B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5901/2015
S e n t e n z a d e l 2 0 g i u g n o 2 0 1 6 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Michela Bürki Moreni, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 20 agosto 2015).
C-5901/2015 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. L’8 marzo 2012 (doc. A 87-1), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la seconda domanda di rendita d’invalidità svizzera presentata il 23 maggio 2011 da A., cittadino italiano, nato il (...), coniugato e padre di due figli (doc. A 28-1). Dagli atti di causa risultava che il medesimo presentava, fermo restando una completa inabilità al lavoro dal 14 ottobre 2010 al 26 settembre 2011, un’incapacità al lavoro del 70% nell’attività di muratore, ma una capacità al lavoro del 100% in un’attività confacente allo stato di salute dal 27 settem- bre 2011, ciò che conduceva ad un grado d’invalidità del 13%, insufficiente per giustificare il diritto ad una rendita d’invalidità svizzera. La decisione è cresciuta incontestata in giudicato. 2. 2.1 Il 22 agosto 2014, l’interessato ha formulato una terza richiesta volta all’ottenimento di una rendita d’invalidità svizzera (doc. A 110-1). 2.2 Nei rapporti del 12 marzo e 9 luglio 2015 (doc. A 129-1 e 145-1), il me- dico SMR, ha rilevato, sulla base della perizia reumatologica del 9 marzo 2015 e relativo complemento del 6 luglio 2015 del dott. B. (doc. A 128-1 e 144-1), che l’interessato è affetto segnatamente da moderata go- nartrosi e meniscopatia laterale destra, sindrome lombovertebrale e lom- bospondilogena cronica con impianto di neurostimolatore a livello dorsale, cervicalgie senza neurologia, sindrome somatoforme da dolore persistente e stato dopo peri-artropatia omero-scapolare destra. Ha ritenuto per lo stesso un’incapacità al lavoro del 100% dal 9 marzo 2015 nell’attività di muratore, ma una capacità al lavoro del 50% dal 15 marzo 2012 e dell’80% dal 9 marzo 2015 in un’attività confacente allo stato di salute, ciò che com- porta un grado d’invalidità del 60% per l’anno 2012 e del 36% per l’anno 2015 (doc. A 130-1 e 131-1). 2.3 Il 20 agosto 2015 (doc. A 149-1), l’UAIE ha deciso di erogare in favore dell’interessato tre quarti di rendita d’invalidità svizzera dal 1° febbraio al 30 giugno 2015, unitamente alle rendite completive in favore dei figli. L’au- torità inferiore ha considerato che l’interessato avrebbe avuto diritto a tre quarti di rendita d’invalidità dal 1° marzo 2012 al 30 giugno 2015, ma che i tre quarti di rendita possono essere versati solo a decorrere dal 1° febbraio 2015, ritenuto che il medesimo ha presentato una richiesta di una rendita d’invalidità svizzera il 22 agosto 2014 e il suo diritto ad una rendita d’inva- lidità è nato il 1° febbraio 2015 (doc. A 149-9).
C-5901/2015 Pagina 3 3. Il 22 settembre 2015, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 20 agosto 2015, mediante il quale ha chiesto di annullare la decisione impugnata affinché l’autorità inferiore, previa rivalutazione del caso, riconosca il suo diritto ad una rendita d’invalidità per un grado d’invalidità del 60% (anche dopo il 30 giugno 2015). Ha precisato che, secondo l’allegato rapporto ortopedico del 16 settembre 2015, a causa delle patologie di cui è affetto e delle limitazioni funzionali che presenta, è inabile al lavoro nell’attività di muratore, ma è abile al lavoro in un’attività confacente allo stato di salute nella misura del 30-40% (doc. TAF 1). Il 6 ottobre 2015, ha versato l’anticipo spese (doc. TAF 2 a 5). 4. Con risposta al ricorso del 23 novembre 2015, l’UAIE ha proposto la reie- zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 18 novembre 2015, secondo la quale, in virtù dei rapporti del marzo e luglio 2015 del medico SMR, il quale, a sua volta, si è fondato sulla perizia reumatologica del marzo 2015 e relativo complemento del luglio 2015 – perizia che è con- forme ai criteri di una perizia neutrale specialistica – l’interessato presenta un’incapacità al lavoro del 100% nell’attività di muratore, ma è abile al la- voro all’80% in un’attività confacente allo stato di salute dal 9 marzo 2015. Detto Ufficio ha poi precisato che la documentazione medica prodotta in sede di ricorso non riferisce di alcuna sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale del marzo 2015 (v. l’annotazione del 4 novembre 2015 del medico SMR). Infine, l’Ufficio AI ha sottolineato che, nella misura in cui l’assicurato è in grado di svolgere un’attività adeguata all’80%, effettuando un nuovo calcolo del grado d’invalidità (segnatamente adattando la riduzione giurisprudenziale per fattori personali dal 12 al 15%), il grado d’invalidità è pari al 36% (confronto fra un reddito da valido di fr. 69'700.- ed un reddito da invalido di fr. 46'630.70; doc. TAF 7). 5. Nella replica del 22 dicembre 2015, l’interessato si è riconfermato, in virtù del referto ortopedico del 15 ottobre 2015, del rapporto medico dell’11 di- cembre 2015 e del rapporto ortopedico del 19 dicembre 2015, allegati in copia, nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 22 set- tembre 2015 (doc. TAF 9).
