B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5100/2011
S e n t e n z a d e l 2 6 l u g l i o 2 0 1 2 Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, patrocinato da UNIA Ticino e Moesa, Segretariato regionale, via Canonica 3, casella postale 5650, 6901 Lugano, ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione invalidità (decisione del 30 giugno 2011).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 30 giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidi- tà per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A., cittadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per il periodo limitato dal 1° gennaio al 28 febbraio 2011; in data 14 settembre 2011, A., rappresentato dal Sindacato U- NIA, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale; giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudi- ca i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riser- vate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF, sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, in materia d'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale confor- memente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'as- sicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); con decisione incidentale del 24 maggio 2012, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto il ricorrente di versare entro 30 giorni un anticipo dell'ammontare di 400 franchi, con comminatoria che altrimenti non sa- rebbe entrato nel merito del ricorso; l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito; con scritto del 12 luglio 2012, il Sindacato UNIA, a firma di B., ha formulato una petizione in restituzione del termine giusta l'art. 24 PA; la rappresentante del ricorrente faceva presente che il responsabile della pratica, Sig. C., ha dovuto improvvisamente assentarsi per malattia dal 15 giugno al 1° luglio 2012; un certificato medico del 18 giugno 2012, attestante la malattia fra le date ricordate, a firma del Dott. L._______ veniva prodotto ad atti;
C-5100/2011 Pagina 3 nel contempo, il 9 luglio 2012, la parte ricorrente versava la somma di 400 franchi alla cassa di questo Tribunale tramite vaglia postale; nella specie, l'interessato non contesta di aver lasciato trascorrere il ter- mine per il pagamento dell'anticipo spese; questo è scaduto il 25 giugno 2012; giusta l'art. 41 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), se il richiedente o il suo rappre- sentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabi- lito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducen- done i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. anche art. 24 cpv. 1 PA, cfr. anche sentenza del Tribu- nale federale 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009); nella specie, la parte ricorrente ha formulato la domanda di restituzione del termine il 12 luglio 2012, ossia entro 30 giorni dalla fine dell'impedi- mento avanzato (1° luglio 2012) e, nel contempo, il 9 luglio ha provveduto al versamento dell'anticipo spese; dal punto di vista formale la domanda di restituzione del termine è ricevi- bile; va preliminarmente ricordato che la parte ricorrente risponde non solo di proprie mancanze, ma anche di quelle del suo mandatario o rappresen- tante (DTF 114 Ib 69 consid. 2); per impedimento privo di colpa ai sensi delle norme menzionate (art. 41 LPGA e 24 PA) si intende non solo un'impossibilità oggettiva, come per esempio in casi di forza maggiore, ma anche un'impossibilità di tipo sog- gettivo da imputare a circostanze personali od ad un errore fermo restan- do che incombe al ricorrente di ben comprendere la portata ed il contenu- to di una determinata decisione (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_94/2008 del 30 settembre 2008 consid. 6, DTF 96 II 265 consid. 1°, RCC 1991 p. 334); inoltre, la questione della restituzione del termine ai sensi delle norme ri- ferite nemmeno si pone quando la parte ricorrente non è stata impedita d'agire senza sua colpa, ma solo per un errore o di una negligenza (JEAN- FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi- ciaire, vol. 1, cifra 2.2 ad art. 35, UELI KIESER, ATGS-Kommentar, 2 a ed., n. 6 ad art. 41 LPGA, KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Commentaire bâ-
C-5100/2011 Pagina 4 lois, n. 4 ad art. 50 LTF, YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, ad art. 50); dottrina e giurisprudenza (Alfred Kölz/Isabelle Häner. Verwaltungsverfah- ren und Verwltungsrechtspflege des Bundes, 2° ed., Zurigo, 1998, n. 345; DTF 124 II 358 consid. 2, 119 II 86 consid. 2a) hanno precisato che la re- stituzione è da consentire quando oggettivamente sia stato impossibile il rispetto del termine – e ciò può verificarsi in casi di forza maggiore – per la stessa parte in un procedimento o per un terzo da lei incaricato della tutela dei suoi interessi; occorre che l'impedimento sia di gravità tale da costringere una persona pur diligente e determinata a validamente difen- dere i suoi interessi a prescindere dal compiere un atto, in generale si ammette che motivo di restituzione sia l'improvvisa e grave malattia della parte o del suo rappresentante (cfr. anche DTF 112 V 255); nella specie, le giustificazioni addotte dalla parte ricorrente non sono condivisibili; in primo luogo, il laconico certificato medico prodotto fa stato unicamente di una malattia fra il 15 giugno ed il 1° luglio 2012, senza indicarne i moti- vi specifici, senza addurre che detta incapacità era sorta improvvisamen- te e fosse di gravità tale da impedire il paziente di compiere un determi- nato atto; in secondo luogo, può essere ricordato che incaricato della tutela degli in- teressi di A._______ era ed è il Sindacato Unia e non il sig. C.________ come persona mandataria; va quindi osservato come il Sindacato rappresentante di A._______ sia dotato di un'organizzazione di base essenziale, per cui, professionalmen- te, l'assenza dell'incaricato deve essere colmata, soprattutto per quel che concerne il rispetto dei termini legali, dall'attenzione di altri collaboratori; visto quanto precede, il giudice non può che constatare che il versamento dell'anticipo spese chiesto con la decisione del 24 maggio 2012 ed effet- tuato il 9 luglio 2012 è tardivo; la domanda di restituzione del termine formulata dal ricorrente per il tra- mite del Patronato UNIA deve essere ugualmente respinta; che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non en- trata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili;
C-5100/2011 Pagina 5 non vengono prelevate spese processuali e la somma di 400 franchi ver- sata dall'insorgente il 9 luglio 2012 gli viene restituita; visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spese ri- petibili;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di restituzione del termine per effettuare il pagamento dell'anticipo spese è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. La somma di 400 franchi versata il 9 luglio 2012 è restituita alla parte ricorrente. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
C-5100/2011 Pagina 6 Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: