B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4677/2020
S e n t e n z a d e l 2 9 l u g l i o 2 0 2 2 Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A., rappresentata da B., LEX ET IUSTITIA CORONELLI, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; revisione processuale (decisione su opposizione del 20 agosto 2020).
C-4677/2020 Pagina 2 Fatti: A. Con decisione del 2 luglio 2008 (doc. 13 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 13]), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha attri- buito a A._______ (di seguito: interessata, istante, ricorrente/insorgente) – cittadina italiana, nata il (...), vedova, madre di quattro figli (doc. 3 pag. 1 e pag. 12) – una rendita vedovile di fr. 672.- al mese dal 1° marzo 2008. Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato. B. B.a Con scritto del 4 settembre 2012 (doc. 48), la CSC ha informato l’inte- ressata che si sarebbe pronunciata sul suo diritto ad una rendita di vec- chiaia svizzera, essendo ella prossima all’età di pensionamento secondo la legislazione svizzera. B.b Con decisione del 25 marzo 2013 (doc. 72), la CSC ha deciso di ero- gare in favore dell’interessata una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 1'170.- al mese dal 1° marzo 2013. Nella motivazione della decisione, detta auto- rità ha indicato, sotto la rubrica “complemento d’informazione”, che “se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita se- condo la legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, è versata soltanto la rendita più elevata”. Con decisione su opposizione del 26 agosto 2013 (doc. 80), la CSC ha poi respinto l’opposizione del 10 aprile 2013 (doc. 75) – quanto alla richiesta del versamento di interessi di mora sulla rendita di vecchiaia – e confermato la propria decisione del 25 marzo 2013. La deci- sione su opposizione è cresciuta incontestata in giudicato. B.c Con scritto del 6 agosto 2019 (doc. 89 pag. 16), l’interessata ha chiesto alla CSC di voler “prendere posizione sulla (sua) situazione (...) pensioni- stica”, nel senso che ha diritto vuoi al versamento delle prestazioni com- plementari alla rendita AVS ed alla copertura delle spese medico-sanitarie in Svizzera (allo stesso modo come i pensionati svizzeri) vuoi al versa- mento, oltre alla sua rendita di vecchiaia svizzera, della pensione di rever- sibilità del coniuge defunto, nonché della tredicesima mensilità sulla sua rendita di vecchiaia e sulla pensione di reversibilità del coniuge defunto (conformemente alla vigente legge italiana). Ha esibito le sentenze del Tri- bunale federale 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 (che conferma la sen- tenza resa dal Tribunale cantonale amministrativo del Cantone C._______ il 9 gennaio 2017 in merito alla revoca del permesso di dimora decisa dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni il 7 maggio
C-4677/2020 Pagina 3 2015) e 2F_12/2018 del 10 agosto 2018 come pure lo scritto dell’Ufficio della migrazione del Cantone C._______ del 22 giugno 2018 che le fissa un termine al 22 luglio 2018 per lasciare la Svizzera (doc. 89 pag. 2, pag. 5 e pag. 32) nonché la sentenza del Tribunale federale 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 concernente il diritto a prestazioni complementari alla ren- dita di vecchiaia svizzera (doc. 89 pag. 12). B.d Con lettera del 27 settembre 2019 (doc. 92), la CSC ha segnalato all’interessata che, secondo il diritto svizzero, le vedove hanno diritto ad una rendita vedovile, purché siano adempiute determinate condizioni di cui agli art. 23 e 24 LAVS. Non sussiste, a differenza della legislazione