C-5901/2015 Pagina 4 6. 6.1 Nella presa di posizione del 9 febbraio 2016, l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha proposto, in via principale, il rinvio degli atti di causa all’am- ministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente all’anno- tazione del medico SMR del 28 gennaio 2016, il quale rinvia a sua volta al rapporto reumatologico del dott. B._______ del 28 gennaio 2016, in cui è segnalato che, non potendo escludere con certezza che non sia subentrato un peggioramento dello stato di salute (rispetto a quanto ritenuto nella pe- rizia reumatologica del 9 marzo 2015 e relativo complemento del 6 luglio 2015 fino alla data della decisione impugnata), è opportuno sottoporre l’in- teressato ad una valutazione pluridisciplinare. In via subordinata, ha pro- posto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 11). 6.2 Nella duplica del 12 febbraio 2016, l’UAIE ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 11). 7. Con scritto del 16 marzo 2016, l’interessato ha segnalato di non avere “an- cora concluso tutti gli accertamenti del caso” e di essere “in lista d’attesa di essere convocato per l’intervento alla spalla destra”. Ha esibito docu- menti medici del dicembre 2015 e marzo 2016 (doc. TAF 14). Il 12 maggio 2016, ha prodotto documenti medici di aprile 2016 (doc. TAF 16). 8. 8.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu- rati residenti all'estero. 8.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
C-5901/2015 Pagina 5 (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 9. 9.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne- cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti- colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 9.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 10. 10.1 Giusta l’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, purché siano soddisfatti anche gli ulteriori requisiti. In particolare, secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o mi- gliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a), ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lett. b) e al termine di quest’anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lett. c). L’esigenza del periodo di attesa costituisce un presupposto del diritto. Per conseguenza, l’invalidità rispettivamente il caso assicurato “rendita d’invalidità” soprag- giungono solo con la nascita del diritto alla rendita (sentenza del TF 9C_658/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 3.1 [considerando non pubbli- cato in DTF 140 V 2]; DTF 138 V 475 consid. 3). 10.2 Qualora venga presentata una nuova domanda di prestazioni dell’as- sicurazione svizzera per l’invalidità (e l’Ufficio AI entra nel merito di tale domanda come nel caso di specie), dopo che il diritto alle prestazioni è stato respinto in occasione di una prima domanda, la nascita del diritto alla rendita resta subordinato all’adempimento delle condizioni previste agli art. 28 e 29 LAI (sentenza del TF 9C_302/2015 del 18 settembre 2015 consid. 5.2).
C-5901/2015 Pagina 6 11. 11.1 Nel caso di specie, la proposta del 9 febbraio 2016 dell'Ufficio AI del Cantone C._______ d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui all’annotazione del medico SMR del 28 gennaio 2016 (conclusione principale) è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con una valutazione pluri- disciplinare (in particolare, con un complemento dell’esame sullo stato di salute reumatologico, un esame sullo stato di salute psichico [in conside- razione del tempo trascorso dalla valutazione del novembre 2011 dello specialista in psichiatria; doc. A 68-1] e con ogni ulteriore esame che l’evo- luzione nel tempo dello stato di salute dell’insorgente dovesse rendere ne- cessario), il medico SMR avendo rilevato, nell'annotazione del 28 gennaio 2016 (doc. TAF 11), che "non potendo con certezza escludere (che non sia subentrato) un peggioramento (dello stato di salute), (è) opportuno sotto- porre l’assicurato ad una valutazione pluridisciplinare". 11.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completa- mento dell'istruttoria nel senso indicato dall'Ufficio AI del Cantone C._______ e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ren- dere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insor- gente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante e per- tanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è chiesto il riconoscimento di tre quarti di rendita d’invalidità (anche dopo il 30 giugno 2015). Nulla mutano, a questa conclusione, neanche i documenti medici prodotti dal ricorrente il 16 marzo ed il 12 maggio 2016 (doc. TAF 14 e 16), fermo restando che l’autorità inferiore provvederà ad includere nell’esame dei fatti di causa anche i citati documenti. 11.3 11.3.1 Nel caso in esame, non era altresì necessario nell’ambito del prov- vedimento del 7 marzo 2016 di questo Tribunale dare al ricorrente la pos- sibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurispru- denza del Tribunale federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell’ambito dell’accertamento ancora da esperire dall’autorità inferiore, a
C-5901/2015 Pagina 7 seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l’eventualità di una nuova decisione dell’UAIE a detrimento dell’insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). 11.3.2 Nella perizia reumatologica del marzo 2015 e relativo complemento del luglio 2015 (doc. A 128-1 e 144-1), il dott. B._______ ha ritenuto che il ricorrente non può più esercitare la precedente attività di muratore, ma che lo stesso presenta una capacità al lavoro in un’attività confacente allo stato di salute del 50% dal 15 marzo 2012 e dell’80% dal 9 marzo 2015, ciò che comporta un grado d’invalidità del 60% per il 2012 (confronto fra un reddito da valido di fr. 69'189.- ed un reddito da invalido di fr. 27'462.-; dati statistici salariali dell’anno 2010 secondo la Tabella TA1 dell’ISS aggiornati al 2012 [doc. A 130-1]) e del 36% per il 2015 (confronto fra un reddito da valido di fr. 69'700.- ed un reddito da invalido di fr. 44'630.70; dati statistici salariali dell’anno 2010 secondo la Tabella TA1 dell’ISS aggiornati al 2013 [doc. A 131-1 e doc. TAF 7]; i dati statistici salariali per l’anno 2015 non essendo disponibili, può essere fatto riferimento ai dati dell’anno 2013 [v., sulla que- stione, la sentenza del TF 8C_41/2010 del 20 aprile 2010 consid. 4.3.1]). Nella misura in cui l’insorgente ha presentato una capacità lavorativa del 50% in un’attività sostitutiva adeguata dal 15 marzo 2012 all’8 marzo 2015, il medesimo avrebbe avuto diritto a tre quarti di rendita d’invalidità dal 1° marzo 2013 (decorso il termine di attesa legale di un anno, giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI [v. consid. 10.2 del presente giudizio]; e non dal 1° marzo 2012, come erroneamente indicato dall’UAIE nella decisione impugnata) al 30 giugno 2015 (momento in cui il miglioramento dello stato di salute per- durava da tre mesi, giusta l’art. 88a cpv. 1 OAI). Sennonché, i tre quarti di rendita d’invalidità possono essere versati al ricorrente solo a decorrere dal 1° febbraio 2015, ritenuto che lo stesso ha presentato una richiesta di una rendita d’invalidità svizzera il 22 agosto 2014 (doc. A 110-1) e il suo diritto ad una rendita d’invalidità avrebbe potuto nascere al più presto il 1° feb- braio 2015 (sei mesi dopo la data della richiesta, giusta l’art. 29 cpv. 1 LAI). 11.3.3 In conclusione, nell’ambito della nuova procedura dinanzi all’UAIE i tre quarti di rendita per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2015 attribuiti in modo del tutto legittimo e giustificato dall’UAIE con decisione del 20 ago- sto 2015 e legati alla problematica reumatologica devono considerarsi de- finitivamente acquisiti. In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se l’(eventuale) peggioramento della problematica reumatologica (rispetto a quanto ritenuto nella perizia reumatologica del 9 marzo 2015 e relativo complemento del 6 luglio 2015) e/o psichiatrica possa avere un’in- cidenza significativa sulla residua capacità lavorativa del ricorrente in un’at-
C-5901/2015 Pagina 8 tività sostitutiva adeguata a far tempo da marzo del 2015 e quindi compor- tare, se del caso, l’attribuzione di una rendita, di principio uguale o supe- riore a quella della decisione impugnata, a decorrere da data da determi- narsi a dipendenza dell’intervenuto peggioramento. 11.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra- zione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece- dentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibil- mente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione comples- siva del caso. 11.5 Va altresì segnalato, per sovrabbondanza e con riferimento all’indica- zione del ricorrente di cui allo scritto del 16 marzo 2016 di essere in attesa di sottoporsi ad ulteriori accertamenti nonché ad un intervento chirurgico alla spalla destra, che incomberà all’UAIE nell’ambito della procedura istruttoria completiva che si rende necessaria alfine di un sufficiente accer- tamento dei fatti giuridicamente rilevanti di pronunciarsi anche sull’(even- tuale) documentazione medica afferente agli indicati accertamenti ed inter- vento che l’insorgente dovesse (ancora) produrre. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces- suali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 6 ottobre 2015, è restituito al ricorrente. 12.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti- bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vin- cente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministra- zione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in as- senza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente conte- nuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è po- sta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
C-5901/2015 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 20 agosto 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 6 ottobre 2015, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegate: copie degli scritti del 16 marzo e 12 maggio 2016 e degli annessi documenti) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: