B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-6036/2019

S e n t e n z a d e l 1 0 g i u g n o 2 0 2 1 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Vito Valenti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione vecchiaia e superstiti, rinuncia temporanea alla rendita di vecchiaia (decisione su opposizione del 20 settembre 2019).

C-6036/2019 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino italiano, residente a B. (IT), nato il (...) 1952, coniugato, ha lavorato in Svizzera sporadicamente tra il 1970 e il 1973 solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità (doc. 2, 4, 12 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC). A.b Il 14 marzo 2018 l’assicurato ha presentato domanda di prestazioni di vecchiaia presso il competente INPS di C.. La richiesta è stata trasmessa da quest’ultimo il 24 aprile 2018, unitamente ai moduli E202 ed E207, per l’accertamento dei diritti pensionistici dell’assicurato in Svizzera ed è stata ricevuta dalla CSC l’8 maggio 2018 (doc. 11, 12). A.c Con decisione del 5 giugno 2018 l’amministrazione ha quindi erogato, in favore dell’insorgente, una rendita ordinaria dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 29.- mensili a decorrere dal 1° dicembre 2017 (doc. 17). L’assicurato non si è opposto a tale provvedimento che è pertanto cre- sciuto in giudicato. B. B.a Con richiesta del 5 aprile 2019, ricevuta dalla CSC il 10 aprile 2019, anticipata per messaggio di posta elettronica il 3 aprile 2019 (doc. 19), A. ha chiesto con urgenza la sospensione della pensione sviz- zera, in quanto non cumulabile con la pensione italiana APE Sociale, alla quale aveva diritto dal 1° maggio 2017 (doc. 20 pag. 3), sospesa a causa dall’erogazione della rendita AVS (doc. 20). B.b Con decisione del 15 maggio 2019 la CSC ha respinto la richiesta, in ragione del fatto che la rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera avrebbe danneggiato gli interessi attuali o futuri dei regimi di sicurezza sociale eu- ropei a cui il ricorrente è affiliato e pertanto andava considerata nulla (doc. 22). B.c B.c.a Il 28 maggio 2019 l’interessato si è opposto al suddetto provvedi- mento, ribadendo la richiesta di rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera

C-6036/2019 Pagina 3 e segnalando che, da parte degli enti INPS ed EPAS non vi era impedi- mento all’accoglimento della suddetta richiesta da parte della CSC (doc. 23 pag. 3). B.c.b Tramite lettera del 10 giugno 2019, con cui è stata trasmessa l’oppo- sizione dell’assicurato, l’INPS di C._______ ha tuttavia precisato di non aver espresso alcuna posizione in merito al provvedimento della CSC, ri- mettendosi alla decisione dell’ente previdenziale svizzero (doc. 23 pag. 1). B.d Con scritto del 9 agosto 2019, dopo aver menzionato per esteso le pertinenti disposizioni legali, la CSC ha chiesto all’interessato di precisare se la sua intenzione fosse quella di rinunciare effettivamente alla rendita, conformemente all’art. 23 LPGA, oppure se volesse semplicemente rin- viarla così come previsto dall’art. 39 LAVS, precisando che in quest’ultima evenienza le mensilità già incassate avrebbero dovuto essere restituite (doc. 24). B.e Con scritto del 19 agosto 2019, ricevuto il 28 agosto 2019, l’assicurato ha precisato di voler effettivamente rinunciare alla propria rendita di vec- chiaia conformemente all’art. 23 LPGA (doc. 26). B.f Con decisione su opposizione del 20 settembre 2019 la CSC ha quindi respinto l’opposizione e confermato la decisione del 15 maggio 2019, co- municando all’interessato che: “preso atto che l’INPS, sede di C., con nota del 10 giugno 2019 non ha espresso alcun formale parere positivo in merito, è di tutta evidenza che la sua domanda di rinuncia non può es- sere accolta, poiché incompatibile e non cumulabile con la prestazione di assicurazione sociale italiana” (doc. 27). C. C.a Con scritto del 17 ottobre 2019, indirizzato alla CSC, A. ha contestato la decisione su opposizione ribadendo la richiesta di rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera in ragione del grave danno economico che il versamento di tale prestazione gli causerebbe. La rendita italiana è infatti stata sospesa dal novembre 2018 e l’attribuzione della rendita sviz- zera comporterà la restituzione delle mensilità già percepite dall’APE So- ciale pensione che in ogni caso verrebbe a decadere nel mese di novembre 2019. A dimostrazione delle proprie intenzioni egli ha quindi restituito le mensilità della rendita AVS già incassate per il 2018 e quelle non ancora incassate per il 2019 (doc. 31).

C-6036/2019 Pagina 4 Il 13 novembre 2019 la CSC ha trasmesso per competenza lo scritto men- zionato al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF), che lo ha trat- tato quale ricorso contro la decisione su opposizione del 20 settembre 2019 (doc. TAF 1). C.b Con risposta del 31 gennaio 2020 l’autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni, indicando che la rinuncia alla rendita svizzera causerebbe un pregiudizio economico all’ente previdenziale italiano, che “si vedrebbe costretto a erogare una prestazione sociale superiore all’im- porto della rendita AVS corrente cui il ricorrente intende rinunciare”. Ha inoltre precisato che, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, l’INPS di C._______ non ha espresso alcun formale parere positivo ri- guardo alla rinuncia alla rendita svizzera. Per chiarire tale punto, laddove necessario ai fini istruttori, la CSC ha proposto di coinvolgere nella proce- dura l’INPS interessato (doc. TAF3). C.c Dando seguito alla richiesta di informazioni del 7 febbraio 2020 di que- sto Tribunale (doc. TAF 4) con scritto del 9 marzo 2020 l’INPS di C._______ ha chiarito che:  ai sensi del diritto italiano (art. 2 comma 1 e art 8 comma 3 del decreto 88 23/05/2017) non possono conseguire l’Ape Sociale i ti- tolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all’estero;  il versamento della rendita AVS ha influenza sulla rendita percepita in Italia a far data dalla decorrenza della rendita svizzera (1° dicem- bre 2017); a partire da tale data la rendita percepita in Italia è stata infatti soppressa;  nel caso di specie, la rinuncia alla prestazione svizzera, poiché non comporta un aumento dell’importo della prestazione italiana, non determina maggiori oneri di spesa a carico dell’istituto e quindi non vi è pregiudizio economico (doc. TAF 6). C.d Invitata ad esporre il proprio parere sulla presa di posizione dell’INPS, l’autorità inferiore, prendendo atto del fatto che una rinuncia non comporta pregiudizi per l’ente previdenziale italiano, ha rilevato che, potendo sortire effetti solo pro futuro, l’eventuale rinuncia alla rendita AVS potrebbe essere efficace unicamente dal 1° maggio 2019. Di conseguenza per il periodo compreso fra il 1° dicembre 2017 e il 30 aprile 2019 l’INPS potrebbe co- munque non concedere il versamento retroattivo di prestazioni in quanto non cumulabili con quella svizzera.

C-6036/2019 Pagina 5 Oltretutto la rinuncia pro futuro andrebbe comunque considerata nulla, in quanto suscettibile di pregiudicare gli interessi degni di protezione di altre persone, nello specifico della moglie del ricorrente, che vedrebbe decurtato il reddito di famiglia di fr. 348.- all’anno, dato che a partire da novembre 2019 verrebbe a cessare il diritto all’APE sociale. La CSC ha quindi ribadito il rigetto della domanda del ricorrente e in via subordinata si è rimessa al giudizio di questa Corte (doc. TAF 6). C.e L’insorgente non ha dato seguito all’invito ad esprimersi sulle osser- vazioni dell’INPS e della CSC (doc. TAF 9). C.f Dando seguito a un’ulteriore richiesta di delucidazioni del 26 novembre 2020 di questo Tribunale (doc. TAF 11), con scritto del 23 febbraio 2021 l’INPS di C._______ ha chiarito che:  l’importo mensile dell’Ape Sociale corrispondeva per gli anni 2017 e 2018 a EUR 1'500.-/mese;  il versamento della pensione Ape Sociale è stata soppressa dal 1° novembre 2018;  il versamento della rendita AVS ha influito sulla rendita percepita in Italia a far data dalla decorrenza della rendita svizzera (1° dicembre 2017); a partire da tale data la rendita corrisposta in Italia è indebita;  l’Ape Sociale è una prestazione subordinata alla capienza di risorse finanziarie appositamente stanziate; il Ministero del Lavoro italiano è competente per chiarire se la rinuncia alla prestazione estera (in specie la rendita AVS) possa configurare un pregiudizio derivante dal riconoscimento di una prestazione quale l’Ape Sociale altrimenti non dovuta.  l’assicurato avrebbe avuto diritto all’Ape sociale fino al 30 novem- bre 2019, data dalla quale è subentrata la pensione di vecchiaia ordinaria. C.g Invitata a prendere posizione l’autorità inferiore si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie conclusioni (doc. TAF 18), mentre il ricorrente non si è espresso nel termine impartitogli (doc. TAF 17).

Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica,

C-6036/2019 Pagina 6 in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In partico- lare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espres- samente una deroga alla LPGA. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempiute nella specie. 2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 3. Oggetto del contendere è la liceità della decisione su opposizione del 20 settembre 2019, con cui l’autorità inferiore ha respinto ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 LPGA la domanda di rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera di cui è stato posto al beneficio il ricorrente dal 1° dicembre 2017, formulata il 5 aprile 2019. In particolare contestata è la questione se la rinuncia sia atta a pregiudicare interessi degni di protezioni di istituzioni assicurative o di altre persone, in casu la moglie. 4. 4.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

C-6036/2019 Pagina 7 che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Se interviene un cambiamento delle disposizioni legali durante il periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie norme per il pe- riodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vi- gore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4.2 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea , risiede in Italia e ha svolto attività lavorativa in Svizzera. Essendo dato l’ele- mento trasfrontaliero è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e il relativo Allegato II che disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 4.2.1 L'Allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu- gno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavora- tori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), come pure al corrispondente Regolamento di ap- plicazione (Regolamento [CEE] n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento [CEE] n. 1408/71, con le relative modifiche [RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845]), entrambi applica- bili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012. Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge dal 1° giugno 2002 o successivamente, in sostituzione delle Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del Regola- mento [CEE] n. 1408/71), e che sancisce il principio della parità di tratta- mento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risie- denti ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento [CEE] n. 1408/71). 4.2.2 L'Allegato II ALC è stato modificato il 1° aprile 2012 (decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). La nuova versione prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso Allegato, comprese eventuali loro modifi- che o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 cap. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 cap. 2). Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'Allegato II sono, in particolare, il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

C-6036/2019 Pagina 8 del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il Regolamento d’ap- plicazione (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11; di seguito: Regolamento n. 987/2009), che hanno sostituito a partire dal 1° aprile 2012 il Regolamento (CEE) n. 1408/71 e il Regolamento d’applicazione (CEE) n. 574/72 ai quali occorre comunque riferirsi quando ne viene fatta menzione nel Regola- mento (CE) n. 883/2004 o nel Regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato (LOCHER/GÄCHTER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a ed. 2014, pag. 183). Secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 4.2.3 Giusta l’art. 5 del Regolamento (CE) n. 883/2004, relativo all’assimi- lazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti, salvo disposizioni contra- rie, si applica quanto segue: a) laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il be- neficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano al- tresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro; b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono at- tribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale. 4.3 La rinuncia/sospensione della rendita di vecchiaia in corso è stata im- plicitamente chiesta a partire da dicembre 2017, data dell’attribuzione della stessa e fino a novembre 2019, data in cui sarebbe cessato il diritto alla percezione della rendita APE Sociale italiana, a seguito dell’attribuzione della rendita di vecchiaia italiana. Il fatto che deve essere valutato giuridi- camente è, se nel suddetto periodo, nel quale rientra anche la domanda di rinuncia formulata il 5 aprile 2019, è possibile o meno una rinuncia alla rendita AVS.

C-6036/2019 Pagina 9 Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS, la LPGA, nonché le norme di diritto europeo citate nel tenore in vigore durante il lasso di tempo contestato. 5. Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione su opposizione impugnata, in concreto il 20 settembre 2019. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospet- tivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 6. 6.1 Secondo l'art. 23 cpv. 1 LPGA l'avente diritto può rinunciare alle presta- zioni assicurative a lui spettanti. Per definizione, la rinuncia presuppone che l’assicurato abbia un diritto indiscusso a dette prestazioni (sentenza del TF 8C_495/2009 dell'11 marzo 2009 consid. 2.1.2) e che sia a cono- scenza del loro ammontare (CR LPGA-PÉTREMAND, art. 23 LPGA N.12). Una persona non può pertanto rinunciare in anticipo ad alcuna prestazione futura, dovendo l'oggetto e l’ampiezza delle prestazioni a cui rinuncia es- sere definite al momento della rinuncia (sentenza del TF 9C_1051/2012 del 21 maggio 2013, consid. 3.1; PÉTREMAND, op.cit, art. 23 LPGA N. 19; GHISLAINE FRÉSARD-FELLEY, De la renonciation aux prestations d'assu- rance sociale [art. 23 ATSG/LPGA], HAVE 5/2002, p. 337; cfr. anche THO- MAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 3 a edizione, 2003, n. 17 p. 275). La disposizione prevede inoltre che la rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. Sia la dichiarazione di rinuncia che quella di revoca devono essere formulate per iscritto, requi- sito che si giustifica alla luce delle conseguenze di ampia portata che deri- vano dall’una e dall’altra dichiarazione (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; SK ATSG-KIESER, 4 a ed. 2020, art. 23, N. 58). Entrambe hanno inoltre effetto per il futuro (PÉTREMAND, op.cit, art. 23 LPGA N. 21, 29 e 44, 47). 6.2 L'art. 23 cpv. 2 LPGA stabilisce che la rinuncia è nulla se pregiudica gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propone di eludere prescrizioni legali. Al riguardo si rileva che l’art. 23 LPGA codifica la precedente prassi del Tribunale fe- derale in materia di rinuncia a prestazioni assicurative (ATF 129 V 1) che resta valida anche dopo l'entrata in vigore della LPGA (sentenza del TF

C-6036/2019 Pagina 10 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale fe- derale delle assicurazioni H 234/04 del 27 aprile 2015 consid. 6.2.2; SK ATSG-KIESER, 4 a ed. 2020, art. 23, N. 31; PÉTREMAND, op.cit, art. 23 LPGA N. 23). Pertanto, seguendo le suddette considerazioni giurisprudenziali, si può rinunciare a prestazioni soltanto in casi eccezionali, a condizione che il beneficiario abbia un interesse degno di protezione e che la rinuncia non pregiudichi gli interessi di altre persone coinvolte (sentenza del TF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011, consid. 4.3.2; cfr. anche sentenza del TAF C-2044/2016 del 28 agosto 2017, consid. 4.2; anche SK ATSG-KIESER, ad art. 23 pag. 484 N 31). 6.3 Giusta l'art. 23 cpv. 3 LPGA l'assicuratore che intende accettare la di- chiarazione di rinuncia deve confermarla per iscritto all’avente diritto e in- dicare nella conferma l'oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinun- cia. Secondo questa disposizione la conferma scritta non è una decisione in quanto tale, né è una condizione della rinuncia (PÉTREMAND, op.cit, art. 23 LPGA N. 34; G. FRÉSARD-FELLEY, op.cit, p. 339). Tuttavia, se la dichiara- zione scritta di rinuncia è nulla ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LPGA, l'assicura- tore deve dichiararla tale con una decisione (art. 49 LPGA), a cui ci si può opporre e presentare ricorso ai sensi degli art. 52 e 56 LPGA (cfr. anche sentenza del TAF C-2044/2016 del 28 agosto 2017, consid. 4.3; cfr. anche PÉTREMAND, op.cit, art. 23 LPGA N. 43). Prima di rilasciare la sua conferma l'assicuratore deve effettuare i neces- sari chiarimenti in merito alla dichiarazione di rinuncia scritta, verificando in particolare che essa non pregiudichi gli interessi di terzi ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LPGA (PÉTREMAND, op.cit, art. 23 LPGA N. 41). A tale riguardo l'art. 43 cpv. 1 LPGA relativo alle misure per l'esame di una domanda si applica per analogia all'obbligo di collaborazione dell'avente diritto ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LPGA (KIESER, op. cit., art. 23 N. 63). 7. 7.1 Nel caso concreto, con scritto del 5 aprile 2019, anticipato tramite mes- saggio di posta elettronica il 3 aprile 2019, l’interessato ha manifestato la volontà di rinunciare alla rendita di vecchiaia svizzera di mensili fr. 29.- ver- sata a partire dal 1° dicembre 2017 (doc. 19, 20). Tale dichiarazione, for- mulata per iscritto e riferita a delle prestazioni a lui dovute e di cui conosce lo scopo e l’entità, adempie, i requisiti dell’art. 23 cpv. 1 LPGA.

C-6036/2019 Pagina 11 7.1.1 A titolo abbondanziale – l’amministrazione non si avvale concreta- mente della disposizione menzionata di seguito – va rilevato che secondo la nota marginale 1306.1 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicura- zione federale per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità edite dall’UFAS la domanda di rinuncia di un avente diritto sposato deve essere firmata anche dal suo coniuge. Esse dispongono inoltre che se non è possibile ottenere la firma del coniuge (perché ad esempio il suo domicilio non è noto o rifiuta di firmare oppure in quanto l’avente diritto alle prestazioni non vuole sotto- porgli la domanda), l’istanza di rinuncia non può essere esaminata, poiché non si può escludere che siano pregiudicati gli interessi di terzi (ossia del coniuge) secondo l’articolo 23 cpv. 2 LPGA, e va pertanto respinta (cfr. DR 1306.2). 7.1.2 Dette disposizioni non sono vincolanti per il giudice delle assicura- zioni sociali (DTF 141 V 139 consid. 6.3.1), ma soltanto per l'amministra- zione, in quanto esprimono il suo punto di vista sull'applicazione di una norma di legge e non un'interpretazione vincolante della stessa. Ciò non significa, tuttavia, che il giudice delle assicurazioni sociali non ne tenga conto. Al contrario, egli deve considerarle nella sua decisione quando of- frono un'interpretazione soddisfacente delle disposizioni legali applicabili al caso in questione. Si discosta da esse solo nella misura in cui le direttive amministrative stabiliscono regole non conformi alle disposizioni di legge applicabili (ATF 142 V 442 considerando 5.2). 7.1.3 A mente di questo Tribunale la firma del coniuge sulla dichiarazione di rinuncia alle prestazioni permette all’amministrazione di presumere – nell’ambito dell’esame nel merito della domanda – che quest’ultimo sia d’accordo e che non ritenga di dover subire un pregiudizio a causa della rinuncia fatta dall’avente diritto. L’assenza della firma del coniuge sulla di- chiarazione di rinuncia alle prestazioni non implica tuttavia un vizio di forma, semplicemente impone all’amministrazione di verificare se effettiva- mente questi si trova esposto a un pregiudizio economico e pertanto la rinuncia potrebbe essere nulla ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 LPGA. Un’inter- pretazione diversa delle suddette disposizioni, o una loro applicazione alla lettera, comporterebbe il riconoscimento di un’ulteriore esigenza di forma che né la legge (né i lavori parlamentari che hanno portato alla sua ado- zione, si cfr. FF 1999 3896 [3944 seg.]), e tantomeno la giurisprudenza hanno mai posto, risultando oltremodo rigida e inutilmente formalista, spe- cie per l’assicurato non rappresentato da un legale, come nel caso con- creto. Del resto il testo di legge è chiaro e non necessita in tal senso di interpre-

C-6036/2019 Pagina 12 tazione. La rinuncia va fatta in forma scritta dall’avente diritto, che in con- creto è unicamente il beneficiario della rendita di vecchiaia (si confronti an- che KIESER, op. cit., art. 23 N. 11-12 e 58). 7.2 Adempiute le condizioni di forma della dichiarazione di rinuncia, occorre innanzitutto rilevare che l’avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente alla nascita del diritto alla rendita in data 1° dicembre 2017 (doc. 19, 20), ma unicamente per le prestazioni future (consid. 6.1; cfr. anche DR 1307). L’eventuale rinuncia potrebbe pertanto avere effetto al più presto a partire dalla dichiarazione trasmessa il 5 aprile 2019 (si confronti KIESER, op. cit., art. 23 N. 60: “Verzicht und Widerruf entfalten Wirkungen mit der schriftlichen Erklärung der berechtigten Person”). Ne consegue che, indipendentemente dalla validità della rinuncia, la rendita svizzera verrebbe comunque versata nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2017 e il 30 aprile 2019, ad esclusione della rendita APE Sociale, che potrebbe – se del caso – essere ripristinata unicamente dal 1° maggio 2019. 7.3 7.3.1 Con la propria domanda l’assicurato ha fatto – implicitamente – va- lere un interesse degno di protezione, ossia la possibilità di continuare a percepire la rendita APE Sociale erogata dall'INPS a persone che si tro- vano in determinate condizioni previste dalla legge, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero (si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, intesa ad accompagnare verso l'età pensiona- bile soggetti in determinate condizioni; cfr. https://www.gazzettauffi- ciale.it/eli/id/2017/06/16/17G00107/sg; anche https://www.inps.it/nuovo- portaleinps/default.aspx?itemdir=50302; siti consultati il 13 agosto 2020). Tale prestazione, del valore di EUR 1'500.- mensili (doc. TAF 11) – e quindi di importo superiore alla rendita AVS - riconosciutagli a partire dal 1° mag- gio 2017 (doc. 20) e a cui avrebbe avuto diritto fino al raggiungimento dell’età del pensionamento, nel novembre 2019 (doc. TAF 11), è infatti stata soppressa dal 1° novembre 2018 (doc. TAF 11), a causa dell’erogazione della rendita AVS (erogata dal 1° dicembre 2017). Stando alle dichiarazioni del ricorrente inoltre gli importi versati dall’INPS durante il periodo di incom- patibilità, ossia durante il quale le rendite si sono sovrapposte, sono stati chiesti in restituzione (cfr. doc. 31).

C-6036/2019 Pagina 13 7.3.2 Orbene, dagli atti dell’incarto non emerge alcuna pretesa formale nei confronti del ricorrente tendente alla restituzione di prestazioni erronea- mente versategli da parte dell’ente previdenziale italiano. Espressamente sollecitata in merito l’INPS di C._______ si è limitato a indicare che “l’in- dennità corrisposta è indebita”, non esprimendosi riguardo ad un eventuale obbligo di restituzione. Ne consegue che un tale onere a carico del ricor- rente non risulta essere stato concretamente dimostrato in questa sede.

A fronte delle risultanze istruttorie non risulta inoltre possibile accertare che la rinuncia alla rendita AVS determini automaticamente la rinascita del di- ritto alla pensione dell’APE Sociale. Dalle ulteriori delucidazioni fornite dall’INPS il 23 febbraio 2021, risulta infatti che il ripristino della rendita ita- liana non è subordinato unicamente all’adempimento delle condizioni legali e personali (cfr. art. 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 [cfr. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/16/17G00107/sg], con particolare riferimento alle prescrizioni del comma 179 lettera a [rela- tive all’ottenimento della pensione APE Sociale]), ma pure alla disponibilità di risorse finanziaria appositamente stanziate per tale misura previden- ziale, nonché al nulla osta del Ministero del Lavoro. L'assicurato che beneficia di una rendita svizzera quindi non ha alcun inte- resse degno di protezione a rinunciarvi, finché non è certo di ottenere dall'ente previdenziale estero una rendita di importo equivalente o supe- riore a quella a cui rinuncia. Non essendo possibile, allo stato, ritenere con prevedibile certezza che una rinuncia alla rendita AVS consentirebbe al ri- corrente di essere riammesso al beneficio dell’APE Sociale e non essendo stato peraltro appurato un obbligo di restituzione a suo carico di prestazioni indebitamente corrisposte, non è pertanto possibile ammettere l’esistenza di un interesse in tal senso. Già solo per tale motivo una rinuncia in tali circostanze non è vincolante per l'assicurato ed è quindi nulla. 7.4 Quand’anche si volesse ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione, occorre ancora esaminare se la rinuncia di cui si prevale il ricorrente lede gli interessi dei terzi menzionati all’art. 23 cpv. 2 LPGA. 7.4.1 Sulla base di quanto emerso in corso di istruttoria non è possibile escludere che la moglie dell’assicurato potrebbe subire un pregiudizio eco- nomico dalla dichiarazione di rinuncia. Non essendo infatti certo che la ri- nuncia alla rendita AVS consentirebbe il ripristino dell’APE Sociale, il nu- cleo famigliare si troverebbe sprovvisto di un’entrata, che seppur di soli fr. 29.- mensili, costituisce comunque un pregiudizio ai danni della consorte dell’avente diritto. Sebbene non risulta che quest’ultima sia stata chiamata

C-6036/2019 Pagina 14 ad esprimersi in merito alla rinuncia promossa dal marito, alla luce delle circostanze del caso concreto (consid. 7.3 e consid. 7.4.2), l’amministra- zione poteva lecitamente soprassedere dall’assumere agli atti una sua presa di posizione al riguardo. 7.4.2 Per quanto riguarda invece le istituzioni assicurative o assistenziali italiane, nella presa di posizione del 9 marzo 2020 l’INPS ha dapprima di- chiarato che “la rinuncia alla prestazione svizzera, poiché non comporta un aumento dell’importo della prestazione italiana, non determina maggiori oneri di spesa maggiori a carico dell’istituto, e quindi non vi è pregiudizio economico” (cfr. doc. TAF 6). In seguito, nelle delucidazioni fornite il 23 febbraio 2021, l’INPS è ritornato sulla propria posizione, segnalando di non potersi pronunciare prima che il Ministero del Lavoro non abbia chiarito “se la rinuncia alla prestazione estera possa configurare un pregiudizio deri- vante dal riconoscimento di una prestazione quale l’APE Sociale, altrimenti non dovuta” (doc. TAF 11). Ora, indipendentemente dall’esito dei chiari- menti di competenza del Ministero del Lavoro italiano, non è possibile escludere che il ripristino della rendita italiana a seguito della rinuncia alla rendita AVS, costituisca un pregiudizio economico ai danni degli istituti pre- videnziali italiani, i quali, in assenza di tale rinuncia non sarebbero stati tenuti ad erogare la suddetta prestazione. Alla luce della documentazione versata agli atti, segnatamente delle indicazioni contraddittorie dell’INPS, neppure è possibile desumere che l’ente previdenziale italiano accetti gli effetti della rinuncia alla rendita AVS da parte dell’interessato, senza avan- zare alcuna pretesa in compensazione nei confronti della CSC, correlata all’aumento delle prestazioni a suo carico. 8. 8.1 A titolo abbondanziale, ritenuto che l’amministrazione non si è espressa con decisione su questo rapporto giuridico, giova rilevare che non vi sono dubbi sull’interpretazione da dare alla dichiarazione del 5 aprile 2019 (doc. 20). Se da un lato a seguito della richiesta di precisazioni del 9 agosto 2019 (doc. 24) il ricorrente ha risposto senza equivoci alla CSC di avere intenzione di rinunciare alle prestazioni dell’AVS (doc. 26), dall’altra neppure sarebbero date le condizioni per considerare che quest’ultimo in- tendesse chiedere un rinvio della rendita ai sensi dell’art. 39 LAVS (cfr. consid. B.d). 8.2 Secondo tale disposizione, le persone che hanno diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono rinviare di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita.

C-6036/2019 Pagina 15 Gli art. 55 bis -55 quater OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, pre- vedendo in particolare che la dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. 8.3 Nell’evenienza concreta, il periodo di rinvio iniziava a decorrere dal 1° dicembre 2017 (avendo raggiunto l’età di pensionamento il 6 novembre). Una dichiarazione di rinvio avrebbe pertanto potuto giungere, al più tardi, entro il 31 novembre 2018. Ne consegue che la dichiarazione del 5 aprile 2019, come pure quelle che hanno seguito (cfr. scritto del 28 maggio 2019 [doc. 23]), sarebbero comunque tardive ai fini del rinvio della rendita di vec- chiaia svizzera (al riguardo si cfr. anche la recente sentenza del TF publi- cata in DTF 147V 70 consid. 3.2.3). 8.4 Un rinvio della rendita AVS, di cui il ricorrente neppure si prevale, se non – eventualmente – per atti concludenti restituendo gli importi delle ren- dite già versate dalla CSC, non potrebbe pertanto entrare in linea di conto. 9. L’istanza del 5 aprile 2019 del ricorrente neppure può essere considerata quale ritiro della domanda di rendita AVS (conformemente a quanto previ- sto dal punto 1305 delle direttive sulle rendite [DR] dell’assicurazione fede- rale per la vecchiaia), dal momento che, come giustamente rilevato dall’au- torità inferiore nelle osservazioni del 25 marzo 2021 (doc. TAF 18), una tale richiesta può essere presentata soltanto fino all’entrata in forza della deci- sione con cui l’amministrazione si è pronunciata sul diritto alle prestazioni assicurative. In specie, tale decisione è stata emanata il 5 giugno 2018 (doc. 17) ed è passata in giudicato ben prima che il ricorrente manifestasse il desiderio di non più percepire la rendita AVS. 10. Alla luce di quanto precede è pertanto a giusto titolo che l'autorità inferiore ha constatato la nullità della dichiarazione di rinuncia alla rendita AVS del 5 aprile 2019. Detta rinuncia causerebbe un pregiudizio economico sia all’ente previdenziale italiano, tenuto a ripristinare l’APE Sociale (nella mi- sura dei fondi disponibili) che alla moglie, che verrebbe privata di una pur minima entrata, senza avere la certezza di poter beneficiare di una presta- zione almeno equivalente. La decisione su opposizione del 20 settembre 2019 che conferma la decisione del 15 maggio 2019 può quindi essere confermata. Di conseguenza il ricorso del 17 ottobre 2019 deve essere re- spinto.

C-6036/2019 Pagina 16 11. Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese procedurali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS), né, visto l’esito del ricorso, attribuite delle indennità per le spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 a contrario del rego- lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(il dispositivo e i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)

C-6036/2019 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono indennità per ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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