B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-5790/2022

S e n t e n z a d e l 2 3 l u g l i o 2 0 2 5 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Beat Weber, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Fondazione Swiss Sport Integrity, autorità inferiore.

Oggetto

Confisca e distruzione di sostanze dopanti (decisione del 23 novembre 2022).

C-5790/2022 Pagina 2 A. A.a Con scritto del 22 luglio 2022, intitolato “notifica di invio sospetto”, l’Uf- ficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito UDSC o Ufficio federale), Dogana di Zurigo, ha informato la Fondazione Swiss Sport Integrity (in seguito fondazione o FSSI) di aver trattenuto un pacco destinato ad A._______ (in seguito interessato o ricorrente) a causa di una sospetta infrazione alla legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica del 17 giugno 2011 (LPSpo; RS 415.0) e glielo ha tra- smesso per esame e pronuncia di eventuali provvedimenti (doc. 1 dell’in- carto della FSSI [in seguito incarto FSSI]). A.b In data 2 settembre 2022 la fondazione ha notificato all’interessato un preavviso intitolato confisca e distruzione di sostanze dopanti precisando che i prodotti trattenuti dall’UDSC (oxandrolone e tamoxifene) configurano sostanze dopanti ai sensi degli art. 19 cpv. 3 LPSpo e 74 dell’ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica del 23 maggio 2012 (OP- Spo; RS 415.01) ed il loro acquisto, importazione, transito e possesso sono punibili ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPSpo. Ha inoltre precisato che in base all’art. 20 cpv. 4 LPSpo può ordinare in via amministrativa la confisca e la distruzione dei contenuti con conseguente attribuzione delle spese, indi- pendentemente da un eventuale procedimento penale, dalla quantità messa al sicuro o dalla sua attività sportiva. Infine ha fissato all’interessato un termine per prendere posizione sulla confisca precisando che, in caso di mancato ossequio, il preavviso sarebbe divenuto giuridicamente una de- cisione (doc. FSSI 3). A.c Con messaggio di posta elettronica del 22 settembre 2022 l’interessato ha comunicato all’autorità inferiore di contestare il preavviso, in quanto to- talmente estraneo ai fatti. Egli ha inoltre chiesto l’annullamento di qualsiasi provvedimento pronunciato nei suoi confronti (doc. FSSI 4). A.d Come preavvisato, con decisione del 23 novembre 2022 l’autorità in- feriore ha quindi ordinato la confisca e la distruzione dei prodotti trattenuti, nonché un emolumento di CHF 400.- a carico dell’interessato. La fonda- zione ha specificato che le prese di posizione dell’interessato non permet- tono di confutare le accuse a suo carico e che, in base all’esperienza ge- nerale della vita, le circostanze del caso concreto (nominativo e indirizzo corretti, spedizione per raccomandata internazionale che poteva essere ri- cevuta/ritirata unicamente dal destinatario o da una persona da esso auto- rizzata, valore stimato della merce superiore a EUR 90) depongono a fa- vore del fatto che abbia egli stesso ordinato i prodotti in questione,

C-5790/2022 Pagina 3 rispettivamente che abbia organizzato la spedizione al suo indirizzo (doc. FSSI 5). B. B.a Il 14 dicembre 2022 l’interessato ha inoltrato ricorso contro la decisione della FSSI dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l’annul- lamento della procedura avviata nei suoi confronti. A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente ha ribadito di essere totalmente estraneo ai fatti che gli vengono contestati, di non necessitare di prodotti dopanti a causa della sua età, di ritenere che ignoti abbiano abusato del suo nominativo, del suo indirizzo e della sua casella postale per fini propri e di non concor- dare con l’interpretazione della fondazione a proposito del principio “della generale esperienza della vita” (doc. TAF 1). B.b Il 20 febbraio 2023 il ricorrente ha versato l’anticipo spese richiesto di CHF 800.- (doc. TAF 4 a 6). B.c Con risposta del 15 maggio 2023 l’autorità inferiore ha ribadito che alla luce delle circostanze del caso concreto (nominativo e indirizzo esatti e completi, invio per raccomandata internazionale e valore della merce su- periore a EUR 90) essa poteva presumere che il pacco ed il suo contenuto fossero destinati al ricorrente. Ha inoltre precisato che, tenuto conto della giurisprudenza del TAF e della generale esperienza della vita, la spedi- zione in questione non possa essere considerata uno scherzo rispettiva- mente un abuso dell’indirizzo o della buca delle lettere. L’invio è stato al- tresì trasmesso per raccomandata, ciò che indica l’intenzione di far perve- nire i prodotti direttamente alla persona interessata. La tesi del ricorrente secondo cui sarebbe estraneo ai fatti risulta quindi infondata, non avendo egli presentato alcun argomento valido che contraddica il contenuto della decisione del 23 novembre 2022 (doc. TAF 8).

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

C-5790/2022 Pagina 4 1.2 In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti. 1.3 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese delle autorità o organizzazioni indipendenti dall’Amministrazione fe- derale che decidono nell’adempimento di compiti di diritto pubblico loro af- fidati dalla Confederazione. La FSSI configura una tale organizzazione (art. 19 cpv. 2 e 20 della legge federale sulla promozione dello sport e dell’atti- vità fisica e art. 73 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica; a tal proposito anche il messaggio del Consiglio federale dell’11 novembre 2009 [FF 2009 7401 p. 7450] riguardo alla legge sulla promozione dello sport e la legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport del 19 giugno 2015 [LSISpo; RS 415.1], nonché la convenzione quadro 2022 – 2025 tra il dipartimento fe- derale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport [DDPS] e la FSSI del 16 dicembre 2021) ed il provvedimento impugnato rappre- senta una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il TAF è pertanto competente a dirimere la presente vertenza. 1.4 Il ricorso – presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 cpv. 1 PA) – è stato interposto tempestivamente (art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’an- ticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il gravame è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Nell’ambito della procedura di ricorso l’insorgente può fare valere la violazione del diritto federale, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezza- mento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto fede- rale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III

C-5790/2022 Pagina 5 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento; sentenza del TAF C-3900/2018 del 29 novembre 2021 consid. 3). 2.3 Secondo giurisprudenza anche un'autorità di ricorso che dispone di piena cognizione deve rispettare il potere d'apprezzamento dell'autorità in- feriore. In tale ambito deve certo correggere una decisione inadeguata, ma non può sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore e deve rispettarne il diritto di scegliere, tra più soluzioni adeguate, quella ri- tenuta più opportuna (DTF 133 II 35 consid. 3 e 126 V 75 consid. 6). Il Tribunale amministrativo federale deve pertanto limitarsi a controllare la decisione dell'istanza inferiore e non sostituirsi ad essa (cfr. DTF 126 V 75 consid. 6). In particolare, nell'applicazione di nozioni giuridiche indetermi- nate oppure se la questione da giudicare presuppone delle conoscenze tecniche, scientifiche o economiche altamente specializzate, il Tribunale deve esaminare la decisione impugnata con un certo riserbo (DTF 135 II 296 consid. 4.4.3, 133 II 35 consid. 3 e 128 V 159 consid. 3b/cc). In siffatte circostanze, qualora si tratti di valutare delle questioni tecniche, scientifiche o economiche specifiche, il Tribunale non si scosta dalle valutazioni dell'au- torità inferiore, che dispone delle necessarie conoscenze specifiche, salvo che ve ne sia particolare necessità (DTF 135 II 296 consid. 4.4.3 e 133 II 35 consid. 3; DTAF 2010/25 consid. 2.4.1; sentenze del TAF C-2422/2014 del 9 gennaio 2017 consid. 4.2 e C-6229/2011 del 5 maggio 2014 consid. 4.2). Ad ogni buon conto, questo vale nella misura in cui l'autorità inferiore abbia esaminato gli aspetti essenziali per la decisione e abbia eseguito i necessari chiarimenti in modo attento e completo (DTF 139 II 185 E. 9.3; 138 II 77 E. 6.4; sentenza del TAF C-3397/2020 del 29 agosto 2022 consid. 4.3; C-3900/2018 del 29 novembre 2021 consid. 3; C-5910/2019 del 23 febbraio 2021 consid. 2.4). 2.4 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Nel caso in esame, si applicano pertanto di principio le disposizioni legali in vigore fino al 23 novembre 2022, data in cui l’autorità inferiore ha deciso in merito all’invio destinato al ricorrente e trattenuto dall’UDSC nel luglio 2022. 3. Oggetto impugnato è la decisione del 23 novembre 2022 con cui l’autorità inferiore ha ordinato la confisca e la distruzione dei contenuti trattenuti

C-5790/2022 Pagina 6 indirizzati al ricorrente, in quanto sostanze dopanti, nonché posto a suo carico un emolumento di CHF 400.-. 4. 4.1 Secondo l’art. 19 LPSpo la Confederazione sostiene e adotta misure contro l’abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l’informazione e i controlli (cpv. 1). Il Consi- glio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un’agenzia nazionale antidoping. Quest’ul- tima emana le decisioni necessarie (cpv. 2). Giusta l’art. 73 OPSpo il Di- partimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport designa come agenzia nazionale antidoping un’istituzione idonea (cpv. 1) e la incarica di adottare misure contro il doping mediante forma- zione, consulenza, documentazione, ricerca e informazione nonché le mi- sure di cui all’articolo 20 capoverso 3 LPSpo (cpv. 2). 4.2 L’art. 20 LPSpo, prevede che le unità amministrative della Confedera- zione, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, i servizi cantonali compe- tenti e l’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 collaborano per limitare la disponibilità di prodotti e metodi dopanti (cpv. 1). L’UDSC comunica alle autorità cantonali di perseguimento penale gli ac- certamenti che lo inducono a sospettare una violazione delle disposizioni della presente legge (cpv. 2). Nei casi di sospetta violazione delle disposi- zioni della presente legge, l’UDSC è autorizzato a trattenere alla frontiera o in depositi doganali i prodotti dopanti e a far capo all’organo competente per le misure antidoping di cui al menzionato articolo 19. Quest’ultimo pro- cede agli accertamenti del caso e adotta le misure necessarie (cpv. 3). In- dipendentemente da un eventuale procedimento penale, l’organo compe- tente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 può disporre la confisca e la distruzione di prodotti dopanti o di oggetti destinati direttamente allo sviluppo e all’applicazione di metodi dopanti (cpv 4). 4.3 Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell’evoluzione a livello in- ternazionale (art. 19 cpv. 3 LPSpo). Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all’articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all’ar- ticolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 22 cpv. 1 LPSpo). Se la fabbricazione,

C-5790/2022 Pagina 7 l’acquisto, l’importazione, l’esportazione, il transito o il possesso sono fina- lizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena (art. 22 cpv. 4 LPSpo). 4.4 Sono considerati prodotti proibiti ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPSpo: a) le sostanze elencate nell’allegato; b) i sali, gli esteri, gli eteri e gli isomeri ottici da esse derivati; c) i sali, gli esteri, gli eteri degli isomeri ottici; e d) i preparati che contengono tali sostanze (art. 74 OPSpo). I pro- dotti proibiti sono elencati alla cifra I dell’allegato alla OPSpo e compren- dono in particolare agenti anabolizzanti e altre sostanze anabolizzanti, or- moni della crescita, fattori di crescita insulino-simili e altri fattori di crescita (Cifra I.2 e 6 dell’allegato). 5. Nel caso concreto, l’autorità inferiore è competente giusta l’art. 20 cpv. 4 LPSpo a ordinare la confisca e la distruzione di sostanze dopanti (anche consid. 4.2 del presente giudizio). La spedizione destinata al ricorrente conteneva pastiglie di Oxandrolon (ossandrolone), Tamoxifen, Tadalafil e Sildenafil (doc. FSSI 1). L’ossandrolone (vedi Allegato OPSpo Cifra I.2.a) ed il tamoxifene (vedi Allegato OPSpo Cifra I.8) sono elencati nell’allegato alla OPSpo e sono pertanto considerati prodotti per incrementare le pre- stazioni fisiche nello sport (doping) proibite (consid. 4.4 del presente giudi- zio). 6. 6.1 Va pertanto verificato se è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha rite- nuto che il ricorrente abbia ordinato le sostanze dopanti (ossandrolone e tamoxifene) – fatto da lui contestato – di cui ha ordinato la confisca e di- struzione. 6.2 Nel caso concreto il pacchetto trattenuto dalla Dogana di Zurigo è stato spedito da Singapore all’indirizzo del ricorrente. Tali circostanze non sono tuttavia ancora sufficienti per concludere che sia stato effettivamente il ri- corrente ad ordinare i prodotti e pertanto possa essere ritenuto responsa- bile della tentata importazione di prodotti dopanti proibiti (sentenze del TAF C-4192/2021 del 6 settembre 2023 consid. 4.2, C-6679/2011 del 6 maggio 2013 consid. 4.2, C-1281/2007 del 17 settembre 2007 consid. 2.4). In con- creto l'identità dell'acquirente/ordinante non può neppure essere determi- nata sulla base di una conferma d'ordine, di una fattura e/o di una conferma di pagamento, poiché non sono disponibili documenti relativi all'ordine e al

C-5790/2022 Pagina 8 pagamento della merce. In tali circostanze, si può concludere che non è possibile fornire una prova diretta dell'identità dell'acquirente/ordinante. 6.3 Pertanto, va stabilito sulla base degli indizi agli atti e secondo il grado della prova ordinario, se il ricorrente debba essere ritenuto responsabile della tentata importazione dei prodotti dopanti in esame (a tale proposito le sentenze del TAF C-4192/2021 del 6 settembre 2023 consid. 4 e C- 3081/2016 del 24 agosto 2017 consid. 2.2). Un fatto è da ritenersi compro- vato quando l'autorità giudicante si convince della verità di un'allegazione. Ciò è ad esempio il caso allorquando essa è "convaincu de telle manière que le contraire semble peu probable" (cfr. sentenze del TAF F-3297/2019 del 13 giugno 2022 consid. 13.4; B-5391/2018 del 16 dicembre 2019; F- 5587/2018 del 12 gennaio 2021 consid. 2.3; A-3431/2014 del 28 novembre 2016 consid. 2.1.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4a ed. 2025, N 482; KRAUS- KOPF/WYSSLING, in: Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, N 197 e segg. ad art. 12 PA). 6.4 Nella misura in cui non è possibile fornire una prova diretta, resta la possibilità di fondarsi su fatti noti per trarre conclusioni in merito a fatti sco- nosciuti (presunzione). Si tratta di conclusioni probabilistiche tratte dalla generale esperienza della vita. In particolare, è consentito ricorrere a con- siderazioni fondate sull’esperienza generale della vita laddove, in una de- terminata fattispecie, secondo un'interpretazione generalmente condivisa, nella stragrande maggioranza dei casi non si può che giungere ad un’unica conclusione (sentenza del TAF C-4192/2021 citata consid. 4.3, CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. ed. 2019, Art. 12 N 4). Al riguardo, nella sentenza DTF 130 II 482 (consid. 3.2) il Tribunale fede- rale ha stabilito che far capo ad una presunzione fattuale non modifica né l'onere della prova né la massima inquisitoria valida nella procedura ammi- nistrativa. Quest'ultima impone all'amministrazione di cercare elementi a discarico, ossia elementi che possano confutare la presunzione. Tuttavia, vi sono ambiti per cui è nella natura delle cose che l'amministrazione non abbia conoscenza di elementi a discarico e che solo la parte interessata possa fornirli. Spetta quindi farlo a quest’ultima, la quale oltre ad essere tenuta a collaborare (art. 13 PA), ha pure un interesse eminente a confutare la presunzione con una controprova, rispettivamente a far nascere dubbi significativi sulla correttezza di tale presunzione.

C-5790/2022 Pagina 9 7. 7.1 Nel caso di specie, l’autorità inferiore ha rilevato che dagli atti non ri- sultano elementi secondo cui l’ordinazione sia stata eseguita da terzi a nome del ricorrente, né che vi sia stata confusione in merito agli indirizzi o che vi sia stato un altro errore di fornitura. A tal proposito ha in particolare osservato che sul pacchetto figuravano sia il nominativo esatto, sia l’indi- rizzo completo del ricorrente, che l’invio è stato spedito per posta racco- mandata e poteva pertanto essere consegnato unicamente al ricorrente o ad una persona da lui autorizzata con debita firma alla ricezione e che il valore della merce è stato stimato eccedere i EUR 90, motivo per cui se- condo l’esperienza generale della vita l’abuso dell’indirizzo o della cassetta delle lettere, rispettivamente uno scherzo, possono essere ragionevol- mente esclusi. Pertanto, ha concluso che, benché un errore nel processo di fornitura non si possa totalmente escludere, esso appare in concreto piuttosto improbabile e che tutto depone a favore del fatto che il ricorrente stesso abbia ordinato i prodotti in questione, rispettivamente abbia orga- nizzato la spedizione al suo indirizzo. 7.2 Da parte sua, il ricorrente si è limitato ad affermare di essere comple- tamente estraneo ai fatti, di non necessitare di prodotti dopanti a causa della sua età e di partire dal presupposto che vi è stato abuso della sua casella postale, del suo nome e del suo indirizzo per fini di terze parti (doc. FSSI 4 e doc. TAF 1). 8. 8.1 Per quello che attiene al nominativo e all’indirizzo, questo Tribunale ri- leva che essi sono riportati correttamente sul pacchetto in questione (doc. FSSI 2), fatto peraltro incontestato dal ricorrente, e che sotto questo profilo l’autorità inferiore ha giustamente escluso possa trattarsi di un errore o di una confusione di indirizzi. 8.2 Il pacchetto in questione è inoltre stato spedito per posta raccomandata e pertanto, come correttamente evidenziato dall’autorità inferiore, poteva essere preso in consegna unicamente dal ricorrente o da una persona da lui stesso autorizzata. La tesi del ricorrente secondo cui qualcuno avrebbe abusato della sua buca delle lettere appare altamente inverosimile nella misura in cui tale ipotetico terzo non avrebbe potuto impossessarsi del pac- chetto in questione neppure qualora avesse monitorato la spedizione e fosse stato a conoscenza del giorno e dell’orario di consegna, essendo appunto l’invio raccomandato e quindi da consegnare personalmente.

C-5790/2022 Pagina 10 8.3 Inoltre, è notorio che, per ovvi motivi, gli ordini internazionali effettuati su internet vengono generalmente spediti solo dopo il pagamento antici- pato (si confronti a questo proposito la sentenza del TAF C-6679/2011 del 6 maggio 2013 consid. 4.3.1). Nella fattispecie in esame il pacchetto inter- cettato dalla Dogana di Zurigo non conteneva una fattura e pertanto si può presumere che anche in questo caso chi ha ordinato la merce ne aveva già corrisposto il prezzo di acquisto. Proprio per questo motivo, la giurispru- denza tende ad escludere uno scherzo da parte di terzi già a partire da un valore di comanda di EUR 90. Nel caso in esame l’autorità inferiore ha stimato che il valore della merce superi chiaramente gli EUR 90. Infine, una molestia dolosa da parte di terzi può di regola essere esclusa anche perché i pacchetti importati non vengono analizzati sistematicamente ma unica- mente nell'ambito del controllo a campione da parte delle autorità doganali e pertanto non vi è certezza che un ordine venga trattenuto e confiscato (sentenza del TAF C-4364/2015 dell'8 maggio 2018, consid. 4.3.2). 8.4 Infine, il ricorrente ha osservato che vista la sua età, non ha certamente la necessità di utilizzare prodotti dopanti. A tal proposito, questo Tribunale rileva – da una parte – essere notorio che per l’utilizzo di prodotti dopanti non vi sono particolari limiti di età e – dall’altra – che il ricorrente potrebbe anche ordinato i prodotti per terzi. Nondimeno, anche in tal caso è stato il suo comportamento ad aver causato l’intervento dell’autorità inferiore. Mo- tivo per cui è a giusto titolo che quest’ultima ha emesso nei suoi confronti la decisione qui impugnata. 8.5 Da quanto precede, risulta che il pacchetto in parola è stato spedito, a seguito di un presumibile pagamento anticipato, per posta raccomandata internazionale all’indirizzo svizzero del ricorrente. Quest’ultimo si è limitato ad addurre di essere estraneo all’ordine e di non saperne nulla e ciò nono- stante avesse un obbligo di partecipare alla procedura, di collaborare all’accertamento dei fatti ed un ovvio interesse personale a confutare la presunzione su cui l’autorità inferiore ha fondato la decisione impugnata. Pertanto egli non è stato in grado di confutare le presunzioni e conclusioni dell’autorità inferiore secondo cui – alla luce delle circostanze del caso con- creto – in base all’esperienza generale della vita tutto indica che egli stesso abbia ordinato i prodotti dopanti in questione o che perlomeno abbia orga- nizzato o acconsentito la spedizione al suo indirizzo. Su questo punto in quanto infondato il ricorso va pertanto respinto.

C-5790/2022 Pagina 11 9. 9.1 Infine, resta da valutare l’emolumento di CHF 400.- per la confisca e la distruzione delle sostanze dopanti messo a carico del ricorrente. 9.2 Giusta l’art. 20 cpv. 3 e 4 LPSpo in combinazione con l’art. 19 cpv. 2 LPSpo, l’autorità inferiore è competente per procedere ad accertamenti ed adottare le misure necessarie, nonché emanare le decisioni del caso. Gli emolumenti per le misure adottate dall’autorità inferiore sono fissati in ap- plicazione dell’ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport (OEm UFSpo; RS 415.013) e dell’ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEM; RS 172.041.1). Giusta l’art. 2 OgeEM, a cui rinviano gli art. 1 e 2 OEm UFSpo, chi occasiona una decisione o domanda una prestazione deve pagare un emolumento. A causa della tentata importazione di so- stanze dopanti proibite, il ricorrente ha causato la decisione impugnata di confisca e distruzione degli stessi e pertanto deve pagare il relativo emo- lumento. 9.3 In materia di doping, gli emolumenti si calcolano in base al tempo im- piegato, applicando tariffe orarie di 50–250 franchi. Il quarto d’ora iniziato viene fatturato per intero. Nell’ambito della fascia di 50–250 franchi la tariffa oraria è definita in funzione delle conoscenze specialistiche richieste e della classe di funzione di chi tratta l’oggetto, nonché dell’interesse pub- blico e dell’interesse della persona tenuta al pagamento degli emolumenti (art. 6 OEm UFSpo). 9.4 Applicando una tariffa oraria media di CHF 120.-, l’emolumento fissato a CHF 400.- corrisponde ad un dispendio di neppure tre ore e mezza, ciò che appare adeguato alla luce del lavoro svolto dall’autorità inferiore. An- che su questo punto il ricorso va respinto. 10. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere integralmente con- fermata ed il ricorso del 14 dicembre 2022 respinto. 11. 11.1 Visto l’esito della causa, le spese processuali di CHF 800.- per la pro- cedura ricorsuale, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA e art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale

C-5790/2022 Pagina 12 [TS-TAF, RS 173.320.3]). Esse vengono compensate con l’anticipo spese, di identico ammontare, versato dall’insorgente il 20 febbraio 2023. 11.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non adempite nel caso concreto (DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5790/2022 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 800.- sono poste a carico del ricorrente. L’an- ticipo equivalente alle presumibili spese processuali di CHF 800.-, versato dall’insorgente il 20 febbraio 2023, è compensato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipar- timento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-5790/2022 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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Entscheidungsdatum
23.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026