B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-5369/2020

S e n t e n z a d e l 6 g e n n a i o 2 0 2 2 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Christoph Rohrer e Caroline Gehring, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rinvio della rendita e di determinazione della stessa conto tenuto del rinvio richiesto (decisione su opposizione del 13 ottobre 2020).

C-5369/2020 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino ita- liano, nato l’(...), coniugato (da [...]) e padre di due figli (nati nel [...] e nel [...]), ha formulato in data 8 giugno 2020 una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia con decorrenza al 1° giugno 2020, precisando di aver lavorato in Svizzera tra settembre del 1973 e giugno del 1985 ed indicando di voler rinviare il suo diritto alla rendita a giugno del 2020 (doc. 17 [formulari E 202 ed E 207] e doc. 20 pag. 1 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 17 e doc. 20 pag. 1]). B. B.a Con decisione del 4 settembre 2020 (doc. 24), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell’interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 253.- al mese dal 1° giugno 2018 (e di fr. 255.- al mese dal 1° gennaio 2019), rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 9 anni ed 1 mese, un reddito annuo medio determinante (di fr. 16'920.- dal 1° giugno 2018) e di fr. 17'064.- dal 1° gennaio 2019 ed una scala delle rendite 9 (v. doc. 21 [foglio di calcolo]). B.b Con messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2020 (doc. 25), l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) di (...) ha postulato il rical- colo della rendita di vecchiaia svizzera dell’interessato poiché “con i formu- lari inviati il 03.07.2020 è stato chiesto il differimento della decorrenza della rendita al compimento del 67esimo anno di età (egli) ha rinunciato pertanto al pagamento degli arretrati” (v. anche doc. 28 [lettera del 17 settembre 2020]). B.c Con corrispondenza del 17 settembre 2020 – considerata dall’autorità inferiore quale opposizione alla decisione del 4 settembre 2020 – l’interes- sato ha chiesto che “la (sua pensione di vecchiaia) venga liquidata con decorrenza dal 01/06/2020” (doc. 26). B.d Nella decisione su opposizione del 13 ottobre 2020 (doc. 27), la CSC ha stabilito che non erano date le condizioni per rinviare il diritto alla rendita di vecchiaia. Detta autorità ha in particolare rilevato che l’interessato – avendo compiuto i 65 anni l’(...) ed avendo diritto ad una rendita di vec- chiaia svizzera dal 1° giugno 2018 – avrebbe potuto e dovuto presentare la dichiarazione di rinvio della rendita nel periodo tra il 1° giugno 2018 ed il

C-5369/2020 Pagina 3 1° maggio 2019 (recte: 31 maggio 2019). Tuttavia, dagli atti di causa risul- terebbe che il medesimo ha inoltrato la domanda di rinvio del diritto alla rendita di vecchiaia dinanzi all’INPS di (...) solamente l’8 giugno 2020. La sua domanda di rinvio della rendita deve pertanto ritenersi tardiva (è fatto riferimento all’art. 21 LAVS in combinazione con gli art. 39 cpv. 1 LAVS e 55 quater cpv. 1 OAVS). Per conseguenza, la CSC ha indicato che ha corret- tamente determinato la rendita di vecchiaia con effetto dal 1° giugno 2018. Ha quindi respinto l’opposizione del 17 settembre 2020 e confermato la propria decisione del 4 settembre 2020. B.e Con messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2020 (doc. 31), l’INPS di (...) ha segnalato che “l’interessato aveva manifestato a questa sede INPS in data 11/10/2018 la volontà di differire la Rendita di vecchiaia Svizzera al 01/06/2020” (è stato allegato il formulario “Domanda di Pen- sione Anticipo Pensionistico per APE sociale”). L’INPS ha quindi chiesto di voler scusare il mancato inoltro “per tempo (della) sua formale richiesta di rinvio della rendita”. C. C.a Il 28 ottobre 2020, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 13 ottobre 2020 mediante il quale ha chiesto il “ricalcolo della rendita di vecchiaia svizzera alla decorrenza del 01.06.2020 (67 anni di età) così come già indicato con i formulati inviati il 03.07.2020 dall’INPS”, rinun- ciando egli (al versamento degli) arretrati e chiedendo il pagamento (della rendita) soltanto da giugno 2020 (doc. TAF 1). C.b Nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2021, la CSC ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali ap- plicabili, ha confermato che non erano date le condizioni per rinviare il di- ritto alla rendita. Ha in particolare osservato che il ricorrente, avendo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° giugno 2018, avrebbe potuto presentare la dichiarazione di rinvio fino al (31) maggio 2019. La domanda di rinvio del diritto alla rendita inoltrata l’8 giugno 2020 dinanzi all’INPS di (...), lo è stata in modo tardivo. In siffatte circostanze, la CSC ha ritenuto di aver correttamente determinato la rendita di vecchiaia con effetto dal 1° giugno 2018 (è fatto riferimento all’art. 21 LAVS in combinazione con gli art. 39 cpv. 1 LAVS e 55 quater cpv. 1 OAVS). Per il resto, la CSC ha segnalato che, a suo avviso, il messaggio di posta elettronica dell’INPS di (...) del 6 novembre 2020 (cfr. lettera B.e del riassunto dei fatti) rappresenta “una

C-5369/2020 Pagina 4 dichiarazione incompleta, in quanto se è vero che il ricorrente ha manife- stato la volontà di rinviare la rendita svizzera, è altrettanto vero che nessun documento è stato prodotto per comprovare che la domanda di rinvio sia stata fatta e depositata effettivamente per iscritto, così come impone l’art. 55 quater OAVS, alla data dell’11.10.2018”. Sarebbe esclusivamente dimo- strato che l’11.10.2018 l’INPS ha protocollato la domanda di pensione-an- ticipo pensionistico per APE, la quale, secondo l’autorità inferiore, è tutt’al- tra cosa che la pretesa presentazione della domanda di rinvio della rendita di vecchiaia svizzera (doc. TAF 4). C.c Con provvedimento del 1° febbraio 2021 (notificato l’11 febbraio 2021; doc. TAF 7 [estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera]), il Tri- bunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ri- corso dell’autorità inferiore del 22 gennaio 2021, unitamente a copia dei documenti dell’incarto della CSC menzionati nella presa di posizione, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito (doc. TAF 5), facoltà di cui l’insorgente non ha fatto uso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l’am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica

C-5369/2020 Pagina 5 (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, risiede in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF 143 V 81, in par- ticolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L’allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell’Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell’allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabi- lisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l’art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

C-5369/2020 Pagina 6 3. Il ricorrente ha censurato l’applicazione dell’art. 55 quater OAVS. Ha indicato che “a nulla vale la normativa interna per le pensioni svizzere (...) i termini stabiliti dall’art. 55 quater OAVS, da voi richiamati, operano esclusivamente per i residenti in Svizzera” (v. il ricorso [doc. TAF 1 pag. 2]). Questo Tribu- nale rileva che l’insorgente non ha specificato quale norma dell’ALC o dei suoi regolamenti ed allegati, validi per la Svizzera al momento determi- nante, imporrebbe, dal profilo dell’organizzazione della procedura e dell’esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia sviz- zera, di derogare dal principio dell’applicazione del diritto interno svizzero (DF 130 V 253 consid. 2.4). Per il resto, giova precisare che anche in se- guito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'ACL, applicabile al caso di specie ratione temporis, materiae e personae, la competenza degli Stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale è per principio ri- masta immutata (art. 8 ALC in relazione con l'art. cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A [cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2 con rinvii]). La citata generica doglianza del ricorrente va per- tanto respinta. Può tutt’al più ancora ancora essere rilevato che il Tribunale amministrativo federale è vincolato dalle leggi federali (art. 190 Cost. [DTF 137 V 181 consid. 6.3]) e che il termine previsto all’art. 55 quater cpv. 1 se- conda frase OAVS per presentare la dichiarazione di rinvio del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera è per il resto conforme alla legge e alla Costi- tuzione (DTF 147 V 70 consid. 3.2.3). 4. Resta pertanto da esaminare la questione di sapere se nel caso in esame erano dati i presupposti per concedere al ricorrente la possibilità di rinviare l’inizio del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera ai sensi degli art. 21 e 39 LAVS in combinazione con gli art. 55 quater e 67 OAVS. 4.1 Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordina- ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al- meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi- stenziali. 4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fat- tispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell’art. 30 bis LAVS e dell’art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il

C-5369/2020 Pagina 7 calcolo delle rendite, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio. 4.3 Secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vec- chiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS). 4.4 In virtù dell’art. 39 cpv. 1 LAVS, le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al mas- simo, l’inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese. La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succe- dente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta (art. 39 cpv. 2 LAVS). 4.5 Giusta l’art. 55 bis , sono escluse dal rinvio previsto all’art. 39 LAVS, le rendite di vecchiaia che succedono a una rendita d’invalidità (lett. b), le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grande invalido (lett. c), le rendite di vecchiaia degli assicurati facoltativamente i quali, fino all’età prevista all’articolo 21 capoversi 1 e 2 LAVS, abbiano beneficiato di un as- segno assistenziale secondo l’articolo 92 LAVS o l’articolo 76 LAI (lett. g). 4.6 L’art. 55 ter OAVS stabilisce il supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio. 4.7 Ai sensi dell’art. 55 quater cpv. 1 OAVS (RS 831.101), il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presen- tata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti. La revoca va fatta per iscritto (art. 55 quater cpv. 2 OAVS). Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese se- guente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite (art. 55 quater cpv. 3 OAVS). 4.8 Quanto all'esercizio del diritto alla rendita, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli ar- ticoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Giusta

C-5369/2020 Pagina 8 l’art. 67 cpv. 2 OAVS, una volta l’anno almeno, le casse cantonali di com- pensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l’attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta (cfr., su tale questione, DTF 147 V 70 consid. 3.4). 5. 5.1 Il ricorrente ha chiesto sia accolta la sua richiesta di differimento della prestazione pensionistica. Egli postula il ricalcolo della rendita di vecchiaia svizzera al 1° giugno 2020, come già indicato, a suo dire, “con i formulari inviati il 03.07.2020 dall’INPS”, precisando che rinuncia al versamento de- gli arretrati (ricorso del 28 ottobre 2020 [doc. TAF 1]). 5.2 L’INPS di (...) ha riferito (messaggio di posta elettronica del 6 novem- bre 2020 [doc. 31 pag. 1]) che il ricorrente “aveva manifestato a questa sede INPS in data 11/10/2018 la volontà di differire la rendita di vecchiaia svizzera al 01/06/2020”. Ciò premesso l’INPS confida che l’autorità infe- riore possa tener conto “della manifestazione di volontà espressa a suo tempo con la domanda presentata a questa sede, dove (l’insorgente) indi- cava espressamente di aver lavorato in Svizzera, ma che intendeva chie- dere la sola prestazione italiana, volendo quindi rinviare la richiesta di ren- dita svizzera” (è stato allegato il formulario “Domanda di Pensione Anticipo Pensionistico per APE sociale” [doc. 31 pag. 2]). 5.3 La CSC ha rilevato che l’insorgente avendo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° giugno 2018, avrebbe potuto presentare la dichia- razione di rinvio del diritto alla rendita entro il 1° maggio 2019 (recte: 31 maggio 2019). Dal formulario E 202 (doc. 17) risulta però che egli ha inol- trato la domanda di rinvio del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera di- nanzi all’INPS di (...) solamente l’8 giugno 2020. La sua domanda di rinvio è, a parere dell’autorità inferiore, tardiva. In siffatte circostanze, la CSC ha ritenuto che non erano date le condizioni per rinviare il diritto alla rendita ed ha riconosciuto al ricorrente una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° giugno 2018. Per il resto, quanto al messaggio di posta elettronica dell’INPS del 6 novembre 2020 (doc. 31 pag. 1), detta autorità ha segnalato che quand’anche l’insorgente avesse manifestato la propria volontà di rin- viare il diritto alla rendita, alcun documento comprova che egli abbia pre- sentato una dichiarazione di rinvio, per iscritto, dinanzi all’INSP. In data 11 ottobre 2018, l’INPS di (...) ha invero registrato la “domanda di pensione anticipo pensionistico per APE sociale” (doc. 31 pag. 2), richiesta di pen- sione italiana che, sempre a parere dell’autorità inferiore, non può essere ritenuta quale domanda di rinvio del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera.

C-5369/2020 Pagina 9 Peraltro, qualora questo Tribunale dovesse concludere che la documenta- zione agli atti non permette di pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente, la CSC postula che il Tribunale ordini all’INPS di (...) di produrre un docu- mento che comprovi che il ricorrente ha effettivamente presentato per iscritto, l’11 ottobre 2018, una domanda di rinvio del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera (doc. TAF 4). 5.4 5.4.1 Ora, il ricorrente, nato l’(...), ha compiuto, l’(...), i 65 anni ed ha dun- que diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° giugno 2018, purché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui agli art. 29 e segg. LAVS. Per potersi pronunciare sul suo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera, con scritto del 25 maggio 2018 (doc. 11), la CSC ha invitato l’insorgente a pre- sentare una domanda di rendita presso l’Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), ente competente per redigere e trasmettere alla CSC medesima la sua domanda di pensione di vecchiaia (formulario E 202). 5.4.2 Con domanda dell’8 giugno 2020 (doc. 17 [formulario E 202] pag. 6 n. 13), pervenuta alla CSC il 23 luglio 2020 (doc. 17 pag. 1), il ricorrente ha chiesto l’erogazione di una rendita di vecchiaia svizzera a decorrere però dal giugno del 2020 (doc. 17 pag. 6 n. 13). Nel formulario E 202 di cui trattasi è pure stato indicato che l’insorgente ha chiesto il differimento/rinvio della pensione di vecchiaia di cui ha diritto in Svizzera (doc. 17 pag. 7 n. 14). Senza effettuare alcun accertamento complementare con riferimento alla richiesta data di decorrenza della rendita dal 1° giugno 2020, la CSC ha reso il 4 settembre 2020 una decisione mediante la quale ha accordato al ricorrente una rendita a partire dal 1° giugno 2018 (doc. 24). Con scritto del 17 settembre 2020, il ricorrente ribadisce la richiesta di pensione di vecchiaia svizzera con decorrenza dal 1° giugno 2020, giustamente consi- derato dall’amministrazione come opposizione alla decisione resa il 4 set- tembre 2020. In tale ambito, risulta dagli atti un messaggio di posta elettro- nica (doc. 25) nonché uno scritto, di medesima data, dell’INPS (doc. 28), ossia del competente organismo di collegamento, da cui risulta, da un lato, che il ricorrente ha chiesto il differimento della decorrenza della rendita di vecchiaia (con richiesta di pagamento della medesima dal giugno 2020) e, dall’altro lato, che in Italia ha percepito fino al compimento dei 67 anni di età (età di pensionamento in Italia) una prestazione incompatibile con la titolarità di qualunque altra pensione, sia italiana sia estera, e che verrebbe in tal caso ricalcolata come indebita. Al più tardi di fronte a tali indicazioni, l’autorità inferiore non poteva prescindere da un’analisi di dettaglio della

C-5369/2020 Pagina 10 problematica legata alla circostanza, indicata dall’INPS, secondo la quale il ricorrente aveva chiesto il rinvio del pagamento della rendita di vecchiaia svizzera. Ha invece considerato, manifestamente a torto non essendo nota all’autorità inferiore la data alla quale il ricorrente aveva chiesto il rinvio, di poter confermare su opposizione la sua decisione del 4 settembre 2020 con la semplice e generica allegazione/affermazione che l’insorgente aveva chiesto il rinvio della sua prestazione solo in data 8 giugno 2020 allorquando ha depositato, con formulario E 202 (doc. 17) la domanda di rendita di vecchiaia svizzera presso la sede INPS di (...). Sennonché, sia dal citato formulario E 202 – con l’indicazione “il richiedente ha chiesto” (non “il richiedente chiede”) il differimento della rendita di vecchiaia sviz- zera – sia dagli inequivocabili ragguagli di cui al messaggio di posta elet- tronica dell’INPS del 17 settembre 2020 – da cui risulta il percepimento da parte dell’insorgente di una prestazione sociale italiana incompatibile con la titolarità di una pensione sia italiana sia estera (notoriamente l’APE so- ciale) – non poteva più sfuggire all’autorità inferiore che occorreva proce- dere ad un’istruttoria complementare su tale punto. Non averla eseguita costituisce una violazione del diritto federale, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (in altri termini di un accertamento dei fatti insufficiente), con la conseguenza che la decisione impugnata incorre nell’annullamento. 5.4.3 Certo, l’autorità inferiore nella sua risposta al ricorso del 22 gennaio 2021 – facendo riferimento al messaggio di posta elettronica dell’INPS e all’allegato questionario dell’INPS concernente la domanda di anticipo pen- sionistico per APE sociale depositata, secondo le indicazioni dell’INPS me- desimo, e non del ricorrente, l’11 ottobre 2018 – ha indicato che, a suo avviso, con l’inoltro della citata domanda di APE sociale non è provato che l’11 ottobre 2018 il ricorrente abbia pure chiesto il rinvio della pensione di vecchiaia svizzera. Tale generica conclusione non può essere condivisa. Occorre innanzitutto rilevare che notoriamente possono accedere all’APE sociale (Anticipo Pensionistico Sociale) i soggetti che, oltre a essere iscritti ad una delle indicate forme di previdenza, hanno cessato l’attività lavora- tiva, risultino residenti in Italia, non siano titolari di alcun trattamento pen- sionistico diretto (in Italia o all’estero) ed abbiano compiuto almeno 63 anni (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-6036/2019 del 10 giugno 2021 consid. 7.3.1). Nel formulario APE sociale dell’11 ottobre 2018, l’insorgente ha indicato di aver lavorato in Svizzera (nel Canton Ticino da settembre del 1973 a giugno del 1985) e di voler chiedere l’assegnazione della (sola) prestazione italiana (v. l’indicazione “Tipo Pensione Solo pensione italiana” [APE sociale]; doc. 31 pag. 4). Peraltro, l’INPS di Lamezia Terme ha pure

C-5369/2020 Pagina 11 segnalato all’autorità inferiore (v. messaggio di posta elettronica del 6 no- vembre 2020 [doc. 31 pag. 1) che il ricorrente ha inoltrato la domanda di rinvio/differimento l’11 ottobre 2018 e di scusarsi “se non abbiamo inoltrato per tempo la sua formale richiesta di rinvio della rendita, e auspichiamo che possiate tener conto della manifestazione di volontà espressa a suo tempo con la domanda presentata a questa sede, [...]”. Non vi è chi non veda che dall’insieme delle surriferite circostanze risulta chiaro che l’insor- gente ha espresso dinanzi alla sede dell’INPS la sua volontà di rinviare il beneficio della rendita di vecchiaia svizzera. 5.4.4 L’autorità inferiore indica però che una richiesta di rinvio della rendita presentata solo oralmente dinanzi all’INPS non adempie le condizioni della forma scritta e che altresì non è stato utilizzato l’apposito formulario. A tale riguardo, giova rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di pro- nunciare come la forma scritta di simili richieste serva alla certezza del di- ritto (DTF 147 V 70 consid. 3.3). Tuttavia, nel caso concreto non risulta che il ricorrente abbia voluto rinunciare alla richiesta forma scritta, ma che l’Uf- ficio INPS di (...) ha omesso di redigere/inoltrare il formulario scritto di rin- vio della rendita nonostante una specifica richiesta fatta a detto Ufficio l’11 ottobre 2018 e che trova fondamento scritto anche nella domanda di APE sociale allora presentata in Italia e non solo nella dichiarazione scritta pre- sentata a posteriori, e nell’ambito della procedura in esame, dall’INPS di (...). In siffatte circostanze costituirebbe un eccesso di formalismo consi- derare che l’(implicita) indicazione di rinvio della rendita AVS svizzera di cui al modulo scritto dell’INPS di (...) l’11 ottobre 2018 (“solo pensione italiana” [doc. 31 pag. 6]), indicazione presentata nel termine di un anno dall’inizio del periodo di rinvio, non sia sufficiente per il rispetto delle condizioni pre- viste all’art. 55 quater cpv. 1 OAVS. La richiesta dell’autorità inferiore secondo cui l’INPS di (...) deve produrre non solo la prova scritta che la domanda di rinvio della rendita AVS svizzera sia stata effettivamente depositata dal ricorrente alla data dell’11 ottobre 2018 – prova scritta che di fatto già esiste al doc. 31 – ma anche il numero di protocollo specifico con la quale è stata registrata ed acquisita agli atti dell’INPS di (...) non trova fondamento nel testo dell’art. 55 quater cpv. 1. Quest’ultima disposizione richiede certo la forma scritta, peraltro adempita nel caso concreto (doc. 31 dell’11.10.2018), ma non una forma scritta qualificata, come appare richie- dere l’autorità inferiore nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2021. 5.4.5 Da quanto esposto, discende che la perlomeno implicita richiesta scritta del ricorrente dell’11 ottobre 2018 di rinvio dell’inizio del percepi- mento della rendita di vecchiaia svizzera è intervenuta entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio che, in virtù dell’art. 55 quater cpv. 1 OAVS, è

C-5369/2020 Pagina 12 cominciato il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell’età di pensionamento, secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS, vale a dire il 1° giugno 2018 (il ricorrente avendo compiuto i 65 anni l’8 maggio 2018) ed è terminato il 31 maggio 2019 (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 consid. 5). La censura ricorsuale del ricorrente secondo cui ha fatto valere tempestivamente il suo diritto al rinvio della rendita AVS svizzera è dunque legittima e il ricorso va pertanto accolto. 6. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all’autorità inferiore affinché proceda ad un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dovuta al ricorrente ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 LAVS in combinazione con l’art. 55 ter OAVS (supplemento per il rinvio della rendita) a decorrere dal 1° luglio 2020, ossia dal mese seguente alla revoca della dichiarazione di rinvio, revoca che stante le pre- messe è intervenuta al più presto per il tramite del formulario E 202 dell’8 giugno 2020 con cui è stata chiesta la rendita di vecchiaia (v. art. 67 OAVS). 7. 7.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 7.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede da man- datario professionale e che non ha fatto valere né risulta, ad un esame d'ufficio degli atti di causa, che abbia dovuto sopportare delle spese indi- spensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5369/2020 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione su opposizione del 13 ottobre 2020 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché proceda al nuovo calcolo della rendita di vecchiaia a favore del ricorrente ai sensi del considerando 6 del presente giudizio e pronunci una nuova decisione. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-5369/2020 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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25.03.2026