Co r t e II I C-57 8 /2 00 6 {T 0 /2 } Sentenza del 20 ottobre 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinato dal Patronato INAC, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto all'approvazione della proroga del permesso di dimora e rinvio. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-5 7 8/ 20 0 6 Fatti: A. Giunto in Svizzera il 1° dicembre 1995, in data... A., cittadino dominicano nato il..., ha contratto matrimonio con B., cittadina elvetica nata il... ed è stato quindi posto a beneficio di un permesso di dimora nel canton San Gallo in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117). Dalla loro unione il 5 dicembre 1996 è nata C.. In data 12 maggio 1997 la famiglia D. si è trasferita nel canton Ticino, dove il marito ha beneficiato di un permesso di dimora puntualmente rinnovato a scadenze annuali. B. Con verbale di udienza del 22 gennaio 1999, il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha dichiarato fallito il tentativo di conciliazione promosso dal marito in data 1° ottobre 1998. Da allora i coniugi D._______ hanno vissuto separati e nel corso del 2002 B._______ e la figlia C._______ hanno fatto ritorno nel canton San Gallo. C. Con decisione del 12 settembre 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare presentata da A._______ con E., figlia di primo letto nata ... residente nella Repubblica Dominicana. In data 22 ottobre 2002, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino (di seguito: CdS) ha respinto il ricorso interposto il 30 settembre 2002 avverso la succitata decisione. D. Con sentenza del 19 novembre 2004, cresciuta in giudicato il 14 marzo 2005, il Kreisgericht St. Gallen ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi D.. E. Dando seguito ad una richiesta in tal senso formulata da A._______, la SPI ha espresso un preavviso favorevole alla proroga del permesso Pagi na 2

C-5 7 8/ 20 0 6 di dimora dell'interessato dopo il cambiamento dello stato civile, incaricandosi di trasmettere il relativo incarto all'autorità federale per approvazione. F. Invitato in data 24 maggio 2005 dalla SPI a pronunciarsi in merito alla proroga del permesso di dimora in oggetto, con scritto del 28 marzo 2006, l'UFM ha informato A._______ dell'intenzione di rifiutare l'approvazione della proroga del permesso di dimora e di pronunciare il suo rinvio dalla Svizzera, accordandogli la possibilità di prendere posizione in merito sulla base degli art. 29 e 30 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021); facoltà di cui quest'ultimo non si è prevalso. G. Con decisione del 29 agosto 2006, l'UFM ha rifiutato la propria approvazione alla proroga del permesso di dimora postulata, impartendo all'interessato un termine al 28 novembre seguente per lasciare la Svizzera. A motivo della propria decisione, l'autorità di prime cure ha evidenziato il fatto che i coniugi D._______ si sono separati tre anni dopo il matrimonio e che da allora non hanno più ripreso la vita in comune, rilevando poi come il rilascio del permesso di dimora in favore di A._______ fosse stato giustificato unicamente dall'esistenza del vincolo matrimoniale, di modo che lo scopo iniziale del suo soggiorno era venuto meno a seguito del divorzio pronunciato in data 19 novembre 2004. Essa ha poi affermato che il soggiorno dell'interessato in Svizzera (dieci anni) è da considerarsi di breve durata rispetto agli anni trascorsi in patria (quasi trenta), per cui in caso di ritorno al suo paese d'origine egli non sarà confrontato a difficoltà insormontabili, precisando nel contempo che l'integrazione sociale e professionale di A._______ sul territorio della Confederazione non è marcata a tal punto da dovere considerare che egli debba assolutamente rimanervi. L'UFM ha infine sottolineato che quest'ultimo non intrattiene una relazione stretta ed effettiva con la figlia C._______, di conseguenza la sua istanza non può essere accolta neppure alla luce dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Infine l'UFM ha considerato che il Pagi na 3

C-5 7 8/ 20 0 6 rinvio dell'interessato risultava essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. H. In data 28 settembre 2006, agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, A._______ è insorto avverso la suddetta decisione. A sostegno del proprio gravame egli ha considerato esagerato il fatto che il rinnovo del permesso di dimora gli sia negato dopo dieci anni di presenza regolare in Svizzera, sottolineando poi di non avere la possibilità momentanea di far fronte al pagamento degli alimenti per la figlia in quanto in assistenza. Il ricorrente ha poi affermato come il suo contatto sporadico con C._______ fosse da attribuire alla mancanza di collaborazione e all'ostruzionismo dell'ex moglie, rilevando infine che un suo eventuale rinvio nella Repubblica Dominicana equivarrebbe in via definitiva a perdere ogni speranza di contatto con la figlia. I. Chiamato ad esprimersi in merito, con preavviso del 4 dicembre 2006, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni formulate nella sua decisione del 29 agosto 2006, precisando che, benchè la separazione tra i coniugi D._______ fosse intervenuta nel 1999 e il trasferimento a San Gallo della moglie e della figlia comune nel 2002, i due o tre viaggi effettuati per recarsi dalla figlia senza poterla vedere si riferiscono al 2006, precisando poi che dall'incarto non risulta che nel periodo 1999 – 2002 il ricorrente abbia intrattenuto legami stretti con sua figlia. J. Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità inferiore, con replica del 16 gennaio 2006 (recte 16 gennaio 2007), il ricorrente si è riconfermato nelle considerazioni formulate nel ricorso, rilevando poi come nel periodo 1999 – 2002 egli avesse intrattenuto dei rapporti quotidiani con la figlia e che solo dopo il trasferimento della moglie e della figlia a San Gallo nel 2002, non aveva più potuto esercitare il proprio diritto di visita a causa della distanza e dell'ostruzionismo dell'ex consorte. L'interessato ha inoltre richiesto l'audizione del direttore di una struttura alberghiera del luganese in cui aveva lavorato durante il periodo di permanenza della famiglia D._______ in Ticino. Pagi na 4

C-5 7 8/ 20 0 6 K. Completando l'istruttoria, con scritto del 27 giugno 2008 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha invitato il ricorrente ad informarlo in merito alla sua situazione personale e professionale posteriore al ricorso, nonché ai suoi rapporti con la figlia, in particolar modo per quanto attiene alla frequenza e alle modalità dell'esercizio del suo diritto di visita. L'interessato non ha dato alcun seguito alla suddetta comunicazione. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS, dinanzi al TAF. I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e delle ordinanze d'esecuzione di cui all'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) e all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. ATAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Pagi na 5

C-5 7 8/ 20 0 6 Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. Nella sua replica del 16 gennaio 2007 il ricorrente ha richiesto l'audizione davanti al TAF del direttore di una struttura alberghiera del luganese presso la quale egli aveva lavorato nel periodo 1999 – 2002. A questo titolo giova rilevare che la procedura innanzi al Tribunale avviene di regola per iscritto (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 56.5; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale di testi. In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78 consid. 5a). Pagi na 6

C-5 7 8/ 20 0 6 5. Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto. L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio (art. 4 LDDS). La libera decisione delle autorità circa la concessione della dimora o del domicilio non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero (cfr. art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [ODDS del 1949, RU 1949 I 233]). Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 LDDS). Lo straniero è tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o la proroga di un permesso ovvero quando il permesso gli sia revocato o ritirato in applicazione dell'articolo 8 cpv. 2 LDDS. In questi casi l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di partire vale solo per il territorio del Cantone; se l'autorità è federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera. L'autorità federale competente può trasformare l'ordine di lasciare un Cantone in un ordine di lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 LDDS). 6. 6.1Secondo l'art. 99 LEtr, in casu applicabile giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale. Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA, l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva indispensabile per un singolo caso. Pagi na 7

C-5 7 8/ 20 0 6 Queste norme corrispondono nella loro portata alle disposizioni abrogate (cfr. art. 51 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS; RU 1986 I 1791], art. 18 cpv. 1 e 3 LDDS e art. 1 cpv. 1 let. c dell'ordinanza del 20 aprile 1983 sulla procedura di approvazione nel diritto degli stranieri [OPADS, RU 1983 535]). 6.2In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione e i cantoni, l'UFM dispone quindi della competenza di approvare il permesso di dimora che la SPI propone di rilasciare a A._______ (cfr. DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a e riferimenti ivi citati). In ragione della libertà di apprezzamento di cui esso gode (cfr. art. 4 LDDS), il suddetto ufficio, né a fortiori il Tribunale, non sono legati dal preavviso favorevole della SPI e possono quindi distanziarsi dall'apprezzamento formulato da questa autorità. 7. 7.1Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello stesso) o di domicilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale prerogativa (cfr. DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata). 7.2Giusta l'art. 7 cpv. 1 1 a frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2 a frase LDDS). 7.3Nella fattispecie, A._______ è stato messo a beneficio di un permesso di dimora unicamente in ragione del suo matrimonio, celebrato il 4 aprile 1996, con una cittadina svizzera. Dal gennaio 1999 i coniugi D._______ hanno vissuto separati e la loro unione è poi stata sciolta con sentenza di divorzio del 19 novembre 2004 (cresciuta in giudicato in data 14 marzo 2005), di modo che l'interessato non può più, da quella data, prevalersi del diritto alla proroga (rispettivamente al rinnovo) del suo permesso di dimora sulla base della succitata disposizione, in quanto lo scopo iniziale del suo soggiorno in Svizzera non esiste più. Qualora il ricorrente avesse potuto beneficiare di un diritto al rilascio di Pagi na 8

C-5 7 8/ 20 0 6 un'autorizzazione di domicilio giusta l'art. 7 cpv. 1 2 a frase LDDS prima del divorzio, egli può prevalersene anche dopo la fine del matrimonio (DTF 128 II 145 consid. 1.1.4 e 1.1.5 e riferimenti ivi citati). In casu, il ricorrente si è limitato a richiedere la proroga del suo permesso di dimora, di modo che la questione del rilascio di un permesso di domicilio non è stata sollevata. Qualora si fosse in presenza di un tale diritto, problematica che deve essere analizzata d'ufficio (DTF 128 II 145 consid. 1.1.4), il rilascio di un permesso di dimora al ricorrente non potrebbe essere negato, in quanto quest'ultimo gli conferisce un permesso meno ampio di quello a cui può pretendere. 7.4Dal dicembre 1995 A._______ si trova in Svizzera ed è coniugato con una cittadina elvetica, egli potrebbe dunque beneficiare in principio del rilascio di un permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2 a frase LDDS). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il fatto di invocare l'art. 7 cpv. 1 LDDS è costitutivo di un abuso di diritto allorquando il coniuge straniero si prevale di un matrimonio che non esiste più che formalmente con l'unico scopo di ottenere un permesso di dimora, in quanto tale finalità non è protetta dalla suddetta disposizione (cfr. DTF 128 II 145 consid. 2 e 3; 127 II 49 consid. 5a). Il matrimonio esiste solo formalmente quanto l'unione coniugale è dissolta definitivamente, vale a dire allorquando non sussiste alcuna speranza di riconciliazione; le cause ed i motivi che hanno condotto alla rottura non sono determinanti (DTF 130 II 113 consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata). Allo stesso modo, commette un abuso di diritto il ricorrente che si prevale di un matrimonio che non esisteva che formalmente prima dello spirare del termine di cinque anni (DTF 121 II 97 consid. 4c). In casu A._______ vive separato dalla moglie di nazionalità svizzera dal gennaio 1999, quindi dopo meno di tre anni di matrimonio e non vi è stata alcuna ripresa della vita in comune. Ciò permette di concludere che l'unione coniugale tra i coniugi D._______ aveva definitivamente preso fine prima dello spirare del termine di cinque anni di cui all'art. 7 cpv. 1 2 a frase LDDS e che dunque il ricorrente non poteva più, da quel momento, prevalersi del dirittto al rilascio di un permesso di domicilio in ragione del suo statuto di coniuge di una cittadina elvetica. 8. 8.1Invocando il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, A._______ ha affermato che il mancato rinnovo del Pagi na 9

C-5 7 8/ 20 0 6 suo permesso di dimora ed il suo rinvio nella Repubblica Dominicana lo priverebbe della possibilità di mantenere i suoi legami con la figlia C._______, domiciliata con la madre a San Gallo. 8.1.1Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli. Tuttavia, affinchè possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (“ein gefestigtes Anwesenheitsrecht”), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento od al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere in principio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. in particolare DTF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 425; 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 389 consid. 1c). La protezione conferita della norma convenzionale in oggetto non è ad ogni modo assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto. La questione di sapere se, in una determinata fattispecie, le autorità di polizia degli stranieri sono tenute ad accordare un permesso di dimora basato sull'art. 8 CEDU deve essere risolta facendo capo ad una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in presenza (DTF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid. 4a). È quindi necessaria l'esistenza di legami familiari particolarmente forti per far sì che l'interesse pubblico all'adozione di una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri passi in secondo piano (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le relazioni familiari garantite dall'art. 8 cpv. 1 CEDU sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c). L'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101) garantisce la stessa protezione (DTF 129 II 215 consid. 4). Salvo delle circostanze speciali, la relazione familiare tra il figlio minore ed il genitore non necessita la presenza di quest'ultimo in Svizzera. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il Pag ina 10

