B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5917/2011
S e n t e n z a d e ll ' 8 a g o s t o 2 0 1 2 Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino, Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Martino Luminati, Sottosassa 71, 7742 Poschiavo, ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 30 settembre 2011.
C-5917/2011 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel settore degli scavi e costruzioni di strade e tunnel dal 1973 al 1999. In data 27 agosto 1999 ha presentato una domanda volta al conseguimento di pre- stazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'indagine medica rela- tiva a questo caso aveva posto in evidenza che l'assicurato era portatore (nel giugno 1999) di una recidiva di ernia discale L4-L5 a destra, esiti di microdiscectomia L4/L5 a destra nel febbraio 1995, e di altri problemi or- topedici/neurologici. Venne stabilito che l'interessato non era più in grado di svolgere il precedente lavoro, mentre solo attività leggere/semplici a determinate condizioni, per 6 ore al giorno sarebbero state proponibili. Con un salario senza invalidità di 62'400 franchi ed un introito con invali- dità di 12'000 franchi circa ne conseguiva una perdita di guadagno dell'81%. Mediante decisione del 4 maggio 2001, l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni ha erogato in favore del nominato una rendita intera dell'assi- curazione svizzera per l'invalidità (doc. 1-81). Va ancora rilevato che A. percepisce una rendita da parte dell'I- stituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (IN- SAI/SUVA), pari ad un tasso d'invalidità (incapacità lucrativa) del 40% (doc. 75). Questo Istituto eroga prestazioni assicurative in esito ad un in- fortunio del 1990. Nel gennaio 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (ora Uf- ficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 109, 110). La stessa si è conclusa con comunicazione del 12 agosto 2005 dove viene confermata l'intera prestazione in corso (doc. 120). La stessa prestazione è stata confermata il 31 gennaio 2007 (doc. 134) in esito ad una procedura di revisione promossa in seguito ad una denuncia secondo la quale l'assicurato lavorava. Neanche con la procedura di revi- sione promossa nel 2009 sono stati evidenziati mutamenti della capacità di lavoro dell'interessato, per cui il diritto alla rendita intera è stato con- fermato il 13 ottobre 2009 (doc. 146). B. Nel maggio 2010, l'UAIE ha avviato una procedura d'accertamento in quanto vi erano elementi per credere che l'assicurato svolgesse un'attività lucrativa in Svizzera. Un impiegato dell'UAIE ha chiesto la collaborazione
C-5917/2011 Pagina 3 dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD; richiesta di assistenza amministrativa, doc. 166) alfine di controllare i movimenti attraverso i vali- chi doganali (due numeri di targhe sono stati forniti dall'UAIE verosimil- mente per veicoli in uso da parte dell'interessato). I risultati sono giunti con lettera del 20 giugno 2010 dell'AFD. Un supplemento di inchiesta è pure stato svolto (doc. 168, 170). Invitato in tal senso dall'UAIE, da parte sua A._______ nell'agosto 2011 ha affermato di non svolgere attività lucrativa (doc. 169, 171). Un altro incarico di sorveglianza è stato disposto il 25 agosto 2011 (doc. 172, 173). Un'indagine a titolo professionale (per l'UAIE) è stata svolta da un'agenzia d'investigazione di Lugano che ha rimesso il rapporto il 29 lu- glio 2011 (doc. 174). Il nominato avrebbe prestato opera lavorativa in un cantiere edile di Lugano. Da questo rapporto emerge, in sostanza, che delle osservazioni sull'arco dell'intera giornata sono state svolte (campio- natura) l'11, il 20, il 26 luglio e gli investigatori hanno accertato che l'inte- ressato ha lavorato per più di 6 ore ogni giorno. Sembra inoltre che altre investigazioni concomitanti erano in corso il 26 luglio da parte dell'IN- SAI/SUVA e di un'associazione interprofessionale di controllo perseguen- te l'obbiettivo di arginare il lavoro in nero. Delle fotografie (120) sono alle- gate al rapporto ritraenti A._______ (in base alla sua carta d'identità) sul cantiere e altrove. Esiste pure un DVD. Ad atti è pervenuto un rapporto manoscritto dell'Ufficio cantonale dell'i- spettorato del lavoro (isp. Dioli) che ha colto A._______ sul lavoro nel cantiere di via Curti a Lugano il 2 settembre 2011. Un interrogatorio viene svolto (doc. 177; cfr. copia dattiloscritta doc. 178). Il verbale è stato firma- to dall'interessato (doc. 183). A._______ è stato convocato per potersi esprimere in merito alle risultan- ze delle inchieste a Bellinzona (doc. 184) da un servizio dell'UAIE. L'assi- curato è stato interrogato il 28 settembre 2011 (doc. 187). Nella sostanza, egli ha raccontato di come è stato assunto da un architetto che già cono- sceva per 11,5 ore settimanali in sostituzione di un capo-cantiere assente per malattia. Ribadisce di risentire dolori ovunque e racconta lo svolgersi di una sua giornata normale. Risponde su alcune affermazioni a suo avvi- so false rilasciate nel corso dell'ispezione ufficiale di cui sopra, spiega come mai risiede in Svizzera presso un amica e fornisce altre precisazio- ni in merito a circostanze constatate di fatto ed incongruenze di diversi suoi atti. Ad atti viene esibita copia della domanda per il permesso di la- voro presentata il 6 settembre 2011 (doc. 189) e copia del contratto di la-
C-5917/2011 Pagina 4 voro di stessa data dove A._______ risulta essere assunto come capo- cantiere consulente al 25% dalla S._______ SAGL di D.________ (doc. 192). Anche quest'ultimo viene interrogato il 28 settembre 2011 circa le modalità di assunzione di A._______ (doc. 193). Mediante decisione del 30 settembre 2011, notificata al rappresentante di A., avv. Luminati di Poschiavo, l'UAIE ha sospeso il versamento di prestazioni a decorrere dal 1° ottobre successivo durante il periodo ne- cessario alla relativa istruzione (doc. 196). Con scritto del 3 ottobre 2011, l'avv. Luminati ha chiesto in visione l'incar- to completo ed ha preliminarmente contestato la decisione di cui sopra in quanto frutto di un interrogatorio viziato. L'UAIE ha inviato l'incarto ed ha comunicato che avrebbe proceduto ad una visita peritale presso lo spe- cialista in chirurgia ortopedica Dott. Caranzano a Lugano. L'autorità infe- riore ha allegato le domande che saranno poste al perito (doc. 198, 199). C. A. ha impugnato, tramite l'avv. Luminati, la decisione di sospen- sione della rendita in corso con atto del 26 ottobre 2011. La parte ricor- rente ricorda che si trova privata della quasi unica fonte di sostentamento. Gazioso Copes precisa di intervenire su chiamata da parte del datore di lavoro D._________ (S._________ SGAL) solo occasionalmente in caso di assenza di qualche capo-cantiere; rileva inoltre che l'accertamento si è basato su soli tre giorni e non sarebbe concludente e che il limite del 25% d'attività massimo sarebbe stato rispettato. Il semplice sospetto di svolge- re un'attività regolare od esigibile in modo (quasi) completo, al dire del ri- corrente, non basta per giustificare la sospensione del diritto alla rendita. Del resto, il semplice fatto che l'Ufficio AI ritenga che il ricorrente debba essere sottoposto a visita specialistica dimostra che la sospensione del pagamento della rendita non era giustificata. D. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 marzo 2012, l'UAIE propone la re- iezione dell'impugnativa. L'autorità inferiore ricorda che la decisione ha carattere incidentale e serve a cautelare gli interessi dell'AI. Sull'intenzio- ne dell'Ufficio di sospendere il pagamento, A._______ fu già informato nel corso del suo interrogatorio del 28 settembre 2011. Visti i fondati sospetti che la prestazione in corso sia erogata a torto, l'interesse dell'Ufficio AI a sospendere la stessa è preponderante rispetto ai diritti dell'assicurato.
C-5917/2011 Pagina 5 E. Dopo aver preso atto della risposta dell'Ufficio AI, l'avv. Luminati, con scritto del 24 aprile 2012, ha chiesto che inaudita altera pars sia ordinato alla controparte il ripristino della prestazione. Fa presente che la procedu- ra è manifestamente lunga e l'assicurato è privato della prestazione da settembre (recte: ottobre) 2011. La misura adottata sarebbe arbitraria, sia perché la procedura si protrae ingiustificatamente e causa un grave dan- no all'assicurato, sia perché l'amministrazione violerebbe i disposti legali previsti dalla legge e l'ordinanza. Il ricorrente contesta ancora la validità dei rapporti investigativi messi in opera dall'Ufficio AI (doc. 174, 175) e ri- vendica il diritto di aver provato a lavorare dato che il grado d'invalidità non è del 100% e gli corre l'obbligo legale di porre tutto in opera per ovvi- are al suo stato d'invalidità. F. Con decisione incidentale del 26 aprile 2012, il Tribunale amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato re- golarmente versato il 7 maggio 2012.
Diritto: 1. L'oggetto del litigio è costituito dalla decisione dell'autorità inferiore del 30 settembre 2011 mediante la quale è stato sospeso il versamento della rendita AI in corso, con effetto immediato, in attesa di accertamenti più approfonditi in merito alla prosecuzione del diritto alla prestazione in paro- la. 2. 2.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale am- ministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi con- tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle au- torità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere por- tate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b del- la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
C-5917/2011 Pagina 6 2.2 Il ricorso innanzi il Tribunale amministrativo federale è retto dalle di- sposizioni della LTAF, della PA (cfr. art. 37 LTAF) e della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so- ciali (LPGA, RS 830.1; cfr. art. 3 lett.d bis PA). 2.3 2.3.1 La decisione impugnata stabilisce l'immediata sospensione di una prestazione AI in corso durante la procedura di revisione. L'autorità infe- riore ha così adottato una misura provvisoria di tipo cautelare nell'ambito di un procedimento principale. Si tratta dunque di una decisione inciden- tale (DTF 134 I 83 consid. E 3.1; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVg, Zurigo 2009, Art. 45 n. 7). 2.3.2 Giusta l'art. 46 cpv. 1 lett. a PA, il ricorso contro decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile. Per ammettere un pregiudizio irreparabile ai sensi di questa norma, è suf- ficiente un interesse di fatto, oppure anche solo economico (sentenza del Tribunale federale 2C_86/2008 del 23 aprile 2008 consid. 3.2; DTF 130 II 149 consid. 1.1). Questo non presuppone che la decisione incidentale causi direttamente un pregiudizio irreparabile, bensì soltanto che essa possa causarne uno (cfr. sentenza del Tribunale federale 1A.302/2005 del 29 marzo 2006 consid. 2). Secondo la giurisprudenza, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non si giudica unicamente in base ad un solo criterio ma occorre piuttosto esaminare globalmente l'impugnata decisio- ne. In tal senso, non deve essere considerato irreparabile ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA soltanto il pregiudizio che non può essere eliminato completamente neppure da una sentenza definitiva favorevole per il ricor- rente. Di regola, un interesse degno di protezione è sufficiente per annul- lare o modificare la decisione impugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.1 con i rinvii, vedi anche 9C_ 45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 1.1 e sentenza del Tribunale amministrativo federale C-676/2008 del 21 luglio 2009 con- sid. 2.1 e seg.). 2.3.3 La sospensione di una rendita d'invalidità che, come reddito sostitu- tivo dovrebbe coprire almeno in parte i bisogni vitali, può indubbiamente costituire un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 46 PA. La decisione del 30 settembre 2011 è quindi impugnabile dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale.
C-5917/2011 Pagina 7 2.4 Non essendovi eccezioni in base all'art. 32 LTAF, il Tribunale ammini- strativo federale è competente per giudicare il ricorso interposto contro la decisione incidentale dell'UAIE. 2.5 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (cfr. anche art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorrente è stato parte in causa nella procedura dell'autorità inferiore. Essendone il destinatario, è particolarmente toccato dalla decisione im- pugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o al- la sua modificazione. 2.6 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte spese processuali di 400 franchi. Il gravame è dunque ricevibile per quan- to riguarda i primi aspetti formali. 3. 3.1 La parte ricorrente, sostenendo che l'impugnata decisione sia in qual- che modo viziata (soprattutto per quel che si riferisce all'interrogatorio di A._______), avanza poi degli argomenti che fanno riferimento alla viola- zione del diritto di essere sentito. 3.2 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cst, comprende il diritto per la persona interessata di prendere cono- scenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di e- sprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di esse- re sentito, definito dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmen-
C-5917/2011 Pagina 8 te di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso e- ventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 con- sid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di im- pugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata dell'obbli- go di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circo- stanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). 3.3 Può essere precisato che, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito va accertata d'ufficio ed è di natura formale. Se il Tribunale stabili- sce che è data in concreto violazione del diritto di essere sentito, deve annullare la decisione e rinviare gli atti all'istanza precedente. Eccezio- nalmente, il vizio può essere sanato a livello ricorsuale e meglio se all'in- teressato è data la possibilità di esprimersi in quella sede e l'autorità giu- dicante esamina liberamente sia in fatti che il diritto (DTF 120 V 362, con- sid. 2b; 116 V 185). Inoltre, si può rinunciare al rinvio anche per motivi di economia procedurale, quando esso non ha senso e provocherebbe uni- camente superflue perdite di tempo (DTF 116 V 187). Queste considerazioni valgono anche nell'ambito di decisioni incidentali (DTF 134 I 83 consid. 4.1). 3.4 Nella specie, la decisione impugnata è sufficientemente motivata. I- noltre, per l'essenziale è corretta quando si pensi che l'interessato era già al corrente di diversi aspetti della sua pratica. Con l'interrogatorio del 2 settembre 2011 (con un responsabile dell'Ispettorato cantonale del lavoro, doc. 177, 178) ed ancor più con quello del 28 settembre 2011, dove erano presenti rappresentanti dell'Ufficio AI, l'interessato ha avuto modo di e- sprimersi essendo stato informato che la prestazione poteva essere sop- pressa (doc. 187). Il termine utilizzato (sopprimere) non era adeguato. La
C-5917/2011 Pagina 9 sospensione, che è una misura provvisoria, era comunque la parola più consona da ritenere. Va ancora osservato che, in ogni modo, un'eventuale procedura viziata dalla violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata sanata dalla presente procedura di ricorso con le osservazioni del 12 marzo 2012. L'annullamento delle decisione ed un rinvio degli atti per nuova decisione sarebbe, infine, una perdita di tempo. Infatti, l'autorità inferiore, alla luce di quanto è emerso nell'istruttoria, si limiterebbe con ogni probabilità a con- fermare la sospensione del pagamento della prestazione AI con effetto 30 settembre 2011. 4. 4.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea. Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circola- zione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en- trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681). 4.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri- mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al- legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen- te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava- no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento (CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845). 4.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
C-5917/2011 Pagina 10 membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so- spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu- ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 5. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno- re modificato il 6 ottobre 2006 (5 a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 135 V 24 con- sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6 a revisione AI (primo pacchetto di misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603). 6. L'esame materiale della misura provvisoria adottata dall'autorità inferiore porta lo scrivente Tribunale a fare le seguenti considerazioni. 6.1 Nella fattispecie deve essere osservato in primo luogo che se la deci- sione principale concernente la revisione dovesse dimostrarsi favorevole per il ricorrente, l'intera prestazione sospesa gli sarebbe versata. Vero è che, d'improvviso, egli si vede privato di una fonte di sostentamento quale è la rendita AI. Tuttavia, gli atti dimostrano che, almeno parzialmente, egli è in grado di riprendere un'attività lucrativa (cfr. contratto di lavoro al 25% (doc. 192) e tutto porta a pensare, senza pregiudizio per il merito della procedura principale in corso, che l'attività già svolta perlomeno nel 2011, gli abbia fruttato compensi. Da un esame sommario (soprattutto le sue di- chiarazioni del 28 settembre 2008, doc. 187) della situazione personale dell'assicurato (attività della moglie, piccola azienda agricola) non risulta che A._______ stia per cadere nel bisogno. L'attività agricola copre i bi- sogni personali della famiglia e permette la vendita di latte presso la loca- le latteria. Egli stesso ammette che la fonte di suo sostentamento deriva dall'azienda agricola che ha in Italia, gestita da lui e da sua moglie (verba- le del 2 settembre 2011, doc. 178). Si considererà anche il fatto che, da informazioni assunte da questo Tri- bunale, la prevista visita ortopedica presso lo specialista ticinese ha avuto
C-5917/2011 Pagina 11 luogo e l'esperto ha consegnato il rapporto. La procedura principale, dun- que, non dovrebbe protrarsi a lungo (doc. TAF 12). 6.2 In secondo luogo, molti elementi, pur senza pregiudizio per il risultato finale della procedura di revisione, portano a lasciar supporre che la so- spensione provvisoria del diritto alla rendita sia giustificato. È chiaro che A., nei giorni in cui sono stati effettuati i sopralluoghi da parte dell'agenzia investigativa incaricata dall'UAIE (11, 20, 26 luglio 2011), ha lavorato a tempo pieno in cantiere. Diverse fotografie effettuate (su 120) sono inequivocabili e ritraggono il nominato in situazioni, posizioni, man- sioni di attività non leggera (doc. 174, 175). Spesso lavora con le braccia al di sopra dell'orizzontale, a volte tiene in mano/sposta degli attrezzi ve- rosimilmente abbastanza pesanti, sale scale a pioli, s'inginocchia, s'acco- vaccia, inchioda elementi in posizioni difficili. Agli atti risultano poi delle fo- tografie nelle quali il 26 luglio 2011, sorpreso, l'interessato sembra fuggire dal cantiere (la visione del DVD sarebbe più indicativa). Nei tre giorni in- vestigati, il lavoro è stato a tempo praticamente pieno (senza contare le pause: 8 ore e 57 minuti lunedì 11 luglio 2011; 9 ore e 23 minuti il merco- ledì 20 luglio e 6 ore e 46 minuti il martedì 26 luglio). L'argomento dell'in- teressato volto a sostenere di essersi sempre tenuto sotto la soglia lavo- rativa del 25% appare poco credibile. Se è vero che il rapporto del man- datario pone delle considerazioni e trae conclusioni che non sono di sua competenza, per l'essenziale, gli atti sono chiari sul lavoro svolto dall'inte- ressato. Da rilevare anche che l'interessato stesso ammette di aver lavo- rato nel giugno 2011, ma molti elementi portano a pensare che egli eser- citasse un'attività lucrativa già perlomeno dal 2010. Le indagini dell'UAIE sono iniziate nel maggio/giugno 2010 con le osservazioni in Dogana di Gandria e nei pressi dell'alloggio (provvisorio?) di Breganzona. 6.3 Anche l'indagine svolta dall'Ufficio cantonale del lavoro, che paralle- lamente indagava in merito a problemi di lavori in nero assegnati da un impresario ticinese, va nello stesso senso (attività svolta il 2 settembre 2011; doc. 177, 178). Il lavoratore ha firmato il verbale di constatazione (doc. 183). Parallelamente, sebbene A. sostenga di non aver mai ecceduto un'attività nella misura del 25% (complessivamente), il fatto di lavorare dei giorni a tempo pieno in un cantiere con compiti di sostituzio- ne del capo-cantiere avrebbe dovuto indurlo, come suo obbligo d'infor- mazione, a comunicare tale situazione all'Ufficio AI. 6.4 Dalla lettura dei rapporti ed interrogatori ad atti può essere osservato che le risposte fornite dell'assicurato sono spesso reticenti, evasive, poco precise o tendono a minimizzare determinate constatazioni di fatto o si-
C-5917/2011 Pagina 12 tuazioni personali. Egli ammette la verità, in ritardo, di fronte a prove in- confutabili fornite dagli organi amministrativi che si sono occupati di que- sta vicenda. Solo per menzionare due esempi, egli ha dichiarato per i- scritto di non svolgere attività lucrativa (doc. 169, 171) e di non ricevere alcuna pensione d'invalidità dalla Svizzera (doc. 178). In contrasto con quanto egli viene a sostenere con il presente ricorso, egli afferma di vive- re dei proventi della sua fattoria che gestisce con la moglie in Italia (doc. 178). Anche queste constatazioni, sulla reticenza dell'assicurato e sulla non veridicità delle sue dichiarazioni, concorrono a giustificare la misura provvisoria assunta dall'amministrazione a titolo prudenziale. 6.5 Gli accertamenti successivi ed i risultati delle indagini mediche chiari- ranno poi la situazione e costituiranno la base di future decisioni dell'am- ministrazione AI (eventuale riduzione o soppressione del diritto alla rendi- ta, richiesta di rimborso di prestazioni versate a torto) che l'interessato po- trà ovviamente contestare innanzi ad un'autorità giudiziaria. Deve essere precisato che questa procedura non riguarda un'eventuale domanda di restituzione di prestazioni indebitamente riscosse ai sensi dell'art. 25 LPGA. Per il momento la procedura principale pendente davanti all'autori- tà inferiore ha per oggetto la revisione di una rendita AI, la procedura ri- solta con la presente sentenza concerne invece la sospensione provviso- ria della rendita intera AI in corso. 7. 7.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85 bis cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, 831.10), al quale rinvia l'art. 69 cpv. 2 LAI. 7.2 Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorren- te e vengono compensate con l'anticipo già fornito. Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spese ri- petibili.
C-5917/2011 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già fornito. 3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: