C-5896/2020 Pagina 1 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5896/2020
Sentenza del 3 marzo 2022 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Regina Derrer, Caroline Gehring, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, (Italia), patrocinato dall'OCST, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione invalidità, rendita limitata nel tempo (decisioni del 21 ottobre 2020).
C-5896/2020 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il (...) 1976, padre di sei figli, B. (... 2001), C._______ (... 2002), D._______ (... 2011), E._______ (... 2012), F._______ (... 2016) e G._______ (... 2018), residente in Italia, fron- taliere, ha lavorato in Svizzera dal settembre 2011 in qualità di montatore di serramenti presso lo stesso datore di lavoro (doc. 1, 2, 21 pag. 4 dell’in- carto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]). B. B.a Nel 1995 l’assicurato ha subito un infortunio al ginocchio sinistro in se- guito al quale si è sottoposto ad un intervento di ricostruzione del lega- mento crociato anteriore (doc. UAIE 103 pag. 12). B.b A seguito di un infortunio verificatosi il 5 giugno 2012 (doc. UAIE 149) l’interessato ha subito una lesione a manico di secchio non suturabile del menisco mediale, lassità del legamento crociato anteriore, condromalacia diffusa al ginocchio destro che l’hanno costretto, il 27 giugno 2012, a sot- toporsi ad un intervento di meniscectomia subtotale mediale in artroscopia (doc. UAIE 181). B.c B.c.a A._______ ha interrotto definitivamente l’attività lavorativa l’8 agosto 2016 a causa di un ulteriore infortunio verificatosi il 5 agosto 2016 che ha comportato una distorsione del ginocchio sinistro (doc. 1 dell’incarto dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni [INSAI], doc. UAIE 4), la quale l’ha costretto a sottoporsi, dapprima, il 7 novembre 2016, ad un intervento di artroscopia al ginocchio sinistro, meniscectomia mediale, shringkaging danni cartilaginei, asportazione PLCA e rimozione vite tunnel femorale metallica, asportazione Cycolpe (doc. INSAI 35) e, in data 6 marzo 2017, di artroscopia del ginocchio sinistro con riplastica del legamento crociato anteriore, con Allograft e sistema Rigidfix e shring- kaging cartilagineo (doc. INSAI 59). B.c.b Il caso è stato assunto dall’INSAI, che ha erogato indennità giorna- liere intere dal 5 agosto 2016 al 5 agosto 2018 (doc. INSAI 221), nonché dalla H._______ SA (di seguito: H._______ SA), che ha versato indennità giornaliere intere a titolo di assicuratore complementare all’assicurazione infortuni obbligatoria dal 6 agosto 2016 al 5 agosto 2018 (doc. 1-5, 7-11,
C-5896/2020 Pagina 3 13, 15-21, 23-32 dell’incarto dell’H._______ SA). Il datore di lavoro ha di- sdetto il contratto con effetto al 30 aprile 2017 (doc. UAIE 21). C. C.a In data 30 gennaio 2017 l’assicurato ha presentato all’Ufficio dell’assi- curazione invalidità del Cantone I._______ (Ufficio AI) una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità, prevalendosi di un’incapacità lavorativa totale dal 5 agosto 2016 (doc. UAIE 2). C.b Ai fini istruttori l’amministrazione ha assunto agli atti l’incarto dell’INSAI (atti da agosto 2016 a dicembre 2019), segnatamente i rapporti del dott. L., specialista in chirurgia ortopedica e traumatologica dell’appa- rato locomotore presso la clinica M. di N., (doc. INSAI 25, 35, 37, 48, 59, 60, 68, 73, 78, 83, 91, 142, 147), i rapporti di visita medica circondariale del dott. O., specialista in chirurgia ortopedica e trau- matologica dell’apparato locomotore (doc. INSAI 92, 118, 124, 133, 178) e quello del 26 ottobre 2017 del dott. P., specialista in chirurgia (doc. INSAI 104), entrambi medici INSAI, i rapporti, commissionati dall’as- sicuratore infortuni, del dott. Q., specialista in medicina interna, reumatologia e medicina manuale (doc. INSAI 113, 116), il rapporto della fisioterapista R._______ del 15 dicembre 2017 (doc. INSAI 117), il rap- porto, commissionato dall’INSAI, del dott. S., specialista in neuro- logia, del 1° febbraio 2018 (doc. INSAI 132), quello del 5 luglio 2018 dott. T., specialista in chirurgia ortopedica e traumatologica dell’appa- rato locomotore (doc. INSAI 154), i rapporti del dott. U., specialista in ortopedia e traumatologia, chirurgia della mano e microchirurgia, del 13 ottobre 2018 (doc. INSAI 177 pag. 3) e 25 gennaio 2019 (doc. INSAI 215), quello del dott. V., medico chirurgo, del 9 agosto 2019 (doc. INSAI 227 pag. 22), il referto del 23 dicembre 2019 del dott. Z., specialista in chirurgia generale e traumatologia (doc. INSAI 227 pag. 23-28), nonché diversi referti radiologici relativi al periodo agosto 2016-maggio 2018 (doc. INSAI 14, 88-89, 149-150). C.c L’amministrazione si è inoltre fondata sui rapporti del consulente in in- tegrazione professionale dell’Ufficio AI A.a. del 26 giugno 2019 (doc. UAIE 73) e 27 maggio 2020 (doc. UAIE 111), sulla perizia, commis- sionata dall’Ufficio AI, del 4 marzo 2020 al dott. B.a._______, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologica dell’apparato locomotore (doc. UAIE 103), nonché sul questionario per il datore di lavoro del 6 marzo 2017 (doc. UAIE 13).
C-5896/2020 Pagina 4 C.d C.d.a Con decisione del 13 dicembre 2018 (doc. INSAI 190) l’INSAI, rife- rendosi ai rapporti del dott. O._______ del 16 gennaio e 28 novembre 2018 (doc. INSAI 124, 178), in relazione ai postumi dell’infortunio del 5 agosto 2016, ha ritenuto ripristinata la capacità lavorativa nell’attività abituale di montatore di serramenti nella stessa misura in vigore prima dell’evento as- sicurato, vale a dire al 100%. Esso ha pertanto sospeso l’erogazione delle indennità giornaliere con effetto al 6 agosto 2018. C.d.b Tramite decisione su opposizione del 27 febbraio 2019 (doc. INSAI 217), passata incontestata in giudicato, l’assicuratore infortuni non è en- trato nel merito dell’opposizione e della domanda di riconsiderazione pre- sentata da A., per il tramite dell’organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST), il 22 febbraio 2019 (doc. INSAI 216), in quanto tardiva. C.e Con rapporto finale del 3 giugno 2019 (doc. UAIE 67) la dott.ssa C.a., medico del servizio medico regionale (SMR), specialista in medicina del lavoro, fondandosi sulla documentazione agli atti, in partico- lare sui rapporti del dott. Q._______ del 18 dicembre 2017, del dott. O._______ del 16 gennaio 2018 e del dott. S._______ del 1° febbraio 2018, ha attestato un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale di montatore di serramenti dal 5 agosto 2016, mentre un’incapacità lavorativa del 100% dallo stesso giorno al 5 agosto 2018 (data della soppressione delle indennità giornaliere da parte dell’INSAI) e dello 0% dal giorno suc- cessivo in attività sostitutive idonee, rispettose di determinate limitazioni funzionali descritte. D. D.a Mediante progetto di decisione del 5 luglio 2019 (doc. UAIE 77) l’Ufficio AI ha ripreso le conclusioni del SMR quo alla capacità lavorativa dell’assi- curato e prospettato il riconoscimento di una rendita intera dal 1° agosto 2017 al 30 novembre 2018 (grado di invalidità del 100%), mentre ha re- spinto la domanda dal 1° dicembre 2018, alla luce di un grado di invalidità del 7% (reddito da valido di fr. 61'423.- nell’attività di montatore di serra- menti e reddito da invalido in base alla tabella TA1 di fr. 57'010.-). Esso ha precisato che non erano previsti provvedimenti di reintegrazione professio- nale (grado di invalidità inferiore al 20%). D.b Il 5 settembre 2019, per il tramite dell’OCST, l’assicurato si è opposto al progetto di decisione, adducendo un’incapacità lavorativa del 100% sia
C-5896/2020 Pagina 5 nell’attività abituale che in attività adeguata anche successivamente al 30 novembre 2018. A sostegno delle proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto del dott. U._______ del 25 gennaio 2019 e il certificato del 9 ago- sto 2019 del dott. V._______ (doc. UAIE 82). D.c Con rapporto finale del 28 aprile 2020 (doc. UAIE 104) la dott.ssa C.a., fondandosi sulla documentazione medica agli atti, segnata- mente sulla nuova perizia del 4 marzo 2020 del dott. B.a. fatta esperire nel frattempo (doc. UAIE 103), ha attestato un’incapacità lavora- tiva totale nell’attività abituale di montatore di serramenti dal 5 agosto 2016, mentre un’incapacità lavorativa del 100% dallo stesso giorno al 3 luglio 2017, del 40% dal 4 luglio 2017 al 6 maggio 2018, del 50% dal 7 maggio 2018 al 17 novembre 2019 e del 20% dal 18 novembre 2019 (data della visita del dott. B.a._______), sempre da intendere come riduzione del ren- dimento, in attività sostitutive idonee, rispettose delle limitazioni funzionali descritte. D.d Il 9 giugno 2020 (doc. UAIE 113) l’Ufficio AI ha annullato e sostituito il progetto di decisione del 5 luglio 2019 (consid. D.a). Fondandosi sul nuovo rapporto SMR del 28 aprile 2020 l’amministrazione ha attestato un’incapa- cità lavorativa totale nell’attività abituale di montatore di serramenti dal 5 agosto 2016. In attività adeguate rispettose di determinate limitazioni fun- zionali essa ha per contro considerato l’assicurato inabile al 100% dal 5 agosto 2016 al 3 luglio 2017, al 40% dal 4 luglio 2017 al 6 maggio 2018, al 50% dal 7 maggio 2018 al 17 novembre 2019 e al 20% dal 18 novembre 2019. Essa ha pertanto prospettato il riconoscimento di un quarto di rendita di invalidità dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 (grado di invalidità del 41% [reddito da valido di fr. 61'423.- e reddito da invalido di fr. 36'218.-]), di una mezza rendita dal 1° agosto 2018 al 29 febbraio 2020 (grado di invalidità del 51% [reddito da valido di fr. 61'944.- e reddito da invalido di fr. 30'327.- ]), mentre ha respinto la domanda dal 1° marzo 2020 (grado di invalidità del 22% [reddito da valido di fr. 61'944.- e reddito da invalido di fr. 48'524.- ]). L’autorità di prime cure non si è per contro pronunciata in merito all’ado- zione di provvedimenti di reintegrazione professionale, contrariamente a quanto accaduto nel primo progetto (consid. D.a). D.e Dal canto suo tramite decisione del 20 agosto 2020 (doc. INSAI 232) l’INSAI ha respinto la domanda di riconsiderazione e di revisione della de- cisione su opposizione da esso emanata il 27 febbraio 2019 (consid. C.d.b)
C-5896/2020 Pagina 6 presentata dall’assicurato l’11 maggio/26 giugno 2020 (doc. INSAI 227 pag. 1-6, 231 pag. 1-3). D.f D.f.a Con decisioni del 21 ottobre 2020 l’autorità di prime cure, ripren- dendo il tenore del progetto di decisione del 9 giugno 2020 (consid. D.d), ha attribuito a A._______ un quarto di rendita di invalidità dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 (doc. UAIE 129), una mezza rendita dal 1° agosto 2018 al 29 febbraio 2020 (doc. UAIE 130) e respinto la domanda di rendita dal 1° marzo 2020. D.f.b Mediante decisioni dello stesso giorno l’UAIE ha attribuito all’assicu- rato rendite completive in favore della figlia C._______ e del figlio B._______ e meglio un quarto di rendita dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 (fr. 59.-) e una mezza rendita (fr. 118.-) dal 1° agosto 2018 al 28 feb- braio 2019 (compimento del 18° anno d’età, doc. UAIE 126-128). E. E.a Il 25 novembre 2020, agendo per il tramite dell’OCST, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando, in via principale, il riconoscimento, dal 1° marzo 2020, per sè e in favore dei figli C., B., D., E., F._______ e G._______ di una rendita di invalidità pari ad un grado di invalidità di al- meno il 59%. Egli ha pure chiesto l’attribuzione di rendite completive in favore dei figli D., E., F._______ e G._______ per il pe- riodo anteriore al 1° marzo 2020, e meglio di un quarto di rendita dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 e di una mezza rendita dal 1° agosto 2018 al 29 febbraio 2020. Il ricorrente ha infine chiesto di essere posto a benefi- cio di provvedimenti di integrazione professionale. In via subordinata egli ha sollecitato il rinvio degli atti all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria, e meglio per la determinazione del diritto a prestazioni AI dopo la stabilizzazione dello stato di salute e l’esecuzione di provvedimenti professionali (doc. TAF 1 e allegati). Delle motivazioni si dirà nei conside- randi di diritto (consid. 8.1). E.b Dando parzialmente seguito alle richieste ricorsuali, tramite due deci- sioni del 29 dicembre 2020 (doc. UAIE 136-137) l’UAIE ha attribuito all’as- sicurato rendite completive in favore i figli D., E. ed F._______ per gli stessi periodi e con lo stesso grado di invalidità di quelle
C-5896/2020 Pagina 7 riconosciute all’insorgente, pari a fr. 59.- rispettivamente fr. 118.- (con- sid. D.f.a). E.c In data 19 gennaio/1° febbraio 2021 l’assicurato ha versato l’anticipo spese di fr. 800.- (doc. TAF 7 e 10). F. Mediante risposta del 19 marzo 2021 (doc. TAF 12) l’UAIE, richiamata la presa di posizione dell’Ufficio AI del giorno precedente (allegato al doc. TAF 12), ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della de- cisione impugnata. L’amministrazione ha pure prodotto la risposta del 16 marzo 2021 (allegato al doc. TAF 12) della Cassa svizzera di compen- sazione (CSC), la quale ha precisato di avere calcolato le rendite comple- tive in favore dei figli D., E. ed F._______ con decisioni del 29 dicembre 2020 (consid. E.b). G. Chiamata il 1° aprile 2021 a prendere posizione in merito alla vertenza (doc. TAF 15), la D.a._______ non ha reagito. H. Con replica del 21 maggio 2021 (doc. TAF 19) l’insorgente si è riconfer- mato nelle argomentazioni esposte nel ricorso, producendo nel contempo la perizia dell’11 maggio 2021, commissionata al dott. E.a., spe- cialista in chirurgia ortopedica e traumatologica. I. Mediante decisione del 25 agosto 2021 (doc. INSAI 255) l’assicuratore in- fortuni ha respinto la domanda di riapertura del sinistro presentata da A. il 21 maggio precedente (doc. INSAI 245). J. Tramite duplica del 10 settembre 2021 l’UAIE (doc. TAF 30), richiamata l’annotazione del SMR del 2 settembre 2021 e la presa di posizione dell’Uf- ficio AI del giorno successivo (allegati al doc. TAF 30), ha proposto la reie- zione del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate. K. Invitato il 20 settembre 2021 a prendere posizione in merito alla suddetta documentazione (doc. TAF 31), con osservazioni del 4 ottobre 2021, il ri- corrente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni e invitato l’UAIE a
C-5896/2020 Pagina 8 pronunciarsi in merito alla richiesta di completamento dell’istruttoria (doc. TAF 36). L. Chiamata in data 1° ottobre 2021 a fornire delucidazioni in merito all’attri- buzione di una rendita complementare per il figlio G._______ (doc. TAF 35) l’autorità inferiore non ha reagito. M. In data 15 novembre 2021 l’UAIE ha trasmesso al TAF tre decisioni del 10 novembre 2021 (allegati al doc. TAF 38) con cui ha attribuito a A._______ rendite completive in favore del figlio G._______, e meglio un quarto di rendita di invalidità dal 1° luglio 2018 al 31 luglio 2018 e una mezza rendita dal 1° agosto 2018 al 29 febbraio 2020 (per fr. 50.-,fr. 101.- , fr. 102.- e fr. 119.-).
L’UAIE ha altresì trasmesso al TAF le decisioni del 9 rispettivamente 10 no- vembre 2021 (allegati al doc. TAF 38) con cui ha sostituito le decisioni del 21 ottobre 2020 (consid. D.f.b) e 29 dicembre 2020 (consid. E.b) inerenti i figli B., C., D., E. ed F._______, modifi- candone parzialmente gli importi.
Essa ha infine comunicato, che l’Ufficio AI ha rinunciato a prendere posi- zione in merito alle osservazioni del ricorrente del 4 ottobre 2021 (con- sid. K). N. Invitato il 25 novembre 2021 a prendere posizione in merito alle suddette decisioni (doc. TAF 39), il ricorrente non ha reagito.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
C-5896/2020 Pagina 9 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi con- tro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), che ha altresì pagato l’acconto spese, il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 2.1.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, risiede in Italia ed è dato l’elemento transfrontaliero avendo svolto attività lavorativa in Svizzera, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.1.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Deci- sione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti ap- plicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.1.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti- colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del
C-5896/2020 Pagina 10 regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in- terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re- golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.1.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di- versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le- gislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della pro- cedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 2.1.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modifi- cato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gen- naio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.2 2.2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con- sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). 2.2.2 Le decisioni impugnate emesse il 21 ottobre 2020, modificate pen- dente causa in favore del ricorrente con decisioni del 29 dicembre 2020 e 10 novembre 2021, tramite attribuzione di rendite completive anche in fa- vore dei figli D., E., F._______ e G._______ hanno asse- gnato all’interessato un quarto di rendita di invalidità dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 e una mezza rendita dal 1° agosto 2018 al 29 febbraio 2020
C-5896/2020 Pagina 11 e rendite completive per i figli B._______ ed C._______. Ne consegue che sono applicabili le modifiche legislative di cui alla 6 a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le modifiche inter- venute fino alla data della decisione impugnata. 3. Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data delle decisioni impugnate. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti le decisioni impugnate sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state pronunciate, e meglio il 21 ot- tobre 2020. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della si- tuazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all’oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull’apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sen- tenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (sen- tenza del TAF C-3146/2015 dell’11 maggio 2018 consid. 4 con rinvii). 5. 5.1 Al riguardo va rilevato che l’UAIE ha prodotto tardivamente la duplica datata 10 settembre 2021, notificata al TAF il 14 settembre seguente (doc. TAF 30). Infatti essa avrebbe dovuto essere presentata entro il 5 lu- glio 2021, termine fissato con l’invito del 3 giugno 2021 (doc. TAF 20), no- tificato il giorno successivo.
C-5896/2020 Pagina 12 5.2 Giusta l’art. 32 cpv. 1 PA prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni prodotte dalla parte in tempo utile. Secondo il capoverso 2 essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. Nonostante la formulazione in termini potestativi (“ Kann-Formulierung “) la dottrina dominante, a cui fa riferimento anche il Tribunale federale (sen- tenza del Tribunale federale 1C_286/2009 del 13 gennaio 2010 consid. 4.2 segg.), ritiene che vi sia un obbligo e non solo la possibilità di prendere in considerazione allegazioni tardive delle parti qualora appaiano decisive (HAUER/MÜLLER/SCHINDLER, VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren, 2019, ad. art. 32, par. 8 segg. e riferimenti ivi citati; cfr. anche sentenze del TAF C-61/2019 del 5 giugno 2020 consid. 5.3 e A-4363/2014 del 4 agosto 2016 consid. 5.2 e riferimenti citati). 5.3 In concreto in sede di duplica l’UAIE, basandosi sulla documentazione medica agli atti, rispettivamente prodotta dal ricorrente e tenuto conto delle allegazioni di quest’ultimo, ha proceduto ad una dettagliata valutazione della fattispecie da un punto di vista medico. Alla luce di quanto sopra espo- sto questa Corte terrà conto delle allegazioni tardive addotte nella duplica di causa in quanto le riterrà rilevanti e decisive, anche in virtù del principio dell’accertamento d’ufficio dei fatti e dell’applicazione d’ufficio del diritto (consid. 4, in particolare in fine; cfr. anche sentenza del TAF C-5790/2020 del 15 ottobre 2021 consid. 5). 6. 6.1 In via preliminare si rileva che nella decisione impugnata l’amministra- zione non si è espressa sul diritto del ricorrente a eventuali provvedimenti d’integrazione professionale – negato nel primo progetto di decisione del 5 luglio 2019 a causa di un grado di invalidità insufficiente pari al 7% da dicembre 2018 (consid. D.a), che è stato successivamente annullato e so- stituito da quello del 9 giugno 2020 (consid. D.d), in cui l’autorità inferiore non si è pronunciata su questo aspetto, malgrado un grado di invalidità sufficiente del 22% da marzo 2020 – e censurato dall’insorgente nel gra- vame. A riguardo del diritto a provvedimenti professionali la prima volta in sede ricorsuale l’assicurato ha dichiarato che “ se la posa della protesi dovesse dare l’esito sperato ed eliminare i suoi problemi di salute, un accompagna- mento con la messa in atto dei provvedimenti professionali necessari, po- trebbe evitare di trovarsi invalido a 45 anni ” (doc. TAF 1 pag. 10). A suo
C-5896/2020 Pagina 13 dire infatti non essendo lo stato di salute stabilizzato le decisioni impu- gnate, con cui è stata soppressa la rendita, sono premature. 6.2 6.2.1 Alla luce di quanto sopra esposto, trattandosi di un rapporto giuridico a sé stante (DTF 125 V 413, sentenza 9C_599/2009 consid. 2, MEYER/REICHMUTH, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialver- sicherungsrecht, Bundesgesetz über die Sozialversicherung (IVG), 2014 pag. 296 N 18), vi è carenza, in relazione ai provvedimenti professionali, dell’oggetto impugnato. Su questo punto questa Corte non può quindi di principio entrare nel merito di tale vertenza. 6.2.2 Inoltre, malgrado la richiesta del ricorrente nell’ambito della proce- dura ricorsuale, non sono dati tutti i presupposti previsti dalla giurispru- denza per procedere all’estensione dell’oggetto impugnato anche a questo rapporto giuridico, in particolare la causa non risulta ancora essere matura per essere giudicata. Da un lato questa Corte non dispone di tutti gli ele- menti necessari per esprimersi compiutamente (DTF 144 III 394 con- sid. 4.3.2.2, “ Spruchreife ”, SVR 2003 IV no. 11 consid. 4, DTF 122 V 34 consid. 2; sentenza del TF 9C_599/2009) e dall’altro i provvedimenti pro- fessionali di cui fa richiesta il ricorrente si riferiscono ad un lasso di tempo successivo ad un eventuale intervento di inserimento di protesi e quindi posteriore alla decisione impugnata. La richiesta esula pertanto anche dal potere cognitivo di questo Tribunale (consid 3). In simili circostanze la richiesta del ricorrente va dichiarata irricevibile e l’in- carto va trasmesso per competenza all’UAIE, ricordato tra l’altro che in am- bito dell’assicurazione invalidità vale il principio secondo cui l’integrazione ha la precedenza sul diritto alla rendita e che l’autointegrazione ha la pre- cedenza su entrambe le pretese (art. 1a lett. a-b, art. 28 LAI; DTF 113 V 22 consid. 4a; sentenza del TF 9C_341/2009 consid. 4). 6.3 A titolo abbondanziale va precisato che la mancata emanazione di provvedimenti integrativi da parte dell’amministrazione non può neppure essere considerata un diniego di giustizia, fatto peraltro mai sollevato dal ricorrente, il quale non ha presentato ricorso in tal senso. Al riguardo va rilevato che secondo l’art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
In concreto la domanda di emanazione di una decisione in tal senso non è
C-5896/2020 Pagina 14 mai stata sollevata. Del resto, come detto, la richiesta in sede ricorsuale si riferisce chiaramente al futuro. 7. 7.1 In primo luogo va evidenziato che con due decisioni del 29 dicembre 2020 (sostituite con decisioni del 9/10 novembre 2021) e tre decisioni del 10 novembre 2021 l’autorità inferiore, in parziale accoglimento della richie- sta formulata dall’insorgente con il gravame, ha attribuito al ricorrente an- che il diritto alle rendite completive in favore dei figli D., E., F._______ e G.. In relazione a questi rapporti giuridici l’oggetto litigioso è pertanto limitato al diritto dell’insorgente di beneficiare delle rendite completive per figli anche posteriormente al 29 febbraio 2020. In simili circostanze il ricorso è parzialmente privo di oggetto. 7.2 Oggetto impugnato sono quindi le decisioni del 21 ottobre 2020 con le quali sono state attribuite al ricorrente e ad i figli B. ed C._______ rendite di invalidità e rendite completive soltanto fino al 29 febbraio 2020. Litigioso è per contro, dopo l’emanazione delle decisioni del 29 dicembre 2020 (sostituite dalle decisioni del 9/10 novembre 2021), il diritto di A._______ di percepire una rendita di invalidità per sé, nonché rendite completive in favore dei sei figli – in particolare una rendita corrispondente ad un grado di invalidità di almeno il 59% (nella replica il ricorrente si avvale di un’incapacità lavorativa del 100% anche in attività adeguate) – anche dopo il 29 febbraio 2020. In concreto va quindi esaminata la correttezza della fissazione del grado di invalidità effettuata dall’autorità inferiore e me- glio se la situazione di salute dell’assicurato così come la capacità lavora- tiva si sono stabilizzate, rispettivamente migliorate, a far tempo dal 18 no- vembre 2019, in modo tale da giustificare dal 1° marzo 2020 la soppres- sione della mezza rendita attribuita con effetto dal 1° agosto 2018 al 29 feb- braio 2020. 8. 8.1 L’insorgente si prevale in primo luogo di un notevole peggioramento alla gamba sinistra intervenuto posteriormente agli interventi chirurgici del 7 novembre 2016 e 6 marzo 2017. Egli evidenzia inoltre un’incongruenza tra il quadro clinico descritto dal dott. B.a._______, attestante un aggrava- mento dello stato di salute, e le conclusioni da esso espresse in merito alla capacità lavorativa. A suo dire la perizia non può pertanto essere conside- rata convincente. Il ricorrente adduce poi che lo stato di salute non è ancora
C-5896/2020 Pagina 15 stabilizzato, in quanto si deve attendere la fine delle terapie e dei tratta- menti proposti dal dott. B.a., nonché l’eventuale intervento di pro- tesi totale al ginocchio sinistro. L’assicurato chiede altresì di essere posto a beneficio di provvedimenti di integrazione professionale. Egli contesta anche il calcolo eseguito per stabilire il grado di invalidità, segnatamente l’ammontare del salario da invalido, prevalendosi di una riduzione sociale pari al 25%. A suo modo di vedere infine non esiste sul mercato equilibrato del lavoro una professione compatibile con le limitazioni elencate dal dott. B.a. (doc. TAF 1, in particolare pag. 5-9).
Nella replica, richiamando la perizia del dott. E.a._______ dell’11 maggio 2021, il ricorrente postula il riconoscimento di un’incapacità lavorativa to- tale anche nell’esercizio di un’attività adeguata. 8.2 Secondo l’amministrazione il rapporto SMR del 28 aprile 2020 della dott.ssa C.a._______ (doc. UAIE 104), che si fonda sulla perizia ortope- dica del dott. B.a._______ del 4 marzo 2020 (doc. UAIE 103), è per contro fedefacente, privo di contraddizioni e tien conto di tutte le affezioni di cui soffre l’assicurato. L’UAIE evidenzia inoltre che neppure una riduzione del reddito da invalido del 25% condurrebbe al riconoscimento di una rendita di invalidità. 9. 9.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin- gola prestazione. 9.2 L’art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l’assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que- sto anno è invalido almeno al 40%. 9.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
C-5896/2020 Pagina 16 rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). 9.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi- librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi- sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valu- tare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusiva- mente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile. 10. 10.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac- cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 10.2 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as- sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C- 1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti).
C-5896/2020 Pagina 17 10.3 Giusta l’art. 88 bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren- dita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione indebita è dovuta all’otteni- mento illecito di una prestazione da parte dell’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI. 10.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circo- stanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul di- ritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revi- sione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sen- tenza del TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). 11. 11.1 In caso d'assegnazione retroattiva di una rendita scalare la data di modifica del diritto deve essere stabilita conformemente all'art. 88a OAI (RS 831.201; sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C-1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il termine di attesa di tre mesi dell'art. 88a OAI non può iniziare a decorrere prima della nascita del diritto ad una rendita (cfr. sentenza del TF 9C_110/2014 del 13 giugno 2014). 11.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decre- scente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile, in caso di contestazione, di essere og- getto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in cui la prestazione sia accordata con effetto retroattivo – ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta – esiste un'unica relazione giuridica. Ciò vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata
C-5896/2020 Pagina 18 nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni (DTF 131 V 164 con- sid. 2.2 e 2.3). 12. 12.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu- ridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci- tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e- ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con- frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven- tato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). 12.2 La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in am- bito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129 con- sid. 4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la va- lutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare do- vrebbe condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; 126 V 288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato ad una decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V 129 consid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a). Se inoltre in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione dell'invalidità passata in giudicato nei confronti di un assi- curatore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità entrava in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133 V 549 il Tribunale federale (TF) ha precisato la pro- pria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e, di conseguenza, l'Ufficio AI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ri- corso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposi- zione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla rendita in
C-5896/2020 Pagina 19 quanto tale o sul grado d'invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 10). 12.3 In assenza di documentazione economica, la documentazione me- dica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico gra- duare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per co- stante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire impor- tanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'atti- vità da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 12.4 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilun- gen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sen- tenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ritenuto con- forme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG; DTF 125 V 351 consid. 3) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 12.5 Infine giova ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari le- gami che intrattengono con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), per cui, secondo l’esperienza comune, essi tendono generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rap- porto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo (sentenza del TF 8C_168/2018 del 6 giugno 2018). 12.6 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo
C-5896/2020 Pagina 20 rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenze del TF 9C_540/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 4.2; 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 13. Alfine di stabilire il diritto a prestazioni dell’assicurato in seguito all’infortu- nio subito il 5 agosto 2016 l’amministrazione ha assunto agli atti: 13.1 Diversi referti radiologici susseguenti all’infortunio, e meglio: 13.1.1 Il referto della RM al ginocchio sinistro del 9 agosto 2016 da cui emerge “ rilesione del menisco mediale che si estende dal corno anteriore al corno posteriore in paziente con pregressa meniscectomia parziale del corpo e corno posteriore. Possibile incipiente formazione di cisti parameni- scale a livello del corpo del menisco mediale. Pregressa plastica del lega- mento crociato anteriore, probabilmente rotta al terzo medio. Importante condropatia del compartimento femoro-tibiale mediale e femoro-rotuleo. Piccolo versamento intra-articolare “ (doc. INSAI 14). 13.1.2 Le risultanze della RM (al ginocchio sinistro del 14 settembre 2017 (doc. INSAI 88) da cui emerge “ gonartrosi femoro-tibiale mediale, rottura del corpo meniscale lussato nel recesso capsulare. Ampio difetto cartilagi- neo trocleare femorale. Ispessimento ed edema della plica sinoviale medio patellare “. Quelle al ginocchio ap e lat. sinistro in ortostasi di medesima data che evi- denzia “ gonartrosi femoro-tibiale mediale. Esiti di ricostruzione del lega- mento crociato anteriore. Osteorarefazione focale a livello metafisiario ti- biale mediale in verosimili esiti post-chirurgici. (...) alterazione focale cen- trale endomidollare a livello del terzo diafisario distale femorale di non uni- voca interpretazione “ (doc. INSAI 89).
C-5896/2020 Pagina 21 13.1.3 Il referto della RM al ginocchio sinistro del 30 maggio 2018 secondo cui “ in esiti chirurgici di ricostruzione del legamento crociato anteriore è attualmente riconoscibile aspetto di netta irregolarità del legamento stesso con rottura parziale della metà posteriore. (...) Si confermano: esiti di me- niscectomia parziale mediale con degenerazione del residuo meniscale, aspetti da gonartrosi femoro-tibiale e femoro-rotulea, con alterazioni con- drali di IV grado a carico della troclea femorale e del profilo articolare me- diale della rotula e di II-III grado a carico dei condili femorali sul profilo in- feriore, versamento intra-articolare con borsite di gastrocnemio-semimem- branoso “ (doc. INSAI 150).
Le risultanze della RX al ginocchio sinistro del 30 maggio 2018 (doc. INSAI 149), messa a confronto con quella eseguita in data 31 maggio 2017, da cui emerge “ esiti chirurgici di ricostruzione del legamento crociato ante- riore. (...). Note artrosiche con proiettiva riduzione di ampiezza dell’emi- rima articolare femoro-tibiale mediale, un poco più evidente rispetto al pre- cedente controllo. (...) Alterazione osteo-strutturale iperdensa nel contesto della regione diafisaria distale del femore, ben compatibile con esiti di in- farto osseo/econdroma, immodificata rispetto alla precedente analisi. Mo- desto versamento intra-articolare “. 13.2 L’amministrazione ha inoltre assunto i seguenti rapporti medici: 13.2.1 Il rapporto del 7 novembre 2016 (doc. INSAI 35) in cui il dott. L._______ ha posto le diagnosi di “ lesione del menisco mediale e lesione condrale III grado a livello del condilo femorale mediale e IV della troclea femorale, lesione PLCA e cyclope anteriore del ginocchio sinistro “. Il me- desimo giorno l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di “ artroscopia ginocchio sinistro: meniscectomia mediale, shrinkaging danni cartilaginei, asportazione PLCA e rimozione vite tunnel femorale metallica, asporta- zione cyclope”. Il medico ha quindi ritenuto A._______ totalmente inabile al lavoro. 13.2.2 Il rapporto del 6 marzo 2017 del dott. L._______ relativo all’inter- vento di “ artroscopia del ginocchio sinistro: riplastica del legamento cro- ciato anteriore con allograft e sistema rigidfix, shrinkaging cartilagineo, del 6 marzo 2017 “ (doc. INSAI 59). Il medico ha attestato un’inabilità lavora- tiva. 13.2.3 Il referto del 9 maggio 2017 del dott. L._______ secondo cui “ il pa- ziente riferisce 15 giorni fa un cedimento articolare e da allora una sensa- zione di instabilità sull’angolo postero-laterale del ginocchio. Effettivamente
C-5896/2020 Pagina 22 riesce ad effettuare una traslazione se non lavora in asse il ginocchio, del comparto laterale “ (doc. INSAI 68). Alla luce delle risultanze dei referti ra- diologici prescritti e dopo consultazione con il dott. T., mediante rapporti del 4 luglio e 19 settembre 2017 (doc. INSAI 83, 91) il medico ha proposto un intervento di osteotomia valgizzante della tibia in ginocchio gonartrosico mediale varo. 13.2.4 Il rapporto del 25 settembre 2017 in cui il medico dell’INSAI dott. O. ha indicato che la degenerazione femoro-tibiale mediale era da ricondurre al precedente infortunio del 1995 e ritenuto l’intervento proposto non in relazione causale con l’infortunio del 5 agosto 2016 (doc. INSAI 92). 13.2.5 Il rapporto di visita medica circondariale del 26 ottobre 2017 (doc. INSAI 104) in cui il medico INSAI dott. P., dopo aver visitato l’assicurato il 23 ottobre precedente, ha posto le diagnosi di “ stato dopo distorsione ginocchio sinistro in portatore di pregressa ricostruzione del crociato anteriore nel 1995 e meniscectomia mediale in data 05.08.2015; stato dopo intervento di artroscopia al ginocchio sinistro e meniscectomia mediale, shaving condrale e asportazione PLCA, rimozione vite del tunnel femorale, asportazione Cyclope in data 07.11.2016; stato dopo intervento di artroscopia al ginocchio sinistro di plastica LCA con Allograft e sistema Regidfix, shaving cartilagineo (6 marzo 2017); stato dopo intensa fisiotera- pia “. Egli ha precisato che “ al momento attuale il dato fondamentale è la note- vole ipomiotrofia quadricipitale, per quanto riguarda la leggera artrosi come giustamente fatto rilevare dal dott. med. O. essa è ampiamente preesistente e precedente e non dipendente dall’infortunio in esame. Per- tanto l’osteotomia valgizzante proposta, appare decisamente di compe- tenza della Cassa malati. Per il miglioramento delle condizioni oggettive dell’assicurato derivate dall’infortunio, appare opportuno un periodo di fi- sioterapia intensiva (...) che dovrebbe comportare un miglioramento più apprezzabile particolarmente a livello del tono muscolare “. Il medico ha quindi ritenuto A._______ totalmente inabile per l’attività assi- curata di montatore di serramenti. 13.2.6 13.2.6.1 Il rapporto del 29 novembre 2017, commissionato dall’INSAI, in cui il dott. Q., dopo aver ripreso le diagnosi note, ha attestato che “ attualmente il Signor A. continua ad accusare dolori al ginocchio,
C-5896/2020 Pagina 23 deficit di estensione e di mobilità, così come un’instabilità sotto stress late- rale, fa notare come questa non sarebbe stata presente prima dell’attuale infortunio “ (doc. INSAI 113). 13.2.6.2 Il rapporto del 18 dicembre 2017 (doc. INSAI 116), all’attenzione dell’assicuratore infortuni, in cui il dott. Q._______, riferendosi al tratta- mento fisioterapico svolto dall’assicurato (doc. INSAI 117), ha attestato che “ se da una parte vi è stato un certo miglioramento della mobilità dall’altra persiste l’instabilità in rotazione e, soprattutto, cosa alquanto strana, (...) vi è ancora dell’atrofia del quadricipite nonostante tutta l’attività eseguita “. In relazione a quest’ultima il medico ha inoltre indicato “ (...) penso che sarà necessaria una valutazione neurologica (...) con probabile EMG al fine di capire se vi siano delle cause neurologiche del perché il paziente non rie- sca a rinforzare tale muscolo “. Egli ha infine evidenziato che “ credo che sarà necessaria una vostra rivalutazione in agenzia, anche per definire la causalità con l’infortunio visto che il paziente presenta bene o male delle alterazioni degenerative anche susseguenti ad un infortunio passato “.
Il dott. Q._______ ha quindi considerato l’insorgente inabile nell’attività abi- tuale di metalmeccanico, mentre da subito abile (senza indicarne la misura) in un lavoro più leggero, dove debba stare seduto o al limite camminare in pianura e ritenuto possibile anche attività di magazzino leggere. 13.2.7 Il rapporto del 29 gennaio 2018 relativo alla visita medica circonda- riale del 16 gennaio precedente (doc. INSAI 124) in cui il dott. O._______, ha posto le diagnosi di competenza INSAI di “ stato dopo trauma in varo ginocchio sinistro il 05.08.2016 con rilesione parziale del menisco mediale al corno anteriore e posteriore; sospetto di re-rottura legamento crociato anteriore in stato di pregressa plastica LCA; 07.11.2016 artroscopia ginoc- chio sinistro con meniscectomia parziale mediale, shrinking cartilaginei, asportazione legamento crociato anteriore e rimozione vite tunnel femorale metallica, asportazione ciclope; 06.03.2017 artroscopia del ginocchio sini- stro con re-plastica del legamento crociato anteriore con allograft e sistema rigid-fix e shrinking cartilagineo “ e le diagnosi non di competenza INSAI di “ stato dopo legamento-plastica del crociato anteriore e resezione menisco mediale ginocchio sinistro nel 1995; importante condropatia del comparti- mento femore-tibiale mediale e femoro-rotuleo; formazione di cisti parame- niscale a livello del corpo del menisco mediale “.
Lo specialista ha precisato che “ nella mia valutazione personale ho notato una buona funzionalità della muscolatura in modo attivo e passivo. La mo-
C-5896/2020 Pagina 24 bilità leggermente aumentata in flessione è spiegabile a causa della man- canza della cartilagine del compartimento femoro-tibiale mediale che spiega un’aumentata elasticità del legamento collaterale mediale in fles- sione in confronto a destra. Il ginocchio è ben stabile nonostante l’esten- sione dimostri 5-10° in meno. Quindi si nota il problema della soggettiva aumentata elasticità medio-laterale nel fatto di avere circa 5 mm in più di spazio a causa della mancanza della cartilagine nella parte tibiale ma an- che della circonferenza del condilo femorale tibiale. Articolazione femoro- tibiale laterale sana come mostrano tutte le MR eseguite nell’ultimo anno e mezzo. (...) già prima delle RM 3 giorni dopo il recente infortunio ha mo- strato un importante danno alla cartilagine femoro-tibiale mediale, quindi un’artrosi preesistente all’infortunio. La legamento-plastica è stabile sia cli- nicamente che valutando la RM “. Il medico ha poi sottolineato che “ l’instabilità soggettiva medio-laterale è unicamente possibile in flessione, come descritto sopra si vede un pro- blema meccanico che è spiegabile con la situazione artrosica. L’assicurato riesce comunque a tenere il ginocchio sotto controllo attivamente. Anche la differenza della muscolatura è spiegabile in un assicurato che cerca di aumentare la muscolatura caricando su una emi-artrosi. La degenerazione in questo ancora giovane assicurato con probabilità preponderante peg- giorerà nei prossimi anni “. Egli ha inoltre aggiunto di aver spiegato che “ le terapie di valgizzazione sono state proposte per il suo problema degenerativo preesistente all’in- fortunio. Per quanto riguarda unicamente il danno infortunistico (rilesione corno mediale e posteriore del menisco mediale, rilesione della legamento- plastica) lo stesso è stato sanato con una nuova legamento-plastica stabile con il menisco restante il quale si è lussato a causa della degenerazione del compartimento mediale. Anche questa è una conseguenza degenera- tiva e non infortunistica “. Il dott. O._______ ha infine consigliato l’esecuzione di un esame neurolo- gico presso il dott. S.. 13.2.8 Il rapporto del 1° febbraio 2018 (doc. INSAI 132), all’attenzione dell’INSAI, in cui il dott. S., dopo aver visitato l’assicurato il 30 gen- naio precedente, ha sostenuto che “ all’attuale stato neurologico confermo una lieve ipotrofia della coscia sinistra senza però nessun deficit di forza associato, anche il riflesso rotuleo e il riflesso degli adduttori sono ben evo- cabili e simmetrici, nessun deficit sensitivo a livello della coscia sinistra. Unicamente il paziente descrive una certa ipoestesia e disestesia in un ter- ritorio compatibile con quello d’innervazione del nervo infrapatellare sini- stro. Quest’ultimo nervo non è esaminabile da un punto di vista elettrofisio- logico, una lesione di questo nervo dopo un intervento al ginocchio non è
C-5896/2020 Pagina 25 rara, nel caso del paziente comunque comportano una lieve disestesia e sicuramente non spiega i cedimenti accusati dal paziente e le difficoltà della motilità e della stabilità del ginocchio sinistro “. Il medico ha inoltre precisato che “ l’esame EMG dei muscoli suelencati è risultato nella norma, posso escludere una causa neurologica alla base dell’ipotrofia del quadri- cipite sinistro, nessun argomento per una lesione del nervo femorale o di una origine radicolare di quest’ipotrofia che penso sia proprio secondaria dal minor utilizzo del muscolo durante il cammino e nel mantenere la posi- zione eretta, il paziente effettivamente appoggia in maniera più cauta l’arto inferiore sinistro in quanto avverte il ginocchio instabile e bloccato nell’estensione “. 13.2.9 Il rapporto del 6 marzo 2018 in cui il dott. O., chiamato a pronunciarsi, alla luce della suddetta valutazione, in merito alla causalità tra l’infortunio del 5 agosto 2016 e i disturbi accusati dall’assicurato ha ri- badito che “ con probabilità preponderante è un problema dell’avanzata degenerazione/artrosi femoro-tibiale la quale non permette all’assicurato di aumentare la sua muscolatura del ginocchio sinistro (...). Il dott. S. conferma che la problematica non è da considerare di origine neurologica ma un problema predominante artrosico “ (doc. INSAI 133). 13.2.10 Il rapporto del 7 maggio 2018 (doc. INSAI 142) in cui il dott. L._______ ha indicato che “ il paziente si ripresenta per un’importante in- stabilità del ginocchio, non soltanto nei movimenti di rotazione interni con piede fermo, ma anche nei movimenti di lateralità del ginocchio “. Il medico ha attestato che “ il grado clinico è nettamente peggiorato rispetto all’ultima mia visita eseguita alcuni mesi orsono, nonostante l’importante tentativo di recupero del tono muscolare che il paziente sta continuando ad eseguire. Verosimilmente siamo di fronte ad un cedimento della riplastica (...) “. Egli ha ritenuto l’interessato totalmente inabile al lavoro. 13.2.11 Il rapporto del 5 luglio 2018 (doc. INSAI 154), all’attenzione dell’as- sicuratore infortuni, in cui il dott. T._______, dopo aver visitato l’interessato, ha evidenziato che “ (...) il paziente presenta un arco articolare completo in flessione, una limitazione in estensione di circa 3°, ma soprattutto un’im- portante dolenzia sia mediale che laterale. Ho osservato la deambulazione del paziente che presenta un chiaro quadro di ginocchio varus trust. Il pa- ziente riferisce di avere importante dolore e instabilità, ha eseguito un ciclo intenso di fisiochinesiterapia che non ha assolutamente portato ad un be- neficio, anzi ad un peggioramento della sintomatologia dolorosa “.
C-5896/2020 Pagina 26 Lo specialista ha aggiunto “ ho attentamente valutato l’eventualità di ese- guire una osteotomia valgizzante (...). Il paziente presenta già una condro- patia del comparto laterale. L’osteotomia purtroppo non è indicata. Valu- tando e discutendo con il paziente credo che l’unica soluzione per avere un ginocchio asintomatico e stabile e permettere al paziente il ritorno alla vita normale e alla ripresa dell’attività lavorativa sia quella di effettuare una protesi totale del ginocchio “. 13.2.12 13.2.12.1 Il rapporto del 13 ottobre 2018 in cui il dott. U._______ ha indi- cato che l’assicurato presenta “ ginocchio sinistro asciutto, instabile con momento adduttorio al cammino, severa la ipotrofia muscolare di coscia. All’esame clinico limitato da contrattura antalgica si evidenzia un’instabilità antero-laterale con lassità in varo, in esiti di ri-ricostruzione legamentosa. Sindrome femoro-rotulea con sovraccarico del compartimento mediale. L’esame radiologico e rm evidenzia un’artrosi tricompartimentale del ginoc- chio di grado 2/3 di Ahlback, sicuramente da attribuirsi egli esiti chirurgici di lesione legamentosa occorsa per infortunio sul lavoro. Peraltro non trovo attualmente indicazione per programma di protesizzazione del ginocchio. Mi limiterei per ora a un programma semplice di mobilizzazione con cy- clette a ruota libera per 30 minuti almeno tre volte la settimana e a terapia antiflogistica con Indoxen 50 dopo il pasto di mezzogiorno, per almeno tre settimane. Solo l’osservazione evolutiva, rimosso il quadro attuale di ente- site del ginocchio, permetterà un corretto programma terapeutico eventual- mente chirurgico “ (doc. INSAI 177 pag. 3). 13.2.12.2 Il rapporto del 25 gennaio 2019 (doc. INSAI 215 pag. 1-2) in cui il dott. U._______ ha, per l’essenziale, ripreso le valutazioni precedente- mente espresse e sottolineato che “ risulta evidente dall’esame clinico il non recupero della stabilità, con frequenti episodi di cedimento, situazione che nulla ha a che fare con l’artrosi del ginocchio presente come esito di una distorsione e di una ricostruzione precedente. Il paziente lavorava e non aveva disturbi prima della distorsione che ha portato alla re-ricostru- zione legamentosa, pure presentando fenomeni di artrosi. La distorsione del ginocchio con nuova lesione legamentosa ne è quindi responsabile e la ricostruzione legamentosa con tendine da cadavere non ha dato stabilità sufficiente alle esigenze funzionali. In assenza di tale episodio distorsivo la degenerazione avrebbe potuto in seguito manifestarsi senza peraltro con- ferire instabilità “.
C-5896/2020 Pagina 27 13.2.13 Il certificato del 9 agosto 2019 in cui il dott. V._______ ha attestato che l’assicurato “ attualmente riferisce peggioramento della mobilità, insta- bilità articolare che provoca cadute durante la marcia, blocco articolare spontaneo. È stato consigliato intervento di protesi al ginocchio. Attual- mente presenta importante impotenza funzionale relativa (...) “ (doc. INSAI 227 pag. 22). 13.2.14 Il rapporto del 23 dicembre 2019 (doc. INSAI 227 pag. 23-28), commissionato dal ricorrente, in cui il dott. Z._______, dopo averlo visitato, ha affermato che “ si constata una grave instabilità oggettiva e funzionale della tenuta legamentosa del ginocchio sinistro con frequenti episodi di sublussazione e cadute con persistente deficit di estensione. Questa insta- bilità è dovuta all’assenza della tenuta della plastica cadaverica del LCA che è stata constatata alla RM del 30.5.2018 e che ha come correlato cli- nico la presenza di un Lachmann positivo. Sono presenti inoltre dei deficit o delle lassità della tenuta degli elementi legamentosi esterni che contri- buiscono alla grave instabilità valgo-varo con sublussazioni constatate al carico. È conosciuto il fatto che le sostituzioni con allograft cadaverico del LCA vanno soggette a rigenerazioni sostitutive che con il tempo possono portare ad allungamento e a ri-rotture (...) “. Lo specialista ha inoltre precisato che “ questi reperti rendono probabile con preponderanza il nesso causale con l’incidente del 5.8.2016. Infatti una semplice evoluzione verso l’artrosi dopo l’episodio del 1995 non si sarebbe manifestata con un’instabilità ma con la progressione lenta sull’arco di anni di sintomi tipicamente artrosici, dolori al carico ma senza sublussazioni o instabilità, segni completamente assenti prima dell’incidente del 5.8.2016 “.
Egli ha poi dichiarato che “ senza l’infortunio del 5 agosto 2016 il paziente avrebbe verosimilmente goduto di a-sintomaticità clinica dell’artrosi del compartimento mediale del ginocchio sinistro ancora per anni, a-sintoma- ticità certificata dal suo praticare senza problemi prima dell’incidente (...) un’attività lavorativa che comportava lavoro su ponteggi, salire e scendere scale a pioli, terreno irregolare, pratica di attività sportiva (body building) “.
Il dott. Z._______ ha infine sottolineato di ritenere “ prematura l’indicazione ad una protesizzazione del ginocchio sinistro anche in vista del fatto che si dovrebbe dapprima restituire la stabilità legamentare. A tale scopo propor- rei alla SUVA una valutazione in sede universitaria di eventuali ricostruzioni legamentari esterne e/o interne per ovviare alle sublussazioni che faranno inevitabilmente accelerare la degenerazione artrosica delle cartilagini an- che del compartimento laterale “.
C-5896/2020 Pagina 28 Egli ha pertanto ritenuto A._______ “ totalmente inabile al lavoro nell’atti- vità abituale di montatore di serramenti dal 5 agosto 2016, mentre abile (senza indicarne la percentuale e la decorrenza) in attività da compiere con brevi percorsi su terreno piano, senza uso ripetuto di scale, con porto di pesi non superiori ai 10 kg “. 14. 14.1 Pendente causa amministrativa l’Ufficio AI ha ordinato l’allestimento di una perizia ortopedica eseguita il 4 marzo 2020 (doc. UAIE 103) dal dott. B.a._______, il quale dopo aver visitato l’assicurato il 18 novembre 2019, ha posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “ inter- vento chirurgico di plastica LCA ginocchio sinistro e resezione menisco me- diale del 1995; distorsione ginocchio destro del 05.06.2012 con lesione a manico di secchio del menisco mediale e lassità legamento crociato ante- riore con/su: stato dopo intervento chirurgico artroscopico di meniscecto- mia subtotale mediale ginocchio destro del 27.06.2012; trauma in varo gi- nocchio sinistro del 05.08.2016 con ri-lesione parziale del menisco mediale al corno anteriore e posteriore, lesione condrale III° grado a livello del con- dilo femorale mediale e IV della troclea femorale, lesione PLCA e Cyclope anteriore in stato di pregressa plastica del 1995 con/su: stato dopo condro- patia compartimento femoro tibiale mediale e femoro rotuleo ginocchio si- nistro (MRI del 09.08.2016), stato dopo intervento artroscopico di meni- scectomia parziale mediale, shringkaging di danni cartilaginei, asporta- zione PLCA e rimozione vite tunnel femorale metallica, asportazione Cy- clope del 07.11.2016, stato dopo intervento chirurgico di artroscopia del ginocchio sinistro con ri-plastica del legamento crociato anteriore con Allo- graft e sistema Rigidfix, shrinkaging cartilagineo del 06.03.2017, stato dopo gonartrosi femoro-tibiale mediale con degenerazione menisco mediale gi- nocchio sinistro (MRI 14.09.2017); ernia discale intraforaminale destra a livello L3-L4 (MRI del 22.02.2014) “. Quale diagnosi senza conseguenze sulla capacità lavorativa è stata posta quella di “ protrusione del disco C5- C6 con maggiore accentuazione postero-laterale destra, dove si associano appuntimenti osteofitici che determinano un lieve effetto compressivo sullo spazio subaracniodeo anteriore al midollo (MRI dell’11.09.2013) “ (doc. UAIE 103 pag. 17-18). Il perito ha dichiarato che “ sulla scorta dell’esame obiettivo odierno, della storia clinica e della documentazione agli atti appare chiaro come l’assicu- rato sia attualmente affetto da uno stato di dolori cronici al ginocchio sini- stro con associata instabilità e minima irradiazione algica alla gamba sini- stra, sia affetto da un’importante sintomatologia invalidante nel comparto
C-5896/2020 Pagina 29 mediale del ginocchio sinistro, in stato dopo tre interventi chirurgici del 1995, 2016, 2017; sia affetto anche da minimo tremore al ginocchio sinistro sotto carico, tutti sintomi che si manifestano con la sintomatologia oggettiva che ho documentato precedentemente “ (doc. UAIE 103 pag. 20). La sintomatologia soggettiva lamentata dall’assicurato, ossia una gonalgia sinistra sia in posizione eretta che in posizione seduta a cui si accompagna un senso di instabilità che produce cedimenti del ginocchio sinistro con sensazione di venir meno determinando la possibilità di eventuali cadute rovinose al suolo rendendo impossibile il portare a termine in maniera com- pleta le molteplici funzioni pesanti presenti nell’attività lavorativa di riferi- mento di metalcostruttore ma permettendo contestualmente la possibilità di eseguire parzialmente i normali Iavori quotidiani e domestici e di accudi- mento dei figli seppure con limitazioni, sono compatibili con i deficit funzio- nali riscontrati anche durante l’esame obiettivo e la documentazione radio- grafica (pag. 20). Il medico ha inoltre affermato che “ i sintomi accusati dall’assicurato e i de- ficit funzionali riferiti annotati durante l’esame clinico sono in gran parte spiegabili con le alterazioni strutturali finora riscontrate; vi è una con- gruenza tra le limitazioni nello svolgimento delle attività di tutti gli ambiti della vita e affini e sono state eseguite terapie idonee a trattare i sintomi descritti: la possibilità di un nuovo intervento chirurgico di protesizzazione del ginocchio sinistro proposto sia dal Dr T._______ che dal Dr U._______ seppure dopo un periodo di valutazione evolutiva, si ritiene non esigibile dal punto di vista medico ma sicuramente auspicabile nell’esecuzione: du- rante la visita peritale effettuata il 18.11.2019 non si sono riscontrati segni dell’entesite menzionata dal Dr U., segno che tale problematica abbia raggiunto la risoluzione clinica “. Il perito ha aggiunto che “ dal punto di vista ortopedico il problema rilevante presentato dall’assicurato è duplice, rappresentato sia dalla gonalgia sini- stra che dall’instabilità entrambe secondarie alla sindrome di “ ginocchio varo sintomatico instabile “ che si è presentata successivamente all’ultimo intervento chirurgico del 2017 al ginocchio sinistro con associato tremore sotto carico prolungato e che, anche in base alla valutazione specialistica del Dr. U., non starebbero migliorando, continuando a determinare un dolore sia alla mobilizzazione ripetuta sotto carico, salendo e scen- dendo le scale e camminando su superfici sconnesse, quando si accovac- cia e anche se carica pesi importanti o se sta molto tempo in piedi, sinto- matologia algica per cui lo stesso assicurato non assume alcuna terapia farmacologica su base programmatica ma solo al bisogno, essendo l’as-
C-5896/2020 Pagina 30 sunzione giornaliera di Depakin volta alla cura di altre problematiche me- diche; inoltre anche l’uso del tutore stabilizzante al ginocchio sinistro, su stessa ammissione dell’assicurato, non è continuo, ma indossato solo in alcuni momenti e quando ha dolore “ e concluso che “ a medio-lungo ter- mine, sotto l’influsso dell’invecchiamento, la problematica al ginocchio si- nistro potrebbe peggiorare e dal lato terapeutico diventerebbe ancora più complicato trarre successo dal trattamento finora eseguito “ (doc. UAIE 103 pag. 21). Il medico ha poi aggiunto che “ sempre dal punto di vista ortopedico, altra rilevante considerazione da valutare è la giovane età dell’assicurato di 43 anni non certamente utile riguardo l’indicazione terapeutica per l’inter- vento di protesi al ginocchio sinistro, ove qualora si scegliesse l’opzione di procrastinare il più possibile temporalmente la data dell’intervento di posa della protesi al ginocchio, sarebbe contestualmente auspicabile rivalutare le opzioni di cura atte a ridurre il disuso della muscolatura dell’arto inferiore sinistro e conseguentemente bisognerà instaurare un piano riabilitativo, vincente, monitorato da vicino, onde cercare di tonificare le masse musco- lari degli arti inferiori bilateralmente; non di meno è da menzionare che la prescrizione di un trattamento farmacologico analgesico su base program- matica e l’utilizzo schematico ed intelligente della ginocchiera stabilizzante porterebbe invero ad un miglioramento della sintomatologia algica al ginoc- chio sinistro e più globalmente ad un miglioramento degli outcomes (ef- fetti/risultati) in termini di compliance verso un’attività lavorativa leggera e renderebbe anche all’assicurato più agevole lavorare in una professione adeguata “ (doc. UAIE 103 pag. 21-22). Egli ha precisato che qualora le succitate indicazioni non venissero intra- prese e portate a termine si potrebbe assistere ad un peggioramento delle problematiche attualmente in essere (doc. UAIE 103 pag. 23). Il medico ha poi evidenziato che “ sicuramente da prevedere in futuro un intervento chirurgico di protesi totale del ginocchio a sinistra. Da prevedere un aggravamento della problematica al ginocchio sinistro senza un’oppor- tuna strategia fisioterapica/riabilitativa di ricondizionamento ad intervalli re- golari “ (doc. UAIE 103 pag. 24). Lo specialista ha quindi posto i seguenti limiti funzionali: l’assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso pesi leggeri (5-10 kg) fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi medi (10-25 kg) fino all’altezza dei fianchi, mai pesi pesanti (25-45 kg) o molto pesanti (oltre 45 kg); l’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto, di rado sollevare pesi superiori a 5 kg oltre l’altezza del petto. L’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi leg- geri/di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, mai maneg- giare attrezzi pesanti/molto pesanti ed effettuare lavoro manuale rozzo. La
C-5896/2020 Pagina 31 rotazione manuale è normale. L’assicurato può molto spesso effettuare la- vori al di sopra della testa, la rotazione del tronco e assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può di rado assumere la posizione inginocchiata ed effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato può molto spesso assumere la po- sizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata e molto spesso la posizione a libera scelta. L’assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre i 50 metri, di rado camminare per lunghi tragitti, mai camminare su terreno accidentato, di rado salire le scale, mai salire su scale a pioli. L’uso di entrambe le mani e lo stare in equilibrio non pongono problemi (allegato al doc. UAIE 103). Il dott. B.a._______ ha pertanto ritenuto A._______ inabile al lavoro in mi- sura completa nell’attività abituale dal 5 agosto 2016, mentre un’incapacità lavorativa del 100% dallo stesso giorno al 3 luglio 2017, del 40% dal 4 lu- glio 2017 al 6 maggio 2018, del 50% dal 7 maggio 2018 al 17 novembre 2019 e del 20% dal 18 novembre 2019 (doc. UAIE 103 pag. 17). Il medico ha in particolare sottolineato che esistono risorse fisiche per una reintegra- zione professionale e ritenuto l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata normale di 8-9 ore con una riduzione del rendimento del 20% a partire dal 18 novembre 2019. Egli ha evidenziato “ la possibilità di ese- guire o un lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 20% (non elevazione di carichi superiori ai 5 kg) oppure una combinazione tra tempo ridotto e rendimento ridotto (non più di 6-7 ore di presenza al giorno) “, pre- cisando che “ sarebbe auspicabile trovare un lavoro di ufficio leggero, fa- cendo attenzione a sollevare carichi limitati con dei cambi di postura fre- quenti e gestione del tempo del lavoro intervallati da piccole pause seduto, dove eviti di lavorare accovacciato, eviti di salire o scendere le scale fre- quentemente; a questo potrebbe aggiungersi una posizione di lavoro co- moda ed ergonomica che consenta pochi carichi assiali e rotazionali senza caricare pesi superiori ai 5 kg frequentemente “. 14.2 Con rapporto finale del 28 aprile 2020 (doc. UAIE 104) la dott.ssa C.a._______ del SMR ha ripreso le diagnosi poste dal dott. B.a._______.
Il medico ha considerato l’assicurato totalmente inabile nell’attività abituale di montatore di serramenti dal 5 agosto 2016, mentre ha riconosciuto un’in- capacità lavorativa del 100% dalla stessa data al 3 luglio 2017, del 40% dal 4 luglio 2017 al 6 maggio 2018, del 50% dal 7 maggio 2018 al 17 no- vembre 2019 e del 20% dal 18 novembre 2019 in attività sostitutive idonee, rispettose delle limitazioni fisiche indicate nella perizia del dott. B.a._______ del 4 marzo 2020 (consid. 14.1).
C-5896/2020 Pagina 32 14.3 Pendente causa di ricorso A._______ ha prodotto la perizia dell’11 maggio 2021 (allegato al doc. TAF 19), commissionata al dott. E.a., il quale ha dichiarato che il “ paziente di 45 anni atletico, di professione aiuto costruttore con una lesione legamentosa del ginocchio sinistro di cui una plastica del legamento crociato anteriore si trova in modo non anatomico e probabilmente è la causa della mancanza di estensione del ginocchio. La flessione invece è fisiologica. Inoltre il morfotipo mostra un genu varum bilaterale che è stato verificato tramite un ortoradiogramma eseguito in data odierna con un sovraccarico e sofferenza del comparti- mento mediale di entrambe le ginocchia, più marcata a sinistra “. Secondo il medico “ in modo terapeutico mi sembra ragionevole salvare questo gi- nocchio sinistro e ristabilire un’abilità lavorativa completa come aiuto co- struttore tramite un’osteotomia di valgizzazione e discreta estensione del plateau tibiale della gamba prossimale sinistra. È perfettamente lecito ria- prire il caso SUVA per completare il trattamento chirurgico post-traumatico che non è stato soddisfacente finora “. Il perito ha quindi ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nell’atti- vità abituale. In attesa dell’esecuzione della proposta terapeutica egli non si è per contro pronunciato in merito alla capacità lavorativa in attività so- stitutiva. 14.4 Mediante annotazione del 2 settembre 2021 (allegato al doc. TAF 30) il medico SMR dott.ssa C.a. ha dichiarato, alla luce della nuova perizia, di poter integralmente confermare il contenuto del rapporto finale datato 28 aprile 2020. Essa ha inoltre sottolineato che “ l’assicurato, con- giuntamente al suo medico curante, deciderà l’opzione terapeutica a cui sottoporsi (...) nei temi e nei modi a loro più congeniali ma nel contempo, come già espresso, potenziando una terapia analgesica su base program- matica, praticando una fisioterapia in piscina, utilizzando un tutore stabiliz- zante del ginocchio in maniera schematica ed intelligente, può svolgere un’attività lavorativa leggera e sedentaria nel rispetto delle limitazioni espresse all’interno della perizia specialistica ortopedica del 04.03.2020, come anche del resto confermato dallo stesso Dr. E.a._______ ai punti n. 2 e n. 6, pagina n. 3 del suo rapporto medico dell’11.05.2021 “. 15. 15.1 Nel merito va in primo luogo rilevato che alla luce di quanto sopra esposto il diritto ad un quarto di rendita di invalidità dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 e ad una mezza rendita dal 1° agosto 2018 al 29 febbraio 2020 non è contestato. L’incapacità lavorativa parziale in attività sostitutive
C-5896/2020 Pagina 33 adeguate dal 1° agosto 2017 a fine novembre 2019 non è infatti in discus- sione ed è comprovata dagli atti dell’incarto (consid. 13, in particolare con- sid. 13.2.4, 13.2.8, 13.2.9, 13.2.11, 13.2.12, da cui emerge una situazione non ancora stabilizzata a causa delle conseguenze dell’infortunio e la pe- rizia ortopedica del dott. B.a._______ del 4 marzo 2020, consid. 14.1, da cui emerge una riduzione della capacità lavorativa del 50% in attività ade- guate fino a novembre 2019). 15.2 15.2.1 Nella fattispecie è pertanto necessario accertare se a giusto titolo l’amministrazione, fondandosi sulla perizia del dott. B.a., ha sop- presso la mezza rendita d’invalidità riconosciuta a A. dal 1° agosto 2018 al 29 febbraio 2020 (e meglio trascorsi tre mesi dall’asserito migliora- mento/stabilizzazione dello stato di salute e della capacità lavorativa), op- pure se è giustificata l’attribuzione di una rendita di grado almeno pari 59%, (nella replica il ricorrente si avvale di un’incapacità lavorativa del 100%; cfr. consid. 7.2 e 8.1). A tal fine occorre determinare se l’assicurato è effettiva- mente capace al lavoro all’80% in attività adeguate dal 18 novembre 2019 rispettivamente se l’amministrazione, prima dell’emanazione della deci- sione impugnata, abbia svolto un sufficiente accertamento dei fatti giuridi- camente rilevanti. 15.2.2 In concreto va quindi esaminato se la perizia del dott. B.a._______ del 4 marzo 2020, ordinata dall’Ufficio AI e su cui si è fondato il SMR nel suo rapporto finale del 28 aprile 2020, e, a sua volta l’UAIE, permette di desumere in maniera completa, motivata, concludente e pertanto convin- cente un’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa tali da giustificare dal 18 novembre 2019 una capacità lavorativa in attività ade- guate dell’80%, oppure se vi è documentazione medica nell’incarto atta a metterla in discussione come sostiene il ricorrente. 16. 16.1 In via preliminare occorre evidenziare che la perizia del dott. B.a._______ si basa su informazioni fornite dalla persona esaminata, sull’esame del quadro clinico, sulle risultanze della visita del ricorrente e sulla documentazione medica agli atti. Nel suo insieme il referto è com- prensivo dell’anamnesi, delle informazioni tratte dall’incarto, delle indica- zioni del medico stesso, delle diagnosi nonché delle conclusioni. Tale peri- zia può pertanto essere considerata – per lo meno formalmente – un
C-5896/2020 Pagina 34 mezzo probatorio idoneo alla valutazione dello stato di salute e della capa- cità lavorativa dell’insorgente (consid. 14.1). 16.2 Per quanto riguarda le diagnosi, non contestate dal ricorrente, le pa- tologie con influenza sulla capacità lavorativa sono di natura reumatologica e ortopedico/traumatologica (consid. 13-14). L’assicurato contesta unica- mente le conseguenze sulla capacità lavorativa, che a suo dire non sa- rebbe migliorata a partire da novembre 2019. 16.3 16.3.1 Con perizia del 4 marzo 2020 il dott. B.a., tenuto conto sia del decorso degli infortuni del 1995 e 2012 che dell’infortunio del 5 agosto 2016, ha perlomeno sostenuto implicitamente che vi è stato un migliora- mento dello stato di salute e della capacità lavorativa dal 18 novembre 2019, data della visita peritale. Egli ha infatti attestato una capacità lavora- tiva dell’80% – da intendersi come riduzione del rendimento del 20% per una giornata normale di lavoro di 8-9 ore, oppure quale combinazione tra tempo ridotto e rendimento ridotto per una presenza di 6-7 ore al giorno – in attività sostitutive adeguate, rispettose di determinati limiti funzionali, dal 18 novembre 2019, a fronte di un’incapacità lavorativa del 50% ricono- sciuta fino a tale data. Tale conclusione non può tuttavia essere seguita in quanto non soltanto priva di motivazione, ma non sostanziata dal perito – non è dato in alcun modo di sapere in cosa sarebbe consistito il migliora- mento dal 18 novembre 2019 – e altresì contraria agli atti. Alla luce del tenore degli atti medici suesposti in particolare della perizia dello stesso dott. B.a. (consid. 13.2.8-13.2.12 e 14.1) emerge in- fatti eventualmente una stabilizzazione dello stato di salute, caratterizzata tuttavia, nonostante le misure terapeutiche adottate, da dolori cronici e in- stabilità al ginocchio sinistro, nonché da episodi di cedimento e riduzione della mobilità dello stesso, non certo un miglioramento. La perizia del dott. B.a._______ non rispetta quindi i presupposti sanciti dalla giurisprudenza per assurgere a prova attendibile in caso di revisione (consid. 12.6). Il perito infatti non descrive in alcun modo quali aspetti con- creti nell’evoluzione (positiva) della malattia avrebbero giustificato la nuova valutazione della capacità lavorativa. La perizia del dott. B.a._______ non può pertanto essere ritenuta completa, concludente e probante. 16.3.2 Dagli atti emerge inoltre che il dott. B.a._______ non ha tenuto conto del rapporto dettagliato del dott. Z._______ del 23 dicembre 2019
C-5896/2020 Pagina 35 (consid. 13.2.14), posteriore alla visita dell’assicurato del 18 novembre 2019, ma comunque anteriore alla stesura della relazione peritale (marzo 2020, cfr. elenco degli atti presi in esame doc. UAIE 103 pag. 2-9). Da tale rapporto non emerge una situazione migliorata a partire da dicem- bre 2019, bensì “ una grave instabilità oggettiva e funzionale della tenuta legamentosa del ginocchio sinistro con frequenti episodi di sublussazione e cadute con persistente deficit di estensione “ (doc. INSAI 227 pag. 23- 28). Il perito non ha quindi neppure tenuto conto dell’affermazione del dott. Z._______ inerente la necessità di una valutazione in sede universitaria circa l’opportunità di un intervento a livello della ricostruzione dei legamenti (per ottenere stabilità), ciò che si esprime eventualmente per uno stato di salute stabile o peggiorato ma non migliorato. Anche da questo punto di vista la perizia del dott. B.a._______ è quindi incompleta. In conclusione, un miglioramento a partire dal 18 novembre 2019 dello stato di salute e della capacità lavorativa dal 50% all’80% nell’esercizio di attività adeguate rispettose dei limiti funzionali non emerge né dalla perizia del dott. B.a., né dal resto della documentazione medica agli atti. La perizia del dott. B.a. incompleta, non motivata e contraria agli atti, non è pertanto concludente e non può essere posta alla base della presente vertenza. Alla luce di quanto esposto discende che il ricorso dev’essere parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata, fondandosi su un accerta- mento incompleto dei fatti rilevanti va annullata e gli atti di causa ritornati all’amministrazione, affinché proceda al completamento dell’istruttoria. La soppressione della mezza rendita a far tempo dal 29 febbraio 2020 non è infatti giustificata. 16.4 L’autorità inferiore procederà pertanto a completare gli atti, accer- tando l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa residua in attività adeguate da novembre 2019, da un punto di vista reumatologico e ortopedico/traumatologico tramite l’esperimento di una perizia speciali- stica, preferibilmente in ambito universitario (al fine di chiarire anche la que- stione di un intervento a livello legamentoso, come indicato dal dott. Z.) – e di eventuali altri accertamenti medici che dovessero rive- larsi eventualmente necessari in tale ambito (per l’ambito neurologico si confronti il rapporto del dott. S. consid. 13.2.8) – da esperire in
C-5896/2020 Pagina 36 Svizzera, conformemente ai principi sviluppati dalla più recente giurispru- denza del Tribunale federale (DTF 137 V 210). 16.5 In tali circostanze, non essendo stati chiariti aspetti medici determi- nanti tramite una perizia specialistica, neppure la giurisprudenza del Tribu- nale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, nel senso indicato da questo Tribunale. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giustificato qualora l'am- ministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti incompleta e non del tutto concludente, non essendo compito del Tribunale effettuare in prima battuta i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). Nel caso concreto l’amministrazione non ha in particolare in alcun modo accertato se effettivamente a partire dal 18 novembre 2019 vi è stato un migliora- mento dello stato di salute, limitandosi, alla luce della perizia del dott. B.a., ad affermarlo. 17. 17.1 In relazione alla fissazione del grado di invalidità è necessario eviden- ziare quanto segue. 17.1.1 Nelle decisioni impugnate l’autorità di prime cure ha ritenuto che, senza danno alla salute, nell’esercizio dell’attività abituale di montatore di serramenti al 100% nel 2018 A. avrebbe percepito un reddito an- nuo pari a fr. 61'944.- (doc. UAIE 108 e 129). 17.1.2 Fondandosi sui dati statistici ufficiali editi dall’Ufficio federale di sta- tistica (UFS, [tabella TA1 2016]), l’UAIE ha computato quale reddito da in- valido il salario annuale ottenibile nel 2018 (attività semplici e ripetitive, uo- mini), ossia fr. 48'524.-, tenuto conto di un salario mensile per il 2018 di fr. 5'387.20.-, di un orario usuale di 41,7 ore settimanali, di una riduzione del rendimento del 20%, nonché di una riduzione del 10% per attività leg- gera (doc. UAIE 108 e 129). 17.1.3 Dal raffronto dei redditi è scaturito quindi un grado d’invalidità del 21,66%, arrotondato al 22% (doc. UAIE 108 e 129).
C-5896/2020 Pagina 37 17.2 17.2.1 Il momento determinante in concreto per procedere al raffronto dei redditi è tuttavia il 1° marzo 2020, vale a dire quello in cui il diritto alla ren- dita potrebbe aver subito una modifica (sentenza del TAF C-4032/2018 del 1° ottobre 2019 consid. 17.2 e MARGIT-MOSER-SZELES, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, ad art. 16 LPGA N 41). 17.2.2 Poiché quindi al momento delle decisioni litigiose, il 21 ottobre 2020, l’UAIE poteva già disporre dei dati del 2018, ritenuto che sono stati pubbli- cati il 21 aprile 2020 (cfr. sito internet: https://www.bfs.ad- min.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-la- voro/livello-salari-svizzera/settori-privato-pubblico.assetde- tail.12488221.html), per stabilire il reddito da invalido andava di conse- guenza fatto riferimento alla tabella dell’ISS 2018 e non a quella del 2016 e il reddito adeguato al 2020. 17.3 Sulla scorta delle nuove risultanze mediche e dopo aver esperito una nuova indagine economica l'amministrazione si pronuncerà nuovamente sul grado di invalidità e sul diritto alla rendita principale e alle rendite com- pletive in favore dei sei figli dell’assicurato a decorrere dal 1° marzo 2020. 18. Nel caso concreto infine non è necessario rendere attento l’insorgente della possibilità di ritirare il ricorso conformemente a quanto stabilito in DTF 137 V 314. In effetti non sussiste l'eventualità di una decisione dell'UAIE a sfa- vore dell'assicurato (cfr., sul quesito consid. 3.2.4 della citata sentenza se- condo cui l’insorgente non va reso attento sul rischio di una reformatio in peius e quindi sulla possibilità di ritirare il ricorso se il Tribunale, come nel caso di specie, nei considerandi della sentenza di rinvio conferma la deci- sione dell’UAIE oppure statuisce definitivamente sul diritto alla rendita in base agli atti). Il diritto a un quarto di rendita di invalidità dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 e ad una mezza rendita dal 1° agosto 2018 al 29 febbraio 2020, così come alle rendite completive per i figli B., C., D., E., F._______ e G._______, non solo è incontestato dalle parti, ma è comprovato dagli atti di causa, e va pertanto confermato in questa sede.
C-5896/2020 Pagina 38 19. 19.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). L’anticipo spese, di fr. 800.-, versato dall’insorgente il 19 gennaio/1° febbraio 2021 (doc. TAF 7 e 10) verrà restituito al ricorrente. 19.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 132 V 215 con- sid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia di asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all’amministrazione per comple- tamento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d’ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (spese incluse), tenuto conto che il ricorrente è vincente e del lavoro effettivo e utile svolto dal suo patrocinatore. L’indennità per ripetibili è posta a carico dell’UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto, nel senso che le deci- sioni impugnate del 21 ottobre 2020 sono annullate e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento dell’istruttoria e si pro- nunci nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità e alle rendite completive in favore dei sei figli ai sensi dei considerandi 16, 17 e 18. 2. Nella misura in cui il ricorrente postula l’attribuzione di rendite completive per i figli (1/4 dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 e ½ dal 1° agosto 2018 al 29 febbraio 2020) in favore dei figli D., E., F._______ e G._______ il gravame è stralciato dai ruoli, in quanto privo d’oggetto.
L’incarto va trasmesso per competenza all’UAIE in merito al diritto a prov- vedimenti integrativi. 4. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, versato il 19 gennaio/1° febbraio 2021, sarà restituito al ricorrente allorquando la pre- sente sentenza sarà passata in giudicato. 5. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 6. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario “ indirizzo per il pagamento “) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) – D.a., F.a. (raccomandata)
Le firme e i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-5896/2020 Pagina 40 La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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