B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-5937/2014

S e n t e n z a d e l 1 5 m a g g i o 2 0 1 8 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz e Daniel Stufetti, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

  1. A._______, (Svizzera),
  2. B._______, (Svizzera), entrambi rappresentati dall'avv. Raffaele Dadò, ricorrenti,

contro

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di esonero dall’assoggettamento all’AVS/AI (decisione del 12 settembre 2014).

C-5937/2014 Pagina 2 Fatti: A. A.a I coniugi A., nato il (...) 1946, e B., nata il (...) 1947, entrambi cittadini olandesi, risiedono a (...) dal 1° settembre 2005, sono titolari di un permesso di domicilio B CE/AELS, non hanno mai svolto atti- vità lucrativa in Svizzera e beneficiano di una tassazione globale sul di- spendio (doc. 1 e 3). A.b Con decisione su opposizione del 16 luglio 2010, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone C._______ (in seguito, CC C.) ha respinto l’opposizione degli interessati del 12 giugno 2010 ed ha confermato le proprie decisioni del 25 maggio 2010 di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per gli anni 2005, 2006 e 2007 e riconfermato l’affi- liazione degli interessati all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità, in casu alla CC C., quali persone che non esercitano un’attività lucrativa, ai sensi dell’art. 64 cpv. 2 LAVS, con effetto al 1° set- tembre 2005 (doc. 5). A.c Con sentenza del 29 settembre 2010, il Tribunale cantonale delle as- sicurazioni del Cantone C._______ ha accolto il ricorso dell’11 agosto 2010, annullato la decisione su opposizione della CC C._______ del 16 luglio 2010 e rinviato gli atti di causa alla CC C._______ affinché provveda a trasmetterli per competenza all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha stabilito che l’opposi- zione degli interessati del giugno 2010 non era stata trasmessa dalla CC C._______ all’UFAS quale domanda di esonero dall’assoggettamento all’AVS/AI, ai sensi dell’art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71, e che gli interessati non erano stati informati in merito a detta procedura (sen- tenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.2010.20 del 29 set- tembre 2010 consid. 2.4 e 2.5; doc. 7). A.d Il 4 ottobre 2010, la CC C._______ ha trasmesso l’incarto all’UFAS (doc. 8). B. B.a Con decisione del 22 marzo 2011, l’UFAS ha respinto le richieste degli interessati di esonero dall’assoggettamento all’AVS/AI, ritenuto che i me- desimi, non beneficiando di alcuna rendita o pensione di un regime nazio- nale di sicurezza sociale, non erano legittimati a presentare una siffatta richiesta, ai sensi dell’art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (doc. 9).

C-5937/2014 Pagina 3 B.b Con sentenza del 31 ottobre 2013, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso del 18 aprile 2011, annullato la decisione dell’UFAS del 22 marzo 2011 e rinviato gli atti di causa all’UFAS affinché, dopo aver accertato se il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 27 settembre 2012 C-137/11 è suscettibile di ap- plicarsi retroattivamente alle decisioni delle autorità belghe di assoggetta- mento degli interessati (alla legislazione di sicurezza sociale belga) e se gli stessi hanno svolto l’attività di amministratori della società D._______ in Belgio oppure in Svizzera, pronunciasse una nuova decisione (sentenza del TAF C-2281/2011 del 31 ottobre 2013 consid. 7.2 e 9; doc. 11). C. C.a Il 30 gennaio 2014, l’UFAS ha ripreso l’istruttoria della domanda di eso- nero, chiedendo all’Istituto E._______ di (...) informazioni in merito al luogo d’esercizio effettivo dell’attività che gli interessati hanno dichiarato di svol- gere quali mandatari della società belga D._______ (doc. 12). C.b Con lettera del 12 febbraio 2014, l’UFAS ha poi chiesto agli interessati di produrre dei documenti comprovanti l’esercizio effettivo di attività lucra- tive nel territorio belga (doc. 14). C.c Con scritto del 13 febbraio 2014, gli interessati hanno confermato di essersi recati regolarmente in Belgio tra marzo del 2005 ed ottobre del 2012 per svolgere la funzione di amministratori della società D._______ nonché per partecipare alle sedute del Consiglio d’amministrazione della società F.. Hanno esibito dei verbali che, a loro parere, attestano la loro costante presenza nel territorio belga durante tale periodo (doc. 15). C.d Con lettera del 17 luglio 2014, l’Istituto E. ha segnalato che ai mandatari che gestivano una società belga dall’estero, era a suo tempo applicabile la presunzione di cui all’art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale belga del 27 luglio 1967, secondo cui tali persone esercitano in Belgio un’attività professionale come lavoratori indipendenti. Le attività di ammini- stratori della società D._______ sono state svolte in Belgio. Gli interessati sono stati soggetti alla legislazione belga, dal 1° settembre 2005 al 31 marzo 2011 rispettivamente 30 giugno 2012, in virtù dell’art. 13 par. 2 lett. b del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (doc. 13). D. Con decisione del 12 settembre 2014, l’UFAS ha respinto le richieste degli interessati di esonero dall’assoggettamento all’AVS/AI, ai sensi dell’art.

C-5937/2014 Pagina 4 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71. L’UFAS ha rilevato che gli stessi esercitano delle attività lucrative all’estero e che, al momento in cui sono stati affiliati all’AVS/AI svizzera, non hanno dimostrato di beneficiare di una rendita o di una pensione di un regime nazionale di sicurezza sociale. Per conseguenza, le loro richieste di esonero sono infondate. L’UFAS ha poi indicato che la CC C._______ ha la competenza di determinare se la legi- slazione svizzera di sicurezza sociale fosse applicabile ai medesimi nei pe- riodi in cui gli stessi hanno presumibilmente esercitato un’attività lucrativa simultaneamente in Belgio ed in Olanda e, se del caso, di affiliarli all’AVS/AI obbligatoria, definendo altresì la data d’inizio e la data di fine dell’eventuale assoggettamento all’assicurazione svizzera (doc. A). E. Il 13 ottobre 2014, gli interessati hanno interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione dell’UFAS del 12 settem- bre 2014 mediante il quale hanno chiesto d’accogliere il gravame, d’annul- lare la decisione impugnata nonché di riconoscere il loro diritto di essere esonerati dall’assoggettamento all’AVS/AI. I ricorrenti hanno contestato la competenza della CC C._______ a pronunciarsi su un eventuale assog- gettamento all’assicurazione svizzera. Hanno poi ribadito di aver regolar- mente versato contributi alle assicurazioni sociali belghe e di essersi rego- larmente recati in Belgio per svolgere la funzione di amministratori della società D._______ e di azionisti della società F._______ (doc. TAF 1). F. Nella risposta al ricorso del 14 gennaio 2015, l’UFAS ha proposto la reie- zione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Detta autorità ha rilevato che dagli atti di causa risulta che i ricorrenti hanno verosimil- mente esercitato più attività lucrative nei Paesi Bassi ed in Olanda durante il periodo in cui sono stati residenti in Svizzera. Secondo l’UFAS, compete dunque alla CC C._______, in virtù dell’art. 12 bis par. 1 lett. a) e b) del Re- golamento (CEE) n. 574/72 in combinazione con l’Allegato 10 del Regola- mento medesimo, stabilire se la legislazione di sicurezza sociale svizzera fosse applicabile agli insorgenti. Questo compito non spetta all’autorità in- feriore, che non può decidere di esonerare delle persone dall’assoggetta- mento al sistema di sicurezza sociale svizzero per il solo fatto che sono soggette alla legislazione di uno Stato membro dell’UE (doc. TAF 5). G. Con scritto del 26 marzo 2015, gli insorgenti hanno comunicato di rinun- ciare ad introdurre l’atto di replica (doc. TAF 11), scritto che è poi stato

C-5937/2014 Pagina 5 trasmesso all’UFAS per conoscenza con provvedimento del 2 aprile 2015 (doc. TAF 12). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l’am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DT 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 1 lett. l del Regolamento (CEE) n. 1408/71, in relazione con l’Allegato 1 del Regolamento (CEE) n. 574/72 (v. anche l’art. 11 dell’Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno [OOrg-DFI; RS 172.212.1]), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (sentenza del TAF C-5895/2013 del 22 gennaio 2016 consid. 1.1). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS (RS 830.10), le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d’ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In virtù del principio inquisitorio, il tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove ne-

C-5937/2014 Pagina 6 cessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA). Le parti sono tenute a coope- rare all’accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). Per conseguenza, l’autorità di ricorso si limita, di principio, ad esami- nare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l’esame dell’incarto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a e 121 V 204 consid. 6; sentenza del TAF C-1125/2013 del 18 giugno 2015 consid. 3). 3. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). I ricorrenti essendo domiciliati in Svizzera dal 1° settembre 2005, la do- manda di esonero dall’assoggettamento all’AVS/AI svizzera essendo stata presentata nel giugno del 2010 e gli insorgenti avendo raggiunto l’età di pensionamento il (...) 2011 rispettivamente il (...) 2011, al caso in esame si applicano il Regolamento (CEE) n. 1408/71 ed il Regolamento (CEE) n. 574/72 (entrambi in vigore fino al 31 marzo 2012; sentenza del TAF C- 2281/2011 del 31 ottobre 2013 consid. 5), conto tenuto appunto del periodo in causa che nel caso di specie va dal 2005 al 2011 (DTF 140 V 98 consid. 5.2). Non sono per contro applicabili alla presente fattispecie né il regola- mento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, né il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, né infine il regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Sviz- zera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 e relativi riferimenti), mediante il quale è stato modificato il regolamento (CE) n. 883/2004. Il tenore letterale dell'art. 17 bis

del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 è altresì praticamente lo stesso, fatta eccezione per mo- difiche solo di natura formale e dunque senza portata materiale (sentenza del TF 9C_171/2016 del 15 giugno 2016 consid. 3.2.2). Il Tribunale fede- rale aveva peraltro già in precedenza avuto modo di precisare che le due disposizioni hanno la stessa portata, ovvero lo stesso contenuto di diritto materiale (sentenza del TF 9C_602/2015 del 7 gennaio 2016 consid. 3.3). Per questo motivo nel testo di questa sentenza ci si riferirà unicamente all'art. 17 bis bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 rispettivamente, e più

C-5937/2014 Pagina 7 genericamente, alle disposizioni dei regolamenti CEE in vigore fino al 31 marzo 2012. 4. 4.1 Secondo l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e l’art. 3 cpv. 1 LAVS, le persone fisiche domiciliate in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente all’assi- curazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti e sono tenute al paga- mento dei contributi sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni e gli uomini i 65 anni (sentenza del TF 9C_171/2016 consid. 2.1). 4.1.1 Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera pagano i contributi sul reddito della stessa, chiamato salario determinante, il quale comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato, le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi e le altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 1 e 2 LAVS). 4.1.2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un con- tributo, variante da un minimo ad un massimo pari a cinquanta volte il con- tributo minimo, secondo le loro condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS). Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è pre- visto il contributo minimo annuo, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS; RS 831.101). La nozione di reddito conseguito in forma di rendita deve essere intesa in senso molto ampio per evitare che prestazioni importanti, che non costituiscono una rendita propriamente detta od un salario deter- minante, ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS, siano sottratte all’obbligo contri- butivo. Il criterio decisivo non è tanto se le prestazioni percepite presentano o meno le caratteristiche di una rendita, quanto piuttosto se contribuiscono al sostentamento dell’assicurato, cioè se si tratta di elementi del reddito che hanno un influsso sulle condizioni di vita di una persona senza attività lucrativa. In tal caso, queste prestazioni devono essere prese in conside- razione per il calcolo dei contributi, conformemente all’art. 10 LAVS (DTF 120 V 163 consid. 4a; sentenze del TAF C-2635/2016 del 1° novembre 2016 consid. 5.1 e C-2281/2011 consid. 2.3). 4.2 Ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e dell’art. 3 cpv. 1 OAVS, non sono invece assicurate le persone che partecipano a un’assicurazione sta-

C-5937/2014 Pagina 8 tale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assi- curazione giusta la LAVS costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre; esse devono esserne esentate, a richiesta motivata, da parte della cassa di compensazione competente (sentenza del TF 9C_171/2016 consid. 2.2). 5. 5.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l’Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il relativo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di si- curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 del Re- golamento [CEE] n. 1408/71), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all’applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845). L’art. 3 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di tratta- mento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi resi- denti, ed i cittadini svizzeri. 5.2 Giusta l’art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell’alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo (art. 6 del Regolamento [CEE] n. 1408/71). 5.3 Ciò premesso, nella misura in cui l’ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l’organizzazione della procedura, come pure l’esame delle condizioni di assoggettamento all’AVS/AI sviz- zera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4; sentenza del TAF C-5895/2013 consid. 4.2.2). 5.4 5.4.1 Il Regolamento (CEE) n. 1408/17 si applica, fra gli altri, ai lavoratori subordinati o autonomi (art. 1 lett. a) che sono o sono stati soggetti alla

C-5937/2014 Pagina 9 legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (art. 2 par. 1). Questa nozione comprende ogni persona che, sia che eserciti o che non eserciti un’attività lavorativa, possiede la qualità di assicurato ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (DTF 134 V 236 consid. 5.2.3). Ne consegue che, anche se non esercitano un’attività professionale, ai beneficiari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, si appli- cano, in quanto affiliati a un regime di sicurezza sociale, le disposizioni del regolamento concernenti i lavoratori, a meno che non siano oggetto di di- sposizioni particolari (DTF 138 V 197 consid. 4.2). 5.4.2 I lavoratori che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed ai quali sono applicabili le disposizioni del regolamento, sono soggetti agli obblighi e sono ammessi al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le di- sposizioni particolari del regolamento (art. 3 par. 1 del Regolamento [CEE] n. 1408/71). 5.4.3 Il Regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale, in particolare alle prestazioni di vecchiaia (art. 4 par. 1 lett. c del Regolamento [CEE] n. 1408/71). 6. I ricorrenti, cittadini olandesi domiciliati in Svizzera dal 1° settembre 2005, titolari di una pensione del regime di sicurezza sociale olandese da aprile del 2011 (doc. TAF 9 nella causa C-2281/2011) e che hanno esercitato (ed esercitano) un’attività nel territorio di più Stati membri dell’UE, rientrano indubitabilmente nel campo d’applicazione temporale, personale e mate- riale del Regolamento (CEE) n. 1408/71. L’oggetto della lite nella presente procedura ricorsuale è pertanto quello di sapere se a giusto titolo, o meno, l’UFAS ha, da un lato, respinto la richiesta di esonero dall’obbligo di assog- gettamento all'AVS/AI svizzera, formulata dai ricorrenti, giusta l’art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché, dall’altro lato, rinviato gli atti di causa alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone C._______ affinché la stessa abbia a decidere dell’affiliazione obbligatoria degli insorgenti medesimi all’AVS/AI svizzera rispettivamente della data d’inizio e di quella finale di un eventuale assoggettamento.

C-5937/2014 Pagina 10 7. 7.1 Secondo l’art. 8 lett. b ALC, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale garantisce in particolare la determinazione della normativa applica- bile. Il titolo II del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (art. 13 a 17 bis ) contiene delle disposizioni atte a determinare la legislazione di sicurezza sociale na- zionale applicabile. L’art. 13 par. 1 enuncia il principio dell’unicità della le- gislazione applicabile e prevede che le persone alle quali è applicabile que- sto regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, legislazione determinata in base alle disposizioni di cui agli art. 13 par. 2 a 17 bis (DTF 140 V 98 consid. 6.1; sentenza del TAF C-2635/2016 consid. 7.1). 7.2 Con riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, la persona che esercita un’attività subordinata nel terri- torio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (art. 13 par. 2 lett. a); la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla le- gislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato mem- bro (art. 13 par. 2 lett. b); la persona cui cessi di essere applicabile la legi- slazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione (art. 13 par. 2 lett. f). 7.3 In virtù di quest’ultima disposizione (art. 13 par. 2 lett. f Regolamento [CEE] n. 1408/71), la persona che ha cessato di esercitare un’attività sala- riata nel territorio di uno Stato membro (e non adempie le condizioni di altre disposizioni relative alla determinazione del diritto applicabile) è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, segnatamente alla legislazione dello Stato dove ha precedentemente esercitato un’attività se continua a risiedervi oppure alla legislazione dello Stato in cui ha trasfe- rito la sua residenza (DTF 138 V 197 consid. 5.2; sentenza del TAF C- 5895/2013 consid. 7.4).

C-5937/2014 Pagina 11 8. 8.1 È incontestato in questa sede – nonché dalla giurisprudenza del Tribu- nale federale al riguardo (sentenza del TF 9C_171/2016 consid. 3.2.3; v. anche Direttive dell’UFAS sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI [DOA], n. 3102, stato al 1° gennaio 2012) – che compete all’UFAS la decisione in merito all’esonero, ai sensi dell’art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71, dall’assoggettamento all'AVS/AI svizzera. 8.1.1 Secondo l’art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71, il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività professionale. 8.1.2 Quanto all’interpretazione dell’art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, nella sen- tenza 9C_602/2015 del 7 gennaio 2016, che sia l’art. 31 par. 1 della Con- venzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (Convenzione di Vienna, RS 0.111) – a cui fa riferimento il Tribunale federale ai fini dell’in- terpretazione dell’ALC e dei regolamenti comunitari (DTF 139 V 88 consid. 7.1 e relativi riferimenti) – che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione di una norma di diritto comunitario specificano che occorre tenere conto dei termini della disposizione, del suo contesto e del suo scopo. Secondo l’art. 31 par. 1 della Convenzione di Vienna, un trattato deve quindi essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Applicando principalmente un’inter- pretazione storica e teleologica, il Tribunale federale ha fatto riferimento alla Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regola- mento n. 1408/71 (COM[90] 335), relativa all’introduzione dell’art. 17 bis del Regolamento n. 1408/71, proposta della Commissione delle Comunità eu- ropee del 24 luglio 1990, secondo cui questa disposizione ha quale scopo di evitare delle affiliazioni inutili. Come rileva il Tribunale federale, occorre evitare che una persona non più attiva, che beneficia di una pensione suf- ficiente versata da uno Stato membro, che le assicura già delle prestazioni di malattia e delle prestazioni familiari, ma che risiede in un altro Stato membro, in cui vige un regime assicurativo fondato sulla residenza, sia ob- bligata a pagare in questo Stato dei contributi che non comportano dei be- nefici corrispondenti (sentenza del TF 9C_620/2015 del 7 gennaio 2016

C-5937/2014 Pagina 12 consid. 3.4; DTF 138 V 197 consid. 5.3; v. anche sentenza del TAF C- 2635/2016 consid. 8.4). 8.1.3 Il diritto comunitario prevede, di principio, che le persone interessate sono soggette al regime di sicurezza nazionale di un solo Stato membro, alfine di evitare il cumulo delle leggi nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare. Per questo motivo, le disposizioni del titolo II del Regolamento (CEE) n. 1408/71 costituiscono un sistema di norme di con- flitto che sottraggono al legislatore di ciascuno Stato membro il potere di determinare la portata e le condizioni di applicazione della propria legisla- zione nazionale quanto alle persone che ne sono soggette ed al territorio nel quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti. L’art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 non è concepito come norma potestativa; gli Stati membri non dispongono di alcun margine di manovra quando sono aditi di una domanda d’esonero dall’applicazione di una legislazione, ai sensi di questi articoli (DTF 138 V 197 consid. 5.6.1; sentenza del TAF C- 2635/2016 consid. 8.2). 8.1.4 Anche se il diritto comunitario prevede, di principio, che le persone interessate sono soggette al regime di sicurezza sociale di un solo Stato membro, in talune situazioni possono applicarsi due legislazioni nazionali concorrenti. Ciò è il caso in particolare quando il titolare di una rendita do- vuta in virtù della legislazione di uno Stato membro risiede nel territorio di un altro Stato membro. Alla luce dei lavori preparatori di cui all’art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e della giurisprudenza della Corte di giu- stizia dell’Unione europea, un’esenzione può essere accordata solo a con- dizioni ben precise, segnatamente se il regime d’assicurazione di cui è chiesta l’esenzione non apporta alla persona interessata un beneficio cor- rispondente ai contributi versati. Lo scopo perseguito dal sistema d’esen- zione è infatti di evitare una doppia assicurazione inutile. Ciò è manifesta- mente il caso in materia di assicurazione malattia se la persona assicurata ha già diritto a prestazioni equivalenti da questa assicurazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro (DTF 138 V 197 consid. 5.6.2). 8.1.5 Una situazione di doppia assicurazione inutile può verificarsi anche in materia di pensioni, come esposto nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 maggio 2001 C-389/99, ma le circostanze di questa sentenza non sono applicabili alla situazione svizzera. L’assicura- zione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera è infatti concepita come un regime d’assicurazione obbligatorio a copertura universale che offre una protezione sia alla popolazione che vive in Svizzera sia alle per- sone che intrattengono dei rapporti stretti ed effettivi con la Svizzera, quali

C-5937/2014 Pagina 13 ad esempio le persone che vi esercitano o vi hanno esercitato un’attività lucrativa. Ogni persona che ha versato contributi per almeno undici mesi ed un giorno (art. 50 OAVS) può pretendere, al raggiungimento dell’età di pensionamento, una rendita ordinaria di vecchiaia (art. 21 e 29 LAVS). Una persona che beneficia di una pensione o di una rendita di un altro Stato membro non subisce dunque alcun pregiudizio in caso di affiliazione all’as- sicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera dal momento che i contributi che ha versato le daranno diritto a una rendita che comple- terà la rendita estera (DTF 138 V 197 consid. 5.6.2; sentenza del TAF C- 2635/2016 consid. 8.3). 8.1.6 La Svizzera è tenuta ad accordare un’esenzione (dall’assoggetta- mento alla propria legislazione) alla persona che ne faccia richiesta allor- quando l’applicazione di due legislazioni nazionali comporta dei cumuli e delle sovrapposizioni inutili. In considerazione delle particolarità di questo regime assicurativo, un’esenzione non può riguardare l’assicurazione sviz- zera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DTF 138 V 197 consid. 5.7; sentenza del TAF C-2635/2016 consid. 8.3). 8.2 8.2.1 Nella decisione impugnata, l’UFAS ha sottolineato che per poter pre- sentare una domanda di esonero dall’assoggettamento all’AVS/AI, ai sensi dell’art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71, il richiedente deve pos- sedere la cittadinanza svizzera o la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, risiedere nel territorio svizzero, non esercitare alcuna attività lucrativa e beneficiare di almeno una rendita o una pensione di un regime nazionale di sicurezza sociale. A tal proposito, ha rilevato che i ri- correnti sono entrambi cittadini olandesi e risiedono in Svizzera dal 1° set- tembre 2005. Gli stessi esercitano tuttavia delle attività lucrative all’estero. Inoltre, nel momento in cui avrebbe potuto iniziare la loro affiliazione all’AVS/AI svizzera, ossia nel settembre del 2005, i ricorrenti non hanno dimostrato di beneficiare di una rendita o di una pensione di un regime nazionale di sicurezza sociale (di cui beneficerebbero solo da aprile 2011). Secondo l’UFAS, le richieste di esonero dall’assoggettamento alla legisla- zione di sicurezza sociale svizzera, ai sensi dell’art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71, sono pertanto da considerare siccome infondate (v. la decisione del 12 settembre 2014 [doc. A ad pto 2.2]). 8.2.2 Gli insorgenti, da parte loro, hanno allegato che da aprile del 2011 percepiscono una pensione (del regime di sicurezza sociale olandese) di Euro 15'778.00 ogni tre mesi (v. l’atto di replica nella causa C-2281/2011

C-5937/2014 Pagina 14 [doc. TAF 9 ad pto 2]). Hanno pure precisato che il marito avrebbe perce- pito (da aprile del 2011) una rendita di vecchiaia belga, una rendita di vec- chiaia olandese ed una liquidazione da parte di una cassa pensione privata olandese, mentre la moglie avrebbe percepito una rendita di vecchiaia olandese (v. l’atto di ricorso nella causa C-2281/2011 [doc. TAF 1 ad pto 4] e la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone C._______ 30.2010.20 del 29 settembre 2010 ad pto 1.3 in fatto [doc. 7]). 8.2.3 8.2.3.1 Questo Tribunale rileva che nel giugno del 2010, momento in cui è stata presentata la domanda di esonero dall’assoggettamento all’AVS/AI, i ricorrenti non percepivano invero alcuna rendita o pensione di un regime nazionale di sicurezza sociale. Una pensione del regime di sicurezza so- ciale olandese è infatti loro corrisposta solo da aprile del 2011. Non è pe- raltro dimostrato che i ricorrenti abbiano percepito un’altra pensione del regime di sicurezza sociale di un Paese dell’UE anteriormente al 1° aprile 2011. A giusto titolo, l’UFAS ha pertanto considerato che gli stessi non erano legittimati, comunque perlomeno fino al 31 marzo 2011, a presentare una domanda di esonero dall’assoggettamento all’AVS/AI svizzera ai sensi dell’art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza del TF 9C_171/2016 consid. 4.1; v. anche la sentenza del TAF C-2281/2011 con- sid. 7.1). 8.2.3.2 Peraltro, qualora in virtù della competenza che gli compete (v., sulla questione, il considerando 9 del presente giudizio), la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI del Cantone C._______ dovesse decidere l’assog- gettamento dei ricorrenti all’AVS/AI svizzera nonché il versamento di con- tributi anche successivamente al 31 marzo 2011 e fino alla fine del mese in cui la ricorrente ha compiuto 64 anni ed il ricorrente 65 (art. 3 cpv. 1 LAVS), gli insorgenti medesimi potranno presentare una nuova domanda di esonero dall’assoggettamento all’AVS/AI svizzera ai sensi dell’art. 17 bis

del Regolamento (CEE) n. 1408/71 per il periodo a decorrere dal 1° aprile 2011. A tal proposito può tutt’al più essere rammentato che in virtù della pertinente giurisprudenza al riguardo, un esonero ai sensi del menzionato disposto del regolamento (CEE) n. 1408/71 potrebbe entrare in linea di conto solo a decorrere dal 1° aprile 2011 qualora fosse ancora richiesto ai ricorrenti il versamento di contributi e adempite le altre condizioni di cui alla pertinente giurisprudenza (cfr., in proposito, la sentenza del TF 9C_171/2016 consid. 4.1; DTAF 2012/16 consid. 6.1; sentenza del TAF C- 5895/2013 consid. 8.1).

C-5937/2014 Pagina 15 8.2.3.3 Da quanto esposto, discende che conto tenuto dell’insieme delle circostanze del caso di specie non era consentito all’UFAS di accogliere la domanda di esonero dei ricorrenti fondata sull’art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71. Da questo profilo, il ricorso dei ricorrenti non merita tu- tela. 9. 9.1 Quanto alla constatazione dell’UFAS secondo cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI del Cantone C._______ ha la competenza di determinare se la legislazione svizzera di sicurezza sociale fosse applica- bile ai ricorrenti nei periodi in cui hanno presumibilmente esercitato un’atti- vità lucrativa simultaneamente in diversi Stati membri dell’UE, di affiliarli all’AVS/AI obbligatoria e di determinare con precisione l’inizio e la fine del loro possibile assoggettamento (cfr. dispositivo n. 2 e 3 della decisione im- pugnata), essa è legittima. 9.2 Gli insorgenti hanno allegato di essersi recati regolarmente in Belgio ed in Olanda tra marzo del 2005 ed ottobre del 2012 per svolgere la fun- zione di amministratori della società D._______ nonché per partecipare alle sedute del consiglio d’amministrazione della ditta F._______ (scritto del 13 febbraio 2014 [doc. 14]). 9.3 Nella propria decisione del 12 settembre 2014, l’UFAS ha indicato che dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha presumibilmente esercitato simultaneamente diverse attività nel territorio belga e nel territorio olandese tra il 2005 ed il 2011, mentre la ricorrente ha esercitato un’attività nel terri- torio olandese fino al 2008 ed ha presumibilmente esercitato un’attività nel territorio belga tra il 2005 ed il 2012 (doc. A). 9.4 Questo Tribunale rileva che gli articoli 14, 14 bis e 14 quater del Regola- mento (CEE) n. 1408/71 contengono delle disposizioni atte a determinare la legislazione a cui è soggetta una persona che esercita diverse attività subordinate e/o autonome nel territorio di più Stati membri. Per l’applica- zione di queste disposizioni, l’art. 12bis par. 1 lett. a del Regolamento (CEE) n. 574/72 prevede che una persona che svolge la sua attività nel territorio di due o più Stati membri informa di questa situazione l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in cui risiede. Per la Svizzera, l’istituzione designata è la competente cassa di compensa- zione (allegato 10 del Regolamento [CEE] n. 574/72; v. anche DOA, n. 2054 segg.). Da quanto esposto, discende, come rettamente rilevato nella

C-5937/2014 Pagina 16 decisione impugnata, che compete alla Cassa cantonale di compensa- zione AVS/AI del Cantone C._______ di determinare se la legislazione svizzera di sicurezza sociale fosse applicabile ai ricorrenti nei periodi in cui gli stessi hanno presumibilmente esercitato un’attività simultaneamente in diversi Stati membri dell’Unione europea e, se del caso, di affiliarli all’AVS/AI obbligatoria, definendo altresì la data d’inizio e la data di fine dell’eventuale assoggettamento all’assicurazione svizzera (art. 12bis par. 1 lett. a del Regolamento [CEE] n. 574/72, in relazione con l’allegato 10 del Regolamento medesimo, e art. 14 quater del Regolamento [CEE] n. 1408/71 [cfr., sulla questione della competenza della Cassa cantonale di compen- sazione, DTF 140 V 98 e la sentenza del TF H 177/06 del 28.09.2007]). 9.5 Peraltro, con scritto del 17 luglio 2014 (doc. 13), l’Istituto E._______ di (...) ha indicato che i ricorrenti sono stati nominati amministratori della so- cietà D._______ con atto di costituzione della società medesima il 12 giu- gno 1998. L’Istituto E._______ ha poi precisato che ai mandatari che ge- stiscono una società dall’estero era a suo tempo applicabile la presunzione d’assoggettamento di cui all’art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale belga n. 38 del 27 luglio 1967 (decreto reale n. 38), secondo cui le persone desi- gnate come mandatari in una società o associazione assoggettata all’im- posta belga sulle società o all’imposta belga sui non residenti, esercitano in Belgio un’attività professionale come lavoratori autonomi, di modo che gli insorgenti, a giudizio di detto istituto belga, sono stati soggetti alla legi- slazione belga, dal 1° settembre 2005 al 31 marzo 2011 rispettivamente 30 giugno 2012. Tuttavia, occorre comunque rammentare che questo Tribu- nale ha già ritenuto che l’art. 3 par. 1 cpv. 4 del decreto reale n. 38 non permette di stabilire se i ricorrenti hanno svolto l’attività di amministratori della società D._______ in Belgio od in Svizzera, ritenuto che questa norma pone la presunzione irrefutabile che detta attività è esercitata in Bel- gio (sentenza del TAF C-2281/2011 consid. 7.2 e 7.3). Peraltro, con sen- tenza del 27 settembre 2012 C-137/11, la Corte di giustizia dell’Unione eu- ropea (CGUE) ha dichiarato che il diritto dell’Unione (europea), in partico- lare gli art. 13 par. 2 lettera b e 14 quater lett. b del Regolamento (CEE) n. 1408/71 ostano a una normativa nazionale come l’art. 3 par. 1 cpv. 4 del decreto reale n. 38 nei limiti in cui essa consente a uno Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l’attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una so- cietà soggetta ad imposizione in tale primo Stato (sentenza della CGUE del 27 settembre 2012 C-137/11 consid. 49 segg.). Non compete però né all’UFAS né a questo Tribunale – che non possono sovvertire chiare dispo- sizioni in merito contenute nel regolamento (CEE) n. 574/72 e relativo alle- gato 10 (cfr. considerando 9.4 del presente giudizio) – di decidere se la

C-5937/2014 Pagina 17 sentenza della CGUE del 27 settembre 2012 esplica, o meno, un effetto retroattivo sulle decisioni delle autorità belghe di assoggettamento dei ri- correnti alla legislazione di sicurezza sociale belga dal 1° marzo 2005 al 31 marzo 2011 rispettivamente 30 giugno 2012, ma alla competente Cassa di compensazione AVS/AI del Cantone C._______ e, se del caso, alle auto- rità di ricorso contro tale decisione della Cassa di compensazione mede- sima. 10. 10.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS; v. anche la sentenza del TAF C-2635/2916 consid. 12). 10.2 Ai ricorrenti, soccombenti, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vin- centi, non hanno di principio diritto ad un’indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5937/2014 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante dei ricorrenti (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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