il reddito annuo medio determinante della ricorrente per il 2019 am- monta quindi a fr. 10'908.-. Tale importo deve essere arrotondato all'im- porto immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante in- dicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 9. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 11’280.- nel 2018 (le tabelle delle rendite 2015 indicano un reddito annuo medio determi- nante di fr. 11’280.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 10’908.- [Tabelle delle rendite 2015 pag. 88]). La rendita di vec- chiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 9 e ad un reddito annuo medio di fr. 11’280.- ammonta a fr. 240.- mensili (Tabelle delle ren- dite 2015 pag. 88). 7.2.2.8 La ricorrente ha pertanto e comunque sin d’ora diritto, sulla base della durata contributiva già ammessa dall’autorità inferiore, a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 240.- dal 1° febbraio 2018, come calcolato appunto dall’autorità inferiore medesima (doc. 47 pag. 5), calcolo che appare corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d’ufficio. Tale
C-6038/2018 Pagina 14 rendita potrà altresì subire un adattamento verso l’alto qualora l’istruttoria complementare dovesse consentire di confermare in parte o completa- mente la durata contributiva pretesa dalla ricorrente (2006 a 2009). 8. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in as- senza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario, limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della CSC.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6038/2018 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 20 set- tembre 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La CSC rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-6038/2018 Pagina 16 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: