B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5623/2012
S e n t e n z a d e l 1 3 s e t t e m b r e 2 0 1 3 Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Beat Weber, Daniel Stufetti; Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 2 ottobre 2012).
C-5623/2012 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino spagnolo, nato il , ha lavorato in Svizzera, essen- zialmente nel settore edilizio, dal 1980 al 2007. Rientrato in patria non ha più ripreso attività lucrativa e in data 18 ottobre 2007 ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizze- ra per l'invalidità (doc. 7, 8). L'indagine medica relativa a questo caso a- veva posto in evidenza che il richiedente era portatore di disturbo del me- tabolismo lipidico con ipertrigliceridemia severa, insufficienza mitralica da prolasso della valvola posteriore, intervento di anuloplastica (Mitralklap- penersatz) nel dicembre 2005 (perizia medica particolareggiata del 24 gennaio 2008, doc. 5). Sono stati in particolar modo esibiti i documenti re- lativi all'intervento avvenuto in Svizzera nel dicembre 2005 ed altri referti (doc. 11 e doc. 2, 3, 4). Nel rapporto del 27 agosto 2008, il servizio medi- co dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha ritenuto che il richiedente non presentava alcuna in- validità di rilievo, l'intervento di sostituzione valvolare essendo ben riusci- to (doc. 15). Con decisione dell'11 novembre 2008, l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 17). B. In data 25 maggio 2009, l'interessato ha formulato una nuova domanda di rendita (doc. 25). L'indagine medica ha rilevato che l'assicurato soffriva degli esiti della sostituzione valvolare mitralica, ipertrigliceridemia e go- nartrosi sinistra moderata-importante (doc. 23). Chiamato a pronunciarsi in merito alla seconda richiesta, il Dott. Muggli, del servizio medico dell'UAIE, ha confermato la buona situazione cardio- circolatoria del paziente e le buone condizioni generali di salute dello stesso ed ha concluso come non si possano identificare nuove patologie tali da giustificare un'incapacità di lavoro superiore al 20% nell'attività precedentemente svolta (doc. 30). Dopo il progetto di decisione compor- tante il non esame della domanda e l'invio da parte dell'assicurato di do- cumentazione oggettiva di carattere cardiologico, l'UAIE, con decisione del 24 febbraio 2010, ha dichiarato di non esaminare la nuova domanda in quanto il richiedente non aveva reso plausibile una modifica della sua invalidità rispetto alla prima domanda (doc. 39-43). C. In data 28 novembre 2011, A. ha formulato una terza domanda di
C-5623/2012 Pagina 3 prestazioni AI (doc. 46). Sono stati esibiti, segnatamente, i seguenti do- cumenti di rilievo:
C-5623/2012 Pagina 4 listesi C5-C6, spalle dolorose con artropatia acromio-clavicolare con im- pigement sub-acromiale severo, lombo artrosi con lombalgie contrattuali e discopatia L1-L2 e diminuzione dello spazio L4-L5 ed L5-S1, coxartrosi di ambedue le anche soprattutto nella parte superiore, gonartrosi rotulea bilateralmente con condrocalcinosi meniscale a destra; l'ortopedico af- ferma che il paziente risulta essere molto limitato dalle patologie menzio- nate (doc. 63). Produce inoltre un certificato medico generale del 24 luglio 2012 riportante la diagnosi nota (doc. 62). L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Kristol, il quale nel suo rapporto del 15 settembre 2012 non ritiene influenti i documenti inviati di cui uno (ortopedico) era già stato esaminato (doc. 66). Mediante decisione del 2 ottobre 2012, l'UAIE ha negato il diritto a pre- stazioni assicurative (doc. 67). E. Con il ricorso depositato il 26 ottobre 2012, A._______ chiede, sostan- zialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministra- tivo e il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione assicurativa. Si dice stupito per il fatto che in Spagna egli è riconosciuto invalido in misura del 75%, mentre in Svizzera non lo è nemmeno in misura del 40%. Nulla di nuovo produce a suffragio delle sue conclusioni. F. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 dicembre 2012, l'UAIE propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Con ordinanza del 19 dicembre 2012, il Tribunale amministrativo federale ha concesso all'interessato il diritto di replica, inviandogli la presa di posi- zione dell'Ufficio AI ed altra documentazione di rilievo. L'interpellato non ha risposto. G. Con decisione incidentale del 22 febbraio 2013, il Tribunale amministrati- vo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 19 marzo 2013.
Diritto:
C-5623/2012 Pagina 5 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am- ministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura- zione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de- roga. 1.3 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempiute nella specie. 1.4 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è dunque ammis- sibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 2. 2.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigio- sa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un cambiamento del- le norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudizia- rio, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo il vecchio di- ritto per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF
C-5623/2012 Pagina 6 130 V 445; vedi anche sentenza del Tribunale federale 8C_870/2012 dell'8 luglio 2013 consid. 2.2). 2.2 Secondo il diritto internazionale è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione sviz- zera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'al- tra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di si- curezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le mo- dalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordi- namento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella spe- cie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Sta- to. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012 conteneva una disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1. 2.3 Può essere sottolineato che il riconoscimento all'estero di una rendita d'invalidità secondo il rispettivo sistema di sicurezza sociale non pregiudi- ca la valutazione dell'invalidità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale del 4 febbraio 2003 I 435/02). Pertanto, anche con l'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che postu- la il riconoscimento di prestazioni AI è determinato esclusivamente se- condo il diritto svizzero (art. 46 del regolamento [CE] n. 883/2004 in rela- zione con l'allegato VII dello stesso regolamento; rispettivamente, per il diritto in vigore fino al 31 marzo 2012, art. 40 cpv. 4 in relazione con l'al- legato V del regolamento 1408/71; cfr. anche DTF 130 V 253 consid. 2.4; sentenza del Tribunale federale I 376/05 del 5 agosto 2005 consid. 3.1). Deve essere comunque dato per acquisito che la documentazione medi- ca ed amministrativa prodotta dagli istituti di sicurezza sociale di un altro Stato membro deve essere presa in considerazione (art. 49 cpv. 2 del re- golamento (CE) n. 987/2009). 2.4 Per quanto riguarda il diritto interno, le modifiche introdotte dalla 6 a
revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono applicabili
C-5623/2012 Pagina 7 nella fattispecie, fermo restando che le nuove norme non apportano cam- biamenti sostanziali rispetto al diritto in vigore fino al 31 dicembre 2011. 3. 3.1 Qualora una prima (o successiva) richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in mi- sura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta. Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda de- ve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicu- rato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 108 e 130 V 64 e 71). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA). 3.2 In concreto, la seconda decisione cresciuta in giudicato, con la quale l'UAIE si è rifiutata di esaminare la nuova domanda di rendita è stata resa il 24 febbraio 2010 (doc. 43). Il ricorrente ha poi presentato la sua terza domanda di rendita il 28 novembre 2011. L'UAIE ha esaminato sul merito questa domanda e ha emanato una decisione di rifiuto di prestazioni il 2 ottobre 2012. Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità può essere limita- to dal 24 febbraio 2010 al 2 ottobre 2012. 4. 4.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
C-5623/2012 Pagina 8 4.2 Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 5. 5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada- gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge- nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva- lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 5.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 5.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in- valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo- re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se- condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta- dino dell'UE (DTF 130 V 253 consid. 2.3). Dopo l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell'Unione europea che presentano un grado d'invalidità del 40% alme- no, hanno diritto ad un quarto di rendita in applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente dal loro domicilio e residenza (art. 4 del regola- mento [CE] n. 883/04. 5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia- le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie- re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
C-5623/2012 Pagina 9 fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de- finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi- bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside- razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse- guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 6. 6.1 L'interessato non ha più lavorato dopo il rimpatrio avvenuto alla fine del 2006 (doc. 55). 6.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu- ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci- tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e- ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con- frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di- ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf- fronto dei redditi). 6.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu- risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele- menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va- lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2). 7. 7.1 Nel caso in esame, dalla perizia medica del 26 gennaio 2012, a cura del servizio medico dell'INSS, si evince la diagnosi di valvulopatia mitrali-
C-5623/2012 Pagina 10 ca manifestatasi in Svizzera nel 2005, plastica mitralica, gonartrosi sini- stra da moderata ad importante, cervicalgia, lombalgia, omalgia bilatera- le, leucoma corneale da trauma sopravvenuto nell'infanzia con vista ridot- ta in occhio sinistro. Più precisa è la diagnosi esposta dall'ortopedico Dott.ssa Casal Castano nel rapporto del 3 novembre 2010 (il doc. 63 è più completo del doc. 54 dove manca la seconda pagina). La specialista rileva una cervicalgia contratturale, una cervicoartrosi moderata con di- screta listesi C5-C6, spalle dolorose (bilateralmente) con artropatia della acromio-clavicolare ed impigement sub-acromiale severo con tendinopa- tia nella cuffia dei rotatori; lomboartrosi con lombalgie contrattuali e di- scopatia di L1-L2 con diminuzione dell'interspazio L4-L5 ed L5-S1; coxar- trosi di ambedue le anche maggiormente nel polo superiore; gonartrosi di ambedue le rotule con condrocalcinosi meniscali alla parte destra. 7.2 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate af- fezioni, il medico dell'INSS si limita ad osservare che il paziente è in gra- do di svolgere un'attività di media intensità fisica, astenendosi dai lavori che richiedano l'uso di scale (doc. 44, pag. 9). Il rapporto dell'INSS è scarno di notizie utili ed è incompleto. Dal canto suo, il medico dell'UAIE, Dott. Kristol, pur affermando che vi è stato un peggioramento dello stato di salute e della situazione valetudinaria rispetto al passato (in occasione delle prime due domande di prestazioni), ritiene l'assicurato inabile all'at- tività nel settore edilizio (70%), ma abile al cento per cento in attività di sostituzione leggere (operaio non qualificato, commesso, riparatore di piccoli oggetti, cassiere, ecc.; doc. 57 pag. 4). 7.3 Nella misura in cui si fonda principalmente sulla perizia E 213, il pare- re del servizio medico dell'UAIE appare infondato, ossia privo di qualsiasi supporto oggettivo. Le conclusioni alle quali giunge il servizio medico dell'autorità inferiore consistono nel dire che certo esiste un peggioramen- to dello stato di salute e della situazione valetudinaria dell'assicurato ri- spetto a quanto accertato nel corso delle precedenti domande di rendita, ma il nominato sarebbe ancora in grado di svolgere un'attività di tipo leg- gero a tempo pieno. In particolare dal punto di vista ortopedico l'istruttoria e del tutto carente. Mancano ad atti i necessari referti oggettivi atti a sorreggere un parere documentato e ragionato che possa in qualche modo avvallare la tesi del Dott. Kristol. L'esame ortopedico più completo ad atti risale al 3 novembre 2010 (doc. 54 o 63), quindi quasi due anni prima della decisione impu- gnata. Per permettere un esame convincente, questo rapporto doveva essere aggiornato. Oltretutto in questo rapporto viene esplicitamente indi-
C-5623/2012 Pagina 11 cato che l'interessato risulta clinicamente molto colpito dal complesso pa- tologico menzionato e limitato in misura importante. Inoltre, trattandosi di un problema principalmente ortopedico/articolare, mancano referti stru- mentali classici quali radiografie, RM, TAC delle parti lese e, prima anco- ra, manca un esame clinico-ortopedico completo effettuato da parte di uno specialista. Quello svolto dal sanitario dell'INSS (doc. 44, cifra 4.8 e seg.) è incompleto e non può essere preso in considerazione. Dal punto di vista cardiologico mancano esami specialistici recenti. Quelli esistenti risalgono al 2007 (doc. 41). In particolare fanno difetto esami oggettivi comuni quali un elettrocardiogramma, un elettrocardiogramma da sforzo ed eventualmente un ecocardiogramma, un esame Holter ed in- fine un riassunto da parte di uno specialista in cardiologia. 7.4 Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi e/o non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è compito del consulente del servizio medico regionale o del servizio medi- co dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni im- portanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 OAI). 8. 8.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'im- possibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subito dall'interessato e da quando questa esisterebbe. In que- ste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numero- se lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 8.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica dal 24 febbraio 2010 (data dell'ultima decisione cresciuta in giudi- cato concernente la seconda domanda di prestazioni) ed il 2 ottobre 2012, data della decisione qui impugnata. L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile.
C-5623/2012 Pagina 12 A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto a perizie approfondite in ortopedia e cardiologia. In particolare, saranno eseguiti tutti quegli esami strumentali e radiologici che il caso richiede (Rx, RM, TAC, ECG, ECG da sforzo, ecc). Inoltre, lo stato di salute sarà accertato con una nuova peri- zia di carattere generale (E 213). 9. 9.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali. Al ricorrente viene restituito l'anticipo delle spese processuali di 400 franchi versato il 19 marzo 2013. 9.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tut- to o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indi- spensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, l'interessato non è rappresentato. Non vengono dunque riconosciute in- dennità per spese ripetibili.
C-5623/2012 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de- cisione del 2 ottobre 2012, la causa è rinviata all'autorità inferiore perché proceda ai sensi del considerando 8 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di 400 franchi versati dal ricorrente gli viene restituito. 3. Non si riconoscono indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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