Co r t e II I C-49 2 /2 00 6 {T 0 /2 } Sentenza dell'11 dicembre 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, cancelliere Graziano Mordasini. C._______, patrocinata dall'Avv. Fulvio Pezzati, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera e dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-4 9 2/ 20 0 6 Fatti: A. Giunta in Svizzera in data 22 aprile 1997, il 3 ottobre successivo A., cittadina dominicana nata il..., ha contratto matrimonio con B., cittadino elvetico nato il... ed è stata quindi posta a beneficio di un permesso di dimora (permesso B) nel canton Ticino in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 della legge del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), periodicamente rinnovato. B. Con decisione del 22 marzo 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha respinto una prima domanda di ricongiungimento familiare presentata in data 24 novembre 1999 da A._______ con i figli di cittadinanza dominicana C., nata il..., D., nato il... e E., nata il..., tutti residenti in patria. In data 10 luglio 2001, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino (di seguito: CdS) ha respinto il ricorso interposto il 3 aprile 2000 dall'interessata, per il tramite del suo patrocinatore, avverso la succitata decisione. C. In data 28 giugno 2002, A. ha presentato una seconda domanda tendente al ricongiungimento con i tre figli. Il 31 ottobre 2002, la SPI ha avallato il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in vista del ricongiungimento famigliare in favore di D._______ e E., mentre C. ha beneficiato di tale autorizzazione in un secondo tempo il 4 dicembre successivo. D. Il 30 dicembre 2002, C._______ è convolata a nozze in patria con un connazionale. Essa è poi entrata sul territorio della Confederazione il 28 gennaio 2003 e il 3 febbraio successivo ha ottenuto un permesso di dimora. E. Con decisione del 27 ottobre 2004, la SPI ha rilevato che, a seguito del suddetto matrimonio, C._______ era a tutti gli effetti dipendente dal coniuge e non più della madre, e, constatando che essa aveva sottaciuto dei fatti essenziali, ha negato il rinnovo del suo permesso di Pagi na 2

C-4 9 2/ 20 0 6 dimora ottenuto fornendo false indicazioni. In data 14 dicembre 2004, il CdS ha respinto il ricorso interposto il 2 novembre 2004 da C., per il tramite del suo nuovo patrocinatore, avverso la succitata decisione. Con sentenza del 18 febbraio 2005, il Tribunale cantonale amministrativo della Repubblica e cantone Ticino (di seguito TRAM) ha dichiarato irricevibile il gravame introdotto il 17 gennaio 2005 dall'interessata avverso la succitata decisione. Essa ha lasciato la Svizzera il 26 marzo successivo. F. In data 2 agosto 2005, C. ha presentato una nuova domanda di ricongiungimento familiare con la madre A._______ ed il patrigno, precisando nel contempo di essere nubile. A sostegno della propria richiesta essa ha in particolare prodotto agli atti una dichiarazione dell'ex marito con la quale egli confermava di avere esercitato pressioni nei suoi confronti al fine di costringerla a sposarlo nella speranza di potere venire in Svizzera, nonché un certificato medico attestante la difficile situazione psichica della madre. G. Dando seguito alla suddetta richiesta, la SPI ha espresso un preavviso favorevole al rilascio in favore dell'interessata di un permesso di dimora annuale conformemente all'art. 3 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 I 1791) ed ha trasmesso il relativo incarto all'autorità federale per approvazione. H. Con scritto dell'8 dicembre 2005, l'UFM ha informato i coniugi F._______ dell'intenzione di rifiutare l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora annuale in favore di C._______, accordando loro la possibilità di prendere posizione in merito sulla base degli art. 29 e 30 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che la domanda in oggetto, introdotta poco prima del compimento del ventunesimo anno di età della richiedente (cfr. art. 3 cpv. 1 bis lett. a OLS) e le cui circostanze tendono a dimostrare che essa è volta a procurarle migliori opportunità professionali sul territorio della Confederazione, deve essere considerata abusiva, precisando poi che la prima autorizzazione d'entrata in Svizzera era stata conseguita in maniera abusiva. Pagi na 3

C-4 9 2/ 20 0 6 I. Con osservazioni del 13 gennaio 2006, agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, C._______ ha affermato come la revoca del suo precedente permesso di dimora fosse del tutto arbitraria ed illegale, in quanto le era stato rimproverato di avere sottaciuto un fatto (il matrimonio contratto nella Repubblica Dominicana) che non si era ancora verificato al momento della domanda di permesso, precisando nel contempo che questa unione, frutto della coercizione, è stata nel frattempo annullata. L'interessata ha poi evidenziato che la madre ne ha chiesto il ricongiungimento non appena adempiva alle condizioni poste dalla legge e che non dispone più in patria di parenti stretti in grado di aiutarla. Essa ha infine rilevato che, in ragione delle sue limitate capacità intellettuali, economiche, sociali e culturali, si giustifica la concessione in suo favore di un permesso umanitario ex art. 13 let. f OLS, come peraltro proposto dal Consigliere di Stato ticinese direttore del Dipartimento delle istituzioni (cfr. scritto del 4 luglio 2005). J. Con decisione del 22 febbraio 2006, l'UFM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata in Svizzera e l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in favore di C.. A motivo della propria decisione, l'autorità di prime cure ha ripreso essenzialmente le argomentazioni sviluppate nel suo preavviso dell'8 dicembre 2005, precisando che la separazione dell'interessata dalla madre risulta inizialmente dalla libera volontà di quest'ultima e che la sua prima autorizzazione d'entrata in Svizzera è stata conseguita in maniera abusiva. Il suddetto Ufficio ha inoltre affermato che la ricorrente, considerata la sua età, è in grado di gestire la propria vita indipendentemente dalla madre, la quale potrà peraltro garantirle un aiuto finanziario dalla Svizzera al fine di agevolarne le condizioni di vita in patria. K. In data 27 marzo 2006, C. è insorta avverso la suddetta decisione, chiedendo in via principale l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. A sostegno del proprio gravame essa ha affermato che l'autorità di prime cure non si è pronunciata sulle argomentazioni presentate nelle Pagi na 4

C-4 9 2/ 20 0 6 sue osservazioni del 13 gennaio 2006, con conseguente diniego di giustizia, precisando nel contempo che il suo matrimonio è stato celebrato in data 30 dicembre 2002, quindi posteriormente alla concessione del permesso del 31 ottobre 2002, di modo che non può esserle imputato alcun comportamento abusivo. La ricorrente ha rilevato che la sua domanda di ricongiungimento era stata presentata non appena le severe condizioni poste dalle autorità elvetiche erano state adempiute, precisando poi che la giurisprudenza esposta dall'UFM non si applica ai figli anche maggiori di 21 anni di cui i genitori garantiscono il mantenimento (art. 3 cpv. 1bis lett. a OLS). Essa ha infine posto l'accento sui propri problemi psichici, dai quali deriva la sua necessità di assistenza e cura che vanno al di là del puro mantenimento economico, postulando in via subordinata il rilascio in suo favore di un permesso in virtù dell'art. 13 lef. f OLS. L. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 26 maggio 2006, l'UFM ne ha proposto la reiezione. L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni formulate nella sua decisione del 22 febbraio 2006, rilevando che, a partire dai 18 anni, è lecito presumere che una persona sia in grado di vivere in maniera indipendente e che l'interessata, oggi ventiduenne, sarebbe confrontata a grossi problemi di integrazione in Svizzera. M. Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità inferiore, con scritto del 15 giugno 2006, la ricorrente si è integralmente riconfermata nel suo ricorso. N. Completando l'istruttoria, con scritto del 7 luglio 2008, il Tribunale ha invitato la ricorrente ad informarlo in merito alla sua situazione personale, professionale e medica posteriore al ricorso. O. Dando seguito a questa richiesta, con scritto del 18 luglio 2008, l'interessata ha informato il TAF di avere avuto un figlio da padre ignoto, di essere stata sottoposta a sterilizzazione e che la sua condizione di debolezza mentale necessita l'imprescindibile aiuto della famiglia. Essa ha inoltre rilevato di beneficiare di un sostegno finanziario da parte della madre, la quale, nella misura del possibile, si Pagi na 5

C-4 9 2/ 20 0 6 reca nella Repubblica Dominicana per assisterla, sottolineando la necessità di fare venire anche suo figlio in Svizzera. P. Completando ulteriormente l'istruttoria, con scritto del 5 agosto 2008, il TAF ha invitato l'interessata a produrre l'atto di nascita del figlio, nonché i certificati medici inerenti la sua situazione medica e psicologica. Q. Dando seguito a questa richiesta, il 14 ottobre seguente, C._______ ha prodotto l'atto di nascita del figlio, nonché il rapporto del suo psichiatra curante. R. Invitato a prendere posizione in merito alla suddetta documentazione, con osservazioni complementari dell'11 novembre 2008, l'UFM ha rilevato che le recenti informazioni relative alla situazione personale, professionale e medica della ricorrente non sono tali da modificarne l'apprezzamento, confermandosi quindi nella sua decisione del 22 febbraio 2006. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera e dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora rese dall'UFM, il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF, possono essere impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS, dinanzi al TAF. I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Pagi na 6

C-4 9 2/ 20 0 6 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e delle ordinanze d'esecuzione di cui all'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) e all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. C._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. Nel suo gravame del 27 marzo 2006, la ricorrente ha affermato che l'autorità di prime cure non si è pronunciata sulle argomentazioni presentate nelle sue osservazioni del 13 gennaio precedente, con conseguente diniego di giustizia. Essa ha inoltre postulato a titolo sussidiario la revoca della decisione della SPI del 24 ottobre 2005 o il rilascio in suo favore di un permesso ex art. 13 let. f OLS. Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni formali. 4.1 4.1.1Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del Pagi na 7

C-4 9 2/ 20 0 6 18 aprile 1999 (Cst, RS 101) comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). 4.1.2La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non Pagi na 8

C-4 9 2/ 20 0 6 è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). 4.1.3Nella fattispecie, la decisione impugnata riprende gli elementi essenziali sviluppati da C._______ nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2006. Essa ne ha potuto comprendere la portata e deferirla all'istanza superiore, difendendosi così in maniera corretta. Concretamente la ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. Inoltre nell'ambito dello scambio degli scritti, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto delle osservazioni e del ricorso e di completare la motivazione, ed alla ricorrente è stato concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 28 consid. 4b). Visto quanto sopra, la censura sollevata da C._______ in merito all'esistenza di un diniego di giustizia, e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentito, risulta infondata. 4.2Per quanto attiene le domande di giudizio formulate a titolo subordinato dalla ricorrente, giova rammentare che il TAF è tenuto ad esaminare unicamente i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa competente si è pronunciata con una decisione, la Pagi na 9

C-4 9 2/ 20 0 6 quale determina l'oggetto della contestazione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 e GAAC 69.6 ; cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 148ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, p. 44ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914 et 933 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berna 1991, p. 438, 444 et 446s.). Ne discende che l'oggetto della presente procedura è limitato al solo esame della fondatezza della decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera e dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora pronunciata il 22 febbraio 2006 dall'UFM. La conclusione sussidiaria tendente al rilascio di un permesso umanitario ai sensi dell'art. 13 let. f OLS in favore di C._______ è irricevibile, in quanto esula dall'oggetto della fattispecie. A titolo abbondanziale si rileva inoltre come l'autorità cantonale abbia rilasciato a suo tempo in favore della ricorrente un permesso di dimora per ricongiungimento familiare e propone ora l'attribuzione di un'autorizzazione sulla base dell'art. 3 cpv. 1 let. c OLS, ciò che esclude dunque l'applicazione dell'art. 13 let. f OLS (cfr. art. 3 cpv. 1 in inizio OLS). Pure irricevibile è la domanda tendente alla revoca della decisione emanata dalla SPI in data 27 ottobre 2004. Si tratta infatti di una decisione cantonale, la quale deve pertanto essere impugnata davanti alle competenti autorità ticinesi. 5. Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o di domicilio, ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto. L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio.... (art. 4 LDDS). La libera decisione di quest'ultima circa la concessione dei succitati permessi non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri [ODDS del 1949, RU 1949 I 233]). Pag ina 10

C-4 9 2/ 20 0 6 Nelle loro decisioni le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 LDDS et art. 8 cpv. 1 ODDS) e veglieranno a garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 let. a OLS). 6. 6.1Secondo l'art. 99 LEtr, in casu applicabile giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale. Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA, l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva indispensabile per un singolo caso. Queste norme corrispondono nella loro portata alle disposizioni abrogate (cfr. art. 51 OLS, art. 18 cpv. 1 e 3 LDDS e art. 1 cpv. 1 let. c dell'ordinanza del 20 aprile 1983 sulla procedura di approvazione nel diritto degli stranieri [OPADS, RU 1983 535]). 6.2In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione e i cantoni, l'UFM dispone quindi della competenza di approvare il permesso di dimora che la SPI propone di rilasciare a C._______ (cfr. DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a e riferimenti ivi citati). Il suddetto Ufficio federale gode nella materia di una totale libertà di apprezzamento (cfr. art. 4 LDDS). Ne consegue che né l'UFM, né a fortiori il Tribunale, non sono legati dal preavviso favorevole della SPI al rilascio di un'autorizzazione d'entrata e di soggiorno all'interessata e possono quindi distanziarsi dall'apprezzamento formulato da questa autorità. 7. Pag ina 11

C-4 9 2/ 20 0 6 7.1Nella fattispecie la SPI ha esaminato la domanda di ricongiungimento in oggetto sotto l'egida dell'art. 3 cpv. 1 let. c OLS, mentre l'UFM si è riallacciato all'art. 3 cpv. 1 bis lett. a OLS. Giova rilevare come le suddette disposizioni abbiano quale scopo unicamente quello di sottrarre i membri stranieri della famiglia di cittadini svizzeri ad alcune disposizioni dell'Ordinanza (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.169/2006 del 29 maggio 2006 consid. 3.1). Contrariamente a ciò che lascia intendere l'autorità di prime cure nella decisione impugnata, le suddette norme non creano alcun diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare, né costituiscono il fondamento di un tale permesso. 7.2Inoltre, per quanto attiene l'art. 3 cpv. 1 bis let. a OLS, norma ai sensi della quale sono considerati membri stranieri della famiglia di cittadini svizzeri il coniuge e i parenti in linea discendente che non hanno ancora compiuto 21 anni o per i quali si garantisce il mantenimento, giova precisare che esso è stato introdotto a seguito dell'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), al fine di garantire un'uguaglianza di trattamento in materia di ricongiungimento familiare tra i membri originari di Stati terzi della famiglia di cittadini elvetici e quelli di cittadini membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Applicabile indipendentemente dalla nazionalità dei membri della famiglia, questa disposizione è, quanto al suo contenuto, analoga all'art. 3 allegato I ALC. In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 3 cpv. 1 bis let. a OLS è applicabile ai cittadini di uno Stato terzo che sono familiari di un cittadino svizzero solo qualora i cittadini di uno Stato terzo interessati siano già in possesso di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato della CE/AELS (cfr. DTF 130 II 1 consid. 3.6; confronta inoltre la Decisione della Corte di Giustizia della Comunità europea del 23 settembre 2003, C-109/01, AKRICH, cifra 49 e segg), ciò che non è manifestamente il caso per l'interessata. È solo nella suddetta ipotesi che i cittadini svizzeri possono invocare un diritto al ricongiungimento familiare che va la di là dell'art. 7 e dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti Pag ina 12

C-4 9 2/ 20 0 6 dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o dell'art. 13 cpv. 1 Cst. Ad ogni buon conto, giova rilevare che l'eventuale applicazione dell'art. 3 cpv. 1 bis let. a OLS alla domanda di ricongiungimento familiare introdotta dalla ricorrente non garantisce comunque alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora. Questa norma si limita infatti ad estendere il cerchio delle persone che, in quanto membri della famiglia in Svizzera, sono oggetto di un'eccezione alle misure di limitazione dell'OLS; non si crea comunque alcun diritto supplementare. Nell'applicazione dell'art. 3 cpv. 1 bis lett. a OLS l'autorità amministrativa dispone quindi del potere di apprezzamento risultante dall'art. 4 LDDS. Di transenna, giova rilevare come il fatto che A._______ abbia successivamente ottenuto la cittadinanza svizzera (cfr. copia carta d'identità rilasciata il 21 aprile 2006 agli atti) non ha influenza alcuna sulla presente procedura. 8. 8.1L'art. 17 cpv. 2 3 a frase LDDS prevede che i figli celibi di età inferiore a diciotto anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. 8.2Il momento determinante per apprezzare l'esistenza di un diritto al ricongiungimento familiare è quello dell'inoltro della relativa domanda (cfr. DTF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1f; 118 Ib 153 consid. 1b, sentenza del Tribunale federale 2A.448/2006 del 16 marzo 2007 consid 1.2). Nella fattispecie, in data 2 agosto 2005, a pochi giorni quindi dal compimento del ventunesimo anno d'età, C._______ ha presentato la sua richiesta di ricongiungimento con la madre, all'epoca titolare di un permesso di domicilio (permesso C). In quanto maggiorenne, l'interessata non può dedurre alcun diritto dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. In conclusione, C._______ non beneficia di alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento con la madre domiciliata in Svizzera. 9. Resta unicamente da valutare se C._______ può ottenere il rilascio di Pag ina 13

C-4 9 2/ 20 0 6 un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento con la madre A._______ sulla base dell'art. 8 CEDU. 9.1Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli. Tuttavia, affinchè possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento od al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere in principio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. in particolare DTF 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr. inoltre ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 Cst, il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2). 9.2Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le relazioni familiari garantite dall'art. 8 cpv. 1 CEDU sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257, consid. 1d; DTF 115 Ib 1 consid. 2, confermate dalle Sentenze del Tribunale federale 2A.316/2006 del 19 dicembre 2006 consid. 1.1.2 [pubblicata parzialmente in: DTF 133 II 6], 2A.31/2004 del 26 gennaio 2004 consid. 2.1.2, e 2A.30/2004 del 23 gennaio 2004 consid. 2.2). L'estensione della protezione conferita dall'art. 8 CEDU a cittadini stranieri maggiorenni presuppone l'esistenza di un legame di dipendenza paragonabile a quello che lega i genitori ai loro figli minorenni. L'handicap o la malattia grave devono necessitare una presenza, una sorveglianza, delle cure ed un'attenzione che in genere Pag ina 14

C-4 9 2/ 20 0 6 solo i parenti stretti sono in grado di assumere e di fornire (cf. sentenza del Tribunale federale 2C_194/2007 del 12 luglio 2007 consid. 2.2.2). 9.3Nella fattispecie dagli atti di causa si evince che A._______ è giunta in Svizzera il 22 aprile 1997 e che da allora essa ha vissuto separata dalla figlia C., ad eccezione del periodo 3 febbraio 2003 – 26 marzo 2005, lasso di tempo durante il quale quest'ultima ha beneficiato di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare poi revocatole. Benchè A. si rechi regolarmente nella Repubblica Dominicana e mantenga delle frequenti relazioni telefoniche con l'interessata (cfr. informazioni complementari della ricorrente del 18 luglio 2008), il Tribunale non può considerare che C._______ intrattenga con la madre una relazione realmente stretta, effettiva ed intatta ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr. supra 9.1), tale da giustificare la protezione dell'art. 8 CEDU. Inoltre, al momento della sua terza richiesta di ricongiungimento familiare del 2 agosto 2005, C._______ era maggiorenne, di modo che l'art. 8 CEDU non trova di principio applicazione. Ci si può comunque porre la questione di sapere se il rilascio di un permesso di dimora non si giustifica in ragione della situazione medica dell'interessata (cfr. supra 9.2). A questo titolo, giova rilevare che la ricorrente si trova in uno stato di depressione reattiva o endogena conseguente alla separazione dalla madre e dai fratelli trattata con psicoterapia conservativa (cfr. certificato medico del 9 ottobre 2008). Essa ha inoltre dichiarato di avere delle limitate capacità intellettuali, economiche, sociali, culturali e che, a seguito della nascita di un figlio di padre ignoto nel novembre 2006, ha subito un intervento di sterilizzazione, affermazioni non comprovate che rimangono, almeno in parte, allo stadio della mera allegazione di fatto. In queste circostanze, senza voler minimizzare l'efficacità del sostegno apportato da A._______ a sua figlia, non si può ammettere che i problemi di salute di cui soffre la ricorrente siano sufficientemente gravi da porla in un rapporto di dipendenza (nel senso definito dalla giurisprudenza) nei confronti della madre, tali da giustificare l'applicazione dei principi risultanti dall'art. 8 CEDU. Alla luce di tutto quanto esposto, C._______ non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con sua madre risultante dalla decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera e Pag ina 15

C-4 9 2/ 20 0 6 dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora pronunciata nei suoi confronti in data 22 febbraio 2006. 10. Ne discende che l'UFM con decisione del 22 febbraio 2006 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso è respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS- TAF, RS 173.320.2]). Pag ina 16

C-4 9 2/ 20 0 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. 2. Le spese processuali, pari a Fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 3 maggio 2006. 3. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata) -autorità inferiore (incarto 1 759 087 di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Data di spedizione: Pag ina 17

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