B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5814/2011
S e n t e n z a d e l 3 s e t t e m b r e 2 0 1 2 Composizione
Giudie unico: Francesco Parrino; Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Giuseppe Pedone, Studio Legale, via F. Gorgoni n. 56, IT-73020 Cutrofiano, ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 6 settembre 2011.
C-5814/2011 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il , è rimasto vedovo della moglie B.________ il . Egli ha presentato il 31 ottobre 1998 una domanda di rendita per superstiti (doc. 1). Mediante decisione del 26 novembre 1999, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore del no- minato un'indennità forfetaria dell'importo complessivo di 13'735 franchi a titolo di liquidazione per la rendita di vedovo e quella di orfana per la figlia C.________ (doc. 3). B. In data 28 febbraio 2005, A. ha presentato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 7). Dopo gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati resi- denti all'estero (UAI) ha considerato che l'assicurato presentava un'inca- pacità di lavoro in attività semplici e leggere dell'80%, comportante una perdita di guadagno del 52% (cfr. parere medico del 29 dicembre 2008, doc. 124 e calcolo comparativo dei redditi, doc. 125). Mediante decisione del 6 luglio 2009, l'UAI ha erogato in favore del nominato una rendita sulla base di un tasso d'invalidità limitato al 52% d'invalidità con decorrenza 1° aprile 2007 (doc. 131). Dato che l'assicurato era vedovo, l'UAI gli ha tut- tavia corrisposto una rendita intera d'invalidità. Tale provvedimento è cre- sciuto in giudicato. C. In data 30 marzo 2011, A._______ ha presentato una "domanda di ag- gravamento" ed ha prodotto documentazione medica a sostegno di que- sta (doc. 130-133). L'Ufficio AI ha esaminato tale domanda sottoponendo la documentazione al proprio servizio medico. In seguito al progetto di decisione comportante il non esame della domanda di aggravamento emanato il 1° giugno 2011 (doc. 136), l'interessato ha prodotto ancora ulteriore ed abbondante do- cumentazione sanitaria, la quale è stata risottoposta in esame al servizio medico, che a sua volta ha negato l'esistenza di un peggioramento (doc. 137-164). Mediante decisione del 6 settembre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato all'interessato che la sua domanda di revisione non sarebbe stata esami-
C-5814/2011 Pagina 3 nata in quanto non era stata resa plausibile una modifica rilevante del grado d'invalidità per il diritto a prestazioni (doc. 165). D. Con il ricorso depositato il 18 ottobre 2011, A._______, regolarmente rap- presentato dall'avv. Pedone, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una rendita corrispondente ad un grado d'invalidità del 70% almeno, pro- testando spese e ripetibili. Produce diversa documentazione sanitaria in parte già ad atti. E. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 23 febbraio 2012, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si ri- ferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Replicando in data 4 aprile 2012, l'avv. Pedone ha confermato l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. Da parte sua, in esito a decisione incidentale del 17 aprile 2012, la parte ricorrente ha versato un anticipo di 400 franchi corrispondente alle pre- sunte spese processuali.
Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini- strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul- la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea. Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circola- zione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
C-5814/2011 Pagina 4 da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en- trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681). 2.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri- mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al- legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen- te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava- no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento (CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845). 2.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so- spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu- ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno- re modificato il 6 ottobre 2006 (5 a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati. Le disposizioni rela- tive alla 6 a revisione AI (primo pacchetto di misure), che sono entrate in
C-5814/2011 Pagina 5 vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603). 4. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati- vo federale si estende fino al 6 settembre 2011, data dell'impugnata deci- sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii). 5. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni so- ciali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de- roga. 6. 6.1 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo spese proces- suali richiesto entro il termine impartito. 6.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. 6.2.1 Giusta l'art. 43 cpv. 1 LAI, sotto il capitolo "concorso di prestazioni", le persone vedove che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'inva- lidità beneficiano di una rendita intera d'invalidità; è versata loro soltanto la rendita più elevata. 6.2.2 Ora, l'istruttoria della domanda di rendita del 2005 aveva fatto e- mergere che l'interessato subiva una perdita di guadagno del 52%, ciò che, secondo la LAI (art. 28 LAI nel tenore vigente fino al 31 dicembre 2006), avrebbe potuto aprire il diritto alla sola mezza rendita AI. In appli- cazione dell'art. 43 LAI, l'UAIE con decisione del 6 luglio 2009 ha tuttavia erogato una rendita intera.
C-5814/2011 Pagina 6 6.2.3 Si deve quindi esaminare se A._______ abbia un interesse degno di protezione di vedersi riconoscere un grado d'invalidità superiore visto che comunque percepisce una rendita intera malgrado un grado d'invalidità del 52%. 6.3 6.3.1 Già nella sua sentenza I 791/03 del 18 marzo 2005 consid. 2.6, pubblicata in SVR 2006 IV n. 11, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva rilevato che la sola possibilità che una vedova si risposi e perda il diritto alla rendita vedovile non rappresenta un interesse degno di prote- zione volto a verificare il grado d'invalidità valutato soltanto sommaria- mente dall'Ufficio AI; qualora la vedova dovesse in seguito effettivamente risposarsi, il grado d'invalidità verrebbe determinato sulla base del suo stato di salute. La dottrina menziona un caso di giurisprudenza, dove la vedova, il cui grado d'invalidità è ridotto da 90% a 50% ma che grazie alla normativa surriferita può sempre beneficiare di una rendita intera d'invali- dità, non detiene alcun interesse degno di protezione alla constatazione esatta del grado d'invalidità. In queste circostanze basta che l'interessata conservi un tasso d'invalidità del 40% almeno, ovvero il minimo previsto dalla LAI per aver diritto a prestazioni assicurative (cfr. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-viellesse et survivants (AVS) et de l'assurance- invalidité (AI), Berna 2011, n. 2237 e 2238 e sentenza del Tribunale fede- rale 9C_345/2008 del 25 luglio 2008 consid. 2.2 e 2.3). 6.3.2 Nel caso in esame, il ricorso formulato da A., contro una decisione dell'UAIE di non entrata in materia in una domanda di revisione, non dimostra un interesse degno di protezione. Anche nell'ipotesi in cui l'autorità amministrativa dovesse dapprima entrare sul merito della do- manda e poi riconoscere un grado d'invalidità superiore ai due terzi, gra- do con cui la LAI riconosce il diritto alla rendita intera, l'interessato non ne trarrebbe alcun beneficio pratico e nemmeno un beneficio pro futuro. Egli percepisce tuttora una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'inva- lidità, pur fondata su di un grado d'invalidità del 52%. La prestazione at- tualmente in corso non può essere incrementata mediante il riconosci- mento di un grado d'invalidità superiore al 60% (diritto a tre quarti di ren- dita) o al 70% (diritto alla rendita intera), poiché si tratta già di una rendita intera, come se fosse corrispondente ad un tasso d'invalidità superiore al 70%. A. avrebbe avuto interesse d'agire soltanto nel caso in cui l'UAIE avesse determinato il nuovo grado d'invalidità al disotto del 40%. Nell'ipotesi in cui il nominato dovesse sposarsi e perdere il suo statuto di vedovo, l'UAIE dovrebbe rivedere la sua situazione d'invalidità.
C-5814/2011 Pagina 7 6.3.3 Venendo a cadere la condizione di legittimazione di cui all'art. 59 LPGA, nel senso che il ricorrente non ha un interesse degno di protezio- ne all'annullamento dell'impugnata decisione o alla sua modifica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. 7.1 Giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non en- trata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili. 7.2 Le spese processuali possono essere condonate totalmente o par- zialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non ri- sulti equo addossare dette spese alla parte (art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese e ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo di 400 franchi versato dall'insorgente il 2 maggio 2012 gli viene restituito. 7.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibi- li.
C-5814/2011 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato dal ricorrente gli è restituito. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (raccomandata AR) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: