B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4824/2015
S e n t e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 1 5 Composizione
Giudice: Michela Bürki Moreni , giudice unica Cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Maria Vittoria Santagada, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rifiuto di entrare nel merito di una nuova domanda di rendita (decisione del 4 giugno 2015).
C-4824/2015 Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 4 giugno 2015 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A., cittadino italiano, nato il , che la sua richiesta del 2 dicembre 2014, volta a ottenere una prestazione da parte dell'assicurazione svizzera per l'invalidità non sarebbe stata esaminata, in quanto lo stesso non aveva reso plausibile una modifica del grado d'invalidità rispetto ad una precedente decisione di rifiuto di prestazioni emanata il 20 luglio 2011 (doc. 158 pag. 7, 177). Il provvedimento è stato recapitato, tramite invio raccomandato (xxx xxx x xxx, doc. TAF 2 e doc. TAF 14), al Patronato EPAS di Messina (rappresentante del ricorrente, si confronti in proposito la lettera del 7 maggio 2015, sottoscritta dal Patronato e controfirmata dal ricorrente, doc. 170) il 12 giugno 2015, come risulta dall'attestato delle Poste svizzere del 27 novembre 2015 (doc. TAF 14 A, B, D e TAF 4 in toto) e dalla distinta di recapito raccomandate del portalettere dell'Ufficio postale di Messina (doc. TAF 14 A). 2. Il 24 luglio 2015 (data del timbro postale) l'interessato, rappresentato dall'avvocata Maria Vittoria Santagada, ha presentato all'UAIE domanda di riesame della menzionata decisione, alla luce della documentazione medica in possesso dell'amministrazione, e a quella in corso di rilascio dal parte di A. (doc. TAF 1). In data 5 agosto 2015 l'UAIE ha trasmesso lo scritto al TAF, per darne il seguito che il Tribunale avrebbe ritenuto opportuno (doc. TAF 2). 3. Poiché da una prima inchiesta sulla tempestività del gravame eseguita dal TAF è emerso che la decisione impugnata è stata notificata al Patronato EPAS di Messina il giorno 12 giugno 2015, come risulta dall'attestato della Posta svizzera del 13 agosto 2015 (doc. TAF 4 in toto), il Tribunale ammi- nistrativo federale con provvedimento del 21 agosto 2015 (doc. TAF 5) ha invitato la nuova rappresentante del ricorrente a dimostrare la tempestività del ricorso del 24 luglio 2015, ritenuto che appariva tardivo. Questa Corte ha contestualmente allegato una copia del menzionato attestato del 13 agosto 2015 della Posta svizzera.
C-4824/2015 Pagina 3 4. Con scritto del 4 settembre 2015 la rappresentante del ricorrente ha indicato che "il Sig. A.______riceveva la decisione impugnata solo in data 20 luglio 2015 a causa del ritardo degli uffici postali tenuto conto anche dell'invio da paese straniero e pertanto la conoscenza legale si perfezionava solo al momento della consegna all'effettivo destinatario..." (doc. TAF 7). 5. Dopo aver acquisito l'intero incarto dell'UAIE, questo Tribunale, con ordinanza del 25 settembre 2015 (doc. TAF 10), ha invitato la parte ricorrente, nel termine di 20 giorni a decorrere dalla notifica della stessa, a volersi esprimere in merito alla regolarità della notifica della decisione impugnata al Patronato EPAS di Messina (doc. 170), unico interlocutore/destinatario per la notifica del provvedimento impugnato da parte dell'UAIE. L'interpellata non ha risposto. 6. Con scritto del 24 novembre 2015, il TAF ha invitato l'autorità inferiore a voler produrre, non solo l'attestato delle Poste svizzere a conferma dell'avvenuta notifica dell'impugnata decisione, ma anche l'attestato di distribuzione effettivo da parte delle competenti Poste Italiane (Ufficio postale ME98168, doc. TAF 12). 7. Con risposta dell'11 dicembre 2015, l'UAIE ha prodotto una nuova conferma delle Poste svizzere circa la notifica avvenuta il 12 giugno 2015 dell'invio raccomandato dell'impugnata decisione e, inoltre, la distinta dell'attività del portalettere locale che conferma la consegna del plico raccomandato xxx xxx xxx il 12 giugno 2015 nella mani di un'impiegata del Patronato EPAS (doc. 14 A, 14 D). 8. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
C-4824/2015 Pagina 4 9. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 10. 10.1. Giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF). Si tratta di un termine di perenzione, quindi improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; AUER/MUELLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 50 pag. 684 N 5). 10.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 10.3. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 11. 11.1. L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3; DLA 2000 no. 25 pag. 121). 11.2. Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato non solo nel momento in cui il suo destinatario lo riceve
C-4824/2015 Pagina 5 effettivamente. Una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario ha designato o autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (sentenza del TF 8C_404/2008 consid. 2.2). Non è neppure richiesto che sia preso effettivamente ("tatsächlich") conoscenza del contenuto della notificazione (DTF 122 I 139 consid. 1; AUER/MüLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, note ad art. 20, N. 9, pag. 271), determinante essendo l'entrata della notificazione nella sfera d'influenza del destinatario indipendentemente dall'eventuale successivo momento in cui l'interessato ne prende personalmente conoscenza (DTF 122 III 316 consid. 4b; sentenza del TF 6B_511/2010 del 13 agosto 2010 consid. 3; MOSER/BEUSCH/KNEUBüHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2. ed., N. 2.114, pag. 77). 11.3. Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (sentenza del TF 2C_760/2010 del 22 ottobre 2010 consid. 3.3; DTF 110 V 36 consid. 3b). 12. Secondo l'art. 41 LPGA, che corrisponde all'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Corrispondendo l'art. 41 LPGA all'art. 24 cpv. 1 PA, la giurisprudenza relativa a quest'ultimo è applicabile anche al primo: secondo il Tribunale federale (TF), è competente a trattare una domanda di restituzione del termine quell'autorità che, in caso di suo accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato (sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 con rinvii).
C-4824/2015 Pagina 6 Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso, sono cumulative. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo che renda praticamente impossibile l'osservanza del termine, come un evento naturale imprevisto, oppure un ostacolo soggettivo che metta l'amministrato o il suo rappresentante nell'impos- sibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di incaricare un terzo affinché se ne occupi, come un'ospedalizzazione urgente dovuta ad un infortunio o una malattia grave (DTF 119 II 86, 114 II 181 e 112 V 255, sentenza del TF 9C_387/2014 del 10 settembre 2014 consid. 4). 13. 13.1. Nel caso concreto alla luce degli accertamenti eseguiti pendente causa (consid. 3 e 7), in particolare dall'attestato della Posta svizzera del 13 agosto 2015 e dall'attestato (al numero 14) di distribuzione del portalettere delle Poste italiane del 12 giugno 2015, emerge che la decisione impugnata del 4 giugno 2015 è stata notificata il 12 giugno 2015 al patronato EPAS che rappresentava il ricorrente durante la procedura amministrativa (cfr., doc. TAF 4 in toto e doc. 14 A-D, doc. 170). 13.2. Tale Patronato è del resto da ritenersi regolare rappresentante del ricorrente - fatto non contestato dall'interessato (doc. TAF 10) - fino al momento della notifica da parte di A._______ della revoca del mandato, circostanza che non emerge dagli atti dell'amministrazione (art. 11 cpv. 3 PA). La facoltà del Patronato EPAS di ricevere tutti gli invii dell'UAIE destinati a A._______ e di rappresentarlo in sede d'istruttoria si evince del resto dagli atti, segnatamente, dalla lettera del 30 aprile 2015 dell'EPAS (controfirmata da A._______) alla Cassa svizzera di compensazione/UAIE, in risposta al progetto di decisione di detta autorità amministrativa (doc. 170, inviata per conoscenza e presa di posizione all'avv. Santagada con ordinanza del TAF del 25 settembre 2015 doc. TAF 10). In simili circostanze l'UAIE era autorizzata a trasmettere la decisione in esame al Patronato EPAS e non al ricorrente (a cui ha in ogni caso ricevuto la decisione in copia). 13.3. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 13 giugno 2015 ed è scaduto lunedì 13 luglio dello stesso anno e che l'assicurato non ha fatto valere motivi tali da giustificare
C-4824/2015 Pagina 7 una restituzione del termine ai sensi della giurisprudenza di cui al conside- rando 12, il gravame inoltrato il 24 luglio 2015 (cfr. timbro postale, busta di invio, doc. TAF 1) è tardivo e pertanto inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. c bis e 2 cpv. 4 PA). 14. Se il termine di ricorso non è rispettato, la decisione diventa esecutiva (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA e art. 39 lett. a PA per rimando dell'art. 37 LTAF). Il giudice non può entrare nel merito di un ricorso. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 15. Vista la richiesta dell'interessato di riesaminare la decisione del 4 giugno 2015 l'incarto è trasmesso all'UAIE per ragione di competenza (art. 8 cpv. 1 PA) conformemente all'art. 53 cpv. 2 LPGA) 16. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(il dispositivo è alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'incarto è trasmesso all'UAIE ai sensi dei considerandi per ragione di com- penza. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R con copia del doc. TAF 14 completo) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: