B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4706/2024
S e n t e n z a d e l 2 1 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composizione
Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Spagna), ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione vecchiaia e superstiti, domanda di condono (decisione su opposizione del 18 giugno 2024).
C-4706/2024 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 18 giugno 2024 la CSC ha confermato il provvedimento formale del 10 maggio 2024 con cui ha chiesto a A._______ (di seguito assicurato, interessato o ricorrente) la restituzione di CHF 20'517.- indebitamente percepiti a titolo di rendita vedovile nonostante si fosse nuovamente sposato il (...) 2019 (doc. 63 dell’incarto dell’autorità inferiore). 2. Il 17 luglio 2024 l’interessato ha impugnato presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) la decisione su opposizione menzionata chiedendo il condono di almeno una parte del suo debito in ragione della sua buona fede e dell’assenza di dolo, oppure – in caso di mancato accoglimento di tale richiesta – che la somma richiesta con la domanda di restituzione venga rateizzata (doc. TAF 1). 3. Con decisione incidentale del 9 agosto 2024, trasmessa tramite raccoman- data con avviso di ricevimento (doc. TAF 4), la giudice dell’istruzione ha invitato il ricorrente a regolarizzare il gravame del 17 luglio 2024 nel senso indicato e meglio apportando la firma manoscritta originale all’atto di ricorso nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, con la comminatoria dell’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). Il plico rac- comandato contenente la menzionata decisione è stato restituito al TAF dalla posta spagnola il 30 settembre 2024 (doc. TAF 6). 4. 4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di com- pensazione. 4.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disci- plinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili
C-4706/2024 Pagina 3 all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 4.3. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA a cui rinvia l'art. 37 LTAF (cfr. pure l’art. 61 lett. b LPGA), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indi- cazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresen- tante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 4.4. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). 5. 5.1. In virtù dell’art. 20 cpv. 2 bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. Il cpv. 3 dell’art. 20 PA precisa che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto fede- rale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. 5.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale detta finzione presuppone che sussista una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). 6. 6.1. Nel caso in esame, difettando lo scritto 17 luglio 2024 di uno dei menzionati requisiti di legge – in particolare, la firma manoscritta in originale dell’atto ricorsuale – questo Tribunale, con decisione incidentale del 9 agosto 2024, ha invitato il ricorrente a regolarizzare il gravame (art. 52 cpv. 2 PA) con la comminatoria dell’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 6.2. Il 21 agosto 2024, la posta spagnola ha tentato di notificare all’interes- sato la decisione incidentale del TAF del 9 agosto 2024. Non essendo re- peribile presso la sua abitazione, quest’ultimo è stato invitato a ritirare il
C-4706/2024 Pagina 4 plico raccomandato a lui indirizzato. Nondimeno, il ricorrente non ha dato seguito a tale invito ed alla scadenza del termine di giacenza il plico racco- mandato contenente la menzionata decisione incidentale del 9 agosto 2024 è stato restituito al TAF (doc. TAF 6 e consid. 3 del presente giudizio). 6.3. Ciò premesso, la decisione del TAF del 9 agosto 2024 deve conside- rarsi regolarmente notificata al ricorrente al più tardi il 28 agosto 2024 (con- siderato in particolare che le ferie giudiziarie terminano il 15 agosto [art. 22a cpv. 1 lett. b PA]), ossia 7 giorni dopo il tentativo di consegna del 21 agosto 2024. In tale contesto, è irrilevante che le Poste spagnole abbiano trattenuto il plico raccomandato in questione fino al 6 settembre 2024, rite- nuto che esso non è comunque stato ritirato dall’insorgente fino a tale data (doc. TAF 7 [estratto Track and Trace della posta svizzera]). 7. Alla luce di quanto sopra esposto il termine di cinque giorni assegnato al ricorrente per presentare un atto ricorsuale nel senso indicato nella deci- sione incidentale del 9 agosto 2024 di questo Tribunale è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. In concreto non è stato presentato un atto ricorsuale regolarizzato contenente la firma manoscritta in originale del ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (art. 23 PA). 8. Il TAF rileva tuttavia che dallo scritto del 17 luglio 2024 risulta che l’interes- sato ha manifestato espressamente l’intenzione di presentare una richiesta di condono in relazione all’obbligo di restituzione sancito con la decisione su opposizione del 18 giugno 2024 (v. consid. 2). Pertanto, l’incarto viene trasmesso per competenza alla CSC (art. 8 PA) affinché esamini la richie- sta (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA e 4 cpv. 1 OPGA) una volta passata in giudicato la decisione di restituzione oggetto della presente procedura. Nella decisione impugnata infatti l’amministrazione non si è ancora – a giu- sta ragione – espressa su questo tema (si confronti art. 4 cpv. 2 e 5 OPGA). 9. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA non- ché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
C-4706/2024 Pagina 5 [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giu- stifica l’attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Gli atti di causa sono trasmessi per competenza alla CSC per esaminare la richiesta di condono ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-4706/2024 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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