Co r t e II I C-59 1 3 /20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 8 g i u g n o 2 0 1 0 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, cancelliera Mara Vassella. A._______, patrocinato dall'avvocato Roberto Badaracco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Divieto d'entrata in Svizzera. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-59 1 3 /20 0 8 Fatti: A. Con decisione del 7 giugno 2001, l'Ufficio della manodopera estera della Repubblica e Cantone Ticino ha accolto la domanda di permesso per confinanti (G) a favore di A., cittadino italiano nato il .... Rinnovato annualmente fino al 2003, il predetto permesso è stato in seguito prorogato per una durata di 5 anni fino al 14 giugno 2008. In Ticino l'interessato ha svolto svariati impieghi, tra i quali l'assistente di cura presso B., attività svolta fino al 12 ottobre 2005. B. Il 28 ottobre 2005 A._______ ha inoltrato una domanda tendente al rilascio del permesso di dimora (B) al fine di vivere presso la compa- gna C., cittadina svizzera, dalla quale era in attesa di un figlio. C. Il 23 novembre 2005 l'interessato è stato incarcerato in seguito all'ordi- ne di arresto del 18 novembre 2005 per i titoli di reato di coazione ses- suale, molestie sessuali e minaccia. D. Il ...(2006) è venuta alla luce D.. L'interessato ne ha riconosciuto la paternità il 10 agosto 2006. E. Con sentenza del 9 maggio 2006, il Presidente della Corte delle assi- se correzionali di Lugano ha condannato l'interessato per ripetuta coa- zione sessuale, consumata e tentata, ripetute molestie sessuali e mi- naccia alla pena di 24 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni sospesa condizionalmente per un tempo di prova di 4 anni. Egli è stato inoltre condannato a pagare alla parte civile fr. 6'335.50 per spese legali, fr. 1'241.50 a titolo di risarcimento materiale ed infine fr. 3000.- a titolo di torto morale. Il 3 luglio 2006 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribu- nale d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'in- teressato l'11 maggio 2006 contro la suddetta sentenza. Pagi na 2

C-59 1 3 /20 0 8 F. Con decisione del 2 gennaio 2007, il Dipartimento delle istituzioni ha concesso all'interessato il regime di semilibertà a cominciare dallo stesso giorno. G. Con decisione del 25 gennaio 2007, la Sezione dei permessi e dell'im- migrazione (SPI, attualmente: Sezione della popolazione [SP]) ha rifiu- tato di rilasciare il permesso di dimora all'interessato per motivi di ordi- ne pubblico, segnatamente a causa della condanna subita, intimando- gli pertanto di lasciare la Svizzera subito dopo la scarcerazione. Un ri- corso inoltrato contro questa decisione è stato respinto il 17 aprile 2007 dal Consiglio di Stato (CdS). In seguito a tale risoluzione gover- nativa, con scritto del 31 maggio 2007 la SPI ha impartito all'interessa- to un termine al 30 giugno 2007 per lasciare la Svizzera. H. Nel frattempo, con decisione del 15 marzo 2007, il Giudice dell'appli- cazione della pena ha pronunciato la liberazione condizionale a partire dal 24 marzo 2007. I. Con decisione del 28 dicembre 2007, l'Ufficio federale della migrazio- ne (UFM) ha pronunciato nei confronti dell'interessato un divieto d'en- trata valevole da subito fino al 27 dicembre 2017, motivandolo come segue: "Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comporta- mento (ripetuta coazione sessuale; ripetute molestie sessuali; minaccia) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblica." L'effetto sospensivo è stato tolto ad un eventuale ricorso. Il 5 gennaio 2008 al valico doganale di Ponte Tresa l'interessato è stato messo al corrente del suddetto divieto d'entrata. Egli ha dunque richiesto l'emis- sione di una decisione impugnabile. J. Con scritto del 21 marzo 2008, agendo per il tramite del suo rappre- sentante legale, A._______ ha informato l'autorità inferiore di non essere mai giunto in possesso della suddetta misura amministrativa. Pertanto il 7 aprile 2008 l'autorità inferiore ha revocato la decisione ed Pagi na 3

C-59 1 3 /20 0 8 ha concesso un termine per esprimersi all'interessato al fine di garan- tirgli il diritto di essere sentito. K. Con sentenza del 16 giugno 2008, il giudice della Pretura penale ha condannato l'interessato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.- per un totale di fr. 2'700.- e alla multa di fr. 400.- per aver condotto un'autovettura in stato di inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01) a Stabio l'11 settembre 2007. Il giudice ha sospeso l'esecuzione della pena pecuniaria condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, ha mantenuto il beneficio della liberazione condi- zionale concessa il 15 marzo 2007 per la precedente condanna del 9 maggio 2006 prolungandone tuttavia il periodo di prova di sei mesi e sottoponendo l'interessato all'assistenza riabilitativa fino al 24 settem- bre 2008. L'interessato è stato infine avvertito formalmente che qualo- ra commettesse ulteriori crimini o delitti o si sottraesse all'assistenza riabilitativa, avrebbe potuto essere ordinato il ripristino dell'esecuzione della condanna pronunciata il 9 maggio 2006 con l'espiazione dei resi- dui otto mesi di detenzione. L. Con decisione dell'11 luglio 2008 notificata il 15 luglio successivo, l'UFM ha nuovamente pronunciato nei confronti dell'interessato un divieto d'entrata valevole da subito fino al 10 luglio 2011 ed ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. In sostanza esso ha os- servato che il diritto dei cittadini comunitari ad entrare in Svizzera pre- via semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi può essere limitato da misure di ordine di sicurezza pubblici. In concreto l'autorità inferiore ha ravvisato che l'interessato ha subito una condanna di 24 mesi di detenzione per minacce, coazione sessuale e molestie sessuali. L'UFM ha poi ritenuto necessario relativizzare l'as- senza di precedenti penali, visto che da quanto emerso, egli aveva l'a- bitudine di molestare sessualmente le colleghe della casa di riposo in cui lavorava; il suo comportamento costituisce pertanto una minaccia reale dell'ordine pubblico che giustifica l'emissione di un divieto d'en- trata di una durata di tre anni. Infine l'autorità inferiore ha osservato che il ricorrente non ha più nessuno legame professionale con la Sviz- zera e sul piano famigliare, sebbene la figlia risieda in Ticino, egli non può prevalersi dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, Pagi na 4

C-59 1 3 /20 0 8 RS 0.101) in quanto vivendo poco lontano da lei la loro relazione può essere mantenuta senza troppi problemi. M. Il 10 settembre 2008, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'in- teressato è insorto contro la suddetta decisione postulando l'annulla- mento della decisione impugnata, in via sussidiaria la riduzione del di- vieto d'entrata ad un anno e il beneficio della più ampia assistenza giudiziaria. A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha affermato di aver sempre contestato le accuse a lui imputate e di non costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, ritenendo pertanto il di- vieto d'entrata arbitrario e sproporzionato. Egli ha inoltre dichiarato che i giudici penali hanno irrogato la pena di espulsione sospesa condizio- nalmente, ciò che l'autorità amministrativa avrebbe dovuto considera- re. Vista la situazione, il ricorrente è inoltre ostacolato nell'esercizio del diritto di visita sulla figlia e si sono rese necessarie soluzioni d'emer- genza per l'affidamento della piccola a terze persone. Egli si è poi pre- valso, in qualità di cittadino italiano, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), osservando che la pena irrogata limitata a pochi mesi sospesi condizionalmente per un reato mediamente grave non giustifica l'adozione del provvedimento in causa, non rappresen- tando una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave ad un in- teresse fondamentale della società tale da legittimare una misura per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. N. Con decisione incidentale del 9 febbraio 2009 il Tribunale amministrati- vo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria. O. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 19 febbraio 2009 l'autorità inferiore ha postulato la reiezione del gravame, riconfermando in sostanza le motivazioni contenute nella de- cisione impugnata. P. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 6 aprile 2009, il ricorrente ha contestato integralmente le osservazioni dell'UFM, riconfermando le proprie allegazioni di fatto e di diritto. Egli Pagi na 5

C-59 1 3 /20 0 8 ha inoltre rimproverato all'autorità inferiore di non avere le idee chiare circa la condanna irrogata: essa avrebbe infatti menzionato in un primo tempo una condanna di 24 mesi e in un secondo tempo una condanna di 8 mesi sospesi. Il ricorrente, dal canto suo, avrebbe sempre menzio- nato di aver subito una condanna di 8 mesi di detenzione sospesi con- dizionalmente. Tale condanna rappresenterebbe un pena minima molto lieve. Infine, una ponderazione degli interessi fondata su criteri oggetti- vi porterebbe all'annullamento della decisione impugnata. Q. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 29 aprile 2009, l'autorità inferiore ha ribadito le sue argomentazioni. R. Dando seguito alla richiesta di complemento d'istruttoria del Tribunale, con missiva del 9 aprile 2010 l'interessato ha prodotto il suo casellario giudiziale italiano del 20 marzo 2010, le certificazioni fiscali del 2009 e la tessera sanitaria italiana. Diritto: 1. 1.1Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le deci- sioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità men- zionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità del- l'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – posso- no essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giu- dica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 ALC). 1.2Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). Pagi na 6

C-59 1 3 /20 0 8 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del di- ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza- mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'uffi- cio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. Il ricorrente possiede la nazionalità italiana e può dunque prevalersi dell'ALC. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) essa si applica solo se il detto accordo non contiene disposizioni derogatorie o se essa prevede di- sposizioni più favorevoli. 4. 4.1Il divieto d'entrata pronunciato nei confronti di uno straniero il cui soggiorno in Svizzera è indesiderabile, è disciplinato all'art. 67 LStr. Esso corrisponde essenzialmente al previgente art. 13 della legge fe- derale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117). Come in precedenza, il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell’ordi- ne pubblici; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relativo alla legge sugli stranieri dell'8 mar- zo 2002, FF 2002 pag. 3428). 4.2Ai sensi dell'art. 67 LStr, l’UFM può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (let. a), che ha causato spese d'aiuto sociale (let. b), che è stato allontanato o espulso (let. c) o che ha dovu- to essere oggetto di carcerazione preliminare, in vista di un rinvio coat- to o cautelativa (let. d). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata determinata o, in casi gravi, indeterminata (art. 67 cpv. 3 LStr). Durante la durata del divieto d'entrata, la persona interessata non può varcare la frontiera svizzera. L’Ufficio federale di polizia può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto (art. 67 cpv. 4 LStr). Pagi na 7

C-59 1 3 /20 0 8 4.3La sicurezza e l’ordine pubblici ai sensi della precitata disposizio- ne costituiscono il concetto generale dei beni da proteggere nel conte- sto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle perso- ne. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurez- za e dell’ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità non- ché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o pri- vato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre che l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente (cfr. Messag- gio precitato FF 2002 pag.3424). In questo senso l'art. 80 cpv. 1 let. a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti- vità lucrativa (OASA, RS 142.201) statuisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescri- zioni di legge e di decisione dell'autorità (cfr. anche sentenze del TAF C-6199/2008 del 24 agosto 2009 consid. 5.2 e C-6528/2008 del 14 maggio 2009 consid. 4). I reati di minaccia, coazione sessuale e molestie sessuali rappresenta- no manifestamente delle violazioni di legge e possono dunque in quanto tali condurre all'emissione di un divieto d'entrata. 5. 5.1Come già menzionato in precedenza, il ricorrente può prevalersi dell'ALC. Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passapor- to validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, que- sto diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi del- l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere defini- te ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurispru- denza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anterio- re alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC, combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.). Pagi na 8

C-59 1 3 /20 0 8 5.2Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere inter- pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot- tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si- curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa- to costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia reale e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.2, 130 II 493 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1- 11, punti 23 e 25). 5.3I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferi- mento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pub- blico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon- date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta- mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro- cedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte- ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci- dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan- ne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in consi- derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se- condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; senten- za del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Pagi na 9

C-59 1 3 /20 0 8 Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24). 5.4L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è subordi- nata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona sog- getta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni pe- nali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di reci- diva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso trop- po facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che ten- ga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3). 5.5Infine, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti del- l’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2; sentenze della CGCE del 30 no- vembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rac. 1995, pag. I-4165, punto 37; del 18 maggio 1989, Commissione delle Comunità europee contro Repub- blica federale di Germania, 249/86, Rac. 1989, pag. 1263, punto 20). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre pa- role deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3). 6. Con sentenza del 9 maggio 2006 l'interessato è stato ritenuto colpevo- le di ripetuta coazione sessuale, consumata e tentata, ripetute mole- stie sessuali e minaccia. Pertanto egli è stato condannato ad una pena detentiva di 24 mesi, all'espulsione dal territorio svizzero per un tempo Pag ina 10

C-59 1 3 /20 0 8 di sette anni sospesi condizionalmente per un periodo di prova di quat- tro anni. 6.1Nel suo gravame il ricorrente ha contestato le accuse che hanno portato alla detta condanna ed ha poi fatto valere che i giudici penali hanno pronunciato la pena detentiva di otto mesi e quella accessoria dell'espulsione sospese condizionalmente. 6.1.1Per quanto riguarda la pena irrogata dai giudici penali, dalle ri- sultanze agli atti si constata che non si tratta di una pena detentiva di 8 mesi sospesi condizionalmente, come affermato a più riprese dal ri- corrente, bensì di una pena detentiva di 24 mesi che l'interessato ha effettivamente scontato. Detenuto dal 23 novembre 2005 il ricorrente è stato posto a beneficio del regime di semilibertà a decorrere dal 2 gen- naio 2007 e dal 24 marzo 2007 è stato liberato condizionalmente. Si osserva poi che la presente procedura verte sul provvedimento am- ministrativo dell'11 luglio 2008 emanato dall'UFM. Il fatto che l'interes- sato contesti la condanna penale subita esula dunque dall'oggetto del- la presente causa. Va inoltre ricordato che a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudi- ce penale, in quanto non persegue il medesimo scopo dell'autorità pe- nale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare – segnatamente la sicurezza e l'ordine pubblico - possono differire. Essa valuta dunque sulla base di criteri autonomi del diritto amministrativo qualora l'allon- tanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. Infatti, se da un lato il giudice penale è te- nuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2; 130 II 488 consid. 4.2; 129 II 215 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). 6.1.2Infine, per quanto attiene alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che mo- difica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2). Pag ina 11

C-59 1 3 /20 0 8 6.2Per quanto riguarda la sentenza del 9 maggio 2006 è emerso che già in precedenza ai fatti criminosi, nei rapporti con le colleghe il ricor- rente aveva un atteggiamento da ricondurre a molestie di carattere sessuale che gli sono valsi anche il soprannome di "ormone" (cfr. sen- tenza del 9 maggio 2006, pag. 7). Sempre precedentemente ai fatti, un'altra collega di lavoro aveva chiesto ai superiori di non più lavorare con l'interessato in conseguenza al suo comportamento (cfr. sentenza citata, pag. 14). Da quanto precede risulta manifesto, come evidenziato dall'autorità inferiore, che già prima dei fatti incriminati l'interessato aveva dimostrato di avere un atteggiamento alquanto irrispettoso nei confronti delle colleghe di sesso opposto. Per quanto attiene ai fatti imputati all'interessato il giudice penale ha ritenuto una colpa estremamente grave sul piano oggettivo, siccome sono stati compiuti usando una violenza fisica particolarmente intensa fino a causare alla vittima delle lesioni comprovate da un certificato medico e nella documentazione fotografica agli atti (ematoma con escoriazione abbastanza importante) nonché usando una violenza fuori del comune prendendo la ragazza come una preda, tenendole le braccia, buttandola sul letto e toccandola fino nelle parti intime. Alla colpa oggettiva già grave il giudice penale ha ritenuto una colpa soggettiva altrettanto grave, avendo abusato di una giovane donna sul posto di lavoro e approfittando di un rapporto di subordinazione. Il suo atteggiamento negatorio, la sua totale assenza di empatia e di rispetto per le sofferenze causate alla vittima così come il tentativo di far passare tutti per dei bugiardi nonché il sostenere che il suo è il comportamento normale per un uomo nei confronti di una donna sono stati ritenuti elementi emblematici e rivelatori di una personalità pericolosa. Il giudice penale ha rinunciato a pronunciare una pena di 18 mesi (sospesi condizionalmente) escludendo una prognosi favorevole in riguardo alla gravità soggettiva nonché oggettiva delle colpa non volendo banalizzare la gravità dei fatti (sentenza citata, pag. 49 segg.). Infine va sottolineato che pure nell'ambito della decisione di liberazione condizionale avvenuta il 24 marzo 2007, il Giudice dell'applicazione della pena ha considerato che vi era inizialmente la difficoltà ad accettare la condanna per un atto nel quale l'interessato non si riconosceva. Vista la situazione agli atti, il provvedimento amministrativo, emanato l'11 luglio 2008, è confermato nel suo principio. Pag ina 12

C-59 1 3 /20 0 8 7. Resta ora da stabilire se tale provvedimento è a tutt'oggi conforme all'ALC, ossia se il comportamento personale del ricorrente costituisce una minaccia attuale, effettiva e concreta all'ordine pubblico, tale da giustificare una misura per motivi di ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC. 7.1Al fine di valutare il comportamento di una persona la quale ha su- bito una pena detentiva, si considera di principio il suo comportamento dopo la scarcerazione, in quanto rilevante è l'atteggiamento della per- sona in totale libertà (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2). In concreto il ri- corrente ha beneficiato della libertà condizionale a decorrere dal 24 marzo 2007. Tenuto conto della gravità dei fatti commessi un tale lasso di tempo non può essere ritenuto sufficiente per un cambiamento sostanziale e consolidato dell'atteggiamento dell'interessato (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5). Inoltre dalle risultanze agli atti è emerso che il ricorrente è stato nuovamente condannato 16 giugno 2008 dal Giudice della Pretura penale su opposizione interposta dal ricorrente il 17 dicembre 2007 contro il decreto d'accusa del 3 dicembre 2007. Egli è stato condannato per stato di inattitudine alla guida. Anche se in modo meno tangibile, l'interessato ha nuovamente messo in pericolo la sicurezza pubblica e dimostrato con questo comportamento di non volere o di non essere in grado di conformarsi all'ordinamento giuridico vigente. 7.2In queste circostanze, in ragione dei reati commessi, il Tribunale considera che le condizioni per derogare al principio della libera circolazione delle persone sono adempiute. 8. Il ricorrente fa valere nel suo gravame di intrattenere una relazione con C._______ e la figlia comune, che attualmente ha l'età di quattro anni. La figlia vive in Ticino assieme alla madre. Egli si prevale dunque dell'art. 8 CEDU. 8.1A tale proposito, il Tribunale osserva che oggetto della presente causa è il divieto d'entrata e non il diritto di soggiorno in Svizzera, que- stione, quest'ultima, già esaminata a livello cantonale (cfr. decisione del 25 gennaio 2007 della SPI e decisione del 17 aprile 2007 del CdS) e che un'eventuale violazione della protezione della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU va generalmente fatta valere nel quadro della procedura cantonale volta al rilascio del permesso di soggiorno. Pag ina 13

C-59 1 3 /20 0 8 8.2Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta di- sposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento od al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere di principio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2). 8.3Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c; 120 Ib 257 consid. 1d). A questo proposito, si deve prendere in considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio, nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera nel caso in cui l'autorizzazione di soggiorno gli fosse rifiutata (DTF 120 Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo 2004. consid. 3.1; ALAIN WURZBURGER, op, cit., p. 288). Secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il bambino minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessità la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità di questo diritto per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti Pag ina 14

C-59 1 3 /20 0 8 essere più complicato in ragione della partenza del ricorrente verso il suo paese d'origine (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_710/2009 del 7 maggio 2010, consid. 3.2; 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1; 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3 e DTF 120 Ib 22 consid. 4a). 8.4Il diritto al rispetto della privata e familiare garantito dall'art. 8 cpv. 1 CEDU non è tuttavia assoluto. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando l'ingerenza è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.536/2002 del 20 dicembre 2002, 2A.276/2001 del 17 settembre 2001). A questo titolo, incombe alle autorità procede- re alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni fami- liari (DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). Affinché l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione passi in secondo piano è necessaria l'esistenza di legami familiari particolarmente forti nella sfera affettiva ed economica (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). 8.5In concreto, per quanto concerne la relazione tra il ricorrente e C._______, nell'ambito dell'aggiornamento d'istruttoria del 9 aprile 2010, l'interessato non ha fornito alcuna indicazione in merito. Per quanto riguarda la relazione con la figlia, occorre ritenere che l'autorità parentale è stata attribuita unicamente alla madre (cfr. decisione dell'8 maggio 2007 della Commissione tutoria regionale 8). Il ricorrente ha d'altronde affermato che, seppure con fatica, l'esercizio del diritto di visita risulta essere possibile (cfr. scritto del 9 aprile 2010). L'art. 8 cpv. 1 CEDU non è pertanto violato. Alla luce di tali considerazioni e conformemente alla giurisprudenza precitata, il Tribunale ritiene che il ricorrente non può prevalersi della protezione familiare garantita dall'art. 8 cpv. 1 CEDU. Pag ina 15

C-59 1 3 /20 0 8 9. 9.1Dalle considerazioni precedenti ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di tre anni è adeguato alle circostanze del caso concreto. 9.2Ne discende che l'UFM con decisione dell'11 luglio 2008 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 10. Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istru- zione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal paga- mento delle spese processuali. In concreto il ricorrente è stato posto al beneficio del gratuito patroci- nio e dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 31 gen- naio 2008. Non vengono pertanto prelevate spese processuali e, in mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresen- tanza, l'indennità è fissata sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella specie, il Tribunale considera che un'indennità di fr. 1200.- appaia equa. Si richiama inoltre l'art. 65 cpv. 4 PA, secondo il quale, ove la parte cessi d'essere nel bisogno deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato alla cassa del Tribunale. Pag ina 16

C-59 1 3 /20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'200.-, la quale è posta a carico della cassa del Tribunale amministrativo federale. 4. Comunicazione a: -ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il rim- borso) -autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) -Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio:La cancelliera: Elena Avenati-CarpaniMara Vassella Pag ina 17

C-59 1 3 /20 0 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 18

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