Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5624/2010 Sentenza del 21 aprile 2011 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Autorizzazione di entrata nello spazio Schengen.

C-5624/2010 Pagina 2 Fatti: A. Il 3 maggio 2010, B., cittadina thailandese nata il ..., ha inoltrato presso l'Ambasciata Svizzera a Bangkok una domanda di autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen al fine di visitare la Svizzera e la famiglia del compagno A.. Con decisione del 6 maggio 2010 la detta Rappresentanza ha rifiutato di concedere l'autorizzazione d'entrata a favore della richiedente, siccome lo scopo, le condizioni del soggiorno e l'intenzione di rientrare nel suo Paese d'origine non avevano potuto essere accertate. B. Mediante missiva dell'11 maggio 2010 all'attenzione dell'UFM, A._______ ha formato opposizione e ha postulato il rilascio di una decisione. Egli ha chiesto in particolare di appurare le ragioni per le quali all'interessata era stata negata la suddetta autorizzazione d'entrata in quanto egli avrebbe potuto fornire informazioni supplementari in riguardo allo scopo del soggiorno. Circa la sua situazione personale egli ha osservato di essersi trasferito in Thailandia nell'aprile 2010 per ragioni professionali ma che già dal 2001 ha lavorato a Bangkok per la filiale di una società non meglio definita. Egli ha poi dichiarato di aver conosciuto l'attuale compagna nel 2009, con la quale convive da quando si è trasferito nel Paese. Essi avevano pianificato di recarsi in Svizzera nel mese di luglio 2010 per una vacanza e per fare la conoscenza della famiglia dell'invitante. Circa l'impiego della richiedente, A._______ ha asserito che la stessa è attiva quale venditrice in un centro commerciale. Il 25 maggio 2010 la richiedente ha inoltrato presso la suddetta Ambasciata l'apposito formulario ai fini dell'emissione della decisione su opposizione, postulando il rilascio di un visto di 34 giorni per entrare nello spazio Schengen. C. Mediante scritto del 26 maggio 2010 la competente Rappresentanza elvetica ha osservato che la richiedente non poteva prevalersi di legami famigliari con l'ospitante, di un impiego stabile e di mezzi finanziari sufficienti. Viste le circostanze della fattispecie, la detta autorità avrebbe rifiutato di concedere l'autorizzazione d'entrata alla richiedente siccome non poteva essere garantita l'uscita dalla Svizzera allo spirare del visto

C-5624/2010 Pagina 3 auspicato e, inoltre, ha espresso dei dubbi in merito allo scopo del soggiorno. Circa la situazione personale della ricorrente, essa ha affermato che la stessa era nubile e senza figli, non era mai stata in Svizzera o in Europa e aveva conosciuto l'amico 5 mesi prima in un Pub. D. Con scritto del 21 giugno 2010, la Sezione della popolazione ha trasmesso per competenza e decisione all'UFM la richiesta di visto Schengen e gli atti allegati con particolare riferimento a quanto indicato dalla suddetta Rappresentanza. E. Con decisione del 15 luglio 2010, l'UFM ha rifiutato di concedere l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen, siccome la situazione della richiedente e la situazione socioeconomica prevalente nel suo Paese d'origine non permettevano di considerare sufficientemente garantita la sua partenza dallo spazio Schengen al termine del soggiorno auspicato. Ha inoltre sostanzialmente ripreso quanto asserito dalla Rappresentanza elvetica (l'interessata è una persona giovane, nubile e senza figli, e non può avvalersi di legami familiari con il Paese d'origine idonei a garantire il suo ritorno in Patria) e che, vista la pratica restrittiva in tale ambito, il desiderio di accompagnare il fidanzato in Svizzera non basterebbe a giustificare il rilascio di un visto. F. Il 6 agosto 2010 il compagno della richiedente ha interposto ricorso contro la suddetta decisione ritenendola arbitraria. Egli ha dapprima fatto valere di conoscere la richiedente da quasi due anni ed ha sottolineato di essersi trasferito nell'aprile 2010 in Thailandia, dove da allora essi convivono. Egli ha poi asserito che l'interessata lavora quale responsabile vendita in un centro commerciale di Bangkok e che lo scopo del soggiorno in Svizzera, previsto per il mese di luglio 2010, consisteva unicamente nel dare la possibilità alla compagna di conoscere la sua famiglia e la Svizzera. G. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 12 ottobre 2010, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame e riconfermato le argomentazioni addotte nella decisione impugnata, sottolineando in particolare che l'interessata non poteva prevalersi di obblighi o stretti legami in Patria atti ad ostacolare un'eventuale emigrazione. Ribadendo come l'ordinamento giuridico non conferisse

C-5624/2010 Pagina 4 diritto alcuno al rilascio di un visto a favore un cittadino straniero, l'autorità inferiore ha infine precisato che tale decisione non rimetteva in causa la buona fede dei richiedenti né quella dei loro ospitanti in Svizzera. H. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con ordinanza del 19 ottobre 2010, il ricorrente ha rinunciato a determinarsi in merito. Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), in conformità dell'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2. Secondo l'attuale tenore dell'art. 12 cpv. 3 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) in vigore dal 5 aprile 2010, se il visto è rifiutato, la rappresentanza all'estero emana una decisione contro la quale, conformemente all'art. 6 cpv. 2bis della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), può essere formata entro 30 giorni opposizione scritta dinanzi all'UFM. Le decisioni su opposizione, in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM, possono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4. A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

C-5624/2010 Pagina 5 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215). 3. La legislazione svizzera in materia di diritto concernente gli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata nello spazio Schengen né il rilascio di un visto anche qualora il richiedente adempia tutte le condizioni d'entrata. Così come gli altri Stati, la Svizzera non è tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri nel suo territorio. Riservati gli obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico le autorità amministrative decidono conformemente alle norme di legge e al potere discrezionale loro conferito. In linea di principio non esiste dunque un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, salvo nei casi in cui lo straniero o i suoi parenti in Svizzera possano prevalersi di una norma speciale del diritto federale (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano disposizioni divergenti (cfr. art. 2 cpv. 4 e 5 LStr). 5. 5.1. Per un soggiorno di una durata massima di tre mesi in Svizzera rispettivamente nello spazio Schengen, i cittadini di Paesi terzi necessitano, per varcare le frontiere, di documenti di viaggio valevoli e, se richiesto, di un visto (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LStr, art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto [OEV, 142.204] che rinvia all'art. 5 cpv. 1 lett. a e b del regolamento [CE] n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo

C-5624/2010 Pagina 6 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [Codice frontiere Schengen, GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1-32] e l'art. 2 del regolamento [UE] n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata [GU L 85 del 31 marzo 2010, pag. 1-4]). 5.2. Inoltre è necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art. 5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice CE dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). I cittadini di Paesi terzi che intendono entrare nello spazio Schengen, devono comprovare che, trascorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la Svizzera entro il termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d, art. 21 cpv. 1 Codice CE dei visti e art. 5 cpv. 2 LStr). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 5 cpv. 1 lett. c LStr, art. 5 cpv. 1 lett. d ed e Codice frontiere Schengen). 6. Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen). 7. L'Allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 elenca gli Stati, i cui cittadini all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen, devono essere in possesso di un visto (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7, per quanto riguarda la fonte integrale cfr. nota all'art. 4 cpv. 1 OEV). Considerato che la Thailandia figura in questo allegato, la richiedente soggiace all'obbligo del visto.

C-5624/2010 Pagina 7 8. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rifiutato di autorizzare all'interessata l'entrata nello spazio Schengen siccome ha qualificato come non sufficientemente assicurata la sua partenza. Occorre dunque esaminare se la stessa, considerati tutti gli elementi agli atti, appare disposta a lasciare lo spazio Schengen dopo il soggiorno auspicato conformemente all'art. 5 cpv. 2 LStr. Affinché possa essere determinato se vi sono le garanzie necessarie per ritenere assicurata l'uscita dallo spazio Schengen, l'autorità competente deve procedere ad una valutazione di una situazione futura e a tale scopo si fonda da una parte sulla situazione politica, sociale ed economica prevalente nel Paese di provenienza dell'interessata, e dall'altra parte, sulla situazione personale, familiare e professionale della richiedente. 8.1. La Thailandia è stata fortemente colpita durante la crisi asiatica del 1997-1998 come pure durante l'ultima crisi finanziaria mondiale manifestatasi nel 2008, che ha avuto come conseguenza un sensibile rallentamento dell'economia. Nel 2009 infatti la crescita economica è diminuita del 2.3 %. Tuttavia questa situazione di recessione è perdurata unicamente durante altri due trimestri per poi riprendere a crescere, non da ultimo grazie al buon livello delle finanze pubbliche e alle esportazioni. Anche la prognosi economica per il 2011 indica una crescita in costante ripresa. Nel 2009 il Prodotto interno lordo (PIL) pro capite raggiungeva circa 3760 UDS e nel 2010 4435 UDS. Attualmente, per quanto attiene alla situazione politica, il Paese sta attraversando una profonda crisi che può talvolta condurre a violente manifestazioni di strada (cfr. fonti: sito internet dell'Ufficio degli affari esteri tedesco, <www.auswaertiges- amt.de>, Länder, Reisen und Sicherheit > alle Länder A – Z > Thailand > ultimo aggiornamento: marzo 2011, visitato il 26 aprile 2011; sito internet del Ministero degli affari esteri francese, <www.diplomatie.gouv.fr/fr/>,

Pays zones – géo > Thaïlande > Présentation de la Thaïlande, ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2010, visitato il 26 aprile 2011; sito internet del Dipartimento degli affari esteri svizzero, <www.eda.admin.ch/eda/it>,

Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Thailandia, ultimo aggiornamento: 13 aprile 2011, visitato il 26 aprile 2011). Nonostante il buon andamento economico del Paese, considerato che il PIL pro capite nel 2010 si fissa approssimativamente a circa 4435 USD, comparto a quello svizzero, risulta essere circa 17 volte inferiore. 8.2. Tenuto conto della situazione socioeconomica del Paese d'origine della richiedente nonché delle differenze tra questo Paese e la Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai

C-5624/2010 Pagina 8 termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può essere contestata. Inoltre va osservato che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, tende ad aumentare in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origine. Trarre tuttavia delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti assai semplicistica. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, gli obblighi familiari, sociali o professionali che incombono alla richiedente possono costituire una prognosi favorevole in vista di una sua partenza regolare dalla Svizzera. 9. 9.1. La richiedente ha quasi 26 anni. Nubile e senza figli, essa è impiegata quale venditrice ("sale assistant") in un centro commerciale. Dall'atto ricorsuale e dai documenti allegati non emergono elementi attestanti legami famigliari o di altro genere idonei a ritenere poco verosimile un'eventuale emigrazione. Per quanto riguarda il suo impiego, sebbene anche a sostegno di tale affermazione non sia stata prodotta alcuna documentazione, l'attività di venditrice non può essere ritenuta vincolante a tal punto da poter considerare garantito il suo rientro in Patria. Invero l'interessata può essere facilmente sostituita da un altro impiegato. Si osserva infine che nello scritto del 26 maggio 2010 dell'Ambasciata all'attenzione dell'UFM è annotato che l'interessata ha conosciuto l'attuale compagno cinque mesi prima in un Pub, mentre nel ricorso del 6 agosto 2010, il ricorrente ha affermato di conoscere la compagna da quasi due anni e di convivere dall'aprile 2010. Tali incongruenze inducono a mettere in dubbio lo scopo reale della richiesta di visto. 9.2. Visto quanto precede, il mero desiderio espresso dall'invitante, perfettamente comprensibile, di invitare la compagna per rendere visita alla famiglia in Svizzera non può costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto. Tenuto conto del numero importante di domande di autorizzazione d'entrata inoltrate, le autorità elvetiche devono prendere in considerazione il rischio risultante dal fatto che la persona a beneficio d'un visto d'entrata non lasci la Svizzera entro i termini del suo soggiorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. In tali circostanze le autorità competenti sono state portate ad adottare una

C-5624/2010 Pagina 9 politica d'ammissione restrittiva e a procedere ad una severa limitazione del numero delle autorizzazioni d'entrata nello spazio Schengen. 9.3. Pertanto il Tribunale ritiene nella specie che il rischio di migrazione sia alto e che la garanzia di ritorno di cui all'art. 5 cpv. 2 LStr non sia adempiuta. 10. Le dichiarazioni fornite dall'ospitante in relazione alla presa a carico delle spese del soggiorno auspicato e alle assicurazioni secondo le quali l'interessata lascerebbe lo spazio Schengen allo spirare del visto, non sono tali da impedirle, una volta entrata nel territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti più volte dimostrato che le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici. L'invitante è infatti in grado di garantire certi rischi finanziari relativi al soggiorno della richiedente, egli non può tuttavia portarsi garante per un determinato comportamento (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9 con ulteriori riferimenti). 11. Ne discende che l'UFM con decisione del 15 luglio 2010 non ha né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)

C-5624/2010 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato al Tribunale il 14 settembre 2010. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio:La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Data di spedizione: Mara Vassella

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