Co r t e II I C-53 1 1 /20 0 7 {T 0 /2 } Sentenza del 21 maggio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Blaise Vuille, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinato dall'Avv. Massimo Nicora, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-53 1 1 /20 0 7 Fatti: A. In data 23 aprile 2003, A., cittadino indiano nato il..., ha presentato presso il Consolato generale di Svizzera a Mumbai una domanda di visto per la Svizzera al fine di sposare B., cittadina svizzera nata il... Entrato sul territorio della Confederazione il 28 ottobre 2003, il richiedente è convolato a nozze con l'interessata il 21 novembre successivo e dalla loro unione, in data..., è nata la figlia C.. A seguito del suddetto matrimonio, A. ha ottenuto un permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 20 novembre 2006. I coniugi D._______ vivono separati da metà febbraio 2006 ed il 24 febbraio successivo la moglie ha introdotto un'istanza di misure di protezione dell'unione coniugale presso la Pretura E.. Il 15 maggio 2006, quest'ultima ha omologato la convenzione sottoscritta dagli interessati relativa all'assetto della loro vita separata. Con decreto d'accusa del 19 aprile 2006, A. è stato condannato a dieci giorni di arresto, sospesi condizionalemente per un periodo di prova di un anno, siccome riconosciuto colpevole di vie di fatto commesse nel periodo aprile 2004 / febbraio 2006 nei confronti della moglie. B. Con decisione del 20 giugno 2006, nell'ambito di una richiesta di modifica del permesso, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha respinto tale istanza e intimato a A._______ di lasciare il territorio del canton Ticino entro il 31 agosto 2006. Tale pronuncia è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato del canton Ticino (di seguito: CdS), che con risoluzione del 19 settembre 2006 l'ha confermata. Con sentenza del 12 novembre 2006, il Tribunale amministrativo del canton Ticino (di seguito: TRAM) ha respinto il ricorso interposto Pagi na 2
C-53 1 1 /20 0 7 dall'interessato in data del 10 ottobre 2006 avverso la succitata decisione. A seguito della sopraccitata sentenza, il 10 aprile 2007 l'insorgente ha lasciato il territorio elvetico. C. Con lettera del 5 aprile 2007, F._______ domiciliata a G., ha invitato A. a venire in Svizzera per una visita di tre mesi, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese relative al soggiorno di quest'ultimo. Il 10 aprile 2007, A._______ ha presentato presso il Consolato generale di Svizzera a Mumbai una domanda di visto per la Svizzera per un periodo di tre mesi al fine di rendere visita alla figlia, precisando nel contempo di essere separato e venditore. A sostegno della succitata richiesta, l'interessato ha prodotto agli atti una dichiarazione all'intenzione della suddetta rappresentanza elvetica con la quale egli affermava la sua intenzione di rendere visita alla figlia secondo le modalità fissate nella convenzione di separazione, e meglio per due settimane nel mese di luglio e per un weekend ogni due settimane per il restante periodo di permanenza. D. In data 18 giugno 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di A., considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in India, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata. Esso ha poi rilevato che le argomentazioni addotte in merito alla situazione professionale del richiedente andavano relativizzate anche per il fatto che l'interessato era rientrato nel suo paese d'origine il 10 aprile 2007, vale a dire lo stesso giorno in cui è stata inoltrata la domanda di visto. L'autorità intimata ha inoltre sottolineato come A. non potesse avvalersi di legami familiari stretti con l'India e che i motivi addotti a Pagi na 3
C-53 1 1 /20 0 7 sostegno dell'istanza (visita alla figlia), come pure l'insieme delle circostanze del caso in esame, in particolare il fatto che l'interessato avesse risieduto in precedenza in Ticino, non permettevano di considerare un soggiorno in Svizzera come opportuno. E. Con scritto del 7 agosto 2007, A., agendo per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, affermando di intrattenere stretti legami con l'India, paese in cui vivono i genitori e due fratelli e dove gode di una situazione economica agiata, come comprovato dalla documentazione prodotta agli atti. Il ricorrente ha poi sottolineato di essersi dimostrato rispettoso delle norme di polizia degli stranieri durante il suo soggiorno in Svizzera, attenendosi sempre agli ordini delle competenti autorità. Esso ha infine rilevato come, a seguito della decisione del TRAM del 12 novembre 2006 emanata in applicazione della più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 2A.537/2006 del 30 ottobre 2006), l'unico modo per poter mantenere un minimo contatto con la propria figlia e quindi di assicurare il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), consiste nel rilascio in suo favore di visti turistici. F. Chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 22 ottobre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha ritenuto come le argomentazioni addotte in merito alla situazione familiare (madre, padre e due fratelli), nonché la situazione agiata della famiglia del richiedente, persona giovane e senza impegni familiari particolari nel suo paese d'origine, dovessero essere relativizzate, tanto più che egli aveva già lasciato in passato l'India per vivere in Svizzera. Essa ha poi sottolineato che il fatto che A. avesse richiesto un visto turistico per visita alla figlia durante tre mesi, senza il consenso della madre, lo stesso giorno del suo rientro in India facesse sorgere seri dubbi sulle reali intenzioni dell'interessato. Pagi na 4
C-53 1 1 /20 0 7 G. Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, il ricorrente ha in primo luogo affermato di essersi stabilito in Svizzera in passato poiché sposato con una cittadina svizzera e che le circostanze erano nel frattempo radicalmente mutate. A._______ ha poi ribadito di aver chiesto di poter beneficiare di un visto turistico per la Svizzera, poiché questo modo di agire costituiva l'unica possibilità per poter mantenere un minimo di contatto con la propria figlia garantitogli dall'art. 8 CEDU (cfr. decisione del TRAM del 12 novembre 2006 e giurisprudenza ivi citata). Esso ha infine sottolineato come, indipendentemente da ogni ipotetico rifiuto della moglie, egli godeva di ben precisi diritti di visita stabiliti nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal Pretore. H. Con duplica del 3 dicembre 2007, l'autorità di prime cure ha rilevato come, tenuto conto dell'età della figlia, il ricorrente non potesse pretendere di farle visita senza organizzare gli incontri con la madre e affermato che egli poteva esercitare il suo diritto di visita all'estero. I. In data 20 febbraio 2008, il patrocinatore del ricorrente ha presentato una nota particolareggiata delle spese ripetibili, per un totale di Fr. 6'349.30, IVA compresa. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità Pagi na 5
C-53 1 1 /20 0 7 dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). La domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr. Di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). Pagi na 6
C-53 1 1 /20 0 7 4. Per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS), il cui rilascio, salvo disposizioni contrarie, compete all'UFM (art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS). Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a vOLS). 5. La Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287). A questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss). 6. 6.1A._______ ha motivato la sua domanda di visto con la volontà di rendere visita alla figlia, prevalendosi nel contempo della violazione dell'art. 8 CEDU. 6.2Con decisione del 12 novembre 2006, il TRAM non ha considerato adempiute le condizioni affinchè possa essere ritenuta l'esistenza di una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta tra A._______ e la figlia C._______, tale da giustificare il rilascio di un permesso di dimora in garanzia del diritto al rispetto della vita privata e familiare Pagi na 7
C-53 1 1 /20 0 7 ancorato nell'art. 8 della CEDU, nonché nell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cst, RS 101). Occorre infatti rilevare che dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha esercitato il proprio diritto di visita su C._______ solo dopo la metà del maggio 2006, ovvero a oltre tre mesi dalla separazione dei coniugi, di modo che difficilmente si può ritenere che egli abbia assunto la responsabilità dell'educazione della figlia e la sua cura (cfr. decisione del CdS del 19 settembre 2006, consid. 3; sentenza del TRAM del 12 novembre 2006, consid. 3.3). Conformemente alla giurisprudenza, di principio, il diritto di visita non implica una presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole; le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano rispettate già se il suddetto diritto può venire esercitato nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità (durata e frequenza) e l'interessato può continuare a prevalersene nell'ambito di soggiorni turistici (DTF 2A.537/2006 del 30 ottobre 2006 consid. 2.1). 6.3L'esercizio di un diritto di visita non è incondizionato, ma presuppone, come rilevato dal Tribunale federale, che questo sia adattato alle circostanze. Il TRAM ha già sottolineato come A._______ avrebbe eventualmente potuto richiedere l'aiuto di un curatore educativo e di persone o strutture qualificate per regolare il suo diritto di visita e tenere regolari contatti con la figlia, di modo che, nonostante la sua lontananza, il suo legame con quest'ultima potesse essere preservato (cfr. decisione del TRAM del 12 novembre 2006 consid. 3.4). Si rileva a questo titolo come un diritto di visita presso una struttura adeguata e sotto sorveglianza era già stato predisposto allorquando il ricorrente si trovava ancora in Ticino (cfr. decisione del CdS del 19 settembre 2006, consid. 3), conformemente a quanto stabilito dai coniugi D._______ al punto 4 della loro convenzione di divorzio omologata dalla Pretura E._______ in data 15 maggio 2006. 6.4Nella fattispecie, A._______, nell'ambito della richiesta di visto, si è limitato a rivendicare un diritto di visita senza tuttavia intraprendere alcun passo in merito all'organizzazione dell'esercizio dello stesso prima di venire in Svizzera, come peraltro già auspicato dal TRAM (cfr. punto 6.2). In queste circostanze, il rilascio di un visto in suo favore risulta prematuro, nel senso che non vi è alcuna certezza che esso Pagi na 8
