DTF 132 II 153, 1B_226/2008, 1C_249/2008, 1F_20/2008, 2P.264/2003, + 2 weitere
Co r t e II I C-47 0 1 /20 1 0 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 3 1 a g o s t o 2 0 1 0 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A.________, rappresentata dal Patronato ITAL-UIL, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 giugno 2010). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-47 0 1 /20 1 0 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. L'8 giugno 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso la soppressione, a decorrere dal 1° agosto 2010, della rendita AI precedentemente concessa all'interessata. 2. Il 24 giugno 2010, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto, previo predisposizione di un'ulteriore visita medica, il riconoscimento della sua effettiva invalidità. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale dell'8 luglio 2010 (notificata al Patronato ITAL-UIL a B._______ [rappre- sentante della ricorrente] il 19 luglio 2010; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 16 agosto 2010, un anticipo di fr. 300.-- a Pagi na 2
C-47 0 1 /20 1 0 copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 6. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Ne discende che non può che essere applicata la conseguenza prevista per tale costellazione nella decisione incidentale dell'8 luglio 2010 (art. 40 cpv. 2 LPGA e 23 PA). 7. Il 30 agosto 2010, la ricorrente ha inoltrato un telefax dinanzi a questo Tribunale mediante il quale ha chiesto di riaprire la pratica del ricorso "non avendo avuto nessuna informazione dal patronato di B._______ per motivi di ferie" (doc. TAF 7). 8. Preliminarmente, questo Tribunale rileva che il telefax del 30 agosto 2010, inteso quale domanda di proroga del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali, è manifestamente inammissibile siccome tardiva, ritenuto che tale istanza avrebbe dovuto essere inoltrata entro il 16 agosto 2010 a mezzanotte (art. 40 cpv. 3 LPGA e 22 cpv. 2 PA). 9. Benché non abbia richiamato né l'art. 41 LPGA né l'art. 24 cpv. 1 PA, si può ritenere che l'insorgente abbia, perlomeno implicitamente, voluto chiedere la restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali. 9.1Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009 e K 34/03 del 2 luglio 2003). 9.2Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della Pagi na 3
C-47 0 1 /20 1 0 forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore. Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente rispettivamente ad un rappresentante diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (cfr. sentenza del Tribunale federale K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 dicembre 2006). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (cfr. sentenza del Tribunale federale H 321/02 del 28 aprile 2003). 9.3Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimen- to. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di re- stituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commen- taire, Berna 2008, art. 50 n. 1359 e 1370; sentenza del Tribunale fede- rale 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008). 9.4Occorre altresì precisare che la nozione d'impedimento non colpe- vole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'i- stante e il suo rappresentante (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamen- to del rappresentante, come già rilevato, va comunque ascritto al rap- presentato (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_249/2008 consid. 1.2 e relativi riferimenti; cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 50 n. 1342). 9.5Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dagli atti di causa emerge che la ricorrente con procura del 24 giugno 2010 ha conferito mandato al Patronato ITAL-UIL di B._______ di rappresentarla nel- Pagi na 4
C-47 0 1 /20 1 0 l'ambito della procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale avverso la "Reiezione Conferma Rendita Di Invalidità Svizzera". La de- cisione incidentale di questo Tribunale dell'8 luglio 2010 è pertanto sta- ta validamente notificata all'indirizzo del rappresentante autorizzato della ricorrente il 19 luglio 2010. Il fatto che la ricorrente non sia stata informata dal proprio rappresentante, per motivi di ferie, del richiesto anticipo spese non costituisce manifestamente un motivo di restituzio- ne dei termini, trattandosi di una dimenticanza del rappresentante im- putabile al rappresentato (v. al riguardo in particolare il considerando 9.4 del presente giudizio). In effetti, il Patronato poteva e doveva, usando della necessaria diligenza, organizzarsi internamente in modo tale che, anche nell'eventualità di un'assenza del diretto responsabile del caso, un altro collaboratore assumesse temporaneamente la salva- guardia degli interessi della ricorrente, ciò che non poneva particolari problemi essendo a tal fine sufficiente l'inoltro di un'istanza di proroga del termine accordato per il pagamento dell'anticipo spese, istanza che avrebbe potuto essere inoltrata fino al 16 agosto 2010 a mezza- notte. Inoltre, secondo la giurisprudenza l'assenza di colpa deve ri- guardare anche gli ausiliari del rappresentante – che non hanno dun- que direttamente assunto il mandato di rappresentanza conferito al Patronato stesso – di modo che se la decisione incidentale di questo Tribunale dell'8 luglio 2010 fosse stata ritirata da un ausiliare del Pa- tronato gli effetti rimarebbero invariati, potendosi ragionevolmente pre- tendere che l'ausiliario sia stato istruito correttamente vuoi alfine di salvaguardare direttamente gli interessi della ricorrente vuoi alfine di contattare una persona del patronato suscettibile di saperli tutelare (cfr., fra le tante, la sentenza del Tribunale federale 2P.264/2003 del 29 ottobre 2003; ATF 107 IA 168 consid. 2c). Ne discende che chiaramen- te non è stato fatto valere un impedimento ai sensi di legge. Per so- vrabbondanza, giova altresì rilevare che non avrebbe manifestamente costituito un impedimento neppure l'eventuale assenza per vacanze della ricorrente, dal momento che qualora il Patronato non avesse po- tuto raggiungere la propria assistita dal 19 luglio 2010 al 16 agosto 2010 avrebbe comunque anche in tale caso potuto, dando prova della necessaria diligenza, domandare – sempre mediante un'istanza da inoltrare entro il 16 agosto 2010 a mezzanotte – la proroga del termine concessa da questo Tribunale per versare il richiesto anticipo spese, ciò che invece non ha fatto senza che risulti, appunto, un qualsivoglia impedimento non imputabile a colpa della parte o del suo rappresen- tante (compreso i suoi ausiliari). Pagi na 5
C-47 0 1 /20 1 0 10. Da quanto esposto, discende che il telefax del 30 agosto 2010, inteso quale domanda di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali, può essere respinta in quanto manifestamente infondata, ritenuto altresì che la do- manda in questione appare completa e che la ricorrente non si è riser- vata un completamento della medesima. Giova, infine, rilevare che, se- condo giurisprudenza, le ferie giudiziarie di cui all'art. 38 cpv. 4 LPGA e 22a cpv. 1 PA non hanno alcun influsso sulla scadenza dei termini fissati dalla legge o dal giudice, quando il giorno della scadenza è sta- to esplicitamente fissato ad una data posteriore alle ferie (cfr. sentenza del Tribunale federale 4C.410/2006 del 29 gennaio 2007, DTF 132 II 153 e 97 I 851 e relativi riferimenti; cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribu- nal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 46 n. 1201 e relativi riferi- menti; cfr. A. MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, Prozessieren von dem Bundesverwaltungsgericht, Losanna/Zurigo/Berna 2008, n. 2.123 e re- lativi riferimenti). 11. Per conseguenza, il ricorso – a causa del mancato versamento da par- te della ricorrente, nel termine accordato, dell'anticipo a copertura del- le presumibili spese processuali – è inammissibile. 12. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF; cfr. sentenza del Tribunale federale 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008), rispettivamente il respingimento di domande di restituzione dei termini manifestamente infondate, quest'ultimo di principio secondo le competenze attribuite al giudice unico dalle leggi federali in materia d'assicurazioni sociali (v. in particolare l'art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combi- nazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF). 13. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l'esito della causa, non si giustifi- ca altresì l'attribuzione di ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Pagi na 6
C-47 0 1 /20 1 0 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. L'istanza del 30 agosto 2010, intesa quale domanda di proroga del termine per il versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, è inammissibile. 2. L'istanza del 30 agosto 2010, intesa quale domanda di restituzione del termine per il versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, è respinta. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 5. Comunicazione a: -Rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Pagi na 7
C-47 0 1 /20 1 0 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagi na 8