C-5 7 8/ 20 0 6 diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3). A questo proposito, si deve prendere in considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio, nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera (DTF 120 Ib consid. 1 e 3; 120 Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo 2004. consid. 3.1; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 285). 8.1.2Nella fattispecie dagli atti di causa risulta che, in modo particolare a partire dal 2002, i contatti di A._______ con la figlia sono stati molto sporadici (cfr. ricorso del 28 settembre 2006 e replica del 16 gennaio 2007), non sembra quindi che essi intrattengano dei legami particolarmente stretti. Giova rilevare a questo titolo che il ricorrente beneficia di un diritto di visita personale mensile, da esercitare in presenza di una terza persona (cfr. sentenza di divorzio del 19 novembre 2004). L'interessato ha certo rilevato di avere intrattenuto delle relazioni stabili e frequenti con C._______ nel periodo 1999 – 2002, prima della partenza di quest'ultima per San Gallo, mentre in seguito, in ragione della distanza e dell'ostruzionismo della moglie, egli si era trovato confrontato a molteplici difficoltà nell'esercizio del suo diritto di visita. Egli non ha tuttavia fornito alcun documento tale da comprovare tali affermazioni, di modo che le sue dichiarazioni a questo proposito rimangono allo stadio della mera allegazione di fatto. A questo titolo si osserva che, in dispregio all'obbligo di collaborazione di cui all'art. 13 PA, A._______ non ha dato alcun seguito all'invito formulatogli dal Tribunale in data 27 giugno 2008 di informarlo in merito ai suoi rapporti con la figlia, in particolare per quanto attiene alla frequenza e alle modalità dell'esercizio del suo diritto di visita. In queste circostanze, e sebbene l'interessato si dichiari desideroso di mantenere dei contatti con sua figlia, il Tribunale non può considerare che egli intrattenga con quest'ultima una relazione realmente stretta, effettiva ed intatta, tale da giustificare la protezione dell'art. 8 CEDU. Si sottolinea infine che il ricorrente è inoltre padre di una seconda figlia, E._______, residente nella Pag ina 11

C-5 7 8/ 20 0 6 Repubblica Dominicana, così che le relazioni paterne da cui egli pretende fare derivare il suo diritto di dimora non si limitano alla Svizzera, ma sono in realtà divise tra i due paesi in cui egli ha successivamente vissuto. Alla luce di quanto esposto, A._______ non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con sua figlia risultante dalla decisione di rifiuto all'approvazione della proroga del permesso di dimora e rinvio pronunciata nei suoi confronti in data 29 agosto 2006. 8.2Nella misura in cui A._______ non è più coniuge di una cittadina svizzera, e che quindi il motivo che aveva inizialmente condotto al rilascio di un permesso di dimora in suo favore in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 1 a frase LDDS non esiste più, si deve esaminare se le circostanze del caso concreto giustificano ugualmente il rinnovo del suo permesso di dimora. In questo contesto, le autorità di polizia degli stranieri esaminano la questione del proseguimento del soggiorno di uno straniero in Svizzera prendendo in considerazione segnatamente i seguenti criteri: durata del soggiorno, legami personali con la Svizzera (segnatamente se ci sono figli), situazione professionale, situazione economica e del mercato del lavoro, comportamento e grado di integrazione. Esse godono di un ampio potere di apprezzamento (art. 4 LDDS; cfr. DTF 128 II 145 consid. 3.5). Le suddette autorità devono inoltre tenere conto degli interessi morali ed economici del paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS in relazione con l'art. 8 cpv. 1 ODDS e l'art. 1 let. a OLS). A questo proposito giova rilevare che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione con lo scopo di assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, nonché di migliorare la struttura del mercato del lavoro assicurando un equilibrio ottimale in materia di impiego (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 287). 8.3Come si è visto, non si è in presenza di una violazione del diritto al rispetto della vita familiare di A._______ protetto dagli art. 8 CEDU e 13 Cst (cfr. supra 8.1.2). Nella fattispecie, si pone al più la questione di sapere se il diritto al rispetto della vita privata giustifica il riconoscimento di un permesso di dimora. Secondo la giurisprudenza federale in materia di stranieri, la nozione di diritto alla protezione Pag ina 12

C-5 7 8/ 20 0 6 della vita privata è di principio autonoma rispetto a quella più ristretta della vita famigliare. Al riguardo il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto la necessità dell'esistenza di legami particolarmente intensi, i quali vanno oltre una normale integrazione derivante da legami privati di natura economica o professionale, rispettivamente la presenza di legami sociali extrafamigliari più forti (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.2.1 e riferimenti ivi citati). La dottrina riconosce, dopo una presenza di dieci anni, l'esistenza di legami a tal punto forti ed intensi con la Svizzera da giustificare il diritto alla protezione della vita privata (MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [Zbl] 2003, pag. 225 segg, pag. 262). L'esame della fattispecie permette di constatare che durante il suo soggiorno in Svizzera A._______ ha esercitato parecchie attività lucrative (ausiliario di cucina e di buffet, lavapiatti, portiere ai piani ed operaio). Egli non può pretendere di avere acquisito in questo paese una formazione e delle conoscenze e qualifiche professionali specifiche a tal punto da non poterle più mettere in pratica nella Repubblica Dominicana. Il ricorrente non ha inoltre assicurato la sua indipendenza finanziaria, tant'è che dagli atti di causa emerge che al 30 aprile 2008 quest'ultimo ha accumulato oltre Fr. 60'000.- di prestazioni assistenziali. Dal punto di vista sociale, egli non ha inoltre fornito alcuna prova di avere allacciato dei legami stretti sul territorio della Confederazione. Alla luce di quanto esposto, il processo di integrazione professionale e personale di A._______ non risulta essere a tal punto profondo e duraturo da giustificare il rinnovo del permesso di soggiorno che gli era stato accordato unicamente in ragione del suo matrimonio con una cittadina elvetica. Quo alla durata della presenza del ricorrente in Svizzera, giova rilevare come, a far data dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio del 19 novembre 2004, A._______ risiede sul territorio della Confederazione unicamente in ragione delle procedure che egli ha successivamente introdotto, al fine di proseguirvi il suo soggiorno nonostante lo scioglimento del matrimonio con B._______. In queste circostanze, la durata totale della sua permanenza in Svizzera (più di dodici anni), certo non trascurabile, deve essere relativizzata, segnatamente anche in paragone ai quasi trent'anni della sua vita precedentemente vissuti in patria. L'interessato ha infatti trascorso nel Pag ina 13

C-5 7 8/ 20 0 6 suo paese d'origine tutta la sua infanzia, la sua adolescenza ed i primi anni della sua vita d'adulto, anni determinanti per lo sviluppo della personalità (cfr. DTF 123 II 125 consid. 5b/aa). A., oggi quarantaduenne, appare quindi perfettamente in misura di riadattarsi alla vita della Repubblica Dominicana, paese dove ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, di cui conosce la lingua, la cultura, nonché gli usi e costumi e dove risiede la sua prima figlia E.. L'esame dell'insieme degli elementi dell'incarto porta pertanto il Tribunale a ritenere che è a giusto titolo che l'UFM ha considerato che A._______ non ha compiuto in Svizzera un processo d'integrazione sociale e professionale a tal punto profondo e duraturo da giustificare il rinnovo del permesso di dimora che gli era stato accordato unicamente in ragione del suo matrimonio con una cittadina svizzera. 9. Nella misura in cui A._______ non ottiene il rinnovo del permesso di dimora, è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera in applicazione dell'art. 12 LDDS. Occorre tuttavia ancora analizzare se l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS. 9.1Il ricorrente possiede i documenti necessari o gode per lo meno della possibilità di intraprendere presso la rappresentanza del suo paese d'origine i passi volti ad ottenere i documenti di viaggio che gli permettono di fare ritorno nella Repubblica Dominicana. Ne discende che nessun ostacolo insormontabile di ordine tecnico si oppone all'esecuzione del suo rinvio (art. 14a cpv. 2 LDDS). 9.2Per quanto attiene l'ammissibilità dell'esecuzione di tale rinvio, il ricorrente non ha sostenuto, né tanto meno dimostrato, che esso sarebbe contrario ad impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera. Non è infatti per nulla accertato che l'interessato potrebbe subire una persecuzione da parte delle autorità del suo paese e che rischierebbe quindi di essere personalmente e concretamente sottoposto a torture o a pene o trattamenti inumani o degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU. Ne consegue che l'esecuzione del rinvio di A._______ appare ammissibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 3 LDDS (cfr. GAAC 60.97, 57.56, 56.50; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 245 e riferimenti ivi citati). Pag ina 14

C-5 7 8/ 20 0 6 9.3Giusta l'art. 14a cpv. 4 LDDS, l'esecuzione del rinvio non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Questa norma si riferisce ai casi di persone che, pur non essendo perseguitate personalmente, fuggono delle situazioni di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata, nonché a quelle per le quali un ritorno nel loro paese d'origine equivarrebbe a metterle concretamente in pericolo, o che non potrebbero più ricevere le cure mediche delle quali necessitano (KÄLIN, op. cit., p. 26). Questa disposizione, redatta in forma potestativa, indica chiaramente che la Svizzera interviene in questo caso non in ragione di un obbligo derivante dal diritto internazionale, ma unicamente per delle preoccupazioni di natura umanitaria. Ne consegue che l'art. 14a cpv. 4 LDDS conferisce un certo potere d'apprezzamento alle autorità competenti, le quali dovranno, in ogni caso di specie, procedere ad una ponderazione tra gli aspetti umanitari legati all'esecuzione del rinvio dello straniero e gli interessi pubblici che militano a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo al decreto federale sulla procedura d'asilo [DPA], FF 1990 II 470). Al fine di valutare l'esigibilità dell'esecuzione del rinvio di A._______, occorre esaminare la situazione prevalente attualmente nella Repubblica Dominicana, nonché quella particolare del ricorrente. Quest'analisi deve essere attuata facendo riferimento a criteri quali i legami dell'interessato nella sua regione d'origine, in particolare le sue relazioni familiari e sociali, i suoi soggiorni antecedenti, rispettivamente le attività esercitate, le sue conoscenze linguistiche e professionali, il sesso, l'età, lo stato di salute, lo stato civile e gli obblighi familiari. Per quanto attiene l'analisi della situazione regnante attualmente nella Repubblica Dominicana, il Tribunale si è fondato su rapporti emanati dall'Auswärtiges Amt, dalla Freedom House, da Amnesty International e dal Dipartimento di Stato americano (cfr. a questo titolo i siti internet www.auswaertiges-amt.de , www.freedomhouse.org , www.state.gov e http://thereport.amnesty.org). La Repubblica Dominicana ha conosciuto in questi ultimi anni un importante processo di sviluppo politico (organizzazione di elezioni democratiche, libertà nell'esercizio dell'attività politica) e di garanzia dei diritti umani (libertà di opinione e di stampa, abrogazione della pena capitale). Sebbene circa un quarto della popolazione dominicana viva in povertà, il paese ha registrato negli ultimi anni una notevole crescita economica e una diminuzione della disoccupazione. Alla luce Pag ina 15

C-5 7 8/ 20 0 6 di quanto esposto, si constata che un ritorno in patria del ricorrente può intervenire in tutta sicurezza e con delle buone prospettive economiche. Quo alla sua situazione personale, si rileva che l'interessato ha lasciato la Repubblica Dominicana da parecchi anni. L'adito Tribunale è certo cosciente che una partenza dopo un soggiorno di parecchi anni in Svizzera non è priva di difficoltà, ma nonostante tutto deve constatare che questi problemi non possono di per sé giustificare il rinnovo di un permesso di dimora di cui il ricorrente ha potuto beneficiare unicamente in ragione del matrimonio contratto con una cittadina svizzera. La sua situazione è pertanto paragonabile a quella di numerosi stranieri chiamati a lasciare il territorio della Confederazione al termine di un soggiorno di durata determinata per il quale avevano ottenuto un permesso. Infine, la relativa giovane età dell'interessato e le esperienze professionali da esso conseguite in Svizzera sono proprie a facilitarne il reinserimento in patria. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene pertanto che l'esecuzione del rinvio di A._______ è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS. 10. Ne discende che l'UFM con decisione del 29 agosto 2006 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non é inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS- TAF, RS 173.320.2]). Pag ina 16

C-5 7 8/ 20 0 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 31 ottobre 2006. 3. Comunicazione a: -ricorrente (Atto giudiziario) -autorità inferiore (incarto 2 166 780 di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarti cantonali di ritorno) -Ausländeramt St. Gallen, per informazione (incarto cantonale di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, Pag ina 17

C-5 7 8/ 20 0 6 contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 18

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