B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-5144/2021

S e n t e n z a d e l 2 2 a p r i l e 2 0 24 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentata dall'avv. Luca Gandolfi, ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), autorità inferiore,

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni; classificazione nella tariffa dei premi 2022 (decisione su opposizione del 25 ottobre 2021).

C-5144/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ è una società anonima (di seguito, la società, l’interessata, la ricorrente o l’insorgente), iscritta al registro di commercio del Cantone B._______ il (...), avente quale scopo, fra l’altro, la messa a disposizione temporanea di personale come pure la consulenza in materia di recluta- mento, selezione e piazzamento di personale stabile (estratto online del registro di commercio del Cantone B.). A.b Con decisione del 23 novembre 2012, 29 agosto 2013, 22 agosto 2014, 1° ottobre 2015, 7 settembre 2016, 5 settembre 2017, 10 ottobre 2018, 1° ottobre 2019 e 17 settembre 2020, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha fissato il tasso di premio per gli infortuni professionali e per gli infortuni non professionali per la parte d’impresa A (prestito di personale d’esercizio) e per la parte d’impresa B (personale proprio amministrazione) a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2013, 1° gennaio 2014, 1° gennaio 2015, 1° gennaio 2016, 1° gen- naio 2017, 1° gennaio 2019, 1° gennaio 2020 e 1° gennaio 2021 (doc. 6 a 8, 14 a 16, 31 a 34, 43, 71, 105, 135, 161 e 179 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. SUVA 6 a 8, 14 a 16, 31 a 34, 43, 71, 105, 135, 161 e 179]). Queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato. B. B.a Con messaggio di posta elettronica del 30 luglio 2021 (doc. SUVA 201), la società ha informato la SUVA di aver implementato un’agenzia a C., indicando che la stessa sarebbe stata dedicata al colloca- mento di personale in ambito logistico ed avrebbe avuto contabilità e centri di costo indipendenti, personale attivo solo nel settore logistico, struttura informatica e dichiarazioni salariali per il solo settore logistico. Ha chiesto di poter applicare a questa succursale il tasso di premio per il settore della logistica. B.b Con messaggio di posta elettronica del 5 e 9 agosto 2021 (doc. SUVA 202), la SUVA ha precisato che per poter beneficiare del tasso di premio per il prestito di personale ad un unico settore, deve essere creata una nuova ditta, che si occuperà di prestito di personale in quell’unico settore. B.c Con messaggio di posta elettronica del 10 agosto 2021 (doc. SUVA 204), la società ha chiesto che all’agenzia di C._______ fosse applicato il tasso di premio per il settore della logistica.

C-5144/2021 Pagina 3 B.d Con messaggio di posta elettronica del 10 agosto 2021 (doc. SUVA 204), la SUVA ha indicato che avrebbe provveduto alla creazione di “una parte d’impresa separata per il prestito di personale nella logistica a partire dal 1.8.21”. L’11 agosto 2021 (doc. SUVA 205), ha poi invitato la società a trasmettere il formulario “Descrizione d’impresa”. B.e Il 12 agosto 2021 (doc. SUVA 206), la società ha esibito il formulario “Descrizione d’impresa” (con indicazioni relative al numero di persone oc- cupate ed alla massa salariale annua prevista nel settore logistico). B.f Secondo una nota telefonica del 24 agosto 2021 (doc. SUVA 207), la SUVA ha fornito, tramite diversi messaggi di posta elettronica, informazioni in merito ai presupposti per poter beneficiare del tasso di premio per il pre- stito di personale monosettoriale. Detta autorità avrebbe notificato alla so- cietà la decisione relativa ai tassi di premio dal 1° gennaio 2022. Quest’ul- tima avrebbe poi potuto interporre opposizione, chiedendo che alla sede di C._______ fosse applicato il tasso di premio per il settore della logistica. B.g Con decisione del 27 agosto 2021 (doc. SUVA 208), la SUVA ha fissato il tasso di premio netto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per gli infortuni professionali e per gli infortuni non professionali per la parte d’impresa A (prestito di personale d’esercizio) rispettivamente al 6.98% e 1.963% della massa salariale, tassi di premio calcolati in base alla tariffazione empirica, all’attribuzione alla classe 70C e ad un grado di rischio 121 e 95, e per la parte d’impresa B (personale d’ufficio a prestito e proprio) rispettivamente allo 0.1408% e 0.815% della massa salariale, tassi di premio calcolati in base all’attribuzione alla classe 70C e ad un grado di rischio 41 e 77. B.h Con scritto del 13 settembre 2021 (doc. SUVA 209), la società ha sol- lecitato una presa di posizione in merito al tasso di premio per l’agenzia di C., segnalando, in particolare, che, con messaggio di posta elet- tronica del 13 agosto 2021 (documento non reperibile agli atti di causa), la SUVA aveva indicato che “non appena possibile provvederemo a notificarle una decisione formale per l’affiliazione della parte d’impresa relativa al pre- stito di personale nella logistica della sede di C.”. Con lettere del 6 ottobre 2021 (doc. SUVA 213 pag. 1 e SUVA 216 pag. 1), si è poi doluta di non aver ricevuto alcuna risposta al proprio scritto del 13 settembre 2021. B.i Con lettera del 22 settembre e del 13 ottobre 2021 (doc. SUVA 212 e SUVA 217), la SUVA ha confermato di aver ricevuto lo scritto del 13 set- tembre 2021, scritto a cui sarebbe stata data “al più presto una risposta”.

C-5144/2021 Pagina 4 B.j Secondo una nota telefonica del 13 ottobre 2021 (doc. SUVA 215), la società non capisce per quale motivo non sia possibile applicare all’agen- zia di C._______ il tasso di premio per il prestito di personale nel settore della logistica, ritenuto che detta attività sarebbe stata contabilmente e fisi- camente separata dal resto della società. B.k Con lettera del 21 ottobre 2021 (doc. SUVA 219 pag. 3), la SUVA ha informato la società che “la divisione competente sta già preparando in questi giorni la decisione su opposizione che le sarà inviata non appena disponibile”. Con scritto del 22 ottobre 2021 (doc. SUVA 219 pag. 1), la società ha osservato di non aver interposto alcuna opposizione contro la decisione del 27 agosto 2021, bensì di essere in attesa che la SUVA si pronunci in merito ai tassi di premio da applicare alla “nuova struttura”, che si sarebbe occupata di prestito di personale nell’ambito della logistica. B.l Secondo una nota telefonica del 25 ottobre 2021 (doc. SUVA 220), la società ha chiesto di prendere posizione sulla richiesta di creare una parte d’impresa distinta e sui relativi tassi di premio per la sede di C.. La SUVA – contrariamente a quanto comunicato con messaggio di posta elet- tronica del 13 agosto 2021 (documento non reperibile agli atti di causa) – non ha notificato alcuna decisione concernente l’affiliazione della parte d’impresa relativa al prestito di personale nella logistica, una tale decisione non essendo giuridicamente corretta. B.m Con decisione su opposizione del 25 ottobre 2021 (doc. SUVA 218), la SUVA ha respinto l’opposizione del 13 settembre 2021. Nella motiva- zione della decisione, detta autorità ha indicato che non sono adempiuti i presupposti per costituire una parte d’impresa autonoma per la filiale di C. (art. 9 cpv 1 bis della Tariffa dei premi). Ha poi rilevato che la società non fornisce personale ad un unico settore (solo la filiale di C._______ presta personale nel settore della logistica), motivo per cui non trova applicazione il sistema della Tariffazione come prestatore di perso- nale monosettoriale (art. 24 cpv. 5 della Tariffa dei premi). C. C.a Il 25 novembre 2021, la società ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della SUVA del 25 ottobre 2021 mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, in via principale, che sia accertata la nullità della decisione su opposi- zione impugnata e fatto ordine alla SUVA di emanare una decisione in me- rito ai tassi di premio per l’attività di prestito di personale nella logistica

C-5144/2021 Pagina 5 esercitata nella sede di C.. In via subordinata, postula l’annulla- mento della decisione su opposizione impugnata e che l’agenzia di C. sia riconosciuta quale parte d’impresa autonoma e alla stessa sia applicata la tariffa per il settore della logistica. La ricorrente ha rilevato che, oltre alla sede di D., dedicata al prestito di personale in am- bito edilizio, dispone di un’agenzia a C., che si occupa del prestito di personale in ambito logistico. Ha chiesto alla SUVA di procedere ad una classificazione differenziata delle due sedi nella tariffa dei premi. Nono- stante fosse stata preannunciata l’emanazione di una decisione concer- nente l’affiliazione della parte d’impresa relativa al prestito di personale nella logistica della sede di C., non è stata notificata, su questo punto, alcuna decisione. Ha per contro ricevuto la decisione concernente i tassi di premi dal 1° gennaio 2022, senza che venisse fatta alcuna distin- zione tra la sede di D. e la sede di C._______ e le attività ivi svolte. Non le è quindi stata data, in una fase procedurale precedente, la possibi- lità di esprimersi e di produrre dei mezzi di prova. L’insorgente sostiene poi che l’agenzia di C._______ adempie i presupposti per essere considerata una parte d’impresa autonoma a cui applicare il tasso di premio per il pre- stito di personale nel settore della logistica, ritenuto che la stessa effettua il collocamento di personale impiegato solo in ambito logistico, ha contabi- lità e centri di costo indipendenti, struttura informatica e dichiarazioni sala- riali per il solo settore logistico (art. 9 e art. 24 cpv. 5 della Tariffa dei premi). Ha prodotto uno scambio di corrispondenza con la SUVA (doc. TAF 1). C.b Il 14 dicembre 2021, la ricorrente ha versato l’anticipo spese richiesto (doc. TAF 2 a 4). C.c Nella risposta al ricorso del 21 febbraio 2022, la SUVA ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione su opposizione impu- gnata. Nell’ambito della procedura amministrativa, ha esaminato la richie- sta della ricorrente di costituire una parte d’impresa autonoma per la filiale di C._______, a cui applicare il tasso di premio per il prestito di personale in ambito logistico. Ha comunicato all’insorgente che non erano adempiuti i necessari presupposti. Siccome la ricorrente non aveva alcun interesse degno di protezione ad ottenere, su questo punto, una decisione separata, ha emanato la decisione di classificazione del 27 agosto 2021, informan- done peraltro in anticipo l’insorgente, decisione contro cui la stessa ha po- tuto interporre opposizione. Non sussiste, a suo parere, alcuna violazione del diritto di essere sentito. La SUVA ha poi rilevato che la ricorrente presta personale nei settori dell’edilizia, dell’industria, della logistica e dell’ammi- nistrazione. Nella struttura delle classi, il prestito di personale edilizia e in- dustria è attribuito alla classe 70C sottoclasse AO ed il prestito di personale

C-5144/2021 Pagina 6 attività di ufficio e amministrazione propria è attribuito alla classe 70C sot- toclasse BO (Allegato 1 alla Tariffa dei premi). Quanto al prestito di perso- nale nel settore della logistica, lo stesso costituisce solo il 10% della somma salariale totale, percentuale che non supera il valore soglia (ripor- tato all’Allegato 5 alla Tariffa dei premi), di modo che non è possibile rico- noscere delle caratteristiche di esercizio particolari e costituire una parte d’impresa autonoma. La SUVA ha inoltre precisato che se un’impresa di- spone di varie sedi, che esercitano le medesime attività, tengono le notifi- che dei salari e degli infortuni separatamente e soddisfano i requisiti del sistema bonus-malus o della tariffazione empirica, le singole sedi possono essere gestite come parti d’impresa autonoma (art. 9 cpv. 1 bis della Tariffa dei premi). Negli ultimi tre anni del periodo di osservazione, la filiale di C._______ non ha dichiarato alcuna somma salariale soggetta a premio (art. 22 e art. 23 della Tariffa dei premi), motivo per cui non è possibile costituire una parte d’impresa per questa sede. La SUVA ha poi sottoli- neato che, per la determinazione dei premi, si distingue fra imprese che prestano personale a diversi settori ed imprese che prestano personale ad unico settore (art. 24 cpv. 5 della Tariffa dei premi). L’insorgente non è un’impresa di prestito monosettoriale, di modo che non è possibile appli- care il tasso di premio per il prestito di personale nel settore della logistica (doc. TAF 6). C.d Nella replica del 23 marzo 2022, la ricorrente ha sottolineato di aver chiesto alla SUVA di emanare una decisione in merito al tasso di premio per il proprio settore di prestito di personale in ambito logistico. In assenza di una decisione che si pronunci al riguardo, ritiene di essere stata privata di un grado di giudizio, segnatamente del diritto di prendere posizione, ad- ducendo nuovi argomenti o documenti. Si è doluta di un’insufficiente moti- vazione della decisione del 27 agosto 2021 in ordine all’affiliazione della parte d’impresa relativa al prestito di personale nella logistica. A suo parere, non sarebbe l’unica azienda in B._______ a beneficiare di due o più tarif- fazioni. Chiede l’edizione da parte della SUVA di “tutti i dossier relativi ad aziende che beneficiano di due o più tassi di premio a dipendenza dei vari settori d’impiego”. L’insorgente ha poi rilevato che presta personale a molti settori, quali l’edilizia, il commercio, l’industria, settori che possiedono pro- prie caratteristiche e presentano gradi di rischio differenti. La società di- spone di più sedi di attività, specializzate in singole attività (la sede di C._______ presta personale nel settore della logistica, la sede di D._______ è attiva per più del 50% nel settore dell’edilizia), che devono essere soggette ad una tariffazione separata. La ricorrente segnala inoltre che la struttura della Tariffa dei premi viola il principio della parità di tratta- mento poiché non tiene conto delle necessarie distinzioni fra le aziende

C-5144/2021 Pagina 7 che prestano collaboratori. L’attività di prestito di personale nel settore dell’edilizia differisce dall’attività di prestito di personale nel settore della logistica per quanto riguarda il personale impiegato, la tipologia di lavoro, i tempi di lavoro. Il rischio d’infortunio di un dipendente prestato non do- vrebbe differenziarsi dal rischio di un dipendente fisso. La costituzione di una parte d’impresa separata per la sede di C._______, a cui applicare il tasso di premio per il settore della logistica è, a suo dire, conforme al diritto (doc. TAF 9). C.e Nella duplica del 3 giugno 2022, la SUVA ha precisato, quanto alla ri- chiesta di edizione di documenti, che il diritto di consultare gli atti si estende ai documenti posti a fondamento della decisione (è fatto riferimento alla DTF 132 V 387). Nell’ambito della procedura in esame, non le è possibile, fornire informazioni o produrre atti riguardanti altre aziende, opponendovisi l’obbligo del segreto e le prescrizioni in materia di protezione dei dati. Detta autorità ha poi rilevato che il rischio d’infortunio di un dipendente prestato è differente rispetto al rischio d’infortunio di un dipendente fisso poiché il dipendente prestato cambia regolarmente posto di lavoro, ha poca familia- rità con l’ambiente e le procedure di lavoro, deve fornire sin dall’inizio una prestazione completa e svolgere attività più rischiose. Nella tariffa dei premi, le imprese che prestano personale sono attribuite ad una classe distinta (classe 70C). I tassi base della classe 70C corrispondono al rischio medio dell’attività di prestito di personale e coprono l’intero ventaglio delle imprese. All’interno delle sottoclassi della classe 70C, vi è un’ulteriore dif- ferenziazione fra le imprese in base al modello di premio (doc. TAF 11). C.f In una presa di posizione del 25 agosto 2022, la ricorrente ha osservato che la SUVA non ha prodotto, come da lei richiesto, “i dossier relativi ad aziende che beneficiano di due o più tassi di premi a dipendenza dei vari settori d’impiego” (doc. TAF 14), presa di posizione che è poi stata tra- smessa all’autorità inferiore per conoscenza con provvedimento del 1° set- tembre 2022 (doc. TAF 15). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l’am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

C-5144/2021 Pagina 8 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. e LTAF e con l’art. 109 lett. b LAINF (RS 832.20), i ricorsi contro le decisioni su opposizione, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla SUVA in materia di attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi. 1.3 In virtù dell’art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti. Secondo l’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 2 LPGA, le disposizioni della LPGA sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Ora, l’art. 1 LAINF stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicu- razione contro gli infortuni, sempre che la LAINF non deroghi alla LPGA. 1.4 Nella sua qualità di datrice di lavoro, la ricorrente è debitrice dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e, per conto dei lavoratori, dei premi dell’assicurazione obbli- gatoria contro gli infortuni non professionali (art. 91 cpv. 1 e 2 LAINF). Essa è pertanto toccata dalla decisione su opposizione impugnata ed ha un in- teresse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Per conseguenza, l’insorgente ha diritto di ricorrere nel caso in esame (art. 59 LPGA). 1.5 Il ricorso è stato interposto tempestivamente e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è ammissibile. 2. 2.1 Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale ap- plica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta li- beramente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge

C-5144/2021 Pagina 9 non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, sol- tanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a mo- tivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'in- carto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 2.2 Con il rimedio esperito, la ricorrente può far valere la violazione del di- ritto federale – che comprende tra l’altro anche il diritto costituzionale e il diritto pubblico internazionale –, l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezza- mento, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Se la questione da giudicare presup- pone delle conoscenze tecniche specifiche, come nel caso dell’attribuzione delle aziende alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi, il giudice deve esaminare l’inadeguatezza della decisione impugnata con un certo riserbo, limitandosi ad intervenire solo se l’autorità inferiore ha abusato del proprio potere di apprezzamento (DTF 130 II 449 consid. 4.1; sentenza del TAF C- 3140/2013 dell’11 gennaio 2018 consid. 2.2). 2.3 Quando esamina una decisione concernente la classificazione di un’impresa in un tariffario dei premi, il Tribunale amministrativo federale non deve controllare la legalità del tariffario nel suo insieme e neppure esa- minare tutte le posizioni; lo stesso deve solo chiedersi se, nel caso con- creto, la posizione tariffaria in questione è conforme alla legge e alla Costi- tuzione (DTF 126 V 344 consid. 1; v. anche DTF 128 I 102 consid. 3 in fine). Inoltre, questo Tribunale non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’assicurazione; lo stesso non può effettuare considerazioni re- lative alla politica tariffaria né pronunciarsi in merito ad altre soluzioni pos- sibili; esso è tuttavia tenuto a verificare se il fine perseguito dalla legge può essere raggiunto e se, a questo proposito, l’assicurazione ha fatto uso delle sue competenze conformemente al principio della proporzionalità (DTF 126 V 70 consid. 4a; 126 V 344 consid. 4a; sentenza del TAF C-3140/2013 consid. 2.3). 2.4 In tale ambito, va rammentato che un tariffario dei premi costituisce l’espressione di un intero sistema di regole che prende in considerazione interessi diversificati e che, secondo le circostanze, può risultare di difficile accesso al singolo individuo (DTF 116 V 130 consid. 2a). Nell’elaborazione di un tariffario, l’assicuratore deve infatti prendere in considerazione un

C-5144/2021 Pagina 10 insieme di circostanze complesse e di obiettivi contraddittori, ragione per cui deve poter disporre di un ampio margine di manovra. Per questo mo- tivo, una singola posizione del tariffario non può essere estrapolata dal suo contesto globale, ma va analizzata conto tenuto dell’insieme delle disposi- zioni tariffarie. Un tale approccio può avere come conseguenza che una decisione può, se considerata singolarmente, comportare alcune apparenti irregolarità, mentre è del tutto giustificata, se considerata nel suo contesto (DTF 112 V 283 consid. 3 confermata in DTF 126 V 344 consid. 4a). Per- tanto, la possibilità di rivedere un tariffario deve essere utilizzata con molta riserva, dal momento che gli assicuratori infortuni, ed in particolare la SUVA, dispongono in quest’ambito di un ampio potere di apprezzamento. Di regola, il giudice interviene in un tariffario solo qualora l’applicazione di una posizione dello stesso svantaggi o favorisca una delle parti in maniera manifestamente contraria al diritto o sia fondata su considerazioni sogget- tive (sentenza del TF U 346/01 del 28 maggio 2002 consid. 2; DTF 125 V 101 consid. 3c; sentenza del TAF C-3140/2013 consid. 2.4). 3. L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dall’attri- buzione della sede di C._______ alle classi e ai gradi della tariffa dei premi. La ricorrente non contesta né l’assoggettamento alla SUVA nella sua qua- lità di impresa attiva nel settore del prestito di personale né l’attribuzione della sede di D._______ alla classe 70C sottoclasse AO rispettivamente sottoclasse BO della tariffa dei premi. L’insorgente si oppone invece alla classificazione della sede di C._______ come appartenente alla società A._______ medesima. Postula la costituzione di una parte d’impresa auto- noma per questa sede e che alla stessa sia applicato il tasso di premio per il settore della logistica. 4. 4.1 Nel gravame, la ricorrente fa valere che la decisione su opposizione della SUVA del 25 ottobre 2021 sarebbe nulla in quanto “non fondata su una decisione formale” (ricorso pag. 6). Segnala di aver chiesto alla SUVA di procedere ad una classificazione differenziata per la sede di D._______ – dedicata al prestito di personale in ambito edilizio – e per l’agenzia di C._______ – che si occupa del prestito di personale in ambito logistico – nella tariffa dei premi. Nonostante fosse stata preannunciata, non è stata notificata alcuna decisione concernente l’affiliazione della parte d’impresa relativa al prestito di personale nella logistica. Ha per contro ricevuto la decisione di classificazione del 27 agosto 2021, senza che venisse fatta alcuna distinzione fra le sedi e le attività svolte. Non le è quindi stata data,

C-5144/2021 Pagina 11 in una fase processuale precedente, la possibilità di esprimersi e di pro- durre dei mezzi di prova (v. il ricorso [doc. TAF 1 pag. 2 ad pto 1 e pag. 3 ad pto 3]). 4.2 La SUVA sottolinea di aver comunicato all’insorgente che non erano adempiuti i presupposti per costituire una parte d’impresa autonoma per l’agenzia di C._______ e per applicare a questa agenzia il tasso di premio per il prestito di personale nel settore logistico. Siccome la ricorrente non aveva alcun interesse degno di protezione ad ottenere, su questo punto, una decisione separata, ha emanato la decisione di classificazione del 27 agosto 2021, informandone peraltro in anticipo l’insorgente, decisione con- tro cui la ricorrente ha potuto interporre opposizione. 4.3 Secondo giurisprudenza, una decisione amministrativa viziata è, di re- gola, unicamente annullabile. Se non viene impugnata tempestivamente, essa diviene formalmente definitiva. Una decisione è nulla solo quando è affetta da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con evidenza o perlomeno con una certa facilità. L’accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, come per esempio l’incompetenza dell’autorità giudicante, mentre gli errori nel merito della decisione comportano solo raramente la nullità dell’atto (DTF 146 I 172 consid. 7.6; 144 IV 362 consid. 1.4.3). Ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge, la nullità di una decisione va rico- nosciuta solo in casi eccezionali, vale a dire in presenza di circostanze tali che il rimedio dell’annullabilità non offre manifestamente la necessaria tu- tela (sentenza del TF 6B_544/2018 del 4 settembre 2018 consid. 3.1). 4.4 Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost., le parti hanno diritto d’essere sentite. Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di espri- mersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assun- zione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 143 V 71 consid. 4.1 con rinvii). 4.5 Una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso, che valuta libera- mente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tri- bunale, che può esaminare liberamente sia l’accertamento dei fatti sia

C-5144/2021 Pagina 12 l’applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa). Si può prescindere da un rinvio della causa all’autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l’(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell’ambito di una celere trattazione della procedura di me- rito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 133 I 201 consid. 2.2). 4.6 Con messaggi di posta elettronica del 30 luglio e 10 agosto 2021 (doc. SUVA 202 e SUVA 204), l’insorgente ha segnalato alla SUVA di aver im- plementato un’agenzia a C., indicando che quest’ultima sarebbe stata dedicata al prestito di personale in ambito logistico, e chiesto che alla stessa fosse applicato il tasso di premio per il settore della logistica. La SUVA – pur avendo precisato, nel messaggio di posta elettronica del 5 agosto 2021 (doc. SUVA 202), che per poter beneficiare del tasso di premio per il prestito di personale monosettoriale “dev’essere creata una nuova ditta che si occuperà solo di quel tipo di prestito” – ha dapprima indicato, con messaggio di posta elettronica del 10 agosto 2021 (doc. SUVA 204), che avrebbe provveduto alla creazione di “una parte di impresa separata per il prestito di personale nella logistica a partire dal 1.8.21”. A dire della ricorrente, la SUVA avrebbe poi dichiarato, con messaggio di posta elettro- nica del 13 agosto 2021 (documento non reperibile agli atti di causa, ma il cui contenuto è stato riportato negli scritti dell’insorgente del 13 settembre e 22 ottobre 2021 [doc. SUVA 209 e SUVA 219]), che “non appena possibile provvederemo a notificarle una decisione formale per l’affiliazione della parte d’impresa relativa al prestito di personale nella logistica della sede di C.”. Sennonché, da una nota telefonica del 24 agosto 2021 (doc. SUVA 207) risulta però poi che un collaboratore della SUVA ha spiegato al direttore della società che “invieremo la decisione con i tassi di premio 2022 per le due parti d’impresa esistenti, alla quale potrà fare opposizione chie- dendo il tasso di premio monosettoriale nella logistica”. Inoltre, secondo una nota telefonica del 25 ottobre 2021 (doc. SUVA 220), un collaboratore della SUVA ha informato il rappresentante legale della società che “quanto da me comunicato per e-mail il 13.8.21 (e citato sul suo ultimo scritto del 22 u.s.) non è poi stato effettivamente realizzato poiché non ritenuto cor- retto/opportuno dal punto di vista giuridico dalla Direzione generale”. 4.7 Ciò premesso, il fatto che la SUVA abbia trasmesso all’insorgente di- verse e-mail contraddittorie in merito alla notifica di una decisione concer- nente la classificazione della (sola) agenzia di C._______ nella tariffa dei premi non appare costituire un vizio un particolarmente grave e manifesto

C-5144/2021 Pagina 13 al punto tale da comportare la nullità della decisione su opposizione impu- gnata. Per il resto, ossia per quanto attiene all’annullabilità della decisione su opposizione impugnata, la ricorrente, rappresentata da mandatario pro- fessionale, è stata comunque informata il 24 agosto 2021 nonché il 25 ot- tobre 2021 del fatto che una siffatta decisione separata non sarebbe stata presa anche perché giudicata non corretta/opportuna dalla Direzione ge- nerale della SUVA. L’insorgente ha ad ogni buon conto avuto la possibilità di pronunciarsi sul caso in esame, in sede di ricorso e dinanzi ad un’autorità giudicante, quale il Tribunale amministrativo federale, con la conseguenza che un’(eventuale) violazione del diritto di essere sentito deve considerarsi siccome sanata in questa sede. Peraltro, la motivazione del ricorso ben dimostra che la ricorrente ha ampiamente compreso, altresì non condivi- dendolo, il motivo che ha indotto la SUVA a rendere la decisione su oppo- sizione impugnata. In siffatte condizioni, un annullamento della decisione impugnata e un rinvio degli atti di causa all’amministrazione per violazione del diritto di essere sentito costituirebbe in ogni caso una vana formalità. Per conseguenza, quand’anche per denegata ipotesi si volesse ritenere esservi stata in questo senso una violazione del diritto di essere sentita, la stessa non potrebbe comportare né l’annullamento né tanto meno la nullità della decisione su opposizione del 25 ottobre 2021. 5. 5.1 L’insorgente si duole poi di un’insufficiente motivazione della decisione di classificazione della SUVA del 27 agosto 2021 (v. la replica [doc. TAF 9 pag. 3 ad pto II.1]). 5.2 Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 35 PA), che deriva dal diritto di essere sentito, impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi su cui fonda il suo ragionamento e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle possibilità di successo di un’eventuale impugnazione. L'au- torità non deve tuttavia esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure che le sono state sottoposte, ma può occuparsi delle sole circo- stanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione di merito (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 V 75 consid. 5b/dd; 126 I 97 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a; 121 I 54 consid. 2c). 5.3 Secondo giurisprudenza, l’art. 92 LAINF e l’art. 113 dell’ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF, RS

C-5144/2021 Pagina 14 832.202) conferiscono all’assicuratore un ampio margine di apprezza- mento per quanto riguarda la determinazione dei premi a favore dell’assi- curazione contro gli infortuni. Spetta peraltro all’ente assicurativo fornire i chiarimenti pertinenti e illustrare le modalità di fissazione del premio, so- prattutto quando il premio viene calcolato in base a dati propri all’azienda. Per poter essere considerata sufficientemente motivata, una decisione re- lativa ai premi assicurativi di un’azienda, deve enunciare non solo i principi legali applicabili, ma anche i fattori principali che hanno condotto alla mo- difica del premio. Questa condizione può ritenersi siccome adempiuta se le ragioni giustificanti un incremento del premio risultano almeno dai docu- menti annessi alla decisione, dai quali emergano le esperienze acquisite in materia di rischi correlati all’azienda nonché la dimostrazione del loro ca- rattere probante (sentenza del TAF C-6238/2015 del 6 marzo 2018 consid. 8.2.2 e 8.2.3 e relativi riferimenti). 5.4 In sede di replica, l’insorgente rimprovera alla SUVA di non aver suffi- cientemente motivato la decisione del 27 agosto 2021 in merito alla classi- ficazione dell’agenzia di C._______ – dedicata al prestito di personale in ambito logistico – nella tariffa dei premi. A suo dire, nella menzionata deci- sione di classificazione per l’anno 2022, “la SUVA non spende una parola circa la domanda di determinare i premi separati per il settore della logi- stica” (v. la replica [doc. TAF 9 pag. 3 ad pto II.1]). 5.5 La decisione di classificazione del 27 agosto 2021 (doc. SUVA 208) espone le norme legali applicabili e fornisce spiegazioni riguardo, fra le al- tre, alle caratteristiche d’esercizio, alla suddivisione dell’impresa in due parti (parte d’impresa A afferente al prestito di personale d’esercizio e parte d’impresa B afferente al prestito di personale d’ufficio e al proprio personale d’ufficio), all’attribuzione ad una comunità di rischio (classe, sottoclasse, grado di rischio), alla massa salariale, al modello di premio, all’andamento infortunistico, al tasso di premio per gli infortuni professionali e per gli in- fortuni non professionali ed al calcolo del premio. Ciò premesso, la censura sollevata deve ritenersi siccome manifestamente infondata dal momento che alla ricorrente, rappresentata da mandatario professionale, non poteva seriamente sfuggire, perlomeno nell’ambito di un’attenta lettura della deci- sione di classificazione del 27 agosto 2021, che la SUVA aveva classificato l’agenzia di C._______ come appartenente alla società medesima, attri- buendo il personale prestato in ambito logistico alla parte d’impresa A (v. in questo senso, sia rilevato per sovrabbondanza, anche il messaggio di po- sta elettronica della SUVA del 28 gennaio 2022 [messaggio di posta elet- tronica inviato alla ricorrente prima della redazione della replica del 23

C-5144/2021 Pagina 15 marzo 2022], in cui è indicato “ho registrato (...) le nuove masse salariali; la parte della logistica è stata inserita nella parte A” [doc. SUVA 240]). 6. 6.1 La ricorrente ha altresì formulato, in sede di replica, una richiesta d’edi- zione da parte della SUVA di “tutti i dossier relativi ad aziende che benefi- ciano di due o più tassi di premio a dipendenza dei vari settori d’impiego” (v. la replica [doc. TAF 9 pag. 3 ad pto II.2]). 6.2 6.2.1 Giusta l’art. 26 cpv. 1 PA, nella sua causa, la parte o il suo rappre- sentante ha il diritto di esaminare i seguenti atti: a) le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; b) tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; e c) le copie delle decisioni notificate. Inoltre, all’art. 27 PA sono indicati i motivi per cui l’autorità può negare l’esame degli atti e all’art. 28 PA è re- golata l’opponibilità degli atti soggetti a segreto. 6.2.2 In sostanza, il diritto di consultare gli atti si estende ai documenti de- cisivi posti a fondamento della decisione (DTF 132 V 387 consid. 3.2), ov- vero agli atti che l’autorità ha adoperato/preso in considerazione per moti- vare la propria decisione (sentenza del TAF C-2000/2022 del 10 febbraio 2023 consid. 5.3.3 e relativi riferimenti). Tale diritto è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dell’integralità degli atti dell’autorità inferiore nella misura in cui contengano tutti gli atti da essa adoperati o comunque presi in considerazione per motivare la propria de- cisione. Il diritto di consultare gli atti si riferisce altresì di principio unica- mente alla relativa procedura pendente e non concede per esempio un ac- cesso agli atti di altre autorità. Il diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere rifiutato interamente o in parte quando un interesse pubblico o degli interessi preponderanti di terzi vi si oppongano; questi possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del segreto o in altri in- teressi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati (sentenza del TF 5A_1000/2017 del 15 giugno 2018 consid. 4.2). Per quanto attiene ai dati di terzi che siano delle persone giuridiche, la ga- ranzia dell’art. 13 Cost. si traduce di principio in un diritto alla protezione della propria ditta, delle proprie comunicazioni e dei propri dati nonché della propria reputazione; quest’ultima comprende la tutela degli interessi com- merciali della società (sentenza del TF 2D_8/2021 del 7 luglio 2022 consid. 5.2 con rinvii).

C-5144/2021 Pagina 16 6.3 Ora, la ricorrente, rappresentata da mandatario professionale, ha otte- nuto da questo Tribunale in sede ricorsuale di potere prendere visione dell’incarto di causa dell’autorità inferiore – trasmesso dal Tribunale con provvedimento del 27 giugno 2022 (doc. TAF 12) e ritornato dall’insorgente il 25 agosto 2022 (doc. TAF 14) – incarto che consente senza ombra di dubbio di comprendere sufficientemente le ragioni che hanno spinto l’auto- rità inferiore a rendere la decisione litigiosa. Ciò premesso, e a prescindere che la ricorrente ha motivato la domanda di edizione di documenti, alle- gando genericamente che “è del resto noto che in B._______ A._______ non sarebbe affatto l’unica azienda a poter beneficiare di due o più tariffa- zioni SUVA a dipendenza dei vari settori d’impiego” (replica pag. 3 ad pto II.2), la richiesta di consultazione degli atti di causa degli incarti della SUVA relativi ad (altre) aziende deve essere respinta stante che dette aziende non sono parte alla procedura in esame e che, in tale ambito, vanno altresì rispettati i loro diritti, segnatamente la protezione dei loro dati. L’insorgente non ha altresì motivato in modo sufficiente per quale ragione vi sarebbe una disparità di trattamento e con chi riguardo alla tematica oggetto del presente litigio. La sua domanda di consultazione degli atti di imprecisate imprese terze – che in concreto sconfina in una generica ed illegittima “fishing expedition” – non può pertanto essere accolta. 7. 7.1 In virtù dell’art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF e dell’art. 85 OAINF, le aziende di lavoro temporaneo e le aziende di fornitura di personale a prestito hanno l’obbligo di assicurare i loro lavoratori (impiegati propri e lavoratori forniti a prestito) contro gli infortuni presso la SUVA (DTF 137 V 114 consid. 4.3.5; sentenza del TAF C-3140/2013 consid. 6.5). 7.2 Giusta l’art. 92 cpv. 1 LAINF, i premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato; essi consistono di un premio netto cor- rispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le in- dennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l’even- tuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. 7.3 Per il calcolo dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni professio- nali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d’infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi

C-5144/2021 Pagina 17 differenti (art. 92 cpv. 2 LAINF). Per il calcolo dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali, gli assicurati possono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia essere graduati secondo il sesso delle persone assicurate (art. 92 cpv. 6 LAINF). 7.4 In caso di cambiamenti del genere di azienda e di modifiche della stessa oppure in base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l’assi- curatore può modificare l’attribuzione alle classi e ai gradi del tariffario dei premi (art. 92 cpv. 4 e 5 LAINF). L’assicuratore deve tener conto del genere delle aziende, delle condizioni loro proprie, segnatamente del pericolo d’in- fortunio e dello stato delle misure preventive. A tal proposito, l’art. 113 cpv. 1 OAINF (RS 832.202) precisa che le aziende o parti d’aziende devono essere ripartite nelle classi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali di una comunità di rischio (sentenza del TAF C- 5649/2011 del 10 aprile 2013 consid. 6.1). 7.5 Se le attività svolte dai dipendenti di un’impresa sono attribuibili a di- verse comunità di rischio, è possibile definire diverse parti d’impresa ai fini del calcolo dei premi. Non vengono create parti d’impresa separate per le attività che si considerano tipiche di un determinato genere d’impresa e il cui rischio è contemplato nel tasso base della comunità di rischio. Una per- sona assicurata, ovvero la sua somma salariale, deve essere interamente attribuita alla parte d’impresa nella quale rientrano le attività per le quali è principalmente impiegata (art. 9 cpv. 1 a 3 Tariffa dei premi). 7.6 Secondo le regole di classificazione per la determinazione dei premi nell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria (Tariffa dei premi), la SUVA mette a disposizione modelli di premi adeguati ai diversi segmenti di clienti (art. 19 Tariffa dei premi). A seconda delle dimensioni dell’impresa, la SUVA ha previsto una classificazione secondo il modello base, secondo il sistema bonus-malus o secondo il sistema della tariffazione empirica (art. 21-23 Tariffa dei premi). Un’impresa viene classificata secondo il tasso base segnatamente se versa un premio base inferiore a fr. 20'000.- l’anno per l’assicurazione infortuni professionali e inferiore a fr. 400'000.- l’anno per l’assicurazione infortuni non professionali (art. 21 Tariffa dei premi). Il tasso di premio netto viene calcolato in base al sistema bonus-malus – che prevede un adeguamento del tasso base netto per ogni comunità di rischio in base al tasso di rischio dell’impresa interessata – se negli ultimi tre anni del periodo di osservazione l’impresa ha dichiarato annualmente una somma salariale soggetta a premio e se il premio base nell’assicurazione infortuni professionali e nell’assicurazioni infortuni non professionali è di

C-5144/2021 Pagina 18 almeno fr. 20'000.- rispettivamente fr. 400'000.- (art. 22 Tariffa dei premi). A partire da un premio base di fr. 2'400'000.- l’anno trova applicazione il sistema della tariffazione empirica sia nell’assicurazione infortuni profes- sionali che nell’assicurazione infortuni non professionali. Ciò presuppone che negli ultimi tre anni l’impresa abbia dichiarato annualmente una somma salariale soggetto a premio (art. 23 Tariffa dei premi; v., sulla questione, la sentenza del TAF C-3140/2013 consid. 4.5). 8. Appare opportuno menzionare i principi giuridici più importanti che l’assi- curatore infortuni deve rispettare nell’ambito della fissazione del premio (v., per un’illustrazione più dettagliata di questi principi, DTAF 2007/27 consid. 5; sentenza del TAF C-3140/2013 consid. 5). 8.1 Il premio deve rispettare il principio della conformità al rischio (art. 92 cpv. 2 e 5 LAINF). Secondo questo principio, le imprese o le parti di esse devono essere classificate nelle classi e nei gradi del tariffario dei premi tenuto conto del genere e delle condizioni che sono loro propri, in partico- lare del rischio di infortunio e dello stato delle misure preventive. La con- formità al rischio implica che a rischi elevati corrisponderanno premi impor- tanti e, viceversa, a rischi esegui premi più bassi. In base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l’assicuratore può di propria iniziativa o su domanda dei titolari delle aziende, modificare l’attribuzione di determinate imprese alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, con effetto dall’inizio del nuovo esercizio contabile (art. 92 cpv. 5 LAINF). 8.2 I tariffari dei premi devono parimenti rispettare il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.). Secondo questo principio, una decisione o un’or- dinanza violano il principio della parità di trattamento quando stabiliscono delle distinzioni giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragio- nevole in considerazione della situazione da regolamentare oppure omet- tono di operare distinzioni che si impongono conto tenuto delle circostanze; in altri termini, allorquando ciò che è simile non è trattato in maniera iden- tica e ciò che è diverso non è trattato in maniera differente (DTF 137 V 167 consid. 3.5). Il Tribunale federale ha precisato che, per quanto concerne i tariffari dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni, il principio della pa- rità di trattamento coincide con l’esigenza della conformità al rischio (art. 92 cpv. 2 LAINF). Se ne deduce che le imprese che presentano rischi iden- tici devono essere classificate in maniera analoga (e viceversa). 8.3 Va pure menzionato il principio della solidarietà, in virtù del quale il ri- schio di infortunio deve essere sopportato da un gran numero di imprese

C-5144/2021 Pagina 19 (DTF 112 V 316 consid. 5c) e il principio dell’assicurazione, che presup- pone che i rischi siano ripartiti fra una molteplicità di assicurati. 8.4 Il principio della mutualità (art. 61 cpv. 2 LAINF; DTF 126 V 26 consid. 3c in fine) esige che ai membri dell’assicurazione vengano garantiti i me- desimi vantaggi, senz’alcuna distinzione se non quelle risultanti dai contri- buti versati e con l’esclusione di ogni idea di beneficio. In altre parole, il principio della mutualità postula l’equilibrio fra contributi e prestazioni e, a condizioni identiche, la loro uguaglianza (DTF 122 V 291 consid. 3b); esso vieta inoltre che un assicurato possa beneficiare di vantaggi che l’istituto assicurativo non concede agli altri affiliati che si trovano in una situazione equiparabile (DTF 113 V 205 consid. 5b). Ciò significa che all’interno di una comunità di rischi i premi ed i costi degli infortuni devono essere equilibrati (DTF 112 V 316 consid. 3). 9. Classificazione dell’impresa nella tariffa dei premi 9.1 Questo Tribunale rileva che, secondo le regole di classificazione, le im- prese o le parti d’impresa devono essere ripartite nelle classi e nei gradi del tariffario dei premi tenuto conto del genere e delle condizioni che sono loro propri (art. 92 cpv. 2 LAINF e art. 113 cpv. 1 OAINF). Il principio della mutualità ed il principio della conformità al rischio delineano un quadro ge- nerale all’interno del quale sono possibili una moltitudine di soluzioni tarif- farie differenti, ma non definiscono i criteri in base ai quali si formano le comunità di rischio. Quand’anche oltre alla soluzione della SUVA, altre di- stinzioni sono possibili, ciò non permette ancora di distanziarsi dalla solu- zione proposta dalla SUVA nella tariffa dei premi, ritenuto l’ampio potere d’apprezzamento di cui dispone in tale ambito l’autorità inferiore. Ideal- mente, ogni impresa dovrebbe poter formare una propria comunità di ri- schio, ma dato che raramente le statistiche di una singola impresa atte- stano dei rischi significativi, diverse imprese sono attribuite alla medesima comunità di rischio. In realtà, non sussiste un’impresa completamente iden- tica ad un’altra, motivo per cui l’attribuzione di un’impresa ad una comunità di rischio può comportare alcune apparenti disuguaglianze. Ciò appare ine- vitabile (sentenza del TAF C-3432/2007 del 21 aprile 2009 consid. 5.1.2). 9.2 Ai fini della determinazione dei premi, la SUVA ha redatto delle regole di classificazione che si applicano alle imprese i cui dipendenti sono obbli- gatoriamente assicurati alla SUVA contro le conseguenze degli infortuni professionali e non professionali (art. 1 e 2 Tariffa dei premi). Tutte le im- prese o parti d’impresa assicurate alla SUVA vengono attribuite a una co- munità di rischio; l’attribuzione alla comunità di rischio avviene in base alle

C-5144/2021 Pagina 20 caratteristiche d’esercizio delle attività soggette alla SUVA. Un’impresa viene attribuita alla comunità di rischio che, in rapporto alla somma sala- riale complessiva, raggruppa in sé la porzione più elevata di caratteristiche d’esercizio. Per definire le caratteristiche d’esercizio viene stilata una de- scrizione dell’impresa che la stessa deve sottoscrivere (art. 18 cpv. 1, 2 e 3 Tariffa dei premi). Le comunità di rischio dell’assicurazione infortuni pro- fessionali sono ripartite in classi, sottoclassi e parti di sottoclassi; le classi sono comunità di rischio che riuniscono diverse sottoclassi dello stesso ramo economico allo scopo di garantire il finanziamento a lungo termine, le sottoclassi sono comunità di rischio che riuniscono diverse parti di sot- toclasse dello stesso settore per scopi statistici e le parti di sottoclasse sono comunità di rischio che riuniscono imprese e parti d’impresa tra loro affini e con un rischio infortunistico simile al fine della determinazione dei premi (art. 13 cpv. 1 a 4 Tariffa dei premi). Ad ogni parte di sottoclasse è attribuito un tasso base; ogni tasso base corrisponde ad un tasso netto nella tariffa base della SUVA (art. 13 cpv. 5 Tariffa dei premi). Se un’impresa o parte d’impresa evidenzia delle caratteristiche d’esercizio che non sono determinanti per l’attribuzione alla comunità di rischio, ma superano i valori soglia riportati all’allegato 5, il tasso base per la determinazione del premio è stabilito tenendo conto in misura proporzionale dei tassi base delle co- munità di rischio corrispondenti a queste caratteristiche e del tasso base della comunità di rischio a cui è attribuita l’impresa (art. 24 cpv. 1 Tariffa dei premi). Si distingue fra imprese di prestito di personale che forniscono per- sonale a diversi settori, per le quali si applica un tasso medio, ed imprese che forniscono personale ad un unico settore, per le quali, in assenza di una sottoclasse apposita, fa stato il tasso base del settore d’impiego mag- giorato di 5 gradi (art. 24 cpv. 5 Tariffa dei premi). 9.3 Si procede in un primo momento all’attribuzione ad una classe e suc- cessivamente, all’interno di quest’ultima, all’attribuzione ad una sottoclasse ed infine all’attribuzione ad una parte di sottoclasse (art. 18 cpv. 2 Tariffa dei premi). A tal proposito, la SUVA ha allestito una struttura delle classi (Allegato 1 alla Tariffa dei premi). Le aziende attive nel prestito di personale sono classificate nella classe 70C (prestito di personale). La classe 70C comprende tutte le imprese di prestito di personale. La caratteristica co- mune è il prestito di personale. Il criterio di classificazione si basa su una motivazione fattuale. A seconda dell’attività svolta dai dipendenti, la classe 70C è poi suddivisa in cinque sottoclassi, segnatamente prestito di perso- nale edilizia e industria (sottoclasse AO), prestito di personale servizi senza attività di ufficio (sottoclasse AC), prestito di personale sport professioni- stico (sottoclasse AL), prestito di personale attività di ufficio e d’amministra- zione propria (sottoclasse BO) e prestito di personale informatica e relativa

C-5144/2021 Pagina 21 amministrazione (sottoclasse BI). All’interno delle sottoclassi della classe 70C, vi è poi un’ulteriore differenziazione fra le imprese in base al tasso di rischio, di modo che le imprese appartenenti alla stessa sottoclasse non pagano lo stesso tasso di premio (sentenza del TAF C-3140/2013 consid. 8.3.2 con rinvio). 9.4 In particolare, se negli ultimi tre anni del periodo di osservazione, l’im- presa ha dichiarato annualmente una somma salariale soggetta a premio e il premio base nell’assicurazione infortuni professionali e nell’assicura- zione infortuni non professionali è di almeno fr. 20'000.- rispettivamente fr. 400'000.- (art. 22 Tariffa dei premi), il tasso di premio viene calcolato in base al sistema bonus-malus, che prevede un adeguamento del tasso base netto per ogni comunità di rischio in base al tasso di rischio dell’im- presa interessata. Il premio è fissato in base alla comunità di rischio cui appartiene una determinata azienda. Tuttavia, se un’impresa presenta co- sti d’infortunio più bassi rispetto alla media del proprio settore, viene pre- miata con uno sconto sul premio (bonus). Questo Tribunale ha già esami- nato la legittimità di un simile sistema tariffario ed ha considerato che, ben- ché imprese appartenenti alla medesima comunità di rischio paghino premi differenti, ciò è compatibile con le esigenze legali e costituzionali, nella mi- sura in cui questa differenza trova la sua corrispondenza nel principio della conformità al rischio (sentenza del TAF C-873/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 5.1). Per le aziende di dimensioni tali da garantire una sufficiente rilevanza statistica, si applica il modello della tariffazione empirica (art. 19 seconda frase Tariffa dei premi). La rilevanza statistica dei fattori di rischio individuali varia a dipendenza della grandezza dell’azienda. Nella tariffa- zione empirica si tiene conto delle esperienze relative al rischio della co- munità di rischio e della singola azienda (sentenza del TAF C-1206/2009 del 6 luglio 2011 consid. 5.1 e 5.3). A partire da un premio base di fr. 2'400'000.- l’anno, premesso che negli ultimi tre anni l’impresa abbia di- chiarato annualmente una somma salariale soggetta a premio, il tasso di premio viene calcolato in base al sistema della tariffazione empirica sia nell’assicurazione infortuni professionali che nell’assicurazione infortuni non professionali (art. 23 Tariffa dei premi). 9.5 La ricorrente è un’impresa di prestito di personale (v. l’estratto online del registro di commercio del Cantone B._______) – assicurata a titolo ob- bligatorio, ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF in relazione con l’art. 85 LAINF, presso la SUVA contro i rischi degli infortuni professionali e delle malattie professionali – suddivida in due parti d’impresa, e meglio una parte A afferente al prestito di personale d’esercizio ed una parte B afferente al prestito di personale d’ufficio (doc. SUVA 6). Secondo la descrizione

C-5144/2021 Pagina 22 dell’impresa del luglio 2018, nella parte d’impresa A la quota destinata al prestito di personale nell’edilizia è del 75%, la quota destinata al prestito di personale nell’industria è del 15% e la quota destinata al prestito di perso- nale nei servizi (settore che comprende, fra gli altri, attività come trasporti e magazzini; doc. SUVA 129) è del 10%, mentre nella parte d’impresa B la quota destinata al prestito di personale d’ufficio e al personale amministra- tivo proprio dell’impresa è del 100% (doc. SUVA 129 e doc. SUVA 130). L’insorgente, quale impresa di prestito di personale, è stata correttamente attribuita alla classe 70C della Tariffa dei premi. Questa classe comprende le imprese attive nel settore del prestito di personale. La classe 70C, cui è attribuita l’insorgente, è suddivisa in cinque sottoclassi. Conto tenuto del sistema creato dalla SUVA, la ricorrente è stata correttamente attribuita alla sottoclasse AO per la parte d’impresa A (prestito di personale nell’edilizia e nell’industria [quota di attività preponderante]) ed alla sottoclasse BO per la parte d’impresa B (prestito di personale d’ufficio). 9.6 Per il resto, la ricorrente non avendo contestato i dati del calcolo dei premi per l’anno 2022 come effettuato dalla SUVA (v. la decisione del 27 agosto 2021 ed il foglio di base AIP 2022 nonché il foglio di base AINP 2022 [segnatamente, i dati concernenti le rubriche “andamento masse salariali, premi e infortuni, oneri SBM e tasso di fabbisogno SBM, valutazione TE, tassi di premio, spiegazioni riguardanti il foglio di base, tassi di rischio e masse salariali 2006 fino al 2020”; doc. SUVA 208]), e non apparendo dall’esame degli atti di causa motivi che impongono un intervento d’ufficio da parte di questo tribunale, sulla questione della determinazione dei tassi di premio può essere rinviato a quanto ritenuto dall’autorità inferiore. 10. Creazione di una parte d’impresa per il prestito di personale nel settore della logistica 10.1 La SUVA rileva che l’insorgente, quale società che presta personale nei settori dell’edilizia, dell’industria, della logistica e dell’amministrazione, è attribuita alla classe 70C. Quanto alla struttura della classe 70C, la SUVA precisa che oggetto dell’assicurazione è l’impresa e che il rischio assicu- rato è il rischio dell’azienda. Le imprese di prestito di personale hanno di- versi settori d’impiego. Il rischio d’infortunio di un dipendente prestato è differente rispetto al rischio d’infortunio di un dipendente fisso. Il dipendente prestato è impiegato in nuovi posti di lavoro, è confrontato ad un ambiente di lavoro ed a procedimenti sconosciuti e deve fornire sin dall’inizio un ren- dimento completo. Per questi motivi, il prestito di personale d’esercizio è riunito in una classe distinta. I tassi base della classe 70C corrispondono al rischio medio dell’attività di prestito di personale e coprono l’intero

C-5144/2021 Pagina 23 ventaglio delle aziende, di modo che il principio della parità di trattamento è rispettato. All’interno delle sottoclassi della classe 70C, vi è un’ulteriore differenziazione fra le imprese in base al modello di premio. La SUVA se- gnala poi che la ricorrente è suddivisa in due parti d’impresa, segnata- mente una parte per il prestito di personale nell’edilizia e nell’industria ed una parte per il prestito di personale d’ufficio e il proprio personale d’ufficio. Il prestito di personale nel settore della logistica costituisce, secondo la de- scrizione dell’impresa, solo il 10% della somma salariale, percentuale che non supera il valore soglia riportato all’Allegato 5 alla Tariffa dei premi. Se- condo la SUVA, non è possibile riconoscere all’impresa delle caratteristiche di esercizio particolari e costituire una parte d’impresa per il prestito di per- sonale nel settore della logistica (art. 9 cpv. 1 e 2 e art. 24 cpv. 1 Tariffa dei premi; v. la risposta al ricorso [doc. TAF 6] e la duplica [doc. TAF 11]). 10.2 La ricorrente segnala che, oltre alla sede di D., dedicata al prestito di personale in ambito edilizio, possiede una sede a C., che si occupa del prestito di personale in ambito logistico, settori che pos- siedono caratteristiche proprie e presentano gradi di rischio differenti. Se- condo l’insorgente, si giustifica una classificazione separata nella tariffa dei premi per le due sedi. A tal proposito, precisa che il prestito di personale nel settore dell’edilizia differisce dal prestito di personale nel settore della logistica per quanto riguarda il personale impiegato, la tipologia di lavoro, i tempi di lavoro. Se le attività svolte dai dipendenti di un’impresa sono attri- buibili a diverse comunità di rischio – come nel suo caso, in cui il personale impiegato in ambito edilizio è soggetto ad un rischio maggiore rispetto a quello impiegato in ambito logistico – è possibile definire diverse parti d’im- presa. La ricorrente rileva poi che la prassi di applicare ai dipendenti pre- stati ad una ditta un tasso di premio superiore a quello applicato ai dipen- denti fissi di questa ditta viola il principio della parità di trattamento poiché non tiene conto delle necessarie distinzioni fra le aziende che prestano collaboratori. Il rischio d’infortunio di un dipendente prestato non dovrebbe differenziarsi dal rischio d’infortunio di un dipendente fisso (v. il ricorso [doc. TAF 1 ad pto 2, 3 e 5.1] e la replica [doc. TAF 9 ad pto II.2 e II.3]). 10.3 10.3.1 Quanto alla creazione di una parte d’impresa per il prestito di per- sonale nel settore della logistica, come postulato dalla ricorrente con mes- saggio di posta elettronica del 28 gennaio 2022 (doc. SUVA 240), questo Tribunale rileva quanto segue. Se i cambiamenti del genere di azienda e le modifiche della stessa sono importanti, l’assicuratore può modificare l’attri- buzione alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, se del caso con effetto

C-5144/2021 Pagina 24 retroattivo (art. 92 cpv. 4 LAINF). La legge conferisce alla SUVA la possibi- lità di attribuire singoli gruppi di lavoratori di una stessa impresa a classi differenti (art. 92 cpv. 2 in fine LAINF). Si tratta di una facoltà e non di un obbligo. A tal proposito, è necessario seguire i principi che la SUVA ha svi- luppato in materia. Di principio, l’attribuzione di un’unità di rischio ad una classe è effettuata secondo le caratteristiche dell’attività svolta. Per la de- terminazione dei premi, l’unità di rischio è costituita da tutti gli assicurati di un’impresa assoggettata alla SUVA. L’unità di rischio include tutte le attività economiche che sono correlate ad essa. Nella maggior parte dei casi, le imprese possono essere attribuite ad una classe, l’unità di rischio compren- dendo tutte le attività economiche svolte. Se un’impresa presenta delle ca- ratteristiche afferenti a diverse classi, la stessa è attribuita alla classe che corrisponde alle caratteristiche preponderanti. La legge conferisce certo alla SUVA la facoltà di attribuire singoli gruppi di lavoratori di una stessa impresa a classi differenti. Tuttavia, la creazione di parti d’impresa non do- vrebbe comportare la separazione di attività che dal punto di vista econo- mico, tecnico ed organizzativo costituiscono un tutt’uno e corrispondono ad un tipo specifico di impresa. Si dovrebbe procedere alla creazione di parti d’impresa quando il datore di lavoro gestisce più imprese che non hanno alcun legame fra loro. In tal caso, ogni parte d’impresa forma un tutto dal punto di vista economico, tecnico ed organizzativo. Le diverse parti d’impresa devono inoltre differenziarsi quanto al tipo di rischio. Ogni parte d’impresa ha il proprio personale fisso ed i locali delle parti d’impresa devono essere separati (sentenza del TAF C-3432/2007 consid. 5.3 e 5.4). 10.3.2 Secondo la descrizione dell’impresa del luglio 2018 (doc. SUVA 129), nella parte d’impresa A (prestito di personale d’esercizio) la quota destinata al prestito di personale nell’edilizia è del 75%, la quota destinata al prestito di personale nell’industria è del 15% e la quota destinata al pre- stito di personale nei servizi (settore che comprende, fra gli altri, attività come trasporti e magazzini) è del 10%. Il prestito di personale per attività nell’edilizia costituisce l’attività principale della ricorrente e rientra nelle at- tività abituali svolte nel settore del prestito di personale d’esercizio. Il pre- stito di personale per attività nella logistica costituisce il 10% della somma salariale, percentuale che non supera il valore soglia, riportato all’Allegato 5 alla Tariffa dei premi, e non permette di riconoscere all’impresa delle ca- ratteristiche di esercizio particolari. Secondo le regole di classificazione, un’impresa o una parte d’impresa viene attribuita alla comunità di rischio che, in rapporto alla somma salariale complessiva, raggruppa in sé la por- zione più elevata di caratteristiche d’esercizio (art. 18 cpv. 1 e 2 Tariffa dei premi). Non è possibile costituire una parte d’impresa per le attività che si considerano tipiche di un determinato genere d’impresa e il cui rischio è

C-5144/2021 Pagina 25 contemplato nel tasso base della comunità di rischio (art. 9 cpv. 2 Tariffa dei premi). Nella tariffa dei premi della SUVA, le imprese che prestano per- sonale sono attribuite alla classe 70C e, all’interno di questa, il prestito di personale d’esercizio è attribuito alla sottoclasse AO. Nel tasso base di questa sottoclasse sono compresi tutti i rischi del personale d’esercizio prestato. I dipendenti prestati per attività nella logistica devono essere at- tribuiti alla parte d’impresa A dell’insorgente. I requisiti per poter creare una parte d’impresa per il personale prestato in ambito logistico non sono ma- nifestamente adempiuti. 11. Costituzione di una parte d’impresa per la sede di C._______ 11.1 La SUVA rileva che i requisiti per la costituzione di una parte d’impresa autonoma per la sede di C._______ non sono adempiuti, questa sede es- sendo di recente costituzione e non avendo dichiarato, negli ultimi tre anni, una somma salariale soggetta a premio (art. 9 cpv. 1 bis , art. 22 cpv. 1 e art. 23 cpv. 1 Tariffa dei premi). Ciò premesso, la SUVA sottolinea poi che, a prescindere dalla possibilità di costituire una parte d’impresa autonoma per questa sede, l’insorgente non è un’impresa di prestito monosettoriale, mo- tivo per cui non è possibile applicare alla sede di C._______ il tasso di premio per il prestito di personale nel settore della logistica (art. 24 cpv. 5 Tariffa dei premi). Ai fini della tariffazione, la sede di C._______ è classifi- cata come appartenente alla società medesima (v. la decisione su opposi- zione del 25 ottobre 2021 [doc. SUVA 218] e la risposta al ricorso [doc. TAF 6]). 11.2 La ricorrente fa valere che la sede di C._______ presta personale solo in ambito logistico, ha contabilità e centri di costo indipendenti, struttura informatica e dichiarazioni salariali per il solo settore logistico. A suo parere, essa adempie i requisiti per essere considerata una parte d’impresa auto- noma a cui applicare il tasso di premio per il settore della logistica (v. il ricorso [doc. TAF 1 ad pto 6] e la replica [doc. TAF 9 ad pto 2 e 3]). 11.3 11.3.1 In materia di determinazione dei premi ai sensi dell’art. 92 LAINF, l’unità di base è l’azienda (sentenza del TAF C-5649/2011 del 10 aprile 2013 consid. 5.2). La nozione di azienda non è definita precisamente nella legge e neppure nell’ordinanza. Il Tribunale federale ha precisato che il ter- mine azienda, ai sensi dell’assicurazione contro gli infortuni, designa una persona giuridica, una società di persone o una ditta individuale con qualità

C-5144/2021 Pagina 26 di datore di lavoro (DTF 113 V 346 consid. 3a; sentenza del TAF C- 3606/2014 del 7 marzo 2018 consid. 5.1). 11.3.2 L’azienda unitaria è l’azienda che si dedica principalmente alle atti- vità di un unico settore, presenta un carattere omogeneo o predominante e svolge delle attività che rientrano nel settore di attività abituale di un’azienda di questo tipo; la divisione dell’azienda, dal profilo organizzativo non è determinante se l’attività di ciascuna parte è dedicata al medesimo scopo e se rientra nel settore di attività abituale dell’azienda; anche la dif- ferenziazione dei prodotti o dei servizi nel settore di attività originario non è determinante (DTF 137 V 114 consid. 3.1). 11.3.3 L’azienda composita è l’azienda che non si dedica alle attività di un solo settore. Questo è il caso, da un lato, dell’azienda mista, la cui attività comprende due o più entità chiaramente distinte senza alcun legame tec- nico tra loro ed indipendenti le une dalle altre quanto ai locali e al personale (art. 66 cpv. 2 lett. c LAINF e art. 88 cpv. 2 OAINF), e, dall’altro, dell’azienda principale, che, oltre all’attività dell’azienda, ha al proprio fianco delle aziende ausiliarie (al proprio servizio) o delle aziende accessorie (al proprio servizio e che offrono servizi a terzi), che non rientrano nel settore di attività dell’azienda principale (DTF 113 V 346 consid. 3c). 11.4 11.4.1 Secondo le regole di classificazione, un’impresa è una persona giu- ridica, una società di persone, una ditta individuale o un’amministrazione pubblica che ha qualità di datore di lavoro (art. 8 cpv. 1 Tariffa dei premi). 11.4.2 Se un’impresa dispone di sedi, prive di personalità giuridica auto- noma, che svolgono delle attività attribuibili a diverse comunità di rischio, gestiscono le notifiche dei salari e degli infortuni separatamente e soddi- sfano i requisiti del sistema bonus-malus (art. 22 cpv. 1 Tariffa dei premi) o della tariffazione empirica (art. 23 cpv. 1 Tariffa dei premi) è possibile costi- tuire parti d’impresa per le singole sedi (art. 9 cpv. 1 bis Tariffa dei premi). 11.5 11.5.1 La ricorrente, quale società anonima iscritta al registro di commercio del Cantone B._______, che impiega diversi dipendenti ed ha quale scopo la messa a disposizione temporanea di personale e la consulenza in ma- teria di reclutamento, selezione e piazzamento di personale stabile, può essere qualificata di azienda, ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LAINF. Essa

C-5144/2021 Pagina 27 possiede due sedi, l’una ad D., dedicata prevalentemente al pre- stito di personale in ambito edilizio, l’altra a C., che si occupa uni- camente del prestito di personale in ambito logistico (replica [doc. TAF 9 pag. 4]). Quanto alla sede di C., è stata fondata nel luglio del 2021 (doc. SUVA 201 [messaggio di posta elettronica del 30 luglio 2021]), im- piega un’ottantina di collaboratori, ha quali clienti principali delle società attive nel settore della logistica e dei trasporti e realizza una cifra d’affari di circa 1,3 milioni di franchi (replica [doc. TAF 9 pag. 4 e 6]). 11.5.2 Dal punto di vista contabile e amministrativo, le due sedi appaiono separate. La ricorrente ha infatti prodotto gli elenchi della cifra d’affari e le liste delle scritture per i collaboratori per l’anno 2021 della sede di C. (replica [doc. TAF 9, doc. F]). Sennonché, questa sede, es- sendo stata costituita nel 2021, non ha dichiarato, negli ultimi tre anni del periodo di osservazione, una somma salariale soggetta a premio. A pre- scindere comunque dall’adempimento di questo requisito (art. 9 cpv. 1 bis in relazione con gli art. 22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 Tariffa dei premi), appare poco chiaro se tutti i collaboratori della sede di C._______ sono effettivamente impiegati nel settore della logistica. Le liste delle scritture per i collaboratori riportano in effetti le indicazioni, fra le altre, di “salario base giardiniere, salario base pulizie, salario base edilizia, salario base pittura, salario base tecnica della costruzione, salario base falegname, salario base alberghi, salario base metalcostruzione” (doc. TAF 9, doc. F). Per il resto, entrambe le sedi sono attive nel prestito di personale, anche se per settori differenti (edilizia, industria, servizi, amministrazione). I requisiti per poter costituire una parte d’impresa autonoma per la sede di C._______ non sono adem- piuti. 11.6 In conclusione, l’insorgente è da considerare un’azienda unitaria in quanto svolge attività, quali la fornitura di personale a prestito negli ambiti dell’edilizia, dell’industria, dei servizi e dell’amministrazione (doc. SUVA 120 e SUVA 130), che rientrano nel suo settore di attività, ossia il prestito di personale. Quale impresa di prestito di personale, è stata correttamente attribuita alla classe 70C, sottoclasse AO per la parte d’impresa A (prestito di personale d’esercizio) e sottoclasse BO per la parte d’impresa B (perso- nale d’ufficio a prestito e proprio; v., sulla questione, la decisione di classi- ficazione del 27 agosto 2021 [doc. SUVA 208]). 12. 12.1 Visto l’esito della causa, le spese processuali, di fr. 2'000.- sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA e art. 3 lett. b del

C-5144/2021 Pagina 28 regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.3]). Esse sono computate con l’anticipo spese, di identico ammon- tare, versato dall’insorgente stessa il 14 dicembre 2021. 12.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un’indennità a titolo di spese ripe- tibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non adempite nel caso concreto (DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5144/2021 Pagina 29 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono poste a carico della ricorrente. L’anticipo spese di fr. 2'000.-, versato il 14 dicembre 2021, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFSP.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-5144/2021 Pagina 30 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5144/2021
Entscheidungsdatum
22.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026