B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-5346/2013

S e n t e n z a d e l 2 7 s e t t e m b r e 2 0 1 3 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (scritto del 18 luglio 2013 della CSC).

C-5346/2013 Pagina 2 Fatti: A. A.a. A., cittadino italiano, nato il (...), coniugato (da [...]) e padre di quattro figli (nati rispettivamente nel [...], [...], [...] e [...; doc. 11 pag. 1]), ha formulato in data 23 marzo 2012 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 2 pag. 1). A.b. Con decisione del 9 agosto 2012 (doc. 9), la Cassa svizzera di com- pensazione (CSC) ha respinto la succitata domanda. Dall'accertamento dei fatti effettuato non sarebbe risultato possibile computare almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o d'assistenza in favore dell'interessato, ma 10 mesi solamente, periodo contributivo di 8 mesi nel 1965 e di 2 mesi nel 1966 (v. il foglio di calcolo del 9 agosto 2012 [doc. 6]). L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto di cui all'art. 29 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). Secondo tale norma, possono pretendere una rendita ordina- ria di vecchiaia o per i superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono es- sere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. B. B.a. Con scritto del 10 febbraio 2013 (doc. 15 pag. 1), l'interessato ha chiesto il riesame della menzionata domanda di rendita AVS. Ha segnala- to di avere lavorato in Svizzera negli anni dal 1962 al 1966 ed indicato i nominativi di datori di lavoro nel Canton B. presso i quali avrebbe svolto un'attività lucrativa. Ha precisato di essere stato detenuto per 7 mesi tra il 1966 ed il 1967 presso un carcere nel Cantone di C.. B.b. Nell'ambito della procedura di opposizione, la CSC ha in particolare assunto agli atti gli estratti del conto individuale dell'assicurato della Cas- sa di compensazione dell'artigianato di D. e della Cassa di com- pensazione del Canton B._______ (doc. 27 pag. 2 e doc. 29 pag. 3). L'uf- ficio controllo abitanti del comune di E._______ ha altresì indicato che l'interessato ha soggiornato in quel comune, al beneficio di un permesso tipo B, dal 4 aprile 1966 (proveniente dall'estero) al 20 gennaio 1967 (par- tito per il Canton B.; doc. 31 pag. 2). Il Dipartimento di giustizia del Cantone di C. ha poi riferito che l'interessato medesimo è stato detenuto dal 16 giugno 1996 al 17 gennaio 1967, segnatamente presso un istituto penitenziario a B._______ (doc. 38 pag. 1).

C-5346/2013 Pagina 3 B.c. Con lettera raccomandata del 18 luglio 2013 (doc. 37), l'autorità infe- riore ha invitato l'assicurato a comunicare, entro il 19 agosto 2013, in qua- li comuni del Canton B._______ è stato residente, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata emessa una decisione su opposizione sulla base degli atti in suo possesso. C. Con scritto del 28 agosto 2013, spedito il 31 agosto successivo alla CSC, l'interessato ha ribadito di essere stato residente in Svizzera, segnata- mente nel comune di F._______ (Canton B.), e di avere svolto un'attività lucrativa in Svizzera negli anni dal 1962 al 1966, ma di "aver smarrito purtroppo tutta la documentazione comprovante tale periodo". Ha poi precisato di avere risieduto e lavorato assieme al padre, "il quale ha goduto della pensione svizzera per (il suo) stesso periodo di lavoro". Ha esibito copia del passaporto rilasciato dalla Questura di G. l'8 maggio 1964 (doc. TAF 1). D. Nella decisione su opposizione del 29/30 agosto 2013 (doc. 45; v. anche doc. 49), notificata il 6 settembre 2013 (doc. 50), l'autorità inferiore ha ri- considerato la propria decisione del 9 agosto 2012 ed ha deciso di eroga- re in favore dell'interessato una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 26.-- al mese dal 1° aprile 2012 e di fr. 27.-- al mese dal 1° gennaio 2013. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 1 anno e 5 mesi, un reddito annuo medio di fr. 9'744.-- dal 1° aprile 2012 e di fr. 9'828.-- dal 1° gennaio 2013 ed una scala delle rendite 1 (v. doc. 42). E. Il 18 settembre 2013, l'autorità inferiore ha trasmesso lo scritto dell'inte- ressato del 28 agosto 2013, unitamente a copia degli atti dell'incarto della CSC, per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 2). Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe- derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e

C-5346/2013 Pagina 4 per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dal- la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicura- zioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle as- sicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le dispo- sizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 2. 2.1. Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso. 2.2. Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della deci- sione impugnata. 2.3. Dagli atti di causa risulta che l'assicurato il 31 agosto 2013 ha inoltra- to dinanzi alla CSC uno scritto datato 28 agosto 2013 (doc. TAF 1; v. in particolare la busta d'invio), scritto che è poi stato ricevuto dall'autorità in- feriore il 9 settembre 2013 (v. il timbro "CdC 09 SEP. 2013") e trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale il 18 settembre 2013 (doc. TAF 2). Il 29/30 agosto 2013, l'autorità inferiore aveva altresì già re- so la propria decisione su opposizione (doc. 45; v. anche doc. 49), deci- sione su opposizione che è poi stata spedita all'assicurato il 2 settembre 2013 e notificata allo stesso il 6 settembre 2013 (v. doc. 50). 2.4. L'assicurato, nello scritto del 28 agosto 2013, riferendosi peraltro e- splicitamente allo scritto della CSC del 18 luglio 2013, ha nuovamente contestato l'accertamento del suo periodo contributivo di 10 mesi come ri- tenuto nella decisione della CSC del 9 agosto 2012, indicato d'avere lavo- rato in Svizzera negli anni 1962-1963, 1964-1965, 1966-1967, ma di ave- re purtroppo smarrito tutta la documentazione comprovante tali periodi, e di avere sempre risieduto nel Canton B._______ e più precisamente a F._______, come sarebbe dimostrato dalla copia del passaporto allegato. Il succitato scritto dell'interessato del 28 agosto 2013 costituisce pertanto manifestamente una semplice presa di posizione allo scritto della CSC

C-5346/2013 Pagina 5 del 18 luglio 2013, redatta altresì anteriormente all'emanazione della de- cisione su opposizione (spedita solo il 2 settembre 2013 [e notificata il 6 settembre successivo]), decisione su opposizione mediante la quale la CSC ha riesaminato la propria decisione del 9 agosto 2012, ritenuto a- dempito il requisito minimo contributivo di un anno di reddito rispettiva- mente di accrediti per compiti educativi ed erogata una rendita AVS a fa- vore dell'opponente. 2.5. Secondo giurisprudenza, un ricorso prematuro è, di principio, ammis- sibile, ciò che implica, di regola, la sospensione della procedura fino al momento in cui il termine per inoltrare ricorso inizia a decorrere. Tuttavia, in presenza di circostanze particolari, è possibile derogare a tale modo di procedere e quindi dichiarare inammissibile un siffatto ricorso prematuro (v. le sentenze del Tribunale federale 2P.312/2006 del 4 dicembre 2006, 2P.306/2006 del 4 dicembre 2006 e 2P.52/2005 del 4 febbraio 2005 con- sid. 4). 2.6. Ora, lo scritto dell'assicurato del 28 agosto 2013 non può considerar- si un ricorso prematuro contro la decisione su opposizione della CSC del 29/30 agosto 2013, ritenuto che in relazione al contenuto di tale scritto un ricorso prematuro avrebbe tutt'al più potuto essere ammesso nella misura in cui nella sua decisione su opposizione la CSC avesse confermato la decisione resa il 9 agosto 2012. Tuttavia, nella sua decisione su opposi- zione, l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione del 9 agosto 2012, mediante la quale aveva respinto la richiesta di una prestazione di vecchiaia svizzera per difetto del periodo di contribuzione minimo, ed ha deciso di erogare in favore dell'assicurato una rendita di vecchiaia a far tempo dal 1° aprile 2012. L'assicurato, nello scritto del 28 agosto 2013, non ha peraltro contestato gli elementi del calcolo della rendita (periodo contributivo, reddito annuo medio determinante, scala delle rendite) come effettuato dall'autorità inferiore nella decisione su opposizione (v. doc. 42). In siffatte circostanze è preferibile creare una situazione chiara e pronunciare una decisione di non entrata nel merito sullo scritto dell'inte- ressato datato 28 agosto 2013, tanto più che lo stesso potrà comunque ancora inoltrare ricorso contro la decisione su opposizione resa il 29/30 agosto 2013 (nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione [v. con- sid. 3.2 del presente giudizio]) qualora lo dovesse ritenesse opportuno, e in tale ambito far valere eventuali contestazioni afferenti quest'ultima de- cisione (e non quella ormai caduca del 9 agosto 2012; cfr. sentenza del Tribunale federale 2P.306/2006 del 4 dicembre 2006).

C-5346/2013 Pagina 6 3. 3.1. Da quanto esposto, consegue che questo Tribunale non entra nel merito dello scritto dell'assicurato del 28 agosto 2013 e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85 bis cpv. 3 LAVS). 3.2. Per sovrabbondanza, può peraltro essere rammentato all'interessato che la decisione su opposizione del 29/30 agosto 2013 della CSC gli è stata notificata il 6 settembre 2013 (cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. 50]) e che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la men- zionata decisione su opposizione ha iniziato a decorrere il 7 settembre 2013 e giungerà a scadenza il 7 ottobre 2013 (art. 60 LPGA in combina- zione con gli art. 38 cpv. 1 e 2 LPGA e 39 LPGA), termine entro il quale il medesimo ha la facoltà di inoltrare ricorso contro la menzionata decisione su opposizione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. 4. A titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva pure che lo scritto dell'assicurato del 28 agosto 2013 non può manifestamente neppure es- sere considerato quale ricorso per diniego di giustizia o per ritardata giu- stizia. Quand'anche, per denegata ipotesi, lo si volesse considerare tale, lo stesso, nella misura in cui ammissibile, dovrebbe essere stralciato dai ruoli, dal momento che con la pronuncia della decisione su opposizione sarebbe venuto meno l'interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione in tale ambito (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_880/2010 del 12 settembre 2011 consid. 1). 5. Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS) e non si attri- buiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5346/2013 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito dello scritto dell'assicurato del 28 agosto 2013. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente ([...]) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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27.09.2013
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25.03.2026