B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-5019/2010

S e n t e n z a d e l 1 4 a g o s t o 2 0 1 2 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Francesco Parrino e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, patrocinato dall'avvocato Lina Ratano, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° giugno 2010).

C-5019/2010 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con due figli, ha lavo- rato in Svizzera nel 1971, nel 1972 (11 mesi), nel 1973 (11 mesi), nel 1974, nel 1975 (11 mesi), nel 1976, nel 1977, nel 1978 (11 mesi), nel 1979 (11 mesi), nel 1980 (11 mesi) e dal 1982 al settembre del 1987, sol- vendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 6). Dagli atti di causa risulta che rientrato in Italia, ha svol- to attività lucrativa dal 1995 come bracciante agricolo alle dipendenze di un oleificio, in ragione di 39 ore alla settimana (doc. 9 e 10; il datore di la- voro ha peraltro precisato che dal 9 ottobre 2009 l'assicurato ha svolto la- vori più leggeri e che si trattava di una "lavorazione stagionale per un pe- riodo compreso tra il mese di ottobre e quello di marzo dell'anno succes- sivo" [cfr. doc. 9]). Il 30 giugno 2009, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). L'assicurato ha altresì dichiarato di avere interrotto il lavoro il 31 maggio 2010 (cfr. gravame del 7 luglio 2010; doc. TAF 1). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione:  documenti medici di data intercorrente da novembre 2004 a mag- gio 2009 (doc. 11 a 14);  la perizia medica particolareggiata E 213 del 1° dicembre 2009, da cui emerge la diagnosi di esiti di recente cistectomia radicale per carcinoma uroteliale papillare a basso grado con neovescica con incontinenza urinaria, sindrome ansioso depressiva reattiva di lieve entità, rachialgie a verosimile origine artrosica a modesta in- cidenza funzionale; le condizioni di salute dell'interessato sono state definite come peggiorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, ma non il suo ultimo lavoro a tempo pieno (massimo 2-3 ore al giorno) e neppure a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni (massimo 3-4 ore al giorno). È stato segnalato che l'assicurato è stato considerato in- valido al 70%, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, sia nella precedente attività sia in un'attività adegua- ta alle sue condizioni (doc. 15);  il questionario per il datore di lavoro dell'11 febbraio 2010 (doc. 9);

C-5019/2010 Pagina 3  il questionario per l'assicurato del 12 febbraio 2010 (doc. 10). C. Nel rapporto del 10 marzo 2010, il dott. B., del Servizio medico regionale "Rhône", ha esposto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di carcinoma uroteliale papillare a basso grado e di stato dopo cistectomia radicale con neovescica ortotopica (il 12 maggio 2009). Ha al- tresì considerato l'emorragia digestiva con ulcera duodenale, il trattamen- to di una cisti sacro-coccigea, lo stato ansioso-depressivo, la rachialgia e l'incontinenza urinaria siccome senza ripercussioni sulla capacità lavora- tiva. Il dott. B. ha quindi ritenuto per l'interessato un'incapacità lavorativa del 60% nella precedente attività di bracciante agricolo dal 30 aprile 2009, ma una capacità al lavoro completa, dunque del 100%, in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (attività a tempo pieno, che consenta un cambiamento della posizione, con sollevamento di pesi non superiore ai 10 kg, con movimento limitato, ad esclusione di un lavoro pesante), a decorrere da settembre del 2009 (doc. 17 e 17.1). D. Il 30 marzo 2010, l'UAIE ha determinato nel 36% il grado d'invalidità dell'assicurato in applicazione del metodo generale del raffronto dei reddi- ti (doc. 18). E. Il 31 marzo 2010, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il di- ritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del pro- getto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 19), facoltà di cui l'inte- ressato non ha fatto uso. F. Il 1° giugno 2010, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare osservato che dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla salute l'assicu- rato ha un'incapacità lavorativa del 60% nella precedente attività. Tutta- via, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente allo stato di sa- lute dell'interessato medesimo – quale ad esempio operaio presso una fabbrica, custode, sorvegliante di parcheggio/museo, magazziniere, edi- colante, riparatore di piccoli elettrodomestici – è da considerare esigibile

C-5019/2010 Pagina 4 al 100% e conduce ad un grado d'invalidità del 36% che esclude il rico- noscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'in- validità (doc. 20). G. Il 7 luglio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 1° giugno 2010 (notificata il 7 giugno 2010) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal momento che, secondo il certificato medico del 6 luglio 2010 del dott. C., allegato al gravame, le af- fezioni di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1). H. Con decisione incidentale del 19 luglio 2010 (notificata il 26 luglio 2010; doc. TAF 3 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato il ricor- rente a versare, entro il 16 agosto 2010, un anticipo di fr. 300.-- a copertu- ra delle presumibili spese processuali. L'anticipo spese è stato versato il 7 agosto 2010 (doc. TAF 2 a 4). I. I.a Nel rapporto del 12 novembre 2010, il dott. B. ha rilevato che il certificato medico del 6 luglio 2010 non modifica la sua valutazione del 10 marzo 2010 con riferimento alle affezioni aventi un'incidenza sulla ca- pacità lavorativa del ricorrente. Le altre diagnosi indicate nel citato rap- porto medico non sarebbero corroborate, ma semplicemente enumerate. In sostanza, non sarebbero invalidanti dal momento che non sono stati indicati né cure specifiche né la presa a carico da parte di specialisti. Il dott. B._______ ha altresì indicato che l'incapacità lavorativa nella prece- dente attività di bracciante agricolo è del 100% dal 30 aprile 2009 e del 60% da settembre del 2009 (doc. 24). I.b Nella risposta al ricorso del 29 novembre 2010, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Ha segnalato che (secondo il rapporto del 12 novembre 2010 del proprio servizio medico) la documentazione medica prodotta non comporta elementi tali da modificare la valutazione clinica-lavorativa dell'interessato (doc. TAF 8). J. Nella replica del 24 gennaio 2011, l'interessato si è riconfermato nelle ar- gomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 7 luglio 2010. In parti-

C-5019/2010 Pagina 5 colare, si è doluto di un'insufficiente motivazione della decisione impugna- ta che non gli ha consentito di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa. Ha segnalato che le patologie alla colonna vertebrale "non sono state tenute in considerazione". Ha fatto valere che è stato riconosciuto invalido al 67% dalle autorità italiane. Ha altresì precisato che a prescin- dere dal fatto se l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera sia da lui ra- gionevolmente esigibile, l'esercizio di detta attività gli permetterebbe di percepire un reddito teorico mensile tra Euro 893.26 ed Euro 716.80, tale da determinare, nell'ambito dell'applicazione del metodo generale del raf- fronto dei redditi, una perdita di guadagno tra il 49,77% ed il 59,70%. Infi- ne, ha sottolineato che – conto tenuto della sua età, delle affezioni di cui soffre nonché delle circostanze concrete del mercato del lavoro – non si può esigere da lui l'esercizio di alcuna attività sostitutiva su un mercato equilibrato del lavoro. Ha esibito segnatamente un referto di risonanza magnetica del 30 giugno 2010 e la comunicazione del 2 febbraio 2010 dell'INPS di D._______ di liquidazione dell'assegno d'invalidità (doc. TAF 11). K. K.a Nel rapporto del 2 marzo 2011, il dott. B._______ ha rilevato che il re- ferto di risonanza magnetica del giugno 2010 mostra delle alterazioni de- generative. Ha tuttavia segnalato che le immagini radiologiche senza veri- fica clinica non hanno alcun valore probatorio. Ha quindi ritenuto che non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione (doc. 26). K.b Nella duplica del 9 marzo 2011, l'autorità inferiore ha constatato (in virtù del rapporto del 2 marzo 2011 del proprio servizio medico) che l'IRM prodotto in replica non apporta nuovi elementi clinici oggettivi tali da mo- dificare la valutazione clinica-lavorativa dell'interessato. L'autorità inferio- re ha peraltro precisato che ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze della sua invalidità. Ha sottolineato che l'assenza di un'occupazione lucrativa in ragione dell'età, di una formazione insufficiente o delle circostanze con- crete del mercato del lavoro, non giustifica il riconoscimento di una rendi- ta. Ha altresì ribadito la correttezza del confronto dei redditi effettuato. In- fine, ha sottolineato che l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è vin- colata dal fatto che l'interessato è stato riconosciuto quale invalido in Ita- lia. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ri- corso (doc. TAF 15).

C-5019/2010 Pagina 6 K.c Con provvedimento del 17 marzo 2011, questo Tribunale ha trasmes- so la duplica al ricorrente per conoscenza (doc. TAF 16). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti- vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede- rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio- ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir- colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la- voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-

C-5019/2010 Pagina 7 stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi- vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola- mento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu- nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi- ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non sono altresì (ancora) applicabili al caso concreto. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit- to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

C-5019/2010 Pagina 8 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli- cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presen- tata il 30 giugno 2009, al caso in esame si applicano di principio le dispo- sizioni della 5 a revisione AI entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (cfr. sen- tenza del Tribunale federale 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4799/2010 del 1° mag- gio 2012). Al caso di specie, non sono per contro applicabili le disposizio- ni della 6 a revisione AI (primo pacchetto) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603). 3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di ren- dita il 30 giugno 2009. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 6.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere co- gnitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impu- gnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamen- te connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è sta- ta resa (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Nel gravame, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere suf- ficientemente motivato la decisione impugnata. La censura non appare del tutto priva di fondamento ove solo si rilevi che né nel progetto di deci-

C-5019/2010 Pagina 9 sione del 31 marzo 2010 né nella decisione del 1° giugno 2010 l'UAIE ha indicato il contenuto essenziale della presa di posizione del servizio me- dico dell'UAIE del 10 marzo 2010 (doc. 17) e neppure quale paramento è stato adottato per il calcolo del grado d'invalidità. Sennonché, la censura relativa all'insufficiente motivazione della decisione può essere lasciata indecisa ritenuto che per i motivi che saranno esposti al considerando 11 del presente giudizio, il ricorso va comunque parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. 5. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati- vamente le seguenti condizioni:  essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non- ché art. 4, 28 e 28a LAI);  aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 con- sid. 3 e 4). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 15 anni (doc. 6) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata mi- nima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 6. 6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol- mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono

C-5019/2010 Pagina 10 essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 6.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra- ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizze- ro e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribuna- le federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu- to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an- no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 6.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande in- validità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurispruden- ce et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Prati- que VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 7. 7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273; v. pure sentenze del Tribunale federale 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci- tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e- ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con- frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-

C-5019/2010 Pagina 11 ventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei red- diti). 7.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi- ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse- guente incapacità lavorativa. 7.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica- zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione- volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 8. 8.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as- sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi- sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 8.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica- re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza- mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zu- rigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 8.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi- nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche li- mitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione

C-5019/2010 Pagina 12 che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In parti- colare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'am- ministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 9. 9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres- sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori- gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 9.2 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa- ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro- nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega- mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife- rimenti). 9.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad- dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate- riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta- mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten- za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 9.4 Peraltro, i rapporti SMR agli atti di causa costituiscono dei rapporti ai sensi dell'art. 59 cpv. 2bis LAI (in correlazione con l'art. 49 cpv. 1 OAI). Siffatti rapporti hanno per funzione di effettuare una sintesi delle informa- zioni e degli esami medici di cui agli atti di causa e formulare delle rac-

C-5019/2010 Pagina 13 comandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da un punto di vista medico. Nella misura in cui non contengono alcuna osservazione clinica (di esame diretto), si differenziano da un perizia medica (art. 44 LPGA) o da un esame medico da parte del SMR (art. 49 cpv. 2 OAI; sul valore probatorio di un esame medico del SMR, v. in particolare la sentenza del Tribunale federale 9C_28/2011 del 6 ottobre 2001 consid. 2.2 e relativi ri- ferimenti). In ragione delle loro differenti funzioni, questi differenti docu- menti non sono sottoposti alle medesime esigenze formali. Non è tuttavia consentito negare ogni valore probatorio ai rapporti di sintesi del SMR (giusta l'art. 59 cpv. 2bis LAI in correlazione con l'art. 49 cpv. 1 OAI), natu- ralmente nella misura in cui contengano delle informazioni utili alla risolu- zione del caso per l'amministrazione o per i tribunali, e ciò nella forma di un riassunto della situazione medica e di un apprezzamento della mede- sima. Secondo il principio del libero apprezzamento delle prove, le autori- tà giudicanti hanno in effetti il dovere di esaminare obiettivamente tutti i documenti a disposizione, quale che sia la loro origine, poi di decidere se permettano di portare un giudizio valido sui diritti litigiosi (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1 e relativi riferimenti). 10. Dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre se- gnatamente di problemi oncologico-urologici (esiti non stabilizzati di re- cente cistectomia radicale per carcinoma uroteliale papillare a basso gra- do con neovescica con incontinenza urinaria [cfr. perizia E 213 del 1° di- cembre 2009 {doc. 15} e certificato medico del 6 luglio 2010 {doc. TAF 1}]) nonché ortopedico-neurologici (lordosi cervicale con diffusi gravi fe- nomeni di spondiloartrosi osteofitosica, artrosi interapofisaria ipertrofica e discoartrosi di tipo disidrativo con reperti particolarmente gravi in C3 e C5 rendendosi responsabili di locale, grave condizione di stenosi spinale, il midollo cervicale apparendo gravemente compresso ed esibendo estesa area di alterato segnale nel suo contesto, da sofferenza mielomalacica [cfr. in particolare il rapporto di risonanza magnetica del 26/30 giugno 2010 {doc. TAF 11}]). 11. 11.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole, un'inca- pacità lavorativa media del 40% durante un anno giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Per quanto emerge dalle carte processuali al loro stato attuale, l'anno d'attesa di cui alla menzionata disposizione avrebbe iniziato a de-

C-5019/2010 Pagina 14 correre il 30 aprile 2009 (data di entrata all'azienda ospedaliera E.; doc. 41; cfr. pure le indicazioni di cui ai rapporti del medico SMR del 10 marzo e 12 novembre 2010 [doc. 17 e 24]), non avrebbe su- bito alcuna interruzione notevole ai sensi dell'art. 29 ter OAI (cosa che sa- rebbe potuta accadere solo qualora l'assicurato, ciò che non appare ave- re fatto, avesse ripreso al 100% la sua precedente attività lucrativa; cfr. DTF 130 V 97 consid. 3.2) e sarebbe potuto scadere al più presto nel mese di aprile del 2010. 11.2 11.2.1 Il dott. B., medico del SMR, nel succinto rapporto del 10 marzo 2010 (doc. 17), su cui si fonda la decisione impugnata, ha rilevato che il ricorrente è stato sottoposto ad un intervento di cistectomia radicale per un carcinoma uroteliale della vescica con ricostruzione di una neove- scica nel maggio del 2009. Ha segnalato che dall'esame istologico del 25 giugno 2009 risulta che il carcinoma uroteliale papillare multifocale della vescica è favorevole (leggi di basso grado) e che non vi è presenza di metastasi. In sostanza, le diagnosi aventi una ripercussione sulla capaci- tà lavorativa sarebbero esclusivamente "quelle di carcinoma uroteliale papillare a basso grado e di stato dopo cistectomia radicale con neove- scica ortotopica". Ha poi rilevato che l'attività di operaio agricolo (raccogli- tore d'olive) non è più interamente esigibile e in assenza di una descrizio- ne del posto di lavoro è difficile valutare la capacità lavorativa residua. Comunque lavori pesanti che non consentono una posizione alternata e che richiedono sollevamento di pesi superiori ai 10 kg non sono più esigi- bili. Detto medico ha altresì constatato che dalla perizia medica E 213 del dicembre 2009 (doc. 15) emerge che l'insorgente può svolgere un'attività sedentaria leggera. Ha osservato altresì che dalla documentazione eco- nomica risulta che il ricorrente ha ripreso a lavorare nell'ottobre del 2009 (per la stagione delle olive da ottobre 2009 a marzo 2010), ma che da ta- le momento svolge un'attività più leggera con una diminuzione del salario del 20%. Il dott. B._______ ha quindi reputato che il ricorrente presenta un'incapacità lavorativa del 60% dal 30 aprile 2009 nella precedente atti- vità di bracciante agricolo, ma da settembre del 2009 una capacita al la- voro del 100% in un'attività leggera confacente allo stato di salute. 11.2.2 Nel succinto rapporto del 12 novembre 2010 (doc. 24), il dott. B._______ ha sottolineato che il certificato medico del 6 luglio 2010 del dott. C._______, chirurgo e specialista in malattie dell'apparato respirato- rio (doc. TAF 1), semplicemente enumera delle affezioni che però non sono corroborate. Esse non sarebbero invalidanti perché non è stato pre-

C-5019/2010 Pagina 15 visto alcun trattamento e alcuna presa a carico specialistica. Ha quindi concluso che in siffatte circostanze detto certificato non influenza il suo apprezzamento anteriore (del 10 marzo 2010). Tuttavia, il medico del SMR ha non di meno modificato la sua precedente valutazione nel senso che ha indicato un'incapacità lavorativa dell'insorgente nella precedente attività lavorativa del 100% a decorrere dal 30 aprile 2010 e del 60% da settembre del 2009, sempre ritenendo, da settembre 2009, una capacità lavorativa del 100% in un'attività sostitutiva adeguata. 11.2.3 Nel brevissimo rapporto del 2 marzo 2011 (doc. 26), il dott. B._______ ha poi indicato che dal referto di risonanza magnetica del giu- gno del 2010 (doc. TAF 11) emerge invero che il rachide cervicale del ri- corrente mostra delle modificazioni degenerative. Siccome le immagini radiologiche non sono però accompagnate da osservazioni di una visita clinica di confronto, esse non avrebbero di per sé alcun valore probatorio. 11.3 In merito a tali valutazioni, occorre precisare che i rapporti del medi- co SMR oggetto del presente esame sono da qualificare quali rapporti di sintesi ai sensi dell'art. 59 cpv. 2bis LAI in correlazione con l'art. 49 cpv. 1 OAI, basati unicamente su un esame dei referti medici agli atti (cfr. sul va- lore probatorio di tali rapporti di sintesi del SMR, il considerando 9.4 del presente giudizio). Nel caso concreto, tali rapporti di sintesi sono succinti e generici, non permettono di comprendere fino in fondo i motivi delle va- lutazioni effettuate – basti pensare al cambiamento di valutazione sull'in- capacità lavorativa dell'insorgente nella sua precedente attività effettuata dal medico SMR nel rapporto del 12 novembre 2010 benché egli stesso abbia indicato che l'unico documento nuovo da lui esaminato in tale rap- porto, quello del 6 luglio 2010, non era a suo giudizio idoneo ad influenza- re la sua precedente valutazione (doc. 24) – e si fondano in sostanza su tre 3 documenti di data posteriore al 25 giugno 2009 (dunque di data po- steriore alla stesura del rapporto medico [doc. 14.61] redatto circa un me- se dopo la dimissione ospedaliera del 29 maggio 2009 a seguito dell'in- tervento di cistectomia radicale subito dal ricorrente). Due di questi tre documenti medici, ossia il referto di risonanza magnetica del 26/30 giu- gno 2010 e il certificato medico del 6 luglio 2010, sono stati prodotti dall'insorgente solo in sede ricorsuale. Gli stessi, benché redatti dopo che è stata resa la decisione impugnata, possono essere presi in considera- zione nell'ambito della presente vertenza (v. sulla questione il conside- rando 3.3. del presente giudizio), essendo strettamente connessi con l'oggetto litigioso e suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata presa. Essi forniscono in- fatti, con probabilità preponderante, perlomeno degli indizi concludenti dal

C-5019/2010 Pagina 16 profilo oncologico-urologico e soprattutto ortopedico-neurologico (cfr. considerando 10 del presente giudizio), su una situazione medica esi- stente già al momento dell'emanazione della decisione litigiosa (le gravi affezioni ortopedico-neurologiche apparendo la risultanze di un'evoluzio- ne cronica). Facendo astrazione dai due menzionati documenti esibiti dall'insorgente in sede ricorsuale, in pratica da fine giugno 2009 fino alla data della decisione impugnata, il 1° giugno 2010, è reperibile agli atti di causa un unico rapporto di visita medica, ossia la perizia particolareggiata su formulario E 213, del 1° dicembre 2009. Tuttavia, e benché pure detto rapporto del dicembre 2009 appaia succinto e generico (senza che vi sia- no parimenti certezze sulla specializzazione del medico che ha effettuato la visita), esso conclude ad una incapacità lavorativa del ricorrente anche in attività sostitutive leggere e adeguate, la residua capacità al lavoro es- sendo fissata in 3-4 ore al giorno (cfr. rapporto in questione pag. 9 n. 11.6), senza che il medico SMR abbia spiegato in modo chiaro e plausibi- le il motivo per cui, nonostante l'assenza di ulteriore idonea documenta- zione, si giustificasse scostarsi, per quanto attiene alla capacita lavorativa residua e fino al momento dell'emanazione della decisione impugnata, dal giudizio del medico che ha redatto la perizia E 213 e che ha visitato per- sonalmente il ricorrente. Il medico SMR non ha altresì ritenuto necessa- rio, nonostante la pochezza della documentazione agli atti, di perlomeno chiedere conto al medico che ha redatto la perizia E 213 del motivo della sua valutazione diversa della residua capacità lavorativa del ricorrente. Peraltro, secondo giurisprudenza, allorquando una decisione si fonda u- nicamente sull'apprezzamento di un medico interno all'assicuratore e l'o- pinione di un medico curante o di un esperto privato, a cui può essere at- tributo valore probatorio, lascia sussistere dei dubbi anche minimi sull'at- tendibilità e la concludenza di detto apprezzamento, la fattispecie non può essere decisa basandosi su un parere piuttosto che un altro ed oc- corre effettuare una perizia medica (cfr. la sentenza del Tribunale federale 8C_306/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 6 e DTF 135 V 465 consid. 4.6). Ciò premesso, al momento della pronuncia della decisione impugna- ta non vi erano agli atti di causa sufficienti elementi di giudizio dal profilo medico per potersi pronunciare con cognizione di causa sull'incapacità lavorativa del ricorrente a decorrere dal 30 aprile 2009, e segnatamente sul momento a partire dal quale sarebbe scaduto l'anno d'attesa di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI rispettivamente sulla sua capacità al guadagno (nozioni quelle di incapacità al lavoro e di capacità al guadagno che sono distinte e non sono da confondere) nel periodo determinante. Allo stato attuale degli atti di causa, non si può infatti escludere che a seguito del necessario, più approfondito ed adeguato accertamento dei fatti, rispetto- so del principio inquisitorio sancito dalla legge (art. 43 cpv. 1 LPGA), pos-

C-5019/2010 Pagina 17 sa risultare a favore del ricorrente un'invalidità a decorre dal 1° aprile 2010, ma al più tardi dal 1° giugno 2010 (data dell'emanazione della deci- sione impugnata) suscettibile di legittimare l'erogazione di una rendita AI svizzera. 12. Visto quanto precede, l'autorità inferiore non poteva sulla base di insuffi- ciente documentazione medica oggettiva e di generiche ed imprecise va- lutazioni del dott. B._______, specialista in medicina generale (medico che peraltro non ha visitato personalmente il ricorrente), negare ogni ef- fetto invalidante anche in attività sostitutive adeguate alle affezioni onco- logico-urologiche ed ortopedico-reumatologiche attestate da altri medici, senza prima raccogliere il giudizio di uno specialista in urologia-oncologia e di uno specialista in ortopedia-neurologia. Infatti, solo una valutazione specialistica avrebbe potuto stabilire con il necessario grado della vero- simiglianza se i descritti disturbi in tali ambiti potevano assumere valore patologico avente incidenza significativa sulla capacità lavorativa nel pe- riodo determinante anche in attività sostitutiva adeguata (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4 e relativi rife- rimenti). 13. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata – che viola il di- ritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamen- te rilevanti) – incorre nell'annullamento. 14. Per sovrabbondanza, giova ancora rilevare – quanto al confronto dei red- diti, e contrariamente all'assunto ricorsuale – che una volta esperiti gli an- cora necessari accertamenti, l'UAIE potrà se del caso dedurre dalle stati- stiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro a Ginevra, come ha fatto nel doc. 18, i dati per determinare il reddito da invalido dell'insorgente, tali dati apparendo chiaramente preferibili a quelli proposti dal ricorrente in questa sede. Sempre a titolo del tutto abbondanziale, questo Tribunale ri- leva altresì che a giusta ragione l'autorità inferiore ha indicato nella dupli- ca che il fatto che in Italia, nella regione in cui è domiciliato il ricorrente, non siano reperibili lavori sostitutivi al di fuori del settore agricolo non giu- stifica di per sé la concessione di una rendita AI svizzera. Anche l'età di un assicurato non può giustificare di per sé la concessione di una rendita AI, se non in particolari situazioni, ma comunque mai prima dei 60 anni (cfr., sulla questione, le sentenze del Tribunale federale 8C_880/2011 del

C-5019/2010 Pagina 18 21 marzo 2012 consid. 5 e relativi riferimenti nonché 9C_689/2012 del 21 febbraio 2012 consid. 4.3 e 9C_695/2010 del 15 marzo 2011 consid. 6.2). 15. 15.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri- to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C- 7965/2010 del 27 marzo 2012 consid. 10.1). In particolare, esso si sosti- tuirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale fe- derale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fatti- specie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono per- tanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato di salute urologico-oncologico e con un complemento sullo stato di salute ortopedico-neurologico (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4), e con ogni ulterio- re esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, nonché a pronunciare una nuova decisione. 15.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 1° giugno 2010 l'autorità in- feriore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavora- tiva di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impu- gnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribu- nale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 16. 16.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 300.--, versato il 7 agosto 2010, è restituito al ricorrente.

C-5019/2010 Pagina 19 16.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede, a partire dall'atto di replica da un avvocato, si giustifica altresì l'attribuzione di spe- se ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vin- cente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'ammini- strazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rap- presentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5019/2010 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 1° giugno 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af- finché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova de- cisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto il 7 agosto 2010, è restituito al ricorrente. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – patrocinatrice del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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