Co r t e II I C-46 8 4 /20 0 7 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 0 m a g g i o 2 0 0 9 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, cancelliere Dario Quirici. X._______, attualmente senza domicilio conosciuto, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Ritiro di valori patrimoniali. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-46 8 4 /20 0 7 Fatti: A. Entrato in Svizzera il 18 gennaio 2004, X._______, cittadino somalo nato il ..., ha presentato il giorno successivo una domanda d'asilo. Con decisione del 26 marzo 2004, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto la sud- detta domanda, impartendo all'interessato un termine con scadenza al 21 maggio 2004 per lasciare la Svizzera. Il 6 dicembre 2005 la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asi- lo (di seguito: CRA), ha stralciato dai ruoli il ricorso interposto il 28 aprile 2004 dall'interessato, poiché, resosi irreperibile dal 5 ottobre 2005, egli non ha dato seguito alla richiesta della CRA di comunicare il suo recapito e la sua volontà di continuare la procedura ricorsuale. B. Il 23 febbraio 2006 l'UFM ha intimato al richiedente il conteggio finale del suo conto di garanzia al fine di permettergli di controllarne il contenuto e di prendere posizione in merito. L'UFM ha poi precisato che ove egli fosse entrato in possesso di un patrimonio non proveniente dal reddito lavorativo, avrebbe dovuto rimborsare eventuali costi ancora scoperti. L'invio è stato rispedito al mittente con la menzione "sparito". Con decisione del 5 aprile 2006, l'UFM, in applicazione degli art. 85 a 87 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RU 1999 2262), dell'art. 8 cpv. 1, dell'art. 9 e degli art. 17 a 19 dell'Ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo OAsi 2, RU 1999 2318), nel loro tenore fino al 31 dicembre 2007, ha stabilito l'obbligo di rimborso da parte dell'interessato, confer- mando quindi quanto esposto nel conteggio finale del 23 febbraio 2006, ripreso nel seguente dispositivo:
C-46 8 4 /20 0 7 all'Ufficio federale della migrazione, quale rimborso per le spese causate. Anche tale decisione è stata rinviata al mittente con la menzione "sparito". C. In occasione di un controllo di persona svoltosi il 23 marzo 2007 a Lu- gano, la Polizia cantonale ticinese ha ritrovato, in possesso dell'interessato, denaro contante per un ammontare di Fr. 2'500.-. Durante il verbale d'interrogatorio svoltosi il giorno stesso, egli è stato informato della necessità di dimostrare la provenienza di tale importo. L'interrogato ha affermato che la somma era il frutto del lavoro svolto presso la Caritas di Pollegio dal mese di luglio 2006 al mese di gennaio 2007. Non essendo stato in grado di documentare tali affermazioni, la polizia ha ritirato l'importo di Fr. 2'400.-, trasferendolo il 27 marzo 2007 sul conto di garanzia dell'interessato. D. Con decisione dell'11 giugno 2007, l'UFM ha pronunciato l'esecuzione del versamento di valori patrimoniali per un ammontare di Fr. 2'400.- sul conto di garanzia n. 13307257 intestato a X._______ per il con- fronto, nell'ambito del conteggio finale, con le spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione, nonché con i costi della procedura di ricor- so. L'UFM ha rilevato che, in applicazione dell'art. 86 cpv. 4 LAsi in relazione con l'art. 14 OAsi 2 (nel loro tenore fino al 31 dicembre 2007) possono essere ritirati valori patrimoniali di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente nonché persone bisognose di protezione senza un permesso di dimora, se tali valori non provengono dal reddito lavorativo, se la loro provenienza non può essere dimostrata o se il loro importo è superiore a Fr. 1'000.-. Nella fattispecie l'autorità di prime cure ha rilevato che sulla base degli atti a sua disposizione l'interessato non ha svolto nessuna attività lucrativa atta a spiegare la provenienza del denaro ritirato e ch'egli non avrebbe dimostrato in modo attendibile, mediante documenti appropriati, la provenienza della somma ritirata. Per questi motivi l'UFM ha ritenuto giustificata tale misura. E. In data 9 luglio 2007, X._______ è insorto avverso la suddetta deci- Pagi na 3
C-46 8 4 /20 0 7 sione, postulandone l'annullamento e richiedendo la restituzione della citata somma. A sostengo del proprio gravame, il ricorrente ha affermato che l'origine di tale somma risulterebbe da un importo totale di Fr. 1'464.- percepito nel quadro programma occupazionale svolto dal 24 luglio al 29 dicembre 2006 presso la Caritas di Pollegio, come si evincerebbe dalla dichiarazione allegata della Croce Rossa Svizzera, Sezione del Luganese e dai risparmi effettuati sulle prestazioni di assistenza. Preso atto del ricorso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha rinunciato a prelevare un anticipo delle presunte spese processuali rilevando che esse sarebbero state poste a carico del ricorrente in caso d'esito negativo della procedura ricorsuale. F. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 13 agosto 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'au- torità di prime cure ha ripreso in sostanza le argomentazioni sviluppa- te nella sua decisione dell'11 giugno 2007, precisando che le dichia- razioni rilasciate dal ricorrente in occasione del ritiro dei valori patri- moniali il 23 marzo 2007 non concordano con quelle indicate nell'atto di ricorso e che non era stata fornita alcuna prova pertinente delle modalità in cui egli avrebbe potuto risparmiare più di Fr. 1000.- sulle prestazioni fornite dalla pubblica assistenza. L'autorità inferiore ha infine rilevato che il ricorrente avrebbe avuto dei precedenti penali per infrazione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.21), per furto di lieve entità e truffa. G. Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intima- ta, con replica del 12 settembre 2007, il ricorrente ha precisato che vi è stata probabilmente confusione e che intendeva effettivamente di- chiarare che la somma in suo possesso risultava dall'importo percepito dalla Caritas e dal risparmio effettuato sulle prestazioni di assistenza. L'interessato ha infine precisato come tali risparmi fossero stati possibili grazie ai pranzi distribuiti dalla Caritas e ad un modo di vita spartano. H. Il 23 novembre 2007 l'interessato ha presentato all'UFM una domanda Pagi na 4
C-46 8 4 /20 0 7 di riesame della decisione d'allontanamento nonché d'ammissione provvisoria, rilevando come l'esecuzione dell'allontanamento non fosse esigibile vista la situazione di violenza e di guerra civile in Somalia. Con decisione del 16 gennaio 2008, l'UFM ha quindi pronunciato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in quanto inesigibile e l'ha sostituita con un'ammissione provvisoria. In data del 16 giugno 2008 l'UFM ha rilevato l'irreperibilità dell'interessato a partire dal 31 dicembre 2007. Ai sensi dell'art 84 cpv. 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) l'UFM ha quindi pronunciato la fine dell'ammissione provvisoria. Diritto: 1. 1.1Contro le decisioni concernenti il ritiro di valori patrimoniali rese dall'UFM può essere interposto ricorso dinanzi al TAF (art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] in relazione con l'art. 31 e l'art. 33 let. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). 1.2Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al TAF è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Nella presente fattispecie il Tribunale amministrativo federale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. d cf.1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.3Il ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 49 segg. PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez- zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto- Pagi na 5
C-46 8 4 /20 0 7 nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. La decisione impugnata è stata emessa sulla base dell'art. 86 cpv. 4 LAsi (cfr. RU 1999 2262) e dell'art. 14 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2, RU 1999 2318) nel loro tenore fino al 31 dicembre 2007. Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il secondo pacchetto di modifiche nell'ambito della revisione della LAsi del 16 dicembre 2005 con i corrispondenti adattamenti della LAsi e dell'Ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2, RS 142.312). Le disposizioni relative al prelevamento di valori patrimoniali sono ora disciplinate dall'art. 87 LAsi nonché dall'art. 16 OAsi 2. Secondo le disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 cpv. 1 LAsi, le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. Nel caso di specie la procedura di ricorso è stata avviata con atto ricorsuale del 9 luglio 2007 ed è fino ad oggi pendente. Ne discende che in concreto il nuovo diritto è applicabile (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-1254/2006 del 1° febbraio 2008 nonché C-1256/2006 del 4 giugno 2008 consid. 2). Le disposizioni inerenti al prelevamento di valori patrimoniali secondo il nuovo diritto non differiscono tuttavia da quelle del diritto previgente, (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo del 4 settembre 2002, FF 2002 6115 seg. nonché 6135). 4. 4.1Secondo il nuovo art. 87 cpv. 1 LAsi i richiedenti l'asilo e le perso- ne bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa. L'art. 87 cpv. 2 LAsi prevede che le autorità competenti possano mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del rimborso delle spese secondo l'art. 85 cpv. 1 LAsi, se le menzionate persone non possono dimostrare che i detti valori provengono da redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno Pagi na 6
C-46 8 4 /20 0 7 oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale (art. 87 cpv. 2 let. a LAsi), se non possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali (art. 87 cpv. 2 let. b LAsi) oppure se possono dimostrarne la provenien- za, ma viene superato l'importo fissato dal Consiglio federale (art. 87 cpv. 2 let. c LAsi). Ai sensi dell'art. 16 cpv. 4 OAsi 2 l'importo summenzionato ammonta a Fr. 1000.-. Per valori patrimoniali secondo l'art. 87 LAsi s'intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari (art. 16 cpv. 1 OAsi 2). 4.2Sulla base del principio dell'inversione dell'onere della prova previ- sto all'art. 87 cpv. 2 let. a e b LAsi, la dimostrazione della provenienza dei valori patrimoniali incombe alla persona tenuta a versare il contri- buto speciale (in relazione al vecchio, ma in sostanza identico art. 86 cpv. 4 let. a LAsi nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007 cfr. le senten- ze del Tribunale federale 2A.356/2004 del 6 settembre 2004 consid. 5.2 e 5.3 nonché 2A.331/2001 del 19 settembre 2001 consid. 2a). Nel caso in cui l'interessato non può provare l'origine dei valori patrimonia- li, essi vengono ritirati al fine di rimborsare le spese di aiuto sociale, di partenza, di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso (cfr. art. 85 cpv. 1 LAsi). Se al contrario l'interessato è in grado di provare la legittimità della provenienza dei valori patrimoniali, il loro ritiro avviene unicamente nella misura in cui è superato l'importo fissato dal Consiglio federale (art. 87 cpv. 2 let. c LAsi in relazione con l'art. 16 cpv. 4 OAsi 2). Se la provenienza di detti valori non può essere pro- vata, viene ritirata la totalità dell'importo. 4.3La dimostrazione della provenienza dei valori patrimoniali sottostà a condizioni molte severe. Se l'origine non può essere comprovata immediatamente sulla base di una valida documentazione, bisogna attendersi dalla persona interessata che le affermazioni rilasciate nell'ambito del ritiro dei valori patrimoniali siano confermate in un secondo tempo da prove chiare, plausibili e coerenti. Mere affermazioni non comprovate non sono ritenute sufficienti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2129/2007 del 31 agosto 2007 consid. 3.3). La validità dei mezzi di prova forniti posteriormente al ritiro dei valori patrimoniali viene esaminata tenendo conto l'insieme delle circostanze del caso di specie ad eccezione di casi in cui le contraddizioni sono manifestamente palesi senza che sia necessario effettuare ulteriori indagini (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-1256/2006 del 4 giugno 2008 consid. 3.3, Pagi na 7
C-46 8 4 /20 0 7 C-4341/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 2.3 e C-1258/2006 del 11 maggio 2007 consid. 4.2). 5. 5.1Da quanto emerso dagli atti, il ricorrente è stato controllato il 23 marzo 2007 dalla Polizia cantonale a Lugano. Egli aveva con sé dena- ro contante per un valore di Fr. 2500.-. Durante l'interrogatorio l'interessato ha affermato che tale somma proveniva dal lavoro svolto presso la Caritas di Pollegio nell'ambito del programma occupazionale organizzato dalla Croce Rossa Svizzera. L'interessato ha dichiarato di aver lavorato per un periodo di sette mesi, segnatamente dal mese di luglio 2006 fino al mese di gennaio 2007, percependo uno stipendio mensile di Fr. 800.-, per un totale di Fr. 5600.-. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate, la Polizia cantonale ha ritirato l'importo di Fr. 2400.- che ha trasferito sul conto di garanzia il 27 marzo 2007, lasciando un importo di Fr. 100.- all'interessato. Nel gravame del 9 luglio 2007 il ricorrente ha ribadito di aver lavorato alla Caritas ma non per sette mesi, bensì dal 24 luglio al 29 dicembre 2006, ovvero per poco più di cinque mesi percependo un salario totale di Fr. 1464.- e non di Fr. 5600.-, come affermato durante l'interrogatorio. Egli ha precisato infine che alla somma di Fr. 2500.- si giunge sommando i risparmi sulle prestazioni di assistenza, di cui non aveva rilasciato alcuna dichiarazione nell'ambito della citata audizione. Nella replica del 12 settembre 2007 l'interessato ha ripreso quanto affermato nel ricorso, aggiungendo che aveva potuto risparmiare tale importo grazie ai pranzi distribuiti dalla Caritas e a una condotta di vita spartana. Egli ha tuttavia omesso di produrre ulteriori mezzi di prova riconducibili alla somma trovata in suo possesso il 23 marzo 2007 ad eccezione del certificato relativo al programma occupazionale svolto presso la Caritas di Pollegio. 5.2Dalle summenzionate considerazioni (cfr. consid. 3) discende che l'interessato non è stato in grado di documentare la provenienza del denaro trovato nel suo portamonete. Egli non ha né dimostrato sulla base di documenti appropriati la provenienza di tale denaro contante né fornito in un secondo tempo dati chiari, concludenti e concordanti di come egli avrebbe potuto risparmiare predetta somma. 5.3Per quanto concerne il conteggio finale del 23 febbraio 2006, esso è stato allestito in seguito alla scomparsa dell'interessato, il quale non ha rilasciato alcun recapito per poterlo rintracciare. Nello scritto Pagi na 8
C-46 8 4 /20 0 7 dell'autorità inferiore del 23 febbraio 2006 relativo a tale conteggio, l'interessato veniva debitamente informato che valori patrimoniali non provenienti da un'attività lucrativa sarebbero stati ritirati anche dopo il conteggio finale del conto di garanzia. 6. Alla luce di quanto esposto, si constata che il ricorrente non ha fornito prove oggettive chiare e coerenti in merito alla provenienza dei sum- menzionati valori patrimoniali. Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha deciso di ritirarli. 7. Ne discende che l'UFM con decisione dell'11 giugno 2007 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del re- golamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagi na 9
C-46 8 4 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale (CCP 30-217609-6 o IBAN CH54 0900 0000 3021 76096 9) entro 30 giorni dalla notificazione mediante pubblicazione sul Foglio Federale della presente decisione. 3. Comunicazione a: -ricorrente (pubblicazione sul Foglio Federale)