C-53 1 1 /20 0 7 possa effettivamente sfociare in una visita al momento dell'arrivo del ricorrente sul territorio della Confederazione. Il rilascio di un visto non deve infatti avere quale finalità quella di venire in Svizzera per organizzare tale diritto, bensì quella di esercitarlo. Giova infine sottolineare che dagli atti di causa non risulta se l'interessato, a partire dal suo rientro in patria, abbia dato seguito all'obbligo impostogli dalla Pretura di E._______ di versare alla moglie un contributo alimentare per la figlia. Alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene quindi che le condizioni per ottenere l'esercizio di un diritto di visita del ricorrente sulla figlia C._______ non sono attualmente adempiute e che in queste circostanze il rifiuto di un visto non è contrario né all'art. 8 CEDU, né all'art. 13 Cst. 7. Il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS). Un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente. 8. 8.1Allorquando l'autorità è chiamata a determinarsi in merito alla questione di sapere se la partenza dalla Svizzera alla fine del soggiorno auspicato sia sufficientemente garantita, essa deve procedere alla ponderazione tra gli elementi che parlano in favore di un ritorno in patria e quelli che lasciano presupporre che il richiedente prolungherà la sua presenza sul territorio della Confederazione allo scadere del visto concessogli. L'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro Pagi na 9
C-53 1 1 /20 0 7 disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi. 8.2In casu, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di A._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente garantita. 8.2.1In effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante in India, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessato, il quale già in passato ha risieduto in Svizzera, non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto. 8.2.2Questa ipotesi non può essere esclusa anche tenuto conto della situazione personale di A.. Dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura si evince che i genitori e due fratelli del richiedente vivono in India. Sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine. A questo titolo giova rammentare che il ricorrente è giovane e quindi senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua patria, come già si è verificato, senza che ciò comporti per lui delle difficoltà maggiori sul piano personale. Pertanto, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui esso ritrova in Svizzera la sua nuova compagna, non si può escludere che, una volta giunto sul territorio della Confederazione, il richiedente tenti con ogni mezzo di restarvici. 8.2.3Per quanto attiene la situazione professionale di A., nel quadro della procedura inerente la sua domanda di visto egli ha affermato, come peraltro comprovato dalla documentazione agli atti (cfr. contratto di lavoro del 10 maggio 2007), di lavorare per la società del padre. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nella sua decisione del 18 giugno 2007, il fatto che il ricorrente possa lasciare l'India per un periodo così lungo (tre mesi) dopo aver soggiornato per un solo mese nel suo paese d'origine, permette di relativizzare i legami professionali intrattenuti da quest'ultimo con il suo paese, i quali non appaiono sufficientemente intensi da garantirne il ritorno. Pag ina 10
C-53 1 1 /20 0 7 Quo alla situazione finanziaria del ricorrente, A._______ ha sostenuto di godere nel suo paese d'origine di una situazione economica agiata (cfr. doc. I-T annessi al ricorso). Queste allegazioni devono essere relativizzate tenuto conto della brevità del periodo trascorso in India dal suo rientro dalla Svizzera e del fatto che i beni immobili e commerciali a cui egli si riferisce appartengono al padre, rispettivamente alla famiglia del ricorrente. 8.2.4Infine, le garanzie fornite da F._______ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente. L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni formulate in merito alle garanzie finanziarie fornite dall'ospitante costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24). A questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico. Alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria del richiedente non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute. 9. Ne discende che l'UFM con decisione del 18 giugno 2007 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e non si assegnano ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a Pag ina 11
C-53 1 1 /20 0 7 contrario in relazione con l'art 7 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 10 settembre 2007. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata) -autorità inferiore (incarto 2 050 779 di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Data di spedizione: Pag ina 12