B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5126/2013
D e c i s i o n e d e l 2 8 g e n n a i o 2 0 1 4 Composizione
Giudice: Vito Valenti, giudice unico Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________, rappresentata dal Patronato INCA CGIL, ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Genève 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 20 agosto 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. A.________, cittadina italiana, nata il , ha formulato il 22 febbraio 2012 una domanda volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazio- ne svizzera per l'invalidità (doc. 12, 13). Dopo aver istruito la richiesta, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), in virtù del parere del proprio servizio medico e con decisione del 20 agosto 2013, ha deciso di erogare in favore dell'assicurata una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2012 (doc. 50). 2. Con il ricorso depositato l'11 settembre 2013, la ricorrente, regolarmente rappresentata dal Patronato INCA di Darfo, ha chiesto di essere posta al beneficio di tre quarti di rendita AI da agosto 2012. 3. Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI ha trasmesso gli atti al proprio servizio medico, il quale ha riesaminato l'incapacità di lavoro dell'assicurata. Su questa base, l'UAIE, mediante nuova decisione del 16 gennaio 2014, che sostituisce quella precedente del 20 agosto 2013, ha deciso di erogare in favore dell'insorgente tre quarti di rendita AI con decorrenza 1° agosto 2012 (doc. 56). 4. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 16 gennaio 2014, l'UAIE comunica a questo Tribunale di aver emanato lo stesso giorno una nuova decisione e di aver reso attento l'assicurata sul fatto che, se non fosse stata d'accor- do con il nuovo provvedimento, avrebbe potuto impugnare il medesimo come indicato nei rimedi di diritto (doc. TAF 5). 5. 5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe- derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
C-5126/2013 Pagina 3 ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 5.2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 6. 6.1. In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1). 6.2. Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione suc- cessiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rima- sto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impu- gnato la seconda decisione (cfr. DTF 113 V 237 e DTF 107 V 250). 6.3. Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 16 gennaio 2014 (doc. TAF 5), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'avere reso, il giorno stesso, una nuova decisione in sostituzione della decisione del 20 agosto 2013, mediante la quale ha riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire tre quarti di rendita intera d'invalidità dal 1° agosto 2012 (doc. 56). La nuova decisione accondiscende pertanto integralmente e senza riserve alle conclusioni ricorsuali della ricorrente, la medesima avendo chiesto nel merito l'accoglimento del gravame, l'annullamento della deci- sione impugnata e il riconoscimento del diritto ai tre quarti di rendita AI da agosto 2012 (doc. TAF 1, pag. 3).
C-5126/2013 Pagina 4 7. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annulla- mento o alla modificazione della decisione impugnata, senza che occorra attendere la scadenza del termine per interporre un ricorso contro la nuo- va decisione resa dall'UAIE il 16 gennaio 2014, ritenuto che detto ricorso non potrebbe che riguardare altri motivi, neppure accennati dal ricorrente nell'ambito della presente causa (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3 in fine; v. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3821/2010 del 14 gennaio 2011). Ciò premesso, a giusto titolo l'autorità inferiore ha peraltro segnalato al ricorrente che qualora avesse inteso interporre ricorso contro la nuova decisione, sarebbe stato tenuto a "conformarsi alle vie giuridiche di cui alla stessa", entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della medesima (v. doc. 57). 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 9. 9.1. Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 9.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un man- datario sindacale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re- golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'uffi- cio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo – relativamente contenuto, ma svolto in causa non necessariamente sem- plice – svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. La causa C-5126/2013 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Vito Valenti Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: