B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Decisione confermata dal TF con sentenza del 15.07.2016 (9C_171/2016)
Corte III C-5895/2013
S e n t e n z a d e l 22 g e n n a i o 2 0 1 6 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Franziska Schneider, Vito Valenti cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
contro
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Berna, autorità inferiore .
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assoggettamento all'AVS/AI (decisione del 13 settembre 2013).
C-5895/2013 Pagina 2 Fatti: A. I coniugi A., nato il (...) 1948, e B., nata il (...) 1960, en- trambi cittadini francesi, risiedono a C._______ dal 6 agosto 2008, benefi- ciano della tassazione globale sul dispendio e non hanno mai svolto attività lucrativa in Svizzera. Dal mese di agosto 2008 il marito beneficia di una pensione di vecchiaia del sistema di sicurezza sociale francese rispettivamente di una rendita del regime pensionistico complementare francese (doc. TAF 1 pag. 3), mentre in seguito all'esercizio di attività lavorativa dipendente in Francia fino al 31 dicembre 2008 la moglie era assicurata al sistema di sicurezza sociale francese (doc. 14 allegato al doc. TAF 1). B. Il 19 aprile 2013 l'Istituzione comune LAMal ha avviato una procedura atta a verificare la situazione assicurativa di A._______ (doc. 7 allegato al doc. TAF 1). C. C.a Con due comunicazioni del 2 maggio 2013 (doc. 1a e 1b allegati al doc. TAF 1) la Cassa di compensazione AVS/AI del Cantone D._______ (in seguito Cassa) ha affiliato A._______ e B._______ all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (AVS/AI) conformemente all'art. 64 cpv. 2 LAVS (RS 831.10) con effetto dal 1° settembre 2008. C.b Con decisioni del 13 maggio 2013 la Cassa ha inoltre fissato provviso- riamente l'importo dei contributi dovuti dai coniugi singolarmente a far tempo dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2012, tenendo conto del red- dito percepito in forma di rendita (doc. da 2a a 3e allegati al doc. TAF 1). D. D.a Tramite l'avvocato Nicola Fornara, in data 23 maggio 2013, A._______ ha interposto opposizione avverso le decisioni di affiliazione, richiamando l'art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'in- terno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) e adducendo di essere al be- neficio di una pensione erogata dalla Repubblica di Francia dal 2008. Egli
C-5895/2013 Pagina 3 ha quindi chiesto l'esenzione dal pagamento dei contributi AVS giusta l'art. 3 cpv. 1 OAVS (RS 831.101; doc. 4a allegato al doc. TAF 1). D.b Pure la moglie ha interposto opposizione il medesimo giorno, chie- dendo l'esenzione dal pagamento dei contributi, in quanto già assoggettata al sistema pensionistico francese (doc. 4b allegato al doc. TAF 1). D.c Con scritti del 13 giugno 2013, sempre tramite il proprio patrocinatore, i coniugi hanno presentato opposizione a titolo cautelativo anche contro le decisioni provvisorie di fissazione dei contributi del 13 maggio 2013 (doc. 5a e 5b allegati al doc. TAF 1). E. E.a Contemporaneamente all'assoggettamento all'AVS/AI, in data 6 ago- sto 2013 la Cassa ha avviato, con scritto indirizzato a A., una pro- cedura tendente ad accertare l'assoggettamento di quest'ultimo e di B. all'assicurazione malattia svizzera. Riferendosi ad un prece- dente scritto secondo cui, in virtù della rendita di vecchiaia percepita in Francia dall'interessato, i coniugi non sottostavano a detta assicurazione, l'amministrazione ha precisato che detta determinazione restava in vigore fino al compimento del 65esimo anno di età di A._______ (doc. 6 allegato al doc. TAF 1). E.b Nel corso del mese di settembre 2013 la E._______ ha rilasciato un attestato circa le pretese di A._______ e B._______ in materia di assicura- zione malattia per il periodo dal 15 ottobre 2013 al 14 aprile 2014 (doc. TAF 1 pag. 5 e allegati doc. 10b e doc. 10a). E.c Il 6 settembre 2013 i coniugi hanno comunicato alla Cassa di essersi opposti alla decisione di affiliazione all'AVS/AI svizzera, che A._______ ri- nuncia a percepire la rendita di vecchiaia svizzera, che riceve una pensione dalla Francia ed è assicurato contro le malattie nel sistema di sicurezza sociale francese (doc.12 allegato al doc. TAF 1). F. L'istanza tendente all'emanazione di una decisione formale è stata tra- smessa all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), che, in data 13 settembre 2013, ha confermato l'assoggettamento all'AVS/AI dei co- niugi (decisione concernente la richiesta di esonero dall'assoggettamento all'AVS/AI del 13 settembre 2013 allegata al doc. TAF 1). Secondo l'ammi- nistrazione federale A._______, in quanto beneficiario di una rendita di un
C-5895/2013 Pagina 4 altro regime nazionale di sicurezza sociale, poteva presentare domanda di esonero ai sensi dell'art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'art. 16 cpv. 2 del nuovo Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1), non tuttavia la moglie, in quanto non beneficiava di alcuna pensione. Secondo l'amministrazione federale A._______ sarebbe stato in ogni caso assoggettato all'AVS fino al compi- mento del 65esimo anno di età secondo l'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS in virtù della sentenza pubblicata in DTF 138 V 197. G. In data 15 ottobre 2013 gli interessati, sempre rappresentati dall'avvocato Nicola Fornara, hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro le decisioni dell'UFAS (doc. TAF 1), chiedendone l'accogli- mento così come l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conse- guente riforma nel senso dell'esonero dall' assoggettamento e assicura- zione all'AVS/AI dal 6 agosto 2008 conformemente all'art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004. A sostegno del gravame i coniugi addu- cono che l'UFAS avrebbe violato la disposizione menzionata interpretan- dola in modo contrario ai principi e agli intendimenti perseguiti dal regola- mento e deducibili dalla sua premessa. L'art. 16 non andrebbe infatti inter- pretato in modo identico all'art. 17 bis del regolamento precedentemente in vigore alla luce del considerando 3 delle premesse del nuovo regolamento, bensì secondo la volontà del legislatore comunitario di migliorare la libera circolazione delle persone. I ricorrenti rinviano inoltre a quanto statuito nella sentenza citata (DTF 138 V 197 pagg. 202 e 203). Non sarebbe inoltre vero che A._______ non subirebbe alcun pregiudizio dall'affiliazione all'AVS svizzera. In effetti, in tale ipotesi, l'esenzione dall'obbligo di affiliarsi all'as- sicurazione malattia verrebbe a cadere – venendosi a creare una doppia assicurazione – in quanto egli beneficerebbe non solo di una rendita estera, ma pure di una rendita svizzera, secondo quanto previsto dall'art. 2 cpv. 1 lett. e e lett. f OAMal (RS 832.102). Secondo il ricorrente quindi, in mancanza di un'esenzione, l'unica possibilità sarebbe di rinunciare alla ren- dita AVS. In tal caso tuttavia vi sarebbe un pregiudizio in quanto il paga- mento dei contributi avverrebbe a fondo perso. Per i ricorrenti, poi, la posi- zione della moglie va assimilata a quella del marito. In via subordinata, infine, gli interessati postulano che l'affiliazione della moglie decorra dal 1° gennaio 2009, fino a quella data avendo l'interessata lavorato in Francia. H. Con risposta del 19 dicembre 2013 (allegata al doc. TAF 6), l'UFAS ha pro-
C-5895/2013 Pagina 5 posto di respingere il ricorso e di confermare le decisioni impugnate. A so- stegno delle proprie richieste l'amministrazione federale ha addotto che le modifiche apportate al Regolamento (CE) n. 883/2004 si limitano a tre temi, segnatamente all'estensione del campo di applicazione dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) alle persone senza attività lucrativa, all'e- stensione dell'applicazione materiale alle prestazioni di paternità, di pre- pensionamento e alle prestazioni in caso di disoccupazione. Ne consegue che la giurisprudenza pronunciata in merito al Regolamento (CEE) n. 1408/71 vale anche per il Regolamento (CE) n. 883/2004 in vigore dal 1° aprile 2012. Secondo l'amministrazione federale, inoltre, entrambi i coniugi sottostanno alle norme dell'ALC. In effetti chi beneficia di una pensione sottostà alle regole della legislazione di sicurezza sociale dello stato di re- sidenza, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea (CGCE) G. C. Noij c. Staatssecretaris van Financiën C-140/88 del 21 febbraio 1991, su cui si fonda l'art. 17 bis del vecchio regolamento. La moglie dal canto suo sottostà anch'essa alla legislazione svizzera secondo l'art. 11 cifra 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004. Del resto nessun contributo risulta essere stato versato in Francia. Per quanto riguarda l'esonero dall'assoggettamento all'assicurazione ma- lattia obbligatoria, l'amministrazione federale precisa che esso è ricono- sciuto in virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. e e lett. f OAMal fino al momento in cui sorge il diritto ad una pensione di vecchiaia svizzera. In seguito la persona interessata sottostà all'assicurazione malattia del paese di residenza, in concreto la Svizzera, mentre la Francia non è più autorizzata a prelevare i contributi dell'assicurazione malattia. Contrariamente a quanto affermato dagli assicurati quindi non vi è alcun pregiudizio (cfr. risposta pag. 7 alle- gata al doc. TAF 6). I. Con replica del 2 maggio 2014 (doc. TAF 10) i ricorrenti ribadiscono le ri- chieste e i motivi addotti nel gravame, precisando che l'obbligo di affilia- zione all'AVS/AI, che implica nel contempo l'obbligo di affiliazione all'assi- curazione malattia svizzera, nell'istante in cui l'assicurato percepisce una rendita AVS svizzera, è contraria alle intenzioni del legislatore sia europeo che svizzero e viola pertanto gli art. 17 e 23 del nuovo regolamento, così come l'uguaglianza di trattamento nei confronti dei cittadini comunitari. J. Con duplica del 10 luglio 2014 (allegata al doc. TAF 14) l'UFAS ribadisce a
C-5895/2013 Pagina 6 sua volta le proprie conclusioni, adducendo che, in applicazione dell'art. 11 cifra 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004, i ricorrenti senza attività lucrativa sono soggetti alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui risiedono, in concreto la Svizzera, irrilevante essendo il fatto che il ri- corrente beneficia di una pensione francese o che la copertura delle spese per prestazioni mediche venga fornito dallo stato francese. L'amministra- zione ha aggiunto che, dal momento in cui inizia a beneficiare di una ren- dita dell'assicurazione per la vecchiaia, il titolare di una pensione versata da uno Stato membro dell'Unione europea (UE), residente in Svizzera, è tenuto ad assicurarsi in Svizzera contro le malattie secondo l'art. 23 Rego- lamento (CE) n. 883/2004. Questo passaggio all'assicurazione obbligatoria svizzera non causa alcuna situazione di doppia assicurazione, né di doppia riscossione di contributi, in quanto, contemporaneamente, cessa ogni di- ritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia dello Stato membro, che versa la pensione estera, il quale non è più autorizzato ad effettuare detra- zioni dalla pensione estera per la copertura delle prestazioni in caso di ma- lattia. K. Con triplica del 28 agosto 2014 i ricorrenti hanno ribadito che l'obbligo di affiliazione all'assicurazione malattia svizzera determina una doppia assi- curazione o quantomeno un aumento insostenibile e discriminatorio degli oneri assicurativi. Il finanziamento del sistema di sicurezza sociale fran- cese, contrariamente a quello svizzero, avviene in buona parte attraverso il pagamento delle imposte ordinarie; prova ne è che A._______ paga per la propria assicurazione malattia e per quella della moglie EUR 42.99 al mese, importo che non compre certamente i costi dell'assicurazione. Il fi- nanziamento dell'assicurazione malattia svizzera avviene invece attra- verso il pagamento dei premi, che, nel caso concreto, ammonterebbero a circa CHF 1'000.- mensili per entrambi i coniugi (doc. TAF 16).
Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, ri- servate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. L'UFAS è un'autorità secondo l'art. 33 lett. d LTAF.
C-5895/2013 Pagina 7 L'art. 16 par. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004, applicabile nel caso concreto (cfr. consid. 4.2), non specifica a quale autorità presentare la ri- chiesta d'esenzione. Tuttavia, alla lettura dell'art. 1 lett. m del medesimo regolamento, l'UFAS è l'autorità competente in materia di sicurezza sociale (cfr. art. 11 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno [OOrg-DFI, RS 172.212.1]), nonché sulla base dell'art. 1 cifra l del Regolamento (CEE) n. 1408/71 in relazione con l'Allegato 1 del Rego- lamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845). Non essendo data alcuna delle eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, le decisioni dell'UFAS possono essere impugnate presso il TAF (sentenza del TAF C- 1125/13 del 16 giugno 2015 non ancora passata in giudicato). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legisla- zione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc- cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notifica della decisione o della deci- sione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve conte- nere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricor- rente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen- tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché art. 52 cpv. 1 PA). 2. Oggetto del contendere è l'esenzione di A._______ e B._______ dall'ob- bligo di affiliazione all'AVS/AI svizzera, non invece la data esatta d'inizio dell'assoggettamento, su cui si dovrà determinare la Cassa di compensa- zione (cfr. decisione impugnata pag. 5).
C-5895/2013 Pagina 8 3. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Il giudice non prende in considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigiosa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Se interviene un cambiamento delle disposizioni legali durante il periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle pre- stazioni si determina secondo le vecchie norme per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4. 4.1 Per quanto riguarda il diritto svizzero in concreto si applica la LAVS e per quanto rilevante, la LAMal (RS 832.10), nella versione in vigore dal 1° settembre 2008 al 13 settembre 2013. 4.2 4.2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confedera- zione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il correlato Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di si- curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come pure il corrispon- dente Regolamento di applicazione (Regolamento [CEE] n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento [CEE] n. 1408/71). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente, in so- stituzione delle Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rap- porti fra due o più Stati (art. 6 del Regolamento [CEE] n. 1408/71), e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento [CEE] n. 1408/71). Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità euro-
C-5895/2013 Pagina 9 pea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'en- trata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo campo sia disci- plinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento [CEE] n. 1408/71). 4.2.2 L'Allegato II è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). La nuova versione prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifi- che o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del Rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel Rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel Regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato (LOCHER/GÄCHTER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a ed. 2014, pag. 183). Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di- verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corri- spondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversa- mente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle me- desime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come
C-5895/2013 Pagina 10 pure l'esame delle condizioni dell'assoggettamento all'AVS/AI svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 4.3 Il caso in esame è pertanto parzialmente disciplinato dalla versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), secondo cui le parti contraenti applicano tra di loro i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845) e parzialmente, dal 1° aprile 2012 alla data della decisione impugnata, il 13 settembre 2013, dal nuovo Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. anche DTF 140 V 98 consid. 5.2). 5. 5.1 Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica, tra gli altri, ai lavoratori subordinati o autonomi (art. 1 lett. a) che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro. Questo concetto comprende ogni persona che, sia che eserciti oppure no un'attività lavorativa, dispone della qualifica di assicurato in base alla legi- slazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (cfr. DTF 134 V 236 consid. 5.2.3 con rinvii). Ne consegue che, anche se non esercitano un'at- tività professionale, ai beneficiari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno o più stati membri, si applicano, in quanto affiliati a un regime di sicurezza sociale, le disposizioni del regolamento concernente i lavoratori, a meno che non siano oggetto di disposizioni par- ticolari (DTF 138 V 197 consid. 4.2; 130 V 247 consid. 4.1; 133 V 265 con- sid. 4.2.3). 5.2 5.2.1 A., che risiede in Svizzera e beneficia di una rendita di vec- chiaia del regime di sicurezza sociale francese, così come di una rendita del regime complementare dello stesso paese, rientra nel campo di appli- cazione personale dell'ALC in generale e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 in particolare. 5.2.2 Pure B. rientra nel campo d'applicazione personale del suc- citato regolamento. Avendo svolto attività lavorativa in uno Stato membro fino al 31 dicembre 2008 la ricorrente, che risiede in Svizzera, può avvalersi della qualifica di lavoratore ai sensi dell'art. 2 par. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (DTF 140 V 101 consid. 5.3; 134 V 236 consid. 5.2.3).
C-5895/2013 Pagina 11 Il Regolamento (CE) n. 883/2004 inoltre ha esteso il campo di applicazione alle persone che non esercitano attività lucrativa. Secondo l'art. 2 cifra 1 il regolamento si applica infatti ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti (BETTINA KAHLIL-WOLFF, Le nouveau Reglement 883/04 et le statut AVS des personnes mariées sans activité lucrative, in: SZS 56/2012 pag. 528 e BERND SCHULTE, Die neue Europäische Sozialrechtskoordinierung in Gestalt der Verordnungen (EG) Nrn. 883/04 und 987/94, in: SZS 56/2012 pagg. 44, 143 e 144). Anche in base a questa disposizione la ricorrente è pertanto sottoposta da un punto di vista personale al Regolamento (CE) n. 883/04 dal 1° aprile 2012. 6. 6.1 Le persone fisiche domiciliate in Svizzera sono assicurate obbligatoria- mente (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS) e tenute al pagamento dei contributi fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, ossia sino alla fine del mese in cui le donne compiono sessantaquattro e gli uomini sessantacin- que anni (art. 3 cpv. 1 LAVS). Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, variante da un minimo ad un massimo pari a cinquanta volte il valore mi- nimo, secondo le loro condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS). Per le per- sone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS [RS 831.101]). 6.2 Non sono invece assicurate le persone che partecipano ad un'assicu- razione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggetta- mento giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre (art. 1a cpv. 2 LAVS). Queste persone devono essere esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligato- ria da parte della cassa di compensazione competente (art. 3 cpv. 1 OAVS). 7. 7.1 I lavoratori che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed ai quali sono applicabili le disposizioni del regolamento, sono soggetti agli obblighi e sono ammessi al beneficio della legislazione di ciascuno Stato
C-5895/2013 Pagina 12 membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le di- sposizioni particolari del presente regolamento (art. 3 par. 1 del Regola- mento (CEE) n. 1408/71, intitolato parità di trattamento, art. 4 del Regola- mento (CE) n. 883/2004). 7.2 Il Regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di si- curezza sociale, in particolare alle prestazioni di vecchiaia (art. 4 par. 1 lett. c del Regolamento (CEE) n. 1408/71, art. 3 cif. 1 lett. d del Regolamento (CE) n. 883/2004). 7.3 Il titolo II del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (art. 13 a 17 bis ) prevede delle disposizioni atte a determinare la legislazione applicabile. L'art. 13 par. 1 stabilisce in particolare il principio dell'applicabilità della legislazione di un solo stato membro in funzione delle disposizioni di cui agli art. 13 par. 2 a 17 bis (anche DTF 140 V 98 consid. 6.1). Per l'art. 13 lett. f del succitato regolamento in particolare la persona a cui cessa d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa si applichi la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, sottostà alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione. 7.4 In virtù di questa disposizione la persona che ha cessato di svolgere attività salariata sul territorio di uno Stato membro (e non adempie le con- dizioni di altre disposizioni relative alla determinazione del diritto applica- bile) sottostà alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede segnatamente alla legislazione dello Stato dove ha precedentemente svolto attività lucrativa se continua a risiedervi oppure a quella dello Stato dove ha trasferito la sua residenza (sentenza della CGCE C-275/96 Kuusijärvi dell'11 giugno 1998, Rec. 1998 I-3419 punti 33 e 34, 43 a 45; DTF 138 V 197 consid. 5.2). Per l'art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 inoltre il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ul- timo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività professionale (DTF 138 V 197 consid. 5.3). La
C-5895/2013 Pagina 13 norma persegue in particolare lo scopo di evitare affiliazioni inutili. In parti- colare va evitato che una persona non più attiva, che beneficia di una pen- sione sufficiente versata da uno Stato membro, che gli assicura già delle prestazioni di malattia e famigliari, ma che risiede in un altro Stato membro, in cui vige un regime assicurativo fondato sulla residenza, venga obbligata a pagare in questo Stato dei contributi che non comportano dei benefici corrispondenti (DTF 138 V 197 consid. 5.3). Se, quindi, da un lato, il diritto comunitario propende per l'applicazione del regime di sicurezza sociale di un solo Stato membro, dall'altro è possibile che, in talune ipotesi, si applichino due legislazioni concorrenti. Alla luce dei lavori preparatori di cui all'art. 17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea un'esenzione può quindi essere accordata solo a delle condizioni ben precise, segnatamente se il regime d'assicurazione di cui è chiesta l'esenzione non apporta alla persona interessata un beneficio corrispondente ai contributi versati. Lo scopo perseguito dal sistema d'esenzione è infatti chiaramente quello d'evitare una doppia assicurazione inutile. Ciò è manifestamente il caso in materia di assicurazione malattia se la persona assicurata ha già diritto a prestazioni equivalenti da questa assicurazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro (cfr. anche l'art. 33 del Regolamento (CEE) n. 1408/71; EDGAR IMHOF, Über die Kollisionsnormen der Verordnung Nr. 1408/71 [anwendbares Sozialrecht, zugleich Versicherungsunterstellung], RSAS 2008 p. 337 n. 74; DTF 138 V 197 consid. 5.6.2 e anche 140 V 98 consid. 8.3). Al riguardo il Tribunale federale (TF) ha già avuto occasione di statuire che colui che beneficia di una pensione o di una rendita di un altro Stato membro non subisce alcun pregiudizio in caso di affiliazione obbligatoria all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, se i contributi che ha versato danno diritto ad una rendita che andrà a completare quella straniera. Considerate le caratteristiche del regime assicurativo svizzero un'esenzione non può interessare l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera (DTF 138 V 197). 8. 8.1 Alla luce delle disposizioni convenzionali in vigore fino al 31 marzo 2012 e della giurisprudenza ad essa relativa, segnatamente per quel che concerne l'affiliazione all'AVS/AI dal 1° settembre 2008 al 31 marzo 2012, A._______ non può essere esentato dall'assicurazione vecchiaia, super- stiti e invalidità svizzera a motivo del fatto che già percepisce una rendita
C-5895/2013 Pagina 14 di vecchiaia dal regime di sicurezza sociale francese. Non essendovi, come detto, alcuna doppia assicurazione, ritenuto che in seguito al pagamento dei contributi l'assicurato ha diritto ad una rendita che va a completare quella di cui già dispone, non può avvalersi, da questo punto, di vista di alcun pregiudizio (si veda per un'eventuale eccezione che non entra in li- nea di conto in concreto, SILVIA BUCHER, Die sozialrechtliche Rechtsspre- chung des Bundesgerichts zum FZA, in: SZS 57/2013 pagg. 232-234). La censura del ricorrente è pertanto infondata e va respinta. 8.2 Lo stesso vale per B., la quale, può essere rilevato a titolo ab- bondanziale, non avendo più svolto attività lavorativa in Francia dopo il 1° gennaio 2009, non può essere sottoposta alla lett. a dell'art. 13 del Rego- lamento (CEE) n. 1408/71, bensì appare sottostare alle disposizioni dello Stato di residenza conformemente alla lettera f succitata (rispettivamente dell'art. 11 cifra 3 lett. e del nuovo regolamento dal 1° aprile 2012; anche DTF 140 V 98 consid. 8.1) e non più alla legislazione francese. Al riguardo può ancora essere rilevato che l'assicurata non ha dimostrato che beneficerebbe in Francia di una copertura per vecchiaia equivalente a quella di cui si può prevalere in Svizzera. Al contrario l'affiliazione all'assi- curazione vecchiaia svizzera le permette di beneficiare di diritti specifici e meglio di una rendita di vecchiaia che si aggiungerà, se del caso, ad una rendita estera (DTF 140 V 98 consid. 8.3). Considerato infine che l'UFAS si è pronunciata solo sul principio in quanto tale e non sulla data esatta dell'assoggettamento (decisione impugnata pag. 5, consid. 2), ritenendo la questione di competenza della Cassa, que- sta Corte non può accogliere la richiesta presentata in via subordinata da B. di essere affiliata all'AVS solo dal 1° gennaio 2009 (consid. G in fine), poiché esorbita dall'oggetto impugnato. Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va pertanto respinto. A titolo abbondanziale va aggiunto che il TF ha già statuito che il fatto che l'assicurata benefici tramite il marito di una copertura assicurativa contro le malattie in Francia non permette una diversa conclusione. Il fatto di essere sottoposta all'assicurazione malattia francese (come si vedrà in seguito fino al 1° settembre 2013) in seguito alla rendita di vecchiaia francese del marito non implica infatti automaticamente un assoggettamento all'assicu- razione francese anche di tutti gli altri rischi compresi nel campo di appli- cazione dei regolamenti in esame (DTF 140 V 103 consid. 8.2)
C-5895/2013 Pagina 15 9. I ricorrenti evidenziano che il tenore delle disposizioni convenzionali in vi- gore dal 1° aprile 2012 sarebbe diverso e condurrebbe pertanto ad un ri- sultato differente permettendo l'esenzione dall'assicurazione AVS/AI. Va quindi esaminato se alla luce delle nuove disposizioni si giunge, in materia di esenzione dall'assicurazione AVS/AI, ad un risultato differente. 9.1 Per l'art. 11 cifra 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del pre- sente titolo. Secondo l'art. 11 cifra 3 lett. e del regolamento, fatti salvi gli articoli da 12 a 16, qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri. Per l'art. 16 cifra 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esen- tato, su sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'e- sercizio di un'attività subordinata o autonoma. 9.2 A proposito della validità della giurisprudenza in vigore precedente- mente la dottrina ha precisato che essa è senz'altro applicabile alle nuove norme se si tratta di disposizioni che, malgrado il testo sia stato modificato, da un punto di vista del contenuto corrispondono a quelle in vigore prece- dentemente. In caso contrario va esaminato di caso in caso se la giurispru- denza è ancora valida oppure se la nuova norma ne mette in discussione l'applicabilità (BERND SCHULTE, op. cit., pag. 58). Il TF dal canto suo ha già avuto modo di stabilire che le norme di coordina- zione contenute nel titolo II (art. 11-16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 differiscono in minima parte da quelle del Regolamento (CEE) n. 1408/71. Anche l'art. 11 cifra 3 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede infatti il principio generale dell'applicazione della legislazione del paese dell'impiego (cfr. anche MAXIMILIAN FUCHS, Europäisches Sozialrecht, 6a ed., pag. 176, N. 8; LOCHER/GÄCHTER, op. cit., pag. 183, EBERHARD EI- CHENHOFER, Prinzipien europäischen koordinierenden Sozialrechts, in:
C-5895/2013 Pagina 16 SZS 57/2013, pag. 19). A questo principio vi sono tuttavia diverse ecce- zioni, segnatamente quella dell'art. 11 cifra 3 lett. e succitato per esteso, secondo cui le persone non previste alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo sottostanno alla legislazione dello Stato membro di residenza, impregiudicate altre disposizioni del presente regolamento che garanti- scono loro prestazioni in virtù della legislazione di uno o più Stati membri (DTF 140 V 102 consid. 6.3). Tale situazione vigeva già in precedenza (consid. 7). La dottrina conferma quanto appena esposto precisando che le disposi- zioni relative al diritto applicabile (art. 11-17 del regolamento (CE) n. 883/2004) corrispondono principalmente a quelle del vecchio regolamento (BERND SCHULTE, op. cit., pag. 58/59). 9.3 Nel caso concreto, eccezion fatta per alcune modifiche di natura for- male, il tenore dell'art. 16 cifra 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e quello dell'art. 17 bis del vecchio regolamento appaiono identici. Entrambi permettono infatti ai beneficiari di pensione/pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri che risiedono in un altro stato mem- bro di chiedere l'esenzione dall'applicazione della legislazione dello Stato di residenza. La nuova norma, inoltre, come il precedente art. 17 bis , pre- vede un'eccezione per i beneficiari di rendite per quanto riguarda l'applica- zione della legislazione del luogo di residenza (MAXIMILIAN FUCHS, op. cit., pag. 214, N. 11). Né dalla lettera né dal contenuto della nuova norma può essere dedotta una differenza sostanziale. In simili condizioni la giurisprudenza sviluppata dalla CGCE e dal TF in materia di esonero dell'applicabilità della legisla- zione svizzera in materia di AVS/AI può essere applicata anche all'art. 16 cifra 2 del nuovo regolamento. Del resto i ricorrenti non dimostrano per quali motivi le premesse dell'ordi- nanza dovrebbero indurre a concludere diversamente. 10. 10.1 In concreto è pacifico che i ricorrenti sono domiciliati in Svizzera da agosto 2008, che A._______ ha raggiunto l'età di pensionamento in Sviz- zera il (...) 2013 (e ha pertanto diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera in virtù dell'art. 21 LAVS dal [...] 2013) e che beneficia di due pensioni di vecchiaia francesi dal 2008. In virtù del domicilio in Svizzera e dell'impos-
C-5895/2013 Pagina 17 sibilità di essere esonerato dall'AVS/AI svizzera, l'assicurato è pertanto as- sicurato obbligatoriamente all'AVS/AI sia dal 1° settembre 2008 che dal 1° aprile 2012. 10.2 Pure la moglie sottostà anche dal 1° aprile 2012 all'AVS/AI svizzera alla luce della residenza in Svizzera (art. 11 cifra 3 lett. e del Regolamento [CE] n. 883/2004). 11. Infine va esaminato se l'assoggettamento obbligatorio all'assicurazione malattia svizzera, che interviene, secondo il diritto svizzero, al momento dell'assegnazione della rendita di vecchiaia svizzera a A., confi- gurerebbe un pregiudizio tale per l'assicurato da permetterne l'esenzione. 11.1 A. sostiene infatti che l'assoggettamento all'assicurazione malattia svizzera a far tempo dalla nascita del diritto alla rendita di vec- chiaia svizzera, e meglio dal (...) 2013, comporta un doppio onere, es- sendo egli assicurato contro le malattie in Francia. Aggiunge inoltre che il pregiudizio consiste nel fatto che le prestazioni sociali vengono finanziate in Francia tramite le tasse, motivo per cui il premio mensile è relativamente esiguo (doc. TAF 16), non così in Svizzera. 11.2 L'UFAS ritiene dal canto suo che, al momento dell'assoggettamento in Svizzera, l'ente competente in Francia non è più autorizzato a prelevare premi e pertanto non vi è doppia assicurazione. Nella duplica fa riferimento alla base legale rilevante in concreto, e meglio all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 883/2004. 12. 12.1 Per l'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla na- scita in Svizzera. Il Consiglio federale (cfr. cpv. 2) può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'art. 2 cpv. 2 della legge sullo Stato ospite del 22 giugno 2007 (LSO, RS 192.12). Per l'art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 fino a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicu- rarsi conformemente all'articolo 3 della legge.
C-5895/2013 Pagina 18 Per le persone domiciliate in Svizzera vale quindi il principio dell'obbligo assicurativo, nella misura in cui non sono previste eccezioni all'art. 2 OA- Mal o in base all'ALC o all'EFTA (GEBHARDT EUGSTER, Krankenversiche- rug, in: Soziale Sicherheit, 2a ed., pag. 414, N. 43). Dal 1° giugno 2002 inoltre esiste per i membri dell'ALC un obbligo assicurativo indipendente- mente dal domicilio in Svizzera, in caso di esercizio di attività lucrativa in questo paese oppure se si beneficia di una rendita del diritto svizzero (LO- CHER/GÄCHTER, op. cit., pag. 195). Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal non sono soggetti all'obbligo d'assicu- razione le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro dell'UE in virtù dell'ALC e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Ac- cordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K. Per la lettera f inoltre non sono soggetti all'obbligo di assicurazione le persone che sono incluse nell'assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c, d o e quali suoi familiari e hanno diritto all'assistenza re- ciproca in materia di prestazioni o beneficiano di una copertura equivalente per le cure in Svizzera. 12.2 Malgrado il domicilio in Svizzera e fino al (...) 2013, alla luce di que- st'ultima disposizione i coniugi ricorrenti non erano assoggettati all'assicu- razione malattia svizzera, bensì a quella francese, in virtù della rendita di vecchiaia francese percepita da A._______ (consid. E.a, GEBHARDT EUG- STER, op. cit., pag. 421, N. 68). Un eventuale pregiudizio può pertanto sor- gere dal (...) 2013, al momento della percezione della rendita AVS sviz- zera, in seguito alla quale gli assicurati non sono più esonerati dall'obbligo assicurativo per quanto riguarda le malattie. 13. 13.1 L'art. 27 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 intitolato "pensioni o ren- dite dovute secondo la legislazione di più Stati membri quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza", prevede in particolare che il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest’ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell’articolo 18 e dell’allegato VI, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall’istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l’interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest’ultimo Stato membro.
C-5895/2013 Pagina 19 La disposizione convenzionale conferma il tenore dell'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, secondo cui, dal momento della percezione della rendita di vec- chiaia svizzera, A._______ sottostà all'assicurazione malattia svizzera (cfr. GEBHARDT EUGSTER, op. cit., pag. 420, N. 66 Variante B, pag. 421, N. 68 in fine, in tale ipotesi "sie sind in jedem Fall versicherungspflichtig wenn sie eine Schweizer Rente beziehen und in der Schweiz Wohnsitz haben", cfr. anche pag. 426, N. 83). Inoltre l'art. 33 cpv. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 intitolato "contri- buti a carico dei titolari di pensioni o di rendite" prevede che l’istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le pre- stazioni corrisposte ai sensi degli articoli 27, 28, 28 bis , 29, 31 e 32 sono a carico di un’istituzione del suddetto Stato membro. Il tenore della norma conferma quanto affermato dall'UFAS e meglio che, dal momento della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera, lo stato francese non può più prelevare contributi, ritenuto che A._______ sot- tostà all'assicurazione malattia svizzera e pertanto le prestazioni sono a carico di questa assicurazione e non di quella francese. In simili condizioni, contrariamente a quanto affermato dall'assicurato, l'assoggettamento all'assicurazione malattia svizzera a seguito della percezione della rendita di vecchiaia svizzera non gli causa alcun doppio onere, in quanto egli ver- serà i premi solo all'assicuratore malattia svizzero. 13.2 Il nuovo Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede al titolo III, capitolo 1 (prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate) una norma di analogo tenore all'art. 23 intitolato "diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza applicabile in concreto" secondo cui "chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legi- slazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato membro". L'art. 30 cpv. 1 del medesimo regolamento, come l'art. 33 nella vecchia versione, prevede inoltre che l'istituzione di uno Stato membro che è re-
C-5895/2013 Pagina 20 sponsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trat- tenute a copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità as- similata, può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle pre- stazioni da erogare ai sensi degli articoli 23-26 sono a carico di un'istitu- zione dello Stato membro menzionato. Anche in tal caso quindi non vi è alcun doppio onere non essendo lo stato francese più autorizzato ad effettuare trattenute, non essendo competente per erogare le prestazioni. 13.3 Le norme in questione si applicano a A._______ essendo egli sotto- posto all'assicurazione malattia svizzera al momento della nascita del di- ritto alla rendita di vecchiaia svizzera, e meglio il (...) 2013, così come alla moglie, in quanto assicurata in seguito alla residenza in Svizzera. Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato e va respinto. Corretta- mente i coniugi sono stati assoggettati all'AVS/AI svizzera. 14. 14.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 14.2 Visto l'esito della procedura non si assegna alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in combinazione con l' art. 7 cpv. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5895/2013 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso presentato da A._______ è respinto. 2. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso presentato da B._______ è re- spinto. 3. Non si percepiscono spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante dei ricorrenti (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: