Co r t e II I C-48 5 0 /20 0 7 {T 0 /2 } Sentenza del 24 novembre 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Andreas Trommer, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinato dall'Avv. Yasar Ravi, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Divieto d'entrata. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-48 5 0 /20 0 7 Fatti: A. Entrato illegalmente in Svizzera il 9 gennaio 2002, A., cittadino nigeriano nato il..., vi ha presentato il giorno stesso, sotto falsa identità, (B., cittadino della Sierra Leone nato il...) una domanda d'asilo. B. Con decreto di carcerazione del 16 dicembre 2002, il Magistrato dei minorenni della Repubblica e Canton del Ticino ha dichiarato A._______ (alias B.) colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.21), condannandolo alla pena di venti giorni di carcerazione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno. C. Con decisione del 9 maggio 2003, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto la domanda d'asilo presentata dall'interessato. In data 23 giugno 2003, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha respinto il ricorso interposto l'11 giugno 2003 dal richiedente per il tramite del suo patrocinatore avverso la suddetta decisione. Il 27 giugno seguente, l'UFR gli ha fissato un termine al 19 agosto 2003 per lasciare la Svizzera. D. Con sentenza del 12 luglio 2005, cresciuta in giudicato il 17 agosto successivo, la Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha dichiarato A. (alias B._______) autore colpevole di infrazione alla LStup, condannandolo alla pena di dieci mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, nonché all'espulsione dalla Svizzera per un periodo cinque anni. Essa ha inoltre revocato la sospensione condizionale della suddetta pena di carcerazione pronunciata dal Magistrato dei minorenni. E. In data 9 settembre 2005, l'UFM non è entrato nel merito di una Pagi na 2
C-48 5 0 /20 0 7 seconda domanda d'asilo presentata dall'interessato il 28 luglio precedente. Egli è stato rimpatriato il 16 settembre successivo. F. In data 15 dicembre 2005, A._______ ha contratto matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile di Lagos (Nigeria) con C., cittadina svizzera nata il..., unione che è poi stata riconosciuta dalle competenti autorità elvetiche. G. Il 19 maggio 2006, l'interessato ha presentato all'Ambasciata di Svizzera ad Abuja una domanda di visto per la Svizzera al fine di ricongiungersi e vivere con la moglie residente in Ticino. H. Con decisione del 22 dicembre 2006, notificata in data 15 giugno 2007, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A. un divieto d'entrata in Svizzera valido fino al 21 dicembre 2010 e motivato come segue: "Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (infrazione alla LF sugli stupefacenti) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici." L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. I. Constatando che l'interessato è stato condannato nel 2005 ad un'espulsione giudiziaria dalla Svizzera della durata di cinque anni, nonché che a suo carico vi è un divieto d'entrata in Svizzera, con decisione del 15 marzo 2007, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) gli ha negato il rilascio della postulata autorizzazione. J. In data 7 maggio 2007, A._______ ha presentato presso la rappresentanza elvetica di Abuja una seconda domanda di visto per la Svizzera al fine di ricongiungersi e vivere con la moglie nel canton Vaud, dove essa si è trasferita a seguito degli studi universitari intrapresi a D._______. Pagi na 3
C-48 5 0 /20 0 7 K. In data 16 luglio 2007, agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la decisione di divieto d'entrata pronunciata nei suoi confronti il 22 dicembre 2006, postulando la restituzione allo stesso dell'effetto sospensivo, nonché l'audizione della moglie. A sostegno del proprio gravame A._______ ha in primo luogo rilevato l'eccezionalità del suo agire delittuoso che non si è protratto per lungo periodo e lo ha visto coinvolto per piccole quantità di stupefacente (190 grammi di cocaina), evidenziando di non costituire pertanto uno straniero indesiderabile ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS del 1931, CS 1 117). Il ricorrente ha inoltre affermato che il mancato annullamento del divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della possibilità di mantenere i suoi legami con la moglie C., prevalendosi pertanto del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), e sottolineato di avere intrapreso in patria dei corsi di francese e di inglese al fine di facilitare il suo accesso al mercato del lavoro una volta in Svizzera, dove egli dispone peraltro già di un'offerta di lavoro. Egli ha infine affermato che la moglie sta seguendo una formazione universitaria a D., di modo che risulterebbe sproporzionato esigere da lei di trasferirsi in Nigeria. L. Con decisione incidentale del 17 agosto 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso interposto dall'interessato il 16 luglio precedente. M. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 3 ottobre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che A._______ si è reso colpevole di infrazioni alla LStup dal suo arrivo in Svizzera nel gennaio 2002 al mese di maggio dello stesso anno, nonché tra agosto 2003 e gennaio 2005, quindi per buona parte del suo soggiorno sul territorio della Confederazione, e che in ragione della natura stessa delle infrazioni commesse, egli ha ampiamente dimostrato che la sua presenza in Svizzera costituirebbe una reale Pagi na 4
C-48 5 0 /20 0 7 minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi deIla giurisprudenza e della prassi in materia. Il suddetto ufficio ha inoltre sottolineato che C., convolata a nozze con l'interessato in Nigeria il 15 dicembre 2005, quindi tre mesi dopo il suo rimpatrio, era a conoscenza della situazione del suo futuro marito prima del matrimonio. L'UFM ha infine affermato che il fatto che l'interessato sia coniugato con una cittadina svizzera (matrimonio avvenuto dodici mesi prima della decisione impugnata), e che egli abbia la possibilità di concludere un contratto di lavoro sul territorio elvetico, non costituiscono motivi determinanti atti a modificarne la posizione. N. Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 19 novembre 2007, il ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 16 luglio 2007, precisando che la moglie è disposta a sostenerlo in tutte le maniere affinchè si integri in Svizzera, di modo che la preoccupazione dell'autorità di prime cure circa il rischio che delinqua nuovamente è unicamente teorica e non tiene conto delle nuove circostanze. O. Con scritto del 30 novembre 2007, il Service de la population du Canton de Vaud (di seguito: SPOP) ha formulato un preavviso favorevole al rilascio in favore di A. di un'autorizzazione d'entrata, rispettivamente di un permesso di dimora sul suo territorio, trasmettendo nel contempo l'incarto all'UFM proponendogli la revoca del divieto d'entrata pronunciato nei confronti dell'interessato. P. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 3 dicembre 2007, l'UFM ha affermato che la protezione della collettività pubblica di fronte allo sviluppo della criminalità, come del mercato della droga, costituisce un interesse pubblico preponderante che giustifica di tener lontano uno straniero il quale si è reso colpevole di tali fatti gravi, precisando poi che la perniciosità di questo genere di reati per l'ordine e la salute pubblici è stata sottolineata anche dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Q. Invitato a pronunciarsi quo alla richiesta di revoca del provvedimento amministrativo emanato nei confronti di A._______ formulata dal SPOP, con osservazioni complementari del 29 gennaio 2008, l'autorità Pagi na 5
C-48 5 0 /20 0 7 di prime cure ha dichiarato di non essere vincolata dal parere dell'autorità cantonale, ribadendo che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico prevale su quello privato di quest'ultimo a poter recarsi in Svizzera, in quanto il suo comportamento costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS, dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) nonché dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. ATAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima Pagi na 6
C-48 5 0 /20 0 7 dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. Preliminarmente si rileva che nel suo ricorso del 16 luglio 2007 l'interessato ha chiesto l'audizione personale davanti allo scrivente Tribunale della moglie C._______. A questo titolo si rammenta che la procedura innanzi al Tribunale avviene di regola per iscritto (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 56.5; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale dei testi. In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78 consid. 5a). Non è quindi dato seguito alla richiesta di audizione formulata dal ricorrente. Pagi na 7
C-48 5 0 /20 0 7 5. L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1 a e 2 a frase LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3 a frase LDDS). Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.38 consid. 13; 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento. 6. Con sentenza del 12 luglio 2005, la Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha dichiarato A._______ autore colpevole di infrazione alla LStup, condannandolo alla pena di dieci mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, nonché all'espulsione dalla Svizzera per un periodo cinque anni. Essa ha inoltre revocato la sospensione condizionale della pena di venti giorni di carcerazione inflitta all'interessato dal Magistrato dei minorenni della Repubblica e Canton del Ticino con sentenza del 16 dicembre 2002 per ripetuta infrazione alla LStup. 6.1 Per quanto attiene la pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che modifica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2). In ogni caso, a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del Pagi na 8
C-48 5 0 /20 0 7 giudice penale, in quanto essa non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 129 II citato consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). 6.2Come emerge dalla decisione contestata e dagli atti penali, A._______ è stato ritenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LStup per avere, senza essere autorizzato, nel corso del mese di gennaio 2002 e fino al 28 maggio 2002, in diverse occasioni e in località imprecisate del Canton Ticino, ripetutamente venduto un quantitativo di cocaina pari ad un ricavo di Fr. 841.20 e per avere, in data 19 giugno 2002 a Lugano, detenuto una bola di cocaina del peso di circa 0,2 grammi destinata alla vendita. L'interessato è inoltre stato ritenuto colpevole di infrazione alla suddetta normativa per avere, senza essere autorizzato, tra agosto 2003 e gennaio 2005, a Bellinzona, venduto circa 180 grammi di cocaina. Da quanto precede discende che il ricorrente si è reso colpevole di reati in un campo - quello del traffico di sostanze stupefacenti - particolarmente delicato dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). Il comportamento di A._______ sopra descritto costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza della società e la salute pubblica. È infatti incontestabile che i reati legati al traffico di droghe giustificano l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative e le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legali alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali misure sono inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti il commercio illegale di queste sostanze costituisce un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza della Corte Pagi na 9
C-48 5 0 /20 0 7 europea dei diritti dell'uomo del 19 febbraio 1998, causa Dalia, PcourEDH 1998 I pag.76, in partic. N. 54; sentenze del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e 2A.549/2002 del 12 febbraio 2003, GAAC 61.93; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 308 e sentenza citata alla nota 143). In altre parole, la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.4 e 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1). 7. Nel corso della procedura, A._______ ha affermato che il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della possibilità di mantenere i suoi legami con la moglie C._______, prevalendosi quindi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU. 7.1Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinchè possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2). 7.2Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, Pag ina 10
C-48 5 0 /20 0 7 nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257, consid. 1d). Nella fattispecie, A._______ si prevale dell'art. 8 CEDU a garanzia della sue relazioni con la moglie C._______ cittadina svizzera. Egli è pertanto legittimato ad invocare la suddetta normativa. 7.3Ad ogni modo, anche qualora uno straniero possa prevalersi del diritto al rispetto della sua privata e familiare, la protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando l'ingerenza è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.536/2002 del 20 dicembre 2002, 2A.276/2001 del 17 settembre 2001). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib precitato consid. 4a; decisione del Tribunale federale 2A.614/2005 precitata consid. 4.2.1). Come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con il suo comportamento delittuoso A._______ ha violato l'ordine pubblico elvetico e fatto correre, in quanto persona dedita al traffico di droga, dei seri pericoli alla collettività, di cui le autorità amministrative sono appunto chiamate a garantire la protezione. Pertanto l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente, in ragione della natura e della gravità delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole in Svizzera, sul suo interesse privato a fare ritorno sul territorio della Confederazione. Infine, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo preavviso del 3 ottobre 2007, C._______ ha contratto matrimonio con l'interessato in data 15 dicembre 2005, quindi posteriormente alla condanna e Pag ina 11
C-48 5 0 /20 0 7 rimpatrio di quest'ultimo, ed era pertanto perfettamente a conoscenza della situazione del marito e del rischio che egli potesse fare l'oggetto di un provvedimento amministrativo da parte delle autorità elvetiche, di modo che non risulta sproporzionato esigere dalla stessa che si trasferisca in Nigeria per vivere accanto al marito. Alla luce di quanto esposto, risulta chiaramente che l'interessato non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con sua moglie risultante dalla misura di allontanamento pronunciata nei suoi confronti in data 22 dicembre 2006. 8. Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la sua durata, prevista per un periodo di quattro anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto. 8.1Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). 8.2A._______ si è reso protagonista di infrazioni particolarmente pericolose per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili. Egli ha commesso i reati imputatigli dal suo arrivo in svizzera nel gennaio 2002 al mese di maggio dello stesso anno, nonché tra agosto 2003 e gennaio 2005, quindi durante buona parte del suo soggiorno sul territorio della Confederazione. Il reiterato comportamento delittuoso tenuto dal ricorrente, comportante la vendita di una quantità non trascurabile di cocaina tale da mettere in pericolo concretamente la collettività, non può quindi essere ritenuto di Pag ina 12
C-48 5 0 /20 0 7 lieve gravità, eccezionale e la sua condotta non può certo essere minimizzata. 8.3 Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli interessi di A._______ si trova in Nigeria, paese in cui ha sempre vissuto, eccezion fatta per circa tre anni e mezzo trascorsi in Svizzera nel quadro della procedura d'asilo da esso introdotta. Giova rammentare a questo titolo come buona parte del periodo trascorso dall'interessato sul territorio della Confederazione sia da attribuire alle difficoltà legate al suo rimpatrio da ricondurre alle false generalità e nazionalità da esso indicate alle competenti autorità. Pur riconoscendo gli sforzi compiuti dal ricorrente, il fatto che egli abbia seguito dei corsi di francese ed inglese al fine di facilitare la sua integrazione personale e professionale in Svizzera e che egli vi dispone di un'offerta di lavoro (peraltro non vincolante e limitata ad un periodo di prova) non presenta un carattere eccezionale. 8.4 Tenuto conto dell'insieme deli elementi oggettivi e soggettivi della causa, la ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari controlli. Vista la pratica adottata dalle autorità amministrative in casi analoghi e del reiterato comportamento riprovevole di cui si è reso protagonista l'interessato durante il suo soggiorno sul territorio della Confederazione, il TAF ritiene e che il suo allontanamento da questo paese per una durata di quattro anni appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura. 9. Ne discende che l'UFM con decisione del 22 dicembre 2006 non ha violato il diritto federale, nè abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese Pag ina 13
C-48 5 0 /20 0 7 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS- TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 700.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 21 agosto 2007. 3. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata) -autorità inferiore (incarto 2 056 329 di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) -Service de la population du canton de Vaud, Losanna, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Data di spedizione: Pag ina 14