italiana, alcun diritto ad una “pensione di reversibilità”. Per il resto, l’autorità inferiore ha precisato che se, contemporaneamente alla rendita vedovile, una donna ha diritto anche ad una rendita di vecchiaia, è versata soltanto la rendita più elevata. La decisione del 25 marzo 2013 – mediante la quale è stata accordata la rendita di vecchiaia – è peraltro cresciuta in giudicato. B.e Con istanza del 23 marzo 2020 (doc. 95 pag. 1), l’interessata ha chie- sto di adeguare nel suo caso il sistema pensionistico svizzero al sistema pensionistico italiano, nel senso che, oltre al versamento della sua rendita di vecchiaia svizzera, deve essere corrisposta anche la pensione di rever- sibilità del coniuge defunto, conformemente alla vigente legge italiana, e ciò a decorrere dal mese di ottobre 2018 (data di soppressione in Svizzera delle prestazioni complementari all’AVS). Ha prodotto la decisione del 14 gennaio 2019 e la decisione su opposizione del 2 aprile della Cassa can- tonale di compensazione del Cantone C., la sentenza del Tribu- nale cantonale delle assicurazioni del Cantone C. 33.2019.7 del 19 agosto 2019, il decreto 9C_576/2019 del 25 ottobre 2019 e la sentenza 9C_576/2019 del 5 dicembre 2019 del Tribunale federale concernenti il di- ritto a prestazioni complementari alla rendita di vecchiaia (doc. 95 pag. 4, pag. 7, pag. 12, pag. 39 e pag. 45). B.f Con lettera del 16 aprile 2020 (doc. 98), l’istante ha precisato – su ri- chiesta dell’autorità inferiore (doc. 97) – che l’istanza del 23 marzo 2020 doveva essere intesa quale domanda di revisione, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione della CSC del 25 marzo 2013. B.g Con decisione del 28 maggio 2020 (doc. 99), la CSC ha deciso che non erano date le condizioni per procedere ad una revisione, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione di attribuzione di una rendita di vecchiaia svizzera del 25 marzo 2013, le argomentazioni addotte
C-4677/2020 Pagina 4 dall’istante (e la documentazione prodotta) non avendo permesso di ogget- tivare nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non avevano potuto essere prodotti in precedenza, fermo restando che solo i fatti già esistenti all’epoca della procedura conclusasi con la menzionata decisione pote- vano essere presi in considerazione, ad esclusione dei fatti verificatesi suc- cessivamente a tale decisione (come quelli invocati dall’istante). B.h Con opposizione del 30 giugno 2020 (doc. 100), l’interessata ha fatto valere nella sostanza che – con riferimento alla misura d’allontanamento del 22 giugno 2018 dell’Ufficio della migrazione del Canton C._______ e della decisione di soppressione del diritto alle prestazioni complementari del 2 aprile 2019 della Cassa cantonale di compensazione del Cantone C._______ – “la (sua) situazione pensionistica deve essere revisionata at- traverso un adeguamento del suo sistema pensionistico svizzero al si- stema pensionistico estero (italiano)”. B.i Con decisione su opposizione del 20 agosto 2020 (doc. 101), la CSC ha respinto l’opposizione del 30 giugno 2020 e confermato la propria deci- sione del 28 maggio 2020. C. C.a Il 21 settembre 2020, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 20 agosto 2020 mediante il quale ha chiesto d’accogliere il gra- vame, d’annullare la decisione su opposizione impugnata nonché di (rifor- mare detta decisione nel senso di) adeguare nel suo caso il sistema pen- sionistico svizzero al sistema pensionistico italiano, nel senso che al ver- samento della sua rendita di vecchiaia svizzera venga aggiunta la pensione di reversibilità del coniuge defunto, oltre alla tredicesima mensilità sulla sua rendita di vecchiaia e sulla pensione di reversibilità del coniuge defunto, conformemente alla vigente legge italiana, a decorrere dal mese di ottobre 2018 (data di soppressione in Svizzera delle prestazioni complementari all’AVS). Nella sostanza segnala che – in virtù della misura d’allontana- mento del 22 giugno 2018 dell’Ufficio della migrazione del Cantone C._______ e della decisione su opposizione del 2 aprile 2019 della Cassa cantonale di compensazione del Cantone C._______ (decisioni già agli atti) – si giustifica una revisione “della sua situazione pensionistica”. Per il resto, l’insorgente critica lo svolgimento della procedura e la motivazione della decisione dell’Ufficio della migrazione in merito al suo allontanamento dal territorio svizzero rispettivamente della Cassa cantonale di compensa- zione riguardo alla soppressione delle prestazioni complementari all’AVS,
C-4677/2020 Pagina 5 facendo valere presunte violazioni di Regolamenti europei ed Accordi in- ternazionali (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 30 ottobre 2020 (doc. TAF 5), il Tribunale amministrativo federale ha, da un lato, ritenuto che, non avendo l’autorità inferiore tolto l’effetto sospensivo al ricorso, quest’ultimo ha effetto sospen- sivo, di modo che la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al ri- corso medesimo, formulata dalla ricorrente nel gravame del 21 settembre 2020, doveva considerarsi senza oggetto. Dall’altro lato, ha respinto la do- manda di adozione di misure cautelari urgenti, pure formulata nel gravame del 21 settembre 2020 – mediante la quale l’insorgente ha chiesto a questo Tribunale l’adozione di “altri provvedimenti cautelari d’urgenza per conser- vare provvisoriamente lo stato di fatto e di diritto della situazione pensioni- stica della ricorrente e per tutelare provvisoriamente interessi minacciati” – dal momento che non si poteva ritenere che l’esito (favorevole) del ricorso nel senso da lei richiesto fosse pacifico, il contrario apparendo piuttosto essere il caso. C.c Con risposta al ricorso del 25 novembre 2020 (doc. TAF 7), la CSC ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Detta autorità ha confermato che non sono realizzate le condizioni per pro- cedere ad una revisione, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione di attribuzione di una rendita di vecchiaia del 25 marzo 2013. Secondo la CSC, le argomentazioni addotte dalla ricorrente – relative al suo allontana- mento dal territorio svizzero ed alla soppressione di prestazioni comple- mentari all’AVS (questioni che esulano dalla sua competenza) – non per- mettono di oggettivare alcun nuovo fatto, ai sensi di legge, ossia un fatto già esistente all’epoca della procedura conclusasi con la menzionata deci- sione, che non era stato allegato poiché non ancora noto all’insorgente no- nostante tutta la diligenza del caso, ad esclusione dei fatti verificatesi suc- cessivamente a tale decisione, come quelli invocati dalla ricorrente (è fatto riferimento alle DTF 127 V 253 e 110 V 138). C.d Nella replica del 20 gennaio 2021, l’insorgente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 21 settembre 2020. Per il resto, si duole che la CSC non si sia pronunciata sulla sua “domanda integrativa di pensione di reversibilità e tredicesima mensilità (...), confor- memente alla legge vigente in Italia” – domanda formulata con scritto di opposizione del 30 giugno 2020 (doc. 100) – facendo valere una ritar- data/denegata giustizia rispettivamente una violazione del diritto di essere sentita da parte dell’autorità inferiore (doc. TAF 10).
C-4677/2020 Pagina 6 C.e Con provvedimento dell’8 febbraio 2021, questo Tribunale ha tra- smesso per conoscenza copia dell’atto di replica del 20 gennaio 2021 all’autorità inferiore (doc. TAF 11). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l’ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione (CSC). Benché nel ricorso, l’insorgente faccia valere che “continua tuttora a dimorare nel territorio svizzero” (malgrado la revoca del suo per- messo di dimora B UE/AELS), è comunque data la competenza di questo Tribunale ad esaminare il gravame inoltrato dalla ricorrente (art. 85 bis cpv. 1 LAVS [cfr. sentenza del TAF C-4519/2020 del 2 giugno 2021 consid. 1.2]). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. Secondo le regole generali del diritto intertemporale, si applicano le norme procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso (DTF 130 V 1 con- sid. 3.2). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso – interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) – è ammissibile limitatamente al punto di questione della revisione processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione della CSC del 25 marzo 2013 concernente l’erogazione di una rendita di vecchiaia svizzera. Le questioni inerenti al diritto di soggiorno in Svizzera
C-4677/2020 Pagina 7 – ampiamente discusse nel gravame dalla ricorrente e che sono già state decise dalle competenti autorità svizzere e in ultima istanza dal Tribunale federale – esulano dal presente litigio (rispettivamente dalla competenza della CSC e del TAF), come peraltro quelle inerenti al diritto a prestazioni complementari alla rendita AVS in Svizzera rispettivamente alla copertura delle spese sanitarie. 2. Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in- quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d’ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricor- rente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d’argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). 3. Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transi- torio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizza- zione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposi- zioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4. La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea – che, a suo dire, “continua tuttora a dimorare nel territorio svizzero” (mal- grado la revoca del suo permesso di dimora B UE/AELS [soggiorno illegale nel momento in cui è stata resa la decisione impugnata]) – e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681). L’allegato II ALC pre- vede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, ed il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con
C-4677/2020 Pagina 8 la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, anche in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, l’organizzazione della procedura come pure l’esame delle condi- zioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del regolamento n. 883/2004 in rela- zione con l’Allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 5. Oggetto del litigio è la decisione di revisione processuale, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, della CSC del 20 agosto 2020, revisione processuale che riguarda la decisione che la CSC aveva reso il 25 marzo 2013 (v. lettera B.b dei fatti di causa). 5.1 Giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. In altri termini, un accertamento erroneo dei fatti (erroneità iniziale dei fatti) può correggersi, a determinate condizioni, attraverso una revisione proces- suale (prevista appunto all’art. 53 cpv. 1 LPGA [DTF 135 V 201 consid. 5.1; v. pure la sentenza del TF 9C_696/2007 del 9 novembre 2009 consid. 4.1 con rinvii nonché la sentenza del TAF C-4878/2019 del 15 ottobre 2021 consid. 7.1]). 5.2 Sono nuovi solo i fatti già esistenti all’epoca della procedura prece- dente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso. I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, ossia di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione conte- stata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 258 consid. 2.1; 143 V 105 consid. 2.3; sen- tenze del TF 8C_396/2020 del 30 luglio 2020 e 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.2). 5.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr., in particolare, DTF 143 V 105 consid. 2.4 nonché le sentenze del TF 8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 3.2.3 e 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii), i nuovi fatti rilevanti o i nuovi mezzi di prova devono essere fatti valere entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (termine
C-4677/2020 Pagina 9 relativo), ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notifica della decisione (ter- mine assoluto; art. 67 cpv. 1 e 2 PA in correlazione con l’art. 55 cpv. 1 LPGA). 5.4 Di massima il fatto, nuovo nel senso precedentemente indicato, è am- missibile a condizione che il richiedente non l'abbia potuto addurre nell'am- bito della procedura precedente. Secondo la giurisprudenza ciò implica ch'egli, o il suo patrocinatore, abbiano dato prova di tutta la diligenza esi- gibile. Giova sottolineare che si può ammettere soltanto con ritegno l'im- possibilità per una parte di addurre un determinato fatto nel quadro della procedura anteriore, poiché il motivo di revisione fondato su nova improprie non deve servire a rimediare a errori e omissioni dell'istante nella condu- zione della procedura (DTF 143 V 105 consid. 2.3; 143 III 272 consid. 2.2; 134 III 699 consid. 2.2; sentenze del TF 4A_763/2011 del 30 aprile 2012 consid. 3.1 e 4A_144/2010 del 28 settembre 2010 consid. 2.3). 5.5 Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto ve- nir provati, a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi di prova sono de- stinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (DTF 143 V 105 consid. 2.3; 127 V 353 consid. 5b; sentenza del TF C_223/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.2). Una prova è considerata rile- vante, quando si può supporre nell’ipotesi ne fosse stato a conoscenza, che il giudice avrebbe deciso diversamente nel procedimento principale. Decisiva al riguardo è la circostanza che il mezzo di prova non solo abbia un’influenza sull’apprezzamento, ma anche sull’accertamento dei fatti (DTF 143 V 105 consid. 2.3). 6. 6.1 La ricorrente a fondamento della sua domanda di revisione proces- suale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA – della decisione della CSC del 25 marzo 2013 – invoca sostanzialmente come fatti nuovi la revoca del per- messo di soggiorno in Svizzera del 7 maggio 2015 (cfr. sentenza del TF 2C_205/2017 lettera B) e la conseguente soppressione delle prestazioni complementari alla rendita di vecchiaia a decorrere dal 1° ottobre 2018 (decisione del 14 gennaio 2019 della Cassa cantonale di compensazione [doc. 95 pag. 4], confermata su opposizione il 2 aprile 2019 [doc. 95 pag. 7], e sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone C._______ del 19 agosto 2019 [33.2019.7 {doc. 95 pag. 12}]). Sostiene
C-4677/2020 Pagina 10 che, in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 12 giugno 2018 (2C_205/2017; mediante la quale è stata confermata la revoca del suo per- messo di dimora B UE/AELS [doc. 89 pag. 32]), il suo soggiorno in Svizzera “è stato reso illegale”. Successivamente alla misura d’allontanamento del 22 giugno 2018, la Cassa cantonale di compensazione del Cantone C._______ ha soppresso il suo diritto alle prestazioni complementari all’AVS e alla copertura delle spese medico-legali in quanto “non avrebbe più una dimora legale sul territorio svizzero”. Per tale motivo, “la sua situa- zione deve essere equiparata a quella di chi risiede all’estero”. Ritenuto che è stata allontanata dalla Svizzera (ma dimora ancora in Svizzera) e che non le vengono più garantite in Svizzera le stesse condizioni di vita dei pensionati svizzeri dal momento che percepisce la sola rendita di vec- chiaia, ma non le prestazioni complementari all’AVS – fatti che “non pote- vano essere prodotti in precedenza ed erano sconosciuti all’epoca” – a suo giudizio, si giustifica una revisione “della (sua) situazione pensionistica”. A tal proposito, l’insorgente segnala che il sistema pensionistico svizzero non risulta conforme alla legge vigente in Italia, nonostante le autorità svizzere “la considerano come residente all’estero”. Chiede pertanto “l’adegua- mento del suo sistema pensionistico svizzero al sistema pensionistico ita- liano” conformemente all’Accordo sulla libera circolazione e ai Regolamenti comunitari, nel senso che al versamento della sua rendita di vecchiaia sia aggiunta la pensione di reversibilità del coniuge defunto, oltre alla tredice- sima mensilità sulla sua rendita di vecchiaia e sulla pensione di reversibilità del coniuge defunto, secondo la vigente legge italiana, con effetto dal mese di ottobre 2018 (data di soppressione in Svizzera delle prestazioni comple- mentari all’AVS), alfine di garantirle in Italia una parità di trattamento con i pensionati nazionali. La ricorrente precisa poi che in Italia i pensionati per- cepiscono anche la pensione di reversibilità, oltre alla tredicesima mensi- lità. La pensione di reversibilità italiana (che andrebbe versata mensilmente e che corrisponderebbe “a tutti gli anni contributivi versati dal marito in Sviz- zera”) corrisponde a ciò che in Svizzera viene denominata rendita vedovile. Si tratta della “quota parte della pensione complessiva che spetta al co- niuge vedovo al sopraggiungere della morte dell’altro”. Detta pensione di reversibilità viene integrata alla pensione di vecchiaia del coniuge vedovo. Quest’ultimo percepisce così due pensioni, ossia la propria pensione di vecchiaia e la pensione di reversibilità del coniuge defunto. L’insorgente allega, infine, di subire, quale pensionata svizzera, una doppia discrimina- zione. In Svizzera, da ottobre del 2018, non ha più diritto (anche se dimora effettivamente ancora nel territorio svizzero) alle prestazioni complemen- tari all’AVS allo stesso modo dei pensionati svizzeri. In Italia, nella misura in cui la CSC non le versasse la pensione di reversibilità del coniuge de- funto, oltre alla tredicesima mensilità sulla sua rendita di vecchiaia e sulla
C-4677/2020 Pagina 11 pensione di reversibilità del coniuge defunto (come previsto dal diritto ita- liano). Sostiene che se il sistema pensionistico svizzero che la concerne fosse adeguato al sistema pensionistico italiano, potrebbe senz’altro fare ritorno in Italia e vivere nelle medesime condizioni economiche di un pen- sionato italiano. 6.2 6.2.1 L’autorità inferiore rileva che le argomentazioni addotte dall’insor- gente e la documentazione prodotta (segnatamente, le sentenze del TF 2C_205/2017 del 12 giugno 2018, 2F_12/2018 del 10 agosto 2018, 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 e 9C_576/2019 del 5 dicembre 2019, la decisione dell’Ufficio della migrazione del Cantone C._______ del 22 giu- gno 2018, la decisione del 14 gennaio 2019 e la decisione su opposizione del 2 aprile 2019 della Cassa cantonale di compensazione del Cantone C., la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone C. 33.2019.7 del 19 agosto 2019 [doc. 89 pag. 2, pag. 5, pag. 12 e pag. 32 e doc. 95 pag. 4, pag. 7, pag. 12 e pag. 45]) – concernenti il suo allontanamento dal territorio svizzero e la soppressione di prestazioni complementari all’AVS – non permettono di oggettivare nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza, fermo restando che solo i fatti già esistenti all’epoca della procedura con- clusasi con la decisione del 25 marzo 2013 di assegnazione di una rendita di vecchiaia potevano essere presi in considerazione, ad esclusione dei fatti verificatesi successivamente a tale decisione, come quelli invocati dall’insorgente. In siffatte circostanze, la CSC ha ritenuto che non erano date le condizioni per procedere ad una revisione della decisione di attri- buzione di una rendita di vecchiaia svizzera del 25 marzo 2013 e ha dun- que respinto la domanda di revisione processuale in esame. 6.2.2 Per sovrabbondanza, detta autorità ha osservato di avere erogato a giusta ragione alla ricorrente – con la menzionata decisione del 25 marzo 2013 – una rendita di vecchiaia svizzera (di fr. 1'170.- al mese dal 1° marzo 2013). A tal proposito, l’autorità inferiore ha indicato che, secondo il diritto svizzero, applicabile nel caso in esame, le vedove hanno diritto ad una rendita vedovile, purché siano adempiute determinate condizioni di cui agli art. 23 e 24 LAVS. Non sussiste, a differenza della legislazione italiana, alcun diritto ad una “pensione di reversibilità”. La rendita per vedove non è cumulabile con la rendita di vecchiaia. Se, contemporaneamente alla ren- dita vedovile, una donna ha diritto anche ad una rendita di vecchiaia, è versata, ai sensi dell’art. 24b LAVS, soltanto la rendita più elevata. La ren- dita per vedove è pari all’80% della rendita di vecchiaia corrispondente al
C-4677/2020 Pagina 12 reddito annuo medio determinante (art. 36 LAVS). Alla rendita di vecchiaia erogata in favore di una vedova è aggiunto un supplemento del 20% sull’importo della rendita (art. 35 bis LAVS). La rendita vedovile e la rendita di vecchiaia sono versate per 12 mensilità all’anno. 6.3 6.3.1 Questo Tribunale osserva che secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA, le de- cisioni formalmente passate in giudicato, come quella del 25 marzo 2013, sono sottoposte a revisione se l’assicurato scopre successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per costante giurisprudenza, giustificano una revisione pro- cessuale soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto (sebbene non fossero note al ricorrente malgrado tutta la diligenza), ossia fatti che si sono realizzati, nel caso concreto, fino al 25 marzo 2013. Non giustificano per contro una revisione, ai sensi della menzionata dispo- sizione della LPGA, tutti quei fatti che si sono verificati dopo il 25 marzo 2013, ossia posteriormente a tale decisione (cfr., sulla questione, DTF 143 V 105 consid. 2.3). Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione (DTF 127 V 353 consid. 5b). 6.3.2 Ora, la revoca del permesso di dimora, il 7 maggio 2015, e la sospen- sione delle prestazioni complementari all’AVS, il 1° ottobre 2018, sono fatti intervenuti posteriormente alla decisione d’assegnazione della rendita di vecchiaia del 25 marzo 2013. Detti fatti non giustificano manifestamente una revisione processuale, ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione della CSC del 25 marzo 2013. A giusto titolo, pertanto, l’autorità inferiore ha respinto la menzionata domanda di revisione processuale e il ricorso contro la decisione impugnata non può dunque che essere respinto. 6.3.3 L’autorità inferiore non aveva pertanto né motivo né obbligo di esa- minare e decidere la questione di sapere se nel caso della ricorrente “il sistema pensionistico svizzero (dell’insorgente) debba essere adeguato al sistema pensionistico italiano”. Questo esame avrebbe dovuto effettuarlo solo se fossero state adempite le condizioni della revisione processuale giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA (che nel caso di specie non lo sono) e avesse pertanto dovuto annullare la propria decisione del 25 marzo 2013 (fase re- scindente). Solo in tale evenienza avrebbe poi dovuto nuovamente espri- mersi sulla questione della rendita di vecchiaia svizzera (fase rescissoria;
C-4677/2020 Pagina 13 v., sulla questione, DTF 144 I 214 consid. 1.2; v. pure sentenza del Tribu- nale federale 4F_9/2020 del 17 marzo 2021 consid. 1, segnatamente 1.2.2 e 1.2.3). 6.3.4 A titolo del tutto abbondanziale, giova comunque rilevare che anche a seguito dell’entrata in vigore dell’ACL, l’organizzazione della procedura come pure l’esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vec- chiaia svizzera sono di principio regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del regolamento [CE] n. 883/2004 in combinazione con l’allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). Secondo il diritto svizzero, come rettamente osservato per sovrabbondanza dall’autorità in- feriore, la ricorrente non ha diritto di percepire contemporaneamente sia una rendita di vecchiaia svizzera che una rendita vedovile svizzera e nem- meno una prestazione complementare all’AVS svizzera, fermo restando che il diritto svizzero non contempla una pensione di reversibilità e la cor- responsione della tredicesima sulla rendita AVS. Peraltro, sulla base delle generiche ed imprecise allegazioni della ricorrente, segnatamente con ri- ferimento all’evocata violazione del divieto di discriminazione rispettiva- mente del principio della parità di trattamento, non vi è motivo di ritenere che siano state violate norme costituzionali o convenzionali stringenti per la Svizzera (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 consid. 3) per non avere adeguato, nel senso dell’aumento, l’ammontare della rendita di vecchiaia, accordata all’insorgente con deci- sione del 25 marzo 2013, dopo la revoca alla ricorrente medesima del per- messo di dimora in Svizzera rispettivamente la soppressione delle presta- zioni complementari all’AVS. Peraltro, la ricorrente non ha invocato alcuna norma costituzionale o convenzionale stringente che obbligherebbe la Svizzera ad applicare al suo caso la legislazione italiana. Basti ancora rile- vare che, in quanto prestazione speciale in denaro di carattere non contri- butivo, la prestazione complementare all’AVS non è soggetta al principio d’esportazione delle prestazioni nel senso previsto dall’art. 7 del regola- mento (CE) n. 883/2004 (DTF 141 V 530 consid. 7 [ed in particolare 7.4.1 con rinvio] nonché sentenza del TF 9C_580/2011 del 23 settembre 2011 consid. 4.2.1 e 4.2.2 con rinvii). La sua soppressione per i non domiciliati in Svizzera non è stata giudicata discriminatoria ai sensi dell’ALC e dei re- lativi regolamenti d’applicazione sottoscritti dalla Svizzera nella citata giu- risprudenza del Tribunale federale e nella legislazione svizzera non vi è norma che preveda un adattamento, nel senso dell’aumento, della rendita di vecchiaia svizzera alla persona che, successivamente all’attribuzione di tale rendita, si è vista soppressa la prestazione complementare alla rendita di vecchiaia per difetto di domicilio in Svizzera.
C-4677/2020 Pagina 14 7. 7.1 Infine, quanto alla conclusione d’adeguamento, nel senso dell’au- mento, dell’ammontare della sua rendita di vecchiaia, con effetto al 1° ot- tobre 2018, postulata dalla ricorrente – “sulla base dell’art. 17 cpv. 2 LPGA (...) dato che le condizioni che hanno giustificato (la prestazione pensioni- stica accordata) hanno subito una notevole modificazione sulla base della giurisprudenza che concerne il (suo) caso personale” – solo con l’atto di replica (replica pag. 11), essa è di principio inammissibile in questa sede. In effetti, non solo tale conclusione è stata inoltrata solo dopo la scadenza del termine per interporre ricorso contro la decisione impugnata, ma l’au- torità inferiore neppure ha reso una decisione al riguardo o si è esplicita- mente o intelligibilmente pronunciata in modo compiuto (da non confon- dere con meri “obiter dicta” non aventi forza vincolante) sulla questione (ciò che non aveva peraltro chiaramente alcun obbligo di fare nell’ambito della presente procedura). 7.2 Tuttavia, questo Tribunale osserva, pure a titolo del tutto abbondan- ziale, che in virtù dell’art. 17 cpv. 2 LPGA, ogni prestazione durevole ac- cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su domanda, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. Sennon- ché, i motivi invocati dall’insorgente medesima nella replica per ottenere l’aumento della rendita di vecchiaia accordata con decisione del 25 marzo 2013 – ossia il fatto che essa debba ritenersi residente in Italia piuttosto che in Svizzera ed il fatto che per conseguenza non possa più beneficiare di prestazioni complementari all’AVS rispettivamente beneficiare di presta- zioni secondo la legislazione italiana – non sarebbero comunque e mani- festamente motivi suscettibili di giustificare un aumento dell’ammontare della sua rendita di vecchiaia svizzera neppure dal profilo dell’art. 17 cpv. 2 LPGA, tale ammontare essendo determinato secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4) e non essendo legato ai fattori invocati dalla ricorrente (ma agli anni di contribuzione, ai redditi dell'attività lucrativa non- ché agli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio suc- cessivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato [art. 29 bis cpv. 1 LAVS]). La ricorrente non poteva (né può) quindi, e chiaramente rispettivamente rico- noscibilmente (dando prova della necessaria diligenza), ottenere dalle competenti autorità svizzere una pensione integrativa di reversibilità e la tredicesima secondo il diritto italiano.
C-4677/2020 Pagina 15 8. Da quanto esposto, consegue che nella misura in cui ammissibile, il ri- corso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell’istruzione – anteriormente o po- steriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 1 LTAF]). Nel caso concreto, il gravame, in con- siderazione, fra l’altro, dei generici ed inconsistenti argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 9. 9.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 9.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vin- centi, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni le cui condizioni si può ancora ritenere non siano ancora compiutamente adempite nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-4677/2020 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-4677/2020 Pagina 17 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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