B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 02.11.2016
Corte III C-4849/2012
S e n t e n z a d e l 22 a g o s t o 2 0 1 6 Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Beat Weber, Daniel Stufetti; Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A., Messico, rappresentato dal padre B., ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, soppressione con effetto retroattivo di assegni per grandi invalidi minorenni e provvedimenti sanitari, restituzione di prestazioni (decisioni del 6 agosto 2012).
C-4849/2012 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., nato il xx x 2001, cittadino messicano e francese (doc. 18, 56), figlio di B., cittadino francese (doc. 5) e Z., cittadina messicana (doc. 5), ha risieduto ad U._____ (Ticino) dal 23 maggio 2004. A.b In data 11 agosto 2005 ha formulato, all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI), tramite il padre, una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni (doc. 1). A.___ soffre di autismo infantile con sintomatologia classica, percezione uditiva particolare e deficitaria, così come di ritardo nello sviluppo psicomotorio (cfr. certificato del Dott. C., pediatra, del 3 agosto 2007, doc. 19, 14-1 e diversi rapporti del servizio ortopedagogico cantonale, doc. 6, 14, 18). Con decisione del 18 novembre 2005 l'UAI ha assunto un contributo per spese scolastiche speciali, spese di vitto ed alloggio in internato ed esternato, spese pedagogiche/terapeutiche per il periodo da settembre 2005 a giugno 2006 secondo la tariffa dell'assicurazione invalidità (doc. 7). Queste prestazioni sono state prorogate da settembre 2006 al 30 giugno 2007 (doc. 9) e dal 1° settembre 2007 al 30 giugno 2010 (cfr. comunicazione del 10 luglio 2007 dell'UAI, doc. 16). A.c In data 27 aprile 2007 i genitori di A. hanno presentato domanda tendente all'assegnazione di provvedimenti sanitari e di un assegno per minorenni grandi invalidi (doc. 11). La richiesta è stata ribadita da pro Infirmis in data 20 agosto 2007 (doc. 18). Mediante due decisioni del 4 ottobre 2007 l'UAI ha comunicato al padre dell’assicurato di assumere i costi per la cura dell'infermità congenita (OIC 401) dal 2 maggio 2006 al 30 aprile 2016, nonché i costi per l'esecuzione di psicoterapia e fisioterapia ambulatoriale su prescrizione medica in relazione a detta infermità dal 2 maggio 2006 al 30 aprile 2008 (doc. 23, 24). Sempre in relazione all'infermità congenita n. 401, il 24 gennaio 2008 l'UAI ha concesso la garanzia per l'esecuzione di ergoterapia ambulatoriale su prescrizione medica dall’8 novembre al 30 novembre 2009 (doc. 31).
C-4849/2012 Pagina 3 Mediante decisione del 3 marzo 2008 (doc. 36) l'UAI ha inoltre concesso all’assicurato il diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni di grado medio a domicilio dal 1° agosto 2006 fino al 31 dicembre 2011. Altre prestazioni per educazione precoce dal 15 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007 (doc. 37) e psicoterapia speciale sono poi state ulteriormente concesse rispettivamente prolungate nel corso del 2008 (doc. 42). B. Nel novembre 2010 è stata chiesta, tramite una fattura della Dott.ssa D., la proroga dei provvedimenti psicoterapici (doc. 44). Interpellato dall'UAI in proposito, in data 23 dicembre 2010 il Dott. C., medico curante di A., ha comunicato di non aver più visto il paziente dal 9 luglio 2008 e che il padre lo ha informato che "il ragazzo vive con la madre soprattutto in Messico, ma la famiglia è intenzionata a ritornare l'anno prossimo in Ticino". Il medico ha precisato che le sedute di psicoterapia venivano eseguite direttamente con i pazienti o via video o attraverso la rete (skype, doc. 45). Alla luce dell'attestato della Dott.ssa D. trasmesso, su richiesta dell'UAI, il 14 febbraio 2011 tramite mail (doc. 48 e 49), il 24 febbraio 2011 l'UAI, ricevuto il benestare della Dott.ssa E., medico del Servizio medico regionale (SMR, doc. 50), l'amministrazione ha assunto i costi per l'esecuzione della psicoterapia ambulatoriale dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2012 (doc. 51). C. C.a Nel mese di settembre 2011 l'UAI ha avviato una procedura di revisione (doc. 52, 55) prendendo contatto anche con la Dott.ssa D. (doc. 53, 57). Con due decisioni separate dell'11 ottobre 2011 l'amministrazione ha sospeso cautelativamente e con effetto immediato sia l'erogazione dell'assegno per grandi invalidi minorenni, che i provvedimenti sanitari e il trattamento psicoterapico in corso (doc. 66, 67), in quanto risultava che A._______ si era trasferito in Messico. Al riguardo l'amministrazione ha precisato che la sospensione era di carattere provvisorio nell'attesa che portasse a termine le indagini atte a stabilire la sussistenza del diritto.
C-4849/2012 Pagina 4 C.b Contro i citati provvedimenti amministrativi A., rappresentato dal padre, il 1° novembre 2011 ha inoltrato ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (doc. 72/3), adducendo che il trasferimento transitorio in Messico andava ricondotto alla necessità di sottoporre il figlio alle cure tendenti a migliorare il linguaggio nella lingua materna, lo spagnolo, così come consigliato dalla psicoterapeuta, Dott.ssa D.. Con sentenza del 20 aprile 2012 (doc. 83) la Corte cantonale ha respinto il ricorso. A mente del Tribunale adito, ritenuto che la partenza per l'estero sembrava escludere il domicilio e la residenza in Svizzera, il rischio per l'amministrazione di versare indebitamente le prestazioni era manifesto (pag. 7). Nel giudizio il Tribunale ha tra l'altro precisato che, in casi eccezionali, si può non considerare interrotta la dimora abituale anche se il soggiorno all'estero dura più di un anno. Si tratta innanzitutto dei casi in cui il soggiorno, inizialmente previsto per un breve periodo, per motivi imprevisti e imperativi quali malattia e infortunio, viene prorogato di oltre un anno oppure di situazioni in cui sin dall'inizio vi erano ragioni di natura assistenziale, di formazione o di salute ecc. che giustificavano una permanenza superiore ad un anno oltre i confini nazionali (pag. 8). D. D.a Con due progetti di decisione del 31 maggio 2012 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), a cui è stato trasmesso l'incarto per competenza, ha preannunciato la soppressione del diritto ai provvedimenti sanitari da un lato e di quello all'assegno per grandi invalidi minorenni dall'altro (doc. 87, 88) con effetto retroattivo al 1° settembre 2008. I provvedimenti si erano resi necessari in seguito al trasferimento all'estero di A._______ che non adempiva più le condizioni di domicilio e dimora in Svizzera. L'UAIE ha pure chiesto la restituzione di fr. 39'228.40 pari ad assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi per il periodo dal 1° settembre 2008 al 30 giugno 2011 (doc. 88) e di fr. 25'290.85 per i provvedimenti sanitari e trattamento psicoterapico indebitamente riscossi dal 23 dicembre 2010 al 26 febbraio 2011 (doc. 87). L'assicurato è stato altresì avvisato della facoltà di presentare istanza di condono direttamente all'UAI. Con osservazioni del 29 giugno 2012 il padre dell'assicurato ha chiesto all'UAI l'assunzione delle prestazioni soppresse, ribadendo la necessità
C-4849/2012 Pagina 5 che il figlio si sottoponesse alle cure prescritte nella propria lingua madre (doc. 89). D.b Mediante decisione del 6 agosto 2012 (doc. 99) l'UAIE ha soppresso, con effetto retroattivo al 1° settembre 2008, il diritto all'assegno per grandi invalidi minorenni e chiesto la restituzione dell'importo indebitamente versato dal 1 settembre 2008 al 30 giugno 2011 di fr. 39'228.40. Con una seconda decisione di medesima data (doc. 98) l'amministrazione ha pure soppresso, con effetto retroattivo al 1° settembre 2008, i provvedimenti sanitari e il trattamento psicoterapico, chiedendo la restituzione dell'importo di fr. 25'290.85 per il periodo dal 23 dicembre 2010 al 18 agosto 2011. In ambedue i casi è stata indicata la possibilità di formulare una domanda di condono delle somme versate a torto. E. Con ricorso depositato il 14 settembre 2012 al Tribunale amministrativo federale (TAF [doc. TAF 1]) A., rappresentato dal padre, postula l'annullamento delle decisioni impugnate. Dopo aver ribadito la necessità di sottoporre il bambino ai trattamenti necessari per la cura dell'autismo, nella propria lingua madre, il rappresentante del ricorrente aggiunge che il diritto alla restituzione di entrambe le prestazioni versate al figlio è perento nel dicembre 2011, ossia trascorso un anno dall'istante in cui l'UAI è venuto a conoscenza del trasferimento del figlio in Messico. Al riguardo precisa che la richiesta di restituzione è stata fatta valere con progetti di decisione del 31 maggio 2012, mentre le decisioni provvisionali dell'11 ottobre 2011 riguardavano unicamente la sospensione delle prestazioni correnti. F. Con preavviso del 20 novembre 2012, l'UAI propone la reiezione dell'impugnativa, adducendo in primo luogo che l'assicurato risiede non provvisoriamente, bensì stabilmente all'estero dall'agosto 2008 e pertanto non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi minorenni (preavviso allegato al doc. TAF 5 pag. 4). L'amministrazione sostiene inoltre che, alla luce del rapporto del Dott. F., medico SMR, l'assicurato avrebbe potuto sottoporsi a provvedimenti sanitari efficaci, più semplici ed adeguati in Svizzera (pag. 6), e che non ha reso verosimile la ricerca di cure idonee in Svizzera, peraltro esistenti ad esempio presso un centro di competenza sito a Ginevra. A proposito dell'eventuale perenzione del diritto a restituire, l'UAI precisa che, alla luce delle dichiarazioni del Dott. C._______ e delle
C-4849/2012 Pagina 6 fatture inviate sia da B._______ che dalla Dott.ssa D., da cui emergeva ancora l'indirizzo in Ticino di A., l'amministrazione poteva ritenere in buona fede che il soggiorno all'estero era provvisorio. L'UAI non era pertanto tenuto ad innescare alcuna istruttoria (pag. 8). L'anno di perenzione decorre pertanto solo da settembre 2011, istante dell'avvio della procedura di revisione. Anche l'UAIE, con risposta del 26 novembre 2012, ha proposto di respingere il gravame (doc. TAF 5). G. Con replica del 15 febbraio 2013 il rappresentante legale dell'insorgente ribadisce che il termine di perenzione ha iniziato a decorrere dalla data della lettera del Dott. C._______ (dicembre 2010), ossia da quando l'amministrazione è venuta a conoscenza che A._______ si trovava in Messico. Egli ribadisce inoltre la validità delle cure operate dalla Dott.ssa D._______ (doc. TAF 9). H. La replica è stata trasmessa all’UAIE per conoscenza (doc. TAF 11). I. In data 5 aprile 2013 il ricorrente ha pagato l’acconto spese preteso con decisione incidentale del 22 febbraio 2013 (doc. TAF 10 e 13). Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA (per rimando dell'art. 37 LTAF) la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
C-4849/2012 Pagina 7 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato, regolarmente rappresentato dal padre, ha versato l'anticipo delle presunte spese processuali di fr. 400.-. Il gravame è dunque ammissibile. 3. Oggetto del contendere è, da un lato, la soppressione con effetto retroattivo dal 1° settembre 2008, degli assegni per grandi invalidi minorenni (versati fino al 30 giugno 2011, doc. 99 pag. 2) e dei provvedimenti sanitari per la cura dell'infermità congenita n. 401 (versati fino al 26 febbraio 2011) a A._______ dall'UAIE (consid. Ab e Ac), per carenza di domicilio e dimora in Svizzera. Dall'altro controversa è pure la restituzione delle prestazioni già versate, (assegni per grandi invalidi dal 1° settembre 2008 al 30 giugno 2011 e provvedimenti sanitari dal 23 dicembre 2010 al 26 febbraio 2011, doc. 90/91), in quanto l'assicurato, tramite il suo rappresentante legale, non avrebbe informato l'amministrazione del proprio trasferimento all'estero. 4. In primo luogo va esaminata la questione se il diritto alla restituzione delle prestazioni di cui si avvale l'UAIE nella decisione impugnata è nel frattempo perento. Se così fosse, infatti, sarebbe del tutto irrilevante esaminare la fondatezza della soppressione del diritto alle prestazioni erogate dal 1° settembre 2008 all'11 ottobre 2011, data della decisione di sospensione delle prestazioni, passata in giudicato (consid. C). 4.1 A sostegno della propria tesi secondo cui la perenzione sarebbe intervenuta a fine 2011 il ricorrente adduce che l'amministrazione, in seguito alla comunicazione del Dott. C._______ del 23 dicembre 2010, secondo cui l'assicurato risiedeva all'estero dall'agosto 2008 (consid. B), avrebbe dovuto approfondire la questione circa il domicilio e la dimora in Svizzera di quest'ultimo. 4.2 L'UAI sostiene per contro che a quel momento non poteva sorgere alcun sospetto circa il domicilio rispettivamente la dimora all'estero, in quanto anche alla luce delle fatture inviate in seguito sia dal padre che dalla
C-4849/2012 Pagina 8 Dott.ssa D._______ risultava ancora l'indirizzo in Svizzera e pertanto l'amministrazione poteva concludere che il soggiorno all'estero fosse provvisorio. Solo in occasione della revisione, avviata nel settembre 2011, nel cui ambito era stato indicato un recapito fuori cantone (doc. 55), era lecito sospettare un trasferimento del domicilio. 5. 5.1 Per l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L'obbligo di restituzione dell'art. 25 cpv. 1 LPGA implica che siano adempiute le condizioni per una revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) o per un riesame (errore manifesto nella concessione della prestazione e notevole importanza della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) della decisione – formale o informale – che ha riconosciuto le prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319; 129 V 110 seg. consid. 1; cfr. pure sentenza del TF 8C_512/2008 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1). Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Secondo il capoverso 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Tale riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa sarebbe senza dubbio erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata resa prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti). Un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere
C-4849/2012 Pagina 9 manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza del TF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con rinvii). 5.2 5.2.1 Secondo l'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. I termini enunciati sono termini di perenzione (v. DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). 5.2.2 Il termine di perenzione comincia a decorrere nell'istante in cui l'amministrazione, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avuto riguardo alle circostanze concrete, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'istituto assicuratore dispone di indizi sufficienti circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine adeguato (di regola viene considerato adeguato un termine sino a 4 mesi: DLA 2004 n. 31 pag. 285 [C 24/02] consid. 3.2). In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione viene fatto risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; sentenza del TF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2, cfr. pure 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). 6. A mente di questa Corte il diritto alla restituzione delle prestazioni percepite
C-4849/2012 Pagina 10 prima della pronuncia della decisione di sospensione emanata dall'UAI non è perento. In concreto dagli atti emerge che il 23 dicembre 2010, in occasione della procedura volta a prorogare i provvedimenti psicoterapici, avviata tramite la trasmissione all'UAI di una fattura della Dott.ssa D._______ nel novembre 2010 (consid. B), il Dott. C._______ ha riferito all'amministrazione di non aver più visto il bambino dal luglio 2008 e quindi da poco più di due anni mezzo. Il medico ha tuttavia anche precisato che il padre lo aveva informato che "il ragazzo vive con la madre soprattutto (la sottolineatura è del redattore) in Messico, ma la famiglia è intenzionata a ritornare l'anno prossimo in Ticino" (quindi nel 2011). Da tali circostanze e meglio dal fatto che A._______ risiedeva parzialmente in Svizzera e parzialmente in Messico e che intendeva ritornare in Svizzera l’UAIE non poteva né doveva necessariamente dedurre che l’assicurato risiedeva definitivamente all’estero. In proposito va infatti rilevato che la dimora all'estero può protrarsi eccezionalmente anche oltre un anno (per determinati motivi malattia o infortunio rispettivamente dei motivi imperativi quali ad esempio dei provvedimenti di assistenza, di formazione o la cura di una malattia), senza che per questo si debba ritenere estinta in Svizzera (DTF 111 V 180, si confronti anche DTF 132 V 423 consid. 3.3 – 3.5; consid. C). In virtù come detto della parziale residenza all’estero (“soprattutto”) e della suesposta giurisprudenza all’amministrazione non potevano né dovevano pertanto forzatamente nascere dei dubbi circa l'effettiva dimora in Svizzera dell'interessato, rispettivamente circa il domicilio in questo paese. Pure dalle fatture trasmesse dalla Dott.ssa D._______ risultava un indirizzo in Svizzera. Del resto dagli atti non emerge che il padre abbia informato personalmente l'amministrazione di un trasferimento all'estero, ma al contrario nel questionario di richiesta di assegni per grandi invalidi del settembre 2011 egli ha indicato un indirizzo nel Canton Friborgo presso una terza persona (doc. 55).
In simili circostanze l'amministrazione a fine dicembre 2010 non poteva né doveva ancora verificare la residenza rispettivamente il reale luogo di domicilio dell’assicurato.
C-4849/2012 Pagina 11 Ne consegue che si può ritenere che il termine di perenzione ha cominciato a decorrere al più presto nell’ambito della procedura di revisione avviata nel settembre 2011 (doc. 55), quando, in seguito all’indicazione da parte del rappresentate legale di un recapito nel Canton Friborgo e non più ad U., da alcune verifiche interne presso il quest’ultimo Comune, è emerso che l’assicurato, con la madre e il fratello, erano partiti per il Messico nell’agosto 2008 (doc. 58-62). I progetti di decisione con cui è stata richiesta la restituzione, rilevanti per la salvaguardia del termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1 pag. 584; sentenze del TF 9C_886/2011 e 9C_899/2011 del 29 giugno 2012 consid. 6.3) sono stati emessi nel maggio 2012. Ne consegue che il diritto alla restituzione non è senz'altro perento. Su questo tema quindi il ricorso di diritto amministrativo presentato dall'assicurato è respinto e la decisione impugnata confermata. 7. Va ora esaminato se la soppressione delle prestazioni con effetto retroattivo al 1° settembre 2008 è giustificata o meno, segnatamente se la partenza per l'estero di A. nell’agosto 2008 – fatto di cui l'amministrazione è venuta a conoscenza solo nel 2011 – può essere considerato un fatto nuovo rilevante, atto a giustificare la revisione processuale delle decisioni cresciute in giudicato di assegnazione di provvedimenti sanitari e assegni per grandi invalidi. 7.1 Secondo il ricorrente si era reso necessario risiedere temporaneamente all'estero a causa della specificità della malattia di cui soffre A., l'autismo, che si caratterizza in difficoltà legate alla comunicazione e all'interazione sociale. La Dott.ssa D., psicoterapeuta curante, aveva infatti ritenuto indispensabile, per ottenere dei risultati, sottoporre il bambino al programma di cure da lei previsto nella sua lingua madre, ossia lo spagnolo (doc. 71). 7.2 A mente dell'UAI il diritto a prestazioni non è per contro dato a causa della carenza di domicilio e dimora in Svizzera e per il fatto che l'assicurato avrebbe potuto sottoporsi a provvedimenti sanitari efficaci, più semplici ed adeguati in Svizzera (preavviso allegato al doc. TAF 5 pag. 6). A._______ non ha inoltre reso verosimile la ricerca di cure idonee in Svizzera, né l'amministrazione ha potuto pronunciarsi sulla necessità di sottoporlo a provvedimenti sanitari all'estero.
C-4849/2012 Pagina 12 8. 8.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii nonché 129 V 1 consid. 1.2). Il giudice non prende in considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigiosa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Se interviene un cambiamento delle disposizioni legali durante il periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie norme per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 8.2 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6a revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono applicabili nel caso di specie. Per il periodo precedente e meglio a far tempo dalla sospensione delle prestazioni decretata a partire dall'11 ottobre 2011, si applicano le disposizioni precedentemente in vigore. 9. 9.1 Secondo l'art. 42 cpv. 1 LAI, l'assicurato grande invalido ai sensi dell'art. 9 LPGA, con domicilio e dimora abituale in Svizzera (cfr. art. 13 LPGA) ha diritto ad un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'art. 42 bis
LAI. Quest'ultima norma al cpv. 1 prevede che i cittadini svizzeri minorenni senza domicilio in Svizzera (art. 13 cpv. 1 LPGA) sono equiparati agli assicurati riguardo all'assegno per grandi invalidi purché abbiano la loro dimora abituale in Svizzera (art. 13 cpv. 2 LPGA). Per l'art. 42 bis cpv. 2 LAI gli stranieri minorenni hanno parimenti diritto a un assegno per grandi invalidi purché adempiano le condizioni dell'art. 9 cpv. 3 LAI. Questa disposizione stabilisce che gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20esimo anno di età e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'art. 6 cpv. 2 o se: all'insorgenza dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera; e se (lett. a) essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera,
C-4849/2012 Pagina 13 ma nati invalidi all'estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione per l'invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero (lett. b). Per l'art. 6 cpv. 2 LAI "fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni". Le condizioni del domicilio e della dimora in Svizzera devono essere adempiute cumulativamente (DTF 122 V 386 consid. 1b; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 13 n. 14 pag. 174). Infine va precisato, che considerata la volontà chiaramente espressa dall'Unione europea e dalla Svizzera al n. II del Protocollo all'Allegato II ALC (RS 0.142.112.681), l'assegno per grandi invalidi non è sottoposto al principio d'esportazione delle prestazioni come definito all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (DTF 142 V 2 consid. 6; 132 V 423). 9.2 9.2.1 Secondo l'art. 8 cpv. 3 lett. a LAI i provvedimenti sanitari configurano provvedimenti d'integrazione. Per l'art. 8 cpv. 2 LAI il diritto alle prestazioni previste agli art. 13 (infermità congenita) e 21 (mezzi ausiliari) LAI esiste indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete. Per l'art. 13 cpv. 1 LAI gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA). 9.2.2 Per l'art. 9 cpv. 3 LAI gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20esimo anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'articolo 6 capoverso 2 (cfr. consid 9.1) o se: all'insorgenza dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera (lett. a) e se essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, la cui madre, immediatamente prima della loro
C-4849/2012 Pagina 14 nascita, ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione per l'invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero
(lett. b). Per l'art. 6 cpv. 2 LAI, fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero. 9.2.3 Per l'art. 9 cpv. 1 LAI i provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero. L'art. 23 bis OAI disciplina la questione delle spese di trattamento all'estero distinguendo i casi per i quali l'assunzione è integrale da quelli per i quali il rimborso è limitato all'importo richiesto da tale provvedimento se fosse stato eseguito in Svizzera. Rientrano nella prima categoria i provvedimenti d'integrazione effettuati in maniera semplice e razionale se la loro esecuzione in Svizzera è (praticamente) impossibile, segnatamente per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato (cpv. 1), e i provvedimenti sanitari effettuati in maniera semplice e razionale in caso di emergenza all'estero (cpv. 2). Fanno parte della seconda categoria i provvedimenti d'integrazione eseguiti all'estero per altri motivi ritenuti validi (cpv. 3). Conformemente alla giurisprudenza relativa all'art. 23 bis cpv. 2 OAI (in vigore fino al 31 dicembre 2000 e il cui tenore è stato ripreso dall'art. 23 bis
cpv. 3 OAI), gli altri motivi validi devono essere di un certo peso e rivestire un'importanza considerevole (DTF 133 V 624 pag. 627 consid. 2.3.2; 110 V 99 consid. 2 pag. 102). 9.3 Da quanto sopra esposto discende che secondo il diritto svizzero sia il diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni che a provvedimenti sanitari presuppongono l'esistenza del domicilio e la dimora abituale in Svizzera.
10.1 10.1.1 L'art. 13 cpv. 1 LPGA stabilisce che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli art. 23-26 del Codice civile. Per
C-4849/2012 Pagina 15 l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cpv. 2). Per l'art. 24 cpv. 1 CC il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. Secondo l'art. 25 cpv. 1 CC il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. 10.1.2 Secondo la giurisprudenza la nozione di domicilio comporta un elemento oggettivo esterno, che consiste nella presenza fisica dell'interessato (residenza) ed un elemento soggettivo, cioè l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un determinato luogo (DTF 136 II 405; 137 II 122; 137 III 593; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 13, pagg. 131 e 132). Per determinare detta intenzione ci si fonda di principio su circostanze oggettive – considerate alla stregua di indizi e non di prove (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5) – riconoscibili per i terzi, che permettono di dedurre detta volontà, quali ad esempio il permesso di domicilio, la registrazione al controllo abitanti, il deposito degli atti, la situazione abitativa, il pagamento delle imposte ecc. (DTF 136 II 405; 125 V 76 consid. 2a pag. 77). La volontà della persona è quindi unicamente rilevante se può essere riconosciuta e verificata (DTF 138 V 192 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Per costante giurisprudenza alfine di stabilire dove qualcuno risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente (presupposto soggettivo) ci si chiede quindi di regola dove si trova il centro dei suoi interessi, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 133 V 309 consid. 3.1 pag. 312; 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 III 100 consid. 3 pag. 102). Esso va di regola cercato dove gli interessi e i legami famigliari sono più forti (DTF 138 V 192 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Nell'ipotesi in cui vi sia un rapporto duraturo in più luoghi, il domicilio è dato in quello in cui la relazione appare più stretta (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5, ZAK 1982 p. 180). 10.2 10.2.1 Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA).
C-4849/2012 Pagina 16 10.2.2 In proposito il Tribunale federale in DTF 132 V 423 consid. 3.3 – 3.5 ha statuito che, dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, della 10a revisione dell'AVS, il diritto a un assegno per grandi invalidi era subordinato alla condizione che l'assicurato fosse domiciliato in Svizzera. Conformemente alla giurisprudenza resa in materia dal Tribunale federale delle assicurazioni, la condizione del domicilio in Svizzera implicava che l'assicurato avesse in questo paese non soltanto il proprio domicilio ai sensi del diritto civile ma anche la sua residenza effettiva, compresa la volontà di conservarla e di mantenervi il centro degli interessi (DTF 111 V 182 consid. 4; 105 V 168 consid. 3b; cfr. pure 130 V 405 consid. 5.2). Sempre conformemente a tale giurisprudenza, il principio della residenza effettiva in Svizzera ammetteva due eccezioni. La prima, concernente il soggiorno all'estero per una durata prevedibilmente breve. La seconda, riguardante il soggiorno all'estero per una durata abbastanza lunga. Nella prima ipotesi, il soggiorno all'estero poteva durare al massimo un anno e comunque lo poteva essere soltanto in presenza di buone ragioni. Nella seconda ipotesi, un soggiorno di lunga durata non si opponeva alla residenza in Svizzera se: a) il soggiorno all'estero, inizialmente previsto per una breve durata, doveva essere prolungato oltre l'anno a causa di circostanze impreviste e di forza maggiore (ad esempio a causa di una malattia o di un infortunio); b) oppure se dei motivi imperativi (quali ad esempio dei provvedimenti di assistenza, di formazione o la cura di una malattia) imponevano immediatamente un soggiorno all'estero la cui durata, secondo le previsioni, sarebbe stata superiore a un anno (RCC 1986 pag. 430). Nell'ambito della 10a revisione dell'AVS il presupposto della residenza effettiva è stato codificato ed ha trovato espressione nel termine di "dimora abituale". Il rinvio concomitante al domicilio e alla dimora abituale e quindi il riferimento a tale duplice condizione permetteva di ancorare nella legge la prassi seguita in ambito di prestazioni non esportabili (FF 1990 II 52). Secondo il Tribunale federale la definizione di dimora abituale di cui all'art. 13 cpv. 2 LPGA corrisponde quindi essenzialmente a quella nota precedentemente (DTF 132 V 423; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2003, no. 16 all'art. 13). 11. 11.1 In concreto va esaminato in primo luogo se, come sostiene l'amministrazione, in seguito al trasferimento all'estero di A._______, a scopo di cura, insieme alla madre e al fratello a fine agosto 2008 il domicilio
C-4849/2012 Pagina 17 in Svizzera è decaduto, avendone la famiglia acquisito uno nuovo (art. 24 e 25 CC). In secondo luogo va stabilito se la dimora all'estero può essere considerata quale eccezione ai sensi della succitata giurisprudenza e pertanto non interruttiva del domicilio. Secondo questa Corte alla luce della documentazione agli atti appare provato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che tramite il soggiorno in Messico, la famiglia – e pertanto il ricorrente, trattandosi di un domicilio derivato – ha fondato un nuovo domicilio. Dai documenti dell’incarto emerge infatti che se all’inizio la partenza all'estero è stata presumibilmente dettata unicamente dalla necessità di curare al meglio A., in seguito si è manifestata l'intenzione oggettivabile di stabilirsi durevolmente in Messico. Del resto anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere che vi sia un rapporto duraturo nei due luoghi, nella misura in cui la madre e figli vivono in Messico, mentre il padre, con cui sono sempre in contatto, vive e lavora in Svizzera, la relazione più stretta appare in ogni caso quella col Messico, ritenuto che tre membri della famiglia vi vivono da anni e il padre li raggiunge appena può. Lo stesso non vale per contro per la Svizzera, non risultando che la famiglia vi torni regolarmente. 11.2 11.2.1 Dagli atti emerge in particolare che la madre di A. è cittadina messicana e che prima di giungere in Svizzera la famiglia risiedeva a T._______ (Spagna) (doc. 5-1). Nei primi tre anni di vita quindi sia la lingua madre che quella dell'ambiente in cui viveva il ricorrente era lo spagnolo. Prima della partenza per il Messico, nel 2008, il bambino ha risieduto con la famiglia ad U., dove è venuto in contatto anche con la lingua italiana, a far tempo dal 2004, cioè dall'età di tre anni (doc. 2- 4, 5-2). Il bambino era in possesso di un permesso di dimora B in Svizzera con scadenza il 19 agosto 2013 (doc. 56-1). A fine agosto 2008 il ricorrente (doc. 58) è partito per il Messico con la madre e il fratello (doc. 61), mentre il padre si è trasferito per lavoro a G. (Canton Berna), dove ha lavorato regolarmente, perlomeno fino alla pronuncia della decisione impugnata nell’agosto 2012 (doc. 62-3). A dire di quest’ultimo appena possibile egli si ricongiunge con la famiglia, rinunciando a percepire l'assicurazione disoccupazione (doc. 70). Dagli atti del Comune di U._______ emerge pure che il bambino risulta partito per G._______ il 31 agosto 2008 (doc. 62/1 retro, 62/3, 70, 71), mentre nel formulario di
C-4849/2012 Pagina 18 richiesta di prestazioni compilato nel settembre 2011 il padre indica un indirizzo nel Canton Friborgo (doc. 55). 11.2.2 A proposito del soggiorno in Messico il padre di A._______ ha sostenuto fin dall'inizio che la decisione di trasferirvisi a titolo provvisorio si era resa necessaria a causa dell'autismo (doc. 14, 19, 39, 70) di A._______ (doc. 45), segnatamente su consiglio espresso della Dott.ssa D., psicologa curante, specializzata in materia (curriculum vitae, doc. 72/13- 17), la quale ha confermato tale circostanza (doc. 68/71). B. in un messaggio di posta elettronica del 2 novembre 2011 ad un funzionario dell'UAI ha in particolare evidenziato che "il fatto eccezionale di dover mandare il bambino per un periodo transitorio, fare le terapie in Messico e più precisamente a Z.______ sono davvero ampiamente giustificate per i bisogni linguistici di A., questo è stato spesso sottolineato nelle riunioni passate con maestri e terapisti di A. in Ticino, anche raccomandata dalla Dott.ssa D._______ che supervisiona le terapie, questo vuol dire le terapie nella lingua spagnola (...) Certo abbiamo provato a trovare una soluzione per lui nella Svizzera perché non era per niente piacevole per noi genitori lasciare il bambino fuori del paese (...) Il bambino ritornerà l'anno prossimo in Svizzera però non posso dare una data precisa" (doc. 70-1). Dagli atti non risulta tuttavia che il bambino sia mai tornato, neppure dopo la pronuncia delle decisioni impugnate. In proposito l'esperta ha in particolare considerato indispensabile per lo sviluppo di A._______ che si sottoponesse alle terapie necessarie per la cura dell'autismo nella sua lingua madre (lo spagnolo, doc. 70). Secondo il medico curante quindi il trasferimento all'estero era condizionato dalla necessità di curare A._______ nel migliore dei modi, essendo impensabile, per motivi finanziari, far venire dall'estero un terapeuta. Al riguardo la Dott.ssa D._______ ha in particolare dichiarato che "A._______ soffre di una delle più gravi patologie dell'infanzia, l'autismo infantile, che si caratterizza per la mancanza o grave difficoltà di comunicazione e interazione sociale" precisando che "nella prima fase dell'intervento è molto importante, per arrivare a progressi più decisivi e veloci l'esposizione del bambino alla lingua e cultura materna, come stabilito dagli insegnanti di U._______ durante i meetings. Poiché in Ticino non era possibile sviluppare un simile programma interdisciplinare, che rispettasse anche la lingua materna, A._______ si è trasferito in Messico per questa prima fase di intervento" (la sottolineatura è del redattore, doc. 71-1). La Dott.ssa D._______ in data 14 febbraio 2011 ha pure dichiarato che "grazie ad un lavoro profondo di riabilitazione iniziato già da tempo a carico di un team interdisciplinare coordinato da me, il paziente ha avuto un'evoluzione
C-4849/2012 Pagina 19 nettamente favorevole (...) negli ultimi tempi ha cominciato ad avere anche un incipiente linguaggio" (doc. 49-1). In data 17 settembre 2011 la dottoressa ha confermato i miglioramenti (descrivendo il bambino "più comunicativo, più attento") e precisando di supportare la famiglia regolarmente con visite al padre e monitoraggio specifico via skype (doc. 53-1). 11.2.3 Il fatto che la famiglia viveva in Svizzera dal 2004, che il padre lavori e viva verosimilmente tutt'ora a G., dove anche A. disponeva, perlomeno fino al 2013, di un permesso di soggiorno (B), che il trasferimento fosse stato unicamente dettato dai gravi problemi di salute di A._______ e che fosse pensato per una prima fase dell'intervento e quindi per un periodo determinato, suffraga la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui all’inizio non vi era l'intenzione della famiglia rispettivamente della madre (e quindi anche di A.) di trasferirsi definitivamente in Messico, bensì solo temporaneamente a scopo di cura, pertanto è provato con il grado della verosimiglianza preponderante che perlomeno all’inizio la dimora all'estero voleva essere provvisoria e non tesa a fondare un nuovo domicilio in Messico. Contrariamente a quanto indicato dal marito al Dott. C. nel 2010 e all’UAI nel 2011 la famiglia non ha tuttavia mai fatto ritorno in Svizzera, perlomeno non fino al 2011 e neppure in seguito contrariamente a quanto preannunciato. Il padre del ricorrente non ha infatti mai dichiarato pendente causa che nel frattempo la famiglia sarebbe rientrata in Svizzera neppure temporaneamente. Poiché, come detto, il domicilio coincide di regola con il centro degli interessi di una persona tenuto conto delle circostanze del caso concreto, si deve ritenere che nel caso di A._______ si trova in Messico. In effetti il centro degli interessi della madre, da cui deriva il domicilio del ricorrente, si trova in quel paese, sua nazione d’origine, dove risiede da anni con entrambi i figli e dove il marito la raggiunge appena può. Del resto, come già accennato, anche nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che la famiglia abbia un rapporto duraturo in due luoghi, in quanto il padre vive e lavora in Svizzera, non si può ritenere che quello con questo paese sia il rapporto più stretto, ritenuto che i tre quarti della famiglia risiede in Messico, dove è raggiunta dal padre e non viceversa. Alla luce di quanto sopra esposto si deve pertanto concludere che A._______, tramite la madre, ha fondato un nuovo domicilio in Messico. Poiché è carente uno dei presupposti necessari per assegnare le prestazioni, soppresse in sede amministrativa, e l’UAIE non era al corrente di questi fatti al momento dell’assegnazione delle prestazioni contestate, le
C-4849/2012 Pagina 20 decisioni di assegnazione, essendo contrarie alla legge, potevano essere soppresse tramite revisione processuale. 11.3 Del resto pure il presupposto della dimora effettiva in Svizzera non è, secondo questa Corte, adempiuto, non essendo dati i presupposti per riconoscere le eccezioni della dimora in Svizzera (malgrado un soggiorno prolungato all’estero) ammesse dalla giurisprudenza (consid. 10.2.2). In concreto entra in linea di conto la seconda ipotesi e meglio il soggiorno di lunga durata dettato da motivi imperativi (quali, tra l’altro, la cura di una malattia, che imponeva immediatamente un soggiorno all’estero la cui durata sarebbe stata secondo le previsioni, superiore ad un anno). Al riguardo va rilevato che è provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali che il trasferimento della dimora all'estero è avvenuta sin dall'inizio a scopo di curare l’autismo di A.. Tuttavia, malgrado non si metta in alcun modo in discussione la gravità della malattia e la necessità di sottoporre l’interessato a cure adeguate, non è provato che vi fossero motivi imperativi che imponevano immediatamente un soggiorno all’estero. Al riguardo va rilevato che in concreto non è contestato che A. poteva sottoporsi alle medesime cure anche in Svizzera, come è concretamente avvenuto dal 2005 al 2008. Il rappresentante del ricorrente non ha mai sostenuto che le cure non potessero essere eseguite in Svizzera, bensì ha dichiarato che era indispensabile, secondo i curanti, in particolare la Dott.ssa D., dispensare le cure prescritte nella lingua madre del bambino, ipotesi a suo dire inattuabile in Ticino rispettivamente in Svizzera. Se ciò fosse effettivamente il caso non ha tuttavia potuto essere vagliato dall’amministrazione la quale non è stata posta nelle condizioni di esaminare se era possibile reperire uno o più terapeuti specializzati in grado di esprimersi nella lingua madre di A., ciò che secondo la generale esperienza della vita (alla luce soprattutto del flusso migratorio degli anni scorsi proveniente anche dalla Spagna) dovrebbe essere per contro possibile. Del resto pure la Dott.ssa D._______ si occupava in loco del bambino bensì tramite Skype. In simili condizioni non può essere considerato provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali che la cura in Messico fosse imperativamente necessaria, ritenuto che non poteva essere eseguita in modo ottimale in Svizzera. Il soggiorno in Messico da agosto 2008 è pertanto in concreto interruttivo della residenza in Svizzera.
C-4849/2012 Pagina 21 12. 12.1 Alla luce di quanto sopra esposto non è necessario stabilire se i provvedimenti sanitari potevano essere eseguiti eccezionalmente all'estero (art. 9 cpv.1 LAI, art. 23 bis OAI). A titolo abbondanziale va rilevato che il primo capoverso non è senz’altro adempiuto ritenuto che l’esecuzione dei provvedimenti in esame è stata possibile in Svizzera, né vi era difetto di personale specializzato. Non ci si trova inoltre confrontati con una situazione d’emergenza all’estero (cpv. 2). Per quanto riguarda “altri motivi validi” va aggiunto a quanto già precisato al consid. 9.2.3, che la disposizione ha carattere eccezionale, come indicato all’art. 9 cpv. 1 LAI e che l’AI non deve assumersi i costi del miglior provvedimento d'integrazione possibile, ma deve farsi carico delle spese per una misura necessaria e sufficiente in un singolo caso di specie (DTF 110 V 99). Secondo la giurisprudenza la circostanza per cui ad esempio degli specialisti all'estero abbiano un altro tipo di approccio rispetto a quello proposto dai medici in Svizzera nella scelta di un provvedimento non giustificano, da soli, l'applicazione del citato capoverso 3. Un valido motivo è stato per contro, riconosciuto nel caso di un bambino in tenera età colpito da una forma rara e complessa di epilessia, per la quale l'amministrazione non aveva dimostrato che gli specialisti in Svizzera disponessero di un'esperienza sufficiente per applicare i provvedimenti sanitari richiesti (DTF 133 V 624 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 740/99 del 21 luglio 2000). 12.2 Nel caso concreto alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti è senz’altro possibile che l’esecuzione delle terapie in un paese in cui si parla la lingua madre di un bambino autistico possano essere più efficaci. Tuttavia, come detto, non vi è il diritto ottenere il miglior provvedimento possibile e altresì tali terapie possono essere eseguite anche in Svizzera grazie ad uno o più terapisti in grado di parlare la lingua spagnola. Anche nell’ipotesi in cui, quindi, alla luce del tenore dell’art. 3 cif. 1 (parità di trattamento) del regolamento (CE) n. 1408/71 in vigore fino al 31 marzo 2012, l’assicurato, cittadino francese, figlio di un cittadino francese, che svolgeva attività lucrativa in Svizzera (art. 2 cif. 1 del medesimo regolamento per quanto riguarda il campo di applicazione personale dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra entrato in vigore il 1° giugno 2002, ALC RS
C-4849/2012 Pagina 22 0142.112.681) potrebbe essere trattato allo stesso modo di un cittadino svizzero, la richiesta di esecuzione di provvedimenti sanitari (conformemente all’ art. 4 cif. 1 lett. a del regolamento citato; si confronti anche art. 22 in cui si indica la necessità di procurarsi un’autorizzazione per le cure all’estero, ciò che in concreto non si è realizzato; DTF 133 V 320 consid.6) all’estero, non potrebbe essere accolta. Essa non verrebbe infatti ammessa neppure nei confronti di un cittadino svizzero. Anche da questo punto di vista il ricorso andrebbe respinto. 13. In conclusione il fatto nuovo, segnatamente la partenza all'estero di A._______, è rilevante in concreto e pertanto giustifica la revisione processuale delle decisioni passate in giudicato (consid. 5.1). L'UAI poteva pertanto sopprimere il diritto dell'assicurato agli assegni per grandi invalidi e ai provvedimenti sanitari. Essendo state percepite a torto dal 1° settembre 2008, le prestazioni vanno restituite (art. 25 cpv. 1 LPGA). L’importo da restituire non è contestato. Il ricorso va quindi respinto. 14. 14.1 Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. I predetti presupposti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 126 V 48 consid. 3c, sentenza del Tribunale federale 8C_129/2015 del 13 lugli 2015 consid. 4, 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5). Per l'art. 3 cpv. 2 OPGA nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3). Per l’art. 4 cpv. 1 OPGA se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cpv. 2). Per il capoverso 4 il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
C-4849/2012 Pagina 23 necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato. Sul condono è pronunciata una decisione (cpv. 5). Sulla restituzione rispettivamente sul condono si statuisce di principio in due fasi separate (cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3 e sentenza del TAF C-3053/15 del 28 maggio 2015 consid. 2.2). 14.2 Dagli atti non emerge che finora il ricorrente ha presentato domanda di condono. Come indicato nelle decisioni impugnate tale richiesta va presentata all’amministrazione entro trenta giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza, che si pronuncerà formalmente sui presupposti del condono. 15. 15.1 Visto l'esito della procedura le spese processuali, di fr. 400.-, sono a carico del ricorrente e vengono compensate con l’anticipo spese già versato (art. 63 PA). 15.2 Non si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l’anticipo spese. 3. Non si assegnano spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
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La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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